CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE E PNEUMATICHE
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE E PNEUMATICHE
1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI
1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali e precontrattuali tra le parti relativi alla fornitura di apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche. Esse devono essere coordinate con le condizioni speciali eventualmente concordate per iscritto dalle parti o inserite nella conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
1.2 A meno che non siano state specificamente approvate per iscritto dal Fornitore dovranno invece ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni al Fornitore.
2 FORMAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
2.2 Tuttavia, se le condizioni indicate nell’ordine del Cliente differiscono da quelle della conferma scritta del Fornitore, queste ultime valgono come nuova proposta ed il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il cliente inizia a darvi esecuzione o accetta i prodotti forniti senza espressa riserva scritta.
3 ESCLUSIONI
3.1 Salvo diverso accordo scritto, non sono compresi nella fornitura il progetto del sistema, l’installazione delle apparecchiature fornite, specifici collaudi, manuali e corsi di addestramento, assistenza all’avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri non menzionati nella conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
4 DATI TECNICI, DISEGNI E DOCUMENTI INERENTI LA FORNITURA
4.1 I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, prospetti circolari o altri documenti illustrativi del Fornitore hanno carattere indicativo. Questi dati non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati come tali nella conferma d’ordine.
4.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai propri prodotti le modifiche che ritenesse convenienti, dandone notizia al Cliente se interessano l’installazione.
4.3 Qualora il Cliente proponesse delle modifiche affinchè le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti.
4.4 Il Cliente si impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà del Fornitore e che il Cliente non può consegnare a terzi né riprodurre senza autorizzazione scritta.
5 CONSEGNE
5.1 Salvo patto contrario, le forniture si intendono per merce resa Xxxxxx Ns.Xxxxxxxxx, senza imballaggio.
5.2 Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera.
5.3 I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano in giorni lavorativi.
5.4 Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintantochè non vi abbia provveduto.
5.5 I termini di consegna si intendono adeguatamente prolungati di diritto :
1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi ;
2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.
5.6 Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintantochè il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.
5.7 I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del Fornitore, pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti alla data stabilita.
5.8 Salvo quanto previsto dal successivo art.11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, il cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia.
5.9 Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
6 COLLAUDI E MONTAGGI
6.1 I collaudi speciali, eventualmente previsti nella conferma scritta di accettazione d’ordine, verranno eseguiti a spese del Cliente nello stabilimento indicato dal Fornitore.
6.2 Montaggio e collaudo in opera, se richiesti, verranno eseguiti dal Fornitore a spese del Cliente secondo le tariffe e condizioni per prestazioni di personale fuori sede di Assofluid che devono considerarsi parte integrante delle presenti condizioni generali.
7 PAGAMENTI
7.1 Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma scritta di accettazione d’ordine presso il domicilio del Fornitore o presso l’istituto di credito da lui indicato: in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori che verranno conteggiati a pieno diritto e senza necessità di costituzione in mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti, salva in ogni caso la facoltà del Fornitore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.11.
7.2 Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall’obbligo di osservare le condizioni ed i termini di pagamento.
8 GARANZIA
8.1 Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti forniti, intendendosi cioè che essi corrispondano per qualità, quantità e prestazioni a quanto stabilito nel contratto.
8.2 La durata della garanzia è di 6 mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
8.3 Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di 8 giorni dalla loro scoperta, abbia denunciato per iscritto l’esistenza di difetti, si impegna a sua scelta a riparare o a sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi.
8.4 Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.
8.5 La garanzia decade ogni qualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del Fornitore.
9 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
9.1 Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento delle apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche fornite in rapporto allecaratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
9.2 In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 Maggio 1988, n.224, e salvo quanto previsto dall’art.1229 del Codice Civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore delle apparecchiaturefornite.
10 RISERVA DI PROPRIETA’
10.1 Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.
11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
11.1 Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente :
1) ometta o ritardi i pagamenti dovuti
2) ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente art.5
3) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti dall’art.4
11.2 Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia soggetto ad una qualsiasi procedura concorsuale.
12 RECESSO CONVENZIONALE
12.1 Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca le garanzie promesse, il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal contratto senza necessità di preavviso.
13 LEGGE APPLICABILE
13.1 I contratti di fornitura intervenuti tra le parti sono disciplinati dalla legge italiana.
14 FORO DI COMPETENZA
14.1 Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione dei contratti di fornitura intervenuti tra le parti ove l’azione sia promossa dal Cliente è esclusivamente competente il Foro del Fornitore, ove invece l’azione sia promossa dal Fornitore è competente oltre al Foro del Fornitore medesimo ogni altro Foro stabilito per legge.