Contract
1. IL CONTRATTO
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di carattere patrimoniale.
Requisiti del contratto
I quattro requisiti di un contratto sono: 55
• Accordo delle parti;
• Causa;
• Oggetto;
• Forma.
Il Codice Civile disciplina i contratti dall’art. 1321 al 1469 in merito alla rego- lamentazione generale. Negli articoli successivi dedica attenzione ad alcuni contratti tipici. Ad esempio, la compravendita è disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 1470-1547.
Il contratto è la forma più importante di negozio giuridico. Dal contratto deri- vano i rapporti obbligatori tra le parti o diritti reali. Come atto giuridico, il con- tratto è l’espressione dell’accordo delle parti (contratto-atto). Come rapporto giuridico, il contratto regola i rapporti tra le parti.
La definizione del contratto in generale è espressa nell’articolo 1321 C.C.: «Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».
Effetti del contratto
Gli effetti del contratto sono di natura vincolante nel senso che vincolano le parti. Xxxxx che non rispetta il contenuto e le clausole del contratto prende il nome di inadempiente e come tale è tenuto a risarcire il danno alla parte lesa.
Contratti nulli e annullabili
Un contratto è nullo quando presenta anomalie, alterazioni, vizi di rilevante gra- vità. Un contratto nullo non produce effetti, è come se non fosse mai esistito.
Un contratto è nullo se:
- manca uno dei requisiti essenziali;
- ha contenuto illecito.
Un contratto è annullabile quando l’anomalia è di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l’azione di annullamento. Il contratto produce effetti, ma questi possono essere successi- vamente eliminati, su richiesta di un contraente, ad opera di una sentenza.
Un contratto è annullabile se:
- una delle parti era legalmente incapace di contrattare es. perché minorenne o perché al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoria- mente, incapace di intendere o di volere (art. 1425 C.C.);
- il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 C.C.);
- il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 C.C.)
- il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il suo con- senso (art. 1439 C.C.).
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la mag-
56 giore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del
contratto (art. 1442 C.C.).
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del con- tratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidar- lo (art. 1444 C.C.).
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascri- zione della domanda di annullamento (art. 1445 C.C.). Alle cause d’invalidità del contratto, va aggiunta la rescissione. Il contratto è rescindibile quando è concluso a condizioni inique per una parte, la quale si trova: in stato di pericolo o in stato di bisogno.
Il contratto si estingue con l’adempimento della prestazione. La risoluzione (scioglimento) del contratto riguarda soltanto i contratti a prestazioni corrispet- tive e può avvenire con il verificarsi d’alcuni fenomeni, quali: inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta.
Un contraente può reagire all’inadempimento dell’altro contraente in diversi modi:
• Sospendere il proprio adempimento (temporaneamente);
• Chiedere al giudice la condanna ad adempiere al contraente inadempiente;
• Chiedere al giudice la risoluzione del contratto;
• Inviare al contraente inadempiente una diffida ad adempiere entro un certo termine.
Classificazioni di contratto
Esistono diverse classificazioni di contratto. Le più importanti sono le seguenti:
• Contratti tipici o atipici;
• Contratti consensuali o reali;
• Contratti obbligatori o traslativi;
• Contratti bilaterali o plurilaterali;
• Contratti a titolo gratuito o oneroso.
Contratti tipici e contratti atipici
La distinzione tra contratti tipici ed atipici è una delle più importanti:
Contratti tipici. I contratti tipici (nominati) sono disciplinati dal legislatore nel Libro V del Codice Civile.
Contratti atipici. I contratti atipici (innominati) non sono disciplinati dal legi- slatore ed entrano a far parte dell’autonomia privata. Nel caso dei contratti ati- pici si applicano analogicamente le norme previste per i contratti tipici che più si avvicinano.
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2. IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
La compravendita è il contratto con cui un soggetto, detto venditore, trasferisce la proprietà della merce ad un altro soggetto, detto compratore, dietro corri- spettivo di un prezzo.
La natura del contratto
La compravendita di merci è:
• Un contratto bilaterale in quanto richiede l’intervento di due parti contraenti;
• Un contratto consensuale in quanto si perfeziona nel momento in cui vendito- re e compratore raggiungono l’accordo;
• Un contratto a titolo oneroso in quanto impone a ciascun contraente un sacri- ficio patrimoniale.
Gli obblighi del venditore
Il Codice Civile con l’art. 1476 dispone che il venditore assume l’obbligo di:
• Consegnare la cosa venduta al compratore;
• Consentire al compratore l’acquisizione della proprietà;
• Garantire al compratore che non vi sono terzi che possono far valere diritti sulla cosa che gli ha venduto.
Gli obblighi del compratore
Il compratore da parte sua, in base all’art. 1498 del Codice Civile, ha l’obbligo di:
• Pagare il prezzo nei termini e nelle modalità concordate;
• Ritirare la merce nel luogo prestabilito.
La stipula del contratto
Il contratto di compravendita può essere stipulato in tre forme:
1. Xxxxxxx: fatto a voce, di persona o per telefono. Stipulare un contratto a voce è rischioso in quanto non è possibile dimostrane l’esatto contenuto o addirittura l’esistenza.
2. Scritta: tramite la redazione di un documento scritto, firmato da entrambe le parti, che può avvenire sia di persona, sia a distanza tramite lettera, fax o e- mail. La stipula in forma scritta è la più usata tra le aziende.
3. Elettronica: tramite computer utilizzando la procedura EDI (Electronic Data Interchange) che consiste nello scambio telematico di documenti. Sul con- tratto elettronico verrà apposta la firma elettronica che ha piena validità giu- ridica.
Aspetti tecnici del contratto di compravendita
Gli aspetti tecnici che riguardano le condizioni o clausole contrattuali sono:
1. Il prezzo della merce;
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È il denaro che il compratore deve al venditore.
2. La qualità e la quantità;
Il venditore deve consegnare la merce rispettandone la qualità e la quantità stabilita dal contratto. In caso contra- rio il compratore può legittimamente rifiutarla.
Vi sono due mezzi, ufficialmente riconosciuti, che si occupano di tute- lare le aspettative dei compratori e di accertare la qualità dei prodotti:
• ISO (International Standard Organization): garantisce un elevato livello di qualità nei vari settori merceologici grazie alle norme che ha dettato in campo internazionale;
• Marchio CE (Comunità Europea): è un marchio obbligatorio per alcune merci. Testimonia che su quel tipo di prodotto sono state effettuate proce- dure di lavorazione stabilita da una direttiva dell’Unione Europea.
3. Il tempo ed il luogo di consegna;
Una consegna o spedizione, per quanto riguarda il tempo, può essere:
• Immediata: se avviene subito dopo la stipula del contratto o nella giornata;
• Pronta: se avviene entro 15 giorni dalla stipula del contratto;
• Differita: se avviene dopo un certo periodo prestabilito. Ciò accade con i prodotti che devono essere ordinati, o con i prodotti agricoli ancora in fase di maturazione, o quando il venditore disporrà della merce solo in una certa data.
Il luogo di consegna è particolarmente importante perché determina il momen- to in cui cessano i rischi e le spese per il venditore ed iniziano quelli per il compratore. Questo luogo si stabilisce mediante l’inserimento di clausole tra le quali le più diffuse sono:
• FMV (Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx) x xxxxxx partenza: che prevede che il luogo di consegna sia stabilito dal venditore. In questo modo i rischi e le spese derivanti dal trasporto sono a carico del compratore.
• FMC (Xxxxxx Xxxxxxxxx Compratore) x xxxxxx destino: che prevede che il luogo di consegna sia stabilito dal compratore. I rischi e le spese del tra- sporto, in questo caso, sono a carico del venditore.
4. La fornitura degli imballaggi;
5. Il termine e le modalità di pagamento;
Il compratore ha l’obbligo di ritirare la merce e di pagare il prezzo secondo il termine e la modalità concordati.
Per quanto riguarda i termini di pagamento esistono diverse clausole:
• Pagamento anticipato;
• Pagamento immediato o pronta cassa;