REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI E COMMERCIALI.
REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI E COMMERCIALI.
ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE |
Il fondo comune di investimento immobiliare “INPGI - Xxxxxxxx Xxxxxxxx", gestito da Investire Immobiliare SGR S.p.a. (il “Fondo”) pubblica periodicamente, con le modalità di cui al successivo art. 11, gli elenchi delle unità immobiliari ad uso abitativo con le relative pertinenze (box, posti auto interni e/o esterni, terrazzi, balconi, cantine, soffitte, locali deposito, verde condominiale, ecc.) di sua proprietà che a suo insindacabile giudizio si rendano disponibili per la locazione, invitando contestualmente gli aspiranti conduttori a formulare richieste per prendere in locazione dette unità immobiliari, con l'applicazione della legge 9.12.1998 n. 431. La pubblicazione da parte del Fondo degli elenchi delle unità immobiliari ad uso abitativo con le relative pertinenze, costituisce unicamente un invito ad offrire, rivolto ad aspiranti conduttori. Pertanto la presentazione di domande di locazione da parte di questi ultimi, non configura in capo agli stessi alcun diritto o aspettativa in ordine alla conclusione del contratto, che è lasciata alla totale discrezione del Fondo. Il Fondo concede in locazione anche locali ad uso commerciale (negozi, uffici, magazzini, laboratori, garage) nonché altre unità immobiliari ad uso diverso e non di pertinenza degli alloggi (box, posti auto, cantine e soffitte) a canone libero di mercato e in applicazione della legge 392 del 27.7.1978 e successive modifiche e integrazioni. Per lo svolgimento delle attività connesse alla locazione dei propri beni, il Fondo si avvale dei servizi professionali prestati dagli uffici dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (“INPGI”). |
ART. 2 CATEGORIE CHE POSSONO RICHIEDERE IN LOCAZIONE ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE |
Possono richiedere la concessione in affitto delle unità immobiliari di cui al comma 1 dell'art. 1, i soggetti appartenenti alle categorie indicate di seguito, nel seguente ordine di precedenza: 1) i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti alla Gestione Principale dell'INPGI, in attività di servizio o titolari di pensione diretta INPGI, nonché i loro superstiti titolari di pensione di reversibilità INPGI; 2) i giornalisti praticanti iscritti alla Gestione Principale dell'INPGI; 3) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti che svolgono attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Previdenziale Separata dell’INPGI; 4) i dipendenti dell’INPGI e degli altri Enti di categoria (Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Ordine regionale o interregionale dei giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Associazioni regionali o interregionali di stampa, compresi gli Uffici di corrispondenza INPGI e Casagit); 5) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non iscritti all'INPGI (Gestione Principale e Gestione Previdenziale Separata); |
6) i dipendenti della Fieg ed delle imprese editoriali iscritte alla Fieg, nonché i dipendenti della Rai, di Mediaset e di altre imprese radiotelevisive private o di telecomunicazione che effettuino all'INPGI il versamento dei contributi previdenziali obbligatori per i loro dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. 7) altri richiedenti, non appartenenti alle categoria sopra indicate. L’appartenenza alle categorie sopra indicate costituisce titolo di precedenza di una categoria rispetto ad un’altra, secondo l’ordine sopra indicato. |
ART. 3 CAUSE DI PREFERENZA |
A parità di titolo di precedenza di cui all'art. 2, costituiscono causa di preferenza nell'ordine: X. Xxxxxxx esecutivo. Lo sfratto esecutivo nella stessa città in cui si richiede l'alloggio di proprietà del Fondo - escluso lo sfratto per morosità - documentato da provvedimenti giudiziari o della pubblica autorità, ivi compresi l'assegnazione al coniuge della casa coniugale, in caso di separazione o divorzio entro 12 mesi dalla data di emissione, nonché le ordinanze di rilascio di alloggi civili o di proprietà demaniale o militare, e le dichiarazioni di inabitabilità dell'immobile a seguito di calamità (terremoti, inondazioni, caduta aerei o incendi), attentati terroristici o di stampo mafioso e camorristico, od allagamenti dovuti a rottura delle tubazioni o a rigurgiti di fognature che rendano impossibile l'uso dell'unità immobiliare di residenza, nonché situazioni adeguatamente documentate di grave pericolo per la vita o per l'incolumità fisica del richiedente o dei suoi familiari conviventi che rendano indilazionabile il cambio di residenza. Al fine di accordare uguale tutela alle mutate situazioni del nucleo familiare, la posizione del richiedente che ha contratto matrimonio e non ha la disponibilità di un alloggio per la propria famiglia è equiparata ai richiedenti separati e divorziati. B. Cambio di alloggio. Al fine di venire incontro a mutate esigenze familiari degli inquilini di appartamenti di proprietà del Fondo rientranti nelle categorie indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, il Fondo, a fronte di motivate e documentate richieste degli interessati può consentire il cambio dell'appartamento e/o delle sue relative pertinenze dati in locazione a condizione inderogabile che il richiedente non abbia (i) pendenze giudiziarie penali, (ii) altre controversie giudiziarie con il Fondo e/o con INPGI (ad esclusione di quelle attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale), (iii) situazioni di morosità derivanti dal precedente rapporto locativo con il Fondo e/o con l’INPGI . La richiesta di cambio di appartamento costituisce titolo di preferenza esclusivamente per i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti alla Gestione Principale dell'INPGI, salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dal Fondo sentita la Commissione Alloggi dell’INPGI ed ha la precedenza su tutte le altre casistiche che non siano comprese al precedente punto A. La richiesta di cambio di alloggio presentata prima di tre anni dalla data di concessione in locazione dell'appartamento di proprietà del Fondo è ritenuta inammissibile, tranne casi di particolare gravità opportunamente documentati. C. Casi particolari. La presenza di particolari situazioni di emergenza o di bisogno motivate e adeguatamente comprovate. A parità di cause di preferenza costituiscono ulteriore motivo di priorità, nell'ordine: |
A. Il numero totale dei contributi accreditati presso l'INPGI, risultanti dagli archivi informatici, riferiti al richiedente e a ciascuno dei componenti del nucleo familiare con lo stesso convivente; B. il maggior carico familiare del richiedente con esso convivente. Di tale carico familiare il Fondo tiene conto sia in sede di concessione in locazione dell'alloggio, sia in sede di rinnovo contrattuale. |
ART. 4 CASI DI PREFERENZA IN RAPPORTO ALLE SUPERFICI LOCABILI |
Ai fini della locazione di un alloggio di proprietà, a parità delle cause di preferenza di cui ai punti A-B-C dell'art. 3 del presente Regolamento, il Fondo terrà conto dei seguenti parametri, legati alla superficie dell'unità immobiliare: 1. Superficie degli alloggi fino a 70 mq. coperti: per una/due persone; 2. Superficie degli alloggi fino a 100 mq. coperti: per due/tre persone conviventi; 3. Superficie degli alloggi fino a 120 mq. coperti: per tre/quattro persone conviventi; 4. Superficie degli alloggi oltre 120 mq. coperti: per più di quattro persone conviventi. Solo in assenza di specifiche domande di locazione da parte dei richiedenti con nuclei familiari aventi titolo di preferenza in base alle sopraindicate quattro diverse classi di grandezza dell'alloggio, l'Istituto si riserva di locare gli alloggi disponibili a nuclei familiari di diversa composizione che ne abbiano fatto esplicita richiesta. A tal fine costituisce titolo di preferenza il nucleo familiare appartenente alla classe di superficie dell'alloggio a scalare, immediatamente precedente a quella indicata sub 4) e così via per gli alloggi di maggiore grandezza o, all'inverso, successiva a quella indicata sub 1) e così via per gli alloggi di minore grandezza. |
ART. 5 CAUSE OSTATIVE ALLA LOCAZIONE |
Costituisce causa ostativa alla concessione in locazione di alloggi di proprietà del Fondo e al rinnovo del contratto di locazione alla sua naturale scadenza la piena proprietà e disponibilità da parte dell'inquilino o del richiedente - o di altro familiare con lui convivente a carico - di un'unità immobiliare nello stesso Comune o in Comuni limitrofi o viciniori in cui è ubicato l'alloggio di proprietà del Fondo, che abbia dimensioni adeguate – secondo i parametri indicati all'art. 4 - al nucleo familiare convivente con l'inquilino o con il richiedente e che siano altresì ritenute idonee ad alloggiare per l'intero anno i componenti del nucleo familiare. L'eventuale inidoneità dovrà essere comprovata da adeguate certificazioni medico-sanitarie. Costituisce, altresì, causa ostativa alla concessione in locazione di alloggi di proprietà del Fondo e, quindi, motivo di esclusione dell'aspirante inquilino, l'ipotesi in cui l'importo annuo dovuto a titolo di canone di locazione e di oneri accessori risulti superiore ad un terzo delle entrate, con riferimento al reddito annuo lordo percepito dall'aspirante inquilino e dai familiari con lui conviventi. Laddove ricorra la causa ostativa di cui al presente capoverso, il Fondo si riserva di accettare la presentazione da parte del richiedente di idonea fideiussione, rilasciata da persona od ente di sicura solvibilità, con la quale venga garantito il pagamento di quella parte del corrispettivo della locazione non coperto dal terzo delle entrate, come sopra calcolato. |
E' condizione inderogabile per la concessione in locazione di unità immobiliari di proprietà del Fondo che il richiedente non abbia (i) pendenze giudiziarie penali, (ii) altre controversie giudiziarie con il Fondo, con l'INPGI (ad esclusione di quelle attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale), (iii) situazioni di morosità derivanti da precedenti rapporti locativi con il Fondo e/o con l'INPGI In caso di nuove domande di locazione o di domande di cambio alloggio presentate da parte di persone che abbiano già visto respinte dal Fondo precedenti proprie richieste, a cagione dell'esistenza accertata di cause ostative previste dal presente Regolamento, gli uffici preposti alla ricezione delle domande, previo accertamento della persistenza delle medesime cause ostative, provvederanno direttamente a dare risposta di xxxxxxx agli interessati, senza inserire tali domande nelle graduatorie di cui all'art. 12, informandone il Fondo ed il Presidente della Commissione. |
ART. 6 RILASCIO DELL'APPARTAMENTO |
L'inquilino di un alloggio di proprietà del Fondo può recedere in qualunque momento dal contratto di locazione con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da inviare tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Nell'ipotesi in cui l'inquilino chieda al Fondo di poter rilasciare l'alloggio prima del decorso del termine di preavviso di sei mesi e di non dover così corrispondere il canone e gli oneri accessori relativamente al periodo intercorrente tra la data di riconsegna e la scadenza del suddetto termine di preavviso, resta riservato al Fondo il diritto di accettare o meno tale richiesta, in base a proprie insindacabili valutazioni. In caso di rilascio dell'appartamento il Fondo ha in ogni caso diritto a richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni causati dall'inquilino nell'appartamento a lui locato, risultanti da apposito verbale firmato in contraddittorio tra le parti. In caso di cambio di appartamento o delle sue pertinenze di cui al precedente art. 3, l'inquilino è tenuto a corrispondere il canone di locazione e relativi accessori con le modalità che seguono: A. per il nuovo alloggio e sue pertinenze: dalla data di decorrenza del contratto stesso che dovrà coincidere con il 1° o con il 16° giorno del mese rispetto alla data della sua effettiva disponibilità; B. per il vecchio alloggio e sue pertinenze: fino a tutto il mese entro il quale vengono riconsegnate le chiavi dell'alloggio. Per quanto riguarda le spese di ripristino a carico degli inquilini al momento del rilascio dell'alloggio, salvo quelle relative a danni causati o a modifiche apportate senza autorizzazione del Fondo, sono applicati i seguenti criteri: 1. addebito totale all'inquilino che rilasci l'appartamento entro un anno dall'inizio della locazione; 2. addebito pari all'80%, al 60%, al 40% e al 20% all'inquilino che rilasci l'immobile dopo due, tre, quattro o cinque anni dall'inizio della locazione; 3. abbuono totale per locazioni superiori ai cinque anni. |
ART. 7 LOCAZIONE DI BOX E POSTI AUTO |
La concessione in locazione di box e/o di posti auto interni e/o esterni di proprietà del Fondo in fabbricati ad uso prevalentemente abitativo è riservata prioritariamente alle categorie indicate nell'art. 2, 1° comma, del presente Regolamento e nello stesso ordine di priorità. A parità di cause di preferenza possono costituire ulteriore motivo di priorità il numero di contributi accreditati presso l'INPGI, come meglio specificato nell'art. 3 del presente Regolamento e, nell'ordine, la data di anzianità nel rapporto di locazione. In caso di mancata concessione in locazione di tali unità immobiliari a soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate, il Fondo il Fondo loca i propri beni a xxxxx.Xx Fondo può concedere in locazione a canone libero di mercato gli eventuali box o posti auto in eccedenza. In mancanza della riconsegna il Fondo si riserva di non rinnovare il contratto di locazione dell'alloggio. Fanno eccezione i box o posti auto doppi, tripli o quadrupli e non divisibili. Ai fini di un'equa ripartizione degli oneri condominiali in base alle tabelle millesimali e dell'eventuale dismissione totale o parziale degli edifici il Fondo si riserva di richiedere agli inquilini che conducono in locazione box e/o posti auto interni e/o esterni, ubicati in edifici diversi da quelli in cui si trova l'alloggio condotto in locazione, la restituzione di tali box e/o posti auto interni e/o esterni in occasione del rinnovo contrattuale proponendo ove possibile un altro box o posto auto disponibile nell’edificio in cui si trova l’alloggio condotto in locazione. Compatibilmente con le disponibilità di box e/o posti auto interni e/o esterni ubicati nello stesso edificio in cui si trova l'alloggio il Fondo si riserva di concederli agli inquilini come pertinenza in cambio dei box e/o posti auto interni e/o esterni restituiti o in aggiunta a quelli già di pertinenza. |
ART. 8 REVISIONE TABELLE MILLESIMALI E VARIAZIONI CATASTALI |
Il Fondo si riserva di procedere alla rideterminazione delle tabelle millesimali degli alloggi e delle relative pertinenze e di tutte le altre unità immobiliari, nonché alle eventuali variazioni catastali conseguenti alle domande di condono edilizio o alle eventuali situazioni di fatto consolidatesi nel tempo. In tal caso il Fondo si riserva di aggiornare le superfici convenzionali locabili e, quindi, il canone di locazione e i relativi oneri accessori con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'intervenuta variazione. |
ART. 9 CANONI DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVE E AD USO DIVERSO |
Per le unità abitative e relative pertinenze il Fondo si riserva di determinare i canoni di locazione sulla base delle quotazioni di libero mercato, al fine di assicurare più elevati livelli di reddito o sulla base degli accordi - secondo canale - previsti dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98. Il Fondo si riserva di rinnovare o meno il contratto di locazione alla sua naturale scadenza. L'Istituto provvede alla locazione di locali ad uso diverso dall'abitazione (negozi, uffici, garage, laboratori, magazzini, cantine, nonché box e posti auto a servizio di immobili ad uso commerciale) a canone libero di mercato e in applicazione della legge 392 del 27.7.1978 e successive modifiche ed integrazioni. Il relativo canone sarà stabilito dagli Organi del Fondo, su proposta degli Uffici, dopo aver acquisito il parere dell’Esperto Indipendente del Fondo. |
ART. 10 DOMANDE DI LOCAZIONE |
Le domande di locazione di alloggi di proprietà del Fondo e relative pertinenze devono essere presentate su apposito modulo predisposto dal Fondo e pubblicato sul sito INPGI ed essere inviate tramite il sito xxx.xxxxx.xx ovvero consegnate o spedite per raccomandata postale con ricevuta di ritorno o con mezzo equivalente dal quale si rilevi la data di ricezione da parte del Fondo.
Le domande devono essere corredate da:
1. dichiarazione resa sotto la propria responsabilità (priva di autentica della sottoscrizione) attestante l'esistenza o meno - nel Comune dove sono ubicati gli immobili di proprietà del Fondo richiesti in assegnazione o in Comuni limitrofi o viciniori - di proprietà immobiliari destinate ad uso abitativo proprie e dei conviventi di dimensioni adeguate come previsto dall'art. 4. In caso affermativo occorre dichiarare la consistenza degli immobili, nonché la loro ubicazione, la loro eventuale disponibilità nell'arco dell'anno e le quote di proprietà;
2. copia dei modelli fiscali attestanti il reddito lordo di ciascuno dei componenti del nucleo familiare convivente, percepito o dichiarato nell'ultima denuncia annuale dei redditi.
La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati documenti comporta l'inammissibilità d'ufficio delle domande e la loro immediata archiviazione.
Prima della redazione della graduatoria di cui all’articolo 12, l’Ufficio Locazione di INPGI convocherà gli offerenti presso i propri uffici per l’acquisizione del certificato di stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare effettivamente convivente e le persone a carico e per lo svolgimento delle verifiche relative agli adempimenti previsti dalle normative in materia di Antiriciclaggio ed Antiterrorismo ed in materia di conflitti di interessi, e più precisamente:
- modulo per l’adempimento degli obblighi informativi posti a carico del richiedente dall’articolo 21 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo), con riferimento a tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire al Fondo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, ricordando che il Fondo non potrà procedere all’assegnazione delle unità immobiliari qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 23 della medesima norma e pertanto il Fondo stesso non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità e mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo, attestante l’assenza e/o l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi con il Fondo e la società di gestione del medesimo.
Il Fondo – per il tramite dei propri delegati - si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento eventuale altra documentazione o dichiarazione che ritenesse necessari.
Il Fondo, inoltre, procederà – per il tramite dei propri delegati - ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dai richiedenti a corredo delle domande di locazione.
Il Fondo si riserva di perseguire i trasgressori nelle sedi competenti.
ART. 11
PUBBLICITA' DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI E PRESENTAZIONE DOMANDE
Il Fondo provvede a tener esposto in un apposito Albo presso le sedi dell'INPGI per almeno 10 (dieci) giorni l'elenco degli alloggi di proprietà del Fondo e relative pertinenze che si rendano disponibili, indicando per ognuno i canoni mensili di locazione e degli oneri accessori.
Il Fondo provvede a segnalare tale disponibilità di alloggi e relative pertinenze nel seguente sito Internet xxx.xxxxx.xx e agli Uffici di Corrispondenza di INPGI territorialmente competenti, che, a loro volta, devono tenere esposto l'elenco delle disponibilità e dei relativi canoni per almeno 10 giorni successivi al ricevimento dell'elenco e darne la più ampia pubblicità.
Entro la scadenza improrogabile indicata nel bando tutti gli interessati aspiranti alla locazione, ai sensi del precedente art. 2 del presente Regolamento, dovranno far pervenire apposita domanda al Fondo, contenente le indicazioni dell'alloggio o, in ordine di preferenza, degli alloggi alternativi che intendano prendere in locazione, indicando possibilmente un ordine di priorità.
Le domande, presentate con le modalità di cui all’art. 10, devono essere trasmesse all’Ufficio Locazioni dell’INPGI: Xxxx - Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 tel. 0678578511-541 fax n. 06/00000000
Le domande pervenute agli Uffici di Corrispondenza devono essere trasmesse giornalmente all'Ufficio Locazioni dell'Istituto.
Qualora dopo il primo bando, gli alloggi pubblicizzati non fossero concessi in locazione, il Fondo si riserva di affidare ad agenzie immobiliari l'incarico della locazione. In tal caso dette unità non saranno più inserite in altro bando.
ART. 12 GRADUATORIA
La graduatoria dei richiedenti gli alloggi del Fondo viene approvata mediante delibera del Presidente dell'INPGI dopo aver acquisito il parere dell'apposita Commissione Assegnazione Alloggi ed Affitto Immobili, la quale deve attenersi alle norme del presente Regolamento.
A seguito della delibera di approvazione della graduatoria, riportante le prime tre posizioni utili, l'Ufficio Xxxxxxxxx provvederà a comunicare la stessa all'Ufficio di Corrispondenza di INPGI territorialmente competente, il quale la esporrà in un apposito Albo per almeno tre giorni. Tale graduatoria sarà esposta anche presso le sedi dell'INPGI.
L'Ufficio Locazioni di INPGI provvederà a comunicare l'esito della graduatoria esclusivamente al primo della stessa.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo, adeguatamente motivato, al Consiglio di Amministrazione dell'INPGI da parte dei richiedenti lo stesso alloggio e/o sue pertinenze entro 5 giorni dalla data della comunicazione all'Ufficio di Corrispondenza territorialmente competente. Il Consiglio di Amministrazione decide nella prima riunione utile. L'esito del ricorso deve essere comunicato dall'INPGI al Fondo ed agli interessati.
Il reclamo non adeguatamente motivato non sospende l'esecutività della graduatoria.
In mancanza di reclami avverso la graduatoria e trascorsi almeno 5 giorni dalla data della relativa delibera di approvazione, il Fondo, per il tramite dei propri delegati, può provvedere alla stipula del contratto di locazione.
Al fine di assicurare la massima redditività per il Fondo, qualora alla scadenza del termine indicato nel bando fosse pervenuta una sola richiesta per un alloggio e/o relative pertinenze,
provvista dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Fondo si riserva di concedere in locazione dette unità immobiliari sottoponendo la relativa delibera a ratifica da parte degli organi deliberanti del Fondo e dell’INPGI. E' fatto divieto di concedere in locazione a ciascun richiedente più di un alloggio e relative pertinenze (salvo che non sia stato possibile dare in locazione ad altri per mancanza di richiesta, l'alloggio disponibile), nonché di annettere vani di unità adiacenti e di realizzare manufatti ed opere edilizie abusive in genere in violazione delle norme di legge. Il Fondo si riserva di perseguire i trasgressori nelle sedi competenti. Ogni effetto legale della locazione sorgerà unicamente con la sottoscrizione del contratto di locazione ad opera delle parti. Il Fondo si riserva il diritto insindacabile di non procedere alla stipula del contratto anche successivamente all’approvazione della graduatoria degli aspiranti alla locazione delle unità immobiliari, restando ad esso riservata ogni decisione in merito a detta stipula. |
ART. 13 RINUNCIA DA PARTE DEL RICHIEDENTE |
La mancanza di una risposta da parte del richiedente che non abbia dato riscontro entro 3 giorni lavorativi dalle comunicazioni da parte del Fondo della graduatoria relativa ad un alloggio e sue relative pertinenze, ovvero non abbia dato seguito alla stipula del contratto di locazione, verrà considerata quale intervenuta rinuncia alla domanda da parte sua. In tal caso, il Fondo potrà procedere alla stipula del contratto di locazione con altro richiedente, seguendo l'ordine della graduatoria. Per quest'ultimo valgono le stesse regole del presente articolo e di quello precedente. Il richiedente che, dopo aver avuto comunicazione della graduatoria, abbia rinunciato alla domanda senza giustificato motivo, verrà escluso dalla partecipazione ai bandi che il Fondo pubblicherà nei successivi sei mesi. |
ART. 14 OBBLIGHI DELL'INQUILINO |
I locali dati in affitto devono essere esclusivamente destinati all'uso previsto dal contratto. Per la locazione di alloggi ad uso abitativo e relative pertinenze il Fondo si riserva di richiedere a titolo di deposito cauzionale, una polizza fideiussoria emessa da primaria Compagnia Assicurativa o fidejussione Bancaria pari a tre mensilità del canone di locazione in sostituzione del deposito cauzionale in contanti. Per la locazione di unità immobiliari ad uso diverso dall'abitazione - box, posti auto, cantine, soffitte, locali ad uso deposito ed altre unità non di pertinenza degli alloggi – il Fondo si riserva di richiedere un deposito cauzionale in contanti pari a tre mensilità del canone. Per la locazione di unità immobiliari ad uso diverso dall'abitazione, esclusi box, posti auto, cantine ed altre pertinenze, il Fondo si riserva di richiedere in sostituzione del deposito cauzionale in contanti pari a tre mensilità, una polizza fideiussoria emessa da primaria Compagnia Assicurativa o una fideiussione Bancaria pari a nove mensilità del canone di locazione, di cui tre mensilità quale deposito cauzionale e sei mensilità a garanzia del pagamento dei canoni. |
Gli inquilini sono tenuti all'osservanza dei regolamenti condominiali, e ad usare le cose comuni ed i servizi in conformità alle norme in essi contenuti.
E' fatto espressamente divieto agli inquilini:
1) di non utilizzare i locali locati. Qualora l'alloggio dovesse rimanere inutilizzato per un periodo di tempo superiore a tre mesi, l'inquilino è tenuto a renderne consapevole il Fondo motivandone le cause;
2) di cedere o sublocare in tutto i in parte, con o senza corrispettivo, l'unità affittata, sia vuota che ammobiliata o di tenere pensione. Il Fondo si riserva la facoltà di valutare eventuali richieste di cessioni del contratto a favore di parenti non oltre il secondo grado dell'intestatario, con lo stesso conviventi. Agli effetti del presente articolo, la famiglia del conduttore si intende composta dal numero di persone denunciato all'atto della domanda della locazione e risultante dalla compilazione dell'apposito modulo.
3) di assumere in locazione più di un alloggio e relative pertinenze (salvo che non sia stato possibile dare in locazione ad altri per mancanza di richiesta, l'alloggio disponibile), nonché di annettere vani di unità adiacenti e di realizzare manufatti ed opere edilizie abusive in genere in violazione delle norme di legge.
Il Fondo si riserva di perseguire i trasgressori nelle sedi competenti.
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