Contratto di assicurazione multirischi per l’impresa
IMPRESA CONFORT ASSIMOCO
Contratto di assicurazione multirischi per l’impresa
Linea Protezione
Patrimonio
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
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− STORICO E STATO DI AVANZAMENTO DEI SINISTRI
− ATTESTATO DI RISCHIO DIGITALE
− COMUNICAZIONI DELLA COMPAGNIA IN FORMATO DIGITALE
− COPERTURE ASSICURATIVE E RELATIVE CONDIZIONI CONTRATTUALI
− STATO DI PAGAMENTI E SCADENZE
− VALORE DI RISCATTO DELLE POLIZZE VITA
− RIFERIMENTI DIRETTI DELLA BANCA O DELL’AGENZIA DI FIDUCIA
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DANNI
PRODOTTO “IMPRESA CONFORT”
Il presente fascicolo informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Nota informativa
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
PRODOTTO IMPRESA CONFORT
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
(i dati sono aggiornati al 01.05.2018)
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo che appartiene al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A.;
b) sede legale e direzione generale: xxx Xxxxxxxxx x. 000, Centro Direzionale “Milano Oltre” – Xxxxxxx Xxxxxx, 00000 XXXXXXX (Xx) Xxxxxx
c) tel. 02/269621 – fax 02/00000000, sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
d) Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 11 giugno 1979 – Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all’Albo Imprese IVASS al n.1.00051 Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all’Albo IVASS n. 051
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto: | € 162.348.852,92 |
Capitale Sociale: | € 107.000.000,00 |
Riserve Patrimoniali: | € 28.072.293,71 |
Indice di Solvibilità: | 2,64 |
(tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata minimo un anno massimo dieci anni e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del cliente.
In caso di Xxxxxx Xxxxxxx, in assenza di disdetta da parte del Contraente o dell’Impresa, il contratto si
intende rinnovato per una nuova annualità.
AVVERTENZA: il contratto può essere disdettato dal Contraente o dall’Impresa, secondo quanto previsto dall’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, inviando una raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l’annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un’altra.
In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La polizza IMPRESA CONFORT è un prodotto multi rischi dedicato agli artigiani ed alle piccole industrie.
Settori assicurabili | Rinvio alle condizioni che le regolano |
Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni | Dal 39 al 71 |
Furto e rapina | Dal 72 all’88 |
Cristalli | Dall’89 al 92 |
Elettronica | Dal 93 al 104 |
Responsabilità civile verso terzi e dipendenti | Dal 105 al 139 |
Responsabilità civile per prodotti difettosi | Dal 140 al 145 |
Tutela Legale | Dal 146 al 157 |
Assistenza | Dal 158 al 161 |
AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture
assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Limitazioni ed esclusioni per settore | Rinvio alle condizioni che le regolano |
Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni | Artt. 40,41,45,50,52,56,57 |
Furto e rapina | Artt. 73,75,81,8285,86,87,88 |
Cristalli | Art. 90 |
Elettronica | Artt. 94,95,98 |
Responsabilità civile verso terzi e dipendenti | Art. 110, |
Responsabilità civile per prodotti difettosi | Art. 143 |
Tutela Legale | Art. 150 |
Assistenza | Art. 160 |
AVVERTENZA: le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto dell’Assicurato ed indicato in polizza; le prestazioni possono essere soggette a franchigie e scoperti a carico dell’assicurato come indicato nello schema riepilogativo riportato alla fine del documento.
Per una migliore comprensione illustriamo con degli esempi il significato:
FRANCHIGIA:
Parte del danno riconosciuto, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Esempio: danni da Xxxxxxxxxxx d’acqua
- valore assicurato | € 10.000,00 |
- danno riconosciuto | € 5.000,00 |
- franchigia | € 250,00 |
- indennizzo liquidabile | € 4.750,00 |
SCOPERTO:
Parte del danno riconosciuto, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Può essere soggetta a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa.
Esempio: Danni ad impianti elettronici da variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione
- valore assicurato | € 10.000,00 |
- danno riconosciuto | € 4.500,00 |
- scoperto | 10% |
- indennizzo liquidabile: senza presenza di minimo | € 4.050,00 |
- in presenza di minimo (ad esempio € 500,00) | € 4.000,00 |
MASSIMALE/LIMITE DI RISARCIMENTO:
importo massimo dovuto, in caso di sinistro indennizzabile, dalla Società. Esempio: danni ai cristalli.
- valore assicurato € 5.000,00
- limite di risarcimento per garanzia accessoria per lastra € 2.500,00
- danno riconosciuto lastra unica € 3.000,00
- indennizzo liquidabile € 2.500,00
ASSICURAZIONE PARZIALE
Per i casi di assicurazione in forma valore intero trova applicazione la Regola Proporzionale per la quale, in caso di sottoassicurazione, viene riconosciuto un indennizzo calcolato sulla base del rapporto fra valori indicati al momento della sottoscrizione del Contratto e dei valori effettivi al momento del sinistro.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 15.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Le dichiarazioni inesatte o reticenti posso comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo come riportato agli Artt. 1 e 4.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, come indicato agli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c..
Un‘ipotesi di circostanza rilevante, nell’ambito delle coperture offerte dal contratto, che determina
la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione nel settore merceologico.
6. Premi
Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto.
È ammessa la rateazione semestrale e quadrimestrale senza interesse di frazionamento.
Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SEPA e Vaglia Postale).
AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici.
Polizza collegata a finanziamento
Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del Contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2016.
Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto 39,27% Quota parte percepita mediamente dagli intermediari 69,41%
Applicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso
dell’esercizio 2016, risulta:
Premio medio raccolto | € 482,86 |
Costi medi a carico del Contraente | € 189,63 |
Parte percepita degli intermediari | € 131,63 |
AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa al favore del nuovo beneficiario designato – per trasferimento del finanziamento – o dell’Assicurato stesso – per estinzione del finanziamento.
7. Rivalse
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, come definito agli Artt. 27 e 66.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: tanto il Contraente quanto la società hanno diritto di recedere dal contratto in caso
di sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 9.
9. Prescrizione e decadenza dei diritto derivanti dal contratto
Con il termine “prescrizione” si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato
esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge.
In via particolare, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o
dell’Assicurato. La tassazione prevista è del:
21,25 % per il Settore Elettronica e Tutela legale;
22,25% per i Settori Incendio e Altri danni ai beni, Furto, Cristalli e Responsabilità Civile; 10,00% per il Settore Assistenza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: in occasione di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve attivarsi per dare
comunicazione alla Società secondo le modalità e nei termini indicati all’art. 36
Per la garanzia Tutela Legale
AVVERTENZA: In relazione alla normativa introdotta dal X.Xxx. 17/03/95- n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall’art. 46 di tale decreto. ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X.
Per la garanzia Assistenza
AVVERTENZA: ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri alla Struttura Organizzativa EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxx 0).
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXXXXX XX, in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto – Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXXXXX XX, in alternativa via fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami.
Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:
• il numero di polizza o il numero di sinistro;
• il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sarà cura dell’Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una
risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni.
Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A..
Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.
E’ possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall’intermediario all’atto della sottoscrizione del contratto di polizza.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’Autorità di Xxxxxxxxx inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all’indirizzo; xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:
▪ il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
▪ l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
▪ la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro
fornito dalla stessa;
▪ ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare.
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Rientrano tra i sistemi alternativi:
Mediazione
Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.
14. Perizia contrattuale e arbitrato
Il contratto prevede che le parti possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi
insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti e/o arbitri.
AVVERTENZA: resta in ogni caso fermo il diritto della parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Tutela Legale
In caso di controversie riguardo all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie stesse previsti a livello normativo o convenzionale.
I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:
- l’arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle condizioni generali di assicurazione.
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:
- la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
- la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.
Per l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la propria pretesa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, restando valida la possibilità di attivare preliminarmente l’arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.
DEFINIZIONI/GLOSSARIO
Ai termini contenuti nelle condizioni generali di assicurazione viene attribuito il significato di seguito precisato:
ADDETTI - i titolari dell’azienda, compresi i familiari coadiuvanti;
- i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell’azienda
assicurata;
- gli associati in partecipazione;
- i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l’Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, per lo svolgimento dell’attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile.
Sono esclusi dalla presente definizione: liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori a progetto, lavoratori assunti da un agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell’ambito del D.Lgs. 276/2003, stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.
ATTIVITÀ ESERCITATA tutte le operazioni attinenti all’attività dichiarata ed assicurata in polizza, comprese quelle preliminari, accessorie e collaterali (compresi gli eventuali uffici, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) svolta nell’ubicazione del rischio indicata in polizza ed appartenente ad uno dei seguenti settori:
- ARTIGIANATO/INDUSTRIA: produzione, riparazione, manutenzione di beni strumentali o di consumo, compresi eventuali depositi accessori per la commercializzazione degli stessi, reparti di confezionamento e/o imballaggio.
- COMMERCIO: attività commerciali per la vendita di merci nonché i depositi commerciali ed in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di prodotti all’ingrosso o al dettaglio, compresi eventuali reparti accessori di riparazione, manutenzione, conservazione, confezionamento o imballaggio, distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche di propria produzione.
- UFFICI/SERVIZI: attività di ufficio in genere (senza esistenza alcuna di merce, se non eventuali campionari) o di erogazione o prestazione di servizi in genere, non riconducibili a produzione o commercio.
- COOPERATIVA: Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni aderente alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.
Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.
Sono altresì assimilate le Strutture Centrali Nazionali riconducibili ad ICCREA Holding e le Federazioni Regionali delle Banche di Credito Cooperativo.
APPARECCHIATURE Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità
ELETTRONICHE periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, fatturatici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine; sono comunque esclusi i telefoni cellulari. Il tutto ad uso esclusivo dell’azienda,
purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE II contratto di assicurazione.
AZIENDA L’insieme dei beni che si trovano nell’area relativa all’ubicazione del rischio indicata
in polizza, utilizzati per lo svolgimento dell’attività esercitata.
XXXXXX, ARMADI Contenitori per la conservazione di alimenti ove viene mantenuta una
O MOBILI FRIGORIFERI temperatura stabile.
BENI PREGIATI Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, xxxxxx, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d’antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. Il tutto non costituente merce dell’attività dichiarata e non destinata alla vendita.
CELLE FRIGORIFERE Locali per la conservazione di alimenti, ove viene mantenuta una temperatura stabile, nelle quali la composizione dell’atmosfera è mediamente uguale quella esistente all’esterno delle celle stesse.
CONDUTTORI ESTERNI Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
CONTRAENTE II soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE (SEZIONE RCT) Beni tangibili, ivi compresi gli animali.
COSE PARTICOLARI Documenti anche d’archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI CORPORALI Morte o lesioni personali.
DANNI MATERIALI Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DANNO DIRETTO Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è
prestata l’assicurazione.
ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
- a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
ESPORTAZIONE DIRETTA La messa in circolazione del prodotto in un determinato mercato/territorio
effettuata direttamente dall’Assicurato.
ESPORTAZIONE INDIRETTA La messa in circolazione del prodotto in un determinato mercato/territorio
effettuata da un soggetto diverso dall’Assicurato.
FABBRICATO I locali di proprietà o in locazione all’Assicurato destinati all’esercizio dichiarato in polizza, costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Sono compresi:
- impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici,
igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria e trasporto;
- ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne) ed impianti fotovoltaici;
- recinzioni fisse e cancelli e portoni, anche azionati elettricamente;
- installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
- dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.
FENOMENO ELETTRICO Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta
dalla tensione di alimentazione di rete.
FISSI E INFISSI Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
FURTO L’impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri.
FRANCHIGIA La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.
MASSIMALE Il massimo esborso dalla Società per:
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ED OPERAI ciascun sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto.
- RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI ciascun sinistro, per ciascun sinistro in serie e per anno assicurativo indennizzabile ai sensi del presente contratto.
MESSA IN CIRCOLAZIONE Quando il prodotto è consegnato - anche in visione o prova - all’acquirente, all’utilizzatore od a un ausiliario di questi. La consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente/utilizzatore è parificata alla messa in circolazione.
MEZZI DI CUSTODIA Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. II contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
PRODOTTO Ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
Sono esclusi da tale definizione i prodotti agricoli del suolo e quelli dall’allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito trasformazioni.
PRODOTTO DIFETTOSO Il prodotto che non offre la sicurezza legittimamente attesa tenendo conto di tutte le circostanze circa le sue caratteristiche palesi, le istruzioni ed avvertenze fornite, l’uso a cui può essere destinato, il tempo in cui è stato messo in circolazione.
PRODUTTORE - FORNITORE A titolo esemplificativo è considerato produttore/fornitore responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto:
- il fabbricante del prodotto finito, di una sua componente e di una materia prima;
- per i prodotti agricoli del suolo e per quelli della pesca e dalla caccia chi li abbia sottoposti a trasformazione;
- chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione;
- chiunque, esercitando un’attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità Europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione;
- quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità del produttore, il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
PROGRAMMI STANDARD Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili IN LICENZA D’USO dall’elaboratore che il Contraente o l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a
macchina e memorizzate su supporti.
IMPLOSIONE Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
INCENDIO Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILITÀ Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze dei Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFIAMMABILI Sostanze e prodotti non classificabili “ESPLODENTI” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas
combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a
contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato X.
XXXXXX Xxxxxx xx xxxxxxxxx x/x xxxxx (xxx compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
Sono comprese le lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all’esterno dei fabbricati purché nell’area di pertinenza dell’azienda, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.
Sono escluse le lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le lastre aventi
valore artistico e/o d’antiquariato.
LOCALI (RIGUARDO AL I locali tra loro comunicanti occupati dal Contraente/Assicurato formanti l’intera
SETTORE FURTO E RAPINA) area di in fabbricato, o parte di essa, ubicato come indicato in polizza.
Si intendono comprese le dipendenze dell’Azienda, anche separate purché facenti parte della stessa area di pertinenza, ad eccezione dell’eventuale deposito di riserva, se dichiarato nella scheda di polizza.
MACCHINE MORDENTI Quelle macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,50KW.
MACCHINARIO, Xxxxxxxx, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, ATTREZZATURE traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa, mobilio e arredamento ED ARREDAMENTO dell’azienda compresi soppalchi, mobili d’ufficio, cancelleria, stampati, macchine
di ufficio, apparecchiature elettroniche (come da definizione), impianti non inclusi nella definizione di “FABBRICATO”, silos, serbatoi, casseforti, armadi di sicurezza; impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza; “BENI PREGIATI“ purché di valore unitario non superiore a EURO 7.500,00. E’ escluso quanto previsto nella definizione “COSE PARTICOLARI”; indumenti del personale dipendente che si trovino nell’ubicazione indicata in polizza.
Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato e quant’altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell’attività dichiarata in polizza.
MERCI Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, “INFIAMMABILI” e “MERCI SPECIALI” nei quantitativi tollerati, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi “PREZIOSI”, “VALORI” e “BENI PREGIATI”.
Si considerano “MERCI” anche i veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l’azienda per vendita, riparazione, manutenzione e/o trasformazione, nonché le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.
MERCI SPECIALI - celluloide (grezza ed oggetti di);
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- espansite;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili.
I materiali di cui sopra non vengono considerati come merci speciali quando costituiscono confezione delle merci dell’azienda. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte dei prodotto finito.
POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZIOSI Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali
e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l’applicazione della regola proporzionale.
QUESTIONARIO (SOLO Il documento, sottoscritto dal Contraente/Assicurato, necessario ad individuare i RC PRODOTTI) prodotti dell’Assicurato per determinare le condizioni di assicurabilità, e che
forma parte integrante della polizza.
RAPINA Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all’Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
XXXXXX Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. SERRE Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di fiori e piante in genere, con strutture
portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro.
SINISTRO II verificarsi del fatto dannoso.
SINISTRO (RC PRODOTTI) La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione.
SINISTRO IN SERIE Una pluralità di richieste di risarcimento di danni originate da uno stesso difetto (RC PRODOTTI) anche se manifestatosi in più prodotti che, per gli effetti dell’assicurazione, sono
considerate un unico sinistro.
SOCIETÀ Assimoco SPA.
SOLAIO Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani,
escluse le pavimentazioni e le soffittature.
SUPPORTO DATI Materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.
TERRORISMO Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
TETTO L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a
proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
VALORE INTERO Forma di assicurazione che copre per l’intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, così come previsto all’Art. 1907 del Codice Civile.
VALORE A NUOVO - “FABBRICATO” e “RISCHIO LOCATIVO”: la spesa necessaria per l’integrale costruzione
a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORI La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati ed ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall’Assicurato per le quali lo stesso non possa richiedere il rimborso all’ente emittente (quali ad esempio carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria e simili, biglietti ed abbonamenti per mezzi pubblici).
VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.
Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Xxxxxx Xxxxx
Amministratore Delegato Assimoco S.p.A.
La soluzione Assimoco per rendere più sicura la propria azienda.
CONDIZIONI DI POLIZZA Mod. D 726 CG 02 – Ed. 01/2014
Aggiornamento al 01/05/2018
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 Codice Civile.
Art. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 Codice Civile.
Art. 5 - DURATA E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.
Art. 6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 10 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 11 - FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O CONDOMINIO
Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l’assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI IN GENERALE
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI, ALTRI DANNI AI BENI Art. 13 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE - VALORE A NUOVO
L’assicurazione è prestata per il VALORE A NUOVO. Per “VALORE A NUOVO” si intende:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Sono esclusi “PREZIOSI”, “VALORI” e “BENI PREGIATI“, nonché fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.
Art. 14 - VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:
I - FABBRICATI: - si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
II - MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO: - si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
III - MERCI: - si stima:
Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
IV - SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ:
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per FABBRICATO, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO determina l’indennità complessiva calcolata in base al “VALORE A NUOVO”.
Agli effetti dell’Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo “VALORE A NUOVO” è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “VALORE A NUOVO” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata sola una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “ASSICURAZIONE A NUOVO”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente I e II sopra riportati.
Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
V - BENI PREGIATI:
E’ pari al costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro.
IV - TITOLI DI CREDITO:
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 15 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all’Art. 14 “VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO“ risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:
- tale eccedenza risulti essere minore del 15%;
- l’ammontare del danno, calcolato con le modalità di cui all’Art. 14 “VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO“ comprensivo del supplemento d’indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’indennizzo) non risulti essere superiore ad EURO 3.000,00.
Art. 16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’Art. 1914 Codice Civile;
b) darne avviso all’Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alle “MERCI” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite che in corso di lavorazione. L’inadempimento
di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile.
Art. 17 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto all’Art. 1914 Codice Civile, per nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
SEZIONE FURTO E RAPINA
Art. 18 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
Art. 19 - VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:
- per “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO” è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- per “BENI PREGIATI“ è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell’oggetto stesso;
- per le “MERCI” il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.
Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
Art. 20 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società o all’Intermediario o Ente che ha rilasciato la polizza entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
b) fornire alla Società, o all’Istituto o Ente che ha rilasciato la polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire
- se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
II Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto e cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni
documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Art. 21 - TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 22 - COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI
In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.
Art. 23 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno; se, invece, il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società.
E’ in facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.
L’Assicurato ha il diritto di abbandonare alla Società le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso del sinistro anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.
Art. 24 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 9 delle condizioni generali di assicurazione.
SEZIONE CRISTALLI
Art. 25 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
Art. 26 - VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.
Art. 27 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante all’Art. 1916 Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Art. 28 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Intermediario ai cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del sinistro onde contribuire all’accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.
SEZIONE ELETTRONICA
Art. 29 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di polizza secondo le seguenti norme:
PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:
A) NEL CASO DI DANNO SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) - 1) diffalcato dell’importo come ad A) -
2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all’Art. 30 comma d), in tal caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) - 1).
B) NEL CASO DI DANNO NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) - 1), diffalcato dell’importo stimato come a B) - 2).
Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto
c) si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) - 3), diffalcato dell’importo stimato come a B) - 4).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei
o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
PER SUPPORTI DATI:
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a centinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.
Art. 30 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’Art. 1914 Codice Civile;
b) darne avviso all’Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile.
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI, ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E RAPINA, CRISTALLI, ELETTRONICA Art. 31 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 32 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Art. 33 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 34 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 16, 20,28,30 e 32;
3) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (SEZIONE INCENDIO), nonché determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 19 (SEZIONE FURTO);
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.35 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 35 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene concordato:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle parti;
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 36 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all’Art. 41 – lettera g.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI / RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI Art. 37 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto (all’Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure alla Società) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza Art. 1913 Codice Civile. Xxxxxx inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).
Art. 38 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 39 - COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
La Società indennizza (applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO) i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi causati dai seguenti eventi:
I. INCENDIO;
II. FULMINE;
III. ESPLOSIONE, SCOPPIO ED IMPLOSIONE non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell’assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
IV. CADUTA AEROMOBILI, METEORITI, CORPI ORBITANTI volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
V. ONDA SONICA determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono;
VI. SVILUPPO DI FUMI, GAS, VAPORI, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20mt da esse;
VII. URTO DI VEICOLI stradali in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente o all’Assicurato né al suo servizio;
VIII. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
IX. DANNI CAUSATI PER ORDINE DELL’AUTORITÀ e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi;
X. CADUTA ROVINOSA DI ASCENSORI, MONTACARICHI e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
XI. CORRENTI O SCARICHE ELETTRICHE O ALTRI FENOMENI ELETTRICI, qualunque sia la causa che li ha provocati a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte di “fabbricati” o di “macchinario, attrezzature ed arredamento” purché assicurati alle relative partite (con esclusione di quanto rientrante nella definizione “apparecchiature elettroniche”).
Sono esclusi i danni:
- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non commessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.
I danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili se le apparecchiature assicurate sono protette da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore.
La presente garanzia è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”.
XII. ACQUA CONDOTTA
a) fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.
Restano esclusi i danni:
- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.
b) qualora sia assicurato il fabbricato, allorquando si accertino e si quantifichino danni materiali e diretti al fabbricato stesso indennizzabili in base alla garanzia di cui al comma a), la Società rimborsa altresì le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale.
XIII. AUTOCOMBUSTIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma). Ai fini dell’operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali:
- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
XIV. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
a) La Società rimborsa le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata, fermo quanto previsto all’Art. 17.
b) Sono compresi i residui rientranti nella categoria “pericolosi” di cui al DL 22/97 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto a).
La presente garanzia è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”.
XV. SPESE PER RIMUOVERE, PER EVENTUALMENTE DEPOSITARE PRESSO TERZI E PER RICOLLOCARE macchinario, attrezzature, arredamento, merci assicurati e comunque illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all’Art. 17.
La presente garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
XVI. RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI: la Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni materiali subiti dalle “COSE PARTICOLARI”. In caso di sinistro l’indennizzo è pari alle spese sostenute per la loro ricostruzione o riparazione. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. La presente garanzia è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”.
XVII. PERDITA PIGIONI: a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 41 lettera e), nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi, la garanzia prestata per il fabbricato comprende, fermo quanto previsto all’Art. 17, le somme rimaste a carico dell’Assicurato per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di polizza, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.
XVIII. SCOPPIO DEI CARBURANTI DEI MEZZI RICOVERATI
La Società prende atto che nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda assicurata possono trovarsi veicoli ed automezzi in sosta e/o in rimessa anche di terzi. La Società pertanto risponderà anche dei danni che lo scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi di tali veicoli può occasionare alle cose assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
XIX. RIPARAZIONE TUBI GAS
La Società rimborsa le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione.
La Società rimborsa:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
XX. VALORI
Fermo il limite della somma assicurata alla partita “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”, e fino alla concorrenza del limite di indennizzo di cui allo specchietto riepilogativo, la garanzia è estesa ai “VALORI”.
XXI. ONORARI DEI PERITI
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine di polizza e nei limiti delle somme assicurate, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle NORME CHE REGOLANO I SINISTRI - SEZIONE INCENDIO, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
XXII. ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE
Sono indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi assicurati, e nei limiti delle somme assicurate, i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del fabbricato e per la Direzione Lavori.
XXIII. PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, MOSTRE, FIERE
La Società indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi alle merci, macchinari, attrezzature ed arredamento (se assicurati alle relative partite), oggetto dell’attività dichiarata in polizza, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte nei territori dei Paesi dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L’assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi.
XXIV. MERCI PRESSO TERZI
La Società indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, alle merci (se assicurate alla relativa partita) che si trovino presso terzi, nei territori dei Paesi dell’ Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano , in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all’Art. 60 a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento o imballaggio.
XXV. FURTO DI FISSI E INFISSI
La Società indennizza i danni di furto di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita “FABBRICATO”, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Art. 40 - EVENTI SPECIALI
Sono comprese nell’assicurazione le seguenti estensioni:
I. TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO O SABOTAGGIO
La Società risponde:
- dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio;
- degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato assicurato;
- cagionati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- subiti da enti mobili posti all’aperto.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.
Relativamente ai danni causati da terrorismo restano esclusi i danni causati da:
- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
II. EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
La Società non risponde dei danni:
verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
causati da:
-fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
-mareggiata e penetrazione di acqua marina;
-formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
-gelo, neve;
-cedimento o franamento del terreno;
-valanghe, slavine;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
- serre, tunnel, fungaie;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica , impianti fotovoltaici , pannelli solari termici per effetto di grandine.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
III. COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 41 - COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) di furto, rapina, occupazione abusiva;
e) indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
SEZIONE INCENDIO – CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ATTRIBUITA LA SPECIFICA SOMMA ASSICURATA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
Art. 42 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 41 comma f), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione conservate in banchi, armadi o mobili frigoriferi causati da:
- mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti:
a) a danno indennizzabile ai sensi della presente sezione;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
In conseguenza del punto b), la garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 6 ore da quando l’Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, abbia dato immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.
L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 43 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN CELLE FRIGORIFERE
A parziale deroga di quanto disposto Art. 41 comma f), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere causati da:
- mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti:
a) a danno indennizzabile ai sensi della presente sezione;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
La garanzia ha effetto a condizione che:
- esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l’Assicurato ne dia immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 6 ore dal malfunzionamento.
L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 44 - MAGGIORI SPESE
A parziale deroga dell’Art. 41 comma e), la Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività quali, a titolo di esempio:
- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 60 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 45 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 Codice Civile.
Art. 46 - RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, secondo le NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 15 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
Art. 47 - FENOMENO ELETTRICO
La garanzia di cui all’Art. 39 XI si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
Art. 48 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La garanzia di cui all’Art. 39 XIV si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
Art. 49 - RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI
La garanzia di cui all’Art. 39 XVI si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
Art. 50 - DISPERSIONE LIQUIDI
La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione liquidi, in quanto parte delle merci assicurate alla relativa partita, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Sono esclusi i danni:
- derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- di fuoriuscita di materiale fuso;
- di stillicidio;
- causati ad altri enti da dispersione del liquido;
- sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.
L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
SEZIONE INCENDIO – PACCHETTO “EVENTI SPECIALI PLUS” CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
Art. 51 - GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI
Fermo quanto disposto dall’estensione di garanzia relativa agli “EVENTI ATMOSFERICI” e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- impianti fotovoltaici.
Si intendono comunque esclusi i danni alle serre.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 52 - SOVRACCARICO NEVE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve.
Si intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
- da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 53 - ESTENSIONE SU GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI (TETTOIE, FABBRICATI APERTI)
Fermo quanto disposto dall’estensione di garanzia relativa agli “EVENTI ATMOSFERICI” e ad integrazione della stessa, sono compresi, se assicurata la partita fabbricati, i danni a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, escluso comunque il relativo contenuto. Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 54 - ESTENSIONE SU GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI (INSTALLAZIONI ESTERNE)
Fermo quanto disposto dall’estensione di garanzia relativa agli “EVENTI ATMOSFERICI” e ad integrazione della stessa, sono compresi, se assicurata la partita fabbricati, i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 55 - ESTENSIONE SU GARANZIA ATTI DOLOSI
Fermo quanto disposto dall’estensione di garanzia “TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO” e ad integrazione della stessa, sono compresi, se assicurate le partite “MERCI“ e/o
“MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO“, i danni subiti da enti mobili posti all’aperto negli spazi di pertinenza dell’azienda assicurata. Restano comunque esclusi enti pregiati, preziosi e valori.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
SEZIONE INCENDIO – PACCHETTO “DANNI D’ACQUA PLUS”
CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
Art. 56 - ACQUA PIOVANA
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dall’acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nel fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.
Sono esclusi:
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i danni che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- i danni a cose poste all’aperto o sotto tettoie;
- i danni a merci poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali;
- i danni da umidità e stillicidio;
- i danni dovuti a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 57 - ROTTURA DELLE CONDUTTURE DA GELO
La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del fabbricato effettuate per la ricerca della rottura.
Sono esclusi i danni:
- provocati dal gelo per rotture di condutture installate all’esterno del fabbricato anche se interrate;
- verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 58 - OCCLUSIONE E RIGURGITI DI FOGNA
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
SEZIONE INCENDIO – CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI
Art. 59 - BUONA FEDE
L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, l’Assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza in misura corrispondente al maggior rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.
Art. 00 - XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Xxxxx restando tutte le altre condizioni di polizza, le garanzie sono operanti alla condizione che:
a) relativamente alle caratteristiche costruttive il fabbricato abbia:
- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- copertura del tetto in materiali incombustibili;
- solai e coibentazioni anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili;
- rivestimenti in materiali incombustibili;
Nelle pareti esterne, nella copertura del tetto, nei rivestimenti è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.
Tali caratteristiche non sono richieste per:
b) eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all’interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiamo area coperta superiore a 2/10 di quella complessiva;
c) installazioni esterne quali verande, dehors purché queste non abbiamo area coperta superiore al 25% di quella complessiva.
d) relativamente all’uso del fabbricato:
- le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, occupino una superficie inferiore a 1/3 dell’intera superficie complessiva dei piani del fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto);
Ai fini dell’efficacia dell’assicurazione è tollerata la presenza di:
- infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a 500Kg;
- merci speciali in quantità non superiore a 500Kg;
- esplodenti, esistenti nei fabbricati e nell’area in uso all’industria, in quantità non superiore a 1Kg.
Art. 61 - PARTICOLARI CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RAPPORTO ALLE VICINANZE
La vicinanza di boschi o depositi di sostanze esplodenti o infiammabili, non tenendo conto degli infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 1, 2 e 6 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. E’ tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l’esistenza di boschi o depositi di sostanze esplodenti o infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
Art. 62 - ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno EURO 50.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad EURO 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al “VALORE A NUOVO”, la determinazione dell’acconto
di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 63 - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Nel caso l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione dei trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto all’Art. 2 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Art. 64 - COLPA GRAVE
A parziale deroga dell’Art 41 comma g), la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prevista la garanzia determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge.
Art. 65 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 66 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante all’Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Art. 67 - PREZZO DI VENDITA
Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
Art. 68 - ENTI ALL’APERTO
Agli effetti delle sole garanzie INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO, si precisa che “MERCI”, “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO” si intendono assicurati anche se posti all’aperto e/o su automezzi (salvo non siano assicurate con polizza trasporti) purché nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda).
Art. 69 - ENTI IN LEASING
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione sono esclusi “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO” in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.
Art. 70 - IMPIANTI GIÀ ASSICURATI
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione sono esclusi gli “IMPIANTI FOTOVOLTAICI” e i “PANNELLI SOLARI TERMICI” qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.
Art. 71 - ATTIVITÀ ESERCITATA IN CHIOSCO
Nel caso in cui l’attività sia esercitata in chiosco, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia, che gli enti assicurati siano posti sottotetto di un fabbricato costruito e coperto in materiali incombustibili, pareti perimetrali e copertura possono essere costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.
SEZIONE INCENDIO – SCHEMA RIEPILOGATIVO FRANCHIGIE
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimangono a carico dell’Assicurato i seguenti importi:
OPZIONE FRANCHIGIA “SMALL”
ART. | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXX – EURO |
40 | I | SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI | 1.000,00 |
TERRORISMO | 3.000,00 | ||
II | EVENTI ATMOSFERICI | 1.000,00 | |
51 | GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI (SE RICHIAMATA) | 1.000,00 | |
52 | SOVRACCARICO NEVE (SE RICHIAMATA) | 1.000,00 | |
56 | ACQUA PIOVANA (SE RICHIAMATA) | 1.000,00 | |
OGNI ALTRA CAUSA | 250,00 |
OPZIONE FRANCHIGIA “MEDIUM”
ART. | COMMA | GARANZIA | FRANCHIGIA – EURO |
40 | I | TERRORISMO | 3.000,00 |
OGNI ALTRA CAUSA | 1.000,00 |
OPZIONE FRANCHIGIA “LARGE”
ART. | COMMA | GARANZIA | FRANCHIGIA – EURO |
TUTTE | 3.000,00 |
SEZIONE INCENDIO – SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO
ART. | COMMA | GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO – EURO |
39 | I | INCENDIO | LA SOMMA ASSICURATA |
II | FULMINE | LA SOMMA ASSICURATA | |
III | ESPLOSIONE, SCOPPIO, IMPLOSIONE | LA SOMMA ASSICURATA | |
IV | CADUTA AEROMOBILI | LA SOMMA ASSICURATA | |
V | ONDA SONICA | LA SOMMA ASSICURATA | |
VI | SVILUPPO DI FUMI, GAS, VAPORI | LA SOMMA ASSICURATA | |
VII | URTO DI VEICOLI | LA SOMMA ASSICURATA | |
VIII | FUMO | LA SOMMA ASSICURATA | |
IX | DANNI CAUSATI PER ORDINE AUTORITÀ | LA SOMMA ASSICURATA | |
X | CADUTA ASCENSORI E MONTACARICHI | LA SOMMA ASSICURATA | |
XI | FENOMENI ELETTRICI | 6.000,00 | |
XII a) | ACQUA CONDOTTA | LA SOMMA ASSICURATA | |
XII b) | RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI | 5.000,00 | |
XIII | AUTOCOMBUSTIONE | LA SOMMA ASSICURATA | |
XIV a) | SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO | 15% DELL’IMPORTO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA, CON IL MASSIMO DI 100.000,00 | |
XIV b) | SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO CATEGORIA “PERICOLOSI “ | 10 % DI QUANTO INDENNIZZABILE AL PUNTO A) | |
XV | SPESE DI RICOLLOCAMENTO CONTENUTO | 5.000,00 | |
XVI | RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI | 5.000,00 | |
XVII | PERDITA PIGIONI | 5% DELLA SOMMA ASSICURATA AL FABBRICATO CON IL MASSIMO DI 25.000 ,00 | |
XVIII | SCOPPIO CARBURANTI | LA SOMMA ASSICURATA | |
XIX | RIPARAZIONE TUBI GAS | 5.000,00 | |
XX | VALORI | 5.000,00 | |
XXI | ONORARI DEI PERITI | 5% DELL’IMPORTO INDENNIZZABILE CON IL MASSIMO DI 5.000,00 | |
XXII | ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE | 5% DELL’IMPORTO INDENNIZZABILE CON IL MASSIMO DI 10.000,00 | |
XXIII | PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONE, MOSTRE, FIERE | 5% DELLA SOMMA ASSICURATA ALLE RELATIVE PARTITE | |
XXIV | MERCI PRESSO TERZI | 10% DELLA SOMMA ASSICURATA ALLA PARTITA MERCI | |
XXV | FURTO FISSI E INFISSI | 5.000,00 | |
40 | I | SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI | LA SOMMA ASSICURATA |
TERRORISMO | 50% DELLE SOMME ASSICURATE | ||
II | EVENTI ATMOSFERICI | LA SOMMA ASSICURATA, CON IL LIMITE DI 15.000,00 PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI | |
III | COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE | 250.000,00 | |
SE ATTIVATA LA SPECIFICA PARTITA | |||
42 | MERCI IN REFRIGERAZIONE IN BANCHI O ARMADI FRIGORIFERI | LA SOMMA ASSICURATA | |
43 | MERCI IN REFRIGERAZIONE IN CELLE FRIGORIFERE | LA SOMMA ASSICURATA | |
44 | MAGGIORI SPESE | LA SOMMA ASSICURATA | |
45 | RICORSO TERZI E/O LOCATARI | LA SOMMA ASSICURATA | |
46 | RISCHIO LOCATIVO | LA SOMMA ASSICURATA | |
47 | FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO | LA SOMMA ASSICURATA |
48 | SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO | LA SOMMA ASSICURATA | |
49 | RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI IN AUMENTO | LA SOMMA ASSICURATA | |
50 | DISPERSIONE LIQUIDI | LA SOMMA ASSICURATA | |
SEZIONE INCENDIO – SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO
ART. | COMMA | GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO – EURO |
PACCHETTO “EVENTI SPECIALI PLUS” | |||
51 | GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI | 15.000,00 | |
52 | SOVRACCARICO NEVE | 50% DELLA SOMMA ASSICURATA ALLE RISPETTIVE PARTITE | |
53 | EVENTI ATMOSFERICI SU TETTOIE E/O FABBRICATI APERTI A UNO O PIÙ LATI | 5% DELLA SOMMA ASSICURATA AL FABBRICATO CON IL MASSIMO DI 25.000,00 | |
54 | EVENTI ATMOSFERICI AD INSTALLAZIONI ESTERNE | 15.000,00 | |
55 | SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI SU ENTI MOBILI POSTI ALL’APERTO | 5% DELLA SOMMA ASSICURATA ALLE PARTITE MERCI, MACCHINARI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO CON IL MASSIMO DI 50.000,00 | |
PACCHETTO “DANNI DA ACQUA PLUS” | |||
56 | ACQUA PIOVANA | 10.000,00 | |
57 | GELO | 5.000,00 | |
58 | OCCLUSIONI E RIGURGITI DI FOGNA | 5.000,00 |
SEZIONE FURTO E RAPINA
Art. 72 - COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita di “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”, anche se di proprietà di terzi, causati da:
I - FURTO a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violando le difese esterne mediante:
i) rottura, scasso;
ii) uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili;
iii) uso fraudolento di xxxxxx vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti casseforti e/o armadi corazzati o altro contenitore, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dal punto a) - i).
Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
II - FURTO COMMESSO:
- attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte, vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio.
III - RAPINA OD ESTORSIONE avvenute nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
L’assicurazione è inoltre estesa, nell’ambito della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”, ai seguenti eventi:
IV - ENTI PRESSO TERZI
Cui sono state affidate in custodia, lavorazione, o presso fiere, mostre, esposizioni prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura e fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”.
V - COSE PARTICOLARI
L’assicurazione di questi enti copre esclusivamente le spese necessarie alla loro ricostruzione fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”.
VI - VALORI
Sono assicurati i valori fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO” con il massimo di EURO 2.500 per sinistro:
i ) comunque custoditi purché all’interno dei locali dell’azienda;
ii ) in conseguenza di rapina o scippo commessi all’esterno dei locali precisati in polizza, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi dipendenti o familiari durante il trasporto dei valori; la garanzia è estesa al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per
sinistro e non vale se la persona che trasporta i valori all’esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
VII - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
L’assicurazione si intende operante, fino alla concorrenza di EURO 2.500,00 per sinistro, per i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina e/o estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e dagli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi impianti di allarme.
VIII - ATTI VANDALICI
Commessi dai ladri alle cose assicurate (esclusi i VALORI) nel tentativo di commettere o nel commettere il furto o rapina e/o estorsione fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”.
Art. 73 - COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con xxxx e colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con xxxx e colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
c) verificatisi da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;
d) i danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate. Sono inoltre sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
e) relativamente alle “MERCI“ rame ed alluminio in genere;
f) relativamente agli “ENTI IN LEASING”, se non diversamente convenuto dall’assicurazione, sono esclusi “MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO“ in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.
Art. 74 - SCOPERTO PER VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL’AREA IN USO ALL’ASSICURATO O AL CONTRAENTE
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, di veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 10 senza tener contro della franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 75 - SCOPERTO PER ENTI DI CATEGORIA MERCEOLOGICA A (SETTORI ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO)
Relativamente alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”, l’indennizzo verrà corrisposto previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell’importo indennizzabile, con il minimo di EURO 300,00 qualora la garanzia riguardi uno dei seguenti settori merceologici:
ARTIGIANATO / INDUSTRIA
Litografia, serigrafia
Concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti
Elettricisti, installatori e manutentori di impianti elettrici, televisivi, telefonici e telegrafici
Apparecchi, strumenti e componenti elettronici, ottici, scientifici e di precisione, orologi, componenti fono- audiovisivi (esclusi elettromedicali e/o uso medico)
Elettrodomestici, fono-audiovisivi
Macchine da scrivere, da calcolo, per cucire, registratori di cassa Restauratori, decoratori di mobili e cornici
Armi da fuoco / caccia e pesca
Articoli di cuoio o pelle naturale (escluso calzature) Calzature, suole di cuoio, di pelle naturale ed artificiale Concerie
Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce) Lavanderie di filati e tessuti
Maglierie Sartorie
Stamperia di tessuti Tessitura di cotone
Tessitura di lana, seta, fibre di origine animale Tessuti di spugna
Tintoria di tessuti e confezioni Imprese di trasloco (esclusi preziosi)
Spedizionieri, imprese di trasporti (esclusi cotono sodi o in fiocco, oggetti d'argento, preziosi e valori)
Occhiali
Olio di oliva
Preparati farmaceutici, prodotti antibiotici e biologici (esclusi stupefacenti) Argenteria (oggetti di)
Gioielli e preziosi
Abiti e confezioni in genere comprese pellicce Pellicce
COMMERCIO
Abbigliamento (escluso pellicce)
Articoli per agricoltura, concimi, fertilizzanti, mangimi, antiparassitari, fitofarmaci, anticrittogramici Articoli per l'infanzia (escluso abbigliamento)
Argenteria
Bar (compresa rivendita tabacchi e/o valori e/o ricevitoria)
Bazar (esclusi preziosi, pirici e materie plastiche espanse e alveolari)
Caccia e Pesca
Elettrodomestici con audiovisivi (solo commercio) Elettrodomestici con audiovisivi (inclusa installazione presso terzi) Elettronica (solo commercio)
Elettronica (inclusa installazione presso terzi) Foto-ottica
Impianti e/o pannelli fotovoltaici e/o solari (solo commercio)
Impianti e/o pannelli fotovoltaici e/o solari (inclusa installazione presso terzi)
Macchine d’ufficio (solo commercio)
Macchine d’ufficio (inclusa installazione presso terzi)
Maglieria Pelletterie
Radio – TV – registratori e accessori
Sport - vendita articoli sportivi (compreso abbigliamento)
Tabaccherie, articoli per fumatori anche con ricevitoria, rivendita carte telefoniche e valori bollati Distributori carburante (con eventuale autolavaggio) senza: bar, tabacchi, valori bollati, market Distributori carburante (con eventuale autolavaggio) con: bar, tabacchi, valori bollati, market
COOPERATIVE
Cooperativa per la commercializzazione di olio sfuso
Cooperativa per il confezionamento e commercializzazione olio con propri marchi
Cooperativa di servizio spremitura di olive per conto dei soci che ritirano l'olio per l'auto consumo Cooperativa produzione beni (settore pellame)
Cooperativa produzione beni (settore tessile - abbigliamento)
Cooperativa settore mobilità (trasporto merci)
CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ATTRIBUITA LA SPECIFICA SOMMA ASSICURATA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
Art. 76 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA
L’assicurazione è prestata per valori custoditi in “CASSEFORTI” o “ARMADI CORAZZATI”.
Per la garanzia furto vale quanto disposto all’Art.72 comma I a) - i
Art. 77 - VALORI FUORI DA MEZZI DI CUSTODIA
L’assicurazione è prestata per valori fuori da mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa. Per la garanzia furto vale quanto disposto all’Art.72 comma I a) i;
La garanzia rapina è prestata con uno scoperto pari al 10% dell’importo indennizzabile.
Art. 78 - GARANZIA PORTAVALORI
La garanzia di cui all’Art.72 comma VI ii), si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
Art. 79 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
La garanzia di cui all’Art.72 comma VII, si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
Art. 80 - ATTI VANDALICI
La garanzia di cui all’Art.72 comma VIII, si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI Art. 81 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Per il furto commesso all’interno dei locali contenenti le cose assicurate la garanzia è prestata - a condizione essenziale per l’operatività - che i locali abbiano pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no.
Qualora il fabbricato sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.
Art. 82 - MEZZI DI CHIUSURA
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm².
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Nel caso in cui, al momento del sinistro, venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l’autore si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.
Art. 83 - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Nel caso l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto all’Art. 2 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Art. 84 - FURTO COMMESSO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DEL CONTRAENTE
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti all’Art. 72 comma I, anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni, di casseforti, armadi di sicurezza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATO IL RELATIVO ALLEGATO IN POLIZZA
Art. 85 - MEZZI DI CHIUSURA “RINFORZATI”
A deroga di quanto previsto dalla condizione speciale Art. 82 - MEZZI DI CHIUSURA, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10mm, senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50cm e 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm².
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Nel caso in cui, al momento del sinistro venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l’autore si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi a quelli sopra descritti.
Art. 86 - IMPIANTO DI ALLARME (REQUISITI IMQ)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto:
- che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’IMQ;
- che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme sopra descritto ed a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone;
- che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche;
e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasti, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
In caso di sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, la Società non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo.
In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o degli incaricati della sorveglianza, la Società pagherà l’indennizzo liquidato a termini di polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 87 - IMPIANTO DI ALLARME (GENERICO)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata.
Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
In caso di sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, la Società non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo.
In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o degli incaricati della sorveglianza, la Società pagherà l’indennizzo liquidato a termini di polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 88 - ENTI ALL’APERTO
La Società indennizza il furto a seguito di scasso dei sistemi di chiusura o protezione, delle MERCI (escluso in ogni caso rame ed alluminio) MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO poste all’aperto nell’ambito dell’area pertinente al fabbricato o al complesso immobiliare in cui è ubicata l’azienda.
Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che detta area sia:
- fornita di illuminazione;
- completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da terra non inferiore a 2mt, oppure da inferriata metallica di altezza minima di 1,50mt murata su di una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30cm; i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Gli ingressi siano muniti di cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno chiusi con serrature, lucchetti antistrappo o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture;
- protetta lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata a dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di vigilanza.
Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza ed a attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone. In caso di sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, la Società non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo.
In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o degli incaricati della sorveglianza, la Società pagherà l’indennizzo liquidato a termini di polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.
In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e annualità assicurativa importo superiore al 25% della somma assicurata alla partita “MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO” e “MERCI” con il massimo di EURO 20.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Art | Comma | Garanzia o beni | Limite di indennizzo | Franchigia € | Scoperto |
72 | IV | Enti presso terzi | 5 % della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO | ||
72 | V | Cose particolari | 20 % della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO | ||
72 | VI | Valori | 10 % della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO CON IL MASSIMO DI EURO 2.500,00 PER SINISTRO. | ||
72 | VI | Portavalori | 10 % della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO CON IL MASSIMO DI EURO 2.500,00 PER SINISTRO. | 10 % | |
72 | VII | Guasti cagionati dai ladri | Euro 2.500,00 | ||
72 | VII | Atti vandalici | 15 % della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO CON IL MASSIMO DI EURO 2.500,00 PER SINISTRO. | ||
74 | Utilizzo veicoli che si trovino nei locali o nell’ area in uso al Contraente / Assicurato | 20% | |||
75 | Enti di categoria merceologica “A” | 10% con il minimo di Euro 300,00 | |||
CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ATTRIBUITA LA SPECIFICA SOMMA ASSICURATA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO | |||||
77 | Rapina per valori fuori dai mezzi di custodia | 10% | |||
CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI | |||||
82 | Furto perpetrato forzando mezzi di chiusura difformi | 20% |
CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN SCHEDA DI IN POLIZZA | |||||
Art | Comma | Garanzia o beni | Limite di indennizzo | Franchigia € | Scoperto |
85 | Furto perpetrato forzando mezzi di chiusura difformi | 20% | |||
86 | Mancato funzionamento impianto di allarme IMQ | 20% | |||
87 | Mancato funzionamento impianto di allarme generico | 20% | |||
88 | Enti all’ aperto | 25 % della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO CON IL MASSIMO DI EURO 20.000,00 PER ANNO ASSICURATIVO. | 20% per mancato funzionamento impianto di allarme |
SEZIONE CRISTALLI
Art. 89 - COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
La Società, nell’ambito della somma assicurata, risarcisce le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a un qualunque eventi accidentale non espressamente escluso nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
Art. 90 - COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
Sono esclusi i danni:
a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;
b) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
c) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
h) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’attività esercitata;
i) derivanti da eventi indennizzabili a termini della SEZIONE “INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI“ e della sezione “FURTO E RAPINA“, se operanti.
Art. 91 - LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
Resta convenuto che in nessun caso l’indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il limite di
EURO 2.000,00, ridotto ad EURO 1.000,00 per le insegne.
Art. 92 - FRANCHIGIA
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari ad
EURO 250,00.
SEZIONE ELETTRONICA
Art. 93 - COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 94 - COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato e del Contraente;
b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;
c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di scarico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
j) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
k) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
l) da smarrimenti od ammanchi;
m) derivanti da eventi indennizzabili a termini della SEZIONE “INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI“ e della sezione “FURTO E RAPINA“, se operanti.
Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:
n) uso e abuso di Internet o sistemi similari;
o) qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
p) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
q) uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
r) qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
s) qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
t) funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;
u) qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d’autore o brevetti).
Art. 95 - BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
La Società non indennizza:
a) le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
b) le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro.
Art. 96 - FRANCHIGIA
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell’importo di
EURO 150,00.
Art. 97 - FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a “VALORE INTERO ED A NUOVO”.
Art. 98 - ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA
Sono esclusi dalla garanzia i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell’impianto.
I danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche delle apparecchiature assicurate, verificatisi senza palese riscontrabilità di cause esterne, sono indennizzabili con uno scoperto del 10% del danno con il minimo non indennizzabile di EURO 1.000,00.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e sempreché anche questi ultimi abbiano subito danni per lo stesso evento e della stessa natura, ferma la franchigia di EURO 150,00.
Nel caso di inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili con uno scoperto del 10% del danno con il minimo non indennizzabile di EURO 500,00.
Art. 99 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Art. 100 - DANNI DA FURTO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violando le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di xxxxxx vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all’interno di fabbricati aventi pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no. Qualora il fabbricato sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.
Ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm².
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm².
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Nel caso in cui, al momento del sinistro venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l’autore si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile , rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.
CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ATTRIBUITA LA SPECIFICA SOMMA ASSICURATA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
Art. 101 - SUPPORTI DATI
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall’ultima copia di sicurezza effettuata, in casi di danno materiale e diretto causato ai supporti dati indennizzabile in base alla presente sezione, ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 94.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L’assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
In nessun caso la Società pagherà per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di EURO 150,00.
Art. 102 - MAGGIORI COSTI
Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, indennizzabile a termine del presente settore che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.
b) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
- limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione delle riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, I’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
Art. 103 - IMPIEGO MOBILE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione del rischio indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio Italiano a condizione che:
- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all’espletamento dell’attività svolta dall’Assicurato ed indicata in polizza.
Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.
La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:
- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno. L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di uno scoperto del 25%
dell’importo indennizzabile con il minimo di EURO 200,00.
Art. 104 - PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D’USO
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 12 mesi dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro per singolo programma, di uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di EURO 150,00.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI
Art. 105 - COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e di danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.
Art. 106 - COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti - rientranti nella definizione di ADDETTI - assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’Articolo 13 comma 2 - lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L’assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell’Assicurato di Euro 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.
L’assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
Art. 107 - RIVALSA I.N.P.S.
Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT - Art. 105), quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO - Art. 106), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 108 - AMBITO TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori dei Paesi dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Operai (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.
Art. 109 - MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIA
I - MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati nel contratto che rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione. Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati in tali clausole. Il massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall’assicurazione l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
II - MASSIMO RISARCIMENTO
La Società non risponderà per somme superiori al massimale per sinistro previsto nel contratto per l’assicurazione RCT - (Art. 105), nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l’assicurazione RCT - (Art. 105 ) che l’assicurazione RCO - (Art. 106 ).
III - FRANCHIGIA
L’assicurazione, limitatamente ai soli danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), opera con l’applicazione di una franchigia assoluta per ciascun sinistro indennizzabile indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO. Pertanto la Società risponderà dei sinistri solamente qualora l’indennizzo superi l’ammontare della suddetta franchigia e limitatamente alla parte eccedente. Qualora nel contratto di assicurazione le parti convengano, con patto speciale, l’applicazione di una franchigia e/o di uno scoperto in deroga alla suddetta franchigia, agli indennizzi saranno applicati gli importi convenuti con patto speciale.
Art. 110 - COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI
Ai fini della assicurazione RCT - (Art. 105) non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell’Assicurato;
d) le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’assicurazione RCT - (Art. 105) e RCO - (Art. 106) non comprende i danni:
e) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
g) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
h) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
i) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
j) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
k) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.
L’assicurazione RCT - (Art. 105) non comprende altresì i danni:
l) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
m) alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle cose e/o merci che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
n) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga;
o) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
p) alle opere in costruzione, alle opere e/o cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
q) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
r) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell’area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all’Assicurato;
s) cagionati da macchine, macchinari, impianti, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;
t) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
u) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
v) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
w) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;
x) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
y) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
z) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l’assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una società di professionisti, sono esclusi i danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall’erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall’Assicurato.
aa) da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.
Art. 111 - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulata per periodi assicurativi annuali, per periodi annuali più frazione di anno, per periodi di durata temporanea inferiori ad un anno. L’assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.
Art. 112 - PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI - VARIAZIONE DEGLI ADDETTI
Si dà atto tra le parti che il premio della presente sezione è calcolato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato nella Scheda di polizza, che non può essere superiore a 50.
Qualora il numero degli addetti dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo degli addetti al momento del sinistro.
Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso
dell’annualità.
In caso di variazioni di cui sopra, all’atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente / Assicurato si impegna a dichiarare alla Società il numero effettivo degli addetti; sulla base di tale dichiarazione il premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.
In caso di superamento del numero massimo di 50 addetti, la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.
Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro, ciò in applicazione dell’Articolo 1898 Codice Civile ultimo comma. La Società rinuncerà all’applicazione della regola
proporzionale solamente nel caso in cui il numero di addetti accertati al momento del sinistri non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli addetti dichiarato in polizza con il minimo di 1 unità.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Art. 113 - ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLA PRINCIPALE COMPRESE NELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività:
- installazione, montaggio e smontaggio presso terzi dei prodotti inerenti l’attività esercitata (per il settore “COMMERCIO“ tale estensione è operante a condizione che sia indicata nella descrizione del rischio/attività assicurata;
- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio, anche all’esterno dell’area aziendale;
- gestione, nell’ambito dell’azienda, di una mensa aziendale e /o bar. La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande e vale per i danni corporali subiti dai dipendenti dell’Assicurato e da eventuali visitatori ammessi alla mensa. Il massimale indicato nel contratto per l’assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
- gestione ed uso, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di cibi e bevande;
- servizio di pulizia dei locali dell’azienda; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- servizio antincendio interno all’azienda organizzato e composto da personale dipendente dell’Assicurato;
- erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il massimale indicato nel contratto per l’assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.
- organizzazione, nell’ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l’allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai fabbricati, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione di CRAL aziendale, dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative , sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività;
- dall’organizzazione di visite guidate nell’ambito dell’azienda, dall’effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o di macchinari, sia all’interno dell’area dell’azienda, sia presso i clienti. Tutti i soggetti che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
- servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani , inclusa la proprietà di cani da guardia e non , anche fuori dal recinto dell’ Azienda ;
- gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell’ambito dell’ azienda;
- proprietà ed uso, nell’ambito dell’azienda di : officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche , cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione , deposito di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi , nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell’azienda ;
- omessa o insufficiente adozione del servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni, sulle protezioni fisse e mobili poste a protezione della incolumità di terzi, per la presenza in luoghi aperti al pubblico di cantieri per la realizzazione di opere o lavori, di impianti ed attrezzi, di depositi di materiale. Tale estensione è valida ed operante a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in diretta connessione e complementarietà con i lavori descritti in polizza, con esclusione pertanto di danni derivanti dalla specifica fornitura per contratto degli anzidetti servizi.
- possesso e utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall’Assicurato
per lo svolgimento delle attività descritte in polizza ;
Art. 114 - ATTI VIOLENTI - RAPINE - AGGRESSIONI
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di rapina, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicurato.
Art. 115 - INCENDIO, SCOPPIO ED ESPLOSIONE DI COSE DELL’ASSICURATO O DA LUI DETENUTE
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera n), limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute. Sono esclusi i danni a cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori. Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga assicurazione incendio, l’assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l’eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 116 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera y), la garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini del presente contratto.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 117 - COMMITTENZA AUTO
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettere u) e v), la garanzia è operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 Codice Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarri fino a 35 X.xx, autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato e/o allo stesso intestati al PRA e/o a lui dati in locazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono compresi in garanzia i danni corporali subiti dai terzi trasportati e ciò in deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera w).
Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 110 lettera a).
Art. 118 - COMMITTENZA GENERICA
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni corporali e materiali cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere.
Art. 119 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI/BENI - DANNI AI VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali e materiali verificatisi durante le operazioni di carico e scarico, svuotamento e riempimento - da e su - veicoli da trasporto di merci, ancorché fuori dall’ambito degli stabilimenti, dei depositi e magazzini dell’Assicurato. A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera r), l’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) sottoposti alla operazioni di carico o scarico o in sosta nei luoghi dove si svolgono tali operazioni. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, quelli conseguenti al mancato uso dei veicoli, quelli cagionati alle cose trovantisi sui/nei veicoli e quelli alle merci/cose sollevate, caricate e scaricate.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 120 - LAVORI PRESSO TERZI - COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera p), la garanzia comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, purché per volume e peso non possano essere rimosse, e verificatisi durante il loro svolgimento. Sono esclusi i danni alle cose di terzi a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato per l’esecuzione dei lavori stessi, nonché alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori. In caso di danno conseguente ad incendio, la garanzia è prestata alle condizioni e nei limiti di risarcimento dell’apposita condizione.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 121 - VEICOLI IN SOSTA NELL’AREA DELL’AZIENDA
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera r), la garanzia comprende i danni materiali agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli addetti e delle persone delle cui prestazioni si avvale l’Assicurato, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio poste nell’ambito dell’azienda assicurata. Sono esclusi dalla garanzia i danni previsti all’Art. 110 lettera u), quelli da furto, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle cose trovantisi sui/nei veicoli stessi.
Sono inoltre esclusi i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell’Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 122 - MEZZI MECCANICI, MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE IN GENERE
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore) - inclusi mezzi, macchinari e impianti di sollevamento - sempreché utilizzati nell’ambito di pertinenza dell’azienda assicurata e condotti da persona abilitata ai sensi delle norme in vigore per il loro utilizzo. Sono esclusi tutti i danni causati da veicoli e/o macchinari soggetti all’obbligo assicurativo previsto ai sensi del Codice delle assicurazioni promulgato con il Decreto Legge 7/9/2005 N. 209, nonché i danni alle persone trasportate sui mezzi.
Sono inoltre esclusi i danni materiali alle cose/merci verificatisi in conseguenza del trasporto, sollevamento, movimentazione delle stesse, nonché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci danneggiate e quelli a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 123 - SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera s), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, l’assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. L’assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l’assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.
Art. 124 - SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI - (FARMACIE E/O PARAFARMACIE)
Premesso che la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e del personale addetto alla farmacia/parafarmacia dei requisiti richiesti dalla normativa di legge vigente per l’esercizio dell’attività, a parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera s), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai prodotti farmaceutici somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i prodotti galenici prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, l’assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. L’assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’Assicurato. Il massimale indicato nel contratto per l’assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.
Art. 125 - ERRATO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
La garanzia è operante per le perdite patrimoniali cagionate a terzi - compresi i clienti, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia (D.Lgs. N. 196/2003) e successive modifiche ed integrazioni e che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività dichiarata e coperta dall’assicurazione.
La garanzia opera: nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 126 - FABBRICATI, NEGOZI, UFFICI DELL’AZIENDA
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 110 lettera x), la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, negozi, uffici nei quali si svolge l’attività assicurata nel contratto. Sono compresi eventuali depositi e/o magazzini strumentali all’attività, anche non situati nell’ubicazione indicata nel contratto, purché ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
L’assicurazione comprende i danni corporali e materiali conseguenti:
- a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del fabbricato assicurato;
- ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute per i danni provocati a cose di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera n). Sono esclusi i danni a cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo. Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga assicurazione incendio, l’assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l’eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio. Questa estensione è prestata con l’applicazione dei limiti di risarcimento e della franchigia assoluta per danni materiali indicata nell’apposito Schema riepilogativo e non cumula con quanto previsto alla Condizione “INCENDIO, SCOPPIO ED ESPLOSIONE DI COSE DELL’ASSICURATO O DALLO STESSO DETENUTE”;
- alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante , nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all’azienda;
- a condizione che siano di diretta pertinenza del fabbricato come definito nel GLOSSARIO, alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a 1,50mt;
- alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti.
Oltre a quanto previsto all’Art. 110- COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE RCT E RCO, la garanzia non comprende i danni:
- corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- corporali e materiali derivanti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate da terzi nei fabbricati assicurati.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 127 - DANNI A TERZI PROVOCATI DAGLI ADDETTI E DA ALTRO PERSONALE NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:
I - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI
La garanzia è operante per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli addetti dell’Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l’Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi, entro i limiti dei massimali previsti per l’assicurazione RCT, anche gli addetti dell’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi nello svolgimento delle loro mansioni, a condizione che dall’evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite all’Art. 583 Codice Penale. Sono esclusi dalla garanzia tutti i soggetti non rientranti nella definizione di “ADDETTI” indicata nel Glossario. I massimali stabiliti per l’assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
II - RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera l), la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all’Art. 583 del Codice Penale - involontariamente cagionati a terzi mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto:
- dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.;
- dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;
- dai titolari e dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’azienda.
I massimali stabiliti per l’assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
III - RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA LIBERI PROFESSIONISTI E CONSULENTI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera l), la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per danni materiali e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto:
I massimali stabiliti per l’assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
IV - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 2008/81)
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale ascrivibile agli addetti dell’Assicurato che, ai sensi delle prerogative a loro attribuite dal D.lgs. 09/04/2008 N. 81 e delle definizioni di cui all’Art. 2 dello stesso D.lgs., sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l’osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fatto salvo, in caso di dolo, il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli stessi. I massimali stabiliti per l’assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
Art. 128 - DANNI SUBITI DA PERSONALE DELL’ASSICURATO NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:
I - DANNI CORPORALI SUBITI DA PERSONALE NON DIPENDENTE
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera c) sono considerati terzi per i danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni:
- i prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, xxxxxxxx, borse di studio, corsi di formazione, ecc.;
- i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;
- i titolari ed i dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’azienda.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di EURO 2.600,00 per ogni sinistro.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.
II - RESPONSABILITÀ PER DANNI SUBITI DA LIBERI PROFESSIONISTI E CONSULENTI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera b), la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per danni corporali (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di EURO 2.600,00 per ogni sinistro.
I massimali stabiliti per l’assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE PERTINENTI AL RISCHIO ASSICURATO
Art. 129 - CONDIZIONI VALIDE SOLO SE PERTINENTI CON IL RISCHIO ASSICURATO
A condizione che una o più delle presenti condizioni siano pertinenti con il rischio/attività assicurata nel contratto, l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:
I - OFFICINE MECCANICHE, ELETTRAUTO, GOMMISTA, IMPIANTI DI LAVAGGIO - VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera n), la garanzia comprende i danni materiali ai veicoli di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia e/o detenga a qualunque titolo.
La garanzia non comprende i danni:
- materiali derivanti da furto, incendio, scoppio ed esplosione, atti vandalici;
- materiali alle cose trovantisi all’interno dei veicoli;
- corporali e materiali verificatisi in conseguenza della circolazione dei veicoli.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
II - OFFICINE MECCANICHE, ELETTRAUTO, GOMMISTA, IMPIANTI DI LAVAGGIO - VEICOLI SOTTOPOSTI A RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI ACCESSORI E PNEUMATICI, LAVAGGIO DEI VEICOLI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera n), la garanzia comprende i danni materiali ai veicoli di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia e/o detenga per l’esecuzione dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione di accessori e/o pneumatici, lavaggio dei veicoli. Sono compresi i danni materiali subiti dai veicoli durante le operazioni di sollevamento o abbassamento da ponti idraulici e da movimentazioni e sistemazioni su buche verificatisi esclusivamente nell’area di pertinenza della struttura assicurata.
La garanzia non comprende i danni:
- materiali che conseguano direttamente ai lavori di riparazione e manutenzione meccanica dei veicoli;
- materiali derivanti da furto, incendio, scoppio ed esplosione, atti vandalici;
- materiali alle cose trovantisi all’interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi;
- corporali e materiali verificatisi a seguito di circolazione dei veicoli riparati o da riparare sia all’interno dell’area di pertinenza dell’officina che a seguito di collaudo all’esterno;
- previsti alla Condizione “VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA”.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
III - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell’area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione. La garanzia non comprende i danni:
- materiali derivanti da furto, incendio, scoppio ed esplosione, atti vandalici;
- corporali e materiali derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
- materiali alle cose trovantisi all’interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
IV - SALONI DI PARRUCCHIERI, ESTETISTI, CENTRI ESTETICI, BEAUTY FARM, CENTRI TATTOO E PIERCING
La garanzia è valida a condizione che l’attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.
La garanzia non comprende i danni corporali e le pretese di risarcimento:
- derivanti o conseguenti ad iniezione o applicazione di prodotti quali: collagene, silicone, acidi, gel ed altri prodotti e/o componenti invasivi;
- di natura estetica e fisionomica conseguenti al trattamento estetico e/o al tatuaggio per la mancata rispondenza del trattamento e/o tatuaggio all’impegno o promessa di risultato assunto dall’Assicurato.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
V - TOELETTATURA ANIMALI - DANNI AGLI ANIMALI SOTTOPOSTI A TOELETTATURA
La garanzia comprende i danni cagionati agli animali sottoposti alle operazioni di toelettatura a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.
La garanzia opera: nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
VI - LAVANDERIE, LAVASECCO E STIRERIE NON INDUSTRIALI - DANNI AI CAPI DI ABBIGLIAMENTO E/O DI BIANCHERIA SOTTOPOSTI A LAVAGGIO, SMACCHIATURA, STIRATURA
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 110 lettere n) e p) la garanzia comprende i danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria in consegna e custodia dell’Assicurato sottoposti a lavaggio, smacchiatura e stiratura.
La garanzia opera: nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello Schema riepilogativo.
VII - DANNI ALLE COSE OGGETTO DI RIPARAZIONE E LAVORAZIONE
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 110 lettere n) e p), la garanzia comprende i danni materiali alle cose di terzi in consegna e custodia dell’Assicurato e sottoposte a lavori di riparazione, manutenzione e lavorazione. Sono esclusi i danni necessari, cioè il cui verificarsi è riconducibile, in linea causale, allo svolgimento dei lavori.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
VIII - OFFICINE MECCANICHE, ELETTRAUTO, GOMMISTA, IMPIANTI DI LAVAGGIO - DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 110 lettere n) e p), la garanzia comprende i danni materiali ai
veicoli di terzi in consegna e custodia in conseguenza dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e dei pneumatici.
La garanzia non comprende i danni:
- materiali alle parti dei veicoli direttamente interessate ai lavori di riparazione, manutenzione e installazione meccanica;
- materiali alle cose trovantisi all’interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi;
- materiali da furto, incendio, scoppio ed esplosione;
- corporali e materiali verificatisi a seguito di circolazione dei veicoli riparati o da riparare sia all’interno dell’area di pertinenza dell’officina che a seguito di collaudo all’esterno.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
IX - OFFICINE MECCANICHE - RIMOZIONE VEICOLI - ATTIVITÀ DI SOCCORSO STRADALE
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera m), la garanzia è estesa ai danni materiali subiti dai veicoli di terzi a seguito di caduta, sganciamento o collisione dai veicoli/mezzi dell’Assicurato appositamente attrezzati per l’attività di soccorso stradale e/o la rimozione di veicoli. La copertura è valida esclusivamente per i veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati durante le operazioni di rimozione e soccorso, con esclusione dei danni alle cose trasportate o contenute sui veicoli.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
X - IMPRESE PULIZIA - COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LOCALI SOTTOPOSTI A LAVORI DI PULIZIA
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera p), la garanzia comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso i locali ed uffici di terzi, i danni materiali verificatisi durante le operazione di pulizia dei locali stessi e dei mobili di ufficio, comprese le apparecchiature informatiche e telefoniche in essi e/o su di essi collocati.
La garanzia è valida esclusivamente per i danni verificatisi a seguito di caduta e/o urto accidentale, o di comprovato bagnamento accidentale con detergenti e/o liquidi.
Resta ferma l’esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato per l’esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni da incendio, furto, sottrazione, smarrimento, distruzione e/o deterioramento di atti, documenti, denaro, valori, titoli al portatore e non al portatore.
La garanzia opera: nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
XI - IMPRESE DI DISINFESTAZIONE - DANNI DA IMPIEGO DI DISERBANTI, ANTIPARASSITARI E PRESIDI SANITARI IN GENERE
La garanzia comprende i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell’impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere. La garanzia è valida ed operante a condizioni che tali sostanze ed il loro utilizzo siano conformi alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Il massimale prestato in polizza per la garanzia RCT rappresenta il massimo risarcimento per ciascuna annualità assicurativa.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - ESTENSIONI DI GARANZIA - A) CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
Art. 130 - DANNI A TERZI PROVOCATI DA PERSONALE NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:
I - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOCI NON DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E LEGALE RAPPRESENTANTE
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soci non addetti all’attività, degli amministratori e del legale rappresentante per danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l’attività assicurata dal contratto. I massimali stabiliti per l’assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
II - RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera l), l’assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all’Art. 583 del Codice Penale - involontariamente cagionati a terzi mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto:
- dai lavoratori a progetto;
- dai prestatori di lavoro assunti da un agenzia di somministrazione di lavoro;
- dai prestatori di lavoro di cui al X.Xxx. 276/2003 (attuativo della cd Legge Biagi);
- dai lavoratori non dipendenti che, nel rispetto della vigente legislazione, in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa vengono impiegati per l’esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione;
I massimali stabiliti per l’assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
III - RESPONSABILITÀ PER FATTO DEI SUBAPPALTATORI
Premesso che l’Assicurato può cedere in subappalto ad altre aziende parte dei lavori oggetto dell’attività assicurata dal presente contratto, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 110 lettera l) la garanzia è operante per la responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato per danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per danni materiali cagionati a terzi da fatto dei subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell’interesse dello stesso. La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all’Art. 26 del TU D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 in caso di utilizzo di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione e che i rapporti tra Assicurato e subappaltatori risultino da regolare contratto, fermo il diritto di rivalsa della Società per i danni provocati dai subappaltatori.
La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell’attività assicurata dal contratto. Se al momento del sinistro detta percentuale risulta superiore, la Società procederà alla liquidazione dell’indennizzo in proporzione del minor premio percepito ai sensi di legge. Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, il massimale previsto per l’assicurazione RCT che rappresenta la massima esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.
Art. 131 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI - SOGGETTI PARIFICATI AGLI ADDETTI / RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Operai (RCO), purché attivata e nei limiti ivi previsti, comprende:
I - SOGGETTI PARIFICATI AGLI ADDETTI DELL’ASSICURATO
Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), sono parificati agli ADDETTI dell’Assicurato, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti durante lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione:
- i lavoratori a progetto;
- i prestatori di lavoro assunti da un agenzia di somministrazione di lavoro;
- i prestatori di lavoro di cui al X.Xxx. 276/2003 (attuativo della cd Legge Biagi);
- gli addetti dell’Assicurato ed i prestatori d’opera non soggetti all’assicurazione INAIL, ai sensi del punto 2).
Relativamente al punto 2) dell’Art. 106, la garanzia è operante per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’Articolo 13 comma 2 - lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L’assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell’Assicurato di EURO 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione delle Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.
II - BUONA FEDE INAIL
Premesso che l’assicurazione RCO è valida ed operante a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (INAIL) per i propri addetti, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO, qualora al momento del sinistro, l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi e adempimenti predetti, purché ciò derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), purché attivata e nei limiti ivi previsti, comprende:
III - ADDETTI DELL’ASSICURATO TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DI FABBRICATI
Ai fini della garanzia sono considerati terzi, limitatamente a morte e lesioni personali, gli addetti dell’Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del/i fabbricato/i e delle relative pertinenze. Questa estensione è operante a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come infortunio sul lavoro rientrante nell’assicurazione RCO.
IV - DANNI CORPORALI SUBITI DA PERSONALE NON DIPENDENTE
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera c) sono considerati terzi per i danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni i lavoratori non dipendenti che in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa che, nel rispetto della vigente legislazione, vengono impiegati per l’esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione. La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di EURO 2.600,00 per ogni sinistro.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.
V - DANNI SUBITI DA AMMINISTRATORI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera b), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all’espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali. Tale estensione non opera qualora l’evento dannoso in cui l’amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione attiva e diretta all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
VI - RESPONSABILITÀ PER DANNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera c) sono considerati terzi i subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) per i danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all’Art. 26 del TU D.Lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione.
La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell’attività assicurata dal contratto. Se al momento del sinistro detta percentuale risulta superiore, la Società procederà alla liquidazione dell’indennizzo in proporzione del minor premio percepito ai sensi di legge. Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, il massimale per sinistro previsto per
l’assicurazione RCT che rappresenta la massima esposizione della Società, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - ESTENSIONI DI GARANZIA - B) CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
Art. 132 - CONDIZIONI SPECIALI - ESTENSIONI
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), purché attivata e nei limiti ivi previsti, comprende:
I - COSE PORTATE E NON PORTATE DAI CLIENTI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera o), la garanzia è estesa ai danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate o non portate dai clienti. L’assicurazione non comprende i danni materiali cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari. L’assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute, oltreché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all’Assicurato.
Agli effetti dell’applicazione del limite di indennizzo previsto per questa garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.
La garanzia opera: nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
II - DANNI A COSE E/O MERCI TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera m), la garanzia comprende i danni alle cose e/o merci di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l’evento sia conseguenza della caduta delle cose e/o merci stesse. La garanzia non comprende i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle cose e/o merci stesse, nonché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle cose e/o merci danneggiate ed i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
III - DANNI DA FURTO ATTRAVERSO PONTEGGI E IMPALCATURE
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 110 lettera n), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni da furto (compresi i guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per il compimento dell’azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall’Assicurato.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
IV - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera q), la garanzia comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
V - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera q), la garanzia comprende anche i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno. Sono esclusi i danni derivanti da lavori che necessitano
sottomurazioni o altre tecniche sostitutive, oltreché da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
VI - DANNI DA LAVORI DI SCAVO E RINTERRO
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera q), la garanzia, limitatamente ai lavori di scavo e rinterro in genere, comprende i danni - anche derivanti da incendio - a seguito di difettosa esecuzione degli stessi, compresi i danni in superficie dovuti da improvviso cedimento del terreno. Sono escluse le spese per il rifacimento e/o la riparazione dei lavori eseguiti. La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all’effetto della presente estensione, e per i sinistri verificatisi entro 30 giorni dalla data del loro compimento e/o della consegna al Committente, purché denunciati alla Società durante il periodo di validità della garanzia stessa.
Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
VII - DANNI DA INQUINAMENTO
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera g), la garanzia comprende i danni corporali e materiali in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere. Sono esclusi dalla garanzia i danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - CONDIZIONI VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
Art. 133 - MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
La garanzia non è operante:
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto per l’assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società per:
• uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
• uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
• per tutta la durata del contratto.
Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.
Art. 134 - AMBITO TERRITORIALE - MONDO INTERO ESCLUSO USA/CANADA E MESSICO
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l’applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro di EURO 2.500,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada e Messico.
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Operai (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.
Art. 135 - RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all’esercizio dell’azione di surrogazione alla stessa spettante ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti:
- di committenti e/o fornitori;
- delle imprese associate e/o collegate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale la Contraente e/o l’Assicurato abbia partecipazioni azionarie;
- di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell’Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.
Art. 136 - DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DM N. 37 22/01/2008 (EX LEGGE N.46/1990)
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera s), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi - compresi i committenti - dopo l’ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del presente contratto assicurativo. La presente estensione è prestata limitatamente agli impianti classificati e definiti agli Artt. 1 e 2 del DM N.37 del 22 gennaio 2008 ed a condizione che l’Assicurato sia in possesso della abilitazione e dei requisiti tecnico-professionali previsti ai sensi degli Artt. 3 e 4 del DM stesso. Il mancato possesso, la perdita o la sospensione dell’abilitazione e/o dei requisiti tecnico-professionali sopra previsti, determinano l’immediata decadenza della garanzia. La garanzia è operante per i danni che si manifestino non oltre 18 mesi dall’esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia del contratto assicurativo e comunque non oltre 3 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi:
- i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati;
- i danni alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;
- le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso cui sono destinate;
- i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- i danni cagionati da impianti non classificati ai sensi del DM N. 37 22/01/2008;
- i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO. Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con la Società per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia la garanzia vale anche per i sinistri commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del massimale RCT del contratto sostituito e solamente per i sinistri non più garantiti dallo stesso.
Art. 137 - DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera s), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per i danni che si manifestino non oltre 6 mesi dall’esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia della polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi:
- i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti da chiunque fabbricati;
- i danni alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;
- le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso cui sono destinate;
- i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- i danni conseguenti ad attività ed impianti previste dal DM N.37 del 22/01/2008;
- i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante;
- i danni da rovina (crollo totale o parziale) di immobili Art. 1669 Codice Civile;
- i danni previsti dalla Condizione ”DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI”.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO. Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con la Società per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia vale anche per i sinistri commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del massimale RCT del contratto sostituito e solamente per i sinistri non più garantiti dallo stesso.
Art. 138 - DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera s), la garanzia è estesa ai danni materiali ai veicoli di terzi - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e di pneumatici verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva della difettosa esecuzione dei lavori stessi.
La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all’effetto della presente estensione, a condizione che:
- siano rilevabili/riscontrabili da fattura, ricevuta o altra documentazione fiscale;
- il sinistro si verifichi e venga denunciato alla Società entro 90 giorni dall’esecuzione dei lavori e durante il periodo di vigenza del contratto, ma non oltre la data di cessazione dell’assicurazione. Tale previsione è valida ed operante anche in caso di sostituzione, senza soluzione di continuità, con altro contratto RC stipulato con la Società e sempreché nel contratto sostituito fosse già operante la presente garanzia.
L’assicurazione non comprende i danni materiali alle parti del veicolo installate, alle parti del veicolo
oggetto dei lavori di riparazione e manutenzione e le spese per la loro sostituzione e riparazione.
La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Art. 139 - FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DOVE SI SVOLGE L’ATTIVITÀ ASSICURATA (SOLO RISCHIO PROPRIETÀ)
Premesso che l’Assicurato, oltre ai fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata, possiede altre unità immobiliari ad esclusivo uso commerciale e/o industriale ubicate nel territorio dello Stato Italiano, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di dette unità a condizione che la loro ubicazione sia espressamente indicata nel contratto.
Sono escluse le unità immobiliari adibite ad uso civile/abitativo, quelle ubicate all’Estero, nonché la conduzione delle stesse, siano esse locate o non locate a terzi.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI
SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO
ART. | COMM A | GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO - EURO | FRANCHIGIA/SCOPERTO |
105 | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
106 | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI | MASSIMALI | 2.600,00 | |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI | ||||
113 | ATTIVITÀ ACCESSORIE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
114 | ATTI VIOLENTI - RAPINE - AGGRESSIONI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
115 | INCENDIO, SCOPPIO, ESPLOSIONE DI COSE DELL’ASSICURATO O DA LUI DETENUTE | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 10% MINIMO DI 250,00 DANNI A COSE | |
116 | INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLE E DI SERVIZI | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 10% MINIMO DI 250,00 DANNI A COSE | |
117 | COMMITTENZA AUTO | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
118 | COMMITTENZA GENERICA | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
119 | OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI/BENI - COMPRESI I DANNI AI VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
120 | LAVORI PRESSO TERZI - COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
121 | VEICOLI IN SOSTA NELL’AREA DELL’AZIENDA | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
122 | MEZZI MECCANICI, MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE IN GENERE | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
123 | SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
124 | SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
125 | ERRATO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 | 50.000,00 | 250,00 DANNI A COSE | |
126 | FABBRICATI, NEGOZI, UFFICI DELL’AZIENDA | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
127 | DANNI A TERZI PROVOCATI DAGLI ADDETTI E NON ADDETTI DELL’ASSICURATO | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
128 | DANNI SUBITI DAI NON ADDETTI DELL’ASSICURATO | MASSIMALI | 2.600,00 |
CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE PERTINENTI AL RISCHIO ASSICURATO | ||||
ART. | COMMA | GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO - EURO | FRANCHIGIA/SCOPERTO |
129 | I | VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
II | VEICOLI SOTTOPOSTI A RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI ACCESSORI E PNEUMATICI, LAVAGGIO | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
III | DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
IV | SALONI DI PARRUCCHIERI, ESTETISTI, CENTRI ESTETICI, BEAUTY FARM, CENTRI TATTOO E PIERCING | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE | |
V | TOELETTATURA ANIMALI - DANNI AGLI ANIMALI SOTTOPOSTI A TOELETTATURA | 50.000,00 DANNI AD ANIMALI | 250,00 DANNI A COSE E ANIMALI | |
VI | LAVANDERIE, LAVASECCO E STIRERIE NON INDUSTRIALI - DANNI AI CAPI DI ABBIGLIAMENTO SOTTOPOSTI A LAVAGGIO, SMACCHIATURA E STIRATURA | 5.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
VII | DANNI ALLE COSE OGGETTO DI RIPARAZIONE E LAVORAZIONE | 25.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
VIII | DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
IX | RIMOZIONE VEICOLI - ATTIVITÀ DI SOCCORSO STRADALE | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
X | COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LOCALI SOTTOPOSTI A LAVORI DI PULIZIA | 10.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
XI | DANNI DA IMPIEGO DI DISERBANTI, ANTIPARASSITARI E PRESIDI SANITARI IN GENERE | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 10% MINIMO DI 250,00 DANNI A COSE | |
ESTENSIONI DI GARANZIA - A | ||||
130 | I,II,III | DANNI A TERZI PROVOCATI DA PERSONALE NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
131 | I | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI - SOGGETTI PARIFICATI AGLI ADDETTI DELL’ASSICURATO | MASSIMALI | 2.600,00 |
II | BUONA FEDE INAIL | MASSIMALI | ||
III | ADDETTI DELL’ASSICURATO TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DI FABBRICATI | MASSIMALI | ||
IV | DANNI CORPORALI SUBITI DA NON DIPENDENTI - ESTESA | MASSIMALI | 2.600,00 | |
V | DANNI SUBITI DA AMMINISTRATORI | MASSIMALI | ||
VI | RESPONSABILITÀ PER DANNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI | MASSIMALI |
ART. | COMMA | GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO - EURO | FRANCHIGIA/SCOPERTO |
ESTENSIONI DI GARANZIA - B | ||||
132 | I | COSE PORTATE O NON PORTATE DAI CLIENTI | 25.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE |
II | DANNI A COSE E/O MERCI TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
III | DANNI DA FURTO ATTRAVERSO PONTEGGI ED IMPALCATURE | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
IV | DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
V | DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
VI | DANNI DA LAVORI DI SCAVO E RINTERRO | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
VII | DANNI DA INQUINAMENTO IMPROVVISO ED ACCIDENTALE | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 10% MINIMO DI 250,00 DANNI A COSE | |
CONDIZIONI VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE | ||||
133 | MALATTIE PROFESSIONALI | MASSIMALI | ||
134 | AMBITO TERRITORIALE MONDO INTERO | MASSIMALI | 2.500,00 DANNI A COSE | |
135 | RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE | MASSIMALI | ||
136 | DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE – POSTUMA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DM 37/2008 | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 10% MINIMO DI 500,00 DANNI A COSE | |
137 | POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA PER ATTIVITA’ NON PREVISTE DAL DM 37/2008 | 100.000,00 SOLO DANNI A COSE | 10% MINIMO DI 500,00 DANNI A COSE | |
138 | DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 50.000,00 SOLO DANNI A COSE | 250,00 DANNI A COSE | |
139 | FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DOVE SI SVOLGE L’ATTIVITÀ | MASSIMALI | 250,00 DANNI A COSE |
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
Art. 140 - COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti coperti dal contratto - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte e per lesioni personali (danni corporali) e per distruzione o deterioramento materiale (danni materiali) di cose diverse dal prodotto coperto dal contratto, rivelatosi difettoso.
Si precisa che la locuzione “responsabile ai sensi di legge” deve intendersi anche con riferimento alle norme
contenute del D.P.R. N. 224 del 24/5/1988. L’assicurazione è altresì operante per i danni:
a) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai sensi dell’assicurazione;
b) a cose contenute nel/i prodotto/i coperto/i dal contratto, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
c) a cose fabbricate con l’utilizzo del/i prodotto/i coperto/i dal contratto;
d) ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto coperto dal contratto sia parte componente;
e) materiali cagionati dai prodotti assicurati derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o da omesse e/o errate istruzioni per il loro uso e manutenzione.
Art. 141 - LIMITI TERRITORIALI DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore e per i sinistri ovunque verificatisi, ferma restando l’esclusione di cui all’ Art. 143 lettera n) .
Art. 142 - MASSIMALE E LIMITI DI RISARCIMENTO – SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
I - MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel contratto che rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro, per ciascun sinistro in serie e per anno assicurativo o, in caso di durata inferiore all’anno, per l’intero periodo di minor durata. Relativamente ai danni previsti all’Art. 140 lettere a), b), c) e d) l’assicurazione è operante nell’ambito del massimale indicato nel contratto e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
II - SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro e sinistro in serie per i sinistri verificatisi:
- nei territori di tutti i Paesi del Mondo (esclusi USA/Canada e Messico) con il minimo di EURO 2.500,00 ed
il massimo di EURO 25.000,00;
- nei territori di USA/Canada e Messico con il minimo di EURO 20.000,00 ed il massimo di EURO 40.000,00. Tale scoperto è valido ed operante per i prodotti, per i quali l’Assicurato riveste la qualifica di Produttore, messi in circolazione dall’Assicurato indirettamente in tali territori.
Art. 143 - COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE
Per gli effetti dell’assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile.
Sono escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento (sinistri):
d) riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti nel contratto ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
e) relativi a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
f) relativi a spese per la riparazione e/o sostituzione dei prodotti difettosi, compreso gli importi pari al loro controvalore;
g) riferiti a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
i) derivanti da prodotti fabbricati, anche utilizzati come componenti, destinati specificamente al settore automobilistico, aeronautico ed aerospaziale;
j) derivanti direttamente e/o indirettamente da prodotti utilizzati per sistemi informatici, reti informatiche sia hardware che software, compresi quelli dal mancato, errato, inadeguato funzionamento degli stessi;
k) conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali “danno emergente” e “lucro cessante”, come ad
esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
n) derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall’Assicurato produttore nei territori di USA, Canada e Messico;
o) conseguenti ad errato e/o omesso rispetto delle corrette condizioni ambientali per la produzione e/o conservazione dei prodotti (temperatura, umidità, miscelatura di gas);
p) derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
q) riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM);
r) riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) e/o a patologie collegate e/o correlate;
s) riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti;
t) derivanti da furto ed incendio in conseguenza di mancato funzionamento di prodotti/impianti anti incendio ed anti furto;
u) derivanti da errata, mancata ed inadeguata germinazione di sementi;
v) derivanti ad immobili e manufatti costruiti (in tutto o in parte) con prodotti quali cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, inclusi prodotti di carpenteria metallica;
w) derivanti da danni materiali a manufatti, cose, prodotti in genere sottoposti a trattamenti con prodotti quali vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, acidi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente provocati dai prodotti assicurati;
x) derivanti da prodotti in fase di prototipo, di prova, di modello.
Art. 144 - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo assicurativo. In caso di “SINISTRO IN SERIE”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.
Art. 145 - PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL FATTURATO - VARIAZIONE DEL FATTURATO
Si da atto tra le parti che il premio della presente sezione è calcolato in base al fatturato dichiarato dal Contraente /Assicurato ed indicato nella Scheda di polizza, che non può essere superiore a € 2.000.000,00. Qualora il fatturato dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo del fatturato al momento del sinistro. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso dell’annualità.
In caso di variazioni di cui sopra, all’atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente / Assicurato
si impegna a dichiarare alla Società il fatturato effettivo ; sulla base di tale dichiarazione il premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.
Qualora, all’atto del rinnovo del contratto, il fatturato dovesse essere superiore al massimo indicato di € 2.000.000,00 il Contraente / Assicurato dovrà darne indicazioni e la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.
Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento del fatturato, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il valore dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro, ciò in applicazione dell’Articolo 1898 Codice Civile ultimo comma. La Società rinuncerà all’applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero di addetti accertati al momento del sinistri non risulti superiore al 20% rispetto al valore dichiarato in polizza.
SEZIONE TUTELA LEGALE
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S..
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 146 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa, nei limiti del massimale per caso assicurativo indicato in scheda di polizza ed illimitato per anno e delle condizioni di seguito previste, assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000 euro;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000 euro.
L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Compagnia conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 147 - AMBITO E GARANZIE – OPZIONE LIGHT
Con riferimento all'Art.146 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività d’impresa dichiarata in polizza.
La garanzia viene prestata:
a) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di
coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
c) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della
legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle
materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti
agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Art. 148 - AMBITO E GARANZIE - OPZIONE FULL
Con riferimento all'Art. 146 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività d’impresa dichiarata in polizza.
La garanzia viene prestata:
a) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di
estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di
coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
c) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione,
per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa;
e) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della
legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza.
f) nel caso in cui il Contraente nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza debba sostenere vertenze per :
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificate nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali,
riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle
materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti
agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Art. 149 - PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari
e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano
nell’attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
Art. 150 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività e indicati in polizza;
- vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.
Art. 151 - VALORE IN LITE
Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500,00, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.
ESTENSIONE - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI
(valida solo in estensione all’ Opzione FULL)
Art. 152 - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI
In estensione a quanto previsto all’Art.148, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali
relative all’intervento dell’Impresa, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dall’Impresa, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
Art. 153 - INSORGENZA DEL SINISTRO
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto
Inoltre:
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a
favore del Contraente.
Art. 154 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti. L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari
del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale
per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S..
Art. 155 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della
controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la
gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad
un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 8.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle
prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese
dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• L ’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Impresa e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 156 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 157 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
SEZIONE ASSISTENZA
PREMESSA
La Società per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxx 0).
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
ANNUALITÀ ASSICURATIVA Il periodo di assicurazione compreso fra l’effetto del contratto e la sua scadenza anniversaria, e ogni periodo di assicurazione annuo a seguito di rinnovo del contratto
ASSICURATO L’Azienda indicata nell’ubicazione del rischio.
CONTRAENTE Il sottoscrittore della polizza.
EFFETTO E DURATA Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
ESTENSIONE TERRITORIALE Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
IN VIAGGIO Qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
PRESTAZIONI L’Assistenza da erogarsi in natura da parte dell’Impresa tramite la Struttura
Organizzativa, nel momento del bisogno.
SINISTRO Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’annualità assicurativa e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E’ la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. sede in xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Assimoco S.p.A. provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Assimoco S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 158 - COSA COMPRENDE LA GARANZIA
In forza di una specifica convenzione stipulata tra Assimoco e Europ Assistance Italia S.p.A., in caso di sinistro
sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati all’articolo 161.
In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Art. 159 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in
funzione 24 ore su 24, facente capo al
numero verde (solo dal l’Italia) 800 257 114
oppure sia dall’Italia sia dall’estero al numero x00.00.00000000
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. L’indirizzo dell’Azienda.
3. Nome e Cognome
4. Numero di polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova.
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso
dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne
dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in
cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore
(come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere
debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
Art. 160 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
b. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa.
c. Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l’Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con
la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di
prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti
con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni
Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le
disposizioni di legge.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Art. 161 - PRESTAZIONI
A) Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso l’Azienda assicurata, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Amministratore dell’Azienda stessa, all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 350,00 (trecentocinquanta) per sinistro e di Euro 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione non è operante per:
1. corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori;
2. interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
3. guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.
B) Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso l’Azienda assicurata, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Amministratore dell’Azienda stessa, all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 350,00 (trecentocinquanta) per sinistro e di Euro 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
1. furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell' Azienda;
2. scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Azienda.
C) Invio di un frigorista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un frigorista per interventi d’emergenza presso l’Azienda assicurata, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Amministratore dell’Azienda stessa, all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 350,00 (trecentocinquanta) per sinistro e di Euro 700,00 (settecento) per annualità assicurativa.
La prestazione è dovuta nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle merci in refrigerazione.
D) Invio di un serrandista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista per interventi d’emergenza presso l’Azienda assicurata,
la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Amministratore dell’Azienda stessa, all'invio di
un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro
350,00 (trecentocinquanta) per sinistro e di Euro 700,00 (settecento) per annualità assicurativa.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
1. smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano
impossibile l’accesso;
2. quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
E) Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso l’Azienda assicurata, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Amministratore dell’Azienda stessa, all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 350,00 (trecentocinquanta) per sinistro e di Euro 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Con riferimento all’impianto idraulico la prestazione è operante per i seguenti casi:
1. allagamento o infiltrazione nell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di
tubature fisse dell'impianto idraulico dell’Azienda assicurata;
2. mancanza d'acqua nell'Azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico dell’Azienda assicurata;
3. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è operante:
• per i casi 1) e 2) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato e dei suoi collaboratori; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore.
• per il caso 3) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
Con riferimento all’impianto di riscaldamento la prestazione è operante per i seguenti casi:
4. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’Azienda assicurata;
5. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dell’Azienda assicurata.
La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
F) Interventi di emergenza per danni d’acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'Azienda e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Amministratore dell’Azienda stessa, all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino a Euro 1.000,00 (mille) per sinistro e per annualità assicurativa.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
1. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato assicurato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato assicurato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
• per il caso 1), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato o dei suoi collaboratori.
• per il caso 2), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
G) Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’Azienda e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Amministratore dell’Azienda stessa, a predisporre la vigilanza dell’Azienda, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino a Euro 500,00 (cinquecento) per sinistro e per annualità assicurativa.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
H) Rientro anticipato per danni all’Azienda
Qualora l’Amministratore dell’Azienda si trovi in Viaggio in Italia o all’estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, o altro danno per cui sia prevista l’attivazione di una delle precedenti prestazioni debba rientrare immediatamente presso l’Azienda stessa, la Struttura Organizzativa fornirà all’Amministratore, dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l’Amministratore, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.
la Società terrà a proprio carico i costi della prestazione indicata fino ad un massimo complessivo per sinistro e per annualità assicurativa di Euro 500,00 (cinquecento) se il rientro avvenisse dall’Italia e fino a Euro 1.000,00 (mille) se il rientro avvenisse dall’Estero.
La prestazione sarà erogata solo dietro presentazione alla Struttura Organizzativa di adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.
SCHEMA RIEPILOGATIVO ASSISTENZA | ||||
Art. | Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Note |
161 | A | Elettricista interventi per emergenza | € 350,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa | Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione |
B | Fabbro per interventi di emergenza | |||
C | Frigorista per interventi di emergenza | |||
D | Serrandista per interventi di emergenza | |||
E | Idraulico per interventi di emergenza | |||
F | Interventi di emergenza per danni d’acqua | € 1.000,00 per sinistro e annualità assicurativa | ||
G | Invio Sorvegliante | € 500,00 per sinistro e annualità assicurativa | ||
H | Rientro anticipato per danni all’Azienda | Per sinistro e annualità assicurativa € 500,00 per rientri dall’Italia e € 1.000,00 per rientri dall’Estero. |