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RAVAGLIOLI CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
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1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le forniture di Beni (come di seguito definiti) ovvero alla prestazione di Servizi (come di seguito definiti) effettuate dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore di Xxxxxxxxxx S.p.A. ovvero un’altra entità legale facente parte del gruppo della medesima Ravaglioli S.p.A. (di seguito, l’“Acquirente”), in adempimento di contratti, in qualsiasi forma perfezionatisi tra la Vostra società e l’Acquirente, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale delle Parti (come definite di seguito) o mediante scambio di corrispondenza (“Contratto/i”) oppure mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto (di seguito “Ordine/i“). Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante di ciascun Ordine e Contratto.
1.2 Il Fornitore rinuncia all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.
1.3 Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, l’efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico Ordine o Contratto.
1.4 Eventuali integrazioni, modifiche e/o deroghe alle presenti Condizioni Generali sono valide soltanto ove disposte per iscritto dall'Acquirente o da quest'ultimo espressamente accettate per iscritto. L'Acquirente si riserva di modificare le presenti Condizioni generali dandone preventiva comunicazione al Fornitore, ferma restando la facoltà del Fornitore di comunicare per iscritto all'Acquirente, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento delle nuove condizioni generali di acquisto, la propria indisponibilità ad accettare dette condizioni generali. In mancanza di contestazione scritta del Fornitore all'Acquirente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni generali di acquisto sono considerate tacitamente accettate dal Fornitore. Le presenti Condizioni generali sono redatte in lingua italiana e inglese. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi, prevarrà la versione in lingua italiana.
2 Definizioni
Ove non altrimenti definiti nelle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini hanno il significato di seguito ad essi attribuito:
2.1 Affiliata indica qualsiasi entità legale che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sottoposta al comune controllo
di, una delle Parti. Con “Controllo” deve intendersi (i) nel caso di una società, la titolarità di oltre il 50% delle azioni o quote con diritto di voto di tale società o, nel caso di qualsiasi altra entità, la titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili di tale entità o (ii) il potere di una persona fisica o giuridica da sola, o congiuntamente con una o più persone o enti, direttamente o indirettamente, di esercitare un’influenza dominante sulla gestione della controllata, in virtù della propria partecipazione al capitale sociale o di accordi contrattuali o in altro modo. I termini “Controllante” e “Controllata” devono avere analogo significato corrispondente.
2.2 Bene indica tutti i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti.
2.3 Disposizioni di Legge indica le disposizioni internazionali, sovranazionali, europee, nazionali, statali, provinciali, regionali e locali, le ordinanze, i codici e i regolamenti applicabili nelle diverse giurisdizioni, incluse, senza limitazione alcuna, le leggi, le ordinanze, i codici e i regolamenti in materia di ambiente, sicurezza e salute.
2.4 INCOTERMS indica i termini INCOTERMS in vigore.
2.5 Informazioni di Background indica le informazioni tecniche ed il know-how, ivi inclusi brevetti, disegni, modelli, diritti d’autore ecc. controllati da, o di proprietà di, una delle Parti o sue Affiliate prima dell’inizio della reciproca collaborazione.
2.6 Ordine di Acquisto indica qualunque ordine scritto emesso dall’Acquirente per l’acquisto dei Prodotti.
2.7 Parti indica congiuntamente l’Acquirente e il Fornitore.
2.8 Periodo di Garanzia indica il periodo di garanzia indicato nell’Ordine di Acquisto ovvero, qualora non vi sia alcun accordo su tale periodo, 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna o, qualora le Parti abbiano raggiunto un accordo sulle modalità di accettazione, dalla data di accettazione, se successiva.
2.9 Prodotti indica congiuntamente i Beni e i Servizi che formano oggetto degli Ordini e dei Contratti.
2.10 Proprietà Intellettuale indica qualunque brevetto, diritto d’autore, marchio registrato, segreto aziendale, logo, disegno, dominio, software e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.
2.11 Servizi indica i servizi forniti dal Fornitore ai sensi degli Ordini o dei Contratti.
2.12 Specifiche Tecniche indica i requisiti a cui si devono conformare i Prodotti ivi inclusi, senza
limitazione alcuna, quelli di funzionalità, idoneità all’uso cui sono destinati, forma, materiali e le Disposizioni di Legge.
3 Formazione dei Contratti e Accettazione degli
Ordini
3.1 Ogni Ordine deve essere stipulato per iscritto e si conclude con l’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore. Il Fornitore deve manifestare l’accettazione o il rifiuto dell’Ordine per iscritto entro il termine di 7 (sette) giorni solari decorrenti dalla data di invio dell’Ordine. Decorso il termine di cui sopra l’Ordine si intende accettato e si intendono altresì accettate per intero le presenti condizioni generali di acquisto dell’Acquirente. All’Acquirente è altresì garantito il diritto di annullamento e/o modifica dell’ordine nell’ipotesi in cui abbia recepito l’accettazione scritta entro i termini di cui sopra, salvo il pagamento da parte dell’Acquirente, in caso di Xxxxxx in stato avanzato di produzione, dei meri costi operativi effettivamente sostenuti dal Fornitore in relazione all’Ordine già emesso, che dovranno essere debitamente e specificamente documentati. Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie per ridurre i costi dovuti alla cancellazione dell’ordinativo (ivi incluso, interrompendo ogni attività relativa alla produzione dell’Ordine non appena ricevuta la comunicazione di annullamento da parte dell’Acquirente). Il Fornitore non avrà diritto a ricevere l’indennizzo per quei Prodotti, componenti, materie prime, ecc. che potrebbero essere forniti ad altri acquirenti o in esecuzione di altri contratti di acquisto. L’eventuale richiesta di indennizzo dovrà essere presentata a pena di decadenza entro due (2) settimane dalla data di cancellazione e dovrà indicare i costi effettivamente sostenuti dal Fornitore a causa dalla cancellazione. Il Fornitore non avrà diritto a ulteriori indennizzi e risarcimenti, incluso per il lucro cessante, ed altri danni indiretti derivanti dalla cancellazione dell’ordine. L’Acquirente e il Fornitore potranno concordare modalità di compensazione di eventuali importi dovuti a titolo di indennizzo per i costi sostenuti dal Fornitore relativamente a Ordini annullati con importi dovuti ai sensi di ulteriori Ordini. . L’Acquirente si riserva la facoltà di considerare l’/gli Ordine/i d’acquisto in vigore anche ove tale conferma venga inviata oltre il termine suddetto.
3.2 Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte dell’Acquirente delle variazioni proposte dal Fornitore.
3.3 Qualsiasi modifica o integrazione dei Contratti e/o degli Ordini richiede la forma scritta e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita.
4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
4.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti in conformità a
quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti.
4.3 In particolare, il Fornitore si impegna a:
a. osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni di Xxxxx e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
b. disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo e sufficiente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
c. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirente, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità alla certificazione ISO).
4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, il Fornitore si impegna:
a. a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza;
b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente
causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti (ivi compresi eventuali danni a persone o cose), a causa di violazione da parte del Fornitore delle garanzie di cui al presente articolo, ed anche in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.
4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirente.
5 Prezzi, Pagamenti e Imposte
5.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nei listini prezzi inclusi nell’Ordine e/o nel Contratto sottoscritto tra le Parti. Salvo diversi accordi scritti, i prezzi indicati negli Ordini e nei Contratti si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione.
5.2 Successivamente alla consegna finale prevista dall’Ordine e/o dal Contratto, il Fornitore dovrà emettere la fattura nei confronti dell’Acquirente all’indirizzo indicato nell’Ordine di Acquisto. Le fatture dovranno essere emesse entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di consegna finale. Il diritto al pagamento da parte del Fornitore si intenderà rinunciato in caso di mancata emissione della fattura entro il suddetto termine. Il pagamento dovrà essere effettuato a fronte della fattura, in conformità all’Ordine di Acquisto. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini di pagamento riportati nell’Ordine e/ nel Contratto.
5.3 Qualora l’Acquirente contesti uno o più degli importi indicati nella fattura, sarà tenuto a corrispondere esclusivamente l’importo non contestato. L’Acquirente potrà compensare qualsiasi importo dovuto dal Fornitore (o da
qualsiasi Affiliata all’Acquirente) ai sensi delle presenti Condizioni Generali, dei Contratti di Acquisto o di qualsiasi accordo in essere tra le Parti. Il pagamento da parte dell’Acquirente non costituisce una rinuncia ai propri diritti.
5.4 Il Fornitore non potrà interrompere la prestazione delle proprie attività a causa del mancato pagamento da parte dell’Acquirente, qualora tale pagamento sia stato trattenuto dall’Acquirente a causa di una violazione (o presunta violazione) delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore.
6 Documentazione e disegni
6.1 Il Fornitore dovrà, entro la data di consegna dei Prodotti, fornire le informazioni e i disegni necessari per permettere all’Acquirente di installare, mettere in funzione, operare e gestire i Prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell’Acquirente. Tali informazioni e disegni dovranno essere forniti nel numero di copie concordato o almeno una copia per ciascuno. L’Acquirente o i clienti dell’Acquirente che acquisteranno i Prodotti potranno effettuare un numero adeguato di copie.
6.2 Il Fornitore dovrà, inoltre, consegnare, alla data della prima consegna dei Prodotti, la documentazione e i certificati richiesti dalle Disposizioni di Xxxxx.
7 VARIAZIONI
7.1 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contratto. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previste, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentemente. In caso contrario, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamento, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificato.
7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegna.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a
seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
8 TRASPORTO
8.1 Il Fornitore sarà responsabile per il trasporto, salvo che l’Acquirente non specifichi particolari modalità di trasporto nell’Ordine di Acquisto. I costi per il trasporto dei Prodotti dal Fornitore all’Acquirente saranno quelli risultanti dal listino prezzi salvo diversamente indicato nell’Ordine di Acquisto.
9 Esportazione ed importazione
9.1 Il Fornitore dovrà ottenere e mantenere le licenze per l’esportazione necessarie per la consegna dei Prodotti nel luogo di consegna concordato con l’Acquirente.
9.2 Il Fornitore dovrà, a proprie spese, informare e fornire all’Acquirente la documentazione relativa all’esportazione, importazione o ri-esportazione dei Prodotti come previsto dalle Disposizioni di Xxxxx o come ragionevolmente richiesta dall’Acquirente.
10 Marcatura, imballaggio ed etichettatura
10.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura e l'identificazione dei Prodotti saranno effettuati dal Fornitore in base alle istruzioni fornite dall'Acquirente per iscritto, nell'Ordine, nel Contratto o altrimenti. In mancanza di istruzioni da parte dell'Acquirente, i Prodotti saranno imballati secondo la migliore prassi di mercato, e comunque in maniera tale da assicurarne la facile controllabilità e separabilità in fase di scarico, la protezione dei Prodotti, oltre alla sicurezza e all'incolumità del personale addetto.
10.2 L’Acquirente si riserva il diritto di indicare specifiche modalità di marcatura, imballaggio, protezione ed etichettatura dei Prodotti e il Fornitore accetta di adeguarsi a tali indicazioni. In caso di mancato rispetto di tali istruzioni da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà la facoltà di restituire i Prodotti in questione al Fornitore, a spese di quest'ultimo o di addebitare al Fornitore i costi sostenuti dall'Acquirente per scaricare detti Prodotti, compensando tali costi con le eventuali somme dovute al Fornitore dall'Acquirente.
10.3 Insieme ai Prodotti, il Fornitore consegnerà all'Acquirente: (i) la relativa manualistica, istruzioni d'uso e manutenzione, ove applicabile,
(ii) i documenti di consegna in conformità alle norme applicabili (quali a titolo esemplificativo, documenti di trasporto, consegna o spedizione, documenti doganali, certificazioni di qualità o di conformità) nonché (iii) gli ulteriori documenti previamente richiesti dall'Acquirente. Inoltre, prima della consegna dei Prodotti, il relativo documento di trasporto (DDT), compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato in formato elettronico all’indirizzo [●]. Se la documentazione fornita all'Acquirente risultasse incompleta, in
ritardo o non conforme alle presenti Condizioni Generali e/o alle istruzioni dell'Acquirente, quest’ultimo si riserva la facoltà di far decorrere i termini di pagamento delle corrispondenti fatture dal ricevimento da parte dell'Acquirente della documentazione completa e conforme.
10.4 Qualora più colli vengano spediti contemporaneamente, ciascuno di essi dovrà esporre una distinta di spedizione separata ed una distinta di spedizione principale dovrà essere allegata all’intera spedizione.
10.5 Il costo dell’imballaggio, dei materiali per l’imballaggio e per l’etichettatura saranno inclusi nel prezzo, salvo altrimenti concordato nei singoli Ordini e/o Contratti.
11 Divieto di subfornitura e di subappalto
11.1 Salvo diverso preventivo accordo scritto fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione del/i Bene/i e/o la prestazione del/i Servizio/i oggetto dell’Ordine o del Contratto.
11.2 L’eventuale consenso dell’Acquirente non esonererà il Fornitore dalla responsabilità di eseguire le prestazioni previste dall’Ordine o dal Contratto e gli atti, gli inadempimenti e le negligenze dei suoi sub-appaltatori saranno direttamente imputabili al Fornitore.
12 Passaggio del rischio e trasferimento del titolo
12.1 Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni, si applicheranno le norme Incoterms richiamate nell’Ordine o nei Contratti. L’imballaggio ed il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.
12.2 La proprietà dei Beni si intenderà trasferita all’Acquirente al momento del passaggio del rischio come previsto da Incoterms 2020 per la specifica modalità di resa concordata. La proprietà dell’opera realizzata in esecuzione dei Servizi si intenderà trasferita all’Acquirente al momento della relativa accettazione da parte di quest’ultima.
12.3 In entrambi i casi ed ove applicabile, i Beni e/o i Servizi (ovvero l’eventuale opera oggetto dello/degli stesso/i) si intenderanno definitivamente accettati dall’Acquirente solo all’esito positivo delle eventuali procedure di collaudo concordate per iscritto tra le Parti.
13 CONSEGNA E ACCETTAZIONE
13.1 La consegna dei Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti e accettati dall'Acquirente, indipendentemente dalla consegna al vettore. La consegna dei Servizi non si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resi, ricevuti e accettati.
13.2 I Prodotti devono essere consegnati alla data e
nel luogo concordata per la consegna negli Ordini e/o Contratti (da considerarsi essenziali nell’interesse dell’Acquirente). L’Acquirente non ha alcun obbligo di ritirare i Prodotti prima di tale data e si riserva la facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito a spese del Fornitore o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
13.3 Non sono consentite consegne parziali, salvo approvazione scritta da parte dell’Acquirente. Il Fornitore sarà responsabile per ogni costo aggiuntivo causato dalla consegna parziale dei Prodotti.
13.4 Non è consentita la consegna di una quantità superiore rispetto a quella richiesta, salva approvazione scritta da parte dell’Acquirente. L’Acquirente non sarà responsabile per i Prodotti in eccesso ed avrà il diritto di stoccarli, assicurarli e/o restituirli a spese del Fornitore.
13.5 Qualora l’Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l’esperimento dei rimedi di cui al seguente articolo 16.7, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche a seguito della denuncia di non conformità o vizi da parte del proprio cliente, ogni proprio diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali e delle Dispisizioni di Legge applicabile. Pertanto, l’"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all’Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitore.
14 RITARDI NELLA CONSEGNA
14.1 Il Fornitore riconosce l’essenzialità del termine di consegna. L’Acquirente considera la pronta e affidabile consegna uno dei principali presupposti della collaborazione fra le Parti.
14.2 In caso di inosservanza dei termini di consegna dei Beni e/o di prestazione dei Servizi stabilite, saranno applicabili, senza necessità di preventiva informazione da parte dell’Acquirente, le penali di seguito indicate (salvo diversa misura eventualmente pattuita nell’/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i).
14.3 Salvo diversa indicazione contenuta nel Contratto, le penali saranno applicate nella misura del 2% del valore totale del Contratto (IVA esclusa) per ogni settimana (7 giorni solari) o frazione di settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore totale dell’Ordine e/o del Contratto (IVA esclusa). Si conviene esplicitamente che rimane fermo il diritto dell’Acquirente ad ogni ulteriore azione a tutela dei diritti dello stesso e al risarcimento del maggior danno direttamente o indirettamente
causato dalla ritardata consegna, ivi inclusi, senza limitazione, i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna del/i Bene/i o nel completamento del/i Servizio/i.
15 COLLAUDO
15.1 Le Parti potranno concordare specifiche procedure di collaudo per i Prodotti.
15.2 Né l’ispezione e/o collaudo, o la mancata ispezione e/o collaudo dei Prodotti da parte dell’Acquirente e/o dei suoi agenti esonereranno il Fornitore dalle sue responsabilità nella fornitura dei Prodotti ai sensi dell’Ordine e/o del Contratto applicabile o costituiranno accettazione da parte dell’Acquirente o dei suoi agenti. L’Acquirente potrà rinunciare alle ispezioni e/o ai collaudi in qualsiasi fase senza pregiudizio al suo diritto di rifiutare qualsiasi Prodotto in una fase successiva.
16 QUALITÀ E DIFETTI ALLA CONSEGNA
16.1 Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati (ivi inclusi i relativi componenti) e i Servizi resi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. Il Fornitore riconosce l’essenzialità della qualità del Prodotto. L’Acquirente considera la fornitura di alta qualità uno dei principali presupposti della collaborazione fra le Parti.
16.2 Il Fornitore in particolare dichiara e garantisce che tutti i Prodotti forniti all’Acquirente saranno:
a. nuovi, inutilizzati e conformi alle Specifiche Tecniche;
b. conformi alle indicazioni, manuali, cataloghi e descrizioni dei Prodotti resi disponibili all’Acquirente;
c. esenti da vizi e difetti nei materiali, nel disegno (ove tale servizio sia stato svolto dal Fornitore), nella progettazione (ove tale servizio sia stato svolto dal Fornitore) e nella fabbricazione;
d. conformi alle norme tecniche applicabili ai Prodotti, al Regolamento (CE) 1907/2006
x.x. XXXXX, alla Direttiva 2011/65/CE c.d. RoHS2 ed al Regolamento (UE) 2017/821 (c.d. conflict minerals) dell'Unione Europea e successive modifiche, nonché a tutte le norme in materia di ambiente e salute ed alle altre norme in vigore,
e. commerciabili ed adatti allo scopo di destinazione comunicato dall’Acquirente o che, altrimenti, dovrebbe essere ragionevolmente conosciuto dal Fornitore.
16.3 Le garanzie sopraindicate opereranno per l’intero Periodo di Garanzia. Il Fornitore prende atto del fatto che i Prodotti vengono acquistati dall'Acquirente per essere utilizzati dallo stesso nei processi di produzione relativi ai prodotti dell’Acquirente, destinati ad essere rivenduti a terzi clienti dell’Acquirente. La garanzia del Fornitore opererà anche in relazione a Prodotti già venduti e consegnati dall'Acquirente ai propri
clienti e l'Acquirente potrà far valere ogni eventuale non conformità o vizio dei Prodotti forniti, denunciando tali non conformità e vizi per iscritto al Fornitore, entro e non oltre il termine di
60 (sessanta) giorni solari dalla data in cui l'Acquirente riceverà notizia dal suo cliente dell’esistenza della relativa non conformità o del relativo vizio.
16.4 Prodotti difformi o difettosi saranno restituiti al Fornitore e l’Acquirente potrà richiedere il rimborso o la sostituzione con nuovi Prodotti, a spese del Fornitore, compresi i costi per la lavorazione e per i materiali necessari per la rimozione delle parti difettose (inclusi i costi relativi allo smantellamento ed all’assemblaggio dell’attrezzatura non riferibile ai Prodotti), le spese per la gestione, l’imballaggio, lo smistamento ed il trasporto. Le parti sostituite saranno coperte da un nuovo Periodo di Garanzia a decorrere dalla data di avvenuta sostituzione.
16.5 Il Fornitore dovrà fornire risposta all’Acquirente nel caso di segnalazioni di vizi dei Prodotti entro
24 (ventiquattro) ore dalla ricezione della segnalazione di non conformità del Prodotto nel caso in cui i difetti riscontrati dall’Acquirente abbiano impatto sulla sicurezza di operatori dell’Acquirente o utilizzatori finali dei prodotti dell’Acquirente, e 3 (tre) giorni lavorativi nel caso in cui il difetto del Prodotto riscontrato abbia un impatto sulla produzione dell’Acquirente.
16.6 Entro i sopracitati termini il Fornitore dovrà comunicare all’Acquirente quali azioni saranno intraprese per porre rimedio al vizio riscontrato e dovrà altresì fornire indicazione sul piano per la gestione della/e azioni correttive necessarie a prevenire in futuro la fornitura di prodotti con i medesimi difetti.
a. avrà diritto ad una riduzione del prezzo in proporzione alla riduzione del valore dei Prodotti, o (a scelta dell’Acquirente);
b. potrà revocare per iscritto l’Ordine di Acquisto senza dover corrispondere alcun indennizzo o penale;
c. potrà richiedere la riparazione o, ove non possibile, la sostituzione dei Prodotti, ad oneri e spese del Fornitore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa richiesta dell'Acquirente; o
d. potrà provvedere direttamente o tramite terzi alla riparazione dei Prodotti stessi, a spese del Fornitore e dopo averne dato comunicazione a quest'ultimo.
16.8 Ove la riparazione o sostituzione dei Prodotti non conformi o viziati, non sia possibile o non avvenga nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi summenzionato, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare all'Acquirente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla denuncia, il prezzo
corrisposto dall'Acquirente per i Prodotti non conformi o difettosi, maggiorato degli oneri e delle spese che siano state sopportate dall'Acquirente. L'Acquirente ha facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore ai sensi del precedente articolo 5.3 con ogni eventuale credito vantato dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente, anche non certo, liquido ed esigibile. In caso di non conformità o vizi dei Prodotti emersi prima del pagamento del prezzo, l'Acquirente può rifiutare o sospendere il pagamento del prezzo di tali Prodotti sino all'avvenuta eliminazione delle non conformità e dei vizi, ove ciò sia possibile in tempo utile. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni subiti nonché alla risoluzione del contratto e ad ogni altro diritto ad esso spettante ai sensi di legge.
17 QUANTITÀ
17.1 Qualora i quantitativi di Beni consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti nell’Ordine o nel Contratto, l’Acquirente potrà, a sua scelta, con comunicazione da inviare entro 6 (sei) settimane dalla data di consegna:
a. accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
b. chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda prontamente;
c. ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all’inadempienza del Fornitore.
18 RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO
18.1 Il Fornitore dovrà tenere indenne e manlevare l’Acquirente ed i suoi Affiliati dalle perdite, passività, danni e spese (incluse le spese legali) derivanti da reclami relativi ai difetti nel disegno o nella fabbricazione dei Prodotti, inclusi i difetti nelle tecniche e procedure di fabbricazione che abbiano causato lesioni personali (inclusa la morte) o danni alla proprietà. Il Fornitore, previa richiesta da parte dell’Acquirente, dovrà assistere l’Acquirente nelle controversie sorte a seguito di tali difetti nei Prodotti e, se richiesto dall’Acquirente, dovrà assumere la difesa della controversia.
18.2 Qualora si renda necessario il ritiro dei Prodotti o qualsiasi altra azione per rimediare ad un difetto, e vi sia un rischio considerevole che tale difetto possa causare delle lesioni personali (inclusa la morte) o danni alle cose, l’Acquirente lo comunicherà prontamente al Fornitore. In tale comunicazione, l’Acquirente dovrà indicare le ragioni alla base del ritiro e, salvo che non sia stato necessario adottare misure urgenti, il
Fornitore potrà esprimere il proprio parere preventivo in merito a tale ritiro. L’Acquirente si riserva comunque il diritto di prendere la decisione finale riguardo al ritiro dei Prodotti o a qualsiasi altra azione che si dovesse rendere necessaria. Qualora, in ottemperanza al disposto di norme applicabili in materia, l’Acquirente decida di intraprendere una campagna di richiamo o comunque di sostituzione dei propri prodotti a causa di difetti dei Beni forniti dal Fornitore, l’Acquirente lo comunicherà prontamente al Fornitore. In tale comunicazione, l’Acquirente dovrà indicare le ragioni alla base del ritiro e, salvo che non sia stato necessario adottare misure urgenti, il Fornitore potrà esprimere il proprio parere preventivo in merito a tale ritiro. L’Acquirente si riserva in ogni caso il diritto di prendere la decisione finale riguardo al ritiro dei Prodotti o a qualsiasi altra azione che si dovesse rendere necessaria. In tali ipotesi, il Fornitore terrà indenne l’Acquirente da qualsiasi azione, diritto pretesa di terzi al riguardo nonché da ogni costo, onere e spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo o di sostituzione (ivi inclusi i costi logistici e di smontaggio e rimontaggio dei prodotti dell’Acquirente).
18.3 I diritti dell’Acquirente indicati nel presente articolo non pregiudicano qualsiasi altro diritto o rimedio, azionabile secondo le Disposizioni di Xxxxx applicabili, per difetti o difformità dei Prodotti ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
19 Proprietà Intellettuale
19.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Diritti di Proprietà Intellettuale sono di sua totale ed esclusiva proprietà e che la fornitura dei Prodotti all’Acquirente da parte del Fornitore non viola alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di terzi.
19.2 L’Acquirente e la sua clientela diretta ed indiretta hanno il diritto di utilizzare la Proprietà Intellettuale del Fornitore (o di terzi, se incorporata nei Prodotti) qualora ciò si renda necessario a seguito dell’utilizzo dei Prodotti da parte dell’Acquirente o dei suoi clienti.
19.3 Nel caso in cui sia ottenuto un provvedimento inibitorio a causa di una violazione delle dichiarazioni e garanzie previste nel presente articolo, il Fornitore dovrà immediatamente, a proprie spese e senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio dell’Acquirente, (i) procurare all’Acquirente (ed ai suoi clienti) il diritto di utilizzare tale Proprietà Intellettuale in conformità alle presenti Condizioni Generali e all’Ordine e/o al Contratto; e (ii) sostituire o modificare la parte del Prodotto che viola i Diritti di Proprietà Intellettuale in modo che non violi i Diritti di Proprietà Intellettuale ma che rimanga conforme agli impegni presi dal Fornitore con l’Ordine e/o il Contratto, ivi incluse le Specifiche Tecniche.
19.4 Il materiale ed i diritti di Proprietà Intellettuale relativi alle creazioni intellettuali del Fornitore realizzate durante ed in occasione dell’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto
saranno ceduti dal Fornitore all’Acquirente. L’Acquirente avrà il diritto di utilizzare tale materiale e /o i diritti di Proprietà Intellettuale senza vincoli e li potrà utilizzare, sviluppare, modificare, adattare, trasferire e moltiplicare. Le Informazioni di Background rimarranno di proprietà dell’Acquirente (ed i suoi clienti) avranno il diritto di utilizzare in via non esclusiva le Informazioni di Background relative al Prodotto.
20 Materiali in conto lavorazione
20.1 I Materiali in conto lavorazione spediti dall’Acquirente al Fornitore rimarranno di proprietà dell’Acquirente.
20.2 Tali materiali dovranno essere tenuti separati dal resto dei materiali conservati negli stabilimenti del Fornitore. Il Fornitore dovrà proteggere ed assicurare tali materiali, conservarli in buono stato e utilizzarli per i soli scopi previsti dall’Ordine e/o dal Contratto.
20.3 Qualsiasi perdita o danno ai materiali in conto lavorazione custoditi dal Fornitore dovrà essere rimosso a spese del Fornitore.
21 Etica Commerciale e modello 231
21.1 Il Fornitore assicura gli standard più elevati di etica commerciale e garantisce all’Acquirente di rispettare le disposizioni del Codice Etico di Ravaglioli, disponibile sul sito [●]. Il Fornitore dovrà richiedere che i medesimi standard siano rispettati dai suoi sub-appaltatori. Il Fornitore s’impegna in particolare, ma senza limitazione alcuna, a non usufruire del lavoro minorile. In assenza di disposizioni nazionali o locali, per minore s’intenderà un individuo di età inferiore ai 15 anni. Qualora le normative locali individuino la minore età al di sotto dei 15 anni, ma siano comunque conformi con i limiti di età stabiliti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (“ILO”), verrà applicato tale limite.
21.2 Il Fornitore è tenuto ad intraprendere ogni possibile iniziativa per rispettare qualsiasi codice etico o simile previsione adottata dall’Acquirente.
22 INDENNIZZO
Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Xxxxxxxxxx e i suoi rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest’ultima o dei propri rappresentanti conseguenti o relativi a qualsiasi inadempimento e/o a qualsiasi violazione del/dei Contratto/i e/o dell’/degli Ordine/i o comunque in relazione alla fornitura e/o uso del/dei Bene/i e/o svolgimento del/dei Servizio/i da parte del Fornitore.
23 Assicurazione
23.1 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere, con primarie compagnie assicurative ed in termini soddisfacenti all’Acquirente, adeguate polizze di assicurazione per tutto il periodo di collaborazione fra le Parti (e per un tempo ragionevole successivo ad esso, in modo da coprire reclami relativi ai Prodotti o alla violazione dei Contratti).
23.2 Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente i certificati originali e le coperture aggiuntive comprovanti il pagamento dei premi qualora gliene faccia richiesta. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente copia delle polizze assicurative qualora ne faccia richiesta.
23.3 Il Fornitore accetta di stipulare e mantenere una copertura “all risks” che copra qualsiasi attrezzatura ricevuta dall’Acquirente.
23.4 Il Fornitore si impegna a rispettare le destinazioni d’uso convenzionalmente pattuite per le attrezzature di proprietà dell’Acquirente e si impegna altresì a mantenerle in buono stato, salvo il deterioramento procurato dalla normale usura. Tali attrezzature dovranno essere contrassegnate come di proprietà dell’Acquirente e qualsiasi danno o deterioramento causato da un uso improprio o negligente comporterà per il Fornitore l’obbligo alla riparazione e/o ripristino dei materiali a propria a cura e spese (oltre al risarcimento di eventuali danni causati all’Acquirente).
23.5 Il Fornitore si impegna a restituire le attrezzature non appena sarà richiesto dall’Acquirente, e comunque non appena tecnicamente possibile a seguito dell’ultimazione delle lavorazioni per cui tali attrezzature sono utilizzate.
23.6 L’accettazione da parte dell’Acquirente dei certificati non costituisce riconoscimento dell’adeguatezza della copertura.
24 RISERVATEZZA
24.1 Il Fornitore e l’Acquirente sono tenuti a non trasmettere documenti o divulgare informazioni su circostanze relative all’altra Parte o ai suoi Affiliati, sub-appaltatori o clienti ottenute dalla Parte in virtù della collaborazione fra le Parti e/o fra i loro Affiliati o in conseguenza di rapporti contrattuali precedenti intercorsi fra le Parti e/o fra i loro Affiliati (le “Informazioni Riservate”), senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
24.2 Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate solo a vantaggio della Parte che le ha fornite, salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali.
24.3 Non saranno considerate riservate quelle informazioni per cui la Parte potrà provare:
a. che l’informazione era di dominio pubblico al tempo della sua divulgazione per ragioni non imputabili a tale Parte o a suoi Affiliati;
b. che, al tempo della divulgazione, poteva legittimamente disporre di tali informazioni per ragioni diverse dal mero acquisto di tali informazioni dall’altra Parte o dai suoi Affiliati;
c. di aver ricevuto tali informazioni da terzi senza che la Parte o i suoi Affiliati o il terzo fossero in violazione delle presenti Condizioni Generali o di un altro accordo di riservatezza o che, successivamente al loro
ricevimento, fossero coperte dal presente impegno di riservatezza, o, per quanto a conoscenza della Parte o dei suoi Affiliati, tali informazioni non fossero coperte da altri impegni di riservatezza.
24.4 Senza pregiudizio per le disposizioni di questo articolo, la Parte sarà legittimata a fornire tali informazioni nella misura in cui sia richiesto dalla legge o da un’ordinanza o in conseguenza di una decisione o di un ordine da parte di un’autorità governativa o giurisdizionale. In tal caso, la Parte che si ritiene obbligata a fornire tali informazioni dovrà comunicare all’altra Parte in via preventiva (nella misura in cui tale comunicazione preventiva sia legittima). La divulgazione delle informazioni dovrà limitarsi a quanto sia necessario alla luce delle circostanze e ciascuna Parte dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie per proteggere gli interessi dell’altra Parte.
24.5 Le Parti dovranno assicurare che i propri dipendenti, consulenti e sub-appaltatori che abbiano accesso a tali informazioni riservate, rispettino i termini e le condizioni del presente articolo. L’accesso a tali informazioni sarà consentito solo se strettamente necessario.
24.6 L’impegno di riservatezza sarà valido per tutto il periodo di collaborazione delle Parti e delle Affiliate e sarà valido per i due anni successivi alla cessazione di tale collaborazione. Nel caso in cui le Parti abbiano siglato un accordo di riservatezza separato di portata più ampia, i termini di tale accordo prevarranno sulle presenti Condizioni Generali.
25 Sicurezza delle informazioni
25.1 Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate. L’Acquirente avrà facoltà di comunicare al Fornitore, che si impegna fin d’ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie. L’Acquirente si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo. A questo proposito, il Fornitore si impegna a consentire all’Acquirente di accedere direttamente, o tramite terzi dal medesimo incaricati, presso le proprie sedi al fine di verificare gli adempimenti a quanto indicato al presente articolo.
26 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati - “GDPR”)
[Nota per Ravaglioli: da inserire eventuale informativa standard del Gruppo, ove disponibile]
27 Marchi registrati e pubblicità
27.1 Il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente, utilizzare i marchi o i segni distintivi dell’Acquirente, a prescindere dal fatto
che questi siano stati registrati o meno. In nessun caso il Fornitore potrà, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente, indicare pubblicamente l’Acquirente quale partner commerciale o fare alcun riferimento alla collaborazione fra le Parti.
28 Proprietà industriale
28.1 Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per l’utilizzo dei Servizi forniti non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte dell’Acquirente, del/i Bene/i e/o del/i Servizio/i e tenendo comunque l’Acquirente indenne da tali pretese.
28.2 Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti dell’Acquirente, suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d’azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul/i Bene/i o sul/i Servizio/i. Se non espressamente indicato al Fornitore prima del perfezionamento degli Ordini e dei Contratti, si deve intendere che il Bene è libero per l’esportazione verso il Paese - indicato nell’Ordine o nel Contratto stesso - in cui deve avere luogo la consegna.
29 Forza maggiore
29.1 Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti dovuti a cause o eventi al di fuori del suo ragionevole controllo e che non siano imputabili a sua colpa o negligenza e i cui effetti non potevano essere previsti, evitati o superati all’atto dell’accettazione dell’Ordine o di conclusione del Contratto (a seconda dei casi). Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità non direttamente o indirettamente derivanti da una violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi.
30 RECESSO E RISOLUZIONE
30.1 L’Acquirente avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data.
30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di Xxxxx, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della
relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore:
a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
c. inadempimento agli obblighi di riservatezza;
d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente;
e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto;
f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4.
30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto.
30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.
31 Cessione degli ordini e dei contratti
31.1 Il/i Contratto/i, l’/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore, né è possibile conferire mandati all’incasso degli stessi.
31.2 Il/i Contratto/i, l’/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti sono, invece, cedibili dall’Acquirente alle sue Affiliate.
32 Autonomia delle parti
32.1 Il Fornitore e l’Acquirente sono contraenti indipendenti, nessuna disposizione delle presenti Condizioni Generali o di qualsiasi altro documento contrattuale potrà essere interpretata quale volontà delle Parti di costituire un rapporto di, agenzia, dipendenza, rappresentanza legale, o partecipazione ad una joint venture con, l’altra Parte. Nessuna Parte potrà vincolare o dichiarare di avere il potere di poter vincolare l’altra Parte o agire in suo nome, e nessun dipendente di una Parte potrà essere considerato dipendente dell’altra.
33 Tolleranza
33.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto, qualsiasi rinuncia ad una disposizione
contenuta nelle presenti Condizioni Generali, in ciascun Ordine o Contratto, o la mancata contestazione di una violazione di tali disposizioni, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né potrà in altro modo condizionare l’efficacia di tale disposizione.
34 Invalidità parziale
34.1 Laddove una qualunque disposizione delle presenti Condizioni Generali, di un Ordine o Contratto dovesse risultare invalida o inefficace, le Parti s’impegnano a negoziare in buona fede le modifiche necessarie e ragionevoli alle presenti Condizioni Generali, all’Ordine o al Contratto, in modo da addivenire ad una soluzione che assicuri la tutela degli interessi sostanziali delle Parti e gli obiettivi principali che queste si erano poste al momento della stipula. Nel caso in cui non si addivenga ad un accordo tra le Parti sulle modifiche alle presenti Condizioni Generali, all’Ordine e/o al Contratto, tali modifiche saranno rimesse alla decisione del Tribunale competente ai sensi della successiva clausola “Legge applicabile e foro competente”..
34.2 Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali dovesse risultare invalida o non eseguibile, ovvero non applicabile a una delle Parti in determinate circostanze, le restanti Condizioni Generali e l’applicazione delle suddette disposizioni ad altre Parti o circostanze conserveranno la loro efficacia e, a questi fini, le disposizioni sono dichiarate autonome.
35 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
35.1 Le presenti Condizioni Generali, ogni Ordine e/o Contratto saranno regolate dalla legge italiana. In caso di vendita internazionale troverà, in particolare, applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili sottoscritta a Vienna l'11 aprile 1980.
35.2 In caso di dispute, contestazioni o controversie che dovessero insorgere relative a o connesse alle presenti Condizioni Generali e/ a Contratti e/o a Ordini di Acquisto, le Parti faranno quanto possibile per trovare una soluzione amichevole. A tal fine gli amministratori delegati di ciascuna Parte dovranno incontrarsi e tentare di trovare un accordo entro 30 giorni solari dalla comunicazione scritta di una Parte all’altra Parte con la quale venga convocato tale incontro. Senza pregiudizio per quanto sopra previsto, le Parti potranno agire giudizialmente in qualsiasi momento in conformità alle seguenti disposizioni.
35.3 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti derivanti o relative alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o qualsiasi altra azione derivante dalle presenti Condizioni Generali, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna. A parziale deroga a quanto precede, l'Acquirente avrà la facoltà, a propria discrezione, di agire presso il giudice competente per il luogo in cui si trovi/no sede legale, magazzini ovvero altri uffici del Fornitore.
LE PRESENTI CONDIZIONI SONO FIRMATE PER ACCETTAZIONE DAL FORNITORE O IL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE:
FIRMATO PER APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CONDIZIONI SOPRA ELENCATE:
Timbro e
FIRMA…………………………………………………………
..
Luogo e Data
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 1341
c.c. SI APPROVANO SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO LE SEGUENTI CLAUSOLE: 4, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 30, 35