Contract
Sgravio contributivo sui premi di risultato previsti dai contratti collettivi di secondo livello- Art.1, comma 67, legge 24 dicembre 2007, n.247e Decreto interministeriale DM 7 maggio 2008 -Circolare INPS
Roma, 7 Agosto 2008
Confindustria
Fiscalita', Finanza e Diritto d'Impresa Il Direttore Xxxx Xxxxxxxxx
Con circolare n.82 del 6 agosto 2008 l'INPS fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo sui premi di risultato, previsti dai contratti collettivi di secondo livello, stabilito dalla legge n.247/2007 e reso operativo con il decreto interministeriale 7 maggio 2008.
Facciamo seguito alla nostra news del 1° agosto scorso, con la quale Vi abbiamo comunicato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 7 maggio 2008 sugli sgravi contributivi sui premi di risultato previsti dai contratti collettivi aziendali e territoriali, per informarVi dell'avvenuta emanazione da parte dell'INPS della preannunciata circolare sulla materia(n.82 del 6 agosto 2008).
Di seguito si fornisce una sintetica illustrazione sia del decreto che della circolare. Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
La dotazione finanziaria, pari a complessivi 650 milioni di euro annui, è così ripartita:
- il 62,5%, per la contrattazione aziendale;
- il 37,5%, per la contrattazione territoriale,
con possibilità, in caso di mancato utilizzo integrale delle risorse assegnate all’una o all’altra delle due tipologie di contrattazione, di attribuire la parte residua all’altra.
Ambito di applicazione
In fase di prima applicazione, il decreto prevede che lo sgravio per il solo anno 2008 è concesso sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3% della retribuzione contrattuale lorda percepita dal lavoratore.
Viene inoltre prevista la possibilità di una modifica di tale misura, da effettuarsi entro il 30 settembre 2008, in base ai risultati del monitoraggio da parte dell’INPS delle domande a tale data pervenute.
Contratti colllettivi territoriali ovvero di secondo livello
Il decreto prevede che per fruire della decontribuzione i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni dalla data della stipula.
Per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del decreto, il deposito, ove non già effettuato, deve essere fatto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
b) prevedere erogazioni:
1. incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2. correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. E’ sufficiente la sussistenza anche di uno solo di suddetti parametri.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Il beneficio dello sgravio si applica anche alle imprese di somministrazione, in relazione alle quali bisogna fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui aderisce.
Tale norma risolve la questione relativa all’applicabilità alle agenzie di somministrazione dei benefici contributivi previsti per i premi di risultato stabiliti nei contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello: la questione nasceva dalla correlazione tra la previsione da parte dei contratti aziendali del c.d. premio di risultato, con conseguente applicazione del regime di decontribuzione (ovviamente laddove ne ricorressero i presupposti), e dal fatto che le agenzie
, sebbene obbligate ad applicare il contratto di secondo livello, non fossero firmatarie dello stesso, con conseguente impossibilità a decontribuire i premi erogati ai lavoratori in somministrazione previsti aziendalmente.
Ora pertanto le agenzie di somministrazione hanno diritto allo sgravio qualora esista un premio di risultato stabilito dalla contrattazione di secondo livello delle aziende utilizzatrici.
Misura , tetto e condizioni per lo sgravio Lo sgravio è così articolato:
- entro il massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro;
- totale sulla quota del lavoratore.
L’agevolazione compete sull’importo lordo del premio di risultato entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale lorda percepita dal lavoratore.
Per stabilire la “retribuzione contrattuale” si prende a riferimento la retribuzione lorda contrattuale disciplinata dall’art. 1, comma 1, legge n.389/1989, comprensiva dei premi di risultato.
Quindi, il termine “contrattuale” va ricondotto al significato onnicomprensivo di disciplina pattizia della retribuzione quale obbligazione fondamentale del datore di lavoro e comprende quanto stabilito sia dai contratti ed accordi collettivi di lavoro – anche aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello – sia da quelli individuali.
Quanto agli elementi che concorrono a determinare il limite massimo della retribuzione, tali componenti sono quelli imponibili ai sensi dell’articolo 12 della legge 30.4.1969, n. 153, come modificato dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche e integrazioni.
Lo sgravio è subordinato a due condizioni :
- all’avvenuto rispetto, nell’anno solare di riferimento, dei trattamenti economici e normativi previsti dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. La norma in parola stabilisce che la retribuzione assunta a base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, ove ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;
- al possesso da parte dell’azienda del Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
In caso di indebita fruizione dello sgravio contributivo, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste in materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Procedure
Il decreto introduce una importante innovazione in quanto ai fini dell’ammissione allo sgravio i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare esclusivamente in via telematica apposita domanda all’INPS,anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali,secondo le modalità determinate dall’Istituto stesso.
La domanda deve contenere
- i dati identificativi dell’Azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto collettivo aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- la data di avvenuto deposito del contratto presso la DPL competente;
- l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale (in fase di prima applicazione, pari al 3%) della retribuzione imponibile, e il numero dei lavoratori beneficiari;
- l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dall’Azienda, pari a 25 punti della percentuale a suo carico;
- l’ammontare dello sgravio in misura pari all’intera contribuzione dovuta dal lavoratore;
- l’indicazione dell’ente previdenziale al quale sono versati in contributi pensionistici.
La indicazione degli importi va riferita a ciascuno degli anni per i quali sono dovute le erogazioni contrattuali.
La domanda deve essere inoltrata anche per i contratti sottoscritti e depositati entro il 31.12.2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data e per questi non è richiesto un nuovo deposito presso la DPL. Al riguardo, si precisa che non va depositato nuovamente anche il contratto che sia stato già depositato alla DPL ai sensi dell’art.3 del DL n.318/1996, convertito nella legge n.402/1996(valenza dei contratti ed accordi collettivi integrativi aziendali sull’esclusione dalla retribuzione imponibile di istituti retributivi ivi previsti).
Quanto ai contratti territoriali, poiché il decreto stabilisce che, fermo restando le procedure per l’ammissione allo sgravio, specifiche modalità operative possano essere previste dall’INPS limitatamente a tali contratti territoriali, l’INPS prevede che le domande delle aziende che aderiscono ad uno stesso contratto territoriale potranno essere presentate dalle associazioni di categoria in nome e per conto delle aziende associate.
Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello
La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle sottoelencate categorie:
- datori di lavoro;
- intermediari incaricati dai datori di lavoro ed abilitati a svolgere gli adempimenti, di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
L’accesso al servizio on-line in argomento è possibile solo previa registrazione dell’utente e assegnazione, da parte dell’Istituto, di un apposito PIN (Personale Identification Number).
I soggetti già in possesso di PIN e registrati presso l’Istituto con il profilo utente titolare/legale rappresentante ovvero di intermediario di cui alle categorie indicate nella citata norma non dovranno effettuare alcun adempimenti (il servizio on-line sarà aggiunto automaticamente al portafoglio di servizi telematici già in loro possesso).
Criteri di priorità
Le domande saranno accolte, tenendo conto del limite di spesa (650 milioni di euro complessivi), secondo i seguenti criteri di priorità:
- ordine cronologico di inoltro, per i contratti stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono successivamente a tale data (“vecchi” contratti);
- ordine cronologico di inoltro, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto, per i contratti stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008.
A tal fine, l’INPS assegna a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. L’ammissione allo sgravio avviene con cadenza periodica, di cui la prima entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ed è comunicata dall’INPS al datore di lavoro.
Tenuto conto dei criteri di priorità sopra illustrati , le domande formalmente corrette saranno globalmente ammesse al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse disponibili.
Se i datori di lavoro, nelle more dell’emanazione del decreto, avessero continuato ad applicare la decontribuzione sulla base della vecchia disciplina, potranno regolarizzare la propria posizione contributiva, senza oneri aggiuntivi, o compensandola con le somme eventualmente spettanti in base alla “nuova”, in esito all’accoglimento della domanda da parte dell’INPS.
Data di inizio di invio delle istanze di sgravio
In considerazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto in coincidenza con la chiusura feriale delle aziende,Confindustria ha evidenziato all'INPS la necessità di fissare il primo giorno utile per l'invio delle domande di sgravio tenendo conto di tale circostanza.
L'INPS, recependo l'istanza di Confindustria ed anche in relazione alla necessaria messa a punto delle procedure telematiche su internet e alla indispensabile verifica delle funzionalità e delle performances, ha comunicato che le domande potranno essere inviate a partire dalle ore