PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA ORDINARIA, CONTINUATIVA, SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA DI FARMACI, PARAFARMACI E DI TUTTI GLI ALTRI GENERI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE...
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA ORDINARIA, CONTINUATIVA, SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA DI FARMACI, PARAFARMACI E DI TUTTI GLI ALTRI GENERI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE COMUNALI DI GIBA E NARCAO
CIG 90195521C6 CHIARIMENTI 2
CHIARIMENTO N. 15 DOMANDA:
In riferimento al paragrafo 8.3 “Requisiti di capacita tecnica e professionale” del Disciplinare di gara: “Per la partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesto il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale” ed al punto “Parte IV – Criteri di selezione c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui al paragrafo 8.3 lett. b). Il possesso del requisito potrà essere dichiarato nel punto 13 di tale sezione del DGUE (dichiarazione integrativa da rendere anche nell’Allegato 2A); d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui al paragrafo 8.3. lett. a)”.
Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale il punto IV lettere c) e d) sono un refuso visto quanto riportato dal paragrafo 8.3 del Disciplinare.
RISPOSTA:
Si conferma che per la partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesto alcun requisito di capacità tecnica e professionale. Pertanto non andranno compilate le sezioni del DGUE dedicate al possesso di tale requisito.
CHIARIMENTO N. 16 DOMANDA:
In riferimento all’art. 17 commi 9 e 10 della Convenzione:
9. Le Amministrazioni contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La Centrale regionale di committenza, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione Quadro, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Domanda: L'importo massimo delle penali previsto dalla normativa è il 10%.
Si chiede se si può considerare il limite del 10% cumulativamente tra Centrale regionale e Amministrazioni Contraenti e non singolarmente inteso.
RISPOSTA:
Si conferma che il limite del 10 per cento può essere considerato cumulativamente tra Amministrazioni contraenti e la Centrale di committenza.
CHIARIMENTO N. 17
In riferimento all'art 12 del Capitolato tecnico “Inadempimenti e penalità”, con riferimento alle inadempienze lievi "consegna di farmaci e parafarmaci con data di scadenza inferiore ad un anno, salvo quanto previsto dall’art. 4 punto 10" si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all’attività svolta del Grossista. Fermo restando l’impegno del fornitore a fornire prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le esigenze delle due farmacie, si chiede conferma se sia ammissibile l’impegno del fornitore a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, emettendo nota di credito come richiesto dal capitolato tecnico.
RISPOSTA:
Si conferma l’ammissibilità della proposta.
In riferimento al seguente punto dell'art. 21 della convenzione "In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture/servizi connessi regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’ordinativo di fornitura", si chiede di specificare cosa si intenda e quali siano gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’ordinativo di fornitura, nonché una loro stima.
RISPOSTA:
Lo schema di convenzione-quadro è da ritenersi “schema tipo” che potrà essere adattato alle specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione della convenzione.
CHIARIMENTO N. 19 DOMANDA:
In riferimento al seguente comma dell'art. 23 della convenzione "Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura", si specifica che l'assicurazione RCT assicurando tutti i danni a "Terzi", ricomprende ovviamente anche le Amministrazioni contraenti, di conseguenza l'operatore economico aggiudicatario potrà presentare la copia della propria polizza assicurativa con un'autocertificazione di accompagno alla polizza stessa intestata alla singola amministrazione.
RISPOSTA:
Si conferma quanto indicato negli atti di gara e, in particolare, si rimanda al paragrafo 23 del Disciplinare “L’aggiudicatario, inoltre, dovrà dimostrare di possedere una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), e con validità non inferiore alla durata dell’appalto. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto delle Amministrazioni contraenti, con il medesimo massimale e con validità non inferiore alla durata dell’appalto”.
CHIARIMENTO N. 20 DOMANDA:
In riferimento all'art. 33 comma 3 della convenzione "Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni contraenti con un anticipo di almeno 7 gg" si chiede se tale dicitura possa considerarsi un refuso.
RISPOSTA:
Fermo restando che lo schema di convenzione-quadro è da ritenersi “schema tipo” e che potrà essere adattato alle specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione della convenzione, si conferma quanto indicato negli atti di gara.
CHIARIMENTO N. 21 DOMANDA:
Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale le richieste per la fatturazione si possano considerare assolte attraverso la trasmissione della documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione dalla normativa vigente eventualmente integrato con file excel contenenti maggiori dettagli richiesti.
RISPOSTA:
Si conferma.
CHIARIMENTO N. 22 DOMANDA:
L’art. 6 del Capitolato tecnico “Consegna dei prodotti”, a pagina 8 riporta che "Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti; la firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto richiesto”. Nell’ottica di una maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico, attuato anche attenuando il più possibile l’impatto ambientale mediante la dematerializzazione, si chiede se il medesimo Documento di Trasporto debba essere obbligatoriamente consegnato in modalità cartacea e non in formato elettronico.
RISPOSTA:
Per esigenze delle Amministrazioni contraenti, il Documento di trasporto dovrà essere consegnato esclusivamente in modalità cartacea. E’ fatta salva l’eventualità che, in seguito, le medesime ed il fornitore possano concordare per una emissione del documento in formato elettronico. Tuttavia, rispetto a quanto indicato nel citato articolo 6, si precisa che – per esigenze pratiche connesse alla consegna dei prodotti – si deroga alla necessità di sottoscrizione del medesimo documento di trasporto. Il riferimento alla sottoscrizione, pertanto, è da considerarsi un refuso.
CHIARIMENTO N. 23 DOMANDA:
L’art. 19 del Capitolato tecnico “Responsabilità” dispone che “Il Fornitore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà delle Amministrazioni contraenti, nell’espletamento delle forniture, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare”. Si chiede se trattasi di refuso in quanto il fornitore non può conoscere ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati di proprietà delle Amministrazioni contraenti.
RISPOSTA:
L’inciso “anche se di proprietà delle Amministrazioni contraenti” è da considerarsi un refuso.
CHIARIMENTO N. 24 DOMANDA:
L’Art 14, comma 5 della Convenzione dispone che “Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma e 5 bis) del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva".
Ci si chiede se, trattandosi di contratto di fornitura di farmaci, manchi ogni presupposto per l’applicazione della norma di legge di cui all’art. 30, co. 5-bis D.Lgs. n. 50/2016. La previsione di tale ritenuta trova infatti ragione di applicazione solo nell’ambito di contratti di durata e solo quando prevedano pagamenti progressivi per prestazioni soggette a verifica al termine del contratto, al fine di garantire la regolarità contributiva, ma nessuna di tali
condizioni trova applicazione nel caso di specie. La fornitura di farmaci non può qualificarsi in alcun modo come contratto di durata, dal momento che all’esito dell’aggiudicazione viene stipulato un contratto che disciplina singole ed autonome forniture/vendite, che si esauriscono con un unico adempimento – la consegna dei farmaci di volta in volta ordinati
– rispetto a cui è dovuto, di volta in volta nei termini previsti dal Capitolato, il pagamento integrale del relativo corrispettivo. Si chiede, pertanto, conferma se sui pagamenti sarà applicata la ritenuta dello 0,50%.
RISPOSTA:
Si conferma che sui pagamenti sarà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, come da vigenti disposizioni di legge.
CHIARIMENTO N. 25 DOMANDA:
L’Art 4 del Capitolato tecnico “Modalità e condizioni per l’esecuzione della fornitura” al comma 11 dispone che al fornitore è richiesto di “consentire alle Farmacie Comunali di usufruire delle offerte speciali, delle campagne promozionali e/o stagionali, dell’informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell’invio di materiale divulgativo e pubblicitario, nonché di ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite”. Si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale per "prenotazione" si debba intendere l'inserimento dell'ordine tramite il sistema gestionale delle farmacie. Nel caso tale interpretazione non fosse corretta, si precisa che l'operatore economico potrà essere in grado di effettuarne le consegne in base alle disponibilità presenti in azienda al momento del ricevimento dell’ordine.
RISPOSTA:
Per “prenotazione” si intende sia quanto fisicamente presente al momento sia quanto lo sarà a breve e che sarà possibile “prenotare” tramite sistema gestionale, rappresentante o altro idoneo mezzo, al fine di consentire alle Farmacie Comunali di usufruire delle offerte speciali, delle campagne promozionali e/o stagionali e di riceverle non appena disponibili. Pertanto, le farmacie comunali di Giba e Narcao dovranno essere messe al corrente di eventuali campagne promozionali e/o stagionali, della possibilità di prenotazione di nuovi prodotti,
dell’invio di materiale divulgativo e pubblicitario, nonché di ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite
CHIARIMENTO N. 26 DOMANDA:
L’articolo 19 della Convenzione quadro “Proprietà delle attrezzature” dispone che “con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia”. Si chiede di specificare il significato di tale previsione nel caso di fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici oggetto di tale procedura.
RISPOSTA:
Lo schema di convenzione-quadro è da ritenersi “schema tipo” che potrà essere adattato alle specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione della convenzione.
CHIARIMENTO N. 27 DOMANDA:
Considerato quanto previsto dalla convenzione all'art. 11, comma 3 "Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni" si chiede se verranno stipulati singoli contratti con le Stazioni Appaltanti aderenti o eventuali accordi dovranno essere scambiati tramite PEC. RISPOSTA:
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. Oltre all’emissione del cosiddetto “ordinativo di fornitura”, non è prevista la stipula di singoli contratti con le amministrazioni comunali. Si lascia alla libertà delle parti (singole Amministrazioni comunali e Fornitore) le modalità di definire – per iscritto – eventuali accordi per il più completo, corretto e funzionale adempimento delle prestazioni dedotte dagli atti di gara.
CHIARIMENTO N. 28 DOMANDA:
L’Art. 6 del Capitolato tecnico “Consegna dei prodotti” stabilisce che "ogni consegna deve essere accompagnata da apposito documento di trasporto, riportante almeno i seguenti
estremi di riferimento: i) il numero e la data dell’Ordine (…)". Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale per numero e data dell'ordine s'intende il numero e la data presenti nel DDT.
RISPOSTA:
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.
Il Direttore del Servizio
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