REPUBBLICA ITALIANA
REP. n: ……………
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PARTINICO
SCHEMA DI CONTRATTO
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per l’affidamento dei Lavori di cui al progetto denominato
“PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA”.
- Stazione Appaltante: Comune di Partinico –Settore 5 – Lavori Pubblici
- CIG:
- Impresa Appaltatrice: ……………………………., Partita IVA ………………… con sede in ……………….., Via
…………….., …..
- Importo a base d’asta: € 116.000,00
- Categoria prevalente: OG1 importo € 116.000,00
- Costi ed Oneri per la Sicurezza: € 4.640,00 (non soggetti a ribasso).
- Ribasso d’asta: [ %) da applicare all’elenco prezzi.
- Importo contrattuale: € [ ] oltre I.V.A.1
L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno [ ……………………..….….…… ] del mese di [ ……………………………….…….
] alle ore [ ………….…. ], nella sede del Comune di Partinico sito in Piazza Xxxxxxx I, davanti a me, [
………………..……………………………..…], Ufficiale Rogante, designato alla ricezione dei contratti a norma di legge, senza l’assistenza di testimoni per avere i Signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
- il/la Sig. [ ………………………………..….……….. ], nato/a [ ………………..…………….. ], il [ ], nella
sua qualità di [ ], del Comune di Partinico, che dichiara di intervenire in questo contratto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato/a per la carica in Partinico, Palazzo Municipale – Piazza Xxxxxxx I, C. F.: 00601920820, che nel prosieguo sarà indicato/a con la dicitura “Stazione Appaltante”.
1 Trattandosi di accordo quadro l’Amministrazione, durante la vigenza del contratto, l’importo di € 116.000,00 è quella massimo che l’Ente potrà spendere per lavorazione da commissionare all’Appaltatore (come da elenco prezzi) su ciascuna delle verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara
- il/la Sig. [ ……………………………………..…………… ], nato/a [ ……………..………..… ] il [ ], che
interviene nel presente contratto nella qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa [
………..………………..………..…………. ] con sede legale in [ …………………..……………… ], via [ ………………….….
], Codice Fiscale/Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di [ ], n.
[ ], che in prosieguo sarà indicato/a con la dicitura “Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io [ ],
Ufficiale Xxxxxxx, sono personalmente certo, avendo i requisiti di legge, mi richiedono quest’atto per la migliore comprensione del quale
PREMESSO CHE
1. che con determinazione del Dirigente incaricato dell’Area .. n. … del .../../2022, è stata indetta una procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediata dalla valutazione di dieci preventivi richiesti ad operatori economici attinti da apposito albo tenuto presso il Comune di Partinico, istituito mediante avviso ad evidenza pubblico, sempre aperto ad aggiornamenti
2. che sono stati acquisiti telematicamente tre preventivi formulati sulla base del ribasso percentuale (sconto) applicato sull’importo posto a baste d’asta
3. Ad esito della procedura di cui sopra i lavori de quibus sono stati aggiudicati all’Appaltatore, giusta determinazione “efficace” del Dirigente Area .. n….. del ./. /2022
tanto premesso, si conviene e stipula
ART. 1 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI PREMESSE E FONTI
II presente Accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione dei lavori meglio generalizzati in epigrafe.
Il valore economico indicato al successivo articolo 3 non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e dunque la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione dell’Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.
I singoli "Contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Lavoro.(OdL) scritti o verbali e si intendono conclusi con il loro ricevimento da parte dell' Appaltatore.
Ciascun OdL sarà a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile Unico del Procedimento e descriverà l'intervento da eseguire, ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Interventi di lavoro singolo non superiore a 7.500,00 Euro oltre oneri della sicurezza ed Iva potranno essere raggruppati in un unico contratto attuativo Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel Capitolato speciale e nell’elenco prezzi.
Con la stipula del presente accordo quadro l’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori che gli saranno ordinati di volta in volta attraverso i "Contratti attuativi", a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo, nonché alle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:
a. progetto esecutivo costituito dagli elaborati previsti per legge:
b. offerta economica corredata dalla documentazione amministrativa prodotta dall’Appaltatore
c. Xxxxxxx assicurativa per i cui estremi si rimanda al successivo articolo 15 del presente atto
d. Garanzia definitiva per i cui estremi si rimanda al successivo articolo 15 del presente atto
e. Piano Operativo di Sicurezza
Tutti i suddetti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere, rimangono depositati in atti.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Gli interventi in progetto relativi ad ogni singolo “Contratto attuativo saranno contabilizzate a misura e realizzate dall'Appaltatore con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del direttore dei lavori, sulla base del livello di definizione all'uopo prescritto dal direttore dei lavori o dal RUP, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
ART. 3 – VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo massimo delle lavorazioni che potranno essere affidati nel corso dell’intera durata dell’accordo quadro ammonta a complessivi euro 116.000,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza predeterminati in € 4.640,00) oltre I.V.A. di legge.
L’importo di cui sopra, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, potrà essere incrementato o decrementato nella misura di un quinto, alle stesse condizioni previste nel presente accordo e nei documenti che ne fanno parte, senza che possa essere invocato da parte dell’Appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avrà la durata di mesi tre dalla data di sottoscrizione, o di consegna anticipata in via di urgenza, e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'articolo 3. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l’Appaltatore nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
ART.5 – SUBAPPALTO
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’Appaltatore circa i lavori da subappaltare e le relative categorie e percentuali, l’Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per la prestazione oggetto di subappalto. L’Amministrazione è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Resta fermo che, come espressamente dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, che l’Appaltatore stipulerà il contratto di subappalto con un unico operatore economico, a valere per tutti i “Contratti Attuativi”
ART.6 – CORRISPETTIVI
I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati come previsto agli artt. 36 e 37 del C.S.A.. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Sul punto, per doverosa conoscenza, si specifica che l’Appaltatore ha offerto un ribasso percentuale unico del 34,90% sull’elenco prezzi desunto dal vigente prezzario regionale approvato con decreto dell’assessore regionale del 16 gennaio 2019.
Tutti gli oneri a carico dell'impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, nè avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, nè rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.
ART.7 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Impresa e, in deroga all'art. 1664 del codice civile, rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.
ART.8 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contradditorio tra l’Appaltatore e la Direzione dei Lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto.
Si ribadisce che l’importo stimato dell’accordo quadro (cfr, art. 3) non è assolutamente vincolante per l’Amministrazione che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti con gli OdL eseguiti dall’Appaltatore durante il periodo di vigenza dell’accordo. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilità dell’Amministrazione che non sarà tenuta a corrispondere all’appaltatore alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.
Il Codice identificativo gara (CIG) dell’accordo quadro è 9068767745
Il CIG derivato relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP dovranno essere riportati in ogni fattura rimessa dall’Appaltatore, unitamente alle indicazioni relative agli OdL cui si riferisce il documento fiscale ed agli estremi del presente accordo quadro (numero repertorio e data di stipula). I pagamenti (previamente autorizzati con l’emissione della relativa certificazione) saranno effettuati, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art 3 della Legge n. 136/2010.
ART.9 – PENALI
L’Appaltatore, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del singolo "Contratto attuativo”, nei termini indicati all’articolo 26 del C.S.A.
ART.10 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vi gente normativa, con particolare riguarda a quanto disposto dall’art. 105 del Codice.
Riguardo al precedente periodo si informa l’Appaltatore che:
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltato dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 10 del Codice, impiegato nell’esecuzione del presente accordo quadro, l’Amministrazione tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del “Codice”, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del “Codice”, impiegato nell’esecuzione del presente accordo quadro, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Città Metropolitana considererà il fatto come grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 c. 5 lett. c) del Dlgs 50/2016
ART.11 – DANNI SUBITI DALL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che dovessero verificarsi nel cantiere nel corso dei lavori. Per i danni causati da forza maggiore si applicano vigenti in materia. L’appaltatore è comunque tenuto ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure atte ad evitare i predetti danni.
ART.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’art. 105, comma 1 del Codice.
E’ vietata, altresì, la cessione dei contratti attuativi, sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del Codice e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso all’Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato da diritto all’Amministrazione di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del c.c. con conseguente diritto al risarcimento danni. L’Amministrazione farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando con l’Appaltatore.
ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. L’eventuale risoluzione del contratto avverrà previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata A.R. o mediante PEC, salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell' Impresa.
Nel caso di risoluzione l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’accordo quadro, per il valore stimato residuo, ad altro operatore economico partecipante alla gara originaria, mediante scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 110 del Codice
L’Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell’accordo ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC, che dovrà pervenire all’Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.
L’Amministrazione recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, del D.lgs. 159/2011.
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, L’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del “Codice” mediante polizza n. rilasciata da
Assicurazioni……………, agenzia n. ………….., in data ../…/2022 con scadenza ../../2022 per una somma garantita di €
……………… ai sensi dell’art. 103 del Codice in combinato disposto con l’art. 93, comma 7 (relativamente ad eventuali riduzioni).
Circa le modalità di svincolo progressivo e di eventuale reintegro della garanzia si rimanda parimenti all’art. 103 del “Codice”.
ARTICOLO 15 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose nel corso dell’esecuzione della prestazione, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’Amministrazione da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
Appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del “Codice”, apposita polizza assicurativa n.
………………. emessa da Assicurazioni ………… agenzia n. ………., con decorrenza dal ../../2022 e successiva appendice progressiva n°13 con decorrenza dal ../../2022 con le specifiche dettagliatamente indicate all’art. 18 del CSA : La polizza avrà vigenza per tutta la durata dell’Accordo.
La copertura assicurativa di cui al presente articolo non costituisce limitazione alla responsabilità dell’Appaltatore che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.
ARTICOLO 16 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
l'Appaltatore elegge domicilio presso in , via ,
obbligandosi di informare l’Amministrazione di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto
presso la sede dell’Amministrazione. L’Appaltatore dichiara che nato/a il
domiciliato/residente a , via rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
nella qualità di ,
ARTICOLO 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Per l’interpretazione del presente Atto trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
Nel caso di contrasto tra le norme del presente Atto e quelle del C.S.A., prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
Nel di contrasto tra le norme del presente Atto e/o del C.S.A. e quelle degli elaborati tecnici, prevalgono le prime.
ARTICOLO 18 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale, nel CSA, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (relativamente alle parti non abrogate), nel Codice nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali secondo le vigneti norme di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003.
ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 L. N. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
Banca: ; IBAN: ;
Intestatario: ;
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto correnti dedicato:
Il conto corrente dedicato, deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate dal codice CIG e CUP ed inoltrate in forma elettronica.
L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati, sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed All’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 21 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI
Il presente contratto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.
ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del “Codice”, tutte le controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Palermo
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis del Codice fa parte integrante del presente Atto, e ad esso materialmente allegato, il CSA.
ART.24 – PATTO DI LEGALITÀ – PATTO DI INTEGRITA’
L’appaltatore, così come dichiarato in sede di gara, ai sensi del patto di legalità (Circolare Xxx.xx Reg.le LL.PP. n. 593 del 31.01.2006 pubblicato sulla GURS N. 8 DEL 10.02.2006), si è impegnato al rispetto di tutte le clausole previste nel detto documento. L’appaltatore si è altresì impegnato al rispetto del Patto di integrità
L’Amministrazione, qualora dovesse venire a conoscenza dell’inadempienza anche ad una sola clausola prevista dal Patto di legalità e o di Integrità, recederà dal contratto.
ARTICOLO 25 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente atto, valgono le norme di legge in materia.
Quest’atto, scritto con l’ausilio di mezzi elettronici, consta di n. facciate intere oltre a righe della .esima facciata.
Dopo attenta lettura, le parti hanno dichiarato e riconosciuto l’Atto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 21, co. 2-bis del D.Lgs n. 82/2005 aggiornato al D.Lgs
n. 179/2016, di seguito verificata a mia cura ai sensi di legge
Per l’Amministrazione: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – firma digitale Per L’Appaltatore : – firma digitale Il Segretario Generale: – firma digitale