SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
VISTI
Il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa;
Il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria ed al Regolamento (CE) 846/2009 del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, All. 1 per la definizione di micro, piccole e medie imprese;
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
La COM(2010) 642/3 della Commissione Europea “Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione”;
La COM(2010) 2020 della Commissione Europea “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
I negoziati in materia del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014/2020;
Il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” elaborato dal Ministro per la Coesione territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
La COM(2011) 500 della Commissione Europea “A Budget for Europe 2020”;
Il Documento di Orientamento Strategico della Programmazione Operativa 2014/2020 della Regione Calabria;
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, all. 1 per la definizione di micro, piccole e medie imprese;
Gli artt. 3, 4, 5, 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e xx.xx. ed ii.;
Gli artt. 30, 33, 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e xx.xx. ed ii.;
L’art. 19 (“Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) della LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.” e xx.xx. ed ii.;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e xx.xx. ed ii.;
Lo Statuto Regione Calabria – L. regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – artt. 2 (sussidiarietà delle funzioni), 42 (Regione e disciplina comunitaria), 46 (Rapporto con gli Enti Locali);
Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008;
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 2012 n. 98, “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europea e sul Fondo di Coesione”;
Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
La Legge Regionale 24 novembre 2006 n. 15 “recante riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei comuni”;
La Deliberazione Giunta Regione Calabria n°224 del 18 giugno 2013; La Deliberazione Giunta Regione Calabria n° 335 del 09 giugno 2009; La Deliberazione Giunta Regione Calabria n°459 del 24 luglio 2009; La Deliberazione Giunta Regione Calabria n° 95 del 23 febbraio 2009;
La Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”;
Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
L’Accordo di Programma siglato tra i 16 Comuni già aderenti al PIT 8 “Serre Cosentine”, in data 24/02/2015, presso la sede municipale del Comune di Rende.
VISTE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Carolei;
• Deliberazione di Consiglio Comunale x.
Xxxxxxxxx;
del / /
del Comune di Castiglione
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Castrolibero;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Cerisano;
• Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x. xxx / / xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Dipignano;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Domanico;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Lappano;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n.
Marchesato;
del / /
del Comune di Marano
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Marano Principato;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Mendicino;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Rende;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di San Fili;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n.
Guarano;
del / /
del Comune di San Xxxxxx in
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di San Xxxxxxxx La Costa;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / / del Comune di Zumpano;
con le quali è stato approvato lo schema della presente Convenzione per l’attuazione del Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile tra i comuni;
TRA
Il Sindaco del Comune di Carolei, domiciliato per la sua carica in Carolei presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Castiglione Cosentino, domiciliato per la sua carica in Castiglione Cosentino presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Castrolibero, domiciliato per la sua carica in Castrolibero presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Cerisano, domiciliato per la sua carica in Cerisano presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Cosenza, domiciliato per la sua carica in Cosenza presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Dipignano, domiciliato per la sua carica in Dipignano presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Domanico, domiciliato per la sua carica in Domanico presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Lappano, domiciliato per la sua carica in Lappano presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Marano Marchesato, domiciliato per la sua carica in Marano Marchesato presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Marano Principato, domiciliato per la sua carica in Marano Principato presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Mendicino, domiciliato per la sua carica in Mendicino presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Rende, domiciliato per la sua carica in Rende presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di San Fili, domiciliato per la sua carica in San Fili presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di San Xxxxxx in Guarano, domiciliato per la sua carica in San Xxxxxx in Guarano presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di San Xxxxxxxx La Costa, domiciliato per la sua carica in San Xxxxxxxx La Costa presso la Sede Municipale;
Il Sindaco del Comune di Zumpano, domiciliato per la sua carica in Zumpano presso la Sede Municipale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della Convenzione.
Con la presente Convenzione le Parti, per come sopra rappresentate, stabiliscono la costituzione del Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (di seguito indicato come S.A.S.U.S. o Servizio).
Al Servizio, che opererà con personale degli Enti locali partecipanti ed altro personale eventualmente individuato per come previsto all’Articolo 9 della presente Convenzione, vengono affidate le seguenti funzioni:
a) Analisi dei bisogni delle amministrazioni coinvolte;
b) Attività di collaborazione, finalizzata alla progettazione europea, con le organizzazioni ed iniziative comunitarie ed internazionali presenti sul territorio nazionale;
c) Azione congiunta di lobbying a livello regionale (in particolare per i finanziamenti a valere sui fondi strutturali europei), nazionale ed europeo;
d) Collaborazione su temi e iniziative europei con gli uffici degli altri enti pubblici territoriali;
e) Contributo all’attuazione del Patto dei Sindaci, iniziativa europea per la lotta al riscaldamento globale, per la riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici, in supporto agli uffici tecnici competenti;
f) Creazione di reti di partenariato nazionale e transnazionale;
g) Fundraising per i servizi alla collettività, in coerenza con il Piano Annuale approvato dalla Conferenza degli Enti di cui all’art. 5 della presente Convenzione;
h) Funzione di supporto tecnico alle stazioni appaltanti;
i) Gestione e potenziamento dei rapporti con il Servizio di rappresentanza della Regione Calabria presso la Commissione europea a Bruxelles;
j) Gestione progetti, finanziamenti e partenariati comunitari (assistenza tecnica ed amministrativa, rendicontazione di progetti finanziati, monitoraggio e valutazione);
k) Interazione con gli enti e le associazioni di informazione europea presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo;
l) Monitoraggio, raccolta, analisi, studio e tempestiva diffusione interna delle opportunità relative a bandi ed eventi comunitari;
m) Ogni funzione delegata dalla Conferenza degli Enti, di cui all’art. 5 della presente Convenzione, attinente alle specifiche finalità della Convenzione stessa;
n) Progettazione, o supporto nella progettazione, in coerenza con il Piano Annuale approvato dalla Conferenza degli Enti di cui all’art. 6 della presente Convenzione;
o) Promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione interne (uffici comunali) ed esterne (associazioni di categoria, imprese, enti di formazione, cittadini, ...), anche attraverso la gestione di un sito internet dedicato, una newsletter, un database progettuale, ...;
p) Studio ed analisi delle opportunità di finanziamento e conseguente contributo alla programmazione delle iniziative;
q) Altre funzioni ritenute utili e di accompagnamento a quelle delle precedenti lettere.
Tutti i servizi verranno resi in favore degli Enti aderenti alla presente Convenzione.
La presente Convenzione disciplina l’organizzazione e la suddivisione di compiti e responsabilità, l’individuazione delle modalità di gestione dei finanziamenti, la regolamentazione e l’individuazione dei rispettivi impegni, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e quant’altro comunque connesso alla materiale esecuzione delle attività previste dal Piano Annuale approvato dalla Conferenza degli Enti di cui all’art. 5 della presente Convenzione.
Le Parti danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina gli interventi cofinanziati da contributi europei (compresa quella attinente la natura delle attività e delle spese ammissibili) e si impegnano, sin d’ora, a rispettarla in tutte le sue articolazioni e nelle successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire.
Resta, inoltre, espressamente inteso tra le Parti che le attività svolte non possono avere fini di lucro.
Art. 2 - Finalità
Gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio costituiscono le finalità che si intendono perseguire con la costituzione e strutturazione del servizio.
Il modello organizzativo del Servizio non dovrà rivelarsi elusivo degli intenti di riduzione di spesa, efficienza, efficacia ed economicità.
Le finalità del S.A.S.U.S. si esplicano nel miglioramento delle possibilità di fornire servizi
qualificati ed innovativi nelle materie e priorità definite con il Piano Annuale approvato dalla Conferenza degli Enti.
Ulteriori fini del Servizio sono la valorizzazione della professionalità delle risorse umane ad esso assegnate, la creazione di sinergie tra enti del medesimo territorio e la realizzazione di investimenti comuni nei settori dei trasporti, dell’innovazione sociale, dell’ambiente e della gestione dei rifiuti, ed in tutti gli altri settori che verranno individuati dalla Conferenza degli Enti.
Art. 3 - Enti partecipanti e Sede
Con la presente convenzione i Comuni firmatari individuano quale soggetto Capofila il Comune di Rende.
Oltre alle Parti firmatarie della presente convenzione, potranno aderire al Servizio altri soggetti portatori di interessi pubblici nei modi e nei termini che delibererà la Conferenza degli Enti.
L’Ente Capofila mette a disposizione i locali per lo svolgimento delle periodiche sedute della Conferenza degli Enti, nonché il personale preposto all’assistenza tecnica necessaria allo svolgimento della Conferenza e la sede del Servizio, ubicata presso la struttura ex CRAI sita in via Danimarca - Località Macchialonga di Rende.
Art. 4 - Organismi del Servizio Associato Sviluppo Urbano Sostenibile.
In attuazione dell’Accordo di Programma siglato dagli Enti partecipanti, gli organismi competenti a svolgere le funzioni del S.A.S.U.S. istituiti dalla presente Convenzione, sono:
1) Conferenza degli Enti;
2) Consiglio Direttivo;
3) Ufficio di Coordinamento del servizio;
4) Ufficio di Gestione del servizio.
Art. 5 - Conferenza degli Enti
La Conferenza degli Enti (di seguito indicata anche come Conferenza) è costituita dai Legali rappresentanti degli Enti aderenti al Servizio, ovvero da loro delegati, ed è presieduta dal Presidente della Conferenza o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Sindaco dell’Ente capofila assume per i primi due anni la carica di Presidente della Conferenza.
Il mandato del Presidente scade ogni due anni e viene rieletto dalla Conferenza nella prima riunione utile dopo la scadenza del mandato.
Per assenza giustificata le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, eletto a maggioranza dai rappresentanti deli Enti nella prima seduta della Conferenza.
Il mandato del Vice Presidente scade ogni due anni e viene rieletto dalla Conferenza nella prima riunione utile dopo la scadenza del mandato.
La Conferenza si occupa:
a) dell’attività di indirizzo, rappresentanza e direzione politica in merito alle funzioni ed agli scopi del S.A.S.U.S.;
b) della nomina del Presidente della Conferenza, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo (di cui all’art. 6 della presente Convenzione);
c) di discutere, sviluppare ed approvare le linee programmatiche e gli obiettivi strategici, su proposta del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Coordinamento del servizio;
d) del coordinamento e della supervisione della gestione del Servizio, nonché della verifica dei risultati conseguiti;
e) dell’approvazione del Piano di Gestione annuale e del Preventivo Finanziario;
f) di approvare l’ammissione di ulteriori nuovi soggetti al Servizio;
g) di ratificare il recesso di un Ente aderente;
h) della risoluzione di eventuali problemi interpretativi nell’applicazione della presente Convenzione, nonché, in via bonaria, di eventuali conflitti tra gli Enti partecipanti;
i) dell’approvazione della Relazione annuale predisposta dal Responsabile del Servizio, riguardante i risultati della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, come stabiliti in sede di programmazione;
j) dell’approvazione di eventuali modifiche della presente Convenzione, su proposta del Consiglio Direttivo, acquisite le approvazioni degli organi esecutivi dei singoli Enti partecipanti.
La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su proposta del Consiglio Direttivo, almeno due volte all’anno e, comunque, ogni volta che almeno il 33% degli Enti ne faccia richiesta.
Alle riunioni della Conferenza partecipa il Responsabile del Servizio, o un suo delegato facente parte del Servizio.
Affinché la seduta sia valida, devono essere rappresentati almeno il 50%+1 degli Enti partecipanti. Il criterio di votazione utilizzato in sede di Conferenza è quello della maggioranza assoluta.
Art. 6 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre membri, eletti dalla Conferenza degli Enti tra i Rappresentanti degli Enti convenzionati.
Il Presidente della Conferenza degli Enti assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo assolve alle seguenti funzioni:
a) Elaborazione e proposta alla Conferenza degli Enti delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici del Servizio;
b) Formazione del Piano di Gestione annuale e del Preventivo Finanziario, su proposta dell’Ufficio di Coordinamento del Servizio, da rimettere all’approvazione della Conferenza degli Enti;
c) Supervisione della gestione e verifica dei risultati;
d) Approvazione di Variazioni del Bilancio;
e) Approvazione del Rendiconto consuntivo;
f) Proposta alla Conferenza degli Enti di eventuali modifiche della presente Convenzione;
g) Indizione delle periodiche riunioni della Conferenza degli Enti.
In merito alle decisioni prese in sede di Consiglio Direttivo, il criterio di votazione è la maggioranza semplice, fermo restando che il numero legale per la validità delle riunioni e di almeno 3 componenti su 5.
Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede del Servizio.
Art. 7 - Ufficio di Coordinamento del Servizio
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, l’Ufficio di Coordinamento del Servizio, esercita tutte le funzioni che vengono ad esso conferite da parte di ciascuno degli Enti che hanno stipulato la Convenzione.
L’Ufficio di Coordinamento del servizio associato è diretto dal Dirigente del Settore Urbanistica e Programmi Complessi del Comune di Rende (Ente Capofila), il quale si rapporta con i referenti degli Enti associati, coadiuvato da 2 funzionari di supporto, individuati per come previsto all’Articolo 9 della presente Convenzione.
Le funzioni spettanti al Responsabile del Servizio sono le seguenti:
a) gestione amministrativa del Servizio;
b) elaborazione della proposta del Piano di Gestione annuale del Servizio, comprendente gli indirizzi programmatici e gli obiettivi gestionali, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) elaborazione della proposta di rendiconto annuale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
d) attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo di cui alle lettere b) e c);
e) gestione finanziaria, attraverso atti gestionali, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
f) produzione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il servizio verso l'esterno;
g) gestione, responsabilità e supervisione delle procedure di selezione del personale impegnato nel servizio;
h) redazione di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
L’Ufficio di Coordinamento del Servizio ha sede presso la sede del S.A.S.U.S..
Art. 8 - Ufficio di Gestione del Servizio
L’ufficio è composto da un Coordinatore Tecnico e più Unità di Supporto.
Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente convenzione, l’Ufficio di Gestione del Servizio si può avvalere di soggetti terzi, individuati con le procedure previste dall’art. 9 della presente Convenzione.
Il Responsabile del Servizio, previo parere del Consiglio Direttivo, nomina il Coordinatore Tecnico, individuato con le procedure previste dall’art. 9 della presente Convenzione.
Il Coordinatore Tecnico, oltre all’eventuale ruolo istituzionale svolto nell’ente di appartenenza, svolge nell’Ufficio di Gestione del Servizio le funzioni di:
a) gestione del Servizio e del personale assegnato, in attuazione degli atti di programmazione e gestione adottati dal Responsabile del Servizio;
b) gestione degli immobili e dei beni strumentali in dotazione al Servizio;
c) indirizzo e coordinamento del personale tecnico di supporto;
d) formazione di relazioni periodiche sull'esercizio associato delle funzioni e sullo stato di attuazione dei programmi, nonché sul fabbisogno della struttura;
e) organizzazione delle attività di formazione per i referenti degli Enti convenzionati, nonché dei soggetti terzi coinvolti nelle attività del S.A.S.U.S.;
f) ulteriori funzioni attribuite dal Responsabile del Servizio.
Art. 9 - Dotazione di personale
Tenendo conto dell’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali (22/01/2004) “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”, la dotazione di competenze professionali del S.A.S.U.S., dovrà prevedere personale in grado di svolgere una o più delle seguenti funzioni:
• amministrazione e rendiconto;
• gestione progetti, finanziamenti e partenariati comunitari;
• informatica, amministrazione siti internet e grafica;
• informazione e comunicazione comunitarie;
• redazione e strutturazione delle proposte di progetto;
• segreteria qualificata, con padronanza di lingua madre o comunitaria;
• studio, ricerca e analisi sui temi delle politiche europee e dei programmi di finanziamento, con orientamento alla progettazione;
• tutte le altre competenze necessarie a svolgere le attività di cui agli artt. 1 e 2.
In base agli obiettivi definiti dal Piano Annuale di Gestione ed alla disponibilità economica, il Responsabile del Servizio individua le figure professionali necessarie all’attuazione del Piano Annuale.
Il personale, di norma, è assegnato al S.A.S.U.S. con utilizzazione anche a tempo parziale e rimane dipendente dell’amministrazione concedente, con i connessi obblighi di legge, provvedendo l’amministrazione concedente agli adempimenti fiscali e contributivi, alla stipula delle polizze assicurative obbligatorie e di eventuali ulteriori polizze che coprano i rischi connessi alle attività svolte per il Servizio.
Ciascun Ente aderente si impegna ad incaricare personale con esperienza adeguata allo svolgimento delle attività caratterizzanti il Servizio.
Il personale da assegnare al Servizio verrà selezionato previo appositi avvisi di manifestazione di interesse rivolti prioritariamente a dipendenti degli Enti aderenti al Servizio.
La selezione del personale avverrà valutando, con riferimento allo specifico servizio e/o progetto da svolgere, favorevolmente:
• la conoscenza dei processi di approvvigionamento dei fondi in ambito pubblico;
• la conoscenza del codice degli appalti e/o l’esperienza nell’espletamento di procedure di gara in modalità telematica;
• le conoscenze e competenze in materia di normativa comunitaria, con particolare riferimento alla programmazione e progettazione finanziaria dei fondi comunitari;
• le conoscenze e competenze informatiche;
• la conoscenza della normativa e dei processi sui controlli interni ed esterni nella pubblica amministrazione;
• la conoscenza delle normative vigenti in materia di anticorruzione e qualità;
• la conoscenza sulle principali metodologie e processi di auditing interno.
Il personale assegnato dovrà garantire la disponibilità all’attività del S.A.S.U.S. negli orari stabiliti dall’Ufficio di Gestione del Servizio, salvo periodi di ferie da attuare in base a specifici piani concordati con l’Ente di provenienza.
Il personale è soggetto alla rilevazione delle presenze; la durata delle prestazioni lavorative svolte all’esterno è autocertificata e sottoposta mensilmente a verifica.
Art. 10 - Risorse per la gestione del Servizio, rapporti finanziari
L’uso delle infrastrutture e dei servizi indicati in precedenza è concesso a titolo gratuito, limitatamente al primo anno, per mezzo dell’utilizzo dei fondi di premialità del PIT 8 Serre Cosentine (Fondi Strutturali UE 2007-2013).
Allo scadere della fase di start-up, dovranno essere definiti, mediante accordo tra le parti interessate, i canoni per tutte le risorse che saranno utilizzate e le relative modalità di pagamento.
Al fine di garantire la continuità e sostenibilità del Servizio, nonché per contribuire alla copertura delle spese ordinarie, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) le spese per la fornitura di energia e per i servizi di fonia e dati effettuate nella sede e nell’interesse e per conto del Servizio;
b) le spese per l’uso e la manutenzione delle attrezzature del servizio;
c) le spese sostenute dal servizio per la pulizia dei locali e lo smaltimento di rifiuti;
d) tutte le altre spese di gestione e funzionamento non espressamente definite ma che sono da imputare ad attività del Servizio.
Per la copertura delle spese è previsto il versamento di una quota percentuale, da definire in funzione del tipo di progetto, per ciascuno dei finanziamenti ottenuti a seguito delle attività del Servizio o mediante l’utilizzo delle strutture e dei beni del Servizio.
Nel Piano di Gestione Annuale vengono determinate le tariffe per l’utilizzo delle strutture e dei beni del Servizio da parte di soggetti esterni, tenendo conto delle quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate, delle spese di esercizio e dei relativi consumi.
I rapporti finanziari sono disciplinati nel rispetto dei principi generali in materia di contabilità pubblica.
In particolare, l’Ufficio di Coordinamento del Servizio ha i seguenti compiti:
a) la predisposizione di un rendiconto annuale;
b) la rilevazione della contabilità analitica degli oneri e dei proventi riferibili a ciascun progetto o programma gestito;
c) il conseguimento dell’equilibrio della gestione finanziaria;
Art. 11 - Nuove adesioni al Servizio
La presente Convenzione, nell’ottica del rafforzamento della cooperazione tra Enti Locali, è aperta a nuove adesioni da parte di altri soggetti tra quelli indicati dall’art. 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. (Comuni, Città metropolitane, Unioni di comuni). I seguenti principi regolano le nuove adesioni:
l’Ente interessato all’adesione al Servizio presenta alla Conferenza la propria proposta di adesione, la Conferenza degli Enti decide in merito, valutando la congruità dei nuovi rapporti finanziari tra gli Enti e la compatibilità dell’adesione con la struttura del Servizio;
l’Ente che ha proposto la propria adesione al Servizio approva la Convenzione mediante Deliberazione di Consiglio Comunale, ovvero atto analogo, e l’adesione si perfeziona con la sottoscrizione di un’integrazione alla Convenzione da parte dell’Ente aderente e di tutti gli Enti associati.
L’adesione al Servizio è aperta ad Enti ed Istituzioni pubbliche, nonché Enti privati e no profit, di natura temporanea e/o permanente, attraverso la stipula di Accordi di collaborazione per il
raggiungimento delle finalità del Servizio Associato, fermo restando l’approvazione in sede di Conferenza degli Enti.
Art. 12 - Durata e Recesso dal vincolo convenzionale e controversie
Ciascun Ente aderente ha diritto di recedere dalla presente Convenzione.
Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione all’Ente capofila, di comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata, a pena di inefficacia, copia della deliberazione dell’organo competente che formalizza il recesso.
Tenuto conto che la programmazione del S.A.S.U.S. è su base annuale, il recesso avrà effetto:
a) Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso se avvenuto entro la fine del mese di marzo;
b) Dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di ricevimento se avvenuto dopo tale termine.
Nell’ipotesi in cui dal recesso dovessero derivare una maggiore spesa, ovvero una diminuzione di entrate, a carico degli Enti che continuano ad aderire al Servizio, detti oneri saranno ripartiti, in misura uguale, tra gli Enti rimanenti.
Il recesso dell’Ente capofila comporta l’individuazione da parte della Conferenza degli Enti del nuovo Ente capofila e l’adeguamento della Convenzione.
L’esclusione può avvenire, con deliberazione della Conferenza, nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
Art. 13 - Disposizioni varie e di rinvio
La presente Convenzione è redatta in un’unica copia originale.
Per eventuali conflitti tra gli Enti partecipanti, la Conferenza degli Enti si propone di risolverli in via bonaria.
Per qualsiasi altra controversia non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Foro di Cosenza.
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.
Eventuali modifiche o deroghe potranno essere apportate dagli organi competenti nei limiti di cui alla presente regolazione amministrativa ed attraverso apposito procedimento deliberativo.
Letto confermato e sottoscritto
Sindaco del Comune di CAROLEI
Sindaco del Comune di CASTIGLIONE COSENTINO
Sindaco del Comune di CASTROLIBERO
Sindaco del Comune di CERISANO
Sindaco del Comune di COSENZA
Sindaco del Comune di DIPIGNANO
Sindaco del Comune di DOMANICO
Sindaco del Comune di LAPPANO
Sindaco del Comune di MARANO MARCHESATO
Sindaco del Comune di MARANO PRINCIPATO
Sindaco del Comune di MENDICINO
Sindaco del Comune di RENDE
Sindaco del Comune di SAN FILI
Sindaco del Comune di SAN XXXXXX IN GUARANO
Sindaco del Comune di SAN XXXXXXXX LA COSTA
Sindaco del Comune di ZUMPANO