INDICE
(ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) 2017/565)
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI CHE OFFRE
INDICE
A) DENOMINAZIONE, SEDE E DATI DI CONTATTO DELL'INTERMEDIARIO
B) LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON L'INTERMEDIARIO E RICEVERE DA QUESTO DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
C) METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI TRA L'INTERMEDIARIO E IL CLIENTE
D) AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
E) AGENTI COLLEGATI
F) DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA AL CLIENTE
G) MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA
H) FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
I) POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (DESCRIZIONE SINTETICA)
L) CONFLITTO DI INTERESSE NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI A CONTENUTO FINANZIARIO
A) DENOMINAZIONE, SEDE E DATI DI CONTATTO DELL'INTERMEDIARIO
La denominazione dell'intermediario è “Cassa di Risparmio di Orvieto Società per Azioni” (di seguito chiamata per brevità “Banca” o “intermediario”).
Di seguito si riportano i dati societari:
Sede legale e Direzione Generale in Piazza della Repubblica, 21 – 05018 Orvieto (TR) (Italy) – Cod Fiscale, P.IVA e iscrizione Registro Imprese di Terni n. 00063960553 – Cap. Soc. € 45.615.730,00 int. vers. – REA 64390 - Cod. ABI 6220 – Albo Az. Cr. N. 5123 – Cod. BIC XXXXXXX0.
Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A..
La Banca è iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Tel: 0763/3991 – Fax: 0763/344286 – Sito web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx – info: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx .
B) LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON L'INTERMEDIARIO E RICEVERE DA QUESTO DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
La lingua nella quale il cliente può comunicare con la Banca e ricevere da essa documenti e altre informazioni è l'italiano.
C) METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI TRA L'INTERMEDIARIO E IL CLIENTE
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, vanno fatti di norma pervenire alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti (alternativamente, per conclusioni a mezzo Internet, anche presso la Filiale Virtuale). L'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche, e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, comprese l'invio degli estratti conto, sono effettuati ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.
Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a tal fine autorizzati. All'atto di ricevimento dell'ordine la Banca o il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede rilascia apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente la Banca, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento (UE) 2017/565 e dell’art. 95 del Regolamento Intermediari, registra sul nastro magnetico o su altro supporto equivalente tali ordini, anche in assenza dell’effettiva conclusione dell’operazione o della prestazione del servizio, e mantiene evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti. Le registrazioni sono fornite al Cliente interessato su richiesta e sono conservate per un periodo di 5 anni. La Banca comunica al cliente che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima della prestazione di servizi di investimento”. Il Cliente può trasmettere ordini tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole. In particolare, la Banca accetterà tra tali canali esclusivamente disposizioni impartite tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata – PEC (previa comunicazione alla Banca dell’indirizzo di PEC dalla quale saranno inviati gli ordini e sue successive eventuali variazioni), purché indirizzate alle filiali presso cui sono intrattenuti i rapporti. Gli ordini saranno ritenuti validi solo se conterranno tutti gli elementi necessari per la loro esecuzione (data, isin, descrizione dello strumento, prezzo, tipo di ordine e sede di esecuzione). Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del Cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.
D) AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
La Banca dichiara di essere autorizzata dalla Banca d'Italia - sede legale in Roma in Via Nazionale 91 - a svolgere i servizi e le attività d'investimento e i servizi accessori di seguito elencati.
1. Servizi e attività di investimento - I servizi e le attività di investimento prestati dalla Banca sono quelli qui di seguito riportati:
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.
I servizi e le attività di investimento sono elencati nell’art. 1, comma 5, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e nella sezione A “Attività e servizi di investimento” dell’Allegato 1 “Elenco dei
servizi, delle attività e degli strumenti finanziari” al suddetto Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e nella sezione B “Servizi accessori” dell’Allegato 1 “Elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari” al citato Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In aggiunta ai servizi di investimento sopra indicati, la Banca svolge l'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, per tali intendendosi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V richiamate dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (c.d. polizze index linked”e unit linked”e operazioni di capitalizzazione), con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Ai fini dello svolgimento di tale attività, la Banca è iscritta, al numero D000027011, nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi”istituito ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L'Autorità competente alla tenuta del Registro è l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - con sede legale in Roma (00187), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - tel.: +39.06.42.133.1 - fax: x00.00.00.000.000 - sito internet: xxxx://xxx.xxxxx.xx. Il Registro è consultabile all'indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/XxxxXxxxxxxx/.
E) AGENTI COLLEGATI
Per l'offerta fuori sede, la Banca si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), iscritti in Italia nell'albo unico dei promotori finanziari/albo unico dei consulenti finanziari (una volta che tale albo diverrà operativo).
F) DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA AL CLIENTE
L’intermediario fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti.
L’intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli o che – come la Banca - ha informato che effettuerà la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari fornisce ai clienti al dettaglio rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
1. Per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:
a. Informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
b. Avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine escluso il caso in cui la conferma comporterebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto);
c. Informazioni circa lo stato dell'ordine (su richiesta del cliente).
Le informazioni di cui al punto a. devono essere fornite prontamente dalla Banca. L'avviso di cui al punto b. è fornito al cliente quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, in caso di ricezione da parte della Banca della conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. La Banca può fornire al cliente le informazioni incluse nel suddetto avviso utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati. Nel caso di ordini per un cliente relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che vengono eseguiti periodicamente, la Banca si attiene a quanto stabilito precedentemente al punto b).
2. Per il servizio di gestione di portafoglio:
a. Rendiconto periodico delle attività di gestione del portafoglio svolte per conto del cliente (a meno che tale rendiconto sia fornito da un altro soggetto);
b. Informazioni essenziali sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione (su richiesta del cliente);
c. Comunicazione di conferma delle singole operazioni (qualora il cliente abbia richiesto di ricevere le informazioni di cui al punto b, escluso il caso in cui tale comunicazione contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto);
d. comunicazione quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %.
La documentazione di cui al punto a. è fornita al cliente cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi e:
- quando la Banca fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni incluse nel rendiconto delle attività dei clienti di cui all'art. 63, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/565, e la Banca ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione;
- con cadenza almeno annuale (qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite. Tale rendiconto è fornito con cadenza trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) – norma attuata in Italia dall'art. 1 comma 1-bis, lettera c), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), o dell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) – previsioni attuate in Italia dall’Allegato 1 “Elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari” (sezione C) al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria));
- con cadenza almeno mensile (qualora il contratto tra la Banca e il cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva);
La documentazione di cui al punto b. è fornita prontamente al cliente all'atto di esecuzione delle singole operazioni da parte del gestore del portafoglio.
La documentazione di cui al punto c. è fornita al cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, in caso di ricezione da parte della Banca della conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma dal terzo. La documentazione di cui al punto d. è fornita al cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
3. Per operazioni con passività potenziali (solo in caso di clienti al dettaglio con un conto che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali):
a. comunicazione al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %.
La comunicazione di cui al punto a. è fornita strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, al cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
4. Per la detenzione di strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente:
a. rendiconto degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide (Il rendiconto periodico non è fornito quando la Banca dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati suoi strumenti finanziari o fondi e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione. Nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafoglio, tale rendiconto può essere incluso nel rendiconto periodico di cui al comma 2, punto a.).
La documentazione di cui al comma 2, punto a. è fornita al cliente con cadenza almeno trimestrale, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, la Banca fornisce il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.
La previsione sull’invio al cliente dei rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti non si applica agli enti creditizi autorizzati a
norma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i depositi ai sensi della predetta direttiva, da essi detenuti.
G) MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA
La Banca opera in base alla legislazione vigente in Italia, ove è previsto che l'attività bancaria può essere svolta esclusivamente dalle Banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
In quanto Banca, è soggetta al rispetto dei principi fondamentali del sistema bancario e creditizio italiano contenuti, in particolare, nel Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia) e nelle disposizioni regolamentari emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d'Italia) che disciplinano le banche e l'attività bancaria, la vigilanza sulle stesse e la prestazione dei servizi bancari.
A tali fonti normative, si aggiungono il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e i successivi regolamenti Consob di attuazione (che regolamentano lo svolgimento della prestazione di servizi e attività di investimento).
In particolare, le finalità della vigilanza sono indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia), il quale al comma 1 prevede che le autorità creditizie esercitino i poteri ad esse attribuiti avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Questo modello di regolamentazione attribuisce quindi rilevanza all'analisi della situazione tecnica dei soggetti vigilati, volta a valutare l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa delle singole banche e dei gruppi a fronte dei rischi assunti e a verificare gli altri aspetti rilevanti della gestione aziendale.
L'individuazione di problemi tecnici degli intermediari e il mancato rispetto delle regole prudenziali determinano interventi della Vigilanza. Con questo termine si intendono le diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire i deterioramenti tecnici, a garantire il rispetto della normativa bancaria. L'attività di supervisione si fonda anche sugli accertamenti ispettivi, che consentono di integrare, con gli elementi conoscitivi acquisiti in loco, la valutazione sulla qualità degli attivi e i profili tecnici della gestione aziendale nonché di verificare l'affidabilità complessiva dell'organizzazione e dei controlli interni della banca. Le risultanze vengono rappresentate in un documento i cui contenuti assumono rilievo fondamentale ai fini della successiva azione di vigilanza, specie in presenza di situazioni che richiedano l'adozione di misure di rigore quali la sottoposizione dell'azienda alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa.
In tema di vigilanza, si segnala altresì che il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il quale ha iniziato ad operare il 4 novembre 2014, è un quadro di riferimento per la vigilanza bancaria in Europa. Esso comprende la Banca centrale europea (BCE) e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi dell’UE partecipanti. All’interno dell’MVU, la BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, si occupa in via diretta della vigilanza delle banche cc.dd. significative. Sulle banche cc.dd. meno significative, la vigilanza è condotta dalle autorità nazionali nell’ambito di linee guida uniformi stabilite dalla BCE, che all’occorrenza può avocare a sé i compiti di supervisione (vigilanza indiretta). Sebbene le autorità nazionali competenti abbiano la responsabilità primaria di organizzare ed esercitare la vigilanza degli enti meno significativi, anche il personale della BCE può partecipare a talune attività, ad esempio alle ispezioni in loco. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Regolamento sull’MVU) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 (Regolamento quadro sull’MVU) forniscono la base giuridica per le modalità operative relative ai compiti prudenziali dell’MVU. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari detenuti per conto del cliente presso una delle società di gestione accentrata (depositario centrale ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014) ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e successivi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e relativa normativa di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca
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La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata (depositario centrale ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014), a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora tali titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo paragrafo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del contratto Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Xxxxxx e Strumenti Finanziari per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.
Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni relative al servizio di custodia e amministrazione titoli da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società subdepositarie.
In caso di sub deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto nell'ordinamento italiano o comunitario. La Banca adotta comunque tutti gli accorgimenti necessari affinché tale circostanza non possa influenzare negativamente i diritti del cliente, ferma restando la responsabilità della Banca, nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario.
In caso di sub deposito presso intermediari di paesi terzi, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati, possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari, diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali. In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati per contratto stipulato tra la Banca e il Cliente. Le modalità di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel contratto Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari
I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub depositari nei confronti della Banca o del depositario, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.
Prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per conto proprio o per conto di un altro cliente, la Banca fornisce al cliente in tempo utile prima dell'utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che le incombono nell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi illustrato alla lettera H) del presente documento.
Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o dell'impresa d'investimento, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
H) FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è un consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio. Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo, nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. Possono, altresì, aderire al FITD le succursali italiane di banche comunitarie, al fine di integrare la garanzia offerta dal sistema di garanzia del Paese di origine. Lo scopo del FITD è di garantire i depositanti delle banche consorziate, che forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo perseguimento. Tale finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del Fondo nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate. L’attività del FITD è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi nonché da Regolamenti su materie specifiche. La Banca d'Italia, ai sensi dell’art. 96-ter del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) esercita specifici poteri di vigilanza nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositanti.
La tutela del FITD si applica a: depositi in conto corrente, depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi e assegni circolari. Il limite di copertura è pari a 100.000 euro per depositante, per singola banca, a prescindere dall’appartenenza allo stesso gruppo bancario.
La Banca inoltre aderisce e al Fondo Nazionale di Garanzia (il “Fondo”), istituito dall'art. 15 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e riconosciuto Sistema di indennizzo” dall'art. 62, comma 1, del Decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997, n. 485.
Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione di servizi d'investimento.
Gli interventi del Fondo sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. Il Fondo, verificatesi tali condizioni, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Ai fini del rispetto ditale limite, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite l'investimento si considera effettuato da un unico investitore; nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali; infine, nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati. A norma dell'art. 59, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.
Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati superi le disponibilità finanziarie accertate, il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie accertate, in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità in cui essi sono maturati. I residui indennizzi non soddisfatti sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità in cui essi sono maturati.
I) POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (DESCRIZIONE SINTETICA)
La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse, e i suoi Clienti o tra due clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
La politica sui conflitti di interesse consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti, e di definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci per l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e assicura che l'affidamento di pluralità di funzioni a soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Al fine di garantire tale indipendenza, la Banca adotta misure e procedure volte a:
1. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando tale scambio possa ledere interessi di uno o più clienti;
2. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale il servizio è prestato;
3.eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
4.impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
5. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti ditali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
La Banca istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dalla Banca o per suo conto per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti. L’alta dirigenza riceve, con cadenza frequente e almeno una volta all’anno, relazioni scritte sulle situazioni che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli in conformità all’art. 35, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/565. Maggiori dettagli circa la politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse sono reperibili elettronicamente sul sito internet della Banca all'indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis dell’art. 21 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico della Finanza - si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate.
Le previsioni in tema di conflitto di interesse si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte della Banca di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da questa adottate.
L) CONFLITTO DI INTERESSE NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI A CONTENUTO FINANZIARIO
Per la distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario la Banca intrattiene un rapporto contrattuale in esclusiva con Aviva Vita S.p.A., Compagnia del Gruppo AVIVA Plc. Per le filiali che facevano riferimento, fino al 31/12/2017, alla cosiddetta Lista Verde, per le quali era in vigore un rapporto contrattuale esclusivo con Groupama Assicurazioni S.p.A., l’operatività con la citata società sarà limitata all’esecuzione di eventuali versamenti aggiuntivi sulle polizze detenute dalla clientela e alla prestazione dell’assistenza post-vendita.