CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DEL PIANO DI RISPARMIO risparmiosemplice
PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI
ART. 1 – DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni generali di contratto (di seguito “Con- tratto”) si intende per:
Poste Italiane: Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, co- stituito ai sensi dell’art. 2, commi 17-octies e ss. del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011 n. 10 e destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e successive modifiche;
Piano di Risparmio (di seguito anche “PdR”): il servizio offerto da Poste Italiane per la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali emessi in forma dematerializzata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di segui- to anche “CDP”) mediante il programma di sottoscrizioni descritto dal presente Contratto. Il PdR è disciplinato dalle successive sezioni A) e
B) del presente Contratto;
Buono/i: Buoni Fruttiferi Postali emessi in forma dematerializzata ap- partenenti ad una specifica tipologia prescelta dal cliente tra quelli sot- toscrivibili tramite PdR;
Condizioni Piano di Risparmio risparmiosemplice - Ed. Febbraio 2018
Conto di Regolamento: conto corrente BancoPosta o libretto di ri- sparmio postale sul quale vengono contabilmente regolate le operazio- ni di addebito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i; Sottoscrittore/i: il/i cliente/i richiedente/i l’attivazione del PdR, intestatario/i del Conto di Regolamento;
Richiesta di attivazione: modulo cartaceo o documento elettronico, parte integrante del presente Contratto, che recepisce i dati necessari ai fini dell’attivazione del PdR, da sottoscrivere a cura del cliente nelle modalità previste da Poste Italiane, secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti;
Sottoscrizione/i Periodica/Periodiche: sottoscrizioni di Buoni di im- porto predefinito e secondo la frequenza stabiliti dal cliente nel modulo di richiesta di attivazione del PdR o, in caso di modifica, nel modulo di variazione predisposto da Poste Italiane;
Sottoscrizione/i Aggiuntiva/e: sottoscrizioni occasionali di Buoni, di- sposte dal Sottoscrittore ed effettuate mediante addebiti aggiuntivi sul Conto di Regolamento di importo anche diverso da quello predefinito in ordine alle Sottoscrizioni Periodiche;
Sottoscrizione/i da Reinvestimento: sottoscrizioni automatiche di Buoni a fronte della scadenza di ogni Buono sottoscritto tramite il PdR; Sottoscrizione/i: Sottoscrizioni Periodiche, Aggiuntive e da Reinve- stimento;
Giorno di Addebito: giorno in cui ha luogo il regolamento contabi- le delle Sottoscrizioni, stabilito dal cliente nel modulo di richiesta di attivazione del PdR o, in caso di modifica, nel modulo di variazione predisposto da Poste Italiane;
Riciclo: ulteriori tentativi di addebito effettuati sul Conto di Regolamen- to nel caso in cui lo stesso, nel giorno di addebito delle Sottoscrizioni Periodiche e da Reinvestimento, risulti privo della necessaria provvista ovvero nel caso in cui le somme presenti non risultino disponibili; Ufficio Postale di Radicamento: Ufficio Postale dove è intrattenuto il Conto di Regolamento intestato al Sottoscrittore del PdR;
Xxxxxx lavorativo bancario: giorno diverso dal sabato e dai giorni festivi;
Giorno lavorativo postale: giorno diverso dai giorni festivi; Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato.
SEZIONE A) – CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E CARATTERI- STICHE DEL PIANO DI RISPARMIO
ART. 2 – OGGETTO – CONDIZIONI RELATIVE AL SOTTOSCRIT- TORE
1. Il PdR consente al Sottoscrittore di sottoscrivere Buoni emessi in forma dematerializzata mediante un programma di Sottoscrizioni Peri- odiche definito dal Sottoscrittore stesso e mediante reinvestimento del valore di rimborso di Buoni scaduti sottoscritti tramite il PdR (Sottoscri- zioni da Reinvestimento). Al Sottoscrittore è inoltre consentito sottoscri-
vere ulteriori Buoni mediante Sottoscrizioni Aggiuntive. Possono esse- re sottoscritti tramite il PdR esclusivamente i Buoni che riportano tale indicazione nella relativa Scheda di Sintesi (di seguito anche “SdS”). Il taglio minimo sottoscrivibile, ove previsto, in base alla tipologia di Buo- no prescelto, è indicato nella SdS di ciascun Buono.
2. Il PdR può essere sottoscritto esclusivamente da persone fisiche mag- giori d’età ed avrà la medesima intestazione del Conto di Regolamento.
3. Per la sottoscrizione del PdR è necessaria la titolarità di un Conto di Regolamento sul quale vengono contabilmente regolate le opera- zioni di addebito relative alle Sottoscrizioni dei Buoni che avranno la medesima intestazione del Conto di Regolamento stesso. Xxxxx stesso rapporto saranno accreditate le somme relative ai Buoni scaduti per il successivo reinvestimento automatico e le somme relative agli even- tuali rimborsi anticipati, totali o parziali.
4. Nel caso in cui il Conto di Regolamento sia cointestato a più persone con facoltà, per le medesime, di agire disgiuntamente, il PdR può es- sere sottoscritto anche da un unico intestatario. Diversamente, qualora per il Conto di Regolamento cointestato sia prevista la facoltà di agire congiuntamente, il PdR deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari.
ART. 3 – MODALITÀ DI ADESIONE AL PDR
1. Per aderire al PdR il Sottoscrittore deve sottoscrivere l’apposita Ri- chiesta di attivazione presso qualsiasi Ufficio Postale.
2. Poste Italiane si riserva la facoltà di consentire al Sottoscrittore l’a- desione al PdR mediante l’utilizzo di Tecniche di comunicazione a di- stanza (invio del contratto sottoscritto tramite corrispondenza ovvero mediante documento informatico sottoscritto con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici attraverso sito internet), con le forme e le moda- lità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e secondo le indicazioni fornite da Poste Italiane stessa.
3. La Richiesta di attivazione reca l’indicazione dei dati anagrafici rela- tivi al/ai Sottoscrittore/i, la tipologia di Buono prescelta, l’importo delle Sottoscrizioni Periodiche, il Giorno di Addebito delle stesse, la frequen- za, e gli estremi identificativi del Conto di Regolamento.
ART. 4 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – ATTIVAZIONE DEL PDR
1. Il Contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione della Ri- chiesta di attivazione.
2. Poste Italiane attiva il PdR al momento della sottoscrizione della Richiesta di attivazione, salvo inesattezza e/o incompletezza della do- cumentazione attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 2 del presente Contratto.
ART. 5 – DURATA DEL PDR
Il PdR ha durata a tempo indeterminato, fermo restando quanto previ- sto al successivo art. 12.
ART. 6 – SOTTOSCRIZIONI PERIODICHE – SOTTOSCRIZIONI DA REINVESTIMENTO – SOTTOSCRIZIONI AGGIUNTIVE
1. Al momento della Richiesta di attivazione del PdR, il Sottoscrittore individua la tipologia di Buono, l’importo delle Sottoscrizioni Periodi- che, nonché la frequenza ed il Giorno di Addebito in base alle opzioni disponibili indicate, tempo per tempo, nella Richiesta di Attivazione. Qualora il Giorno di Xxxxxxxx coincida con il giorno della richiesta di attivazione del PdR, il Buono relativo alla prima Sottoscrizione Periodi- ca sarà emesso nel Giorno di Xxxxxxxx prescelto del mese successivo alla richiesta. Qualora il giorno della richiesta di attivazione del PdR non coincida con un Giorno di Addebito, il Buono relativo alla prima Sottoscrizione Periodica sarà emesso nel primo Giorno di Xxxxxxxx prescelto successivo alla richiesta di attivazione. Qualora il Giorno di Xxxxxxxx sia un giorno festivo, la sottoscrizione verrà effettuata il primo giorno lavorativo postale successivo.
2. Gli importi accreditati sul Conto di Regolamento a fronte della sca- denza dei Buoni sottoscritti tramite il PdR, sono automaticamente reinvestiti per la sottoscrizione di nuovi Buoni (Sottoscrizioni da Rein- vestimento). I predetti importi si intendono comprensivi di capitale e interessi, al netto degli oneri fiscali e dell’imposta di bollo tempo per tempo applicabili.
3. Qualora, per effetto dell’applicazione degli oneri fiscali e dell’imposta di bollo, l’importo accreditato sul Conto di Regolamento a fronte della scadenza di un Buono sia inferiore all’importo minimo sottoscrivibile previsto nella SdS, non si procederà al reinvestimento automatico.
4. Il Sottoscrittore può disporre la sottoscrizione di Buoni, anche conte- stualmente all’attivazione del PdR, mediante Sottoscrizioni Aggiuntive, nel rispetto dei limiti di importo minimo e massimo indicati nella SdS, con addebito dell’importo stabilito sul Conto di Regolamento. Le Sot- toscrizioni di cui al presente comma possono essere effettuate presso qualsiasi Ufficio Postale ovvero mediante ulteriori modalità, qualora rese disponibili da Poste Italiane ed indicate nella SdS dei Buoni.
ART. 7 – ADDEBITO DELLE SOTTOSCRIZIONI
1. Nella Richiesta di Attivazione del PdR, il Sottoscrittore autorizza, per tutta la durata del PdR, l’addebito sul Conto di Regolamento dell’impor- to relativo alle Sottoscrizioni Periodiche e da Reinvestimento. Le ope- razioni di addebito sul Conto di Regolamento avvengono nel rispetto e secondo le condizioni contrattuali del Conto di Regolamento stesso.
2. Nel caso in cui nel Giorno di Xxxxxxxx non sia disponibile sul Conto di Regolamento la provvista sufficiente all’addebito dell’intero impor- to della Sottoscrizione, ovvero siano presenti limitazioni all’operatività dello stesso, nei tre giorni lavorativi postali successivi vengono effet- tuati uno o più Ricicli.
3. Qualora non sia possibile l’addebito di una o più Sottoscrizioni Perio- diche o da Reinvestimento, anche a seguito dell’ultimo Riciclo previsto, non verranno emessi i relativi Buoni, fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 5 del presente Contratto.
ART. 8 – RENDIMENTO STANDARD E RENDIMENTO PREMIALE
1. Sui Buoni è riconosciuto il Rendimento Standard indicato nelle rela- tive SdS vigenti alla data di emissione.
2. A condizione che siano state effettuate almeno 24 (ventiquattro) sot- toscrizioni periodiche (di seguito “Soglia Premiale”), alla scadenza di ciascun Buono sottoscritto tramite il PdR è riconosciuto il Rendimento Premiale indicato nelle relative SdS vigenti alla data di emissione. Ai fini del raggiungimento della Soglia Premiale valgono unicamente le Sottoscrizioni Periodiche effettuate, indipendentemente da eventuali rimborsi anticipati delle stesse, totali o parziali.
3. Il Rendimento Premiale è riconosciuto su ciascun Buono che scade a partire dal giorno successivo a quello del raggiungimento della So- glia Premiale.
4. Il Rendimento Premiale è costituito dal Rendimento Standard a cui si aggiunge una maggiorazione di rendimento che non potrà essere inferiore allo 0,10% annuo lordo.
5. In caso di rimborso parziale dei Buoni, il Rendimento Premiale è riconosciuto, a scadenza, unicamente sull’importo rimanente, sempre che sia stata raggiunta la Soglia Premiale.
6. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, in caso di estinzione del PdR a causa dell’interruzione da parte di CDP dell’emis- sione dei Buoni della tipologia prescelta – secondo quanto previsto al successivo art. 12, comma 7 - il Rendimento Premiale è riconosciuto su tutti i Buoni portati a scadenza a prescindere dal raggiungimento della Soglia Premiale.
ART. 9 – CONTABILIZZAZIONI E RENDICONTAZIONE
1. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell’ambito del PdR dal/i titolare/i di conto corrente BancoPosta verranno rendicontate nell’e- stratto conto relativo al conto corrente stesso.
2. Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell’ambito del PdR dal/i titolare/i di libretto di risparmio postale avranno evidenza sul libretto emesso in for- ma cartacea ovvero, in caso di libretto emesso in forma dematerializzata, sul relativo rendiconto periodico delle registrazioni contabili.
3. Indipendentemente dal Conto di Regolamento prescelto dal Sot- toscrittore, Poste Italiane invia, secondo le modalità previste al suc- cessivo art. 13, un’informativa annuale che riepiloga la situazione dei Buoni sottoscritti tramite il PdR, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Il Sottoscrittore che abbia attivato i servizi di collegamento telema- tico di Poste Italiane (i.e. Servizio Risparmio Postale Online; Servizio BancoPosta Online) può visualizzare tutti i Buoni in essere, inclusi quelli sottoscritti tramite il PdR, accedendo alla propria area dedicata.
ART. 10 – MODIFICA DELLE SOTTOSCRIZIONI PERIODICHE
1. Il Sottoscrittore ha facoltà di modificare le scelte precedentemen- te effettuate in relazione alle Sottoscrizioni Periodiche con riferimento all’importo e/o alla frequenza e/o al Giorno di Addebito, sulla base delle opzioni disponibili al momento della richiesta di modifica. Le modifiche di cui al presente comma hanno effetto dal giorno successivo alla ri- spettiva richiesta.
2. Il Sottoscrittore ha altresì la facoltà di variare il Conto di Regolamen- to sul quale vengono regolate contabilmente le operazioni di addebito ed accredito, purché il nuovo rapporto rechi la medesima intestazione del precedente. La modifica di cui al presente comma sarà eseguita entro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla relativa richiesta. Pertan- to, il Sottoscrittore è consapevole che, nelle more dell’esecuzione della modifica di cui al presente comma, Poste Italiane potrà addebitare/ac- creditare il Conto di Regolamento che risulta in quel momento abilitato.
3. Le modifiche di cui ai precedenti commi vengono richieste ed auto- rizzate mediante sottoscrizione dell’apposita richiesta presso qualsiasi Ufficio Postale, ovvero mediante ulteriori modalità – qualora rese di- sponibili da Poste Italiane.
ART. 11 – SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE
1. Il Sottoscrittore può richiedere la sospensione delle Sottoscrizioni Periodiche per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla relativa richiesta e, entro il predetto termine, può richiederne espres- samente la riattivazione.
2. Le richieste di cui al precedente comma 1 possono essere effettua- te presso qualsiasi Ufficio Postale, ovvero mediante ulteriori modalità qualora rese disponibili da Poste Italiane, ed hanno effetto dal giorno successivo alla relativa richiesta.
3. Durante il periodo di sospensione non è consentito effettuare Sotto- scrizioni Aggiuntive di cui al precedente art. 6, comma 3, né richiedere le modifiche di cui al precedente art. 10.
4. Le Sottoscrizioni da Reinvestimento di cui al precedente art. 6, com- ma 2 non si interrompono durante il periodo di sospensione.
ART. 12 – RECESSO – ESTINZIONE
1. Poste Italiane si riserva la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero, in assenza di un giustificato motivo, dando un preavviso scritto al Sottoscrittore non inferiore a 30 giorni lavorativi bancari.
2. Il Sottoscrittore che abbia richiesto ed ottenuto l’adesione al PdR con le modalità di cui all’art. 3 comma 2 (Tecniche di comunicazio- ne a distanza) avrà il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, senza spese di chiusura e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto.
3. Nel caso di cui al comma che precede, il Sottoscrittore è tenuto a pagare l’importo dovuto a Poste Italiane per il servizio effettivamente prestato conformemente al contratto a distanza, ed a restituire qualsia- si importo che abbia eventualmente ricevuto da Poste Italiane entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Poste Italiane è tenuta a rimborsare al Sottoscrittore gli importi da quest’ultimo cor- risposti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ad eccezione dell’importo dovuto a Poste Italiane per i servizi effettivamente prestati.
4. Fermo restando quando previsto al precedente comma 2, il Sotto- scrittore ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento sen- za penalità e senza spese. Il recesso del Sottoscrittore deve essere effettuato mediante comunicazione scritta presentata presso qualsiasi Ufficio Postale della cui ricezione viene effettuata apposita annotazio- ne su copia rilasciata al Sottoscrittore, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all’indirizzo dell’Uf- ficio Postale nel quale è stato sottoscritto il PdR.
5. Nel caso in cui, per cause non imputabili a Poste Italiane, per 12 (do- dici) mesi consecutivi non risulti possibile l’addebito delle Sottoscrizioni Periodiche, Poste Italiane recede dal presente Contratto e, pertanto, il PdR viene estinto. In tal caso, Poste Italiane darà specifica comunica- zione dell’avvenuta estinzione del PdR, secondo le modalità previste al successivo art. 13.
6. In caso di mancata espressa riattivazione delle Sottoscrizioni Peri- odiche da parte del Sottoscrittore entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di sospensione, Poste Italiane estingue il PdR. In tal caso Poste Italiane darà specifica comunicazione dell’avvenuta estinzione del PdR, secondo le modalità previste al successivo art. 13.
7. Il PdR si estingue in caso di interruzione da parte di CDP dell’emis- sione dei Buoni della tipologia prescelta. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal precedente art.8 comma 6, Poste Italiane darà specifica comunicazione dell’avvenuta estinzione del PdR, secondo le modalità previste al successivo art. 13.
8. Il PdR si estingue in caso di estinzione del Conto di Regolamento.
9. Nel caso di Conto di Regolamento cointestato, il PdR si estingue in caso di decesso di uno dei cointestatari, previa comunicazione dello stesso a Poste Italiane.
10. L’estinzione del PdR, anche a seguito del recesso, determina l’in- terruzione degli addebiti delle Sottoscrizioni Periodiche e da Reinve- stimento, nonché l’impossibilità di effettuare Sottoscrizioni Aggiuntive.
11. I Buoni emessi precedentemente all’estinzione del PdR, anche a seguito del recesso, restano in essere, ferma restando la facoltà di rim- borso, totale o parziale, del Sottoscrittore. Alla scadenza dei predetti Buoni, se raggiunta la Soglia Premiale, sarà applicato il Rendimento Premiale.
ART. 13 – COMUNICAZIONI AL SOTTOSCRITTORE
Le comunicazioni al Sottoscrittore relative al PdR sono effettuate da Poste Italiane in forma scritta ed inviate al Sottoscrittore all‘indirizzo in- dicato in relazione al Conto di Regolamento ovvero attraverso ulteriori modalità, qualora rese disponibili da Poste Italiane, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
ART. 14 – COMUNICAZIONI A POSTE ITALIANE
1. Le comunicazioni a Poste Italiane da parte del Sottoscrittore relative al PdR, incluse eventuali variazioni dell’indirizzo di cui al precedente art. 13, devono essere effettuate in forma scritta e presentate presso l’Ufficio Postale nel quale è stato sottoscritto il PdR. L’avvenuta ricezio- ne viene attestata mediante apposita annotazione su copia rilasciata al Sottoscrittore. Le comunicazioni possono essere altresì effettuate mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’in- dirizzo dell’Ufficio Postale nel quale è stato sottoscritto il PdR, ovvero attraverso ulteriori modalità, qualora rese disponibili da Poste Italiane, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
ART. 15 – MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CON- TRATTUALI
1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, an- che in senso sfavorevole al cliente Sottoscrittore, in presenza di un giustificato motivo, le presenti condizioni contrattuali.
2. Poste Italiane invia al Sottoscrittore, con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista, in forma scritta o mediante altro supporto durevole - messo a disposizione e preven- tivamente accettato dallo stesso Sottoscrittore nelle modalità rese disponibili da Poste Italiane - una comunicazione che rechi in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale delle condizio- ni contrattuali”, le modifiche di cui al precedente comma 1 di questo articolo, informandolo che le stesse si ritengono accettate qualora il Sottoscrittore non abbia comunicato a Poste Italiane la mancata ac- cettazione entro la data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso il cliente Sottoscrittore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
ART. 16 – RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. Il Sottoscrittore può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualun- que questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presen- te Servizio. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel “Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta”. Qualora il cliente Sottoscrittore non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all’Ar- bitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente Servizio e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autori- tà Giudiziaria, Poste Italiane e il Titolare concordano secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudizia- ria può essere alternativamente assolto dal Sottoscrittore esperendo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del D. Lgs. 1° set- tembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del cliente Sottoscrittore di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 17 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Sot-
toscrittore in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione del pre- sente Contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o del domicilio a tal fine eletto dal Sottoscrittore.
ART. 18 – RINVIO
Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgo- no le norme della legge italiana.
SEZIONE B) – OGGETTO DELL’INVESTIMENTO – BUONI FRUT- TIFERI POSTALI “DEMATERIALIZZATI” – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA SOTTOSCRIZIONE
PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRI- ZIONE
1. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane”) – informando che detto patrimonio è stato costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, con- vertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia, e destinato esclusi- vamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal
D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività e conseguentemen- te le presenti condizioni – colloca i buoni fruttiferi postali dematerializ- zati
(di seguito, “buoni dematerializzati” o “buoni”), prodotti finanziari nomi- nativi rappresentati da registrazioni contabili, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, emessi dalla Cassa Depositi e Pre- stiti S.p.A. (di seguito, “CDP”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0.
2. I buoni sono regolati dall’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal pre- sente contratto e dalle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella scheda di sin- tesi allegata al presente contratto - di cui costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, “Scheda di Sintesi”) - e nel relativo Foglio Informativo (di seguito, “Foglio Informativo”).
3. Il Foglio Informativo contiene le informazioni analitiche sull’emittente CDP, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali, ed è messo a disposizione del cliente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet xxx.xxx.xx, xxx.xxxxx.xx.
ART. 2 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CON- TROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. L’intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italia- ne stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente rappor- to. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel “Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta”. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previ- sti dal regolamento di tale organismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente rapporto e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autori- tà Giudiziaria, Poste Italiane e il Cliente concordano secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e
societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenu- to dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del
D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128- bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 3 - FORO COMPETENTE
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione delle presenti norme è competente il foro di residen- za o domicilio dell’intestatario.
2. Se l’intestatario non riveste la qualità di consumatore, il foro compe- tente è esclusivamente quello del capoluogo della regione in cui è sta- to stipulato il presente contratto, con esclusione di qualsiasi altro foro.
PARTE II – REGOLAMENTO DEL PRESTITO ART. 4 - CONDIZIONI DI EMISSIONE
1. I buoni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscrit- to).
2. Le condizioni di emissione dei buoni, ivi incluse la durata, l’importo massimo di buoni sottoscrivibile da un unico soggetto in una giornata lavorativa, i tagli, i tassi di interesse, sono riportati nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti al- legata al presente contratto.
ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE E INTESTAZIONE
1. I buoni dematerializzati sono sottoscrivibili presso tutti gli Uffici Postali, e/o in via telematica tramite il sito internet di Poste Italiane, xxx.xxxxx.xx e da applicazioni per Smartphone e Tablet.
2. Le sottoscrizioni in via telematica sono consentite ai titolari di conto corrente BancoPosta e di libretto di risparmio postale abilitati al servi- zio di collegamento telematico.
3. Per la sottoscrizione dei buoni dematerializzati è necessaria la tito- larità di un conto corrente BancoPosta ovvero di un libretto di rispar- mio postale (di seguito, indifferentemente, “Conto di Regolamento”), sul quale vengono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del Conto di Regolamento.
4. La sottoscrizione dei buoni dematerializzati può avvenire esclusiva- mente con addebito sul Conto di Regolamento, a condizione che su quest’ultimo vi siano fondi disponibili sufficienti all’integrale copertura dell’importo della sottoscrizione.
5. All’atto della sottoscrizione presso gli Uffici Postali, sono consegnate le presenti Condizioni generali di contratto e Regolamento del prestito e la Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti.
6. In caso di sottoscrizione in via telematica, i documenti di cui al pre- cedente comma 5 del presente articolo sono resi disponibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx e la conferma dell’operazione è trasmessa me- diante invio di una comunicazione nella specifica area personale della sezione MyPoste riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane.
7. Il Foglio Informativo relativo alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritta è sempre a disposizione dell’intestatario, gratuitamente e sui canali indicati al precedente art. 1, comma 3 della Parte I.
8. I buoni dematerializzati possono essere intestati a persone fisiche e giuridiche, in base a quanto indicato nella Scheda di Sintesi allegata.
9. È prevista la cointestazione dei Buoni solo per le persone fisiche con un limite massimo di quattro cointestatari.
10. Non sono consentite cointestazioni tra soggetti maggiorenni e mi- norenni, né tra soggetti minorenni.
ART. 6 - RIMBORSO A SCADENZA E ANTICIPATO
1. I buoni dematerializzati sono rimborsabili presso tutti gli Uffici Po- stali, nonché in via telematica tramite il sito internet di Poste Italiane, xxx.xxxxx.xx e da applicazioni per Smartphone e Tablet. Il rimborso in via telematica è consentito ai titolari di conto corrente BancoPosta e di libretto di risparmio postale abilitati al servizio di collegamento tele- matico.
2. I buoni dematerializzati sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza. A richiesta del/i titolare/i, i buoni dematerializza- ti possono essere rimborsati prima della scadenza (di seguito anche “rimborso anticipato”), per l’intero importo o parzialmente - nel rispetto dei tagli minimi indicati nella Scheda di Sintesi. Nei casi di rimborso an- ticipato l’/gli intestatario/i ha/hanno diritto alla restituzione del capitale ed alla corresponsione degli interessi sino a quel momento eventual- mente maturati, indicati nella Scheda di Sintesi.
3. Il rimborso anticipato di buoni cointestati avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il Conto di Regolamento e secondo la facoltà di agire stabilita per il Conto di Regolamento stesso.
4. Non sono corrisposti interessi per i buoni rimborsati prima che sia
trascorso il termine minimo dalla sottoscrizione previsto nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti.
5. Nel caso in cui l’intestatario, al momento della richiesta di rimborso anticipato, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla pre- visione dell’articolo 320, comma 4 del Codice Civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.
6. La conferma del rimborso richiesto in via telematica è trasmessa mediante invio di una comunicazione nella specifica area personale della sezione MyPoste riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane.
ART. 7 - SPESE E COMMISSIONI
1. Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione e il rimborso dei buoni.
ART. 8 - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI BUONI
1. I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte dell’intestatario o per cause che determinino successio- ne a titolo universale e non possono essere dati in pegno.
ART. 9 - REGIME FISCALE
1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modifi- cazioni. In base all’art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale.
2. I buoni sono esenti da imposta di successione.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, par- te prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall’art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo, alle con- dizioni e nella misura tempo per tempo vigenti. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro
5.000. Ai fini dell’esenzione sono unitariamente considerati tutti i buoni con medesima intestazione esclusi i buoni emessi in forma cartacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell’Econo- mia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.