SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
All B
SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
(Corso Cavallotti, 59 - PEC Comune di Sanremo: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx)
*************************************
CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BOCCIODROMO SAN XXXXXXX
DI VIA VESCO S.N.C.,
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI
Il Comune di Sanremo affida il servizio di gestione del seguente impianto sportivo privo di rilevanza economica.
- “XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX” XX XXX XXXXX XXX
XXX. 0 – DURATA, NATURA E FINALITA’ DELL’APPALTO
1. Il presente appalto di servizi prevede l’affidamento del servizio di gestione del “Bocciodromo San Xxxxxxx” sito in via Vesco, privo di numero civico, per anni tre (3), rinnovabili eventualmente per un ulteriore periodo fino ad un massimo di anni tre (3), alle medesime condizioni contrattuali.
L’affidatario utilizzerà per le attività dei propri iscritti la maggior parte delle ore garantendo ad altri soggetti la possibilità di utilizzare il campo previo accordo tra le parti.
2. L’affidamento in appalto ha per oggetto la gestione di un pubblico servizio: all’appaltatore, che per ragioni di celerità in seguito verrà sempre definito AFFIDATARIO, viene trasferito il diritto di gestire l’impianto sportivo in oggetto, è quindi costituito quale organo ausiliario dell’Amministrazione comunale. In tale veste dovrà conformare la propria azione ai principi che caratterizzano i pubblici servizi, ovvero l’offerta indifferenziata al pubblico secondo criteri di trasparenza e imparzialità e il soddisfacimento di un interesse pubblico, nel rispetto di tutte le norme vigenti.
3. L’affidatario, pertanto, assume come proprie le finalità prevalentemente sociali che hanno motivato la costruzione dell’impianto e precisamente:
- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l’attività sportiva;
- promuovere e garantire la più ampia diffusione dell’Associazionismo sportivo territoriale, anche attraverso l’uso della struttura da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta;
- consentire l’utilizzo dell’impianto da parte degli istituti scolastici della città.
4. L’utilizzazione dell’impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.
5. L’affidatario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, anche se volontario, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l’attività sportiva come momento ricreativo e formativo.
6. L’utenza dovrà essere sensibilizzata all’utilizzo rispettoso degli ambienti e all’uso parsimonioso delle risorse energetiche.
ART. 3 – CANONE
1. Non è previsto il versamento di alcun canone annuale al Comune di Sanremo da parte dell’affidatario per tutto il periodo di affidamento.
ART. 4 – CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio in oggetto avrà luogo alle seguenti condizioni:
1. Deve essere garantita la disponibilità gratuita dell’impianto sportivo con tutte le pertinenze e servizi annessi (impianti, spogliatoi e personale) per soggetti portatori di handicap e altresì per tutte le scuole di ogni ordine e grado con precedenza per quelle cittadine, per l’intera durata dell’anno scolastico;
2. Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altra condizione, saranno concordate tra il concessionario e le autorità scolastiche competenti.
3. L’affidatario non potrà utilizzare l’impianto sportivo per attività diverse dalla pratica della specifica disciplina sportiva cui è destinato senza l’autorizzazione scritta del Comune.
4. L’affidatario, inoltre, si obbliga a concedere al Comune la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente o indirettamente, l’impianto per lo svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo inserite nel Programma Manifestazioni del Comune, nonché per altri avvenimenti di particolare rilevanza turistica e/o sportiva compatibilmente con gli impegni programmati dalla stessa e previo preavviso di almeno 15 giorni.
ART. 5 – ORARI DI APERTURA
1 L’affidatario, si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario il più ampio possibile da concordare con il Comune di Sanremo e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione dell’impianto da parte delle varie categorie di utenti.
2. Tali orari dovranno essere comunicati al momento della consegna dell’impianto e ogni qualvolta si renda necessario apportare delle variazioni, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune.
3. Gli orari devono rispettare le leggi in materia di inquinamento acustico e i regolamento di Polizia municipale e lo svolgimento di attività rumorose all’esterno dei locali dovrà essere limitato fino e non oltre le 23.00.
4. E’ obbligo dell’affidatario, tenere esposti, all’ingresso dell’impianto e in luoghi ben visibili per l’intera durata dell’affidamento, cartelli riportanti gli orari di apertura al pubblico.
ART. 6 – MODALITA’ GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILITA’
1. La manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo è a carico dell’affidatario.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si specificano alcune delle attività rientranti negli oneri a carico dell’affidatario, quali:
- attività di gestione, funzionamento, controllo e custodia dell’impianto;
- operazioni giornaliere di pulizia, compreso l’acquisto del materiale di consumo per l’esecuzione delle stesse;
- tinteggiature e verniciature interne ed esterne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni, qualora si rendesse necessario;
- riparazione e sostituzione di parti dell’impianto idro-sanitario;
- riparazione e sostituzione di vetri e parti degli infissi interni ed esterni degli spogliatoi e degli altri locali;
- riparazione e sostituzione di parti di tutte le apparecchiature elettriche installate ed apparecchi illuminanti;
- acquisto e posa in opera delle lampade dell’impianto di illuminazione artificiale del terreno di gioco per la sostituzione di quelle non funzionanti o usurate;
- verniciatura anche parziale, e riparazione di tutte le opere metalliche, dei cancelli e delle reti di recinzione al manifestarsi dei primi segni di deterioramento.
- spese connesse alla conduzione degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria.
- manutenzione del campo in terra battuta, comprensiva di tutte le operazioni necessarie, quali ad esempio: pulizie dalle macchie, abrasioni, buche o altro; riparazione con sostituzione delle parti danneggiate; pulizia periodica;
- acquisto delle reti, bandierine o altro materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
Sono inoltre a carico dell’affidatario, i seguenti oneri:
- spese per acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento dell’impianto;
- spese per la manutenzione del campo da gioco e per l’acquisto ed uso di materiali ed idonea attrezzatura;
- sistemazione di strutture varie esistenti attualmente nell’area in affidamento, al fine di rendere la stessa decorosa;
- spese per il ripristino di immobili, attrezzature e impianti per danni derivanti da qualsiasi causa, compresi gli atti vandalici.
- spese relative ad imposte o tasse di varia natura e connesse all’impianto stesso o alla sua gestione, quali l’eventuale imposta di pubblicità, ecc.;
3. L’affidatario si impegna a garantire il servizio di custodia dell’impianto durante l’orario di apertura, per l’intero periodo di concessione, al fine di scongiurare atti vandalici ed altri eventi dannosi.
4. L’affidatario si impegna altresì a garantire il servizio di pronto soccorso, per tutti i casi di emergenza e le attività inerente la prevenzione incendi.
5. Le eventuali migliorie ed addizioni che potranno essere apportate all’impianto in oggetto dovranno essere eseguite solo previa autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale - Ufficio Manutenzione Immobili e Progettazione - con oneri interamente a carico dell’affidatario e dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente. Dette opere di miglioria verranno acquisite dal Comune senza diritto a rimborsi, indennizzi o altro a qual si voglia titolo. Qualunque miglioria rimarrà al Comune al momento dello scadere dell’appalto di servizi.
Il Comune potrà negare il diritto ad apportare le migliorie qualora queste comportino: un prolungato disservizio; lo stravolgimento delle finalità per le quali la struttura è stata
finanziata; deterioramento o danneggiamento di qualsiasi parte della struttura e/o delle attrezzature ivi esistenti, ecc..
6. Nel caso in cui l’affidatario, non adempia agli oneri a suo carico, il Comune, previa diffida, potrà provvedere agli interventi ritenuti necessari ed urgenti, addebitando il costo all’affidatario.
7. Il Comune di Sanremo si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall’affidatario, anche con riferimento alla qualità dei servizi. Tali verifiche saranno effettuate alla presenza del responsabile tecnico precedentemente individuato e le relative valutazioni conclusive verranno espresse per iscritto e comunicate all’organismo stesso. Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate, o difformità con gli impegni assunti, saranno comunicate per iscritto all’affidatario e costituiranno causa di possibile rescissione anticipata dell’affidamento in appalto o causa di non rinnovo.
ART. 8 – PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELL’AFFIDATARIO
1. L’affidatario deve garantire, a cura ed oneri ad esclusivo proprio carico per: stipendi, salari, contributi previdenziali, mutualistici ed assicurativi, compresi quelli previsti in caso di infortunio, ecc., la presenza del personale dotato delle capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione dell’impianto, secondo le norme di sicurezza vigenti in materia e per garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato speciale, avvalendosi anche, eventualmente di personale volontario.
2. Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla relativa normativa, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico. Inoltre, il concessionario stesso si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali nonché al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro, come gli assegni familiari ed i contributi mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall’ispettorato del lavoro, il Comune stesso comunicherà all’affidatario e, se del caso, all’ispettorato suddetto l’inadempienza accertata.
In tal caso il Comune potrà anche provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto impiegando le somme del deposito cauzionale, senza che il concessionario possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico dell’affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido col Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo. L’inosservanza anche parziale dei sopra richiamati obblighi potrà dare luogo all'immediata risoluzione del contratto, a norma del successivo articolo 20, senza che l’affidatario possa vantare alcun diritto di rivalsa.
4. L’affidatario deve essere assicurare la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia, al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.
5. In considerazione dell’eventuale particolare natura del soggetto aggiudicatario (ad esempio associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, ecc.), per cui
possano essere legittimamente impiegati anche soggetti a titolo di volontariato per lo svolgimento delle attività rientranti nel presente affidamento, è richiesta la presentazione al Servizio comunale competente (Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione – U.O. Impianti Sportivi), di idonee polizze assicurative che coprano i rischi derivanti da “Infortuni” e da “R.C.T./O”, con massimali congrui per i danni derivanti agli stessi o causati a terzi, come meglio specificato nel successivo articolo 10.
6. Il personale addetto al funzionamento della struttura di che trattasi non intrattiene alcun rapporto con il Comune, essendo alle esclusive dipendenze dell’affidatario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti.
ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SANREMO
1. Sono a carico del Comune:
- spese per tutte le utenze (gas, elettricità, acqua, ecc…) al servizio dell’impianto in affidamento (quote fisse e variabili), e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
- spese per la manutenzione straordinaria degli impianti e gli eventuali lavori necessari;
- installazione di nuove attrezzature e realizzazione di nuove opere.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO E COPERTURA ASSICURATIVA
1. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio ed onere a carico dell’affidatario, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, secondo le vigenti norme del codice civile, per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa e dell’esercizio dell’impianto affidato in gestione.
2. In particolare:
- è direttamente responsabile nei confronti del Comune appaltante per ogni eventuale danno o per il perimento delle strutture e delle attrezzature, salvo il normale deperimento d’uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore;
- è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione dell’impianto tennistico;
- deve osservare e fare osservare tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa, nonché le prescrizioni dettate per gli impianti sportivi.
3. L’affidatario è pertanto responsabile, a ogni effetto, di ogni danno e infortunio a chiunque possa accadere, dipendenti dall'attività della Società stessa o comunque dall'utilizzo dell’impianto e delle apparecchiature esistenti all'interno dello stesso, esonerando in tal senso il Comune.
4. L’affidatario terrà indenne il Comune da danni e responsabilità derivanti dalla gestione dell’impianto ed è responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare agli immobili, arredi, servizi ed attrezzature date in affidamento, con l’esclusione dei fatti derivanti dall’utilizzo degli impianti durante le manifestazioni organizzate da soggetti diversi dall’affidatario, autorizzati dall’Amministrazione comunale, o organizzati direttamente dall’Amministrazione stessa.
5. L’affidatario, all’atto della consegna dell’impianto, dovrà produrre, prima della sottoscrizione del relativo contratto:
a) polizza assicurativa stipulata presso Compagnia assicurativa debitamente autorizzata ad operare sul territorio nazionale, per danni da “Incendio”, rinnovabile annualmente e valida per tutta la durata dell’affidamento; il cui massimale globale di assicurazione è fissato in € 1.000.000,00;
b) polizza assicurativa stipulata presso Compagnia assicurativa debitamente autorizzata ad operare sul territorio nazionale, per i rischi di “Responsabilità Civile nei confronti di terzi, utenti, e dei dipendenti”, rinnovabile annualmente e valida per tutta la durata dell’affidamento; i cui massimali minimi di assicurazione dovranno essere almeno di:
- € 500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di:
- € 1.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,
- € 500.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.
7. La stipula del contratto per il presente affidamento è subordinata e condizionata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra, in corso di validità.
8. L’affidatario non potrà esercitare alcuna attività in caso di assenza e/o di mancata copertura assicurativa dei singoli rischi.
ART. 11 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE - SPONSORIZZAZIONE
1. Il Comune consente all’affidatario la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislatura, nonchè il regolamento e piano comunale sugli impianti pubblicitari. Gli introiti di tale raccolta saranno di piena ed esclusiva spettanza del concessionario stesso.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all’ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatori di interessi particolari.
3. Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.
4. L’installazione degli impianti pubblicitari è subordinata all’acquisizione di cui sopra ai sensi del regolamento generale degli impianti pubblicitari del Comune di Sanremo e al pagamento dell’imposta e degli oneri dovuti.
5. Il materiale pubblicitario non deve danneggiare la struttura sportiva e allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spese ogni materiale pubblicitario.
ART. 12 – AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI
1. L’affidatario, per lo svolgimento di manifestazioni, attività ed iniziative di intrattenimento che prevedono la partecipazione di pubblico, a titolo gratuito, che esulano le normali attività di gestione, è tenuto a richiedere le relative autorizzazioni prescritte ai sensi di legge.
2. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di organizzare direttamente o far disputare a titolo gratuito, presso il suddetto impianto, manifestazioni di interesse comunale.
3. Inoltre, l’affidatario non potrà organizzare, presso l’impianto oggetto del presente capitolato speciale, manifestazioni che, in qualche modo, possano arrecare danno all’immagine della città o dell’Ente o, in generale, contrarie al comune senso del pudore. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, l’affidatario dovrà presentare, ai fini dell’approvazione, al Comune un programma delle manifestazioni che intende svolgere presso l’impianto, che potrà periodicamente essere integrato.
ART. 13 – ONERI AMMINISTRATIVI
1. L’affidatario è tenuto all’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2106/679, indicando il responsabile della privacy.
2. Il concessionario ha l’obbligo, per facilitare la comunicazione con l’Ente, di dotare la sede sociale di specifica casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Al datore di lavoro competente - se necessario - spetterà l’onere della predisposizione del
D.U.V.R.I. di cui all’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dei propri obblighi, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva per un importo pari ad almeno € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art 103 del dl 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, nei termini stabiliti dalla Stazione appaltante, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
3. La cauzione definitiva copre gli oneri e le eventuali penali derivanti dal mancato od inesatto inadempimento delle condizioni inerenti il presente affidamento da parte del contraente.
4. Qualora, a seguito di inadempienze contrattuali dell’affidatario, l’importo della cauzione dovesse ridursi, il reintegro della garanzia dovrà avvenire nel termine di quindici giorni dalla comunicazione inviata dal Comune, pena la facoltà per l’Amministrazione stessa di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.
5. La cauzione definitiva regolarmente costituita non potrà essere svincolata prima del termine di scadenza dell’affidamento e solo dietro espresso nulla-osta del Comune concedente, previa verifica del pieno e totale rispetto di tutte le clausole del presente capitolato speciale e di contratto ed in assenza di contestazioni e/o controversie.
ART. 15 – VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA
1. L’affidatario rimane consegnatario dei locali, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verrà redatto in contraddittorio tra le parti. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza del presente affidamento, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’utilizzo.
2. L’affidatario e il Comune provvederanno altresì ad effettuare una descrizione analitica nonché l’elencazione e la numerazione di tutti i beni distintamente per locale e vano redigendo apposito inventario.
3. Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da idoneo verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti da conservare a cura rispettivamente del Comune e del concessionario.
4. Al termine dell'appalto di servizi, l’affidatario deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, salvo il normale deperimento d’utilizzo, il complesso sportivo risultante dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna.
5. La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e l’affidatario. In tale sede gli incaricati del Comune potranno
evidenziare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dell’immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui l’affidatario dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che le verrà all’uopo indicato.
6. In caso di accertata inadempienza si potrà provvedere all’esecuzione dei suddetti interventi d’ufficio in danno dell’affidatario, all’uopo rivalendosi sulla cauzione, di cui al precedente articolo 14, salvo ed impregiudicato l’eventuale maggior danno.
7. I verbali di constatazione faranno fede ai fini dell’eventuale richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.
8. All’atto della riconsegna dell’impianto, l’affidatario dovrà curare lo sgombero dall’impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito e custodia.
ART. 16 – CHIUSURA TEMPORANEA DELL’IMPIANTO
1. In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere di manutenzione straordinaria o installazione di nuove attrezzature e realizzazione di nuove opere, il Comune potrà disporre la chiusura temporanea dell’impianto sportivo oggetto del presente capitolato speciale per un periodo necessario allo svolgimento dei lavori.
2. L’affidatario, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, potrà disporre, altresì, la chiusura temporanea dell’impianto sportivo oggetto del presente capitolato speciale in caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere di manutenzione a proprio carico.
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata sotto qualsiasi forma la sub-concessione. È vietata la cessione del contratto.
2. E’ fatto divieto al concessionario di subappaltare tutte o parte delle prestazioni di cui alla presente capitolato speciale, sotto pena di immediata risoluzione anticipata dell’affidamento e conseguente incameramento della cauzione, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.
3. L’affidatario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, previa la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, esclusivamente nei seguenti casi:
lavori di manutenzione degli immobili, di manutenzione degli impianti, servizi di pulizia, le eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione pubblicità.
4. Resta ferma in ogni caso la sua responsabilità nei confronti del Comune concedente per la corretta gestione degli impianti sportivi oggetto del presente capitolato speciale.
ART. 18 – CONTROLLO DELLA GESTIONE, PENALI, SANZIONI
1. Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell’ASL n. 1 ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso l’impianto sportivo.
2. Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte dell’affidatario, riguardanti mancanze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni ed obblighi a suo carico, il Servizio comunale competente procederà all’inoltro di contestazione formale a mezzo PEC dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni ed in casi d’urgenza entro 48 ore.
3. Qualora l’affidatario non contro deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione variabile da € 100,00 (cento/00) ad € 1.000,00 (duemila/00) per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell’inadempienza accertata.
4. L’applicazione della penale non esonera l’affidatario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio di cui al precedente comma e nei termini ivi previsti, dovranno essere portate a termine nell’osservanza di tutte le disposizioni della presente convenzione. L’applicazione della penale non solleva l’affidatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Nei casi contemplati dall’art. 18 ed in caso di gravi inadempienze di cui al successivo comma, potrà farsi luogo della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di almeno 20 giorni, previo svolgimento di un contradditorio secondo le modalità di cui al precedente art. 19.
2. Il Comune potrà ricorrere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:
a) per gravi inadempienze contrattuali accertate, quali a titolo esemplificativo:
- utilizzo improprio dell’impianto;
- mancata apertura dell’impianto protratta per più di tre giorni continuativi, nell’arco di un’annualità, senza giustificato motivo;
b) l’inosservanza di uno più obblighi previsti dall’articolo 8 nei confronti del personale dipendente;
c) assenza, perdita o revoca delle autorizzazioni, permessi, licenze, ecc. previsti dalla normativa per lo svolgimento delle attività rientranti nel presente affidamento;
d) fallimento, concordato o amministrazione controllata dell’affidatario.
3. Nel caso di risoluzione del contratto l’affidatario dovrà riconsegnare entro i termini stabiliti dal Comune gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature così come descritti negli articoli precedenti.
La penale per il ritardato rilascio dell’impianto oggetto del presente contratto (o di parte di esso) viene fissata in Euro 300,00 (trecento) al giorno.
Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.
4. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale di cui all’articolo 14, senza pregiudizio per le penalità previste dal precedente art. 18.
5. Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.
ART. 20 – AFFIDAMENTO IN DANNO
1. A seguito di risoluzione contrattuale, il Comune di Sanremo potrà affidare in danno all’aggiudicatario inadempiente il presente affidamento di servizi ad altro soggetto, utilizzando, se ritenuto opportuno, la graduatoria delle offerte risultante dalla procedura di gara effettuata per individuare il contraente.
2. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità dell’affidatario per il fatto che ha determinato la risoluzione, al quale saranno posti a carico il risarcimento dei maggiori costi eventualmente sostenuti dal Comune.
ART. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
1. Fa parte del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La stipula del contratto avverrà tramite corrispondenza di lettere commerciali, così come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s..mm.ii.
3. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all’Amministrazione, si dichiarerà la decadenza dell’aggiudicazione.
4. L’Amministrazione comunale, per motivate ragioni, potrà richiedere all’affidatario, che non potrà rifiutare, l’inizio del servizio nelle more della stipula del contratto.
ART. 22 – CONTROVERSIE E DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, si conviene la competenza esclusiva del Foro di Imperia, anche ai fini giudiziali.
2. La società/associazione sportiva eleggerà il domicilio presso gli impianti oggetto del presente capitolato speciale o altra sede munita di indirizzo PEC.
ART. 23 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Codice Civile.
Il Dirigente del Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate