REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 31 DEL 24/09/2020
Sommario
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 Oggetto e finalità 2
Art. 2 Principi 2
Art. 3 Ambiti dell'attività contrattuale 2
Art. 4 Determinazione a contrattare 3
Art. 5 Controlli sull'attività contrattuale 3
TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE 4
Art. 6 Attività rogatoria 4
Art. 7 Stazione Unica Appaltante 4
Art. 8 I Dirigenti delle Strutture Gestionali 5
TITOLO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 7
Capo I - Norme comuni 7
Art. 9 Bandi di gara e lettere di invito 7
Art. 10 Pubblicità 7
Art. 11 Cause di esclusione 7
Art. 12 Cauzioni e garanzie 8
Art. 13 I diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro 8
Art. 14 Deposito spese contrattuali 9
Art. 15 Commissione di gara 9
Art. 16 Commissioni giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 9
Art. 17 Offerte anomale 10
Art. 18 Ricorso agli strumenti di e-procurement 10
Art. 19 Il verbale di gara 11
Art. 20 Esecuzione anticipata 11
Art. 21 Elenco operatori economici 12
Capo II- Procedure di gara 12
Art. 22 La procedura aperta 12
Art. 23 La procedura ristretta 12
Art. 24 L'invito alla procedura ristretta 12
Art. 25 Procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse 13
Art. 26 Interventi di somma urgenza 13
Capo III – Appalti totalmente o parzialmente esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 13
Art. 27 Contratti di acquisto, locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni 13
TITOLO IV - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 14
Art. 28 Conclusione della fase precontrattuale 14
Art. 29 Stipulazione del contratto 14
Art. 30 Repertorio dei contratti 15
Art. 31 Originale e copie del contratto 15
TITOLO V - ESECUZIONE DEI CONTRATTI 15
Art. 32 Esecuzione dei contratti 15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 15
Art. 33 Xxxxxx a disposizioni di legge 15
Art. 34 Entrata in vigore 16
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia (d'ora in avanti "Ente") inerente le procedure soggette all’applicazione del D.Lgs. 50/2016.
2. I contratti totalmente o parzialmente esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 non sono soggetti all’applicazione del presente regolamento, fata salva l’applicazione delle norme previste dal presente regolamento in materia di rogito dei contratti.
3. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA ed eventuali contributi.
4. La gestione del fondo economale, la tenuta dei relativi registri e scritture obbligatorie e la rendicontazione delle somme erogate esulano da questo Regolamento e trovano disciplina nel regolamento di contabilità.
Art. 2 Principi
1. L'attività contrattuale dell'Ente si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, proporzionalità, semplificazione, trasparenza amministrativa, salvaguardia della libera concorrenza e informatizzazione delle procedure di gara. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Art. 3 Ambiti dell'attività contrattuale
1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di Gestione, nell'ambito delle rispettive competenze (d'ora in avanti "Dirigente di struttura gestionale"), effettuano in sede di definizione del budget, con l’adozione del Programma degli acquisti e della programmazione dei lavori pubblici, la ricognizione delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per lavori, forniture e servizi.
2. Per le fattispecie per le quali non è chiaramente attribuibile la competenza a specifica struttura gestionale in cui si articola l'attività dell'Ente e nei casi di competenza condivisa fra più strutture gestionali, compete al Segretario Generale o al Direttore Generale, ove nominato, l'individuazione del Dirigente competente, anche ai fini di una programmazione coordinata di acquisto di forniture e servizi tramite le convenzioni di cui all’art. 26 c. 3 della L. 488/99 o gli accordi quadro di cui all’art. 2 c. 225 della L. 191/09.
3. Il Dirigente di struttura gestionale, provvede, in relazione alle esigenze della propria struttura:
- all’approvazione della progettazione, mediante determinazione con impegno di spesa
- all’adesione diretta a convenzioni ai sensi dell’art. 26 c. 3 della L. 488/99 nonché al ricorso agli accordi quadro ai sensi dell’art. 2 c. 225 della L. 191/09
- all’espletamento di norma della procedure di individuazione del contraente per i seguenti affidamenti:
- lavori in caso di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
- le modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016
- le procedure di affidamento di lavori di importo a base di gara inferiore a € 150.000,00 e servizi
o forniture di importo a base di gara inferiore a 40.000,00 €, oneri per la sicurezza ovvero oneri
da D.U.V.R.I. compresi.
4. Il dirigente responsabile della Sua sovrintende all’espletamento della procedure di individuazione del contraente per tutte le strutture gestionali della Provincia di Varese, con eccezione degli affidamenti di competenza degli altri dirigenti ai sensi del precedente comma 3, nonché all’espletamento delle procedure delegate alla SUA dagli enti aderenti, nel rispetto delle modalità di cui al regolamento di funzionamento della SUA.
5. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea in materia di ricorso a convenzioni ex art. 26 c. 3 della L. 488/99 e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne la titolarità e la responsabilità connesse alle diverse procedure di aggiudicazione. Il Segretario Generale ha poteri di vigilanza sul rispetto del presente comma.
6. I rapporti funzionali tra la SUA e gli enti aderenti trovano disciplina nel regolamento di funzionamento della SUA.
Art. 4 Determinazione a contrattare
1. Gli elementi essenziali del contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere definiti in apposito atto di determinazione a contrattare, che è di competenza del Dirigente della struttura.
2. La determinazione a contrattare individua:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente, i requisiti dei soggetti partecipanti e i criteri di selezione delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base
3. Nei casi di urgenza, o nei casi di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il dirigente competente può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni giuridiche) gare informali o acquisire preventivi ove possibile – che dovranno comunque risultare agli atti dell’Amministrazione - preordinati alla stipula dei relativi contratti. Nella determinazione successivamente adottata il dirigente competente approva l’esito delle gare informali o della ricerca di mercato effettuata , con contestuale impegno di spesa, e definisce gli elementi essenziali del contratto.
4. E’ consentito prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi esclusivamente nei casi, adeguatamente motivati, di particolare urgenza la cui sopravvenienza non sia da imputare all'Ente e sia oggettivamente apprezzabile in relazione all'affidamento o qualora, per ragioni di assoluta specialità del servizio/fornitura da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato dello stesso, il contratto possa essere affidato unicamente a un soggetto determinato.
5. Il dirigente competente dà evidenza nella determinazione a contrattare del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 26 c. 3 della L. 488/99, dall’art. 1 c. 449 e 450 della L. 296/06, dall’art. 1 c. 7 del D.L. 95/12, nei casi ivi indicati.
Art. 5 Controlli sull'attività contrattuale
1. Il Segretario Generale, tramite il Settore Segreteria di Direzione - Ufficio Programmazione strategica e controllo di gestione, anche nell’espletamento delle proprie funzioni di responsabile della prevenzione alla corruzione, provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Presidente della Provincia.
2. Nell’esercizio di tali funzioni il Segretario Generale può richiedere informazioni e atti alle strutture gestionali della Provincia.
TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 6 Attività rogatoria
1. Il Segretario Generale, nell'esercizio delle funzioni stabilite dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sovrintende all'attività rogatoria dell'Ente, in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Segretario Generale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo all'organizzazione dell'Ente.
3. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Nell’espletamento delle proprie funzioni il Segretario Generale sovrintende al funzionamento dell’ufficio
contratti.
5. L’Ufficio Contratti forma, tiene ed aggiorna il repertorio provinciale degli atti (art. 67 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), con numerazione progressiva generale ove vengono registrati tutti gli atti rogati dal Segretario Generale in forma pubblica amministrativa, nonché le autentiche di firma su scrittura privata, esclusivamente con modalità elettronica e sottoscrizione, a pena di nullità, con firma digitale. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, è riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dall’art. 1350 codice civile, punti 1-13.
6. Gli atti pubblici rogati in forma pubblica amministrativa e le scritture private autenticate, redatti esclusivamente con modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, vengono successivamente trasmessi ai fini della registrazione telematica alla Agenzia delle Entrate, per l’applicazione della imposta di registro e dell’imposta di bollo.
7. Il contratto informatico sottoscritto con firma digitale, a prescindere dalla forma adottata, è salvato nel protocollo informatico dell’ente ai fini della conservazione degli atti digitali ai sensi degli art. 44 c.1 bis del D.Lgs. 82/05. Il responsabile del Settore CED della Provincia di Varese è il soggetto responsabile della conservazione dei contratti dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 82/05.
Art. 7 Stazione Unica Appaltante
1. Il Dirigente responsabile della SUA – Provincia espleta le procedure di individuazione del contraente nei casi previsti dal precedente art. 3 c. 4.
2. Per le procedure di cui al precedente art. 3 c. 4 e per le procedure gestite per gli enti in convenzione, ai sensi del vigente regolamento di funzionamento della Sua , il Dirigente della SUA ha competenza esclusiva in merito a:
- sottoscrizione dei bandi/lettere d'invito
- nomina del seggio di gara previsto dal successivo art. 15
- gestione integrale della procedura di individuazione del contraente, con responsabilità nell’applicazione delle procedure e degli adempimenti di cui al presente regolamento, compresi tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, alle verifiche dei requisiti di capacità generale e speciale, alle comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie, alle pubblicazioni di procedura
- comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016
3. Al fine di garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, il dirigente della struttura gestionale trasmette al dirigente della SUA entro il 31 dicembre di ciascun anno della programmazione delle procedure di gara di cui al presente articolo, che dovranno essere attivate dalla SUA nell’anno
successivo, con indicazione del mese in cui verrà trasmessa la documentazione tecnica idonea ad attivare la procedura di gara. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il dirigente delle struttura gestionale può trasmettere al dirigente della SUA eventuali aggiornamenti alla programmazione trasmessa relativamente all’anno in corso.
4. La SUA dà corso alla programmazione definitiva delle gare e l’aggiornamento infrannuale, secondo la
procedura, le priorità e i tempi previsti dall’art 13 del regolamento di funzionamento della SUA.
5. Durante l’anno di riferimento la struttura gestionale della Provincia può sempre trasmettere proprie procedure di gara alla SUA al di fuori della programmazione approvata. In tal caso la SUA, procederà all’attivazione degli adempimenti di propria competenza secondo le priorità previste dall’art. 13 del regolamento di funzionamento della SUA.
6. Il Dirigente della SUA, ad avvenuto espletamento delle procedure di cui al comma precedente, procede alla trasmissione della pratica all’Ufficio Contratti per la stipula del contratto, in caso di atto pubblico e di scrittura privata autenticata oppure alla trasmissione della pratica alla struttura gestionale competente per il proseguo del procedimento, negli altri casi.
7. E’ fatto salvo il ricorso alle modalità di affidamento di cui al precedente art. 3 c. 3 per contratti di competenza della SUA - Provincia, in quanto unità organizzativa della Provincia, per garantire il proprio funzionamento.
Art. 8 I Dirigenti delle Strutture Gestionali
1. Il Dirigente della struttura gestionale competente espleta le procedure di individuazione del contraente nei casi previsti dal precedente art. 3 c. 3.
2. Per le procedure di cui al presente regolamento, il Dirigente della struttura gestionale ha comunque competenza esclusiva in merito alle seguenti fasi:
- nomina del RUP del lavoro/servizio/fornitura
- redazione, verifica e approvazione del progetto
- approvazione della determinazione a contrarre, individuazione della tipologia di affidamento, dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, individuazione di criteri, pesi e relativi criteri motivazionali
- sottoscrizione della lettera d'invito/richiesta di preventivi nei casi di cui all’art 3 c. 3
- nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016
- presidenza seggio di gara previsto dal successivo art. 15 o esame dei preventivi
- gestione integrale della procedura di individuazione del contraente, con responsabilità nell’applicazione delle procedure e degli adempimenti di cui al presente regolamento, compresi tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, alle verifiche dei requisiti di capacità generale e speciale, alle comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie, alle pubblicazioni di procedura, nei casi di cui all’art 3 c. 3
- risposta a quesiti / chiarimenti di natura tecnica inerenti la gara
- valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell’art 97 del D.Lgs 50/2016
- approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con assunzione del relativo impegno di spesa
- comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di cui all’art. 3 c. 3
- eventuale consegna in xxx x’xxxxxxx xxx xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx, nei casi consentiti dalla legge, in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione diretta della documentazione necessaria da parte dell’impresa, con obbligo di informazione al Dirigente dell’Ufficio Contratti e, in caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata, al Segretario Generale
- sottoscrizione del contratto da stipulare con l’aggiudicatario definitivo
- gestione integrale del successivo rapporto contrattuale con l’aggiudicatario definitivo, comprese tutte le comunicazioni all’Osservatorio dei Contratti pubblici e all’ANAC relative al contratto, a patire dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, nonché la redazione di eventuali varianti in corsi d’opera, gestione della contabilità, approvazione di eventuali Certificati di Pagamento, degli atti di collaudo/C.R.E.
- adesione diretta a convenzioni ai sensi dell’art. 26 c. 3 del D.Lsg. 23/12/98, nonché agli accordi quadro ex L. 191 del 23/12/99
3. Il Dirigente della struttura gestionale deve provvedere all'istruttoria e all'adozione degli atti di propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell'art. 107 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché alla stipulazione dei relativi contratti.
4. Il Dirigente della struttura gestionale può delegare i compiti e le responsabilità di procedure negoziali ad altro Dirigente o titolare di posizione organizzativa, nei casi di cui all’art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016 e/o per procedure di non particolare complessità o valore. La delega deve essere giustificata da specifiche e comprovate ragioni di servizio, limitata ad un periodo di tempo determinato, formulata per atto scritto ed accettata dal delegato.
5. In ragione di particolari esigenze di economicità dell'azione amministrativa, fasi specifiche della procedura negoziale possono essere attribuite o delegate ad un Dirigente in possesso di idonee competenze.
6. Il Segretario Generale, inoltre, può o in casi di assenza breve e/o impedimento temporaneo, delegare al Vice-Segretario Generale.
TITOLO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo I - Norme comuni
Art. 9 Bandi di gara e lettere di xxxxxx
1. La procedura aperta, la procedura ristretta e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse o mediante richiesta di preventivi, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nell’avviso di manifestazione di interesse o nella richiesta di preventivi.
3. Il bando di gara, la lettera di xxxxxx e l’avviso di manifestazione di interesse sono redatti e firmati dal Dirigente competente ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8.
4. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di manifestazione di interesse devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione, le eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale e, nel caso di affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e i pesi in base ai quali le offerte verranno valutate.
Art. 10 Pubblicità
1. La Provincia garantisce la più ampia pubblicizzazione delle procedure di individuazione dei contraenti, nel rispetto dei principi di trasparenza dell’attività contrattuale.
2. Tutti i bandi e gli avvisi di gara, relativi a procedure ad evidenza pubblica, e gli avvisi di manifestazione di interesse devono essere pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul profilo del committente, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”sotto la sezione “bandi e contratti”.
3. Xxxxx restando gli obblighi previsti dal successivo art. 18 c. 3, nelle procedure ad evidenza pubblica devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso alla documentazione tecnica di gara, menzionata nel bando, nel disciplinare o nella lettera di invito, prioritariamente mediante accesso al sito informatico della Provincia, se non già rese disponibili nella loro integrità mediante lo strumento telematico di negoziazione.
4. Tutti i bandi e gli avvisi, relativi a procedure ad evidenza pubblica, una volta scaduti, confluiscono automaticamente nella sezione “bandi di gara scaduti” per 180 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’esito di gara.
5. Successivamente alla scadenza di cui al precedente c. 4, bandi, avvisi ed esiti sono consultabili previa richiesta al RUP.
6. Il CED della Provincia cura il rispetto dei requisiti tecnici del sito internet della Provincia previsti dal D.Lgs. 82/05.
7. Il presente articolo si applica alle procedure della Provincia, come quelle delegate alla SUA dai soggetti aderenti.
Art. 11 Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla contrattazione i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con la Provincia nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze, malafede o inadempienze accertate dai Dirigenti competenti, anche tramite risoluzione del contratto ex art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine i dirigenti delle strutture gestionali trasmettono
gli atti di risoluzione del contratto al Dirigente della SUA, che ne cura la raccolta con sistemi informatici
accessibili a tutto l’Ente.
2. Il presente articolo si applica alle procedure di individuazione del contraente sia della Provincia che delegate dai soggetti aderenti alla SUA, ai sensi del regolamento di funzionamento della SUA.
Art. 12 Cauzioni e garanzie
1. Coloro che presentano offerta per l'affidamento di appalti pubblici della Provincia o che contraggono obbligazioni nei confronti dell'Ente, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa abilitata ai sensi di legge o mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto bancario autorizzato ai sensi di legge o mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le cauzioni provvisorie in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere provinciale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
3. La cauzione provvisoria copre la mancata stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e deve essere richiesta ad ogni concorrente nel corso delle procedure di affidamento. L'importo della cauzione provvisoria è stabilito in base all'art. 93 del D.lgs 50/2016. La cauzione provvisoria è svincolata, per l'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per gli altri concorrenti entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Alla prestazione della cauzione provvisoria non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali. E’ facoltà del Dirigente non richiedere la garanzia provvisoria per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €. Lo svincolo e l’eventuale incameramento della cauzione provvisoria è di competenza del dirigente responsabile della procedura di individuazione del contraente ai sensi del precedente art. 3 c. 3.
4. Le cauzioni prestate mediante uso di denaro contante avvengono nei limiti della vigente normativa in materia.
5. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni. L'importo della cauzione, fatte salve le ipotesi disciplinate dalla vigente normativa, deve essere commisurato di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è calcolato in base a quanto definito dall'art. 103 del D.lgs 50/2016. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di contratto.
Si può prescindere dalla cauzione definitiva quando l'importo dell'affidamento non superi i 10.000 €; è facoltà del Dirigente non richiedere la cauzione definitiva per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €. L'incameramento e lo svincolo della cauzione definitiva sono di competenza del Dirigente della struttura gestionale competente.
Art. 13 I diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro
1. I contratti dell'Ente, stipulati per atto in forma pubblica amministrativa o mediante le scritture private con firma autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, integralmente a carico del soggetto contraente.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Contratti.
4. Per le spese contrattuali relative all’acquisto dei beni immobili, si applica l’art. 1475 del c.c.
5. Nelle locazioni passive le spese contrattuali sono a carico della Provincia, salvo che per l’imposta di
registro, che grava per metà sulla controparte.
6. I contratti dell'Ente sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 ed all'imposta di registro ai sensi del D.P.R. 131/1986, fatti salvi i casi in cui dalla predetta normativa ovvero da leggi speciali siano previste esenzioni al riguardo.
Art. 14 Deposito spese contrattuali
1. L'Ufficio Cassa Economale provvederà alla gestione ed alla rendicontazione del deposito, rilasciando al terzo contraente una distinta dalla quale risulteranno in forma dettagliata le spese sostenute, con invito all'interessato, se ricorrono i presupposti, a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il deposito nel caso di insufficienza di questo.
Art. 15 Commissione di gara
1. Le sedute pubbliche di gara si svolgono alla presenza di una commissione di gara, presieduta dal Dirigente competente, o suo delegato individuato tra il personale con idonee competenze, ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8, in qualità di "Autorità che presiede la gara", assistito da due dipendenti di categoria non inferiore alla C, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante. Per le eventuali sostituzioni del Dirigente competente con altro Dirigente, dovute a motivata impossibilità a partecipare, a cui non si è potuto fare fronte con delega, provvede il Segretario Generale.
2. Il dirigente competente ai sensi del precedente comma 1 individua i dipendenti, costituenti il seggio di gara, senza particolari formalità.
3. Il Segretario verbalizzante redige il verbale di gara di cui all'art. 19.
4. L'”Autorità che presiede la gara” conclude le operazioni di gara aggiudicando l'appalto provvisoriamente e sotto le riserve di legge, mediante verbale di aggiudicazione provvisoria.
5. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; nel corso della seduta pubblica di gara può essere disposta la sospensione temporanea della stessa con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.
Art. 16 Commissioni giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016
1. Nelle procedure di individuazione del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente della struttura gestionale nomina la commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 con determinazione dirigenziale, con eventuale impegno di spesa nel caso di commissari esterni.
2. La spesa per eventuali commissari esterni è assunta a carico del quadro economico di progetto, in caso di lavori pubblici e a carico del quadro di spesa, per servizi e forniture, a valere sul PEG di competenza della struttura organizzativa interessata.
3. A tal fine, il Dirigente della struttura gestionale nomina i commissari attingendo dalle apposite sezioni dell’Albo dei Commissari gestito da Anac. Nelle more dell’attivazione di tale albo, per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie il Dirigente nomina i commissari tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza; in assenza di dipendenti qualificati e per le procedure di importo sopra soglia comunitaria i commissari vengono individuati a seguito pubblicazione di avviso per la singola procedura, ovvero sono individuati da elenco dipendenti appartenente ad altro ente locale o Regione.
4. La commissione giudicatrice opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione giudicatrice sono riservate.
5. Le valutazioni della Commissione giudicatrice sono contenute in apposito verbale, anche telematico in caso di procedure gestite con piattaforma Sintel. L'esito delle sedute tecniche riservate è proclamato, nella prima seduta pubblica successiva.
Art. 17 Offerte anomale
1. La verifica dell'anomalia dell'offerta (ove non sia stata prevista nella documentazione di gara l'esclusione automatica) viene effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale può avvalersi della Commissione Giudicatrice (se costituita), oppure degli uffici della struttura gestionale competente.
2. Il verbale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento equivale a proposta di aggiudicazione.
Art. 18 Ricorso agli strumenti di e-procurement
1. Di norma, le procedure di gara (aperte, ristrette, negoziate anche precedute da manifestazione di interesse, affidamenti diretti) sono gestite con strumenti telematici di negoziazione, messi a disposizione gratuitamente dai soggetti aggregatori.
2. Fatti salvi i casi di obbligatorietà del ricorso a strumenti telematici di negoziazione, previsti dalla norma vigente, le procedure di gara possono essere gestite con sistemi tradizionali nei casi eccezionali di seguito specificati, adeguatamente motivati nella determinazione a contrarre:
a) acclarata incompatibilità tecnologica della specifica gara con lo strumento telematico di negoziazione
b) assenza della categoria merceologica di riferimento
c) eccessiva genericità della categoria merceologica di riferimento, tale da non consentire l’esatta
individuazione di soggetti oggettivamente specializzati per la procedura di interesse
d) presenza di altri elenchi ufficiali di soggetti abilitati, detenuti da pubbliche autorità
e) negoziazioni in regime di documentabile monopolio od oligopolio, nelle quali l’ente non abbia sufficiente potere contrattuale per richiedere all’impresa/alle imprese l’iscrizione preventiva alla categoria merceologica gestita dallo strumento telematico di negoziazione
3. Al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità, nei casi di cui al precedente comma 1, per tutte le procedure di gara, i capitolati speciali, i fogli di patti e condizioni e la documentazione tecnica di progetto, eventualmente richiamata nel bando di gara, nel disciplinare o nella lettera di invito sono messi a disposizione gratuitamente tramite lo strumento telematico di negoziazione utilizzato, nei limiti del dimensionamento massimo consentito, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10 in materia di pubblicità.
4. La Provincia di Varese elegge domicilio legale presso gli strumenti telematici di negoziazione e utilizza il protocollo informatico attribuito dallo strumento stesso, che fa piena prova di avvenuta ricezione, senza ulteriore necessità di protocollazione al protocollo dell’ente. Le comunicazioni ex art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 vengono effettuate tramite lo strumento telematico di negoziazione.
5. Nei casi eccezionali di ricorso a procedure tradizionali, previsti dal precedente comma 2, la busta contenente l'offerta deve pervenire all'Ufficio Protocollo e recare all'esterno l'indicazione della gara alla quale si riferisce.
6. Il termine fissato dal bando per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara è perentorio, facendo fede unicamente, a tale scopo, nel caso di procedure telematiche, la traccia informatica resa disponibile dallo strumento telematico di negoziazione e, nel caso di procedure tradizionali, la data e l'ora di arrivo apposti sui plichi dall'Ufficio Protocollo, indipendentemente dalla data di spedizione. In tale
secondo caso, l’ufficio Protocollo, con proprio timbro, appone su ciascun plico pervenuto, senza aprirlo, il numero di protocollo, la data e l'ora di arrivo. La conservazione dei plichi pervenuti è curata dal responsabile del suddetto ufficio o suo delegato, il quale, subito dopo la scadenza del termine fissato dal bando/lettera di invito per la presentazione delle offerte, redige e sottoscrive l'elenco dei plichi pervenuti, con l'indicazione della gara e dei concorrenti; dopodiché trasmette detto elenco, unitamente ai plichi sigillati, compilando apposito verbale di consegna dei plichi medesimi, al Segretario del seggio di gara, il quale sottoscriverà, in segno di ricevuta, il predetto verbale di consegna.
7. La gara ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la Sede della Provincia, aperto ai rappresentanti o delegati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sul bando di gara/lettera di invito a gara.
8. I legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori, se presenti, hanno la facoltà di fare inserire a verbale le eventuali eccezioni ed osservazioni che dovessero ritenere opportune a tutela dei loro diritti ed interessi..
9. L'aggiudicatario deve presentare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione - ovvero nel diverso termine indicato nella medesima comunicazione - la documentazione prevista dagli atti di gara e dalla normativa vigente ai fini della stipula del contratto. In caso di ritardo, il bando o la lettera di invito possono prevedere l’applicazione a titolo di sanzione amministrativa delle penali eventualmente previste nello schema di contratto posto a base di gara, fermo restando che il ritardo oltre il termine massimo previsto per la stipula del contratto può comportare la revoca, l’annullamento, la riforma dell’aggiudicazione provvisoria, l’escussione della cauzione provvisoria per mancata stipula del contratto per colpa dell’aggiudicatario, con atto motivato del dirigente competente ai sensi del precedente art. 3 c. 3.
10. Il dirigente competente ai sensi del precedente art. 3 c. 3 ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva con atto motivato. Il dirigente può riformare, annullare, revocare in autotutela ll’aggiudicazione definitiva.
Art. 19 Il verbale di gara
1. Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa.
2. E' un atto nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico.
3. Il verbale di gara e dovrà essere sottoscritto da parte dei soggetti di cui all'art. 15, e di cui all’art. 16.
4. I verbali redatti dalla commissione di gara sono documenti interni all'ente oggetto di registrazione di protocollo e sono oggetto di pubblicazione al fine di garantire la trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 50/2016; la pubblicazione di tali verbali, su indicazione del Dirigente competente, deve avvenire in versione omissis se contenenti dati che non devono essere oggetto di pubblicazione e diffusione ai sensi della vigente normativa.
5. Il verbale di gara non è soggetto a registrazione, in quanto atto del procedimento preordinato alla scelta del contraente. Pertanto, esso viene richiamato nella determinazione di aggiudicazione definitiva e non è inserito nel repertorio dei contratti.
Art. 20 Esecuzione anticipata
1. Di norma, il dirigente della struttura gestionale competente procede all’esecuzione del contratto dopo la
stipula del contratto.
2. In casi eccezionali, il dirigente della struttura gestionale competente procede con proprio atto,
contenente le motivazioni dell’urgenza, ad autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto.
Art. 21 Elenco operatori economici
1. La Provincia ha la facoltà di istituire un elenco di operatori economici, nel rispetto delle Linee guida
diramate dall’Anac e recepite con deliberazioni / indirizzi speciali della Giunta Provinciale.
2. Sino all’adozione del suddetto elenco, gli operatori economici vengono reperiti tra gli operatori presenti nell’ Elenco Fornitori Telematico SINTEL messo a disposizione da Regione Lombardia, secondo le indicazioni del seguente art. 25, o altro elenco della pubblica amministrazione.
Capo II- Procedure di gara
Art. 22 La procedura aperta
1. I documenti comprovanti l'avvenuta pubblicazione devono essere fatti pervenire all’autorità che
presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.
2. Dopo la dichiarazione di apertura della gara, le offerte presentate non possono essere più ritirate.
3. Il Presidente del seggio di gara procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara in via telematica, per le procedure telematiche, o delle buste amministrative, per le procedure tradizionali, e, dopo aver esaminato tale documentazione, e aver svolto i dovuti approfondimenti e accertamenti, se del caso sospendendo la seduta, si pronuncia sull'ammissione od esclusione dei concorrenti, fatto salvo il potere di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, rinviando, in tal caso, a successiva seduta pubblica l’ammissione o l’esclusione del soggetto nei confronti del quale è stato attivato il soccorso istruttorio.
Art. 23 La procedura ristretta
1. La prequalificazione dei concorrenti da invitare alla gara è effettuata dal seggio di gara che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Il seggio di gara, entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle richieste, forma l'elenco dei concorrenti le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando nonché ad escludere quelli non in regola, con le necessarie motivazioni.
Art. 24 L'invito alla procedura ristretta
1. Gli inviti a presentare l'offerta per la partecipazione alla gara ristretta sono diramati dal dirigente competente ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8, simultaneamente a tutti i concorrenti ammessi a partecipare alla gara, di norma a mezzo strumento telematico di negoziazione ovvero, nei casi di cui all’art. 18 c. 2, a mezzo PEC. Il termine per la presentazione dell'offerta, ove la legge non disponga altrimenti, non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di invio della lettera d'invito, salvo casi motivati di particolare urgenza.
Art. 25 Procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse
1. Per le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. b), c) e d), la Provincia utilizza l’elenco degli operatori
economici previsto dal precedente art. 21 c. 1.
2. In applicazione dell’art. 21 c. 2, si procede con manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici iscritti sulla piattaforma Sintel nella categoria merceologica di riferimento. In relazione alla tipologia di gara e alle caratteristiche del mercato, la scelta degli operatori da invitare può essere effettuata mediante sorteggio da tenersi secondo le Linee Giuda dettate da Anac.
3. La lettera di invito deve essere trasmessa dal dirigente responsabile contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati.
Art. 26 Interventi di somma urgenza
1. I lavori di somma urgenza, servizi e forniture di cui all'art. 163 del D.lgs 50/216 vengono immediatamente affidati ad operatori specifici idonei, nelle more delle verifiche di legge, che comunque devono essere effettuate ai fini della liquidazione, nel rispetto della suddetta disciplina e/o delle ordinanze emanate dalla Autorità competente di Protezione Civile.
Capo III – Appalti totalmente o parzialmente esclusi dall’applicazione del
D.Lgs. 50/2016
Art. 27 Contratti di acquisto, locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni
1. I contratti di acquisto, locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni sono esclusi dall’applicazione del codice degli appalti ex art. 17 del D.Lgs. 50/2016, esulano dall’applicazione del presente regolamento, fatta salva l’applicazione della disciplina relativa al rogito dei contratti e sono disciplinate esclusivamente dalla normativa vigente in materia.
2. Le procedure per la conclusione dei contratti di cui al presente articolo sono di competenza del dirigente competente.
3. In caso di procedura ad evidenza pubblica, il dirigente competente di cui al comma precedente può avvalersi del supporto della SUA, indicendo con apposito atto la procedura e trasmettendo alla stessa idonea atto di indirizzo politico circa la scelta di procedere all’acquisto, all’alienazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o diritti reali sugli stessi con identificazione catastale, perizia estimativa e ogni altra documentazione tecnica, approvata a norma di legge.
TITOLO IV - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
Art. 28 Conclusione della fase precontrattuale
1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente della struttura gestionale, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si procede all'aggiudicazione definitiva, con relativo impegno di spesa e contestuale rideterminazione del quadro economico di progetto, è adottata a seguito dall'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti di legge.
3. Per le procedure di cui all’art. 3 c. 4, il dirigente dell’unità gestionale competente trasmette tempestivamente al dirigente della SUA la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva affinché la SUA provveda agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016
4. Il dirigente dell’unità gestionale competente trasmette tempestivamente gli atti accertativi del venir meno dell’attualità dell’interesse pubblico a contrattare, anche in corso di procedura e comunque ai fini di cui al precedente comma 1.
Art. 29 Stipulazione del contratto
1. Il Dirigente dell’Unità gestionale sottoscrive, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva esecutiva, i contratti concernenti le competenze dell’unità gestionale cui è preposto.
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante e inseriti a Repertorio a cura dell’Ufficio Contratti oppure, ove necessario, nella forma dell'atto pubblico informatico rogato da un notaio nei seguenti casi:
• quando seguono a procedura ad evidenza pubblica, a prescindere dall'importo
• quando lo richieda la natura del contratto (es.: trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso e gratuito)
3. La forma del contratto è stabilita con la determinazione a contrattare di cui all’articolo 4.
4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, o mediante forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del Segretario Generale della Provincia, ovvero mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di lettere commerciali a seconda dei casi.
5. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di importo non superiore a € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente mediante posta elettronica certificata e/o buono d'ordine nel caso in cui la spesa non superi gli € 10.000,00.
6. I contratti di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti di forniture e servizi e € 1.000.000, 00 per i lavori pubblici, oltre che per atto pubblico e in forma pubblica amministrativa, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata non autenticata firmata digitalmente dall’offerente e dal Dirigente competente per materia.
7. Possono in ogni caso essere sottoscritti per scrittura privata non autenticata i contratti relativi a servizi assicurativi
8. Per le aggiudicazioni concluse mediante le piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, i contratti sono stipulati secondo le modalità ivi previste, a cura del Dirigente competente per materia.
9. L’Ufficio Contratti provvede alla tenuta di apposito registro informatico delle scritture private non autenticate.
10. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con l'Ente, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente, nel caso di esclusivo ovvero particolare e motivato interesse dell'Ente alla stipulazione.
00.Xx sottoscrizione deve essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
Art. 30 Repertorio dei contratti
1. A cura dell'Ufficio Contratti e sotto la responsabilità del Segretario Generale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata con firma autenticata.
Art. 31 Originale e copie del contratto
1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Ente. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione. In caso di contratto redatto in forma digitale, alla parte contraente privata è rilasciato d’ufficio un duplicato in originale digitale dell’atto medesimo, senza aggravio di diritti di copia. E’ comunque fatta salva la facoltà della parte contraente di richiedere il rilascio di copia autentica cartacea dell’originale digitale, con rimborso, in tal caso, dei diritti di copia e con assolvimento dell’imposta di bollo sulla copia autentica cartacea.
2. Per i contratti redatti in forma pubblico – amministrativa l’Ufficio contratti cura la trasmissione di duplicato in originale digitale, corredato degli estremi di repertoriazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.
TITOLO V - ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 32 Esecuzione dei contratti
1. Per l'esecuzione dei contratti di cui al presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 Rinvio a disposizioni di legge
1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.
Art. 34 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo online della Provincia della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio provinciale.