SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(Art. 43, comma 1, Regolamento n. 207/2010)
COMUNE DI GIOVINAZZO
N. ................. Repertorio X. Xxxxxxxx
CONTRATTO DI APPALTO
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISIMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO XXX XXXXXXXX XXXXX SITO ALLA PIAZZA GARIBALDI E CORSO XXXXX XXXXXXXXX
L’anno ................. il giorno .................... del mese di ..................... in .................. (Prov. ...........) presso la sede del
.............................. innanzi a me nella qualità di senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che
hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,
SONO PRESENTI
– Da una parte: il Sig. ......................................, nato a .......................................... (Prov. .........) il giorno ....................................
residente a .................................. (Prov. ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del
................................................................... con sede in ................................ (Prov. .........), Cod. Fisc./Part. IVA .............
...................................., di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
– Dall’altra: il Sig. ......................................, nato a .......................................... (Prov. .........) il giorno ....................................
residente a .................................. (Prov. ..........) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell’Impresa ........................................................ con sede in ............................. (Prov. .........), Cod. Fisc./Part. IVA ............
................................................., di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.
Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,
PREMESSO
– Che con atto deliberativo n. ............... del è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell’importo
complessivo di Euro ............................ di cui Euro ................................ per lavori a base di appalto ed Euro ..............................
per somme a disposizione dell’Amministrazione.
– Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro
........................................................ ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro
........................................................
– Che con atto deliberativo n. .......................... del è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della lettera di
invito).
– Che a seguito di ................................. (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato approvato con atto n.
.................................
del , i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa (singola, associata o consorziata) per il prezzo complessivo
netto di Euro ........................., tale prezzo scaturendo dalla somma dell’importo in Euro relativo alla
parte depurata del ribasso di gara del ................................... e dell’importo di Euro relativo agli oneri
per l’attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
– Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa:
....................................... alle rispettive date del ..................................
– Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l’idoneità dell’Appaltatore a contrarre, sotto l’aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
– Che .................................................................................................................................................................................................
TUTTO CIÒ PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I
TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 1-SC
OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori precedentemente descritti. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d’opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l’art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.
Art. 2-SC
AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO
(Rif. art. 2 C.S.A.)
L’importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € ........................................ (Euro e centesimi
.........................................), al netto del ribasso offerto del ........................% ed al lordo della manodopera e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Questi ultimi, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d’asta ed ammontano ad € (Euro
........................... e centesimi ).
Il contratto è stipulato “a corpo”, l’importo complessivo degli stessi resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori e fermo restando, per la qualità, il rispetto delle caratteristiche e prestazioni richieste.
Art. 3-SC
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
(Rif. art. 3 C.S.A.)
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise specificazioni che all’atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:
• Demolizione dell’intonaco su tutta la superficie dei solai di ogni singolo vano;
• Rimozione del copriferro ammalorato o scarsamente aderente dei travetti
• Spazzolatura a mano dei ferri di armatura fino alla eliminazione dei residui di ruggine;
• Eventuale sostituzione o integrazione dei ferri di armatura;
• Trattamento anticorrosivo dei ferri con applicazione di malta cementizia per la protezione dei ferri;
• Ricostruzione del profilo originario del travetto mediante applicazione di malta tixotropica fibrorinforzata a ritiro controllato;
• Riempimento di eventuali vuoti causati dalla rottura delle pignatte con pannelli di polistirolo;
• Posa in opera di una rete fibrorinforzata con fibre di vetro e resina termoindurente, ancorata ai travetti del solaio mediante fissaggio di connettori in acciaio inox, completi di rondelle, disposti nella misura di 4 ogni metro quadro.
• Rifacimento dell’intonaco
• Tinteggiatura delle superfici dei solai;
• Tinteggiatura della fascia superiore delle murature confinati con i solai, per un’altezza di circa 30 cm.
Art. 4-SC
NOMINA DELL’ESECUTORE
• (Nel caso di imprenditore individuale)
Si dà atto che l’Appaltatore ha concorso alla gara d’appalto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a) del C.d.A., come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto previsto dallo stesso decreto legislativo in tema di subappalto.
• (Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi o di aggregazioni di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) e f) del C.d.A.) Si dà atto che il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) aggiudicatario dell’appalto ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ................................ con sede in .............................................. qualificata per la categoria ......................
e classifica , fornita dei requisiti di cui all’art. 92, comma 2, del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e designata dal
raggruppamento quale capogruppo.
• (Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) ed all’art. 36 del C.d.A.)
Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l’esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti, all’impresa/e
...................................................................... con sede a ............................................................................................ ad esso
consorziata/e per le opere di categoria ....................... e classifica Tale assegnazione non costituisce subappalto,
ferma restando, a norma dell’art. 94, comma 1, del Regolamento, la responsabilità sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti dell’Amministrazione.
• (Nel caso in cui in sede di gara l’Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell’istituto del subappalto)
Si dà atto che in sede di gara l’Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell’istituto del subappalto e con riguardo alle seguenti categorie di opere e lavori.
Categoria ......... Classifica ......... Importo € .............................. (Euro .................................................................) %
Categoria ......... Classifica ......... Importo € .............................. (Euro .................................................................) %
Art. 5-SC
ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Viene acquisita e allegata al presente contratto la documentazione antimafia prevista dal X.Xxx.vo 6 settembre 2011, n. 159 rilasciata da ....................................... in data .................. consistente in
.............................................................................. (1)
Art. 6-SC
DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L’Appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:
– Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F – Limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti.
– X.Xxx.vo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (2).
– D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di attuazione previsto dall’art. 5 del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n.
163).
– D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, con modifiche apportate dal Regolamento
del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):
– D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
– X.Xxx.vo 3 aprile 2006, n. 152 – Forme in materia ambientale (Codice dell’ambiente) (3).
– D. Min. Svil. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento
concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all’interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010.
– X.Xxx.vo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
sicurezza del lavoro. (4)
L’Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo.
Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal Regolamento 207/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 7-SC
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:
a) - Il Capitolato Generale.
b) - Il Capitolato Speciale.
c) - Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni.
(1) Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, le disposizioni che prevedono l’obbligo della certificazione antimafia sono estese ai componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale.
(2) Aggiornato alla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(3) Con le modifiche ed integrazioni introdotte dal X.Xxx.vo 16 gennaio 2008, n. 4, dal D. Min. TT. e M. 16 giugno 2008, n. 131, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 13 e dal D.Lgs.vo 29 giugno 2010, n. 128 e s.m.i. (ultimo aggiornamento alla L. 17 dicembre 2012, n. 221).
(4) Con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106.
d) - L’Elenco dei prezzi unitari.
e) - I Piani di sicurezza.
f) - Il Cronoprogramma.
g) - Le polizze di garanzia.
I documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. Pertanto si allegano al presente contratto i seguenti elaborati (specificare le lettere dell’elenco di cui si fa riferimento, es. a), b), c) ... ecc.)...............................................
Si allegano i seguenti elaborati grafici progettuali (elencare le tavole):
01- | EEL - | Xxxxxx Xxxxxxxxx |
02- | REL | Relazione Generale Descrittiva |
03- | RIT | Relazione Indagini Termografiche |
04- | CSA | Capitolato Speciale di Appalto |
05- | QE | Quadro Economico |
06- | EPU | Elenco Prezzi Unitari |
07- | AP | Analisi dei Prezzi |
08- | CME | Computo Metrico Estimativo |
09- | IM | Incidenza della Manodopera |
10- | IS | Incidenza della Sicurezza |
11- | PSC | Piano di Coordinamento della Sicurezza |
12- | FS | Fascicolo della Sicurezza |
13- | PM | Piano di Manutenzione |
14- | CRP | Cronoprogramma dei Lavori |
15- | SC | Schema di Contratto |
16- | TAV 1 | Stralcio Aerofotogrammetrico e PRG |
17- | TAV 2 | Rilievo Piano Rialzato |
18- | TAV 3 | Rilievo Piano Primo |
19- | TAV 4 | Planimetria delle lavorazioni – Piano Rialzato |
20- | TAV 5 | Planimetria delle lavorazioni – Piano Primo |
21- | Tav. 6 | Particolari costruttivi |
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori, ai sensi dell’art. 137, comma 4 del Regolamento.
Art. 8-SC
VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO
(Rif. art. 23 C.S.A.)
Nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di norma.
Il mancato rispetto di tale disposizione, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Alle condizioni e alle modalità previste dall’art. 162 del Regolamento la stazione appaltante, indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del Codice, può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del Regolamento, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
Art. 9-SC
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO
(Rif. art. 8 C.S.A.)
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,03%
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo (5). Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (6).
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capitolato Speciale d’Appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (7).
Art. 10-SC
ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI
(Rif. art. 10 C.S.A.)
Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente art. 9-SC e nel successivo art. 11-SC del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all’applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:
a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto in relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro determinati tempi;
b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d’arte.
Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa entità, nel successivo art. 12-SC. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.
Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare, il 10% dell’importo contrattuale.
TITOLO II
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 11-SC
CONSEGNA DEI LAVORI
(Rif. art. 7 C.S.A.)
11.1-SC Generalità
La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni (dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente contratto (ovvero, ove non sia richiesta la registrazione), dalla data di approvazione del presente contratto.
• (Xxx non sia richiesta neanche l’approvazione del contratto, e lo stesso risulti immediatamente esecutivo)
La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre il termine di 45 giorni che decorrerà dalla data di stipula del presente atto. La consegna sarà effettuata con le modalità prescritte dall’ art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il Responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del Codice, il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
11.2-SC Consegna frazionata
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa od impedimento, l’Amministrazione appaltante, potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale, l’esecutore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Esaurite tali lavorazioni, ove permangano cause di indisponibilità, si opererà secondo l’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
(5) La penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora la disci- plina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.
(6) La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione dell’Organo di col-
laudo (ove costituito).
(7) Ai sensi dell’art. 199, comma 2 del Regolamento, il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
11.3-SC Inizio dei lavori
L’esecutore darà inizio ai lavori e nel caso di sospensione o di ritardo per fatti imputabili a esso stesso, ai sensi dell’art. 43, comma 11, del Regolamento, resta fermo lo sviluppo del cronoprogramma di cui all’art. 40 del medesimo Regolamento.
Art. 12-SC
PROGRAMMA DEI LAVORI
(Rif. art. 11 C.S.A.)
12.1-SC Programma dei lavori
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.
Il programma di cui sopra dovrà altresì tenere conto della possibilità di scadenze differenziate per varie lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto. Tale programma verrà sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sarà vincolante per l’Appaltatore.
12.2-SC Penale
Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell’importo competente alle lavorazioni di cui all’ultimo capoverso del precedente punto 12.1, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,03% sull’importo netto competente alle lavorazioni considerate.
Art. 13-SC
ORDINE DEI LAVORI
(Rif. art. 14 C.S.A.)
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
Nel caso in cui mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibile ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
TITOLO III SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 14-SC
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
(Rif. art.9 C.S.A.)
14.1-SC Generalità
Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali (8) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento, nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento.
Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell’appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall’Amministrazione, l’Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
14.2-SC Sospensione parziale
(8) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d) del C.d.A., queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
Nel caso di sospensione parziale, si applica il differimento dei termini contrattuali come previsto dall’art. 159, comma 7, del Regolamento.
14.3-SC Sospensioni illegittime
Le sospensioni totali o parziali disposte dall’Amministrazione per cause diverse da quelle sopra esposte saranno considerate illegittime e daranno diritto all’Appaltatore, il riconoscimento dei danni prodotti.
14.4-SC Ripresa dei lavori
Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.
14.5-SC Contestazioni dell’Appaltatore
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora lo stesso non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procederà a norma dell’art. 190 del Regolamento.
TITOLO IV
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 15-SC
CAUZIONE DEFINITIVA
(Rif. art. 21 C.S.A.)
Si dà atto che l’Appaltatore ha costituito, per l’appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di € (Euro
................................. e cent. ........................) pari al ..............% dell’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 123, comma 1, del C.d.A.. Tale garanzia risulta redatta secondo la “Polizza Tipo” di cui al D.M. Attività Produttive-Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed è stata stipulata in data ...............................................................................................................
Art. 16-SC
COPERTURE ASSICURATIVE
(Rif. art. 9 C.S.A.)
Si richiamano l’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto. Si richiama altresì il D.M. n. 123/2004 citato al precedente art. 15.
16.1-SC Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi
L’erogazione dell’anticipazione (ove consentita dalla legge) è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione (9).
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
16.2-SC Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (10).
Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito nella somma di €................................ (Euro ). Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari a
€................................ (Euro ) (11).
La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte, tutte le condizioni particolari di cui allo “Schema Tipo 2.3” approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente citato.
L’Appaltatore trasmetterà all’Amministrazione copia della polizza di cui al presente punto almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. (Ovvero: Copia della polizza di cui al presente punto viene allegata al contratto).
(9) Xxxx disposizioni non si applicano alla fattispecie di cui all’art. 133, comma 1-bis del Codice degli Appalti.
(10) La polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (CAR) e deve prevedere specificatamente l’indicazione che tra le persone coperte da assicu- razione si intendono compresi i rappresentanti o gli incaricati dell’Amministrazione autorizzati all’accesso in cantiere componenti dell’ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
(11) Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000 ed un massimo di Euro 5.000.000.
Art. 17-SC
ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
(Rif. art. 39 C.S.A.)
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi generali di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1) , 6 e 8 del Capitolato Generale e altresì gli artt. 4, 32 (commi 2 e 3), 167 (comma 8), 224 (commi 1,2,4) del Regolamento 207/2010, nonché quelli, ulteriori, specificati negli allegati Capitolato Speciale d’Appalto ed Elenco dei prezzi unitari.
Art. 18-SC
ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO
Gli oneri ed obblighi diversi da quelli di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolato Generale e altresì gli artt. 4, 32 (commi 2 e 3), 167 (comma 8) del Regolamento, quali quelli specificati nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Elenco dei prezzi unitari, posti a carico dell’Appaltatore, sono compensati con apposito “compenso a corpo” il cui importo è inserito tra le somme soggette a ribasso. Tale compenso, ammontante alla somma di € (Euro
..................................................) al lordo degli oneri per la sicurezza, prevede e copre altresì i seguenti oneri ed obblighi particolari:
18.1-SC La vigilanza e guardiania del cantiere (12) (se appositamente richiesta), nel rispetto dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, per una e più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre Ditte), e delle opere stesse, da attuarsi nei modi e nei tempi stabiliti da questa Amministrazione o dal Capitolato Speciale d’Appalto e qui di seguito comunque specificati (13):
............................................................
Resta inteso pertanto che, fuori dalle particolari specifiche contenute nei documenti contrattuali e dalla somma di cui al presente titolo, nessun altro compenso potrà essere richiesto dall’Appaltatore, per i lavori in contratto, sia in fase di esecuzione che di collaudo.
Art. 19-SC
ONERI SOGGETTI A RIMBORSO
Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l’impegno dell’Appaltatore all’attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:
19.1-SC La vigilanza e guardiania del cantiere (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a corpo, se presente), nel rispetto dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
19.2-SC L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l’Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).
19.3-SC Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato Speciale di Appalto, a norma dell’art. 167 del Regolamento.
19.4-SC Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori, per l’eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.
(12)Per vigilanza e guardiania del cantiere si intende la custodia dello stesso, nei tempi disposti dall’Amministrazione, caratterizzata dalla presenza continua di persona o persone provviste della particolare qualifica di guardia giurata. Tale situazione si connota come atto specifico e particolare differenziandosi dal concetto generale di “custodia o tutela delle opere” che si innesta sul significato più ampio di “cura e responsabilità”. Detto onere comunque, ove previsto, dovrà essere congruo e compatibile con l’importo e la durata dei lavori e sarà compensato per la parte eccedente il 10% delle spese generali considerate in sede di analisi dei prezzi unitari. (13)Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante.
19.5-SC Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori, con l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche (ove non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto o dall’Elenco dei prezzi).
19.6-SC Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto 19.5-SC.
19.7-SC Le spese per il personale di assistenza che l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte o imprese incaricate dall’Amministrazione per l’esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.
Art. 20-SC
PIANI DI SICUREZZA
(Rif. art. 30 C.S.A.)
L’Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potrà presentare all’Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs.vo n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 95 dello stesso decreto.
Si richiama inoltre il D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106, integrativo e correttivo del D.Lgs.vo n. 81/2008 precedentemente citato.
Art. 21-SC
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato generale e specificato dall’art. 139 del Regolamento, sono a carico dell’Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell’Amministrazione.
TITOLO V
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO
Art. 22-SC
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E DEL COMPENSO A CORPO
(Rif. art. 16 C.S.A.)
22.2-SC Lavori a corpo
Nel caso di lavori a corpo, ai sensi dell’art. 184 del Regolamento, le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel computo metrico- estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di aliquote tabellate nel Capitolato Speciale di Appalto.
22.4-SC Compenso a corpo (Ove previsto)
L’importo del compenso a corpo verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti.
22.5-SC Calcolo dell’importo netto dei SAL
• (Alternativa 1: appalto con offerta prezzi) (14)
Il calcolo dell’importo degli stati di avanzamento sarà fatto sulla base dei prezzi unitari contrattuali offerti. All’importo netto così determinato sarà aggiunto il costo degli oneri di sicurezza, valutati in proporzione dell’avanzamento dei lavori eseguiti.
• (Alternativa 2: appalto a xxxxxxx xxxxxxx)
Il calcolo dell’importo degli stati di avanzamento (SAL), al netto del ribasso offerto e dei costi relativi alla sicurezza, verrà determinato attraverso la seguente formula: SAL netto = SAL lordo x [1 – (1 – IS) x R] dove: IS è il rapporto tra l’importo degli oneri o costi della sicurezza e l’importo complessivo dei lavori ed R è il ribasso offerto. All’importo netto dei SAL, così calcolato, sarà aggiunto il costo degli oneri di sicurezza, valutati come sopra.
TITOLO VI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 23-SC ANTICIPAZIONE (Rif. art. 15 C.S.A.)
L’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, come prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 140 del Regolamento ed a norma dell’art. 1282 del Codice Civile, al pagamento degli interessi corrispettivi (15).
Art. 24-SC
PREMIO DI ACCELERAZIONE
(Rif. art. 14 C.S.A.)
Non è previsto alcun premio di accelerazione.
Art. 25-SC
REVISIONE DEI PREZZI
25.1-SC Revisione dei prezzi
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
In deroga comunque a quanto sopra ed ai sensi dell’art. 133, comma 4, del C.d.A., qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministro delle Infrastrutture (16) nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse.
Art. 26-SC
PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO
(Rif. art. 16 C.S.A.)
26.1-SC Pagamenti in acconto
All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l’Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.
Resta inteso che l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
26.2-SC Pagamenti a saldo
La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (tramite DURC) non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento, a norma del comma 3 dell’articolo citato, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà essere costituita alle condizioni previste dall’art. 124, comma 1, del Regolamento. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Codice.
Art. 27-SC
(15) Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140.
(16) Nell’ambito della Regione Siciliana il rilevamento del prezzo compete all’Assessore per le infrastrutture e la mobilità. Per l’aggiornamento prezzi si veda l’art. 10 della L.R. 12/2011 e l’art. 24, comma 8, del D.P.Reg. 13/2012.
CONTO FINALE
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, nel termine di 30 giorni dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l’esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilità dovrà essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.
TITOLO VII CONTROLLI
Art. 28-SC
CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall’ordinamento ed in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:
• Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: .................................................................................................. ..
• Direttore/i dei lavori: .................................................................................................................................................................
• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ................................................................................................................
• Direttore/i operativo/i: ...............................................................................................................................................................
• Ispettore/i di cantiere: ...............................................................................................................................................................
La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.
I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.
TITOLO VIII
SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 29-SC
COLLAUDO DEI LAVORI
Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui agli artt. 215 e 224 del Regolamento.
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi ............. dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (17)
dall’inizio, con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.
TITOLO IX
MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 30-SC
CONTESTAZIONI CON L’APPALTATORE
Nel caso che durante il corso dei lavori sorgano contestazioni tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, verrà eseguita la particolare procedura prevista dall’art. 164 del Regolamento.
Art. 31-SC
ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.
Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al citato art. 164 del Regolamento, l’Appaltatore potrà formulare apposite riserve, a norma dell’art. 191 del Regolamento, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dall’art. 190 dello stesso Regolamento. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.
(17) A norma dell’art. 141, comma 1 del Codice, il collaudo dei lavori deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla loro ultimazione (nei casi di particolare complessità previsti dal Regolamento, tale tempo viene esteso ad un anno). Nel caso di certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione.
Art. 32-SC
DEFINIZIONE DELLE RISERVE
Ai sensi dell’art. 240-bis del Codice degli Appalti, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del Regolamento, sono stati oggetto di verifica.
Art. 33-SC
ACCORDO BONARIO
Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, valuterà l’ammissibilità delle riserve e la non manifesta infondatezza ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, quindi si opererà secondo quanto stabilito dall’art. 240 del Codice degli Appalti.
Art. 34-SC
TRANSAZIONE
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.
Art. 35-SC
ARBITRATO
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, del
C.d.A. possono essere deferite ad arbitri.
Art. 36-SC
GIURISDIZIONE
Il Codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
Art. 37-SC
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
37.1-SC Risoluzione del contratto
Si darà luogo alla risoluzione del contratto che nei casi di inadempimento dell’Appaltatore o di gravi irregolarità e ritardi o per intervenuti provvedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto. Pertanto, oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l’Amministrazione recederà in qualsiasi tempo dal contratto, nel caso in cui non vengano assunti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159.
La determinazione di risoluzione sarà comunicata all’Appaltatore dal Responsabile del procedimento che disporrà l’ulteriore procedura ai sensi dell’art. 138 dello stesso Xxxxxx.
37.2-SC Recesso dal contratto
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio ai commi da 3 a 6 dell’articolo citato.
Art. 38-SC
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del “Protocollo di Legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., la Regione, le Prefetture provinciali della Regione, l’INAIL e l’INPS in data e si impegna a rispettarne, per la
parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute.
* * *
Xxxxxxxxx, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 38 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà.
Redatto in copia, in segno di accettazione si sottoscrive.
L’APPALTATORE L’UFFICIALE ROGANTE IL DIRIGENTE
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