Contract
Studio AM. & CO. srl Via dell’Elettricità n. 3/d 30175 Marghera (VE) Tel. 000.0000000 Fax. 000.0000000 | |
PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – ART. 19 D.LGS 152/06 | |
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI RICHIESTA MODIFICA SOSTANZIALE D.D.P. N. 554/2018 del 03.12.2018 RELAZIONE TECNICA (D.Lgs 152/2006 - L.R. Veneto n. 3/00 – D.G.R.V. N. 2966/06) | |
Committente: XXXXXXX XXXX Xxx Commercio Rottami Metallici 00000 Xxxxxxx Xxxxxx (XX) C.F. / P.IVA 00000000000 Tel./fax 0000.000000 Mob. 348.7373311 |
INDICE
1.0 Premessa 4
2.0 AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DELL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI 7
3.0 UBICAZIONE e struttura DELL’IMPIANTO di recupero rifiuti 8
3.1 Destinazione urbanistica dell’area 9
3.2 Titolo di disponibilità dell’area 10
3.3 Struttura dell’area di intervento 11
4.0 STATO DI FATTO Autorizzato 13
4.1 Rifiuti conferibili all’impianto 13
4.2 Attività di recupero rifiuti autorizzate 18
4.2.1 Rifiuti sottoposti a esclusiva R13 Messa in Riserva e accorpamento 20
4.2.2 Rifiuti sottoposti a “unione” R12 (miscelazione non in deroga) 20
4.2.3 Rifiuti sottoposti ad attività di selezione, cernita e riduzione volumetrica - Causale R12 21
4.2.4 Rifiuti sottoposti ad attività di selezione, cernita e riduzione volumetrica - Causale R4 23
4.3 Rifiuti prodotti dall’attività di recupero autorizzata – caratteristiche – quantità stoccabili 25
4.4 Materiali “end of waste” prodotti dall’attività di recupero autorizzata 27
4.5 Macchinari utilizzati per l’attività di recupero autorizzata 27
4.6 Potenzialità dell’attività di recupero autorizzata 28
4.7 Gestione della acque meteoriche – stato di fatto 29
4.8 Emissioni in atmosfera 33
5.0 STATO DI PROGETTO 36
5.1 Aspetti che non subiscono variazioni a seguito delle modifiche proposte 36
5.2 Modifiche richieste al D.D.P. n. 554/2018 del 03.12.2018 36
5.2.1 Estensione dell’operazione di recupero R4 (attività già autorizzata presso l’impianto) ad alcuni codici CER già autorizzati alle sole operazioni di messa in riserva e
accorpamento/miscelazione 37
5.2.2 Aggiornamento delle definizioni di R12 ai sensi della DGRV n.
119 del 7 febbraio 2018 39
5.2.2.1 Miscelazione non in deroga 41
5.2.2.2 Accorpamento 44
5.2.3 Incremento del quantitativo massimo di rifiuti trattabili e conferibili su base annua e su base giornaliera 45
5.2.3.1 Quantità massime trattabili di rifiuti in ton/die e ton/anno .46
5.2.3.2 Quantitativo massimo annuo di rifiuti ricevibili e
trattabili in impianto 47
5.2.4 Revisione del Lay-out impiantistico 48
5.3 Migliorie introdotte al sistema di trattamento delle acque meteoriche 51
1.0 PREMESSA
Il presente documento costituisce la relazione tecnica di progetto relativa ad una variante sostanziale di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi di titolarità della ditta XXXXXXX XXXX Xxx ubicato in xxx Xxxxxxxx x. 00 x Xxxxxxx Xxxxxx (XX).
L’impianto di recupero rifiuti è alla data di redazione della presente, regolarmente autorizzato dalla Provincia di Treviso con la seguente Determinazione (recentemente rinnovata):
1. D.D.P. n. 554/2018 del 03.12.2018 (Prot. n. 98995/2018) che
costituisce Autorizzazione Unica ai sensi dell’Art. 208 D.Lgs 152/06 in capo alla Ditta XXXXXXX XXXX Xxx comprendendo:
L’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi attraverso fasi di selezione e cernita e adeguamento volumerico;
Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni adibiti alla gestione rifiuti, previo trattamento, con recapito nel Canale Bacchetta.
Al fine di migliorare la propria posizione nel mercato e di ottimizzare la gestione interna dell’impianto, la Ditta proponente ha la necessita di apportare alcune modifiche gestionali rispetto allo stato di fatto attualmente autorizzato. Nessuna modifica edilizia (ad esclusione della posa in opera del nuovo sistema di trattamento delle acque) è invece prevista nella situazione di progetto, pertanto la struttura dell’impianto rimarrà la stessa attualmente autorizzata dagli Enti.
Alla luce delle proprie esigenze operative e commerciali, la ditta XXXXXXX XXXX Xxx ha l’esigenza di modificare la menziona Determina di autorizzazione richiedendo alla Provincia di Treviso le seguenti modifiche sostanziali:
a) Possibilità di sottoporre a recupero R4 “Riciclo/Recupero di metalli” anche le tipologie di rifiuti identificate dai codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, 160117, 191002, 191202, 191203 e 200140;
b) Aggiornamento dell’attività di recupero “miscelazione” e “accorpamento” ai sensi della DGRV n. 119 del 7 febbraio 2018.
c) Incremento del quantitativo massimo giornaliero di rifiuti trattabili passando dalle attuali 9,00 ton/die alle 40 ton/die;
d) Incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili e conferibili in impianto;
e) Revisione del lay-out impiantistico. La rilocalizzazione delle aree di stoccaggio si rende necessaria per una gestione dei materiali maggiormente consona all’area di intervento;
f) Intervento migliorativo del sistema di trattamento delle acque ad oggi autorizzato;
In relazione alla modifica richiesta, la nuova quantità massima giornaliera di rifiuti trattati (operazioni di recupero R4 – Allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006) svolta all’interno dell’impianto è superiore alle 10 ton/giorno per cui in base al combinato disposto dall’art. 19 e dall’Allegato IV alla parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., l’intervento rientra nella procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Provincia di Treviso.
Si precisa inoltre che le medesime modifiche sopra riportate (ad esclusione dell’intervento migliorativo del sistema di trattamento delle acque meteoriche) sono state oggetto di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. nell’anno 2011 con
rilascio da parte della Provincia di Treviso del parere di non assoggettabilità alla V.I.A. (Decreto n. 13/2011 del 19.10.2011). Si ritiene di sottoporre nuovamente il progetto di modifica alla Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’Art. 19 D.Lgs 152/06, in quanto è decorso un periodo temporale superiore a cinque anni e al fine di garantire una migliore trasparenza degli impatti potenzialmente indotti, nel principio di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
2.0 AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DELL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
Alla data di redazione del presente documento, la ditta XXXXXXX XXXX Xxx è in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali ed edilizie:
1. D.D.P. n. 554/2018 del 03.12.2018 (Prot. n. 98995/2018) che
costituisce Autorizzazione Unica ai sensi dell’Art. 208 D.Lgs 152/06 in capo alla Ditta XXXXXXX XXXX Xxx comprendendo:
L’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi attraverso fasi di selezione e cernita e adeguamento volumerico;
Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni adibiti alla gestione rifiuti, previo trattamento, con recapito nel Canale Bacchetta.
2. CONCESSIONE IDRAULICA: concessione idraulica per lo scarico in acque superficiali rilasciata dal Consorzio di Bonifica “Destra Piave” Xxx.Xxx. 482 del 25.01.2001.
3.0 UBICAZIONE E STRUTTURA DELL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta XXXXXXX XXXX XXX è ubicato all’interno del territorio comunale di Ponzano Veneto (località Paderno), in un lotto di terreno accessibile dal civico n. 95 di Via Postumia.
Catastalmente è censito come segue: Censuario di Ponzano Veneto Foglio 18
Mappale 692
Il lotto di intervento, come illustrato in Fig. 1 confina:
a Nord con attività di tipo industriale esistente;
a Sud con l’abitazione privata del Legale Rappresentante della Ditta Xxxxxxx Xxxx Xxx;
ad Ovest con terreni non edificati aventi la stessa destinazione urbanistica del lotto in esame.
ad Est con un area verde di pertinenza dell’attività industriale posta più a nord;
Fig. n.1 estratta da Google Earth e rielaborata
3.1 Destinazione urbanistica dell’area
Secondo lo strumento urbanistico comunale (Piano degli Interventi) del Comune di Ponzano Veneto l’impianto è situato all’interno di un’area classifica come Z.T.O. D destinata alla produzione di beni e servizi, regolamentata dall’Art. 32 delle Norme Tecniche Attuative.
Fig. n. 2 estratta dal P.I. del Comune di Ponzano Veneto
Come illustrato nel documento “Studio di Impatto Ambientale”, dalla consultazione degli strumenti pianificatori del Comune di Ponzano Veneto l’area non risulta sottoposta direttamente ad alcun vincolo, ma è classificata dal P.A.T. comunale come “Area di urbanizzazione consolidata” (Tav. 3 – P.A.T.).
L’ubicazione dell’impianto è dunque compatibile con le prescrizioni dello strumento di regolazione comunale del Comune di Ponzano Veneto e con le previsioni della L.R. Veneto n. 3/2000.
3.2 Titolo di disponibilità dell’area
L’area in esame è in disponibilità della Ditta XXXXXXX XXXX SRL sulla base del contratto di affitto di ramo d’azienda n. 9519/IT stipulato in data 9.11.2010 con la Ditta individuale Xxxxxxx Xxxx, attualmente ancora vigente e allegato alla presente Relazione Tecnica.
3.3 Struttura dell’area di intervento
Il lotto di intervento presenta un’estensione complessiva di circa 2.190,00 mq come nel seguito composti:
1.683,00 mq costituiti da superficie scoperta (di cui solo 1.500,00 interessati da attività di gestione rifiuti e movimentazione, interamente pavimentati); porzioni di superficie scoperta sono destinati a verde;
i rimanenti 507 mq circa costituiti da superficie coperta.
La superficie pavimentata è organizzata nelle seguenti strutture edilizie:
Fabbricato artigianale (483,00 mq) interamente coperto, fenestrato lungo le pareti Sud ed Est, avente lunghezza pari a 30,20 m, larghezza di 16,00 m, altezza sottotrave di 6,0 m ed altezza massima di 9,0 m. All’interno del fabbricato è presente un locale chiuso strutturato su due piani aventi estensione di 40 mq circa cadauno di cui il piano terra adibito a servizi igienici, spogliatoio e magazzino ed il primo piano adibito a uffici. Lungo il tetto del fabbricato sono presenti pannelli fotovoltaici;
Struttura di copertura (18,90 mq) del macchinario di pressatura avente
dimensioni di 4,50 m x 4,20 m x h (max) di 2,35 m. la struttura è realizzata in metallo;
Ufficio pesa (5,6 mq) avente dimensioni di 2,00 m x 2,80 m x h (max) di 2,30 m;
L’accesso è consentito grazie alla presenza di due passi carrai ubicati lungo il lato Ovest in prossimità di uno dei quali è posizionata anche la pesa interrata a servizio dell’impianto. Il passo carraio utilizzato per l’ingresso e l’uscita dall’impianto è quello posto a Sud, mentre quello posto a Nord viene utilizzato esclusivamente per eventuali situazioni di emergenza.
L’impianto è accessibile solamente in presenza di personale incaricato della ditta XXXXXXX XXXX Xxx ed è interamente recintato come nel seguito dettagliato:
1) Lato Sud: struttura in muratura in cls dell’altezza di 1,60 m;
2) Lato Ovest: Rete metallica di h 2,00 sostenuta da zoccolo in cls di altezza 20 cm;
3) Lato Est: struttura in muratura in cls dell’altezza di 1,60 m;
4) Lato Nord: struttura in muratura in cls dell’altezza di 1,60 m;
L’intera superficie scoperta interessata dall’attività di gestione rifiuti e dalla viabilità interna è pavimentata ed asservita da una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento che convoglia le stesse allo scarico nel canale “Bracchetta” posto lungo il lato Est. La struttura della rete di raccolta e dell’impianto di trattamento delle acque è dettagliatamente descritta nei paragrafi successivi.
4.0 STATO DI FATTO AUTORIZZATO
I paragrafi seguenti descrivono le caratteristiche principali della gestione dell’impianto di recupero rifiuti autorizzato dalla Provincia di Treviso.
4.1 Rifiuti conferibili all’impianto
I rifiuti conferibili all’impianto di recupero della ditta XXXXXXX XXXX Xxx sono classificati come NON PERICOLOSI ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e provengono da:
attività industriali;
attività artigianali;
Attività di servizio;
Attività di costruzione e demolizione;
Raccolte differenziate di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani;
Impianti di autodemolizione autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
n. 152/2006 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e dell’art. 231 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
La tabella seguente riassume le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto e le rispettive caratteristiche chimico fisiche.
Tabella n. 1
CER | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE |
12 01 01 | Limatura e trucioli di metalli ferrosi | Truccioli e particolato derivanti dal trattamento superficiale di metalli ferrosi. I truccioli hanno dimensioni superiori a 1 cm mentre il particolato raggiunge pezzature minime di dimensioni maggiori e dunque presentano stato fisico solido non pulverulento. Materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
12 01 02 | polveri e particolato di metalli ferrosi |
12 01 03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi | Truccioli e particolato derivanti dal trattamento superficiale di metalli non ferrosi. I truccioli hanno dimensioni superiori a 1 cm mentre il particolato raggiunge pezzature minime di dimensioni maggiori e dunque presentano stato fisico solido non pulverulento. Materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
12 01 04 | polveri e particolato di metalli non ferrosi | |
15 01 04 | imballaggi metallici | Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato. Gli imballaggi in ingresso all’impianto non hanno contenuto sostanze pericolose e dunque non sono contaminati da esse. Materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | Veicoli già sottosti a messa in sicurezza e demolizione presso autodemolitori autorizzazioni ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 e dell’art. 231 del D.Lgs n. 152/2006. Materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
16 01 16 | serbatoi per gas liquido | Serbatoi provenienti da autodemolitori autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 o dell’art. 231 del D.Lgs n. 152/2006 e, se di tipo diverso da quelli per autotrazione, deve essere preventivamente bonificato in altro sito Materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
16 01 17 | metalli ferrosi | Metalli ferrosi provenienti dalla demolizione degli autoveicoli, dalla riparazione degli autoveicoli. I metalli non costituiscono componenti della parte meccanica dei veicoli per cui non sono entrati in contatto con sostanze oleose o idrocarburi. Materiale non radioattivo ai |
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 | ||||||||
16 | 01 | 18 | metalli non ferrosi | Metalli non ferrosi provenienti dalla demolizione degli autoveicoli, dalla riparazione degli autoveicoli. I metalli non costituiscono componenti della parte meccanica dei veicoli per cui non sono entrati in contatto con sostanze oleose o idrocarburi. Materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 | ||||
16 | 01 | 22 | componenti non specificati altrimenti | Componenti dei veicoli non ricomprese nelle voci precedenti, bonificate delle componenti pericolose, come ad esempio i motori, i radiatori ed i carburatori etc. Tali rifiuti provengono esclusivamente da autodemolitori autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 209/2003 o dell’art. 231 del D.Lgs n. 152/2006 che ne garantiscono la completa eliminazione di componenti pericolose. Materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 | ||||
16 | 02 | 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | Apparecchiature fuori uso costituite da apparecchiature industriali di grandi dimensioni escluse dal campo di applicazione del D.Lsg 49/2014 (es. torni). Materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 | ||||
16 | 02 | 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | Componenti metalliche estratte dalle Apparecchiature fuori uso costituite da componenti metalliche assemblate. Le apparecchiature non contengono sostanze pericolose. Sono ad esempio ricompresi in questa tipologia di rifiuti le componenti metalliche estratte dalle apparecchiature industriali di grandi dimensioni; materiale non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 | ||||
17 | 04 | 01 | rame, bronzo, ottone | rifiuti | costituiti | da | rottami | e |
cascami di barre di rame di ottone e di bronzo, profili di rame di xxxxxx e di bronzo, lamiere di rame di ottone e di bronzo, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone bronzo. Rifiuti non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. | ||
17 04 02 | alluminio | Rifiuti costituiti da nastri di alluminio, foglio di alluminio, rottami di alluminio, barre di alluminio. Rifiuti non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
17 04 03 | piombo | Rifiuti costituiti da nastri di rottami di piombo e alpacca, barre di piombo e profili di piombo. Rifiuti non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. |
17 04 04 | zinco | Rifiuti costituiti da rottami di zinco, barre di zinco. Rifiuti non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. |
17 04 05 | ferro e acciaio | Rifiuti di acciaio, ghisa e loro leghe, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, acciaio anche stagnato. Rifiuti non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. |
17 04 06 | stagno | Rifiuti costituiti da rottami e cascami di stagno. Rifiuti non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. |
17 04 07 | metalli misti | rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi o loro leghe. Rifiuti non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. |
17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | Rifiuti costituiti da spezzoni di cavo in alluminio o rame ricoperti, non contaminati da sostanze pericolose |
19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | Rifiuti di metalli non ferrosi prodotti dalla frantumazione di rifiuti non ferrosi presso impianti di recupero |
regolarmente autorizzati. I rifiuti saranno non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. | ||
19 12 02 | metalli ferrosi | Rifiuti ferrosi provenienti dagli impianti di selezione dei rifiuti e merceologicamente costituiti da acciaio, ghisa e loro leghe, elementi di ferro e acciaio sottoforma di barre, fogli, imballi, lattine etc. I rifiuti saranno non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. |
19 12 03 | metalli non ferrosi | Rifiuti non ferrosi provenienti dagli impianti di selezione dei rifiuti e merceologicamente costituiti da rame, ottone, bronzo, alluminio etc sottoforma di barre, fogli, imballi, lattine etc. I rifiuti saranno non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. |
20 01 40 | metalli | Rifiuti di acciaio, ghisa e loro leghe, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, acciaio anche stagnato. Rifiuti non radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. |
Lo stato fisico di tutte le tipologie di rifiuti in ingresso è SOLIDO NON PULVERULENTO in quanto per le tipologie di rifiuti identificate dai CER 120101 “Limatura e trucioli di materiali ferrosi”, 120102 “Polveri e particolato di materiali ferrosi”, 120103 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi” e 120104 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi” la ditta riceve solamente rifiuti aventi pezzatura non inferiore ad 1 cm.
4.2 Attività di recupero rifiuti autorizzate
In relazione a quanto riportato nel D.D.P. di autorizzazione n. 554/2018 del 03.12.2018 la ditta XXXXXXX XXXX Xxx è autorizzata all’esercizio delle seguenti attività di recupero rifiuti, come definite dall’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
Rifiuti sottoposti alla sola attività di Messa in Riserva (R13 - Allegato C, Parte IV, Titoli I e II del D.Lgs n. 152/2006) consistente nella sola operazione di stoccaggio dei rifiuti in ingresso per avviare successivamente gli stessi ad impianti terzi di recupero regolarmente autorizzati ove verranno svolte le successive operazioni di recupero rifiuti identificate dalle causali da R1 a R12;
Rifiuti sottoposti all’attività di Messa in Riserva e accorpamento
funzionale al trattamento degli stessi presso il medesimo impianto della Ditta XXXXXXX XXXX Xxx (R13 - Allegato C, Parte IV, Titoli I e II del D.Lgs n. 152/2006);
Attività di recupero R12 - Allegato C, Parte IV, Xxxxxx I e II del D.Lgs n. 152/2006 definita come riportato al punto 9) – Art. 4 del DDp n. 800/2008 del 01.12.2008:
“selezione e cernita” di rifiuti finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
“riduzione volumetrica (pressatura, cesoiatura)” al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero;
“accorpamento” di rifiuti aventi medesimo codice CER ma produttori differenti da destinare a successivo recupero.
“unione” di rifiuti aventi codice CER differente ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni
merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero
Attività di recupero R4 - Allegato C, Parte IV, Xxxxxx I e II del D.Lgs n. 152/2006 “Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici” consistente in operazioni di selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica al fine di ottenere Materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EOW) conforme a quanto indicato al paragrafo 4.4 della presente relazione tecnica.
La tabella seguente riassume le attività di recupero rifiuti per ciascuna tipologia di rifiuto:
Tabella n. 2
CER | DESCRIZIONE | ATTIVITA’ DI RECUPERO |
12 01 01 | Limatura e trucioli di metalli ferrosi | R13 – R12 |
12 01 02 | polveri e particolato di metalli ferrosi | R13 – R12 |
12 01 03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi | R13 – R12 |
12 01 04 | polveri e particolato di metalli non ferrosi | R13 – R12 |
15 01 04 | imballaggi metallici | R13 – R12 – R4 |
16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | R13 |
16 01 16 | serbatoi per gas liquido | R13 – R12 |
16 01 17 | metalli ferrosi | R13 – R12 |
16 01 18 | metalli non ferrosi | R13 – R12 |
16 01 22 | componenti non specificati altrimenti | R13 – R12 |
16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | R13 – R12 |
16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R13 – R12 |
17 04 01 | rame, bronzo, ottone | R13 – R12 – R4 |
17 04 02 | alluminio | R13 – R12 – R4 |
17 04 03 | piombo | R13 – R12 – R4 |
17 04 04 | zinco | R13 – R12 – R4 |
17 04 05 | ferro e acciaio | R13 – R12 – R4 |
17 04 06 | stagno | R13 – R12 – R4 |
17 04 07 | metalli misti | R13 – R12 – R4 |
17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | R13 – R12 |
19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | R13 – R12 |
19 12 02 | metalli ferrosi | R13 – R12 |
19 12 03 | metalli non ferrosi | R13 – R12 |
20 01 40 | metalli | R13 – R12 |
Vengono nel seguito descritte le attività di recupero cui possono essere sottoposti i rifiuti in ingresso allo stabilimento:
4.2.1 Rifiuti sottoposti a esclusiva R13 Messa in Riserva e accorpamento
I rifiuti in ingresso allo stabilimento a seguito delle verifiche quali-quantitative vengono stoccati all’interno dell’area adibita ad esclusiva attività di R13 – Messa in Riserva (Area 1 – Xxx. 0 Xxxxx xx xxxxx) per poi essere avviati ad ulteriori impianti di recupero rifiuti ove saranno sottoposti ad una delle operazioni identificate dalle causali R4 o R12 di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. L’attività di recupero dunque consisterà esclusivamente nell’operazione di stoccaggio dei rifiuti per partite (codice CER) omogenee, anche provenienti da produttori differenti. I rifiuti non subiranno alcuna operazione di trattamento che muti la loro natura o che modifichi le caratteristiche chimico-fisiche-merceologiche rispetto agli standard di ingresso.
Il lay-out funzionale seguente illustra le fasi di gestione descritte:
4.2.2 Rifiuti sottoposti a “unione” R12 (miscelazione non in deroga)
I rifiuti in ingresso allo stabilimento a seguito delle verifiche quali-quantitative vengono stoccati all’interno dell’area adibita ad attività di R13 – Messa in Riserva funzionale al trattamento dei rifiuti presso l’impianto (Area 2 – Tav. 2
Stato di fatto). Da tale area i rifiuti aventi medesima merceologia (stessa tipologia di metallo) ma codice CER differente e destinati al medesimo processo di trattamento presso un impianto di recupero rifiuti terzo, vengono prelevati ed accorpati all’interno di un unico cumulo/cassone/contenitore all’interno dell’area “R12 miscelazione” (Area n. 3 – Xxx. 0 Xxxxx xx xxxxx) assumendo il codice CER 191202 “Metalli Ferrosi” o 191203 “Metalli non ferrosi” a seconda della tipologia di metallo di cui sono composti. La fase di unione sarà realizzata manualmente (carichi inferiori a 25 Kg) o meccanicamente (ausilio di un mezzo semovente munito di benna a polipo).
A seguito della fase di miscelazione i rifiuti prodotti saranno prelevati dalla medesima area di miscelazione (Area n. 3 – Xxx. 0 Xxxxx xx xxxxx) ed avviati ad impianti di recupero regolarmente autorizzati allo svolgimento delle successive operazioni di recupero R4 “Riciclo/Recupero” di metalli.
Il lay-out funzionale seguente illustra le fasi di gestione descritte:
4.2.3 Rifiuti sottoposti ad attività di selezione, cernita e riduzione volumetrica - Causale R12
I rifiuti in ingresso allo stabilimento a seguito delle verifiche quali-quantitative vengono stoccati all’interno dell’area adibita ad attività di R13 – Messa in
Riserva funzionale al trattamento (Area n. 2 – Tav. 2 Stato di fatto) dei rifiuti presso l’impianto. All’interno di tale area i rifiuti saranno depositati in base alle esigenza della ditta proponente in cumulo a terra o all’interno di cassoni. Nell’area di R13 – Messa in Riserva i rifiuti subiranno un processo di eliminazione di eventuali impurità e differenziazione dei materiali in base alle caratteristiche merceologiche. La selezione sarà realizzata manualmente o mediante mezzo semovente munito di benna a polipo a seconda della dimensione e del peso dei singoli colli di materiale. Qualora necessario i rifiuti subiranno un processo di riduzione volumetrica finalizzato all’ottimizzazione della fase di trasporto. La riduzione volumetrica sarà realizzata prevalentemente mediante il macchinario di pressatura in dotazione alla ditta e di rado mediante taglio con fiamma ossiacetilenica. L’attività di trattamento dei rifiuti non viene realizzata al fine di produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto bensì è finalizzata a migliorare la qualità merceologica del rifiuto in ingresso. I materiali prodotti si configurano dunque come rifiuti ad assumo i codici CER 191202 “Metalli ferrosi” o 191203 “Metalli non ferrosi” a seconda della merceologia.
Dall’area di stoccaggio i rifiuti successivamente saranno prelevati ed avviati ad impianti di recupero ove saranno sottoposti all’operazione di R4 “Riciclo/Recupero” di metalli.
Il lay-out seguente illustra la descritta attività di recupero:
4.2.4 Rifiuti sottoposti ad attività di selezione, cernita e riduzione volumetrica - Causale R4
I rifiuti in ingresso allo stabilimento a seguito delle verifiche quali-quantitative descritte nel Piano di Gestione Operativa vengono stoccati all’interno dell’area adibita ad attività di R13 – Messa in Riserva funzionale al trattamento dei rifiuti presso l’impianto (area n. 2 – Tav. 2 Stato di fatto). Successivamente i rifiuti subiranno un processo di selezione e cernita che consiste nell’eliminazione di eventuali impurità e differenziazione dei materiali in base alle caratteristiche merceologiche. La selezione sarà realizzata manualmente o mediante l’ausilio del mezzo munito di benna a polipo a seconda della dimensione e della pezzatura del collo. Se necessario il rifiuto verrà sottoposto ad un processo fisico di riduzione volumetrica mediante l’uso della pressa in dotazione alla Ditta (descritta al paragrafo 4.5) e/o mediante l’uso della fiamma ossiacetilenica.
L’attività di recupero è finalizzata all’ottenimento di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EOW) come definito al paragrafo 4.4 della presente Relazione Tecnica.
I materiali prodotti (EOW) saranno stoccati all’interno dell’area adibita al deposito delle materie prime prodotte (Area 4 – Area 5 – Xxx. 0 Xxxxx xx Xxxxx) secondo una delle seguenti modalità:
A terra in cumulo: I cumuli di differenti tipologie di materiale saranno tra loro separati per mezzo di distanza fisica o mediante l’ausilio di setti mobili (new-jersey);
In cassone scarrabile o fisso della volumetria compresa tra i 20,0 ed i 30,0 mc;
In contenitori metallici e/o plastici della volumetria variabile da 1,0 mc a 10,0 mc;
Il lay-out seguente illustra la descritta attività di recupero:
Considerando il fatto che l’attività di recupero rifiuti descritta al presente paragrafo viene realizzata utilizzando le medesime aree funzionali e gli stessi macchinari descritti al Paragrafo precedente, emerge che le due attività saranno svolte alternativamente e non contemporaneamente.
La modalità di stoccaggio dei rifiuti variano a seconda delle esigenze della ditta proponente, secondo le seguenti modalità:
A terra in cumulo. All’interno di ciascun cumulo sarà presente una sola tipologia di rifiuti (codice CER) opportunamente identificata da idonea cartellonistica. I cumuli di differenti tipologie di rifiuti saranno tra loro separati per mezzo di distanza fisica o mediante l’ausilio di setti mobili (new-jersey);
In cassone scarrabile o fisso della volumetria massima di 20,0 mc. Il
xxxxxxx sarà munito di idonea cartellonistica indicante il codice CER del rifiuto in esso contenuto;
In contenitori metallici e/o plastici della volumetria variabile da 1,0 mc a 10,0 mc. Ciascun contenitore riporterà il codice CER del rifiuto in esso contenuto;
4 .3 Rifiuti prodotti dall’attività di recupero autorizzata – caratteristiche – quantità stoccabili
Alla luce delle documentazioni tecniche di progetto che hanno portato all’emanazione del D.D.P. 554/2018 e delle attività di recupero dallo stesso autorizzate, le tipologie di rifiuti potenzialmente prodotti dall’attività di recupero rifiuti svolta dalla ditta XXXXXXX XXXX Xxx sono suddivisibili in due categorie come riassunte nella tabella n. 3. Nella tabella sono riportate anche informazioni in merito ai quantitativi massimi stoccabili ed alla modalità di stoccaggio dei rifiuti medesimi:
Tabella n. 3
RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITA’ DI SELEZIONE/CERNITA E RIDUZIONE VOLUMETRICA R4/R12 | |||
CODICE CER | DESCRIZIONE | MODALITA’ STOCCAGGIO | QUANTITA’ STOCCABILE |
150106 | Imballaggi in materiali misti | Contenitore/cassone | Comprese nei limiti del deposito temporaneo di cui all’art. 183, lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della normativa in |
160216 | Motori elettrici | Contenitore/cassone | |
170411 | Cavi | Contenitore/cassone | |
191201 | Carta e cartone | Contenitore/cassone | |
191202 | Metalli ferrosi | Contenitore/cassone | |
191203 | Metalli non Ferrosi | Contenitore/cassone |
191204 | Plastica e gomma | Contenitore/cassone | materia di prevenzione incendi: Carta e cartone < 5,0 ton Plastica e gomma < 5,0 ton Legno < 10,0 ton |
191207 | Legno | Contenitore/cassone | |
191212 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | Contenitore/cassone | |
RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITA’ DI R12 MISCELAZIONE | |||
CODICE CER | DESCRIZIONE | MODALITA’ STOCCAGGIO | QUANTITA’ STOCCABILE |
191202 | Metalli ferrosi | Cumulo a terra | Comprese nei limiti di 300,00 ton dei rifiuti in ingresso |
191203 | Metalli non Ferrosi | Cumulo a terra |
Le modalità di stoccaggio di tali tipologie di rifiuti variano a seconda dell’esigenza della ditta proponente come nel seguito dettagliato:
A terra in cumulo: I cumuli di differenti tipologie di rifiuti saranno tra loro separati per mezzo di distanza fisica o mediante l’ausilio di setti mobili (new-jersey);
In cassone scarrabile o fisso della volumetria massima pari a 20,0 mc. Il cassone sarà munito di idonea cartellonistica indicante il codice CER del rifiuti in esso stoccato;
In contenitori metallici e/o plastici della volumetria variabile da 1,0 mc a 10,0 mc. Ciascun contenitore riporterà il codice CER del rifiuto in esso stoccato;
4 .4 Materiali “end of waste” prodotti dall’attività di recupero autorizzata
Dall’attività di recupero rifiuti R4 (Allegato C, Parte IV, Xxxxxx I e II del D.Lgs n. 152/2006) vengono prodotte le seguenti tipologie di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto:
materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a matrice ferrosa, acciaio e alluminio conforme ai punti 1.4 di cui agli allegati I e II del Regolamento CE n. 333/2011;
Per i materiali a matrice rame: materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto conforme ai punti 1.4 di cui agli allegati I e II del Regolamento CE n. 715/2013.
Per le alte tipologie di metalli (stagno, piombo, zinco): materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI;
Per quanto riguarda i materiali a matrice ferrosa, acciaio e alluminio, la Ditta ad oggi è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e per quanto riguarda il rame e sue leghe è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento CE n. 715/2013.
Si allegano alla presente le copie dei citati certificati.
4 .5 Macchinari utilizzati per l’attività di recupero autorizzata
Nella realizzazione delle descritte attività di recupero rifiuti, la ditta XXXXXXX XXXX Xxx utilizza i seguenti macchinari ed attrezzature:
1) MACCHINARIO DI PRESSATURA: macchinario prodotto dalla ditta “Tabarelli SpA”;
2) MEZZO SEMOVENTE MUNITO DI BENNA A POLIPO: il mezzo semovente utilizzato è un comune mezzo d’opera sul cui braccio
meccanico è installata una benna a polipo avente le seguenti caratteristiche:
Ditta produttrice: Xxxxx Xxx;
Modello: RP 250;
N.Serie: 1744;
Anno di costruzione: 1995;
Volume: 0,25 mc;
Portata: 1700 Kg;
Peso: 345 Kg;
Pressione massima di esercizio: 280 bar;
Ampiezza di apertura: 2,8 m;
3) FIAMMA OSSIACETILENICA: utilizzata di rado per ridurre di lunghezza rifiuti a struttura lineare;
4.6 Potenzialità dell’attività di recupero autorizzata
In relazione a quanto disposto dal punto 2) dell’Allegato Tecnico al D.D.P. 554/2018 del 03.12.2018, la potenzialità autorizzata dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta XXXXXXX XXXX Xxx è la seguente:
Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili: 9,0 ton
Quantità massima annuale di rifiuti ritirabili presso l’impianto: 2.600,00 ton
Quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso: 300,00 ton di cui:
270 ton di rifiuti metallici riconducibili ai codici CER previsti alle tipologie 3.1 e 3.2 del l’Allegato 1 Suballegato 1 del DM
05.02.98: 120101, 120102, 120103, 120104, 150104,
160117, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406,
170407, 191002, 191202, 191203, 200140;
30 ton di rifiuti non riconducibili ai codici CER previsti alle tipologie 3.1 e 3.2 del l’Allegato 1 Suballegato 1 del DM
05.02.98: 160103, 160106, 160118, 160122, 160214,
170411.
Quantità massima stoccabile di rifiuti prodotti: Compresa nei limiti del deposito temporaneo di cui all’art. 183, lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
4.7 Gestione della acque meteoriche – stato di fatto
I reflui generati dall’impianto di recupero rifiuti oggetto di intervento sono:
1) “Reflui civili” provenienti dai servizi igienici dello stabile ad uso uffici confluiscono ad una vasca di ossidazione di tipo imhoff e successivamente saranno avviati alla vasca di fitoevapotraspirazione realizzata in prossimità della pesa;
2) “Acque meteoriche” di dilavamento delle superfici coperte – fabbricato artigianale (483 mq): confluiscono ad idonea e separata rete di raccolta la quale scarica direttamente nel canale “Bracchetta”;
3) “Acque meteoriche” di dilavamento delle superfici scoperte non interessate dall’attività di stoccaggio e lavorazione dei materiali e non utilizzate per la viabilità interna (183 mq) sono convogliate verso l’area adibita a verde posta lungo il lato Nord;
4) “Acque meteoriche di prima e di seconda pioggia” di dilavamento delle superfici scoperte interessate dall’attività di stoccaggio e lavorazione dei materiali e per la viabilità interna (1500 mq): sono
raccolte tramite un sistema di condotte e caditoie (separato dalla linea di raccolta dei pluviali dei tetti) e convogliate alla linea di trattamento in continuo descritta nel seguito la quale scarica nel canale “Bracchetta”;
Per le acque meteoriche di cui al precedente punto 4) la Ditta XXXXXXX XXXX Xxx è in possesso dei seguenti:
D.D.P. n. 554/2018 del 03.12.2018 con il quale la Provincia di Treviso autorizza lo scarico in corpo idrico superficiale canale “Bracchetta”.
Nulla osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Destra Piave (ora Consorzio Piave) con Prot. n. 482 del 25 gennaio 2011 e con validità di 30 anni.
Strutturalmente il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, illustrato in planimetria Tav. 4 è costituito da numero 3 (tre) caditoie poste lungo il lato Est dello stabilimento (area di stoccaggio dei rifiuti in R13 Messa in Riserva) che captano le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le convogliano ad un pozzetto di raccolta (dimensioni 80 cm x 80 cm x 80 cm) a valle del quale è presente il sistema di trattamento dei reflui costituito da:
1) Una vasca di sedimentazione dei solidi sospesi e defangatore avente dimensioni di 1,5 m x 1,5 m x h 2,00 m e una volumetria utile di 4,50 mc. Portata effettiva di 2 l/sec;
2) Un disoleatore monolitico a tre scomparti avente diametro di 2,00 m, altezza di 2,65 m e una volumetria utile di 8,30 mc. Portata effettiva di 2 l/sec;
3) Un filtro a coalescenza;
4) Un pozzetto di ispezione finale;
Il D.D.P. n. 554/2018 del 03.12.2018 rilasciato dalla Provincia di Treviso ha inoltre previsto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1 dell’Allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
b) I limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 152/2006;
c) Le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall’impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo, ferro, zinco ed idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disponibilità dell’autorità di controllo;
d) Lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 l e comunque idoneo a permettere il campionamento in automatico nelle 3 ore;
e) Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell’impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e ad impianto fermo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che
l’eccessiva presenza di fanghi ed oli possa pregiudicare l’efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve essere inoltre garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo;
f) E’ vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale, nonché nell’impianto di trattamento, reflui diversi da quelli previsti nella domanda;
g) Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell’impianto di depurazione deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione;
h) Gli eventuali scarti ed i rifiuti generati dal ciclo di lavorazione e dall’impianto di depurazione, qualora venissero depositati all’esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all’ambiente;
i) La ditta deve effettuare con regolarità e assiduità controlli allo stato di conservazione della pavimentazione delle aree di gestione rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite, ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere ed arginare lo sversamento e l’eventuale conseguente inquinamento;
4.8 Emissioni in atmosfera
Le tipologie di rifiuti gestite dalla ditta XXXXXXX XXXX Xxx presentano tutte stato fisico solido non pulverulento. Le uniche tipologie di rifiuti che in qualche modo potrebbero presentare stato fisico pulverulento sono identificate dai codici CER 120101 “Limatura e trucioli di materiali ferrosi”, 120102 “Polveri e particolato di materiali ferrosi”, 120103 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi” e 120104 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi” per i quali la ditta dichiara di riceve solamente rifiuti aventi pezzatura non inferiore a 1 cm.
Le fasi di trattamento dei rifiuti consistono in operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica realizzate manualmente o mediante l’ausilio di macchinari a tecnologia standardizzata.
Le fasi di riduzione volumetrica dei rifiuti a matrice metallica, qualora necessarie, vengono realizzate mediante un macchinario di pressatura o tramite attività di taglio con fiamma ossiacetilenica e ossipropanica, dunque attrezzature che non portano alla formazione significativa di polveri nell’atmosfera. Al fine di mitigare comunque la diffusione delle polveri eventualmente prodotte, durante le fasi di ossitaglio vengono utilizzati idonei sistemi di filtrazione quali aspiratori carrellati con filtri a celle, in grado di captare le polveri e reimmettere l’aria in ambiente esterno.
Si precisa che la Ditta XXXXXXX XXXX Xxx svolge l’attività di ossitaglio con caratteristiche di estemporaneità e non continuativamente. Inoltre l’attività viene svolta esclusivamente all’esterno del fabbricato industriale. Le emissioni prodotte vengono aspirate mediante degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e abbattimento delle emissioni generate durante la fase di taglio.
Si riportano nel seguito le caratteristiche tecniche degli aspiratori:
Si precisa inoltre che all’interno dei rifiuti oggetto dell’attività di recupero della ditta XXXXXXX XXXX Xxx:
a) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, parte II, tabella A1, classe I;
b) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, parte II, tabella A2;
c) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, parte II, tabella B;
d) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, paragrafo I, tabella A1, classe II;
e) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, parte II, tabella B, classe II;
f) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, paragrafo I, tabella A1, classe III;
5.0 STATO DI PROGETTO
In relazione alle specifiche esigenze manifestate dalla ditta XXXXXXX XXXX Xxx vengono proposte nel seguito le modifiche richieste.
5.1 Aspetti che non subiscono variazioni a seguito delle modifiche proposte
In relazione a quanto riportato ai Capitoli 3.0 e 4.0 la modifica proposta dalla ditta XXXXXXX XXXX Xxx non prevede la modifica degli argomenti nel seguito elencati:
1) Struttura dell’impianto: Capitolo 3.0, fatta eccezione per la localizzazione delle aree funzionali di gestione dei rifiuti;
2) Attività di recupero rifiuti autorizzate (Paragrafo 4.2);
3) Tipologie, provenienza e caratteristiche dei rifiuti conferibili all’impianto;
4) Quantità massime stoccabili di rifiuti in ingresso in impianto;
5) Tipologie di rifiuti prodotti dall’attività di recupero e quantità massime stoccabili: Paragrafo 4.3;
6) Tipologie e caratteristiche del materiale “end waste” prodotto dall’attività di recupero: Paragrafo 4.4;
7) Macchinari utilizzati per l’attività di recupero rifiuti: Paragrafo 4.5;
8) Modalità di gestione dei materiali in relazione alle emissioni in atmosfera: Paragrafo 4.8;
5.2 Modifiche richieste al D.D.P. n. 554/2018 del 03.12.2018
In relazione alle esigenze commerciali e gestionali proprie delle ditta XXXXXXX XXXX Xxx le modifiche che la stessa intende apportare al D.D.P. n. 554/2018 del 03.12.2018 sono le seguenti:
a) Possibilità di sottoporre a recupero R4 “Riciclo/Recupero di metalli” anche le tipologie di rifiuti identificate dai codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, 160117, 191002, 191202, 191203 e 200140;
b) Aggiornamento dell’attività di recupero “miscelazione” e “accorpamento” ai sensi della DGRV n. 119 del 7 febbraio 2018.
c) Incremento del quantitativo massimo giornaliero di rifiuti trattabili passando dalle attuali 9,00 ton/die alle 40 ton/die;
d) Incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili e conferibili in impianto;
e) Revisione del lay-out impiantistico. La rilocalizzazione delle aree di stoccaggio si rende necessaria per una gestione dei materiali maggiormente consona all’area di intervento;
f) Intervento migliorativo del sistema di trattamento delle acque ad oggi autorizzato;
5.2.1 Estensione dell’operazione di recupero R4 (attività già autorizzata presso l’impianto) ad alcuni codici CER già autorizzati alle sole operazioni di messa in riserva e accorpamento/miscelazione
Il DDP n. 554/2018 del 03.12.2018 stabilisce che l’attività di recupero rifiuti identificata dalla causale R4 “Riciclo/Recupero di metalli” possa essere realizzata esclusivamente sui rifiuti identificati dai seguenti codici CER 150104 “imballaggi metallici”, 170405 “Ferro e acciaio”, 170401 “rame, xxxxxx, xxxxxx”, 000000 “Alluminio”, 170403 “Xxxxxx”, 000000 “Zinco”, 170406 “Stagno” e 170407 “Metalli Misti”. Trattasi di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e da attività di post consumo (nel caso degli imballaggi metallici). All’interno dell’elenco dei rifiuti conferibili all’impianto della ditta XXXXXXX XXXX Xxx sono presenti altre tipologie di rifiuti a merceologia analoga che, qualora sottoposti al medesimo trattamento di quelli sopra elencati, possono portare alla produzione del materiale che cessa la qualifica di rifiuto descritto al
Paragrafo 4.4 o alle tipologie di rifiuti descritte al paragrafo 4.3. Ci si riferisce in particolar modo alle seguenti tipologie di rifiuti:
CER 120101: “limatura e trucioli di materiali ferrosi”;
CER 120102: “polveri e particolato di materiali ferrosi”;
CER 120103: “limatura e truccioli di materiali non ferrosi”;
CER 120104: “polveri e particolato di materiali non ferrosi”;
CER 160117: “metalli ferrosi”;
CER 160118: “metalli non ferrosi”;
CER 191002: “rifiuti di metalli non ferrosi”;
CER 191202: “metalli ferrosi”;
CER 191203: “metalli non ferrosi”;
CER 200140: “metallo”;
Quanto affermato è avvallato anche dall’unica norma tecnica di settore ad oggi vigente per il recupero dei rifiuti non pericolosi, vale a dire il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. che alle tipologie 3.1 (metalli ferrosi) e 3.2 (metalli non ferrosi) per i codici di rifiuti in esse elencate prevede le medesime operazioni di trattamento descritte al paragrafo 4.2 per la produzione delle materie di cui al paragrafo 4.4.
La tabella seguente riassume nella totalità, le attività di recupero rifiuti proposte dalla ditta XXXXXXX XXXX Xxx. In rosso sono evidenziate le modifiche proposte.
Tabella n. 4
CER | DESCRIZIONE | ATTIVITA’ DI RECUPERO |
12 01 01 | Limatura e trucioli di metalli ferrosi | R13 – R12 – R4 |
12 01 02 | polveri e particolato di metalli ferrosi | R13 – R12– R4 |
12 01 03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi | R13 – R12– R4 |
12 01 04 | polveri e particolato di metalli non ferrosi | R13 – R12– R4 |
15 01 04 | imballaggi metallici | R13 – R12 – R4 |
16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | R13 |
Emissione 05/02/2019 | Studio AM. & CO. Srl Via dell’Elettricità, 3/d – 00000 Xxxxxxxx Xx Tel. 000.0000000 Fax 000.0000000 C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. | Pag. 38 di 58 |
Rev. n. 00 |
16 01 16 | serbatoi per gas liquido | R13 – R12 |
16 01 17 | metalli ferrosi | R13 – R12– R4 |
16 01 18 | metalli non ferrosi | R13 – R12– R4 |
16 01 22 | componenti non specificati altrimenti | R13 – R12 |
16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | R13 – R12 |
16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R13 – R12 |
17 04 01 | rame, bronzo, ottone | R13 – R12 – R4 |
17 04 02 | alluminio | R13 – R12 – R4 |
17 04 03 | piombo | R13 – R12 – R4 |
17 04 04 | zinco | R13 – R12 – R4 |
17 04 05 | ferro e acciaio | R13 – R12 – R4 |
17 04 06 | stagno | R13 – R12 – R4 |
17 04 07 | metalli misti | R13 – R12 – R4 |
17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | R13 – R12 |
19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | R13 – R12– R4 |
19 12 02 | metalli ferrosi | R13 – R12– R4 |
19 12 03 | metalli non ferrosi | R13 – R12– R4 |
20 01 40 | metalli | R13 – R12– R4 |
L’attività di recupero R4 che la Ditta intende svolgere su ulteriori rifiuti a matrice metallica ferrosa e non ferrosa come sopra indicato, è la medesima descritta al paragrafo 4.2.4 della presente relazione tecnica. I macchinari utilizzati, le tipologie di materiale (EOW), e il rifiuto di scarto prodotto sono i medesimi riportati rispettivamente nei precedenti paragrafi 4.5, 4.4, 4.3.
5.2.2 Aggiornamento delle definizioni di R12 ai sensi della DGRV n. 119 del 7 febbraio 2018
Ai sensi della D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018 si aggiornano le definizioni delle attività di recupero ad oggi autorizzate con DDP n. 800/2008 e s.m.i. e definite come “Miscelazione/Accorpamento” nei decreti citati. A seguito dell’aggiornamento le operazioni di recupero autorizzate saranno le seguenti:
o esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti per l’avvio a recupero presso altri impianti;
o messa in riserva (R13) funzionale all’attività di recupero svolta in impianto (R12 – R4). In tale operazione di R13 sono incluse anche le operazioni di accorpamento e miscelazione dei rifiuti che saranno trattati presso l’impianto;
o operazioni di recupero (R12) così definite:
- R12 selezione e cernita: operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;
L’attività di selezione e cernita migliora la qualità merceologica del rifiuto in ingresso. Le singole frazioni merceologiche ottenute verranno classificate con il codice CER della famiglia 1912 più appropriato in base alla merceologia del singolo materiale.
- R12 riduzione volumetrica (pressatura, cesoiatura)” al fine di
ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero. La natura del rifiuto non viene modificata e il codice CER del rifiuto ridotto volumetricamente in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti in ingresso;
- R12 accorpamento: stoccaggio all’interno di un unico
xxxxxx/contenitore di rifiuti con medesimo codice CER, medesime caratteristiche merceologiche, destinati al medesimo procedimento di recupero, ma provenienti da produttori differenti. Tale operazione è finalizzata all’ottimizzazione del trasporto presso altri impianti/installazioni cui i rifiuti sarebbero stati avviati singolarmente;
La natura del rifiuto non viene modificata e il codice CER del rifiuto accorpato in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti in ingresso.
La qualifica del rifiuto urbano/speciale resta la medesima.
- R12 miscelazione non in deroga all’art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006: Operazioni di miscelazione non in deroga all’art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, di rifiuti non pericolosi aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche e destinati al medesimo processo di recupero finale presso impianti terzi.
L’attività di miscelazione non in deroga è mirata a ridurre gli spazi di stoccaggio e ottimizzare le superfici di gestione, senza inficiare la recuperabilità delle singole tipologie di rifiuti miscelate.
o Attività di recupero R4 - Allegato C, Parte IV, Xxxxxx I e II del D.Lgs n. 152/2006 “Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici” consistente in operazioni di selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica al fine di ottenere Materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EOW) conforme a quanto indicato al paragrafo 4.4 della presente relazione tecnica.
5.2.2.1 Miscelazione non in deroga
Alla data di redazione del presente documento, la Ditta XXXXXXX XXXX Xxx è già autorizzata all’attività di miscelazione non in deroga al comma 1 art. 187 del D.Lgs n. 152/2006, solamente che tale operazione nei decreti di autorizzazione è definita come “R12 - unione”. In adeguamento ai dettami della D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018, oltre ad aggiornare la definizione di R12 “unione” in R12 “Miscelazione non in deroga”, vengono nel seguito fornite
le informazioni che il Proponente è tenuto a fornire all’autorità competente (Provincia di Treviso), secondo quanto richiesto dalla medesima deliberazione di Giunta.
INDICAZIONE DEI CRITERI DI MISCELAZIONE
L’attività di recupero che la Ditta XXXXXXX XXXX Xxx svolge consiste nello stoccaggio all’interno di un unico cumulo/contenitore di rifiuti non pericolosi, aventi differente codice CER e medesime caratteristiche merceologiche, nonchè destinati al medesimo processo di recupero presso impianti terzi1.
I rifiuti sottoposti a miscelazione sono compatibili tra loro e reciprocamente inerti, al fine di evitare rischi dovuti ad incompatibilità delle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stessi.
Le tipologie di rifiuti in ingresso in impianto e le modalità di gestione ad oggi attuata portano all’individuazione delle seguenti classi merceologiche:
Classe A: rifiuti a matrice Metallica ferrosa;
Classe B: rifiuti a matrice metallica non ferrosa;
Ogni classe di miscelazione sopra riportata è finalizzata alla produzione di miscele destinate ad impianti terzi che svolgono attività di:
R4: Recupero di metalli;
La qualifica di rifiuto urbano/speciale delle miscele che esitano resta la medesima dei rifiuti miscelati. Nel caso di miscelazione di rifiuti urbani con rifiuti speciali, la qualifica della miscela diviene urbana, pur assumendo un codice CER diverso da quelli generalmente attribuiti ai rifiuti urbani.
Al rifiuto ottenuto dalla miscelazione viene attribuito il codice CER della famiglia 1912 maggiormente attinente alla merceologia del materiale ottenuto:
191202 – metalli ferrosi
191203 – metalli non ferrosi
1 La Deliberazione di Giunta Regionale infatti disciplina la fase di miscelazione finalizzata a trattare i rifiuti presso gli impianti terzi e non presso il medesimo impianto che svolge tale operazione.
INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI OGGETTO DI MISCELAZIONE
Nella tabella seguente vengono dettagliati i codici CER rientranti in ogni singola classe di miscelazione.
Tabella n. 5
CER | DESCRIZIONE | ATTIVITA’ DI RECUPERO | CLASSE DI MISCELAZIONE |
12 01 01 | Limatura e trucioli di metalli ferrosi | R13 – R12 – R4 | A |
12 01 02 | polveri e particolato di metalli ferrosi | R13 – R12 – R4 | A |
12 01 03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi | R13 – R12 – R4 | B |
12 01 04 | polveri e particolato di metalli non ferrosi | R13 – R12 – R4 | B |
15 01 04 | imballaggi metallici | R13 – R12 – R4 | A-B |
16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | R13 | ----- |
16 01 16 | serbatoi per gas liquido | R13 – R12 | ----- |
16 01 17 | metalli ferrosi | R13 – R12 – R4 | A |
16 01 18 | metalli non ferrosi | R13 – R12 – R4 | B |
16 01 22 | componenti non specificati altrimenti | R13 – R12 | ----- |
16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | R13 – R12 | ----- |
16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R13 – R12 | ----- |
17 04 01 | rame, bronzo, ottone | R13 – R12 – R4 | B |
17 04 02 | alluminio | R13 – R12 – R4 | B |
17 04 03 | piombo | R13 – R12 – R4 | B |
17 04 04 | zinco | R13 – R12 – R4 | B |
17 04 05 | ferro e acciaio | R13 – R12 – R4 | A |
17 04 06 | stagno | R13 – R12 – R4 | B |
17 04 07 | metalli misti | R13 – R12 – R4 | A-B |
17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | R13 – R12 | ---- |
19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | R13 – R12 – R4 | B |
19 12 02 | metalli ferrosi | R13 – R12 – R4 | A |
19 12 03 | metalli non ferrosi | R13 – R12 – R4 | B |
20 01 40 | metalli | R13 – R12 – R4 | A-B |
A: Classe di miscelazione relativa ai Metalli ferrosi
B: Classe di miscelazione relativa ai Metalli non ferrosi
La miscelazione viene effettuata in funzione del successivo trattamento/destino e specificatamente:
- L’impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici CER che compongono la miscela;
- La miscelazione non riduce il livello di trattamento cui il singolo rifiuto dovrebbe essere sottoposto, né causa l’applicazione di operazioni ambientalmente non corrette.
La miscelazione garantisce la medesima efficacia di recupero successivo rispetto all’invio del singolo rifiuto separatamente.
POTENZIALITA’ DELL’ATTIVITA’ DI R12 MISCELAZIONE NON IN DEROGA
La DGRV 119/2018 stabilisce che il Proponente è tenuto ad individuare una potenzialità (espressa in ton/die e in ton/anno) dell’operazione di miscelazione.
Considerando che:
la miscelazione non in deroga di rifiuti non pericolosi è un’attività marginale rispetto all’intero ciclo produttivo dell’impianto di recupero di titolarità della Proponente;
La miscelazione non in deroga è mirata a ridurre gli spazi di stoccaggio e ottimizzare le superfici di gestione;
L’attività viene svolta manualmente o con l’ausilio di mezzi semoventi in dotazione alla Ditta;
Per lo svolgimento dell’attività viene impiegato un solo operatore in modo non continuativo durante l’orario lavorativo giornaliero;
La potenzialità di miscelazione viene pertanto stimata in:
R12 miscelazione non in deroga: 5 ton/die;
5.2.2.2 Accorpamento
Nell’ipotesi di progetto, al fine di adeguare le attività svolte ai dettami della DGRV n. 119 del 7 febbraio 2018, la ditta conferma l’attività di R12
“Accorpamento”, consistente nello stoccaggio all’interno di un unico cumulo/cassone di rifiuti non pericolosi aventi medesimo codice CER, medesime caratteristiche merceologiche ma provenienti da produttori differenti, attività finalizzata all’ottimizzazione del trasporto dei rifiuti presso altri impianti /installazioni cui i rifiuti sarebbero stati comunque inviati singolarmente.
L’attività di accorpamento avrà le seguenti caratteristiche:
la natura dei rifiuti non viene modificata
il codice CER del rifiuto accorpato in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti in ingresso
la qualifica di rifiuto urbano/speciale resta la medesima
il produttore dei rifiuti è il gestore dell’impianto/installazione che genera il rifiuto accorpato
le operazioni di riferimento sono: R12.
5.2.3 Incremento del quantitativo massimo di rifiuti trattabili e conferibili su base annua e su base giornaliera
Come in Premessa menzionato, tra le modifiche proposte dalla ditta XXXXXXX XXXX XXX descritte ai Capitoli precedenti, sono comprese anche alcune modifiche alla potenzialità dell’impianto attualmente autorizzata dalla Provincia di Treviso, in termini di quantità massime di rifiuti trattabili e conferibili in impianto su base giornaliera e su base annua.
Rimane invariata rispetto a quanto attualmente autorizzato:
La quantità massima stoccabile di rifiuti in impianto (comprensiva dei rifiuti in ingresso in impianto, dei rifiuti prodotti dalle attività di R12 selezione e cernita e R12 accorpamento e R12 miscelazione) fissata in 300 ton;
La quantità massima stoccabile di rifiuti di scarto prodotti dalle operazioni di trattamento, la quale segue i dettami della definizione di deposito temporaneo (Art. 183, lettera bb) D.Lgs 152/06).
Tale modifica pertanto non comporterà un incremento del massimale delle garanzie finanziarie che la ditta deve prestare ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29 dicembre 2014.
5.2.3.1 Quantità massime trattabili di rifiuti in ton/die e ton/anno
Rispetto alla situazione attualmente autorizzata dalla Provincia di Treviso, la modifica proposta dalla ditta XXXXXXX XXXX Xxx prevede l’incremento dei quantitativi massimi trattabili con operazioni di R4 e R12 selezione e cernita, in termini di ton/die. Nel paragrafo 5.2.2 si è già argomentato in materia di potenzialità dell’attività di miscelazione non in deroga. La tabella seguente illustra l’incremento potenziale che la Ditta XXXXXXX XXXX Xxx intende richiedere:
POTENZIALITA’ STATO DI FATTO | POTENZIALITA’ STATO DI PROGETTO | |
Ton/die | 9 | 40 |
In relazione ai seguenti fattori:
Presso lo stabilimento della Ditta XXXXXXX XXXX Xxx lavorano solamente due addetti i quali svolgono anche la mansione di autisti nella fase di trasporto del materiale; pertanto i due operatori non lavorano in alternanza;
La durata massima giornaliera delle operazioni di lavorazione dei rifiuti realizzate presso l’impianto è di 4 ore;
In relazione alle tipologie di rifiuti, sulla base dell’esperienza del progettista, un operatore riesce a lavorare meccanicamente (selezione e cernita) al massimo 15 ton di rifiuti all’ora
La potenzialità massima di trattamento tecnicamente raggiungibile è pari a 60 ton/die. Tuttavia la Ditta XXXXXXX XXXX Xxx intende limitarsi esclusivamente ad una potenzialità pari a 40 ton/die.
Si precisa che la fase di riduzione volumetrica non influenza la potenzialità dell’impianto sopra descritta in quanto è da considerarsi esclusivamente un trattamento residuale del rifiuto atto a ottimizzare il confezionamento sia in fase di stoccaggio che in fase di trasporto.
La potenzialità giornaliera dell’attività di miscelazione (si veda quanto indicato nel paragrafo 5.2.2) è pari a 5 ton/die le quali sono da intendersi comprese all’interno della potenzialità massima impiantistica sopra descritta di 40 ton/die.
5.2.3.2 Quantitativo massimo annuo di rifiuti ricevibili e trattabili in impianto
Gli incrementi della potenzialità sopra riportati comportano una modifica anche in termini di flussi annuali di rifiuti ricevibili e trattabili in impianto.
La modifica proposta prevede:
Quantità massima annuale di rifiuti conferibili in impianto: 8.000 ton/anno di cui:
Quantità massima annuale di rifiuti trattabili in impianto con operazioni di R4 e R12 selezione e cernita e R12 miscelazione: 4.000 ton/anno;
Quantità massima annuale di rifiuti destinati alla pura messa in riserva R13 e accorpamento R12: 4.000 ton/anno.
5.2.4 Revisione del Lay-out impiantistico
La modifica proposta comprende anche la revisione del lay-out impiantistico attualmente autorizzato dalla Provincia di Treviso e illustrato nella Tav. 2 “Stato di fatto” allegata alla presente.
Le modifiche proposte, illustrate nell’elaborato planimetrico Tav. 3 “Stato di Progetto” allegato alla presente, non comportano un aumento della superficie atta allo stoccaggio dei rifiuti, né un aumento dell’altezza dei cumuli di materiale. La ricollocazione delle aree di stoccaggio si rende necessaria esclusivamente per motivazioni di natura logistica e per una gestione dei materiali maggiormente consona all’area di intervento.
La planimetria Tav. 3 “Stato di progetto” illustra la disposizione delle singole aree funzionali dell’impianto di recupero rifiuti secondo la seguente numerazione:
AREA 1: Area di stoccaggio di rifiuti non ferrosi – Area all’interno del capannone – superficie di 70 mq – lo stoccaggio avviene in cumuli di altezza massima pari a 3 metri, in big-bag o in contenitori di varia volumetria;
AREA 2: Area di stoccaggio EOW non ferrosi – Area all’interno del capannone
– superficie di 25 mq - lo stoccaggio avviene in cumuli di altezza massima pari a 3 metri, in big-bag o in contenitori di varia volumetria;
AREA 3: Area di stoccaggio rifiuti non ferrosi – Area all’interno del capannone
– superficie di 15 mq - lo stoccaggio avviene in cumuli di altezza massima pari a 3 metri, in big-bag o in contenitori di varia volumetria
AREA 4: Area di lavorazione – Area all’interno del capannone
AREA 5: Area di stoccaggio dei rifiuti di scarto prodotti dalla operazioni di recupero classificati con CER 1912xx – Area all’interno del capannone – Stoccaggio in cassonetti di varia volumetria
AREA 6: Area di stoccaggio rifiuti ferrosi e non ferrosi – Area scoperta – superficie di 195 mq - lo stoccaggio avviene in cumuli di altezza massima pari a 5 metri;
AREA 7: Area stoccaggio dei rifiuti con CER 191202 e CER 191203 provenienti dall’attività di R12 selezione e cernita – Area scoperta – superficie di 34 mq - lo stoccaggio avviene in cumuli di altezza massima pari a 5 metri, in big-bag o in contenitori di varia volumetria;
AREA 8: Area di stoccaggio dei rifiuti di scarto prodotti dalla operazioni di recupero classificati con CER 1912xx – Area scoperta – Stoccaggio in cassonetti di varia volumetria
AREA 9: Area di lavorazione su superficie scoperta;
AREA 10: N. 1 cassone da 30 mc contenente rifiuti in attesa di riduzione volumetrica – Area scoperta;
AREA 11: PRESSA posta sotto una tettoia;
AREA 12: Area di lavorazione su superficie scoperta;
AREA 13: Area stoccaggio rifiuti ferrosi e non ferrosi – Area scoperta – Superficie di 54 mq - lo stoccaggio avviene in cumuli di altezza massima pari a 3 metri, in big-bag o in contenitori di varia volumetria;
AREA 14: N.1 cassone da 30 mc contenente EOW – Area scoperta; AREA 15: N.1 cassone da 30 mc contenente EOW – Area scoperta; AREA 16: N.1 cassone da 30 mc contenente EOW – Area scoperta; AREA 17: N.1 cassone da 30 mc contenente EOW – Area scoperta; AREA 18: N.1 cassone da 30 mc contenente EOW – Area scoperta;
AREA 19: N. 1 cassonetto da circa 15 mc contenente CER 160122 – Area scoperta;
AREA 20: N. 1 cassonetto da circa 15 mc contenente CER 170411 – Area scoperta;
AREA 21: N.1 cassone da 30 mc contenente RIFIUTI FERROSI E NON FERROSI – Area scoperta;
AREA 22: Settore di conferimento
Si precisa che nelle aree 1, 3, 6, 10, 13, 21 possono essere stoccati rifiuti:
Destinati alla pura messa in riserva R13;
Sottoposti a R12 accorpamento;
Sottoposti ad R12 miscelazione;
Destinati alla messa in riserva R13 funzionale al successivo recupero (R12 – R4) presso l’impianto stesso.
Il nuovo lay-out impiantistico proposto dalla Ditta XXXXXXX XXXX XXX prevede l’introduzione delle aree ad utilizzo “dinamico” cioè potenzialmente destinate allo stoccaggio di materiali provenienti da differenti flussi di gestione. Tale modalità di stoccaggio è dovuta al fatto che le tipologie di rifiuti presenti nel mercato subiscono continue fluttuazioni merceologiche ed economiche, per cui una gestione delle aree molto rigida comportava il rischio di lasciare inutilizzata un’area funzionale, senza poterla impiegare per la gestione di altre tipologie di rifiuti.
La possibilità di utilizzo dinamico delle aree di gestione, garantendo comunque una chiara e inequivocabile tracciabilità dei flussi di gestione, è resa possibile dai seguenti fattori:
a) lo stoccaggio dei rifiuti viene realizzato sempre all’interno di contenitori muniti di idonea etichettatura o in cumuli ben separati anch’essi dotati di apposita cartellonistica mobile riportante il codice CER del rifiuto ivi stoccato. In tal modo viene consentita in modo
inequivocabile l’individuazione del materiale ivi contenuto ed il processo produttivo che lo ha originato;
b) il monitoraggio quotidiano dei flussi di rifiuti è reso efficiente anche grazie alle ridotte quantità massime stoccabili di rifiuti all’interno dell’impianto.
5.3 Migliorie introdotte al sistema di trattamento delle acque meteoriche
Al fine di migliorare il già efficiente sistema di trattamento delle acque meteoriche descritto al paragrafo 4.7 e al fine di mitigare ulteriormente gli impatti potenziali nei confronti dell’ambiente limitrofo, la Ditta XXXXXXX XXXX XXX intende sostituire parte dell’attuale sistema di depurazione delle acque meteoriche inserendo un sistema di trattamento in continuo (sedimentazione, disoleazione con filtro a coalescenza) fornito dalla Ditta Boer Group Srl.
Verranno sostituite e demolite le seguenti vasche:
Un disoleatore monolitico a tre scomparti avente diametro di 2,00 m, altezza di 2,65 m e una volumetria utile di 8,30 mc.
Un filtro a coalescenza;
Strutturalmente il nuovo sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche sarà quindi costituito da:
VASCA ESISTENTE - Una vasca di sedimentazione dei solidi sospesi e defangatore avente dimensioni di 1,5 m x 1,5 m x h 2,00 m e una volumetria utile di 4,50 mc.;
VASCHE DI NUOVO INSERIMENTO: Due nuove e distinte ma analoghe vasche di trattamento poste tra loro in parallelo, ciascuna strutturata come nel seguito descritto:
a) DISOLEATORE MONOLITICO TIPO NS60: costituito da una vasca monolitica a forma di cilindro divisa in due distinti vani. La portata affluisce nella primo vano di dissabbiatura dove avviene la sedimentazione delle particelle pesanti (sabbie, terriccio, ecc) per poi passare nel secondo vano tipo PN dove vi è la flottazione delle particelle oleose ed il loro accumulo in superficie.
La vasca presenta le seguenti caratteristiche:
realizzata in c.a.v.
avente dimensioni esterne pari a 250 cm x 225 cm;
capacità utile di 11 mc pari a 11.000 litri;
l’intero impianto è calcolato e verificato per trattare l’intera portata di pioggia pari a 200 l/s per ettaro di superficie pavimentata;
L'impianto è dotato di filtro a coalescenza in polietilene estraibile, ed
eventuale valvola di chiusura di sicurezza a galleggiante tarata per liquidi aventi densità 0,85 Kg/dmc.
Fig. n. 3 Schema rappresentativo del sistema di trattamento
Successivamente alla nuova fase di depurazione, i due distinti flussi confluiscono in un pozzetto di campionamento collegato ad un’unica tubazione che convoglia al sistema di disoleazione in continuo a servizio dello scarico esistente. Non si richiede pertanto l’attivazione di un nuovo punto di scarico in fognatura ma ci si collega alla situazione esistente.
Al fine di verificare il dimensionamento del sistema di trattamento e in considerazione del fatto che il sistema di trattamento delle acque meteoriche prevede il trattamento in continuo delle acque meteoriche di “prima pioggia” e di quelle di “seconda pioggia”, prendendo a riferimento il regime pluviometrico pari a 85 mm/h, si hanno le seguenti portate da trattare
(mq pavimentati) x (coeff. di deflusso2) x (85 mm/h)= (1.683 mq) x (0,9) x (85 mm/h)= 128,75 mc/h = 35,76 l/sec
2 Pari a 0,9 come definito dal PTA della Regione Veneto
La portata totale da trattare è pari a 35,76 l/sec mentre il sistema di trattamento previsto a livello progettuale è in grado di trattare 60 l/sec.
Considerando che:
I rifiuti soggetti a dilavamento da parte degli agenti atmosferici sono costituiti esclusivamente da metalli a matrice ferrosa e non ferrosa le cui principali sostanze potenzialmente pericolose lisciviate sono costituite da solidi sospesi, metalli e idrocarburi;
i processi di depurazione delle acque meteoriche di “prima pioggia” (sedimentazione e disoleazione) si basano su principi fisici di tipo statico, idonei alla sedimentazione dei materiali aventi maggior perso specifico (solidi sospesi, metalli) e alla captazione degli idrocarburi (disoleatore)
considerando che il sistema di trattamento è in grado di trattare in
continuo la prima e la seconda pioggia;
Il lavaggio del sistema filtrante e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell’impianto di disoleazione vengono effettuate regolarmente e a scarico inattivo. Le vasche di decantazione e disoleazione vengono mantenute in efficienza mediante periodici svuotamenti e pulizie in maniera da evitare che l’eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l’efficacia del processo di depurazione.
Si può facilmente affermare che il nuovo sistema di trattamento delle acque meteoriche che la Ditta Xxxxxxx Xxxx Xxx intende installare è regolarmente dimensionato in relazione alla superficie impiantistica e in relazione ai materiali ivi stoccati.
In caso di eventi accidentali che possano comportare la fuoriuscita dai mezzi/macchinari di sostanze pericolose (oli e idrocarburi), attua le seguenti procedure di pronto intervento:
Immediato arresto del mezzo da cui è originata la fuoriuscita;
Posa in opera di un contenitore a tenuta al di sotto del xxxx xx xxxxxx (xxxxxxxx 0 xx);
Posa in opera di panne assorbenti atte a delimitare l’area di spandimento;
Utilizzo di materiale inerte (sabbia o segatura) per assorbire il refluo e pulire il piazzale;
Rimozione del mezzo tramite l’intervento di xxxxx specializzate;
Ripristino finale dello stato dei luoghi ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti generati;
L’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 come modificata dalla D.G.R.V. n. 842/2012 del 15 maggio 2012, stabilisce che la struttura dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà rispondere a quanto previsto dall’articolo medesimo, secondo le indicazioni nel seguito descritte:
Comma 1: Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte degli impianti di recupero rifiuti, ove vi sia la presenza di:
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
b) lavorazioni;
c) ogni altra attività o circostanza;
che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti l’autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l’autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.
Le sostanze “pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente” coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l’aggiunta dei parametri:
Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L),
sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6 (rifiuti), 10, 11, 13, 14, 15 dell’allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5
mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.
Comma 2: Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.
Il sistema di raccolta e trattamento delle acque dell’impianto della Ditta XXXXXXX XXXX XXX rispetta le prescrizioni previste dall’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in quanto:
- L’area scoperta pavimentata è adibita a gestione rifiuti (carico, scarico stoccaggio e trattamento) e a viabilità interna. Tutta l’area è
impermeabilizzata e dotata di una rete di raccolta e trattamento in continuo delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia.
ALLEGATI:
ALLEGATO 1: Tav. 1 “Inquadramento”;
ALLEGATO 2: Xxx. 0 “Stato di fatto”;
ALLEGATO 3: Xxx. 0 “Stato di progetto”;
ALLEGATO 4: Xxx. 0 “Rete raccolta delle acque”;
ALLEGATO 5: Concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Destra Piave;
ALLEGATO 6: Schede tecniche impianto trattamento delle acque;
ALLEGATO 7: Titolo di disponibilità dell’area vigente
ALLEGATO 8: Certificati Regolamenti CE 333/2011 – 715/2013
ALLEGATO 9: Analisi delle acque di scarico
Ponzano Veneto, li 05.02.2019
Il tecnico Il legale Rappresentante