Contract
potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3 (Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti), 4 (Informazione), 5 (Rapporti con i Debitori), 6 (Collaborazione), 8 (Pagamento anticipato del corrispettivo) del presente contratto.
15.2 Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l’assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore ivi compresa l’Amministrazione Controllata o Straordinaria, nonché il suo stato di insolvenza e, comunque, la diminuzione della garanzia ai sensi dell’ art. 1186 del Codice Civile.
Art. 16 - Effetti dello scioglimento
Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contrat-
to al trattamento di dati personali e, in particolare, del diritto, ove ne ricorrano i pre- supposti, di ottenere conoscenza dell’esistenza dei dati personali, nonché della logica e delle finalità dei relativi trattamenti, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge. Il Fornitore dichiara infine di avere assolto ai propri obblighi in relazione alla nor- mativa in questione per quanto concerne i rapporti con i debitori o con altri soggetti i cui dati venissero trattati nell’ambito del presente rapporto di factoring.
Le comunicazioni del Factor al Fornitore hanno carattere strettamente riservato.
Il contratto di factoring si compone del presente foglio nonché del Documento di Sintesi ed eventuali appendici
TIMBRO DEL FORNITORE
DATA
Spett.le
Eurofactor Italia S.p.A. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000
00000 XXXXXX XX
to e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e le garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scaden- za tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 rela-
DATA
(timbro e firma del fornitore)
Vi confermiamo il nostro accordo affinché il rapporto di factoring tra noi e Eurofactor Italia S.p.A. sia regolato dalle seguenti
CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING
tivamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termi- ne il Fornitore avrà l' obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di resti- tuire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei cre- diti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali matu- rati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti cor- rispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decor- reranno interessi moratori nella misura concordata.
Art. 17 - Registrazione
Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
Art. 18 - Elezione di domicilio
A tutti gli effetti della presente le parti eleggono domicilio, anche per i propri successo- ri ed aventi causa a qualsiasi titolo, all’indirizzo sotto indicato o, in mancanza, nella casa comunale del Comune dove è stato eletto il domicilio.
Art. 19 - Foro convenzionale
Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di Factoring e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.
Art. 20 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Fornitore dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor concernenti il rapporto di factoring, ivi compresi quelli relativi ai Debitori ceduti, saranno dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti, al fine degli adempimenti di legge e per l’esecuzione degli obblighi contrattuali nell’ambito generale delle attività funzionali e strumentali all’attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Fornitore dovesse trovarsi quale debitore ceduto e/o garante nei confronti del Factor. I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, in particolare autorità di vigilanza e terzi di cui eventualmente il Factor potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività nel rispetto della vigente normativa in materia di segre- to aziendale ed industriale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere informato dei diritti di
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di approvare spe- cificamente le seguenti clausole:
Art. 3: Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai Crediti ceduti; Art. 4: Informazione;
Art. 5: Rapporti con i Debitori; Art. 6: Collaborazione;
Art. 9.4: Riassunzione del rischio in capo al Fornitore; Art. 11: Compensazione volontaria;
Art. 12: Norme in materia di trasparenza del rapporto - Facoltà del Factor di modifi- care la misura dei compensi pattuiti;
Art. 13: Comunicazioni;
Art. 15: Risoluzione;
Art. 17: Registrazione;
Art. 18: Elezione di Domicilio; Art. 19: Foro convenzionale.
DATA
(timbro e firma del fornitore)
Il Fornitore dichiara altresì di aver preventivamente ricevuto copia dell’avviso “Principali norme di trasparenza” e del foglio informativo e di aver preventivamente esaminato il presente testo contrattuale con tutti i suoi allegati.
DATA
(timbro e firma del fornitore)
Il Fornitore ai sensi dell’art. 13.1 (Comunicazioni) comunica il/i seguente/i indirizzo/i di posta elettronica ai quali il Factor potrà effettuare le comunicazioni funzionali alla ese- cuzione del presente contratto ai sensi del medesimo articolo sopra richiamato
DEFINIZIONI
Factor: indica oltre Eurofactor Italia S.p.A., anche il factor estero o la società corrispon- dente di cui essa si avvarrà per l’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Fornitore: indica la persona, fisica o giuridica, parte contraente del presente contratto.
Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti, con l’espressa esclusione dei soggetti col- legati e/o controllati dal Fornitore ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Credito (al plurale Crediti): indica i Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo. I Crediti si considerano sorti al momento in cui sono stati eseguiti i contratti (di vendita o di prestazione di servizi) da cui derivano e sono state emesse le relative fatture o documenti equivalenti.
Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri Crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del Corrispettivo più innanzi definito. La Cessione include ogni diritto o pretesa che il Fornitore possa van- tare verso il Debitore in relazione al Credito ed ogni diritto accessorio al Credito stesso, ivi comprese le eventuali garanzie reali, personali o assicurative prestate dal Debitore o da terzi in relazione ai Crediti ceduti.
Corrispettivo (al plurale Corrispettivi): indica quanto dovuto dal Factor a fronte dei Crediti cedutigli dal Fornitore e corrisponde al valore nominale dei Crediti stessi, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore (in ragione di sconti, abbuoni, note di debito o di credito, interessi per ritardato pagamento, ecc.). Il Corrispettivo è esigibile dal Fornitore all’atto dell’incasso dei Crediti ceduti da parte del Factor ovvero, limitatamente ai Crediti ceduti Pro soluto, ad una scadenza convenzionale determinata aggiungendo 210 giorni alla scadenza contrattuale dei Crediti ceduti, o a quel- la successiva eventualmente risultante da proroghe consensualmente concesse al Debitore.
Compensi: indica quanto dovuto dal Fornitore al Factor a fronte delle prestazioni rese- gli da quest’ultimo nell’ambito del contratto.
comma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Il Factor si riserva di accettare tali Cessioni in tutto o in parte.
2.2 Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai Crediti ceduti inviate al Debitore, dal Fornitore medesimo atte- state per conformi all’originale, unitamente all’intera documentazione probatoria costi- tutiva ed accessoria dei Crediti stessi. Per le fatture già emesse al momento della Cessione, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di quest’ultima. Ove si concordi di procedere con la Cessione del singolo Credito, il Fornitore proporrà tale Cessione entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi. Per i Crediti che sorgeranno da contratti già stipulati e in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d’ordine e relativo piano di fatturazione, dal Fornitore medesimo attestati per conformi all’originale.
Le parti possono convenire di assolvere l’obbligo di consegna delle fatture e relativa documentazione mediante la comunicazione degli estremi delle medesime, fermo restando che il Fornitore provvederà tempestivamente alla loro consegna entro 15 gior- ni dalla richiesta del Factor. Qualunque altro documento probatorio del credito ceduto non consegnato entro i termini sopra indicati dovrà comunque essere consegnato dal Fornitore al Factor entro 15 giorni dalla relativa richiesta.
2.3 Salvo diversa pattuizione, di ogni Cessione accettata, sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee comunque indicate dal Factor. Il Fornitore autorizza sin d’ora il Factor ad effettuare egli stesso tale comunica- zione al Debitore, in sua vece, il tutto con promessa di rato e valido. L’avvenuta Cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai Crediti ceduti. Salvo diversi accordi, i Crediti verso Debitori appartenenti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere ceduti e la Cessione notificata nelle forme e modi previsti dalla legge, con spese interamente a carico del Fornitore, ivi comprese quelle relative alla eventuale successiva retrocessione dei Crediti medesimi.
Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei cre- diti, il rapporto sarà ulteriormente disciplinato in un separato accordo.
2.4 I Crediti si intenderanno ceduti coi privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamen-
A U T O P R E S T A Z I O N E
cui all’art. 13 della normativa riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispet- @
AFFRANCARE COME LETTERA
Spettabile Eurofactor Italia SpA
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000
00000 XXXXXX XX
Pro solvendo: indica che per determinati crediti ceduti il Factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore.
Pro soluto: indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato paga- mento del Debitore nei limiti del Plafond concesso e nel quadro delle disposizioni di cui
all’art. 9 del presente contratto. La rinuncia alla garanzia di solvenza prestata dal Fornitore non implica assunzione del rischio di revocatoria dei pagamenti ricevuti dal Debitore.
Plafond: indica il limite quantitativo entro il quale il Factor si assume il rischio di man- cato pagamento di un determinato Xxxxxxxx ceduto nel quadro delle disposizioni di cui all’art. 9 del presente contratto.
Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future Cessioni verso corrispetti- vo di Crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri Debitori, nonché dell’esecu- zione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:
a) il sollecito, l'intimazione del pagamento e l'incasso dei Crediti vantati dal Fornitore nei confronti di suoi Debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei Crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei Crediti ceduti;
c) l’assunzione, in tutto o in parte, del rischio di mancato pagamento dovuto ad ina- dempimento dei Debitori;
d) altre prestazioni, a richiesta del Fornitore, quali ad esempio, la valutazione dei poten- ziali clienti italiani ed esteri e il recupero anche giudiziale dei Crediti.
Per l’effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nel Documento di Sintesi che forma parte integrante del contratto, e nei suoi aggiornamenti.
Mod. EFI CG ed. 09-14
Art. 2 - Termini e modalità delle Cessioni di Credito
2.1 Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la Cessione in massa di tutti i propri Crediti presenti e futuri nei confronti di ogni Xxxxxxxx accettato dal Factor. Ricorrendone le condizioni i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto
te girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei Crediti prevedano l’emissione di rice- vute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all’ incasso.
Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai Crediti ceduti
3.1 Senza necessità di ulteriori conferme, si intende che, al momento di ogni Cessione, il Fornitore garantisca, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:
a) che i Crediti ceduti sono o, in caso di Cessione di Crediti futuri, saranno veri, certi, liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza;
b) che i Crediti futuri ceduti sorgeranno da contratti già stipulati al momento della Cessione o che saranno stipulati entro ventiquattro mesi dalla Cessione;
c) che l'importo dei Crediti ceduti è, o in caso di Cessione di Crediti futuri sarà, incon- testabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi nell’ambito dell’ attività tipica di impresa del Fornitore;
d) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i Crediti sono sorti o sorgeranno;
e) che è o, in caso di Cessione di Crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titola- re dei crediti oggetto di Cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di xxxxx;
f) che, all’atto della Cessione, sia essa riferita a Crediti futuri o a singoli Crediti, i Xxxxxxxx non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei Crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti sti- pulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno, privilegi, né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
g) che, all’atto della Cessione, sia essa riferita a Crediti futuri o a singoli Crediti, i Debitori non sono in stato di liquidazione, nè hanno subito pignoramenti e/o seque- stri ancora in essere, né sono sottoposti a procedure conseguenti ad una situazione di insolvenza, di fatto o di diritto, in base alla normativa vigente, né pendono istanze per tale procedura, né si siano resi inadempienti alle obbligazioni assunte verso il Fornitore;
h) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all’art. 9 del presente contratto;
i) che, in caso di Crediti verso la Pubblica Amministrazione, l’aggiudicazione della for-
nitura è stata effettuata nel rispetto delle formalità e dei modi previsti dalla normati- va esistente.
Art. 4 – Informazione
4.1 Il Fornitore, salvo diversi accordi, dovrà preventivamente sottoporre al Factor l’elenco completo di tutta la sua clientela indicando per ciascun nominativo il volu- me d’affari in corso e previsionale, e gli incassi degli ultimi dodici mesi, specifican- do altresì l’esistenza di altri rapporti di Factoring occasionali e/o continuativi, ovve- ro l’esistenza di garanzie reali, personali o assicurative applicabili ai Crediti poten- zialmente oggetto di Cessione. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l’acquisizione di eventuale nuova clientela e l’avvio di altri rapporti di Factoring, nonché in merito a qualsiasi modifica delle informa- zioni inizialmente fornite.
4.2 Il Fornitore dovrà inoltre trasmettere al Factor, con periodicità annuale, tutta la documentazione civilistica e societaria relativa all’approvazione dei propri bilanci, unita- mente all’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Factor.
Il Fornitore dovrà informare senza ritardo il Factor delle modifiche societarie inter- venute trasmettendo senza omissioni la documentazione relativa. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del Factor o dei suoi incaricati tutta la documen- tazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei Crediti cedu- ti e i rapporti commerciali dai quali detti crediti sorgono, con riguardo, ad esem- pio, alle procedure seguite nella istruttoria e valutazione della clientela e della documentazione relativa ai contratti, alle forniture, ecc. Il Fornitore è inoltre obbligato ad aggiornare periodicamente la suddetta documentazione e le informa- zioni, consentendo al Factor di verificare compiutamente l’adempimento dei sud- detti obblighi.
Art. 5 - Rapporti con i Debitori
5.1 Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai Debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo che il Factor espressamente consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor.
5.2 Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei Crediti ceduti vengano effettua- ti dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei Crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi é obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce al Factor ampio mandato affinché questi abbia a girare per l'incasso sui propri conti tali titoli.
5.3 Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di pre- stazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dila- zioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell’emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.
Art. 6 - Collaborazione
6.1 Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d’iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinen- ti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l’esistenza di rapporti pregressi con i Xxxxxxxx offerti in Cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.
6.2 A semplice richiesta del Factor, il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti, anche autentici, delle scritture e dei libri contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di Factoring ed ai Crediti ceduti, nonché sottoscrivere, nella forma indicata dal Factor, ogni documento che attesti la Cessione dei Crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, allo scopo di facilitare l’incasso dei Crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.
Art. 7 - Registrazione ed incasso dei Crediti ceduti
Il Factor provvederà all’incasso dei Crediti ceduti ed effettuerà solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d’uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. Il Factor provvederà a registrare i Crediti ceduti su apposite evidenze, dando periodica informazione al Fornitore delle attività di gestione.
Art. 8 - Pagamento anticipato del Corrispettivo
8.1 Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà erogare in tutto o in parte i Corrispettivi dovuti per i Crediti ceduti anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme erogate decorreranno gli interessi convenzionali previsti dal contratto, sino al momento in cui il Corrispettivo dei Crediti ceduti diviene esigibile da parte del Fornitore.
8.2 Il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di paga- mento anticipato del Corrispettivo dei Crediti ceduti, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e alle eventuali spese, al verificarsi dei seguenti casi:
a) relativamente ai Crediti acquistati Pro solvendo dal Factor, qualora il Debitore risul- ti in qualsiasi modo inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento verso il Factor o verso terzi ed il Factor abbia provveduto ad effettuare le attività di cui al pre- cedente art. 7. Per tali Crediti il Fornitore sarà tenuto alla restituzione di quanto rice- vuto in via anticipata entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Factor;
b) indipendentemente dalla tipologia della Cessione (Pro soluto o Pro solvendo), qua- lora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore in relazione ai Crediti ceduti ovvero i Crediti stessi risultino a qualsiasi titolo estinti od inesigibili.
Ad avvenuta restituzione dei Corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la Cessione
si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor (e quest’ultimo accetti) di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del Credito. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno inte- ressi moratori convenzionalmente determinati nella misura pari al tasso di mora previ- sto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell’adempimento delle obbligazio- ni di pagamento di crediti commerciali.
In caso di mancata restituzione dei Corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli. Potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai Crediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporte- ranno identica riduzione del Corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d'ora incondizionatamente tale riduzione.
Art. 9 - Assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore
Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore (Pro soluto), previa determinazione di un Plafond alla sua assunzione di rischio e nel quadro delle seguenti disposizioni e modali- tà operative.
9.1 - Concessione, limiti ed effetti dell’assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento
9.1.1 Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere, in tutto od in parte, il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor specificando l’importo per il quale viene richiesta al Factor l’assunzione del rischio del mancato pagamento, modalità e termini di pagamento previsti nonché ogni altra informazione all’uopo richiesta.
Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indican- do l'importo del Plafond accordato e le ulteriori condizioni. Il Factor potrà a suo insin- dacabile giudizio, assumere o meno il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore.
9.1.2 Nei limiti dell'importo del Plafond accordato il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei Crediti ceduti, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, restandone pertanto espressamente esclusi:
• quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritarda- to pagamento;
• ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
• i Crediti relativi a forniture o prestazioni di servizi che siano state eseguite in data anteriore alla data di decorrenza del Plafond o che risultino già scaduti all’atto della loro Cessione;
• i Crediti con termini di regolamento originario superiori a 180 giorni fine mese dalla data di emissione delle relative fatture.
9.1.3 Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione del rischio di manca- to pagamento quei casi in cui l’insolvenza del Debitore sia dovuta al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro con- seguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particola- ri, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioat- tive, inibitorie disposte dalla legge, da norme equiparabili o da provvedimenti delle Autorità, compresa quella Giudiziaria, degli Stati in cui risiedono il Debitore, il Fornitore o il Factor.
9.1.4 L'assunzione di rischio in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo inde- rogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i Crediti che vanterà nei confron- ti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso.
9.1.5 I Crediti che all'atto della Cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in Cessione senza assunzione di rischio del Factor (Pro solvendo), salvo quanto previsto al successivo art. 9.2.2 in merito alla rotatività del Plafond.
9.2 - Caratteristiche del Plafond di credito
9.2.1 La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata. L’assenza di Cessioni di Crediti verso il Debitore entro 90 giorni dalla data della comunicazione di conces- sione, così come l’assenza di Cessioni per un periodo continuativo di 180 giorni, deter- minano l’automatica decadenza della concessione e l’inefficacia dell’assunzione di rischio del Factor.
9.2.2 Il Plafond di credito sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti esaurito, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a Crediti ceduti, in essere ed inclusi nel Plafond (accettati Pro soluto) renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i Crediti fino allo- ra non inclusi nel Plafond vi entreranno automaticamente, in successione di data di emissione e numero della relativa fattura a partire dalla più vecchia. In considerazione della rotatività del Plafond, il Fornitore corrisponderà al Factor il compenso pattuito per l’assunzione del rischio di mancato pagamento anche per gli eventuali Crediti inizial- mente non inclusi nel Plafond. Il Plafond potrà essere aumentato su richiesta del Fornitore, con efficacia dalle prestazioni successive alla data di ricezione della comuni- cazione del Factor, ma resterà comunque nella insindacabile disponibilità del Factor con- cedere o no, totalmente o anche solo parzialmente, l’eventuale aumento del Plafond che fosse richiesto dal Fornitore.
9.3 - Revoca e riduzione del Plafond di credito
9.3.1 E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e preavviso, i Plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscrit- to al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo ivi compreso il fax e la posta
elettronica; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qual- siasi effetto retroattivo.
9.3.2 La revoca di un Plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento Pro soluto di Crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché le relative fat- ture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stes- so e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima e sempre- ché tali Crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 9.1. Ne consegue che, all'atto della revoca, i Crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteri- stiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente accettati Pro solvendo dal Factor con riassunzione da parte del Fornitore della garanzia di solvenza del Debitore.
9.3.3 In caso di revoca di un Plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i Crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revo- ca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispet- to a quelli previsti per i Crediti accettati Pro soluto, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei Crediti accettati Pro soluto alla data della revo- ca. In difetto, il Plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i Crediti saran- no considerati come accettati Pro solvendo con riassunzione da parte del Fornitore della garanzia di solvenza del Debitore.
9.3.4 In caso di revoca di un Plafond di credito, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire dalla più vecchia. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato saranno ripartiti in misura proporzionale tra Crediti accettati Pro soluto e Crediti accettati Pro solvendo, sulla base della situazione in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o pagamenti effettuati da terzi verranno imputati prioritariamente ai Crediti accettati Pro soluto.
9.3.5 In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei Crediti accettati Pro soluto eventual- mente eccedenti il nuovo limite.
9.4 - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore
9.4.1 Il rischio assunto dal Factor potrà ritornare in capo al Fornitore - ed i relativi Crediti si intenderanno quindi acquistati Pro solvendo invece che Pro soluto - al verifi- carsi dei seguenti casi:
a) relativamente ai singoli Crediti, in caso di inadempimento del Fornitore agli obbli- ghi di cui agli artt. 3 e 6.1;
b) relativamente a tutti i Crediti vantati nei confronti di uno specifico Xxxxxxxx, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui agli artt. 5.2 e 6.2;
c) relativamente a tutti i Crediti accettati Pro soluto, in caso di inadempimento agli obblighi indicati negli artt. 9.1.4 e 9.3.3, salvo che il Fornitore dimostri essersi trat- tato di un caso fortuito ed indipendente dalla sua volontà.
In tutti questi casi, il Factor comunicherà al Fornitore con un preavviso di 15 giorni la sua volontà di avvalersi di questa clausola contrattuale, allo scopo di consentirgli di rime- diare al suo inadempimento.
9.4.2 L’assunzione del rischio sarà in ogni caso inefficace, e si considererà come mai con- cessa, qualora emerga che il Fornitore era a conoscenza di fatti pregiudizievoli in merito alla solvibilità del Debitore (per esempio, assoggettamento a procedure concorsuali, pro- testi, pignoramenti o sequestri, cessazione di fatto dell’attività) al momento in cui ne ha proposto la Cessione al Factor, ovvero che tra il Fornitore e Debitore sussisteva una delle situazioni di connessione previste dall’art. 2359 del Codice Civile.
9.4.3 I fatti e gli inadempimenti indicati al presente articolo sono opponibili al Fornitore ancorché vengano constatati successivamente al pagamento del Corrispettivo dei Crediti ceduti (per esempio, laddove il Credito ceduto non dovesse essere riconosciuto valido, o comunque non risultasse ammesso al passivo, anche solo parzialmente, dagli organi di una eventuale procedura concorsuale a carico del Debitore) e determinano l’insorgere di un’obbligazione restitutoria di tale Corrispettivo in linea capitale, oltre interessi, a sem- plice richiesta, per la totalità o la frazione del credito così invalidata.
9.5 - Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore
Considerato che il Fornitore risponde dell’esistenza e dell’esigibilità dei Crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
• inadempienze contrattuali del Fornitore;
• contestazioni sulle forniture;
• compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore;
• compensazioni per danni contrattuali o extracontrattuali, sollevate sia giudizialmente che extra-giudizialmente dal Xxxxxxxx nei confronti del Fornitore, anche non attinenti specificatamente l’ordine o il contratto in corso di esecuzione o eseguito e di cui al Credito ceduto al Factor, la garanzia relativamente ai Crediti contestati si intenderà sospesa, con efficacia dalla data del suo rilascio, e il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il debitore entro 90 giorni dalla data in cui avrà conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale amichevole composizio- ne l’assunzione del rischio da parte del Factor rispetto ai Crediti contestati s’intenderà decaduta sin dall’origine, il Fornitore riacquisterà il Credito al fine di accertarne giudi- zialmente l’esistenza e l’ammontare, corrispondendo al Factor un importo pari ai paga- menti anticipati eventualmente già ricevuti, oltre agli interessi convenzionali, commis- sioni, accessori e spese sino alla data di effettivo pagamento.
Art. 10 - Contabilizzazione
10.1 Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di fac- toring, saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sot- toconti.
Il Factor invierà periodicamente al Fornitore estratti conto sui quali saranno annotati:
a) a credito del Fornitore e alla data dell’accettazione, l’ammontare dei corrispettivi della cessione dei crediti Pro solvendo, che sarà reso disponibile successivamente al loro incasso e dei crediti Pro soluto, il cui ammontare sarà parimenti reso disponibile suc- cessivamente al loro incasso o, in caso di mancato pagamento del Debitore ed al ricorrere delle altre condizioni contrattuali, entro il termine indicato nella definizio- ne “Corrispettivo”;
b) a debito del Fornitore e alla data di erogazione, l’ammontare dei corrispettivi antici- pati dal Factor, degli interessi ed altri Compensi maturati nella misura e alle condi- zioni concordate.
Il rapporto di conto includerà anche un partitario dei Crediti ceduti e della loro movi- mentazione ed uno scalare dimostrativo degli interessi liquidati a fronte dei Corrispettivi anticipati.
10.2 La documentazione sopra indicata si intenderà tacitamente approvata dal Fornitore laddove questi non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor ritenga di inviare al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, se non conte- state nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.
Art. 11 - Compensazione volontaria
11.1 Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ivi compresi i crediti di terzi nei confronti del Fornitore dei quali il Factor si sia reso cessionario o comunque garante.
11.2 In caso di inadempimento del Fornitore ad un qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti del Factor, quest’ultimo avrà la facoltà di considerarlo decaduto dal beneficio del termine, con l’effetto di rendere immediatamente liquidi ed esigibili i crediti indi- pendentemente dalle originarie scadenze.
Art. 12 - Norme in materia di trasparenza del rapporto
12.1 Nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, il Factor potrà modificare uni- lateralmente la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro i termini di legge.
12.2 Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, le parti pro- cederanno alla liquidazione del rapporto, secondo le modalità previste nell’art. 15.
12.3 Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente verranno effettuate al domicilio del Fornitore mediante invio di apposito prospetto riepilogativo - Documento di Sintesi - delle condizioni effettivamente praticate. Le comunicazioni con- cernenti la modifica delle condizioni economiche ed ogni altra comunicazione prescrit- ta ai fini dell’adempimento agli obblighi di trasparenza (artt. 118 e 119 TUB) si inten- deranno validamente operate anche mediante messaggi di posta elettronica agli indiriz- zi definiti dal Fornitore.
Art. 13 – Comunicazioni
13.1 Tutte le comunicazioni funzionali all’esecuzione del presente contratto (documen- tazione contabile obbligatoria e facoltativa, Documenti di Sintesi concernenti le condi- zioni economiche del contratto, decisioni concernenti i Plafond accordati sui Debitori e la loro modificazione nel tempo) potranno essere validamente effettuate dal Factor anche tramite messaggi di posta elettronica all’indirizzo indicato dal Fornitore in calce al contratto e saranno in ogni caso messe a disposizione del Fornitore sul sito internet pro- tetto EOL (Eurofactor On Line).
13.2 Il servizio EOL consente al Fornitore di effettuare, a mezzo apparecchiature colle- gate con il Factor per il tramite della rete internet, operazioni di consultazione, trasferi- mento e/o inserimento dati, su rapporti intestati al Fornitore medesimo, nonché di acce- dere ad una serie di servizi di reporting concernenti dati e informazioni generati dall’e- secuzione del contratto, e di estrarre copie di tutti i documenti emessi dal Factor nel- l’ambito del contratto. L'accesso al servizio è gratuito e l'ampiezza delle operazioni effet- tuabili sul sistema informativo è determinata dal Factor all'atto dell'attribuzione al Fornitore della propria user ID e del relativo codice segreto. In nessun caso il Factor risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni del ser- vizio, qualunque ne sia la causa. Notizie sulle funzionalità disponibili attraverso EOL sono reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. Tali notizie vengono periodicamente aggiornate. Il Factor si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o cessare in qualsiasi momento il servizio, anche nei confronti del singolo Fornitore, così come di modificare le norme e condizioni che regolano il servizio, dandone notizia mediante inserzione sul proprio sito internet, ovvero tramite messaggio di posta elettronica.
13.3 User-ID e codici segreti vengono di norma trasmessi al Fornitore tramite posta: in ogni caso, il Fornitore deve modificare immediatamente il codice segreto assegnato dal Factor per l'accesso al sistema informativo, allo scopo di assicurarne la riservatezza. Il Fornitore è comunque responsabile di tutte le operazioni effettuate mediante l'utilizzo del suo codice segreto, che riconosce come ascrivibili a sé stesso.
Tutti i dati e le informazioni acquisite dal Fornitore attraverso il collegamento con il sistema informativo del Factor hanno carattere riservato e non possono essere oggetto di divulgazione o diffusione a terzi senza la preventiva e specifica autorizzazione del Factor. Il Fornitore risponde dell'uso non autorizzato di tali informazioni.
Art. 14 - Durata e Recesso
Il presente contratto ha durata indeterminata; é facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.
Art. 15 - Risoluzione
15.1 Sia il Factor che il Fornitore possono chiedere la risoluzione del contratto. Il Factor