ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra L’Azienda Ulss e gli erogatori privati provvisoriamente accreditati
Accordo Contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra L’Azienda Ulss e gli erogatori privati provvisoriamente accreditati
per prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio Premesso:
• che la Società ANTARES SAS di Mescoli Dr. Libero & C. è soggetto autorizzato all’esercizio di attività sanitaria per prestazioni di medicina di laboratorio in regime ambulatoriale con provvedimento rilasciato dal Comune di Este il 13.11.2007 n. 8609 del 10.04.2007 e che con delibera della Regione Veneto n. 3029 del 14.12.2010 viè il rilascio dell’accreditamento istituzionale per tre anni a far data dal 31.12. per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR nella branca specialistica di Medicina di Laboratorio a favore degli assistiti della Regione del Veneto e di altre Regioni;
• che l’art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l’Ulss, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscano accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
• Che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, considerata la domanda e l’offerta di prestazioni, risulta necessario avvalersi anche dell’attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
• Che ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
tra
l’Azienda Ulss n. 17 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx con sede legale in Monselice (Pd) -Via Marconi n. 19- Codice Fiscale e Partiva IVA n. 00348220286
e
la Società ANTARES SAS (chiamata di seguito erogatore privato accreditato) in persona del legale rappresentante Dr. Mescoli Libero con sede in Este (Pd) Via Xxxxxxx Xxxxxx, 40 - Codice Fiscale e Partita Iva 00667320287, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il quale dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE
- 1 -
L’erogatore privato in possesso dell’accreditamento istituzionale assicura l’erogazione di prestazioni sanitarie nella branca specialistica di medicina di laboratorio per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni provvisoriamente accreditate e rientranti nell’ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dall’accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite.
L’erogazione di prestazioni sanitarie non può in nessun caso prescindere dagli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
- 2 -
L’erogatore privato accreditato nell’esercizio della propria attività garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività.
L’erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
L’erogatore privato accreditato si impegna, nell’esercizio dell’attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all’osservanza di tutte le regole e all’adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione del Veneto, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità, all’appropriatezza prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati, ed organizzativa. Concorre in quanto erogatore al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione.
Inoltre, accetta di essere inserito nel Centro Unico di Prenotazione dell’Azienda Ulss di riferimento.
Ferma restando l’autonomia funzionale e amministrativa dell’erogatore privato accreditato le parti si impegnano ad armonizzare le proprie attività per giungere a forme di integrazione pubblico-privato nel quadro della programmazione sanitaria regionale.
- 3 -
L’erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale eroga restazioni sanitarie ambulatoriali nelle branca specialistica accreditata agli assistiti della Regione del Veneto nel limite del budget assegnato annualmente, secondo le indicazioni regionali dall’Azienda Ulss con proprio provvedimento ed agli assistiti di altre Regioni extra budget, nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità indicate dalla Regione.
- 4 -
L’erogatore privato accreditato prende atto ed accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio in vigore nella Regione del Veneto, e le relative tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale.
Il pagamento da parte dell’Azienda Ulss delle prestazioni erogate avviene secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, salvo diverse indicazioni regionali.
La remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate in eccedenza rispetto a quanto concordato avverrà in conformità a quanto previsto dai provvedimenti regionali.
Ulteriori importi potranno essere riconosciuti ove previsto da provvedimenti regionali.
Si applicano inoltre eventuali sconti e riduzioni previsti da norme avente carattere cogente.
Le liquidazioni delle competenze spettanti all’erogatore privato accreditato saranno effettuate dall’Azienda Ulss entro centoventi giorni dal ricevimento della fattura. Trascorso tale termine senza che il mancato pagamento sia dovuto a contestazioni, sono riconosciuti interessi di mora secondo le disposizioni di legge. Il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate da parte dell’Azienda Ulss a seguito di ulteriori controlli, attuati anche secondo le modalità e i tempi stabiliti da provvedimenti Regionali sui controlli in vigore e dalle norme del diritto civile.
- 5 -
L’erogatore privato accreditato prende atto che l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice ad obblighi informativi anche mediante strumenti informatici secondo standards regionali ed obbliga la stessa a sottostare al regime vigente degli eventuali controlli previsti dalla Regione del Veneto sulla qualità dell’assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate ed eventuali conseguenze. L’erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice ad obblighi informativi anche sui costi sostenuti per la fornitura delle prestazioni sanitarie, ai fini della determinazione delle tariffe.
L’erogatore privato accreditato è tenuto a fornire all’Azienda Ulss i dati richiesti per il monitoraggio dell’accordo contrattuale. Inoltre, si impegna, in relazione ai pazienti a carico del S.S.R., a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi, ricerche, osservatori regionali.
L’Azienda Ulss può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e ai fini dell’acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dall’accordo contrattuale. Gli accertamenti vanno compiuti congiuntamente al personale dell’erogatore privato accreditato.
- 6 -
Il presente accordo valido per gli anni 2011, 2012 e 2013, scade il 31.12.2013.
Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto del sopravvenire di norme di legge aventi carattere imperativo.
Il presente accordo ha possibilità di rinnovo, salvo diverse indicazioni, provvedimenti regionali o disdetta di una delle parti, mediante raccomandata a.r., almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza.
- 7 -
Nel caso di eventuali inadempienze del contraente erogatore privato accredita tao nell’esecuzione del presente accordo l’Azienda Ulss contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la rimozione delle medesime.
Nell’ipotesi in cui, trascorso tale termine, il contraente erogatore privato accreditato non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l’Azienda Ulss ha facoltà di sospendere l’esecuzione
del contratto fino alla rimozione delle inadempienze riducendo i tetti di attività concordata in misura proporzionale, in ragione d’anno, ai giorni di sospensione dell’efficacia dell’accordo.
Nel caso in cui l’inadempimento sia grave l’Azienda Ulss intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto.
L’inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l’inosservanza delle regole di normale correttezza nell’esecuzione dell’accordo contrattuale, facendo venir meno il rapporto fiduciario con il contraente erogatore privato.
Il presente accordo cessa di avere efficacia se viene meno l’autorizzazione all’esercizio, ove prevista, o in caso di revoca dell’accreditamento provvisorio o istituzionale.
Il presente accordo si risolve nell’ipotesi di cui all’art.1, comma 812 della l. 27.12.2006, n.296 nel caso di commessa truffa a danno del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.
- 8 -
Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all’applicazione del presente accordo contrattuale si individua sin d’ora il foro ove è ubicata la sede legale dell’Azienda ULSS 17 quale foro giurisdizionalmente competente.
- 9 -
Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si applicano le norme vigenti.
FIRMATO
AZIENDA ULSS 17 ANTARES X.XX.
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx Dr. Libero Mescoli
le parti sottoscrivono espressamente le clausole di cui ai punti 7) e 8) del presente accordo.
FIRMATO
AZIENDA ULSS 17 ANTARES X.XX.
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx Dr. Libero Mescoli