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Prot. n. del
Responsabile del procedimento: Esperto Amm.vo ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
OGGETTO: | Accordo ARAN e ▇▇.▇▇. sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. Attuazione degli artt. 4 e 5 inerente la adesione e la divulgazione dell’Informativa ai lavoratori individuati dall’Accordo. |
Ai | Sigg. Capi Area | |
e, p.c. | Al | Sig. Segretario Generale Direttore Generale Dott. A. Le Donne |
Premesso che, in attuazione dell’art. 1 co. 157 della L.205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), che demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare (disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e dal D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252) la regolamentazione delle modalità di adesione ai fondi di previdenza complementare, in data 16 Settembre 2021 è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali che hanno istituito il Fondo Perseo-Sirio, l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di Silenzio-Assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore;
Considerato che la regolamentazione definita dall’Accordo in oggetto è destinata al personale dipendente assunto a tempo indeterminato fra il 2 gennaio 2019 e il 16 settembre 2021, nonché ai dipendenti assunti oltre la data di sottoscrizione dell’Accordo dalle parti (ossia gli assunti a tempo indeterminato dal 17 settembre 2021) dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali e a tutti coloro i quali sono richiamati nell’accordo stesso;
Visto l’art. 4 dell’Accordo che demanda alle Amministrazioni l’onere di fornire, ciascuna ai propri dipendenti, l’informativa di cui all’All. 2 alla presente Circolare;
Visto l’art. 5 che stabilisce che, in fase di prima applicazione, l’Amministrazione dovrà espletare la suddetta procedura divulgando l’Informativa ai lavoratori assunti fra il 2 gennaio 2019 ed il 16 settembre 2021 (così come individuati nel comma 1) entro 60 gg. dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso, ossia entro il 15 novembre 2021;
Visto l’art. 5 comma 3 dell’Accordo in oggetto, il quale dispone che nei 6 mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione, il lavoratore (di cui al comma 1) può comunicare all’Amministrazione la propria volontà di NON aderire ovvero può iscriversi al Fondo, con le
modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione e che, qualora durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei 6 mesi (silenzio- assenso).
Tutto ciò premesso, attesa la necessità tassativa di dare seguito alla norma di prima applicazione dettata dall’art. 5 dell’Accordo in oggetto, si invitano le SS. LL., attingendo agli elenchi dei dipendenti di propria competenza di cui all’ALL. 4 e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 dell’Accordo, a voler consegnare a ciascuno dei lavoratori la Dichiarazione di ricezione dell’informativa (di cui all’ALL.1) e l’Informativa (di cui all’ALL.2).
Sarà cura delle SS.LL. acquisire il modello (All. 1) di cui sopra compilato e sottoscritto da ogni singolo lavoratore e trasmetterlo in allegato alla nota di trasmissione di cui all’ALL.3 all’indirizzo di posta elettronica
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della presente, atteso il termine imposto dall’art. 5 comma 2 dell’Accordo in oggetto.
Al fine di assicurare il buon esito della procedura in argomento, visti i particolari effetti correlati alla data di consegna SARANNO ACCETTATI ESCLUSIVAMENTE I RISCONTRI CHE PERVERRANNO CON LA MODULISTICA ALLEGATA ALLA PRESENTE CIRCOLARE.
Per quanto sopra esposto, si allegano alla presente i seguenti documenti:
1) Modulo Dichiarazione di ricezione dell’Informativa (ALL. 1)
2) Informativa ARAN (ALL.2)
3) Modello di nota di trasmissione a firma del Dirigente (ALL.3)
4) Elenchi dipendenti interessati dalla procedura in argomento (ALL.4)
Si comunica, inoltre, che sul Sito istituzionale del Comune di Palermo (Cerca (in alto a destra lente di ingrandimento)modulistica on line/modulistica on line – servizi on line/Direzione Generale/Servizio Gestione Risorse Umane) unitamente alla presente circolare, sono disponibili i seguenti documenti :
a) Manifestazione della volontà di non adesione al Fondo Perseo-Sirio
b) Accordo ARAN – OOSS.
c) Informativa a cura dell’ARAN
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Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile dell’U.O. Matricola del Servizio Gestione Risorse Umane, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ a mezzo mail - ▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ oppure al seguente numero : 091 740.2884 (int. 4-2884)
La presente dovrà essere portata a conoscenza di tutto il personale di cui all’allegato ▇▇▇▇▇▇.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ D.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
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on 25/10/2021 13:01:19 CEST
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Informativa alle amministrazioni relativa all’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore
1. Premessa
In attuazione dell’art. 1, comma 157, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)1, che demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione delle modalità di adesione ai fondi di previdenza complementare, in data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali2 l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
Al fine di supportare le amministrazioni coinvolte nell’applicazione del suddetto Accordo, l’ARAN ha predisposto la presente Informativa contenente alcune prime indicazioni per facilitare la conoscenza dei contenuti dell’Accordo e l’applicazione delle disposizioni in esso contenute.
2. Generalità sulla previdenza complementare
La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria: è disciplinata dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico ed ha l’obiettivo di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro, contribuendo ad assicurare al lavoratore un livello maggiore di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema
1 Comma 157. <<Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).>>.
2 Per la parte sindacale, hanno sottoscritto l’Accordo: FP CGIL - CISL FP - UIL FPL - UIL PA - ANMI-ASSOMED SIVEMP- FPM - CIDA FC – UNADIS.
pubblico di base. La normativa di riferimento3 si è sviluppata agli inizi degli anni novanta e, nell’ambito della disciplina delle forme pensionistiche complementari, il legislatore ha istituito la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari4.
3. L’Accordo sottoscritto: i suoi contenuti generali
L’Accordo in oggetto applica nel pubblico impiego meccanismi già attivi nel settore privato da molti anni (previsti dal D. Lgs. 252/2005), come pure in molti Paesi europei (sia nel pubblico che nel privato)6.
L’Accordo regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo negoziale Perseo-Sirio7, destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali e a tutti coloro che sono richiamati nell’Accordo istitutivo.
L’Accordo si fonda sui principi cardine della piena e diffusa informazione dei lavoratori e della libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, anche in forma tacita mediante silenzio-assenso. Sono definite, in maniera chiara e semplice, le opzioni che il lavoratore può attivare per manifestare la propria volontà, come pure sono fissate norme di garanzia come il diritto di recesso. Le disposizioni contrattuali prevedono all’articolo 4 che, a partire dalla data di assunzione e per i successivi sei mesi, il lavoratore possa:
• esprimere la volontà di adesione, e iscriversi al “Fondo” utilizzando le modalità previste;
• comunicare all’amministrazione la volontà di non adesione;
3 La normativa di riferimento è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇- riferimento.aspx
Per un approfondimento delle disposizioni in materia di Fondi pensione si veda il sito della COVIP al seguente link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇
4 ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇-▇▇▇▇▇-▇-▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇
5 Per ulteriori informazioni sulla previdenza complementare e le sue finalità si rinvia alla apposita sezione del sito COVIP dedicato all’educazione previdenziale: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ed in particolare alla guida introduttiva alla previdenza complementare al seguente link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇- introduttiva-alla-previdenza-complementare
6 Ad esempio, nel Regno Unito, l’iscrizione automatica si verifica subito dopo l’assunzione; in Francia, l’adesione alla previdenza complementare è obbligatoria per tutti i dipendenti pubblici; in tutti i Paesi l’obiettivo è quello di dare l’opportunità ai lavoratori di integrare la pensione derivante dalla previdenza obbligatoria con una pensione integrativa.
7 ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
• non manifestare espressamente la propria volontà ed attendere l’iscrizione automatica al “Fondo”, la quale si realizza a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.
Una specifica norma transitoria è dettata all’articolo 5 per i dipendenti già in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo assunti dopo il 1° gennaio 2019 (e, quindi, a partire dal 2 gennaio 2019). La norma prevede che entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo le amministrazioni forniscano ai lavoratori in questione una dettagliata informativa - attraverso una comunicazione personale e con modalità tali da garantire la certezza della data di ricezione - con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. Anche questi lavoratori possono espressamente manifestare la volontà di non adesione come previsto dalla norma a regime.
Ulteriore garanzia per il lavoratore iscritto senza una espressa manifestazione di volontà sarà, come già detto, quella prevista dal diritto di recesso (art. 6) che può essere utilizzato dopo l’adesione: tale lavoratore dispone, infatti, di un termine di trenta giorni per recedere, senza costi e senza dover indicare alcuna motivazione.
4. Fase che precede l’adesione mediante silenzio-assenso: il ruolo delle amministrazioni pubbliche
Come già detto, l’Accordo si applica alle amministrazioni datrici di lavoro i cui dipendenti sono individuati - dagli accordi istitutivi e, sulla base di questi, dallo Statuto del Fondo Perseo-Sirio
– quali destinatari del Fondo stesso (Ministeri, Regioni, Autonomie Locali, Sanità, Enti pubblici non economici, ENAC, CNEL, Università, Enti di Ricerca e Sperimentazione, Agenzie Fiscali).
In applicazione dell’Accordo, ciascuna amministrazione deve attivarsi al momento dell’assunzione di un dipendente.
La definizione di “assunzione” ai fini dell’Accordo è specificata all’articolo 2, comma 1:
l’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del “Fondo”; non rientra nella nozione di “assunzione” il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea;
non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini del presente Accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:
• la progressione di carriera;
• l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;
• l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro.”
Al momento della firma del contratto individuale di “assunzione” (art. 4, comma 1) l’amministrazione deve fornire al lavoratore una chiara, puntuale ed esaustiva informativa sul “Fondo” e sulle modalità di adesione, con specifico riferimento alla modalità del silenzio- assenso; tale informativa deve essere espressamente menzionata nel contratto individuale di “assunzione”.
L’informativa fornirà tutte le notizie sul sistema della previdenza complementare, sul “Fondo”, sulla modulistica e sul link al sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le informazioni previste, all’atto dell’adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web per manifestare espressamente la volontà di adesione.
L’amministrazione dovrà anche rendere disponibile la modulistica per manifestare la volontà di non adesione.
Nel grafico riportato in figura 1, sono sintetizzate le opzioni a disposizione del lavoratore nella fase che precede l’adesione.
Figura 1
Opzioni del lavoratore nella fase che precede l’adesione
8 Il Fondo Perseo-Sirio ha reso disponibile una sezione del proprio sito appositamente dedicata, consultabile al seguente link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/
In fase di prima applicazione (art. 5), l’Amministrazione dovrà inoltre fornire ai lavoratori assunti fra il 2 gennaio 2019 ed il 16 settembre 2021 l’informativa di cui sopra, anche in questo caso con modalità che garantiscano la certezza della data ricezione. L’informativa ai suddetti lavoratori già assunti deve essere inviata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo (e, quindi, entro il 15 novembre 2021).
5. Fase successiva all’adesione mediante silenzio-assenso: il ruolo del Fondo Perseo-Sirio
Entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta dall’amministrazione, il “Fondo Perseo-Sirio” comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:
• l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
• il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
• la documentazione di cui all’articolo 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’articolo 6, comma 6, del suddetto regolamento;
• la possibilità del recesso ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto, nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall’articolo 6, comma 3.
Qualora il lavoratore non eserciti il recesso la sua iscrizione si consolida.
Al termine di questa fase, il Fondo Perseo-Sirio comunica alle amministrazioni i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all’articolo 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.
Nel grafico di figura 2 è offerta una sintesi dei passaggi che caratterizzano la fase successiva all’adesione tacita, mediante silenzio-assenso.
9 Sulle modalità operative per effettuare tale comunicazione si rinvia al Fondo Perseo-Sirio, nella sezione dedicata “Adesione neoassunti” al seguente link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/.
Figura 2
Sintesi dei passaggi che caratterizzano la fase successiva all’adesione tacita, mediante silenzio-assenso
6. L’attivazione dei flussi contributivi e le comunicazioni all’INPS
Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione, le amministrazioni iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest’ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal “Fondo” ai sensi dell’art. 6, comma 510. Inoltre, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, devono effettuare anche le prescritte comunicazioni all’Istituto, seguendo le procedure da quest’ultimo definite11.
10 Le amministrazioni che utilizzano i servizi di NoiPA potranno operare anche sulla base di alcuni adeguamenti di procedura, in corso di predisposizione, che consentiranno comunicazioni più rapide dei nominativi degli iscritti, a NoiPA ed al Fondo, tramite flusso o tramite procedura online.
11 Al riguardo, potrà anche farsi riferimento ad eventuali, successive comunicazioni o note operative dell’INPS.
