AVVISO n.10747 27 Maggio 2016 MOT
AVVISO n.10747 | 27 Maggio 2016 | MOT |
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto dell'Avviso
: --
Oggetto : Modifica al Regolamento dei Mercati- Mercato MOT/Amendment to the Market Rules-MOT Market
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Modifica al Regolamento dei Mercati Mercato Mot
PREZZO DI RIFERIMENTO
La Consob, con delibera nr. 19600 del 4 maggio 2016, ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2016. Le Istruzioni al Regolamento sono state conseguentemente modificate.
L’entrata in vigore delle modifiche è stabilita nel 13 giugno 2016.
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Prezzo di riferimento
Si modifica il regolamento del mercato MOT per apportare alcune variazioni alla modalità di calcolo del prezzo di riferimento.
Correntemente, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi negli ultimi 20 minuti della seduta di negoziazione in continua, oppure, in assenza di contratti conclusi in tale intervallo temporale, al prezzo dell’ultimo contratto concluso nel corso dell’intera seduta di negoziazione. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso dell’intera seduta di negoziazione, il prezzo di riferimento è posto pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
Ciò premesso, in considerazione delle caratteristiche di negoziazione che connotano alcuni strumenti obbligazionari e al fine di attribuire, nel complesso, maggior peso ed evidenza alla liquidità che si esprime nel corso della seduta di negoziazione, si prevede che il prezzo di riferimento sia pari alla media ponderata dei prezzi delle contrattazioni che trovano luogo nel corso di un intervallo temporale della negoziazione continua più esteso, e pari a 3 ore per i titoli del segmento EuroMOT e 1 ora per i titoli del segmento DomesticMOT.
In alternativa, in assenza di contrattazioni nel corso del citato intervallo temporale, si prevede che il prezzo di riferimento tenga conto di un numero significativo (espresso nel Manuale delle Negoziazioni) di migliori e più recenti proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, oppure, qualora non sia possibile calcolare il prezzo di riferimento nella precedente modalità, si tiene conto di un numero significativo delle migliori e più recenti proposte in acquisto.
In assenza di proposte sul book, si considera come prezzo di riferimento il prezzo di chiusura del giorno precedente.
(Regolamento, articolo 4.3.8; Istruzioni articolo IA.6.3.6)
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Il testo aggiornato del Regolamento e delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento e delle Istruzioni.
REGOLAMENTO
Parte 4
Strumenti ammessi e modalità di negoziazione dei Mercati MTA, MIV, MOT, SeDeX ed ETFplus
omissis
Titolo 4.3
Modalità di negoziazione
omissis
Articolo 4.3.8
(Prezzo di riferimento)
1. Nel Mercato MTA e nel mercato MIV il prezzo di riferimento è pari:
a) al prezzo di asta di chiusura;
b) qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua, come indicato nelle Istruzioni;
c) qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura e non sono stati conclusi contratti durante l’intervallo temporale indicato alla lettera precedente, il prezzo di riferimento è pari al prezzo dell’ultimo contratto concluso nel corso dell’intera seduta di negoziazione;
d) qualora non siano stati conclusi contratti nel corso dell’intera seduta di negoziazione, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
2. Nel Mercato MOT il prezzo di riferimento è pari:
a) alla media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua, come indicato nelle Istruzioni;
b) qualora non siano stati conclusi contratti durante l’intervallo temporale, di cui alla lettera a), della fase di negoziazione continua, il prezzo di riferimento è pari ad un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in
maggior conto le più recenti al prezzo dell’ultimo contratto concluso nel corso dell’intera seduta di negoziazione;
c) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera b), il prezzo di riferimento è pari a numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
d) c) qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera c), il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
3. Nel Mercato SEDEX il prezzo di riferimento è pari:
a) a un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
b) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera a), il prezzo di riferimento è pari a numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
c) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera b), il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
4. Nel Mercato ETFplus il prezzo di riferimento è pari:
a) al prezzo di asta di chiusura;
b) qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura, il prezzo di riferimento è posto pari a un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
c) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera b), il prezzo di riferimento è pari a numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
d) qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base della precedente lettera c), il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
5. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, in via generale e con riferimento a specifici segmenti di negoziazione oppure ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con modalità aventi una diversa sequenza rispetto a quelle previste nei commi precedenti dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.
6. Alla formazione del prezzo di riferimento non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.3.6.
ISTRUZIONI
Titolo IA.6 Mercato MOT
omissis
Xxxx XX.0.0 – Modalità di negoziazione
omissis
Articolo IA.6.3.6
(Prezzo di riferimento)
1. L’intervallo temporale di cui all’articolo 4.3.8, comma 2, del Regolamento è pari a 20 minuti
3 ore per i titoli del segmento EuroMOT e pari a 1 ora per i titoli del segmento DomesticMOT, di cui all’articolo IA.6.2.1 delle Istruzioni.
2. Borsa Italiana si riserva di stabilire, in via generale, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione o strumenti finanziari, un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui al comma precedente, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.
The Italian text shall prevail over the English version
Amendment of Market Rules MOT Market
Reference price
By resolution no. 19600 of the 4th May 2016, Xxxxxx has approved the amendments to the Market Rules, previously passed by Borsa Italiana Board of Directors on the 17th March 2016. The Instructions to the Rules are consequently amended.
These amendments will enter in to force on the 13th June 2016.
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Reference price
It is amended the MOT Market Rules in order to make certain changes to the way in which the reference price is calculated.
At present, the reference price is set at the weighted average of the prices of those contracts concluded in the last 20 minutes of the continuous trading session, or, in the absence of any contracts concluded during said time interval, at the price of the last contract concluded during the entire course of the trading session. In the event that no contracts have been concluded during the entire course of the trading session, the reference price is set at the reference price of the previous day.
Therefore, in view of the characteristics of trading of certain bond instruments, and in order to attribute, overall, greater weight and evidence to the liquidity expressed during the course of the trading session, it is hereby proposed that the reference price be equal to the weighted average of the prices of those contracts concluded during the course of a larger continuous trading period, amounting to 3 hours for those securities traded in the EuroMOT segment, and 1 hour for those securities traded in the Domestic MOT segment.
Alternatively, in the absence of any trading during the course of the aforementioned interval, it is hereby proposed that the reference price takes account of a significant number of the best (set out in the Trading Manual), most recent bids and offers present in the book during continuous trading; should it not be possible to calculate the reference price in the aforesaid manner, then account shall be taken of a significant number of the best, most recent bids.
In the absence of any orders in the book, the reference price shall be the previous day’s closing price.
(Rules, Article 4.3.8; Instructions, article IA.6.3.6)
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The text of the Market Rules and the Instructions will be published on Borsa Italiana’s website (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx), in an updated version and in a version with the changes highlighted.
The changes to the text of the Rules and accompanying Instructions are shown below.
The Italian text shall prevail over the English version
RULES
Part 4
Eligible instruments and trading methods of MTA, MIV, MOT, SEDEX and ETFplus Markets
Title 4.3 Trading methods
omissis omissis
Article 4.3.8
(Reference price)
1. In the MTA and MIV markets the reference price is equal to:
a) the closing auction price;
b) where it is not possible to determine the closing auction price, the reference price shall be the weighted average price of the contracts concluded in an interval of the continuous trading phase, as specified in the Instructions;
c) if it is not possible to determine the closing-auction price and no contracts were concluded during the interval of the continuous trading phase referred to in the preceding letter, the reference price shall be the price of the last contract concluded during the entire trading session;
d) where no contracts have been concluded during the entire trading session, the reference price shall be that of the previous session.
2. In the MOT market the reference price is equal to:
a) the weighted average of the contracts concluded in an interval of the continuous trading phase as specified in the Instructions;
b) if no contracts were concluded during the interval of the continuous trading phase referred to in letter a), the reference price shall be equal to a significant number of best bids and offers displayed on the order book during the continuous trading phase, giving greater weight to the most recent the price of the last contract concluded during the entire trading session;
c) where it is not possible to determine the reference price pursuant to letter b), the reference price shall be equal to a significant number of best bids displayed on the order book during the continuous trading phase, giving greater weight to the most recent;
d) c) where no contracts have been concluded during the session where it is not possible to determine the reference price pursuant to letter c), the reference price shall be that of the previous session.
The Italian text shall prevail over the English version
3. In the SEDEX market the reference price is equal to:
a) a significant number of best bids and offers displayed on the order book during the continuous trading phase, giving greater weight to the most recent;
b) where it is not possible to determine the reference price pursuant to letter a), the reference price shall be equal to a significant number of best bids displayed on the order book during the continuous trading phase, giving greater weight to the most recent;
c) where it is not possible to determine the reference price pursuant to letter b), the reference price is equal to that of the previous session.
4. In the ETFplus market the reference price is equal to:
a) the closing-auction price;
b) where it is not possible to determine the closing-auction price, the reference price shall be equal to a significant number of best bids and offers displayed on the order book during the continuous trading phase, giving greater weight to the most recent;
c) where it is not possible to determine the reference price pursuant to letter b), the reference price shall be equal to a significant number of best bids displayed on the order book during the continuous trading phase, giving greater weight to the most recent;
d) where it is not possible to determine the reference price pursuant to letter c), the reference price shall be put equal to that of the previous session.
5. In order to guarantee the regularity of trading and the significance of prices, Borsa Italiana may establish, on a general basis and with reference to specific trading segments or a single financial instrument, that the reference price shall be determined in a manner having a different sequence to that laid down in the previous paragraphs and announce the decision in a Notice.
6. The contracts concluded with the methods under article 4.3.6 do not count towards the formation of the reference price.
TITLE IA.6
Electronic bond market (MOT)
INSTRUCTIONS
omissis
Chapter IA.6.3 – Trading Methods
omissis
Article IA.6.3.6
(Reference price)
1. The interval referred to in Article 4.3.8, paragraph 2, of the Rules shall be 20 minutes 3
The Italian text shall prevail over the English version
hours for securities traded in the EuroMOT segment, and 1 hour for securities traded in the Domestic MOT segment, as per Article IA.6.2.1 of the Instructions.
2. Borsa Italiana may establish, on a general basis, with reference to specific trading segments or financial instruments, a different interval with respect to that referred to in the previous paragraph and announce the decision in a Notice.