Art. 1 - Oggetto della garanzia
In relazione al MUTUO CHIROGRAFARIO VALIDO FINO A SCADENZA del da Voi concesso o che Vi siete dichiarati disposti a concedere a (P. IVA ) per l’importo di € ,00 (Euro /00) io sottoscritto sig. nato a il (Cod. Fisc. ), residente in con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore fino all’ammontare di € ,00 (Euro /00) comprensivo degli eventuali sconfinamenti concessi. Oltre alla somma di cui sopra la fideiussione si estende ad interessi, commissioni, spese ed accessori dovuti dal nominativo suddetto e dei suoi successori o aventi causa per l’adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione.
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.
Art. 2 - Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti
Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare a Sviluppo Artigiano le somme che dallo stesso fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni
Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Art. 4 - Recesso dalla garanzia
Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione a Sviluppo Artigiano con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dal Confidi solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e diviene efficace trascorsi 4 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione.
Il fideiussore può recedere senza che Sviluppo Artigiano sia tenuto ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l’effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni ed effetti emessi dal debitore ed ancora in circolazione.
Art. 5 - Proroghe, dilazioni di pagamento e rinnovi dell’operazione garantita Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita.
La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi totali o parziali dell’operazione a condizione che l’intenzione di concedere il rinnovo sia stata comunicata da Sviluppo Artigiano al fideiussore, circostanza di cui il fideiussore prende atto e consapevolezza.
Art. 6 - Informazioni sull’andamento del rapporto garantito
Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Sviluppo Artigiano.
Sviluppo Artigiano è comunque tenuto, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l’entità dell’obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa.
Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, Sviluppo Artigiano è tenuto a comunicare annualmente al fideiussore le informazioni relative al rapporto garantito previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria.
L’eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell’avvenuta decadenza Sviluppo Artigiano darà tempestiva comunicazione al fideiussore.
Art. 9 - Invalidità dell’obbligazione garantita
Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Art. 10 - Recesso dal rapporto garantito
Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui Sviluppo Artigiano eserciti la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.
Art. 11 - Luogo del pagamento
I pagamenti sono eseguiti presso la sede legale di Sviluppo Artigiano e secondo le modalità condivise con la sede centrale di Sviluppo Artigiano.
Art. 12 - Efficacia della fideiussione
La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore di Sviluppo Artigiano nell’interesse del debitore medesimo.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subìto modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte di Sviluppo Artigiano.
Art. 13 - Invio della corrispondenza
L'invio al fideiussore di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni del Confidi è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal fideiussore. In ogni momento il fideiussore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
Art. 14 - Segnalazione della garanzia
Il fideiussore autorizza espressamente Sviluppo Artigiano a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.
Art. 15 - Clausole non applicabili ai consumatori
Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 206/2005 a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità - fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso - non si applica quanto previsto dagli artt. 2, 7, 8, comma 1, e 9.
Art. 16 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela
Sviluppo Artigiano osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni
(Luogo e data)
(Sviluppo Artigiano) | (Firma leggibile) |
Scelta della modalità per l'invio delle comunicazioni periodiche
In relazione al rapporto, dichiaro di voler ricevere le comunicazioni periodiche ex art. art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB) e le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all’art. 118 TUB:
in forma elettronica all’indirizzo PEC comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
in forma cartacea all’indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto: via/piazza n°
CAP Comune Prov. ( )
Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti pattuizioni: Art. 2 – (reviviscenza della fideiussione)
Art. 4 – (recesso dalla garanzia)
Art. 7 – (dispensa dall’agire nei termini di cui all’art. 1957 cod. civ.)
Art. 8 – primo comma (pagamento a semplice richiesta)
Art. 9 – (invalidità dell’obbligazione garantita)
Art. 10 – (rinuncia ad opporre eccezioni)
Art. 12 – secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori)
Art. 16 – (organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)
(Luogo e data) | (Firma leggibile) |
Dichiaro, infine, di aver ricevuto un esemplare del presente contratto unitamente al Foglio Informativo.
(Luogo e data) | (Firma leggibile) |
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In relazione al MUTUO CHIROGRAFARIO VALIDO FINO A SCADENZA del da Voi concesso o che Vi siete dichiarati disposti a concedere a (P. IVA ) per l’importo di € ,00 (Euro /00) io sottoscritto sig. nato a il (Cod. Fisc. ), residente in con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore fino all’ammontare di € ,00 (Euro /00) comprensivo degli eventuali sconfinamenti concessi. Oltre alla somma di cui sopra la fideiussione si estende ad interessi, commissioni, spese ed accessori dovuti dal nominativo suddetto e dei suoi successori o aventi causa per l’adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione.
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.
Art. 2 - Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti
Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare a Sviluppo Artigiano le somme che dallo stesso fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni
Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Art. 4 - Recesso dalla garanzia
Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione a Sviluppo Artigiano con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dal Confidi solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e diviene efficace trascorsi 4 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione.
Il fideiussore può recedere senza che Sviluppo Artigiano sia tenuto ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l’effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni ed effetti emessi dal debitore ed ancora in circolazione.
Art. 5 - Proroghe, dilazioni di pagamento e rinnovi dell’operazione garantita Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita.
La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi totali o parziali dell’operazione a condizione che l’intenzione di concedere il rinnovo sia stata comunicata da Sviluppo Artigiano al fideiussore, circostanza di cui il fideiussore prende atto e consapevolezza.
Art. 6 - Informazioni sull’andamento del rapporto garantito
Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Sviluppo Artigiano.
Sviluppo Artigiano è comunque tenuto, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l’entità dell’obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa.
Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, Sviluppo Artigiano è tenuto a comunicare annualmente al fideiussore le informazioni relative al rapporto garantito previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria.
L’eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell’avvenuta decadenza Sviluppo Artigiano darà tempestiva comunicazione al fideiussore.
Art. 9 - Invalidità dell’obbligazione garantita
Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Art. 10 - Recesso dal rapporto garantito
Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui Sviluppo Artigiano eserciti la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.
Art. 11 - Luogo del pagamento
I pagamenti sono eseguiti presso la sede legale di Sviluppo Artigiano e secondo le modalità condivise con la sede centrale di Sviluppo Artigiano.
Art. 12 - Efficacia della fideiussione
La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore di Sviluppo Artigiano nell’interesse del debitore medesimo.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subìto modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte di Sviluppo Artigiano.
Art. 13 - Invio della corrispondenza
L'invio al fideiussore di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni del Confidi è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal fideiussore. In ogni momento il fideiussore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
Art. 14 - Segnalazione della garanzia
Il fideiussore autorizza espressamente Sviluppo Artigiano a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.
Art. 15 - Clausole non applicabili ai consumatori
Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 206/2005 a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità - fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso - non si applica quanto previsto dagli artt. 2, 7, 8, comma 1, e 9.
Art. 16 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela
Sviluppo Artigiano osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni
(Luogo e data)
(Sviluppo Artigiano) | (Firma leggibile) |
Scelta della modalità per l'invio delle comunicazioni periodiche
In relazione al rapporto, dichiaro di voler ricevere le comunicazioni periodiche ex art. art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB) e le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all’art. 118 TUB:
in forma elettronica all’indirizzo PEC comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
in forma cartacea all’indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto: via/piazza n°
CAP Comune Prov. ( )
Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti pattuizioni: Art. 2 – (reviviscenza della fideiussione)
Art. 4 – (recesso dalla garanzia)
Art. 7 – (dispensa dall’agire nei termini di cui all’art. 1957 cod. civ.)
Art. 8 – primo comma (pagamento a semplice richiesta)
Art. 9 – (invalidità dell’obbligazione garantita)
Art. 10 – (rinuncia ad opporre eccezioni)
Art. 12 – secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori)
Art. 16 – (organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)
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Dichiaro, infine, di aver ricevuto un esemplare del presente contratto unitamente al Foglio Informativo.
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