CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ITALIA
Art. 1 Definizioni
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ITALIA
Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa:
Acquirente: indica la persona fisica o giuridica, ente o associazione, che intende acquistare il/i Macchinario/i di Xxxxx Xxxxxxx S.p.A.
Parti: Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. e l’Acquirente, intesi congiuntamente;
Contratto / Accordo: il negozio di compravendita concluso tra le Parti regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita ove non espressamente derogate;
Condizioni Generali di Acquisto: le condizioni generali di contratto predisposte dall’Acquirente;
Proposta di Vendita: l’offerta commerciale inviata da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. al potenziale Acquirente che ne abbia fatto richiesta contenente le specifiche tecniche del/i Macchinario/i rispondenti alle richieste del potenziale Acquirente, il listino prezzi vigente, le condizioni di pagamento e di resa del/i Macchinario/i;
Collaudo Interno: la procedura di verifica del Macchinario effettuata presso i locali di Xxxxx Xxxxxxx
S.p.a. prima della consegna del medesimo;
Installazione: la procedura di montaggio del Macchinario;
Messa in Funzione: la procedura di verifica del corretto funzionamento del Macchinario da effettuarsi presso i locali indicati dall’Acquirente dopo la consegna;
Consegna: il trasferimento del possesso del Macchinario da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. all’Acquirente come previsto nei termini di resa @Incoterms2010 scelti dalle Parti;
Verbale: il documento redatto nel contraddittorio delle Parti che attesta l’esito della procedura di Messa in Funzione;
Macchinario: il bene oggetto della compravendita tra le Parti;
Forza Maggiore: l’insieme degli eventi che non rientrano nella sfera di influenza di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, catastrofi naturali, epidemie, guerra, scontri armati, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, scioperi.
Art. 2 Ambito di applicazione
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano esclusivamente i contratti da concludersi tra Xxxxx Xxxxxxx
S.p.a. e acquirenti aventi sede legale nel territorio italiano, salva facoltà di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. di applicarle anche in rapporti aventi profili di internazionalità.
2.2 Tutte le vendite effettuate da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. si fondano sulle presenti Condizioni Generali di Vendita, laddove non derogate espressamente dalle Parti per iscritto con le modalità di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
2.3. Eventuali Condizioni di Acquisto dell’Acquirente che si discostino dalle presenti Condizioni Generali di Vendita non disciplinano la vendita né attraverso l’accettazione dell’ordine né per mancata
contestazione delle medesime.
2.4 Modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere concordate tra le Parti solamente per iscritto e unicamente da soggetti muniti di apposita procura rilasciata dai legali rappresentanti, previa allegazione della stessa.
2.5 La documentazione, composta da illustrazioni, disegni e dati relativi alle dimensioni e alle specifiche tecniche, ha valore puramente approssimativo e non è da intendersi come promessa di caratteristiche certe, salva diversa pattuizione scritta delle Parti.
Art. 3 Modalità di formazione dell’accordo
3.1 Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. provvede a inviare al potenziale Acquirente, su richiesta di quest’ultimo, una Proposta di Xxxxxxx rispondente alle esigenze manifestate, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita.
3.2 I prezzi indicati nella Proposta di Vendita di cui al precedente art. 3.1 si intendono vincolanti per 30 giorni dalla data del documento.
3.3 Qualora il potenziale Acquirente richiedesse delle modifiche alla Proposta di Vendita, Xxxxx Xxxxxxx
S.p.a. provvederà a inviargli una nuova Proposta di Vendita, anch’essa vincolante per 30 giorni dalla data del documento. Ogni Proposta di Vendita inviata da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. supera le precedenti già inviate.
3.4 Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui pervenga a Xxxxx Xxxxxxx X.x.x., per iscritto anche a mezzo mail, fax o pec, la Proposta di Vendita controfirmata dall’Acquirente per accettazione (in caso di utilizzo di mezzi informatici, scansionata, timbrata e controfirmata per accettazione), unitamente a copia sottoscritta dall’Acquirente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e al versamento, a titolo di acconto, di un importo pari al 30% del valore del Contratto.
3.5 Qualora l’Acquirente, dopo la formale accettazione della Proposta di Xxxxxxx, comunichi con qualsiasi mezzo a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. la volontà di recedere dal Contratto per cause non imputabili a Xxxxx Xxxxxxx X.x.x., il Contratto si intenderà risolto e Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. tratterrà la somma già versata dall’Acquirente a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3.6 Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di evadere o meno le richieste pervenute da potenziali Acquirenti.
Art. 4 Prezzo e pagamento
4.1 Il prezzo è indicato e precisato nella Proposta di Vendita. Esso comprende, oltre all’importo dovuto per il macchinario acquistato, tutte le specifiche di volta in volta ivi indicate.
4.2 Il pagamento sarà effettuato nelle modalità e secondo i termini convenuti dalle Parti e riportati nella Proposta di Vendita.
4.3 In mancanza di accordo specifico, il pagamento va effettuato in via totalmente anticipata prima della Consegna. Tutti i versamenti devono essere effettuati direttamente a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a., tramite bonifico bancario irrevocabile alle coordinate indicate nella Proposta di Vendita.
4.4 In caso di ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. potrà posporre l’esecuzione dei propri obblighi fino alla ricezione del pagamento in questione, a meno che il ritardato pagamento non sia dovuto a un’azione o inadempienza di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x.; le Parti convengono che Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. sarà autorizzato a ridefinire la data di consegna del Macchinario sulla base
della propria pianificazione interna. Gli eventuali costi di magazzino saranno a carico dell’Acquirente.
4.5 In caso di ritardato pagamento superiore a 7 giorni i costi di magazzino di cui al precedente punto
4.4 sono forfettariamente determinati in € 100,00/giorno, e ciò fino al giorno di effettiva Consegna del Macchinario, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Art. 5 Collaudo Interno
5.1 Prima della Consegna, Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. sottoporrà il Macchinario a un Collaudo Interno presso i propri locali utilizzando – se richiesto – i materiali forniti dall’Acquirente stesso a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. almeno 4 settimane prima del Collaudo Interno.
5.2 L’elenco delle eventuali Prove da eseguire durante il Collaudo Interno sarà definito di concerto tra le Parti e confermato per iscritto al momento dell’accettazione della Proposta di Xxxxxxx.
5.3 Qualora l’Acquirente voglia presenziare, anche tramite personale appositamente delegato, al Collaudo Interno del Macchinario, egli dovrà darne comunicazione scritta a Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. entro 4 settimane prima della data fissata e comunicata da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x.. L’Acquirente sosterrà i costi di trasferta, vitto e alloggio dei propri rappresentanti.
5.4 Se, nonostante la richiesta di cui al punto 5.3, i rappresentanti dell’Acquirente non si recano presso lo stabilimento di Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. per eseguire l’attività di cui sopra, Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. procederà autonomamente al Collaudo Interno.
Art. 6 Installazione – Messa in Funzione
6.1 Alla ricezione del Macchinario, l’Acquirente dovrà curarne il posizionamento, con ciò intendendosi, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il posizionamento del Macchinario in locali strutturalmente adeguati, come da istruzioni fornite da Xxxxx Xxxxxxx S.p.a.;
b) il pre-assemblaggio del Macchinario, come da istruzioni fornite da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x.;
c) la predisposizione dell’impiantistica necessaria, come da indicazioni fornite da Xxxxx Xxxxxxx S.p.a.;
d) la predisposizione delle materie prime necessarie all’Installazione e Messa in Funzione, come concordate con Xxxxx Xxxxxxx S.p.a..
Salvo diverso accordo tra le Parti, la Consegna del Macchinario avviene con resa FCA@Incoterms2010 – Franco vettore – Luogo di presa in carico convenuto nella sede di Xxxxx Xxxxxxx S.p.a., xxx xxxx’Xxxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx (XX). L’Acquirente dovrà informare immediatamente Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. della ricezione del Macchinario per poter organizzare la procedura di Installazione.
6.2 Qualora prevista, l’Installazione del Macchinario sarà effettuata da personale tecnico autorizzato da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. presso i locali indicati dall’Acquirente. La data sarà fissata di concerto tra le Parti entro massimo 60 giorni dalla Consegna.
6.3 Una volta installato il Macchinario, personale autorizzato di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. eseguirà la Messa in Funzione del Macchinario, in presenza dei rappresentanti dell’Acquirente e con il supporto del personale tecnico dell’Acquirente. La Messa in Funzione va effettuata in ogni caso entro e non oltre un anno dalla Consegna del Macchinario.
6.4 Il risultato della Messa in Funzione dovrà essere dettagliato in un apposito Xxxxxxx che l’Acquirente dovrà firmare in duplice copia, di cui una sarà trattenuta da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x.. La sottoscrizione del
Verbale da parte dell’Acquirente vale come riconoscimento esplicito della conformità alle specifiche di sicurezza e tecniche, nonché come accettazione del Macchinario in quanto conforme alle richieste dell’Acquirente ed esente da vizi e/o difetti che lo rendano inidoneo all’uso stabilito.
6.5 Se in fase di Messa in Funzione i rappresentanti dell’Acquirente sollevano obiezioni o eccezioni tecniche non condivise da Xxxxx Xxxxxxx S.p.a., le Parti convengono fin d’ora di ripetere la Messa in Funzione in presenza e sotto la supervisione di due esperti, uno designato da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. e l’altro dall’Acquirente, al fine di risolvere bonariamente la controversia.
6.6 Qualora gli esperti designati ai sensi del precedente punto 6.5 non trovassero un accordo, le Parti si impegnano fin d’ora ad adire tempestivamente l’Organismo di Mediazione della CCIAA di Vicenza al fine di trovare un accordo in merito ai soli aspetti tecnici oggetto di contestazione.
6.7 Qualora l’Acquirente comunichi di non essere disponibile a eseguire le operazioni di cui al presente articolo alla data precedentemente concordata, le Parti concorderanno un nuovo incontro entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’Acquirente, il quale dovrà pagare a Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. spese borsuali e di trasferta come da tabelle Acimit vigenti.
Art. 7 Formazione e documentazione tecnica
7.1 Qualora sia prevista l’Installazione del Macchinario, per garantirne il corretto utilizzo personale autorizzato di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. effettuerà ai tecnici dell’Acquirente apposita formazione circa l’utilizzo del Macchinario stesso, e ciò in sede di Messa in Funzione.
7.2 Al momento della Messa in Funzione Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. consegnerà all’Acquirente tutta la documentazione, tecnica e di legge, relativa al Macchinario.
Art. 8 Riserva di proprietà
La proprietà del Macchinario sarà trasferita all’Acquirente solo a fronte del pagamento della totalità del Prezzo, che si considera effettuato al momento dell’effettivo incasso da parte di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x..
Art. 9 Solve et repete
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1462 c.c., fino all’integrale pagamento di quanto dovuto a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. da parte dell’Acquirente, egli non potrà sollevare alcuna eccezione e/o contestazione volta a sospendere o ritardare il pagamento di quanto dovuto.
Art. 10 Garanzie
10.1 Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. garantisce che il Macchinario è prodotto e assemblato conformemente alla normativa vigente e che è idoneo all’uso descritto nella Documentazione consegnata all’atto della Messa in Funzione.
10.2 Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. riconosce all’Acquirente unicamente una garanzia per vizi meccanici del Macchinario avente la durata di 12 mesi dalla data di Messa in Funzione dello stesso, purché lo stesso sia mantenuto e conservato secondo le istruzioni fornite da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x..
10.3 La garanzia consisterà esclusivamente, a scelta di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x., nella riparazione o sostituzione delle parti strutturali e delle altre componenti del Macchinario che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
10.4 Al fine di quanto previsto a punto 10.3, l’Acquirente provvederà a inviare a sua cura e spese il pezzo ritenuto difettoso a Xxxxx Xxxxxxx X.x.x., che provvederà a controllarlo. Qualora Xxxxx Xxxxxxx S.p.a.
riscontri l’esistenza del vizio, provvederà a sua cura e spese a inviare all’Acquirente il pezzo sostitutivo.
10.5 Soltanto in casi urgenti di messa a rischio della sicurezza di esercizio e/o a tutela contro danni di entità sproporzionata, dei quali va data immediata comunicazione a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a., l’Acquirente ha la facoltà di eliminare il vizio in proprio ovvero di farlo eliminare da terzi e di pretendere da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. il rimborso delle spese sostenute a questo scopo.
10.6 Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. non risponde di alcuna conseguenza dannosa derivante dall’effettuazione di riparazioni sul Macchinario senza il suo preventivo consenso eseguite dall’Acquirente o da un soggetto terzo.
10.7 La garanzia non si estende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alle parti soggette a normale usura; ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errato posizionamento, da errate manovre del personale dell’Acquirente, dall’uso di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi; ai danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell’uso dei beni in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione o da eccessiva umidità dell’aria di alimentazione o da ogni altra causa non direttamente imputabile a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a.
10.8 La Garanzia perde ogni efficacia quando sul Macchinario vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti da Xxxxx Xxxxxxx S.p.a., quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto di Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. e quando la Messa in Funzione sia effettuata in assenza di un tecnico appositamente individuato da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x..
10.9 Sono esclusi dalla presente garanzia tutti gli ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione nonché quelli indiretti e consequenziali o derivanti dalla risoluzione del Contratto.
10.10 La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio comunicata in forma scritta dall’Acquirente a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. entro 8 giorni dal momento della scoperta nonché all’espressa richiesta di intervento in garanzia.
10.11 L’Acquirente è consapevole e con la sottoscrizione del presente documento dichiara di essere stato debitamente informato circa la presenza, nel Macchinario, di elementi deperibili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, feltro, ecc.) i quali rendono necessario procedere alla Messa in Funzione del Macchinario stesso entro e non oltre un anno dalla Consegna. Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. non fornisce pertanto alcuna garanzia sul Macchinario qualora non si provveda, per colpa dell’Acquirente, alla sua Messa in Funzione nel termine qui indicato.
Art. 11 Clausola risolutiva espressa
11.1 Il Contratto si intende risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) assoggettamento dell’Acquirente a liquidazione, fallimento o ad altra procedura concorsuale;
b) condizioni patrimoniali dell’Acquirente divenute tali da porre a rischio l’intera esecuzione del Contratto;
c) condanna penale dell’Acquirente (in particolare, ma non limitatamente a, fattispecie previste e punite dal d.lgs. 231/2001);
d) ritardato ritiro del Macchinario da parte dell’Acquirente, qualora previsto, per un periodo superiore a 120 giorni dalla data di Consegna stabilita.
11.2 Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma, le somme già versate dall’Acquirente saranno trattenute da Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. a titolo di risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di
cui
all’art. 1382 c.c., salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Art.12 Diritti di proprietà industriale e know how - Riservatezza
12.1. Qualsiasi informazione riservata quale, in via meramente esemplificativa, bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che sia comunicata per iscritto o verbalmente da una Parte all’altra in relazione al Contratto e che sia qualificata come confidenziale, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
12.2. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o da Autorità pubbliche o dalla magistratura, anche arbitrale, o sia autorizzata per iscritto dall’altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all’altra Parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un congruo preavviso. È comunque inteso che le Parti, anche in caso di divulgazione, adotteranno tutte le precauzioni atte a minimizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.
12.3 Le Parti si impegnano a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti dell’altra Parte, fatta eccezione per le riproduzioni di uso o sfruttamento preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.
ART. 13 Trattamento dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. potrà
raccogliere e trattare i dati personali dell’Acquirente al fine dell‘esecuzione del Contratto. Con la firma delle presenti Condizioni Generali di Vendita l’Acquirente conferma di essere stato compiutamente edotto dei diritti di cui all‘art. 7 del sopra menzionato Xxxxxx. Responsabile del trattamento, che potrà essere eseguito anche attraverso mezzi elettronici, è Xxxxx Xxxxxxx X.x.x., xxx xxxx’Xxxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (XX), nella persona del legale rappresentante pro-tempore ovvero del responsabile del trattamento di volta in volta in carica. I dati raccolti potranno essere condivisi con terze parti quali, ad esempio, enti finanziari, fermo restando che la finalità del trattamento è limitata all‘esecuzione del rapporto contrattuale.
Art.14 Diritto applicabile e foro competente
14.1 Per tutti i rapporti giuridici tra Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. e l’Acquirente vale, a integrazione delle presenti disposizioni, il diritto italiano, espressamente escludendosi la applicazione di norme del diritto internazionale privato/norme di collisione e delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) dell’11.04.1980.
14.2 Per tutte le controversie nascenti dal presente Contratto in fase di interpretazione, esecuzione, risoluzione, qualora non sia possibile una composizione bonaria tramite negoziazione delle Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza, salva la facoltà di Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. di adire il Foro dell'Acquirente.
ART. 15 VARIE
15.1 L’Acquirente non è autorizzato a cedere il Contratto né parzialmente né in toto senza previa autorizzazione scritta di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x.. Resta inteso che in caso di cessione l’Acquirente / cedente non sarà sollevato dai propri obblighi nei confronti di Xxxxx Xxxxxxx S.p.a..
15.2 I termini di consegna non sono da intendersi perentori. Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. non ha alcuna responsabilità qualora il mancato rispetto di essi sia dovuto a cause di Forza Maggiore. Il perdurare di tali cause esonera Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. dall’obbligo di consegna per l’intera durata dell’avvenimento e il periodo di consegna verrà prorogato di conseguenza. Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. provvederà a comunicare all’Acquirente, nel minor tempo possibile, l’inizio e la fine di tali circostanze.
15.3 Il fatto che una delle Parti ometta di far valere una qualsiasi delle disposizioni del Contratto o un proprio diritto secondo quanto qui previsto non potrà in alcun modo essere considerato come una rinuncia a tale disposizione o diritto né potrà, in alcun modo, avere effetto sulla validità del Contratto. Il mancato esercizio di una delle Parti di un diritto o una facoltà previsti dal Contratto non precluderà o impedirà a detta Parte di far valere o esercitare nel futuro gli stessi diritti o facoltà o altri diritti o facoltà derivanti dal Contratto.
15.4 L’eventuale nullità di alcune delle clausole contrattuali di cui alle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx non inficerà la validità del contratto stesso e delle altre clausole contrattuali.
Luogo e data
L’Acquirente (timbro e firma)
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l’Acquirente dichiara di aver perfettamente inteso e di accettare espressamente le seguenti condizioni: ART. 2 (Ambito di applicazione); ART. 3 (Modalità di formazione dell’accordo); ART. 4 (Prezzo e pagamento); ART. 9 (Xxxxx et repete); ART. 10 (Garanzie); ART. 14.2 (Foro competente); ART. 15.1 (Cessione del Contratto).
Luogo e data
Firma per accettazione
L’Acquirente (timbro e firma)