ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“XXXXXXXX XXXXXXXXXX”
CALTANISSETTA
REGOLAMENTO SULL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI | gli artt. 7 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; |
VISTO | l’art. 33, secondo comma, del Decreto n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; |
VISTA | la L. 27/12/2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003); |
VISTA | la L. 1/8/2003, n. 212 |
VISTO | il Regolamento d'Istituto adottato con delibera del Consiglio di Istituto in data 28/11/2013 |
EMANA
ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 dell’ 1/2/2001 il seguente Regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
1. II presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I. 1/2/2001, n. 44 – Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche – lo svolgimento
dell'attività negoziale con i soggetti ter i, nonché ai sensi dell'art. 33, 2°comma, del predetto Regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
1. contratti di sponsorizzazione;
2. contratti di locazione di immobili;
3. utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Istituzione Scolastica, da parte di soggetti terzi;
4. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
5. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
6. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
7. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
8. concessione di beni in uso gratuito.
Art. 2 - Formazione dei contratti
1. La procedura di formazione dei contratti dell'Istituzione Scolastica prevede le tre fasi seguenti:
a) Manifestazione della volontà di procedere ad un accordo per il fine di acquisire un bene o servizio. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi predispone uno schema di contratto determinandone: oggetto, modalità di scelta del contraente ed eventuali clausole.
b) Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura ordinaria di contrattazione di cui all’art. 34 del D. n. 44 dell’ 1/2/2001, oppure nei casi imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per l'Amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto-concorso. I prezzi sono sempre comparati con le convenzioni CONSIP alle quali si accede per prezzi inferiori a quelli ottenuti dalle indagini effettuate sui prodotti offerti alle medesime caratteristiche.
c) Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente (o di un suo delegato).
Art. 3 – Acquisti in accordo di rete
1. L’istituto capofila di accordo di rete, di cui all’art. 7 DPR 275/99, con le eventuali scuole; ai fini degli acquisti, procede nell’indizione delle gare per tali materiali alla richiesta di offerte per quantitativi globali. L’indagine viene effettuata tenendo presenti i prezzi effettuati dalle convenzioni CONSIP, quando attivate.
Art. 4 - Elevazione del limite di somma
1. II limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 34, 1°comma, del D. n. 44 dell’ 1/2/2001, resta fissato in € 5.000.
2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto all'applicazione del presente Regolamento.
3. Anche per gli acquisti effettuati al di sotto della soglia verrà effettuata dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato una rapida indagine, compatibile con i tempi veloci di acquisto, per ottenere il miglior prezzo.
CAPO II FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5 – Le competenze del Consiglio di Istituto, del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA
1. La scelta della procedura da adottare per la stipula dei contratti è effettuata:
a) dal Consiglio d'Istituto nelle materie riservate dal Regolamento n. 44 dell'1/2/2001;
b) dal Dirigente in tutti gli altri casi:
2. Tale scelta è effettuata tenendo conto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità e delle norme vigenti in materia di acquisti tenendo presente che ogni qualvolta non si ricorra alla procedura acquisti stabilita dalla normativa dovrà sempre essere data adeguata motivazione.
3. L'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica viene svolta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) in qualità di rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte a norma dell'art. 33 del Regolamento n. 44 dell’ 1/2/2001.
4. II Consiglio d'Istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale dell'ente nel rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA.
5. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA. Al Dirigente compete, pertanto, l'individuazione delle ditte, l'indicazione dei beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore SGA, compete l’invio della richiesta alle ditte e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.
Art. 6 - Commissione tecnica acquisti
1. E’ prevista la nomina da parte del Dirigente Scolastico di una Commissione tecnica per gli acquisti che effettuerà le seguenti attività:
– indagine sulle esigenze da soddisfare di beni e servizi più idonei per la scuola in relazione al POF e al programma annuale;
– preparazione della lista delle ditte idonee da invitare alle gare;
– stabilire i coefficienti di valutazione tecnica da attribuire nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nelle gare da aggiudicare al prezzo più basso si dovranno valutare le offerte sotto il profilo della congruità dei prezzi rispetto alle caratteristiche tecniche proposte;
– apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione e accertamento della regolarità;
– valutazione degli elementi che caratterizzano i beni in base ai coefficienti stabiliti;
– elaborare una graduatoria di merito delle offerte esaminate con debita motivazione.
La Commissione verrà nominata di volta in volta dal Dirigente Scolastico a seconda delle esigenze che si manifesteranno sia di tipo didattico che amministrativo.
CAPO III
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7 – La Delibera per contrattare
1. La delibera per contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d'Istituto rispettivamente per le materie di competenza.
2. Nella delibera è obbligatorio che siano contenuti:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire, e cioè il pubblico interesse che l'ente intende realizzare;
b) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d) le modalità di finanziamento della spesa.
3. La delibera anche dopo l’emissione può essere ritirata per motivi di interesse pubblico.
Art. 8 - La scelta del contraente
1. La scelta del contraente può essere effettuata con il sistema di gara stabilito dall'art. 34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge e se risulti più conveniente per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto-concorso.
2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari vigenti.
3. Le minute spese di cui all'art.17 del D. n. 44 dell’ 1/2/2001, previste per acquisti urgenti e di limitata entità sono disciplinate da apposito regolamento.
CAPO IV ESPLETAMENTO DELLE GARE
Art. 9 - Lettera d'invito
1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinaria di cui all'art. 34 del
D. n. 44 dell’ 1/2/2001, sono individuate dal Dirigente Scolastico all’interno dell’Albo fornitori istituito dalla scuola o secondo criteri di efficienza e affidabilità.
2. Sono espressamente richiesti alle Ditte partecipanti i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.
3. Sono escluse dalla gara le ditte che:
a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari;
c) in precedenti contratti si sono rese colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze debitamente comprovate;
d) siano colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
4. La lettera di invito non impegna in alcun modo l’Istituzione Scolastica verso le ditte contattate. L’impegno sarà ufficializzato dopo l’aggiudicazione con la stipula del contratto.
5. La lettera di invito dovrà contenere i criteri di aggiudicazione (al prezzo più basso o al miglior offerente), l’esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
Art. 10 - Le offerte
1. Per la partecipazione alla gara dovranno essere concessi termini tali da consentire alle ditte la presentazione di una offerta quanto più esauriente possibile e comunque non dovranno essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa comunitaria, salvo casi di estrema urgenza.
2. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte interpellate.
3. Le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata. Eventuali deroghe a tale sistema devono essere adeguatamente motivate.
4. Nel caso di presentazione con il servizio postale le offerte devono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed evidente, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Nei casi di esame preliminare della documentazione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta. In tal caso la
busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare.
5. I termini previsti per la partecipazione sono perentori.
6. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale l’offerta il cui prezzo risulta dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
7. Scaduto il termine utile per la presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente.
8. L’offerta dovrà essere considerata valida per il periodo previsto nella lettera di invito tenendo conto dei casi in cui per l’aggiudicazione sia necessario un periodo più o meno lungo per la comparazione delle offerte.
Art. 11 - Le offerte uguali
1. Quando due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali e siano stati individuati quali aggiudicatari, il Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra tutti i concorrenti, con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.
2. Se i concorrenti non risponderanno alla seconda gara, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.
art. 12 - Annullamento e revoca della gara
1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento deve essere seriamente motivata.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
CAPO V
STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 13 - Contenuti del contratto
1. II contenuto del contratto deve essere conforme a quanto indicato nella lettera d'invito e deve includere le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la facoltà dell'Istituzione Scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno.
2. Il contratto deve contenere termini precisi di durata. Salvo i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.
Art. 14 - Stipula dei contratti
1. I contratti sono stipulati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
2. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme in base a quanto stabilito dalle relative disposizioni di legge:
a) in forma pubblica ordinaria, a mezzo notaio, ai sensi dell'art. 102 del Regolamento di contabilità di Stato, quando lo richiedano l'Amministrazione od il contraente privato. Il nominativo del Notaio rogante viene indicato dalla parte che versa le spese contrattuali;
b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante;
c) per mezzo di scrittura privata, quando vi sia libertà di forma, firmata dal Dirigente Scolastico e dalla controparte;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del Commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva conferma d'ordine), (art. 31, c. 3, D. 44/2001).
3. La stipula del contratto è sempre subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia.
4. Le eventuali spese contrattuali previste devono essere versate dalla ditta aggiudicatrice al Direttore SGA, che è responsabile della gestione e rendicontazione di tale importo, mediante bonifico sul c/c della scuola o assegno circolare non trasferibile.
5. La stipula del contratto deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente Scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Art. 15 - Adempimenti connessi alla stipula
1. II Direttore SGA è ufficiale rogante per i contratti ai sensi dell'art. 34, 6° comma, del D. n. 44 dell’ 1/2/2001.
2. I contratti, conclusi dall'Istituzione Scolastica e stipulati in forma pubblica ordinaria, o in forma pubblica amministrativa, o mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipula degli stessi.
3. Il Direttore SGA provvede alla tenuta del registro dei contratti come previsto dall’art. 29 del D. 44/2001, nel quale saranno registrate le operazioni previste dall’iter di sottoscrizione dei contratti compresi quelli da lui rogati.
4. Egli provvede anche per tali documenti all'autentica delle copie degli atti ed al rilascio a chi motivatamente ne faccia richiesta.
Art. 16 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali eventualmente necessarie per la stipula del contratto e per i successivi adempimenti saranno così regolate:
a) se poste a carico dell’altra parte questa dovrà versare sul conto dell'Istituzione Scolastica, presso l'Istituto cassiere, un deposito preventivamente individuato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Pagate tutte le spese previste sarà inviata all’interessato una distinta delle stesse con in calce il conguaglio positivo o negativo;
b) se poste a carico dell'Istituzione Scolastica saranno prelevate dal fondo minute spese;
c) se l'Istituzione Scolastica anticiperà le somme dovute, sarà richiesto il relativo recupero.
Art. 17 - La gestione dei contratti
1. L'originale del contratto una volta stipulato, e se necessario rogato e registrato, è custodito dal Direttore SGA in qualità di responsabile del procedimento.
2. In tale qualità egli vigila sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni assunte dalle parti e fa valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatoria, quando se ne realizzino i presupposti.
Art. 18 - Inadempienze contrattuali
1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'Istituzione Scolastica può affidarne l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto. Attivando anche l'azione per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti trasmessi per la risoluzione del contratto per inadempienza e per il risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato. Al medesimo compete inoltre adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi nelle adempienze.
CAPO VI
CRITERI E LIMITI RIGUARDANTI I SINGOLI CONTRATTI
Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione è disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 41 del
D. n. 44 dell’ 1/2/2001, con i limiti seguenti:
a) non è consentito concludere contratti in cui si evidenziano forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) non possono essere conclusi accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto con le finalità educative della scuola;
c) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza;
d) la sponsorizzazione è ammessa per le attività svolte nella scuola come stabilito dal Consiglio di Istituto con propria delibera.
Art. 20 - Contratto di locazione di immobili
1. I beni immobili di proprietà dell'Istituzione Scolastica sono ceduti in locazione a soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta secondo la disciplina prevista dagli artt. 1571 e seguenti del codice civile.
2. Il Dirigente Scolastico determinerà il canone d'affitto tenendo conto dei costi di gestione dell'immobile in relazione alla manutenzione straordinaria e al pagamento delle imposte.
Art. 21 - Contratto di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi (Art. 50 D. 44/01)
1. Nel contratto dovranno essere indicate le seguenti clausole e condizioni:
a) la concessione in uso dei locali e delle attrezzature non deve confliggere con l’attività didattica della scuola. Per l’uso dei locali deve essere acquisito il nulla osta dall’Ente locale preposto;
b) indicare il periodo della concessione in uso e le modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature da parte del concessionario;
c) l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali possibili danni;
d) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
e) il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito dal Consiglio di Istituto con criteri che tengano conto dell’uso dei materiali necessari, della manutenzione delle attrezzature, dei costi per la pulizia e la retribuzione del personale necessario alle attività che effettuerà le prestazioni al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 22 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi (Art. 43 D. 44/01)
1. L'Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico associazioni di volontariato di studenti, altre Istituzioni Scolastiche anche collegate in rete e enti di interesse culturale per favorire la creazione di scambio e collegamento tra soggetti coinvolti in attività formative, educative e culturali.
2. II contratto dovrà prevedere:
a) L'individuazione da parte del Dirigente Scolastico del Responsabile del servizio, che assume l’incarico di immissione dei contenuti nel sito.
b) L’inserimento di una clausola che conferisca al Dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.
3. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazioni del sito, che devono rispettare le regole dell’art. 19 del presente Regolamento.
Art. 23 - Contratti di prestazione d'opera (Art. 40 D. 44/01)
1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni. L’informazione viene data con la pubblicazione all’albo ufficiale della scuola di tale elenco e sul proprio sito web.
2. Nell’informativa dovranno essere indicati modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
– l'oggetto della prestazione;
– la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
– il corrispettivo per la prestazione;
– le clausole rispetto all’inadempienza.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
– curriculum del candidato compilato in base ai criteri europei;
– contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale;
– pubblicazioni e altri titoli;
– motivazioni che spingono all’attività in Istituzioni Scolastiche.
6. Per la valutazione dei candidati il Dirigente Scolastico o la Commissione preposta terrà conto dei seguenti criteri:
– livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
– correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l’intervento;
– eventuali precedenti esperienze didattiche.
Art. 24 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'Istituzione Scolastica
Ai sensi dell’art. 38 del D. 44/01:
1. Le Istituzioni Scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'Istituto.
3. II Dirigente, per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, richiesti da terzi, prima della stipula deve accertarsi che l'esecuzione della prestazione:
a) sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica;
b) sia funzionale alle finalità didattiche della scuola;
c) nel caso sia previsto l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo per non arrecare intralcio al normale svolgimento delle attività istituzionali;
d) nell’ utilizzo di personale interno all'Istituzione Scolastica si dovrà tenere conto se le attività si collocano in orario di servizio o fuori orario di servizio.
4. II contributo da richiedere al committente per le attività previste nel presente articolo è approvato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente. Il contributo deve essere determinato in misura tale da consentire la totale copertura dei costi e una quota di utile.
Le cifre corrisposte saranno introitate nel bilancio per la corresponsione dei compensi al personale che ha effettuato le attività previste al di fuori dell’orario di servizio, per il ripristino dei materiali di consumo utilizzato ed infine se rimarrà un utile dovrà servire per l’acquisto di materiali ed attrezzature a favore degli alunni.
Art. 25 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di stato
(Art. 48 D. 44/01)
1. Possono essere destinate a questa forma d'investimento soltanto le risorse derivanti da entrate proprie dell'Istituzione Scolastica (quali, ad esempio, quelle ottenute attraverso l'attività contrattuale dell'Istituzione Scolastica) e quelle derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, ecc.
2. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali del settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
3. Tali contratti devono essere finalizzati alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie da destinare ad un cospicuo intervento di grande interesse dell'Istituzione Scolastica.
4. Non è possibile concludere i seguenti contratti:
– l'acquisto di azioni;
– l'acquisto di obbligazioni e titoli di stato non indicizzati, in quanto non garantiscono in tutta la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di stato semestrali.
5. Il contratto dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale impegnato e un rendimento non inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli istituti bancari.
6. Il contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.
Art. 26 - Concessione di beni in uso gratuito
Il Consiglio di Istituto è competente all’individuazione dei criteri di assegnazione e preferenza dei beni che possono essere concessi in uso e che dovranno essere individuati in apposito elenco da affiggere all’albo della scuola.
I beni saranno concessi in uso a seguito di accordo sottoscritto dal Dirigente o suo delegato e dagli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale in cui sarà stabilito quanto segue:
1) assenza di assunzione di oneri, a qualsiasi titolo, per l’Istituzione Scolastica;
2) assunzione di responsabilità per l’utilizzazione del bene da parte degli alunni o esercenti la potestà genitoriale;
3) tempi previsti per la concessione;
4) revoca della concessione con atto motivato;
5) richiesta motivata del beneficiario di estensione della concessione oltre il periodo previsto;
6) restituzione del bene integro come concesso o di penale relativa ai danni arrecati.
Gli atti di concessione e di revoca sono di competenza del Dirigente o, su sua delega, del Direttore SGA o di uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25bis, comma 5, del D.Lgs. 3/2/93, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (art. 32 D. 44/01).
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 28/11/2013
IL SEGRETARIO
(Ins. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
IL PRESIDENTE
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)