La stipula del contratto tramite società di leasing preclude i benefici previsti dal codice del consumo
La stipula del contratto tramite società di leasing preclude i benefici previsti dal codice del consumo
Tribunale di Napoli, 11 gennaio 2017. Pres. Xxxx Xxxxxxxx; est. Xxxxxxxx X’Xxxxx.
Acquisto di bene tramite leasing – Garanzia per vizi – Applicazione delle disposizioni del Codice del consumo – Esclusione – Fattispecie in tema di acquisto di imbarcazione di 43 piedi
Ove l’acquisto del bene sia avvenuto da parte di una società di leasing non sono applicabili le disposizioni in tema di garanzia di cui all’art. 128 del Codice del consumo, ma quelle di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c.
Se è vero l’utilizzatore del bene in leasing ha legittimazione attiva rispetto a tutte le azioni esperibili dalla società di leasing che per suo nome e conto ha procurato la disponibilità del bene, tuttavia, il predetto utilizzatore non può cumulare alla specifica tutela prevista per il contratto di compravendita stipulato dalla società di leasing nel suo interesse anche quella tutela di cui potrebbe beneficiare laddove avesse lui stesso in prima persona stipulato il contratto. Pertanto, la scelta di fruire di un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria ragionevolmente preclude all’utilizzatore del bene la possibilità di esperire le tutele giuridiche previste a tutela del consumatore privato, che si trovi a contrattare, in nome e conto proprio, con un professionista.
E tali considerazioni assumono pregnanza specifica se si considera che la natura del bene oggetto del contratto di cui si controverte è costituito da una imbarcazione di “43 piedi”; bene che per la rilevanza dei costi sia di acquisto che di gestione si presta ad un “consumo” oltremodo limitato ad una fascia di acquirenti particolarmente esperti del settore e, dunque, difficilmente annoverabili fra quelli che il codice del consumo di cui innanzi ha preso in considerazione per apprestare la tutela in esso disciplinata.
(Massima a cura di Xxxxxx Xxxxxxx - Riproduzione riservata)
1 Ruolo Generale n. 2202/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere
dott. Xxxxxxxx X’Xxxxx Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d’appello notificato in data 02-07 maggio 2012.
da A. (c.f. n. …), rappresentato e difeso dall’xxx.xx …, presso il cui studio elettivamente domicilia come da mandato a margine dell’atto di citazione.
APPELLANTE Contro B. s.r.l. (c. f. e p. IVA n. …), con sede in …, via …
n. .., in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti … e …, con cui elettivamente domicilia come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA C. s.n.c., in concordato preventivo, con sede in …, via … n. .., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti … e …, presso il cui studio 2 elettivamente domicilia, come da procura in calce all’atto di citazione per chiamata di terzo di primo grado. APPELLATA D. s.r.l. (c.f. n. …), con sede legale in …, via … n. .., in persona del legale rappresentante p.t..
APPELLATA-Contumace OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli N. 2954/12, pubblicata in data 12.03.2012.
Conclusioni per l’appellante: 1) dichiarare e ritenere la D. S.r.l. responsabile dei vizi e difetti relativi in atti descritti, la cui natura rende l’imbarcazione che ne risulta affetta inidonea ad un uso normale, ne diminuisce il valore in modo significativo, e comunque per mancanza di conformità ex art. 129 del Codice del Consumo; 2) per l’effetto dichiarare e ritenere che il prezzo dell’imbarcazione di € 449,908,00 oltre IVA deve essere ridotto di € 66.736.20 oltre IVA, pari al 15% del valore iniziale della barca, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e per l’effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell’istante della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino all’effettivo soddisfo; 3) condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’istante per il decremento del valore commerciale subito dalla imbarcazione, per il danno patrimoniale derivante dalla difficoltà di rivendita a terzi, per costi sostenuti relativi alle indagini tecniche eseguite sull’imbarcazione per cui è causa, per il parziale ed insoddisfacente uso dell’imbarcazione conseguente al non corretto funzionamento della stessa, non conforme alle aspettative, oltre che il danno biologico derivante dalla mancata fruizione, con le modalità programmate delle vacanze estive, danni da 3 liquidarsi nell’importo di € 30.000,00, ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto dovuto, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; 4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l’appellata B. s.r.l.: rigettarsi l’appello e tutte le domande ed eccezioni, anche in via riconvenzionale eventualmente proposte dalla
D. s.r.l., con ogni conseguente statuizione.
Conclusioni per l’appellata C. s.n.c.: a) dichiarare cessata la materia del contendere tra l’appellante ed essa appellata C. s.n.c.; b) in subordine,
per il denegato caso in cui l’adita Corte ritenesse che l’appellante ha proposto domande contro essa appellata, rigettarle, in quanto inammissibili e infondate. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2008 A. ha tratto in lite, innanzi al Tribunale di Napoli, la D. s.r.l. (da ora in poi anche siglata come D. s.r.l.) al fine di sentire nei suoi confronti accogliere le seguenti richieste: 1) in via preliminare disporre l’acquisizione al presente giudizio dell’accertamento tecnico preventivo RG n. 23632/08 svoltosi in contraddittorio tra le parti; 2) dichiarare e ritenere la convenuta responsabile dei vizi e difetti indicati in premessa la cui natura rende l’imbarcazione in oggetto inidonea ad un uso normale, ne diminuisce il valore in modo significativo, e comunque per mancanza di conformità a causa dell’inclinazione della stessa a “dritta” (lato destro) oltre che per la insufficienza del sistema di pulizia dei vetri (tergicristallo), così come evidenziato nell’ATP innanzi citato, nonché per i difetti del parabrezza indicati in premessa (bolle); 3) per l’effetto dichiarare e ritenere che il prezzo dell’imbarcazione di €. 449,908,00 oltre Iva deve 4 essere ridotto di € 66.736.20, oltre IVA, pari al 15% del valore iniziale della barca, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore di esso istante della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino all’effettivo soddisfo; 4) condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi da esso istante per il decremento del valore commerciale subito dalla imbarcazione, per il danno patrimoniale derivante dalla difficoltà di rivendita a terzi, per costi sostenuti relativi alle indagini tecniche eseguite sull’imbarcazione per cui è causa, per il parziale ed insoddisfacente uso dell’imbarcazione conseguente al non corretto funzionamento della stessa, non conforme alle aspettative, oltre che il danno biologico derivante dalla mancata fruizione, con le modalità programmate, delle vacanze estive. Danni da liquidarsi nell’importo che verrà precisato in corso di causa, ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; 5) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Inoltre, l’attore ha provveduto alla notifica del medesimo atto di citazione all’allora E. S.p.A., affinché ne avesse piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge ed affinché potesse intervenire in giudizio, facendo valere i propri diritti, laddove avesse ritenuto.
A fondamento della domanda così proposta ha dedotto l’attore che:
- in data 14/4/2008 aveva stipulato il contratto di leasing n. 00903564/001 con la spa E. (oggi B. S.r.l.), per l’acquisto di una imbarcazione da diporto a motore modello (YYY), numero di identificazione ..., prodotta dalla S.r.l. D.; e, in ragione di quanto stabilito all’art. 9 delle condizioni generali del predetto contratto di leasing, ad esso istante, quale utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria, era riconosciuto 5 il diritto di agire nei confronti del costruttore dell’imbarcazione per eventuali vizi e/o difetti della stessa.
-Il contratto concluso tra le parti rientrava infatti nella disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli artt. 1519 bis e segg. c.p.c., essendo stato concluso per scopo di puro diletto, estraneo alla attività lavorativa di esso utilizzatore.
- L’art. 1519 ter c.c., di poi recepito dal predetto art. 129 del C.d.C., dispone che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e stabilisce una presunzione di conformità, qualora coesistano i seguenti elementi: a) il bene sia idoneo all’uso; b) il bene possieda le qualità che il venditore ha presentato al consumatore quale campione; c) il bene presenti le qualità e le prestazioni abituali di un prodotto dello stesso tipo.
- Nella fattispecie in esame alcuno dei detti elementi era sussistente in quanto l’imbarcazione oggetto del rapporto contrattuale dedotto in lite si era subito mostrata inclinata su di un lato e ciò ne impediva il suo normale utilizzo, dovendo il comandante rettificare – con l’uso dei flaps – l’assetto dell’imbarcazione ad evitare lo sbandamento a “dritta” in corso di navigazione, anche in condizioni meteorologiche favorevoli.
- Prima di procedere all’acquisto dell’imbarcazione esso attore aveva visionato altra imbarcazione – modello (YYY) – del sig , verificandone
il corretto assetto ed allineamento sull’acqua e sulla base di tale imbarcazione, mostratagli dal venditore quale “campione”, si era determinato all’acquisto oggetto di censura, per cui era evidente che la barca consegnatagli era difforme dal modello che il cantiere aveva presentato ad esso consumatore.
-Il vizio dell’imbarcazione acquistata non era riscontrabile in altre imbarcazioni dello stesso cantiere, né in quelle di altri costruttori aventi le medesime caratteristiche; ed 6 era particolarmente inaccettabile visto che la predetta imbarcazione si posizionava in un segmento di mercato di livello medio-alto.
-Il costruttore-venditore, pur avendo preso piena cognizione del vizio attraverso le tempestive denunce, sia verbali che per iscritto e i rilievi effettuati dal C.T.U. e dai tecnici di parte nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, non aveva proposto alcun tipo di intervento per eliminare le gravi deficienze di assetto dell’imbarcazione; e ciò nonostante nelle more dell’espletamento dell’ATP si fosse manifestato un ulteriore vizio dell’imbarcazione, consistente nella comparsa sul cristallo anteriore del parabrezza di bolle diffuse in più punti.
-Con lettera raccomandata a/r del 14/07/08 esso istante aveva denunciato al cantiere tale difetto, richiedendo una verifica, ma anche tale invito era rimasto totalmente inevaso; per cui, stante l’accertata difettosità e non conformità e la mancanza delle qualità promesse dell’imbarcazione, era ravvisabile il suo diritto, ex artt. 1490, 1492, 1497 e 1516 ter c.c., ad ottenere la riduzione del prezzo di acquisto, nonché il rimborso – ex art.1493 c.c. – di tutte le spese relative agli accertamenti tecnici eseguiti, al tiro e varo della barca, i costi di rimessaggio e manutenzione già sostenuti e da sostenersi, fino alla data in cui la D. avrebbe curato il ritiro dell’imbarcazione stessa. Inoltre, aveva diritto al risarcimento del danno subito per non aver potuto usare e godere dell’imbarcazione secondo le abituali prestazioni che esso acquirente avrebbe potuto aspettarsi dal prodotto acquistato, nonché per avere dovuto forzatamente rinunciare alla già programmata crociera estiva, con conseguente perdita degli acconti versati per la prenotazione dell’ormeggio nelle località turistiche scelte per le vacanze, come dimostrato dalle disdette delle prenotazioni allegate in atti.
Si è costituita la D. s.r.l. in primo grado ed ha, preliminarmente, eccepito 7 l’inutilizzabilità dell’accertamento compiuto nell’ambito del giudizio per ATP instaurato dal A., non avendo il tecnico nominato esperito il
tentativo di conciliare le parti. La medesima D. ha poi contestato la fondatezza della domanda, atteso che, come accertato anche in sede di ATP, l’imbarcazione oggetto del rapporto dedotto in lite non presentava alcun vizio che la rendesse inidonea all’uso cui era destinata ed essa impresa venditrice non aveva affatto rifiutato di procedere a quelle piccole riparazioni che avrebbero completamente azzerato l’incidenza dei trascurabili difetti riscontrati sussistenti nell’ambito del ridetto procedimento per ATP. Inoltre, la medesima convenuta ha fatto rilevare come il vizio relativo alla presenza di bolle nel parabrezza fosse stato tardivamente contestato, solo dopo il ricorso per ATP. In ogni caso, siccome l’imbarcazione era stata costruita in subappalto dalla C. s.n.c. ne ha chiesto la chiamata in causa per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, che potesse derivarle dall’eventuale accoglimento della domanda, proposta dal A. nei suoi confronti.
Si è costituita la società di leasing innanzi indicata ed ha eccepito che alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata, essendosi essa limitata ad acquistare l’imbarcazione descritta in atti per consegnarla all’utilizzatore; quindi, ha chiesto che venisse rigettata ogni domanda – anche riconvenzionale – nei suoi confronti avanzata ed ha chiesto che per qualunque eventuale accertamento di sua responsabilità il medesimo attore fosse dichiarato contrattualmente tenuto a manlevarla e tenerla indenne di ogni conseguenza negativa derivante dal giudizio.
Si è costituita la terza chiamata C. ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, poiché alcun addebito poteva esserle mosso, atteso che la committente D. s.r.l., in data 07.04.08 aveva accettato l’imbarcazione senza addurre alcuna lamentela, né contestazione, con la conseguenza di essere decaduta dalla relativa facoltà ai sensi 8 dell’art. 2226 c.c., essendo palese il vizio contestato dalla parte attrice. Inoltre, benché la committente avesse ricevuto la contestazione scritta di tale vizio sin dalla data del 20 maggio 2008, solo in data 15.07.2008 il legale rappresentante della D. l’aveva invitata a partecipare al giudizio per ATP, instaurato dal medesimo A.. In ogni caso, essa chiamata C. ha evidenziato di aver utilizzato la “stampata dell’imbarcazione” e i materiali fornitile dalla stessa committente D.; e l’imbarcazione era stata assemblata seguendo le dettagliate istruzioni di quest’ultima ; quindi, alcuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata.
Il primo giudice, espletata l’attività istruttoria, così come dalle parti richiesta, ha deciso la causa con la sentenza oggetto di gravame, che ha rigettato la domanda, ha compensato le spese di lite ed ha condannato l’attrice al pagamento delle spese di consulenza relative al giudizio per ATP.
Ha proposto appello avverso tale decisione A. ed ha formulato le richieste in epigrafe riportate. Istauratosi il contraddittorio, si sono costituite anche la società di leasing in epigrafe indicata e la C. s.n.c. ed hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto. È rimasta contumace la D. s.r.l., benché regolarmente citata. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata riservata a sentenza, all’udienza collegiale del 28.09.2016, previa concessione del termine di gg. 50 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1- L’appellante ha anzitutto dedotto che la sentenza oggetto di giudizio è frutto di una errata percezione – da parte del primo giudice – sia delle risultanze della prova testimoniale assunta nella prima fase della lite che degli accertamenti tecnici, compiuti dal CTU nominato nell’ambito del procedimento per ATP, parimenti da esso istante promosso in epoca precedente alla instaurazione del giudizio che ne 9 occupa.
§1.2- Ancora l’appellante ha evidenziato che al contratto dedotto in lite deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal Codice del Consumo di cui al D.L.vo N. 205/2006 e segnatamente le norme di cui agli artt. 128 – 135 del codice stesso, che riproducono quanto già stabilito dagli artt. 1519-bis – 1519-novies c.c.. E, siccome esso appellante ha fondato la domanda in primo grado proposta sulla non conformità del bene consegnato a quanto ci si sarebbe potuto ragionevolmente aspettare da un prodotto dello stesso tipo, alla luce di quanto accertato dal CTU nominato nell’ambito del procedimento per ATP, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere fondata la domanda di riduzione del prezzo in quella sede proposta. Esso istante, infatti, a fondamento delle richieste oggetto di giudizio, non aveva dedotto l’inidoneità del bene all’uso cui era destinato, bensì che esso non era conforme a quanto richiesto e pattuito e che non aveva le qualità e le prestazioni abituali per un tipo di imbarcazione del tipo prescelto sulla scorta del campione mostrato.
§2- La censura è fondata, nei limiti di seguito specificati. Deve evidenziarsi che il primo giudice ha correttamente inquadrato l’azione di cui si controverte secondo il paradigma normativo di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c..
Ed infatti, ritiene questo Collegio che alla fattispecie di che trattasi non siano applicabili le disposizioni del Codice del Consumo invocate dalla parte appellante, poiché, sebbene l’art. 128 del predetto testo normativo contenga una nozione ampia di “bene di consumo”, di tal che gli interpreti più accreditati vi fanno rientrare qualsivoglia bene mobile, anche quelli registrati in pubblici registri ed anche le imbarcazioni e gli aeromobili, vale ad escluderne l’applicabilità alla fattispecie concreta in esame la circostanza che l’acquisto di che trattasi sia avvenuto da parte di una società di leasing. Come già innanzi precisato, l’utilizzatore ha legittimazione 10 attiva rispetto a tutte le azioni esperibili dalla società di leasing che per suo nome e conto ha procurato l’acquisto oggetto di censura. Tuttavia, il predetto utilizzatore non può cumulare alla specifica tutela prevista per il contratto di compravendita stipulato dalla società di leasing nel suo interesse anche quella tutela di cui potrebbe beneficiare laddove avesse lui stesso in prima persona proceduto all’acquisto.
Altrimenti esplicitato, la scelta di acquistare un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria ragionevolmente preclude all’utilizzatore del bene la possibilità di esperire le tutele giuridiche previste a tutela del consumatore privato, che si trovi a contrattare e ad acquistare, in nome e conto proprio, da un professionista. E tali considerazioni assumono pregnanza specifica se si considera che la natura del bene oggetto dell’acquisto di cui si controverte è costituito da una imbarcazione di “43 piedi”; bene che per la rilevanza dei costi sia di acquisto che di gestione si presta ad un “consumo” oltremodo limitato ad una fascia di acquirenti particolarmente esperti del settore e, dunque, difficilmente annoverabili fra quelli che il codice del consumo di cui innanzi ha preso in considerazione per apprestare la tutela in esso disciplinata.
§2.2- Ciò posto va anche detto che, in ragione di quanto esposto da A. nei suoi scritti difensivi, correttamente il primo giudice ha ritenuto che egli abbia inteso agire per l’accertamento dei vizi e per la riduzione del prezzo relativo alla imbarcazione modello “(YYY)”, acquistata per suo conto e su sua indicazione dalla società di leasing B. s.r.l. presso la D. s.r.l., xxxxxx contratti in atti allegati dalle parti in lite e non fatti oggetto di contestazione quanto a contenuto ed efficacia. Il medesimo istante ha, inoltre, chiesto di essere risarcito di tutti i danni dedotti sofferti in ragione dei predetti vizi e difetti, così come già accertati nell’ambito del procedimento per ATP da lui stesso instaurato, prima della lite che ne occupa.
11 Così come pure va condivisa la sentenza di primo grado laddove individua la legittimazione a proporre le azioni di riduzione del prezzo e risarcimento del danno testé indicate da parte dell’utilizzatore del bene direttamente nei confronti della produttrice del bene, sebbene il contratto di acquisto sia stato con quest’ultima concluso dalla “società finanziatrice” e non direttamente dall’utilizzatore, realizzandosi una ipotesi di collegamento negoziale, la cui causa in concreto è autonoma rispetto a quella dei singoli contratti collegati ed è volta – essenzialmente
– a garantire all’utilizzatore stesso il godimento del bene acquistato dalla società di leasing (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17145 del 27/07/2006; Sez. 3, Sentenza n. 13375 del 08/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23794 del 16/11/2007).
Il predetto giudice ha anche condivisibilmente superato l’eccezione di inutilizzabilità dell’elaborato peritale redatto dall’ing. ... in sede di ATP, sollevata dalle appellate D. s.r.l. e C. s.n.c., ritenendo irrilevante il mancato esperimento – da parte del predetto tecnico – del tentativo di conciliazione. Ed infatti, così come rilevato nella sentenza impugnata, l’art. 696-bis c.p.c., I comma, ultimo alinea, dispone che il CTU tenta ove possibile la conciliazione; sicché tale tentativo è del tutto ipotetico ed eventuale, e rimesso alla discrezionalità del tecnico nominato che, evidentemente, lo esperirà solo ove percepirà oggettive e concrete possibilità di accordo, anche in ragione dall’atteggiamento serbato dalle parti in lite.
Ciò che invece non appare condivisibile è l’iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure per giungere alla pronuncia di rigetto della domanda proposta dal A. nei confronti della D.
Ed infatti, indipendentemente dalle circostanze che hanno riferito i testi in merito alla sussistenza e incidenza dei vizi lamentati, assume pregante rilievo quanto accertato dal CTU in sede di ATP, essendo indispensabile il possesso di specifiche competenze tecniche per l’analisi del profilo tecnico in argomento. E, come pure dal primo giudice evidenziato, il predetto CTU ha riferito nella relazione in atti che l’inclinazione a destra del natante acquistato per conto del A. è difetto percepibile, prima ancora che con l’apposita strumentazione, già ad occhio nudo e tale difetto, sebbene non pregiudizievole per la sicurezza della navigazione, ha comunque una incidenza sul valore della barca pari al 15% del suo prezzo di mercato. Incidenza negativa che potrebbe essere azzerata solo a seguito di interventi idonei ad eliminare le anomalie.
È dunque evidente che l’astratta possibilità di eliminazione delle anomalie riscontrate dal CTU e l’assenza di pregiudizio per la navigazione, laddove in concreto non sia affatto seguita la loro effettiva eliminazione, non valgono ad escludere la responsabilità del produttore
del bene oggetto di lite e, conseguentemente, la fondatezza della domanda, avendo il CTU, comunque, evidenziato una incidenza negativa dei vizi stessi sul valore dell’imbarcazione.
§2.3- L’art. 1490, I comma, c.c., infatti, dispone che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e l’inclinazione verso destra di imbarcazione avente le caratteristiche di quella oggetto di giudizio, visibile anche senza rilievi strumentali, così come accertato dal CTU, è senz’altro vizio idoneo ad incidere in modo significativo sul valore del bene di che trattasi, poiché il 15% di un costo pari ad €. 444.908,00 più IVA è pari alla non trascurabile somma di €. 66.736,20, oltre IVA.
E ciò in quanto non è stato affatto provato, ma invero neppure dedotto, che la società costruttrice dell’imbarcazione abbia in qualche modo provveduto all’eliminazione dei vizi e difetti riscontrati in sede di accertamento tecnico; di tal che, l’azzeramento della loro incidenza negativa non può neppure ipotizzarsi.
Va da ultimo anche precisato che la valutazione della incidenza negativa di cui innanzi da parte del CTU è stata globale ed ha fatto specifico riferimento a tutti i vizi accertati in corso di indagini peritali; sicché, la D.
s.r.l. deve essere condannata al pagamento – in favore dell’acquirente A.
– della complessiva somma di €.66.736,20, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi nella misura del saggio legale, da calcolarsi questi sulla somma annualmente via via rivalutata dalla data della denuncia dei vizi e difetti, risalente al 20.05.2008, alla presente pronuncia, mentre sino all’effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi nella misura del saggio legale sull’importo ad oggi rivalutato. Deve infatti riconoscersi la rivalutazione monetaria per essere annoverabile fra i debiti di valore quello derivante dalla riduzione del prezzo in ragione dei vizi di cui innanzi, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in analoga ipotesi di riduzione del prezzo per vizi dell’opera oggetto di contratto di appalto (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006; Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010).
§3- Mette conto ora precisare che la condanna di cui innanzi deve essere resa nei soli confronti della D. s.r.l., poiché la sentenza di primo grado, che ha rigettato ogni richiesta formulata in quella fase di giudizio e, dunque, anche quella proposta dalla società da ultimo indicato nei confronti della subappaltatrice C. s.n.c., non è stata sullo specifico punto impugnata.
Invero A. ha formulato le richieste di accoglimento della domanda da lui in primo grado proposta solo nei confronti della predetta D. con cui per suo conto la società di leasing incaricata ha concluso il contratto dedotto in lite; per cui, alcuna pronuncia deve essere resa nei confronti della terza chiamata, C. s.n.c..
§3.2- Alle considerazioni che precedono consegue altresì che non vanno esaminate di tutte le eccezioni e difese spiegate dalla stessa C. s.a.s., non avendo la contumace 14 D. s.r.l., nell’ambito del giudizio di secondo grado, nei suoi confronti riproposto l’azione di garanzia impropria, non accolta in primo grado.
§4- Quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata dal medesimo A. per ottenere ristoro del pregiudizio dedotto subito per non aver potuto fruire di soggiorni di vacanza, sebbene prenotati con corresponsione di anticipo, proprio a causa, a suo dire, dei vizi da cui era affetta l’imbarcazione, che avrebbe dovuto condurlo nei luoghi di vacanza
stessa, deve rilevarsene l’infondatezza. Ciò in quanto non può ritenersi affatto provato il nesso eziologico fra il vizio di cui innanzi e l’impossibilità di godere delle vacanze stesse, non essendo revocabile in dubbio che l’imbarcazione oggetto di controversia, nonostante le predette difformità, fosse perfettamente idonea alla navigazione in sicurezza e senza pregiudizio alcuno per i naviganti; di tal che, la scelta di non utilizzarla per raggiungere le mete di vacanza già prescelte deve ritenersi dovuta a valutazioni dell’istante, del tutto indipendente dai vizi stessi. Così come per le medesime motivazioni di cui innanzi non può ravvisarsi il diritto del A. al rimborso dei costi sostenuti per il “varo e per il tiro” dell’imbarcazione, non essendo dato comprendere come tali attività possano essere state foriere di danno.
I costi sostenuti per il procedimento per ATP e per l’espletamento della relazione tecnica di parte, invece, devono essere rimborsati all’istante quali spese di lite, nei limiti in cui ne è documentalmente comprovato il relativo costo, dovendo ritenersi che rientrino fra le spese di lite rimborsabili. Ed infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 15 20/02/2015; Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 25/03/2003).
E pertanto saranno dovute quali spese di lite all’appellante, nei limiti della soccombenza riconosciuta a carico dell’appellata D., la somma di €. 428,40, quali costi della consulenza di parte, espletata prima dell’instaurazione del giudizio che ne occupa, nonché il rimborso delle spese per l’ATP.
§5- In definitiva le spese di lite sostenute dalla parte appellante e relative ad entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della parziale soccombenza, vanno per un terzo compensate e per la rimanente parte vanno poste a carico della D. s.r.l.; esse vanno liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe ratione temporis applicabili (cfr. Cass. Sez. unite n. 17406 del 2012).
Xxxxx poste a carico della predetta D. anche le spese sostenute dalla C., in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e vanno liquidate come da dispositivo;
mentre le medesime spese vanno interamente compensate quanto al rapporto processuale con la società B. s.r.l., stante il ruolo marginale avuto dalla stessa, nei cui confronti l’appellante non ha proposto domanda alcuna, avendo anzi precisato di averle dato notizia della instaurazione e pendenza della lite solo perché ne avesse piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge ed affinché potesse intervenire in giudizio, facendo valere i propri diritti. E, ciò nonostante, la predetta società di leasing ha assunto una difesa completamente discordante da quella dell’attore, anzi osteggiandone l’accoglimento delle richieste.
PQM
La Corte d’Appello di Napoli – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della D. s.r.l.;
16 2) Accoglie l’appello per quanto di ragione e per l’effetto, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo proposta da X., condanna la D. s.r.l.
al pagamento della somma di €. 66.736,20, oltre IVA, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi nella misura del saggio legale, il tutto da calcolarsi come in parte motiva specificato.
3) Quanto al rapporto processuale fra l’appellante e la D. s.r.l., compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo e pone la rimanente parte a carico della predetta società appellata, liquidandole, per l’intero, quanto al primo grado, in €. 950,00 per esborsi, €. 2.500,00 per diritti ed €. 3.700,00 per onorari, oltre spese di ATP, da imporsi secondo la medesima proporzione, IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 12,5% e, quanto al secondo grado, in
€. 1.100,00 per esborsi ed €.
9.200,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Quanto al rapporto processuale relativo all’appellata C. s.n.c., pone le spese di lite a carico della D. s.r.l. e liquida le stesse, quanto al primo grado, in €. 2.100,00 per diritti ed €. 3.300,00 per onorari, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 12,5% e, quanto al secondo grado, in €. 9.200,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Compensa interamente le medesime spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, quanto al rapporto processuale con l’appellata B. s.r.l..
Così deciso in Napoli, il 20.12.2016 Depositata l’11 gennaio 2017