COMUNE DI BOLOGNA CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI
COMUNE DI BOLOGNA CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI
Con il presente contratto, redatto in duplice originale, tra:
per una parte:
Il Comune di Bologna, Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, codice fiscale n. 01232710374, partita IVA n. 01232710374, rappresentato dal Direttore del Settore Statistica dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Budrio (BO) il 17 ottobre 1956, domiciliato per la carica in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10;
per l’altra parte:
il Rilevatore «Nome» «Cognome», in seguito denominato COMODATARIO codice fiscale
n. «Codice_Fiscale», con sede legale in «Residente_a_» «via», in qualità di «qualita» del Comune di Bologna, nato a «Luogo_di_Nascita» il «Data_Nascita» e domiciliato in Bologna «domicilio»,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
OGGETTO
Il COMUNE, in qualità di comodante, concede in comodato d’uso gratuito a «Nome»
«Cognome», in qualità di comodatario, che a tale titolo riceve e accetta, per adibirli esclusivamente alle attività riguardanti le Rilevazioni Sperimentali del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i beni mobili descritti nell’allegato 1, parte integrante del presente contratto, di proprietà dell’ISTAT. I beni mobili ricevuti e accettati devono essere restituiti all’ISTAT alla chiusura delle Rilevazioni (All. 1 alla circolare prot.
n. 683/2015 del 16/01/2015) e comunque entro il 31 luglio 2015.
I dispositivi forniti dal Comune a «Nome» «Cognome» saranno dotati di tutto il software di base, d’ambiente ed applicativo necessario alla conduzione delle interviste.
Il sistema di ricezione centrale, basato su un sistema di serventi ISTAT, garantisce i servizi necessari alla gestione dell’indagine ed è collocato presso la sede centrale ISTAT di Roma. Tale sistema assicura la riservatezza dei dati e la sicurezza informatica delle trasmissioni, è interno ai sistemi di protezione dati dell’ISTAT e non è pertanto interrogabile dall’esterno, non è esportabile su altre piattaforme nei tempi previsti per l’esecuzione del servizio, non è reperibile in commercio.
Art. 2
OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il comodatario si obbliga ai sensi dell’art. 1804 del c.c. a custodire e a conservare i beni oggetto del presente contratto con cura e massima diligenza, si obbliga altresì a non destinarli ad usi diversi rispetto a quelli indicati nell’art. 1 del presente atto, e a restituire all’ISTAT al termine del contratto i beni stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso.
Il comodatario assume l’obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i beni oggetto del presente contratto vengano smarriti o deteriorati anche per cause non imputabili al comodatario stesso.
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’eventuale danno arrecato a terzi dall’uso improprio dei beni.
In caso di furto o smarrimento dei beni il comodatario si impegnerà a trasmettere all’Istituto Nazionale di Statistica (entro 48 ore), l’originale della relativa denuncia effettuata presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di eventuali malfunzionamenti hardware e/o software delle postazioni portatili oggetto del presente contratto, il comodatario si impegna a darne all’ISTAT tempestiva comunicazione via fax o via email, entro le 24 ore successive.
Art. 3
OBBLIGHI DEL COMODANTE
Il comodante si impegna a consegnare al comodatario i beni come previsto dall’art.
1 del presente atto.
Il comodante assume, inoltre, l’obbligo di provvedere alla manutenzione dei dispositivi provvedendo all’eventuale sostituzione della postazione, se ritenuto necessario, per garantire la continuità nella rilevazione.
In caso di furto o smarrimento si impegna a provvedere alla sostituzione del bene, tenuto conto di quanto previsto all’art. 2 del presente contratto.
Art. 4
PERIMENTO DEI BENI
Il perimento o lo smarrimento dei beni sono posti a carico del comodatario anche se avvenuti per causa a lui non imputabile, mentre la proprietà degli stessi resta in capo all’Istituto Nazionale di Statistica.
Il comodatario che impiega i beni per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.
Art. 5
REGISTRAZIONE E SPESE
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le spese sono a carico della parte che registra.
Le spese connesse all’impiego dei beni di cui al presente contratto sono a carico del comodatario, salvo quanto indicato nell’art. 3 del presente atto, per le spese di manutenzione.
Art. 6
DURATA
La durata del presente contratto decorre dalla data di consegna delle apparecchiature fino alla data massima del 31 luglio 2015.
Alla data di conclusione delle Rilevazioni sperimentali indicate nel calendario presente nell’allegato 1 della Circolare prot. n. 683/2015 del 16/01/2015 (Piano di organizzazione e regolamentazione tecnica) e fatta salva eventuale proroga autorizzata dalla struttura Istat competente per le rilevazioni, , il comodatario si impegna a restituire tutto quanto ricevuto in comodato a proprie cure e spese.
Il COMUNE ha facoltà di richiedere anticipatamente i beni concessi in comodato, o alcuni di essi, mediante semplice atto scritto, con l’obbligo per il comodatario di provvedere alla immediata restituzione dei beni di cui al presente contratto, a proprie cura e spese.
Il COMUNE si riserva di risolvere il presente contratto prima della scadenza fissata, in caso di mancata utilizzazione o difforme destinazione dei beni forniti rispetto agli scopi previsti.
Art. 7
RINVIO A NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto e specificato nel presente contratto, valgono le vigenti norme del codice civile.
Bologna,
Il Comodante
p. il Comune di Bologna
Il Direttore del Settore Statistica dr. Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Comodatario
«Nome» «Cognome»
Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., il Comodatario dichiara di conoscere e di approvare specificatamente le disposizioni e le condizioni degli articoli seguenti:
art. 2 - Obblighi del comodatario art. 4 - Perimento dei beni
art. 5 - Spese art. 6 - Durata
Il Comodatario
«Nome» «Cognome»
POLICY DI ASSEGNAZIONE E D’USO DI RISORSE IT
Parte 1. Finalità generali
La presente policy di assegnazione e uso di risorse IT stabilisce le norme che regolamentano le politiche di assegnazione del bene e il loro corretto utilizzo. La policy è finalizzata a regolamentare e razionalizzare l’utilizzo di beni IT, proteggendo sia i dispositivi che gli utenti, tutelando la riservatezza dei dati sensibili, l'integrità dei dati e delle applicazioni residenti sul dispositivo; definisce inoltre la disponibilità di servizi di supporto forniti dall’Istituto nell’ambito di riferimento.
Parte 2. Finalità specifiche
Nell’ambito delle attività specifiche delle rilevazioni campionarie del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l’utilizzo di risorse IT è finalizzato alla raccolta di dati con modalità CATI. Gli strumenti IT sono identificati quindi come supporto strumentale alle rilevazioni.
Parte 3. Ambito di applicazione e obblighi
L’utilizzo dei dispositivi IT di proprietà dell’ISTAT comporta, da parte dell’assegnatario del bene, la responsabilità di proteggerlo da eventuali furti o danneggiamenti Le risorse IT, i relativi accessori ed attrezzature sono e rimangono di proprietà dell’ISTAT. Sono forniti all’assegnatario per il periodo di tempo ritenuto necessario dall’Istituto e sono da intendersi solo per uso nell’attività per la quale sono stati assegnati.
Il rispetto di questi requisiti e delle politiche di sicurezza che ne derivano e l'attuazione delle disposizioni è vincolante per tutti gli assegnatari del bene. Si invita inoltre l’assegnatario a utilizzare il dispositivo con buon senso e con attitudine professionale.
Gli assegnatari del bene devono accettare e rispettare le seguenti regole:
• Al momento di ricevere il dispositivo, gli assegnatari dovranno accettare le presenti policy generali di utilizzo;
• Gli assegnatari non possono installare software o hardware o modificare le impostazioni di sistema, impostazioni di rete incluse, senza una autorizzazione specifica da parte dell’Istituto;
• Gli assegnatari dovranno proteggere il dispositivo da furti e danneggiamenti;
• Gli assegnatari non saranno ritenuti responsabili di problemi sui dispositivi risultanti da un uso correlato a quello lavorativo; tuttavia, saranno ritenuti responsabili di qualsivoglia problema risultante dalla loro negligenza o uso ritenuto dall’Istituto non appropriato; In caso di richiesta da parte dell’Istituto, gli assegnatari dovranno permettere l’accesso a qualsiasi dispositivo, accessorio o attrezzatura di cui sono assegnatari.
Parte 4. Responsabilità
• Ogni assegnatario è responsabile personalmente della sicurezza e dell’integrità del dispositivo assegnatogli e sarà pienamente responsabile qualora questo venisse rubato, perso, distrutto o non restituito;
• Ogni assegnatario è responsabile di ogni danno hardware e/o software sul dispositivo avvenuto dentro e fuori dai locali del Comune, nonché dell’eventuale uso improprio del dispositivo e dei suoi accessori (ex. Scheda di trasmissione dati –Sim, Microsim);
• Il mancato rispetto delle policy contenute nel presente documento e delle relative procedure potrà comportare la revoca dell’assegnazione e l’uso del dispositivo; inoltre il Comune si riserva di applicare le tutele che riterrà necessarie nelle sedi opportune.
• La mancata restituzione del dispositivo potrà comportare uno specifico provvedimento da parte del Comune
Protezione fisica e cura ragionevole
• L’assegnatario del dispositivo è responsabile della sicurezza del dispositivo, che si a utilizzato in ufficio, in casa propria o in altri contesti inclusi hotel, sale conferenza, automobili, stazioni, aeroporti. Gli assegnatari devono garantire una ragionevole accuratezza nel conservare il dispositivo;
• Il dispositivo non deve essere trasportato su mezzi pubblici, quali per esempio aerei, come bagaglio registrato. L’assegnatario deve tenere il dispositivo con sé in ogni momento durante il viaggio onde evitare possibili danni, quali per esempio smagnetizzazione e/o furti;
• Il dispositivo e la relativa custodia devono essere debitamente etichettati, in modo da agevolarne la restituzione in caso di smarrimento. Tutti i dispositivi devono recare l’etichetta d’inventario fornita dall’Istituto e presente sul retro del dispositivo elettronico. Non è consentito all’assegnatario la rimozione dell’etichetta d’inventario;
• E’ necessaria estrema cura nel proteggere il dispositivo dai furti. L’attrezzatura non deve essere lasciata incustodita nelle aree pubbliche, nemmeno per un breve arco di tempo;
• Non lasciare il dispositivo in luoghi esposti a fonti di calore.
Sicurezza dei dati
• Non scaricare, conservare o memorizzare dati che possano includere informazioni personali come: nome, indirizzo, SSN, numero di conto, numero di carta dii credito, etc., in quanto un eventuale smarrimento potrebbe comportare furti di identità. L’utente è responsabile di tutti i dati memorizzati nel dispositivo o trasportati insieme ad esso;
• Non modificare i software di sistema o la configurazione hardware se non espressamente richiesto dall’Istituto;
• Non installare software addizionale che non sia stato approvato dall’Istituto;
• Proteggere i dati assicurandosi che, quando non utilizzato, il sistema sia bloccato o disconnesso.
Tracciamento inventario
• In caso di rinuncia, il dispositivo insieme a tutte le periferiche e alla custodia dovranno essere riconsegnate all’Istituto entro l’ultimo giorno di lavoro;
• Il dispositivo va riconsegnato esclusivamente alla struttura che sarà indicata dall’Istituto, la consegna a terzi è considerata uso improprio dell’attrezzatura.
Denuncia di smarrimento
• In caso di furto o smarrimento è necessario denunciare immediatamente l’accaduto al Commando delle Forze dell’Ordine locali e comunicarlo alla struttura Istat indicata nel contratto di comodato d’uso È necessario altresì consegnare o trasmettere tempestivamente la denuncia dell’avvenuto furto alla struttura Istat indicata nel contratto di comodato d’uso.