PREMESSO
PROC. N. 1781/L/15 ACCORDO QUADRO ANNUALE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEGLI ARREDI PORTUALI E DELLE OPERE IN GENERE NELL’AMBITO DEL COMPRENSORIO DEMANIALE DEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE – SUDDIVISO IN TRE LOTTI .IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.500.000,00 = IVA ESCLUSA.
Rep. N…....…
PREMESSO
- che l'Amministrazione regionale, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione straordinaria dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio delle attività portuali conferite dall'art. . 105, comma 2, lett. “e” del D.lgs 112/98 emanato in attuazione della L. n. 59/97 , intende affidare a più operatori economici, attraverso la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i (di seguito Dlgs. 163/08), l'esecuzione di tutti gli interventi che si rendono necessari nell'arco di un anno;
- con Decreto Dirigenziale n. …… del ….……… è stata indetta, a tal fine, la gara d’appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell’ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale con le modalità di cui all’art. 4 dell’Accordo quadro sottoscritto in data ;
- che la procedura di gara è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n........ in data
….............. e sul portale della Regione Campania in data ;
- che l'Operatore economico, a seguito delle procedure di gara, è risultato aggiudicatario definitivo, giusta D. D. n…… del ;
- che lo stesso Operatore economico, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante con nota prot. n.
…............................ del …..........................., ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
g) che lo stesso Operatore economico ha prestato la cauzione provvisoria mediante n.
…......................... rilasciata il …................. dalla …...................., di importo pari ad Euro ;
- che l'Operatore economico dichiara che quanto risulta dall'Accordo quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli allegati, (che qui espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso, unitamente alla copia dell’offerta economica che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (sub “A”).
TUTTO CIO' PREMESSO
L’anno ….................., il giorno …......., del mese di …...................., nella sede della Giunta Regionale della Campania in Napoli, con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge tra:
la REGIONE CAMPANIA con sede in Napoli, via S. Lucia n.81, c.f. , X.XXX , in persona del Dirigente dell'UOD 53 07 07 , xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta Decreto del Direttore Generale n. del (in prosieguo denominata “Regione”) E
l'Operatore Economico, Impresa (di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente
“IMPRESA”), P.IVA .…, con sede legale in…................................... (…), via….......................... n.…,
rappresentata, per la stipula del presente atto, da ………………………..(C.F. ……………………) nato a
…………… il ……………….., nella sua qualità di , domiciliato per la carica
ove sopra, (giusta procura allegata al presente atto sotto la lettera ….. oppure come risulta da visura camerale o dallo Statuto della società (in prosieguo denominata “Impresa”).
Si conviene e si stipula quanto segue.
La Premessa e gli allegati citati nel presente atto formano parte integrante del contratto. Ogni riferimento agli atti contrattuali si intendono integralmente riportati e trascritti.
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale. Gli interventi ricomprendono tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere le aree portuali e le opere annesse (banchine, scogliere, moli, pontili, impianti, ecc.) rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Sono riconducibili alle seguenti tipologie:
• rifiorimento scogliere;
• salpamento massi;
• lavori di dragaggio e movimentazione sedimenti marini;
• lavori di xxxxxxxxx dei fondali e/o arenili in ambiti portuali;
• manutenzione sottostrutture e sovrastrutture di banchine, moli, muri paraonde e pontili;
• manutenzione opere d'arte, pozzetti, caditoie, xxxxxxxx, ecc.
• manutenzione opere in ferro;
• interventi di ampliamento e/o modifiche impianti elettrici, illuminazione, idraulici, antincendio, sicurezza e controllo accessi;
• interventi di minuta manutenzione.
Tali lavori devono svolgersi sotto l’osservanza delle prescrizioni contenute nelle parti che seguono e nel Capitolato Speciale di Appalto che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori è effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza.
La responsabilità della gestione operativa del contratto è affidata alla Direzione Generale regionale per la mobilità U.O.D. 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali, che coordina e gestisce il piano degli interventi, l’invio delle richieste di intervento e la verifica degli stessi.
L'esecuzione dei lavori avviene solo dopo Ordine di intervento redatto dalla REGIONE su apposito modello, in cui è indicata, tra l'altro, la tempistica per l'esecuzione dell'intervento autorizzato.
Per l'esecuzione dei lavori, la REGIONE nomina un Responsabile della Direzione Lavori.
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire vengono valutate volta per volta a seguito di sopralluogo e sono specificate all'IMPRESA sull'Ordine di intervento per iscritto, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, possono essere impartite dal Responsabile della Direzione dei Lavori.
L’IMPRESA deve impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; deve indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte del Responsabile della Direzione Lavori, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica dei materiali.
I materiali rifiutati devono essere subito allontanati dal cantiere.
Qualora il Responsabile della Direzione Lavori lo ritiene opportuno, o su specifica richiesta delle competenti Sovrintendenze, Comando dei V.V.F., ASL, l’Impresa deve produrre, per i materiali da impiegare, tutti i certificati di omologazione o equivalenti rilasciati da Istituti Nazionali riconosciuti, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di corretta posa, ed ogni altra dichiarazione richiesta dagli enti indicati.
Tuttavia per una migliore descrizione delle modalità di esecuzione dei lavori, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente contratto.
Art. 3 - TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’
Il termine di esecuzione dei lavori è riferito ad ogni singolo lavoro che la REGIONE richiede all’IMPRESA aggiudicataria mediante l’invio di un Ordine di intervento redatto secondo lo specifico modello allegato al Capitolato Speciale di Appalto (Mod. B2), così come prevede l’art. 00, Xxxx XX (Xxxxxxx per l'esecuzione) del Capitolato Speciale d’Appalto.
Per ogni lavoro commissionato è indicato anche il termine di esecuzione dello stesso.
Qualora non sussistono più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, la REGIONE si riserva la facoltà di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere già eseguite o dei
materiali già approvvigionati da parte dell'IMPRESA.
Le penalità applicabili sono specificate all'art.24 del Capo IV (Termini per l'esecuzione) del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero fino al raggiungimento di ordinativi pari all’ammontare della somma totale dell’importo contrattuale.
Nel caso di urgenza e/o necessità, la REGIONE si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito Ordine di intervento anche in pendenza della stipulazione del contratto.
La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 gg dalla stipula dell'Accordo quadro.
La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’IMPRESA comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell’offerta.
Art. 5 - PREZZO
L’ammontare complessivo per i lavori, oggetto di gara e, relativo all’arco temporale di validità dell’affidamento, pari a 365 giorni naturali consecutivi ovvero durata minore in conseguenza dell’adempimento dell’intero importo contrattuale, è di € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) IVA al 22% esclusa, comprensivo degli per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L'importo effettivo dei lavori per ogni singolo lotto e, quindi, delle prestazioni oggetto del presente contratto, è pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), oltre IVA al 22%, comprensivi di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo, da attribuire a ciascuna IMPRESA aggiudicatrice di uno dei 5 lotti, è determinato in base alle necessità di manutenzione dei porti regionali,, ad oggi non prevedibili, e comunque in seguito all’applicazione dei singoli prezzi unitari offerti.
La somma complessiva non è pertanto impegnativa per la REGIONE, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in meno a seconda delle effettive proprie esigenze senza che l'Impresa può accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta.
Possono essere ordinate dalla REGIONE, in casi da essa reputati particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dell'ambito del lotto assegnato, senza che l'IMPRESA può pretendere alcun compenso aggiuntivo.
Art. 6 - REVISIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell’art. 133, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 cc, primo comma.
Per la compensazione in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali, da costruzione, si applica quanto previsto dall’art. 133 commi 5,6,7, 8 del D.Lgs. 163/2006
Art. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO
I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report – predisposto dall'IMPRESA – dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l’indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla “LAVORAZIONE” preso dai prezzari da applicare, unitamente al numero della bolletta di lavoro di lavoro corrispondente, al quanto controfirmato dal Responsabile della Direzione dei lavori che ha verificato la reale esecuzione delle opere.
La REGIONE, in corso d’opera, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attività, provvede a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.
La REGIONE liquida ogni qualvolta il credito dell’IMPRESA per i lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore ad € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) oltre IVA, al netto del ribasso di gara (considerato nella percentuale offerta dall’Operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del DLgs.163/06 e del DLgs. n. 81/2008., per i quali è stata presentata e approvata la certificazione dal Responsabile della Direzione Lavori.
L’ammontare di ogni fattura deve risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione
all’entità dei lavori eseguiti.
Le fatture devono essere intestate, con le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. Ii. ed inviate a: Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità U.O.D. 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali – Centro Direzionale is. C/3 – 19° Piano – 80143 Napoli -
La fattura deve essere espressa in lingua italiana e deve necessariamente contenere i seguenti elementi:
- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (deve essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB
– ABI – IBAN ecc )
- ogni altra indicazione utile.
Nel caso di A.T.I. il fatturato viene liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione della REGIONE.
La fattura deve essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72.
L’IMPRESA prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della REGIONE.
La REGIONE provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’IMPRESA esclusivamente previa verifica della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.) in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa.
E’ fatto obbligo all’IMPRESA, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 legge n. 136/2010.
Al fine di cui sopra l’Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
IBAN ……………………………………………………………………….
le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul sopra indicato conto sono
……………………………………………………………………………………………………………………………… Il contratto si intende risolto nel caso che anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010.
La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.
Art. 8 - TERMINI DI PAGAMENTO
Il termine per disporre il pagamento (emissione del mandato di pagamento da parte della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie) è strettamente connesso alla disponibilità presso l’UOD 04 - Ufficio Tecnico regionale di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento (quali, ad esempio, il D.U.R.C). L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Responsabile della Direzione dei lavori e la completezza di tutta la documentazione presentata.
Il provvedimento di liquidazione prevede il pagamento nelle modalità indicate in fattura dall’IMPRESA.
In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale di Appalto, è facoltà della REGIONE compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
Art. 9 - GARANZIA FIDEJUSSORIA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e ogni altro obbligo consequenziale, l'IMPRESA aggiudicatrice costituisce, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n° 163 del 12.04.2006 , il deposito cauzionale mediante per l’importo garantito di , che dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile volendo ed intendendo restare obbligata fino all’approvazione del Collaudo dei Lavori di che trattasi.
L'IMPRESA, così come previsto dagli artt. 18 e 20 del Capitolato Speciale d’Appalto, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività
connesse, sollevando la REGIONE da ogni responsabilità al riguardo.
L'IMPRESA ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione , con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
- per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro );
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro (euro ). Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l’art 113 del D.lgs. n. 163 del 2006.
Art. 10 - CONSEGNA E INIZIO INTERVENTI
L’esecuzione degli interventi avviene solo dopo avere ricevuto l'Ordine d'Intervento scritto da parte della REGIONE.
L'Ordine di Intervento di cui sopra equivale alla consegna dei lavori e, in assenza di eccezioni da parte dell'IMPRESA, si intende accettato senza alcuna condizione.
In relazione a quanto disposto dal Responsabile della Direzione dei Lavori, agli interventi, per i quali il ritardo nell’esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l’incolumità e la salute di persone oppure comporta una grave limitazione nell’uso dell’unità immobiliare, può essere riconosciuto il carattere d’urgenza e indifferibilità. In tali casi all’IMPRESA viene ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l’orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con formale comunicazione di ordinativo dell'esecuzione delle lavorazioni.
Art. 11 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’ IMPRESA
L’IMPRESA è obbligata a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.
L’IMPRESA informa la REGIONE su eventuali rischi specifici della propria attività che possono interferire con la normale attività della REGIONE stessa.
In particolar modo è fatto obbligo all’IMPRESA di rispettare tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intendono puntualmente riportate.
Art. 12 - PENALI A CARICO DELL’IMPRESA E RECESSO DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, sono applicate le seguenti penali:
• La mancata esecuzione dell'intervento richiesto per emergenza/urgenza, o ritenuto tale dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile della Direzione dei lavori entro le 24 ore successive all’ordine, comporta una penale che stimata nella misura del 2% sull’importo complessivo del danno arrecato. Si precisa che tale penale non è mai inferiore ad € 500,00=.
• La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che opera nei locali della Regione (secondo quanto previsto dall’art 6 della L 123/07) comporta una penale pari ad € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista.
• La mancata trasmissione della documentazione (elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell’esecuzione dei lavori, e fotocopia del libro “Unico” - già libro Matricola -) entro una settimana dalla richiesta, comporta una penale pari ad € 100,00=
• La mancata ultimazione di ogni singolo intervento entro il termine fissato, senza giustificato motivo comporta una penale dell'uno per mille €/giorno dell'ammontare netto contrattuale. Detta penale viene trattenuta senza altre formalità sulle somme dovute all'Impresa per lavori eseguiti.
• La mancata consegna delle certificazioni/bollette di lavoro come richieste allegate al resoconto lavori comporta una penale pari a € 10,00= per bolletta di lavoro mancante/non consegnata..
Le penali non possono essere, comunque, superiori al 10% dell'importo contrattuale.
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l'Impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla
comunicazione della contestazione inviata dalla REGIONE.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la REGIONE procede all’applicazione delle sopra citate penali.
E’ fatto salvo il diritto di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
La REGIONE si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell’Accordo quadro.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso la REGIONE si obbliga a pagare all’Impresa un’indennità corrispondente a quanto segue:
• prestazioni già eseguite dall’IMPRESA al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla REGIONE;
• spese effettivamente sostenute dall’Impresa.
Art. 13 - RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI
La REGIONE valuta l’opportunità di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
🟃 emanazione di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell’IMPRESA una o più misure di prevenzione di cui all’art 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
🟃 pronuncia nei confronti dell’IMPRESA o di impresa subappaltatrice di una sentenza di condanna passata in giudicato per xxxxx.
Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La REGIONE può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/2006 , ovvero quando viene accertata, a carico dell’IMPRESA, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la REGIONE dispone la risoluzione del contratto di appalto.
In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della REGIONE, sono posti a carico dell’IMPRESA i seguenti oneri economici:
- l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’IMPRESA inadempiente;
- l’eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per la REGIONE per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla REGIONE a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla REGIONE stessa effettuata dall’IMPRESA uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.
Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento si reiteri per più di tre volte. La risoluzione opera di diritto quando la REGIONE comunica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Art. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’IMPRESA
Per i casi di cessione di azienda e per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’IMPRESA si richiama espressamente l’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
Il fallimento dell’IMPRESA comporta lo scioglimento ope legis del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
Art. 16 - CESSIONE DEI CREDITI
Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiama espressamente l’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
Art.17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’IMPRESA di cedere il contratto anche parzialmente.
Art. 18 - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 nel limite del 30% come da dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato oppure da depositare entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio.
Art. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’IMPRESA prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
In particolare, l’IMPRESA garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’IMPRESA si impegna a comunicare immediatamente alla REGIONE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
🟃 eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’IMPRESA stessa, del suo legale rappresentante e del Direttore tecnico, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
🟃 ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
🟃 ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 20 - TUTELA DEI DAT PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della REGIONE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.
Art. 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'IMPRESA, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le tasse, le imposte, e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell’art 112 del Regolamento, quali in particolare:
a) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
A carico dell’IMPRESA restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’Appalto s’intendono I.V.A. esclusa.
Art. 22 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie nell’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Napoli.
Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
I rapporti tra la REGIONE e l’IMPRESA sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e da quelle del codice civile in quanto compatibili.
L’IMPRESA dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, oltre che dall’Offerta economica (che espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.
Tutte le comunicazioni tra l’IMPRESA e la REGIONE avvengono per il tramite di posta elettronica o PEC. A tale scopo l’IMPRESA dichiara che il proprio indirizzo e-mail è il seguente……………………………...........
L’indirizzo PEC della REGIONE è il seguente: xx.00@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Referente dell’IMPRESA per il presente contratto, dotato di firma digitale per il fine di cui sopra, è il Sig…………………………………, ………………………….
Tutte le comunicazioni effettuate al Referente si intendono effettuate all’IMPRESA.
L’IMPRESA LA REGIONE