COMUNE DI CAMPOGALLIANO Provincia di Modena
Allegato A
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena
Regolamento comunale
per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani
(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
SOMMARIO
TITOLO I - NORME GENERALI 3
Art. 1 – Oggetto 3
Art. 2 – Definizioni 3
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti 5
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione 6
TITOLO II - PRESUPPOSTI 7
Art. 5 - Soggetti passivi 7
Art. 6 - Obbligazione pecuniaria 8
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA 9
Art. 7 - Gettito della Tariffa corrispettiva 9
Art. 8 - Commisurazione della parte fissa 10
Art. 9 - Commisurazione della parte variabile 11
Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile 12
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree 13
Art. 12 - Definizione di locali tariffabili 13
Art. 13 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani 13
Art. 14 - Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta 14
Art. 15 - Tariffe per particolari condizioni d’uso 15
Art. 16 – Utenze condominiali domestiche 15
Art. 17 – Recupero rifiuti non conferiti correttamente da utenze condominiali domestiche 16
Art. 18 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa 16
Art. 19 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini 17
Art. 20 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione all’origine dei rifiuti 17
Art. 21 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti 18
Art. 22 - Servizi complementari 18
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 19
Art. 23 - Comunicazione 19
Art. 24 - Controllo 19
Art. 25 - Sanzioni 20
Art. 26 - Interessi e spese 21
Art. 27 - Riscossione ordinaria e coattiva 21
Art. 28 - Rimborsi 21
Art. 29 - Contenzioso ed autotutela 22
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI 22
Art. 30 - Entrata in vigore e prima applicazione 22
Art. 31 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti 22
Art. 32 - Rinvio ad altre norme 22
TITOLO VI – ALLEGATI 23
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale 23
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale 25
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza 28
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale 29
Allegato 5 - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 30
Allegato 6 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche 30
Allegato 7 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche 31
Allegato 8 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8) 32
Allegato 9 - Utenze Domestiche Condominiali 34
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto
1) Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 668.
2) La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3) La Tariffa corrispettiva è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.
Art. 2 – Definizioni
1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
f) Soggetto Gestore: il soggetto che effettua la gestione dei Rifiuti Urbani in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, e che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva;
g) Titolare del servizio: l’Ente preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 23 del 23/12/2011.
h) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
i) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i Rifiuti Urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
j) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
k) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
l) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
m) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
n) trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
o) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
p) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta;
q) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all’art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006;
r) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
s) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo n. 217/2006 e successive modifiche e integrazioni;
v) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
w) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
x) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
y) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
z) utente: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
aa) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
bb) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
cc) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
dd) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
ee) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
ff) ambito territoriale ottimale: l’unità territoriale individuata dalla Regione, con L.R. n. 23 del 23 dicembre 2011, ovvero l’intero territorio regionale, quale dimensione ottimale per la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio pubblico di gestione dei Rifiuti Urbani;
gg) concessionari dei servizi: soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani;
hh) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l’utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all’utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
ii) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
jj) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione.
kk) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E’ un’area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte “finalizzate” di Rifiuti Urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
ll) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti
1) La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e dal “Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati” approvato dall’Assemblea Consorziale di XXX0.XX il 27 novembre 2006, e successive modifiche e integrazioni.
2) Ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3) Ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
i) i veicoli fuori uso.
4) I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione
1) La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre Rifiuti Urbani, ed esistenti sul territorio comunale.
2) Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei Rifiuti Urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3) Non sono soggetti al pagamento della Tariffa corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei Rifiuti Urbani;
d) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d’esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell’azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza (agriturismi, B&B ecc.);
e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
f) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di Rifiuti Urbani;
g) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l’attività agonistico - sportiva (competitiva o amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
h) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall’area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4) L’esclusione dal pagamento della Tariffa corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. 445/2000, o
certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
5) Il mancato utilizzo del servizio, non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
6) Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
7) Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l’amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
8) Fermo restando l’obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l’amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.
9) Il soggetto responsabile di cui ai commi 7 e 8 è comunque tenuto a presentare, nei termini dell’art. 23 del presente Regolamento, l’elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
10) Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell’anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
TITOLO II - PRESUPPOSTI
Art. 5 - Soggetti passivi
1) La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l’applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2) Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall’occupazione o dalla detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell’utenza ovvero l’intestatario della scheda di famiglia risultante all’anagrafe della popolazione;
b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell’utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell’impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4) Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell’accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento della prestazione patrimoniale.
5) Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l’alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6) Nel caso di sub-locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7) Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8) Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l’attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate “utenze non domestiche”.
9) Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
10) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa corrispettiva.
Art. 6 - Obbligazione pecuniaria
1) La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2) L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della Tariffa, di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l’attivazione dell’utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. Spetta al gestore la valutazione di ogni ulteriore elemento che possa determinare la chiusura definitiva di una utenza.
3) E’ istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all’utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Titolare del servizio su proposta del Soggetto Gestore.
4) In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l’obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
a) quando l’utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell’utente subentrato o per azione di recupero operata d’ufficio.
5) Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l’utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall’art. 23 del presente Regolamento;
c) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);
d) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6) L’ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Soggetto Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della Tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all’esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).
7) In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione – quale definita dall’ISTAT nell’ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della Tariffa con vincolo di solidarietà.
8) Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa. Allo stesso modo, previa presentazione di idonea documentazione, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l’assenza dalla residenza per almeno 9 mesi/anno.
9) Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell’arco dell’anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d’uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA
Art. 7 - Gettito della Tariffa corrispettiva
1) Ai sensi delle norme vigenti, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei Rifiuti Urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2) Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l’anno di riferimento con le modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019. L’amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo prende atto del Piano Finanziario e provvede ad approvare l’articolazione tariffaria. Con il medesimo atto sono individuati i coefficienti di cui agli allegati 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento, nonché le planimetrie del territorio comunale con l’individuazione delle zone di servizio definite all’art. 2 comma 1 lett. ll).
3) La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.
4) In applicazione della Tariffa corrispettiva, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera. Fermo restando l’obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard eventualmente richiesti dall’amministrazione comunale vengono coperti mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo art. 22.
5) I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza.
6) Le tariffe, per ogni singola categoria d’utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, cosi come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del soggetto competente, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge.
7) Nel caso di mancata deliberazione della Tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
Art. 8 - Commisurazione della parte fissa
1) La parte fissa è commisurata:
a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e
- per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell’Allegato 1 al presente regolamento;
b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell’utenza occupata (allegato 6), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell’Allegato 2 al presente regolamento.
2) Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall’art. 4 comma 3.
3) Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell’applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per “dotazione standard” si intende:
a) Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
i Zone Standard e Forese:
(1) un contenitore grigio da l. 120;
(2) un contenitore azzurro da l. 120;
(3) un contenitore marrone da l. 25;
(4) un contenitore verde da l. 120; ii Zone Centro Storico:
(1) un contenitore grigio da l. 30;
(2) un contenitore azzurro da l. 30;
(3) un contenitore marrone da l. 25;
(4) un contenitore verde da l. 120;
b) Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica): i Zone Standard:
(1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
(2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche; ii Zone Centro Storico:
(1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
(2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche; iii Zone Forese:
(1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
(2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.
Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 4.
L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.
3 bis) Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella
definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune.
Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio.
La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica” è disciplinata dall’art. 16 del presente Regolamento.
4) Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore uno o più contenitori grigi per rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile, ad esclusione dei contenitori assegnati sulla base degli xxxx.xx 18 e 19, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
5) Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
6) Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’allegato 8, secondo le modalità di calcolo previste negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento.
7) Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 4, una dotazione difforme da quella standard (ad es. contenitori di volumetria inferiore).
Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.
Art. 9 - Commisurazione della parte variabile
1) La parte variabile è commisurata:
a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all’Allegato 3 al presente regolamento;
b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l’istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all’Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all’Allegato 3 al presente regolamento;
c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell’Allegato 3 al presente regolamento.
d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell’Allegato 3 al presente regolamento.
Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile
1) Il Soggetto Gestore persegue l’obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2) In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell’anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l’addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3) Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all’Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4) Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l’utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l’assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell’intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d’ufficio, in proporzione alla durata dell’obbligazione dell’utenza e del periodo di fatturazione:
a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:
numero componenti | lt/anno |
1 | 240 |
2 | 360 |
3 | 480 |
4 | 600 |
5 | 720 |
6+ | 840 |
b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all’art. 8 comma 3 lett. a);
c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5) Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6) Per le utenze domestiche di cui all’articolo 6, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della “dotazione standard” previsto all’art. 8 comma 3.
7) Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Titolare del Servizio.
8) Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani la Tariffa annuale è commisurata al numero massimo di svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile in proporzione alla durata dell’obbligazione dell’utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.
9) Al fine di disincentivare l’abbandono ed il “turismo dei rifiuti”, per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all’art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile (ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 18 e 19) nell’anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell’utenza, i volumi considerati ed addebitati d’ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente.
Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell’anno di fatturazione, il cosiddetto “bonus sociale rifiuti”, già disciplinato in via eccezionale nell’anno 2020, sulla base di quanto disposto dalla delibera Arera 158/2020 è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l’assenza di vuotamenti nell’anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell’utenza.
Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione (ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell’art. 19) per rifiuto secco non riciclabile nell’anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell’utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente.
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree
1) Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, nell’esercizio dell’attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.). Sono associati all’utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questa separate, ma in oggettivo rapporto funzionale.
Art. 12 - Definizione di locali tariffabili
1) Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso.
2) A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3) La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell’utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4) In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5) Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa cosi come determinata ai sensi dell’art. 8, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all’Allegato 6.
Art. 13 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
1) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 9 e 10 del presente regolamento;
b) della parte fissa “volumetrica” di cui all’art. 8, comma 1, lett. b).
Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa “dimensionale” relativa alla superficie occupata dall’utenza.
3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Art. 14 - Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
1) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 13 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
2) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
- il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell’utenza alla quale si riferisce la domanda;
- l’ubicazione degli immobili di riferimento;
- il codice ATECO principale;
- i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- l’impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
3) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;
5) L’esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente allegando
attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
7) Gli enti e i soggetti all’uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9) Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l’obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della “dotazione standard” previsto all’art. 8 comma 3.
10) A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all’utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell’anno a partire dal quale è prevista l’uscita dal servizio pubblico.
Art. 15 - Tariffe per particolari condizioni d’uso
1) La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui all’Allegato D del “Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati” approvato dall’Assemblea Consorziale di XXX0.XX il 27 novembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.
2) La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d’obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l’attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l’omessa comunicazione di variazione.
3) La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento di cui al comma 1).
Art. 16 – Utenze condominiali domestiche
1) Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L’attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2) Ai fini dell’applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l’obbligo della nomina dell’Amministratore, così come previsto dall’art. 1129 x.x. x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 (xxxx) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3) Il condominio deve essere ubicato all’interno dell’area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all’utenza domestica, di contenitore standard (120
litri).
4) Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5) Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l’indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l’elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all’allegato 9.
6) La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a
12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale (cambi di proprietà, nuovi condomini ecc.) non determinano l’interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
E’ possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato a maggioranza delle unità alloggiative adibite a civile abitazione occupate al momento della deliberazione stessa.
La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard (bidoni individuali 120 litri). Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
Al momento dell’attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all’art. 25 comma 2 per il mancato ritiro entro i termini della “dotazione standard”.
In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E’ fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
7) La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata ad Aimag – Uff. Amm. Clienti completa di:
a) delibera di assemblea condominiale;
b) allegato 14 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
8) Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.
Art. 17 – Recupero rifiuti non conferiti correttamente da utenze condominiali domestiche
1) Qualora il Gestore debba intervenire per il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all’amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.
Art. 18 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa
1) Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un’agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa
calcolata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2) Per le utenze non domestiche quali, a titolo d’esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un’agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
Art. 19 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini
1) Il presente articolo disciplina l’applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
a) sono residenti nel Comune;
b) costituiscono utenza domestica;
c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”.
2) Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.
3) Gli utenti che intendono accedere all’iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l’apposito modulo.
4) Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici “usa e getta” (e utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto); il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso e/o ceduto a terzi.
5) Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
6) Al venir meno delle condizioni indicate all’articolo precedente, l’utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
7) La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8) Con la richiesta di accesso all’iniziativa l’interessato autorizza l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9) Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
a) l’automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
b) l’applicazione del doppio della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
c) l’applicazione di una quota fissa aggiuntiva pari a quella relativa al periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato e riferita al nucleo familiare di appartenenza;
d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.
Art. 20 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione all’origine dei rifiuti
1) Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è
istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta.
L’importo del suddetto incentivo riconosciuto alla singola utenza non potrà comunque superare l’ammontare della parte variabile prevista all’art. 10 comma 4.
2) Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi “pseudo-sanitari” riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d’esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
2 bis) Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
2 ter) Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d’abbigliamento usati.
3) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell’importo dei suddetti incentivi.
4) L’importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.
Art. 21 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti
1) Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d’esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, possono essere assoggettate alla Tariffa corrispettiva con pagamento anticipato, in rapporto alla superficie, alla durata dell’occupazione ed al servizio reso.
Art. 22 - Servizi complementari
1) Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 23 - Comunicazione
1) I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5, hanno l’obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l’inizio o la cessazione dell’occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2) Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d’arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3) La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4) Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l’obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tariffa.
5) In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all’Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6) L’Ufficio Anagrafe comunale, all’atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7) In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, cosi come indicato nel precedente art. 6, comma 7).
8) Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile, il numero dell’interno ed il numero telefonico, ove esistente.
Art. 24 - Controllo
1) Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2) Il Gestore del servizio esercita l’attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
3) Il Gestore a tale scopo può:
a) Richiedere l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
b) Richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
c) Invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
d) Utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall’ente gestore medesimo;
e) Accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa per il rispetto della Privacy.
4) In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del Codice Civile.
5) Dell’esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s’intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l’utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
6) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 comma 3 del “Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147” approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell’Agente Accertatore.
I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.
Art. 25 - Sanzioni
1) Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
2) Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 150,00, salvo che per le seguenti fattispecie, per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:
Fattispecie | Minimo | Massimo |
Mancato ritiro entro i termini della “dotazione standard” (art. 8 comma 3) | € 80,00 | € 500,00 |
Tardiva attivazione/cessazione utenza | € 25,00 | € 150,00 |
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche | € 50,00 | € 500,00 |
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche | € 80,00 | € 500,00 |
Infedele dichiarazione | € 50,00 | € 300,00 |
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa | € 50,00 | € 300,00 |
2 bis) La contestazione delle violazioni di cui ai commi 1-2 è effettuata dal Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali tenuto conto che lo stesso è qualificato – ai sensi dell’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 – quale concessionario deputato ad applicare e riscuotere la tariffa corrispettiva.
3) Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall’Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei
familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l’obbligo di denuncia.
Art. 26 - Interessi e spese
1) Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2) Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell’utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Le fatture sono disponibili anche all’interno dello sportello online del sito del Gestore.
3) In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall’utente in riferimento all’erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L’utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
4) Qualora l’utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l’attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
5) I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.
Art. 27 - Riscossione ordinaria e coattiva
1) Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2) L’obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo dell’annualità per la quale la Tariffa corrispettiva è dovuta.
3) L’amministrazione comunale con propria deliberazione di Giunta Comunale, sentito il soggetto Gestore, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale per le utenze domestiche e quattro emissioni con cadenza trimestrale per le utenze non domestiche. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella fattura medesima che, normalmente, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione.
4) Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l’attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
5) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d’anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6) Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7) Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l’erogazione dei servizi al minimo essenziale.
8) Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate all’utente stesso.
Art. 28 - Rimborsi
1) Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell’importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza dell’utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d’ufficio.
2) Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d’ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell’utente.
3) L’utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4) Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell’indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
Art. 29 - Contenzioso ed autotutela
1) La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2) Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all’obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l’erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 - Entrata in vigore e prima applicazione
1) Il presente Regolamento, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2023.
2) Per la prima applicazione della Tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della Tariffa d’Igiene Ambientale, della Tariffa Integrata Ambientale, della Tares Tributo e della Tari Tributo, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all’applicazione della nuova Tariffa.
Art. 31 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti
1) E’ garantito l’accesso agli atti da parte degli aventi diritto
Art. 32 - Rinvio ad altre norme
1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2) Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.
TITOLO VI – ALLEGATI
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale PARTE FISSA
La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:
dove
TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti (€); n = numero dei componenti del nucleo familiare;
N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare; Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);
Ka(n) = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all’allegato 4.
PARTE VARIABILE
Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b):
con
Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);
Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);
q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall’utenza domestica (kg),
Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);
Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).
RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA’ DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)
con
q(n) = quantità di rifiuto attribuibile a un’utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);
Qtot = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo); N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all’allegato 4 al presente Regolamento.
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale
PARTE FISSA
La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:
con
Tfnd(S)= Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);
Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all’Allegato 5 (€);
N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all’interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all’Allegato 6;
S = classe di superficie a cui appartiene l’utenza non domestica;
Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all’Allegato 7.
La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:
se : V ≤ V MIN ⇒ V = V MIN
con
Tfnd(V)= Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);
Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all’Allegato 5 (€);
V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all’utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;
K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all’Allegato 8;
N(v) = numero di contenitori con volume “v”;
Vmin = volume standard minimo, assegnato all’utenza non domestica (L).
Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:
se : V ≤ V MIN ⇒ Tf = 0 con
Tfnd(V)= Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);
Cfr = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all’Allegato 5;
V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all’utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;
K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all’Allegato 8;
N(v) = numero di contenitori con volume “v”;
Vmin = volume standard minimo, ove definito, assegnato all’utenza non domestica (L).
PARTE VARIABILE
Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:
con
Tv = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);
Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);
q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall’utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:
Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
Secco non riciclabile | Articolo 10 comma 4, lettere b) e c) |
Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |
Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);
Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza
Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato (*) per peso specifico medio della raccolta |
Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato (*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all’Allegato 1 |
Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all’Allegato 1 |
Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato (*) per peso specifico medio della raccolta |
Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
Non domestica singola | Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato (*) per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale
Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.
Ka = Ka1 x Ka2
Utenze Domestiche | Ka1 | |
Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
1 | 0,35 | 1,10 |
2 | 0,60 | 1,15 |
3 | 0,70 | 1,25 |
4 | 0,75 | 1,30 |
5 | 0,80 | 1,50 |
≥ 6 | 0,86 | 1,60 |
Utenze Domestiche | Ka2 | |
Zona di Servizio | min | max |
Zone “Standard” | 1,00 | 1,00 |
Zone “Forese” | 0,50 | 1,00 |
Zone “Centro Storico” | 1,00 | 2,00 |
Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.
Utenze Domestiche | Kb | |
Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
1 | 0,50 | 1,00 |
2 | 1,25 | 1,80 |
3 | 1,45 | 2,10 |
4 | 1,65 | 2,40 |
5 | 2,00 | 2,90 |
≥ 6 | 2,35 | 3,40 |
Allegato 5 - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche
Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:
Descrizione costi fissi | K(cf) min max | ||
Cfd | Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale | 0,50 | 2,00 |
Cfs | Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,50 | 2,00 |
Cfr | Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,35 | 2,00 |
Allegato 6 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche
Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l’approvazione annuale delle tariffe:
Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
Classe 1 | S < 40 |
Classe 2 | 40 ≤ S < 100 |
Classe 3 | 100 ≤ S < 250 |
Classe 4 | 250 ≤ S < 750 |
Classe 5 | 750 ≤ S < 2000 |
Classe 6 | S ≥ 2000 |
Allegato 7 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche
Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:
Ks(S) | ||
Classe di superficie | min | max |
Classe 1 | 0,01 | 0,15 |
Classe 2 | 0,02 | 0,20 |
Classe 3 | 0,05 | 0,40 |
Classe 4 | 0,10 | 0,70 |
Classe 5 | 0,15 | 0,90 |
Classe 6 | 0,20 | 1,30 |
Allegato 8 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)
Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:
K(v) = K1(v) x K2(v) x K3(v)
K1(v) legato al tipo contenitore | K1(v) legato al tipo contenitore | |||||
Tipo contenitore (riciclabile) | min | max | Tipo contenitore (NON riciclabile) | min | max | |
25 | 1,300 | 1,800 | 25 | 1,300 | 1,800 | |
30 | 1,127 | 1,511 | 30 | 1,127 | 1,511 | |
40 | 1,127 | 1,511 | 40 | 1,127 | 1,511 | |
50 | 1,127 | 1,511 | 50 | 1,127 | 1,511 | |
100 | 1,100 | 1,511 | 100 | - | - | |
120 | 0,920 | 1,300 | 120 | 0,920 | 1,300 | |
240 | 0,811 | 1,100 | 240 | 0,811 | 1,100 | |
360 | 0,737 | 1,050 | 360 | 0,737 | 1,050 | |
660 | 0,632 | 0,935 | 660 | 0,632 | 0,935 | |
1100 | 0,550 | 0,800 | 1100 | 0,550 | 0,800 | |
1700 | 0,334 | 0,550 | 1700 | 0,334 | 0,550 | |
cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 | cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 | |
cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 | cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 | |
Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 | Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 | |
2500 | 0,100 | 0,500 | ←servizio su chiamata→ | 0,100 | 0,350 | |
5000 | 0,100 | 0,350 | ←servizio su chiamata→ | 0,100 | 0,350 | |
7500 | 0,100 | 0,350 | ←servizio su chiamata→ | 0,100 | 0,350 | |
10000 | 0,050 | 0,350 | ←servizio su chiamata→ | 0,100 | 0,350 | |
15000 | 0,100 | 0,350 | ←servizio su chiamata→ | 0,100 | 0,350 | |
20000 | 0,050 | 0,250 | ←servizio su chiamata→ | 0,050 | 0,250 | |
30000 | 0,050 | 0,250 | ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 | |
Pressa 20 mc | 0,050 | 0,250 | ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
K2 (v) legato al materiale raccolto | ||
Tipo contenitore | Min | Max |
Carta | 0,095 | 0,970 |
Vetro | 0,000 | 0,015 |
Plastica - lattine | 0,025 | 0,225 |
Vetro – plastica – lattine | 0,075 | 0,745 |
Umido | 0,650 | 3,285 |
Vegetale | 0,035 | 0,345 |
Altre raccolte | 0,115 | 1,170 |
Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,155 | 1,575 |
Vegetale Cimiteri | 0,005 | 0,070 |
Stoviglie usa e getta | 0,060 | 0,600 |
Raccolta su chiamata | 0,175 | 1,750 |
Secco | 0,445 | 2,250 |
K3(v) | ||
Zona di Servizio | min | max |
Zone standard – servizio normale | 1,00 | 1,00 |
Zone forese – servizio normale | 0,50 | 1,00 |
Zone standard – servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |
Zone forese – servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |
Zone “Centro Storico” – servizio normale | 1,00 | 2,00 |
Zone “Centro Storico” – servizio commerciale | 1,00 | 3,00 |
Allegato 9 - Utenze Domestiche Condominiali
Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l’attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.
Condominio:
- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento telefonico
Condomini (utenze domestiche residenti):
- Nome e Cognome
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo famigliare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile
Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)
- Nome e Cognome proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile
Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)
- Nome e Cognome proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare