CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA ( arilavo )
Xxxxxxx Xxxxxx ( AOO_LAV ) LV/2021/0010265 del 10/02/2021 12:06:15
Agenzia Regionale per il Lavoro (di seguito Agenzia), rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Agenzia Regionale per il Lavoro, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Bologna, Xxxxx Xxxx Xxxx, 00;
E
Ispettorato Nazionale del Lavoro qui rappresentato dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia di seguito denominato IIL Nord Est, nella persona del Direttore dell’Ispettorato Interregionale Nord Est xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
PREMESSO CHE
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 all’art. 1, comma 34, prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato Regioni un Accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 è stato sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni 24 gennaio 2013 (Atto repertorio n. 1/CSR);
- le Linee guida adottate con il predetto Accordo sono state modificate con quelle approvate in sede di Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 86/CSR);
- il D.lgs. n. 149/2015, art. 2 lett. E) che stabilisce che l’ispettorato “svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”;
- la Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1, pur confermando le finalità dell'impianto complessivo della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., al fine di adeguare il quadro normativo regionale alle indicazioni contenute nelle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ha modificato il Capo IV “Orientamento e Tirocini” rafforzando e qualificando ulteriormente lo strumento, e contrastandone un uso distorto prevedendo in particolare:
- all’art. 26 quinquies, comma 2 che “La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tal fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo anche al fine di:
a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
b) avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati;
c) verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto dall’articolo 26 ter, comma 5”;
- all’art. 26 quinquies, comma 3 che “La Regione e l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Xxxxxx-Romagna stabiliscono con un accordo con l’Ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l’attuazione dei controlli di competenza”;
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- agli artt. 26 sexies e 26 septies l’elenco delle sanzioni in capo rispettivamente al soggetto promotore e al soggetto ospitante;
- l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018, che fornisce indicazioni operative utili al corretto inquadramento dei tirocini, chiarisce in premessa che la programmazione degli interventi nell’ambito dell’attività di vigilanza “presuppone l’attivazione di apposite sinergie con i competenti uffici della Regione”;
- L’Agenzia ha approvato, con determinazione del Direttore n. 852 del 01/07/2019, le piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell’autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 26 ter, comma 1 della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii.; nell’ambito dei controlli di secondo livello, in particolare, è previsto che la verifica venga effettuata tramite gli Ispettorati Territoriali del Lavoro per quanto riguarda la verifica sulle quote di contingentamento di cui all’art. art. 26 bis, comma 2, e la verifica sulla fruizione di cassa integrazione guadagni per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva (art. 26 bis, comma 1, lett. c);
- L’Agenzia, a seguito della approvazione della deliberazione di Giunta n. 33 del 21/01/2020 “Autorizzazione All'agenzia Regionale per il Lavoro ad armonizzare le procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014, ha approvato, con determinazione del Direttore n. 161 del 30/01/2020 le Procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014;
- La Regione Xxxxxx-Romagna ha sottoscritto con L’Agenzia Regionale per il Lavoro Xxxxxx-Romagna e L’Ispettorato Nazionale del Lavoro il Protocollo d’Intesa, RPI/2019/724 del 13/12/2019, di cui al citato art. 26 quinquies, comma 3 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, così come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2019, n.1, che prevede la sottoscrizione di apposita convenzione tra l’Ispettorato Interregionale del Lavoro e l’Agenzia, che disciplini le modalità di trattamento dei dati e di attuazione dei controlli.
Tutto ciò premesso,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto della convenzione)
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, che ha ad oggetto il coordinamento delle attività svolte dall’ Ispettorato interregionale del lavoro e dalla Agenzia, al fine di monitorare, verificare e sostenere le esperienze di tirocinio attivate in Xxxxxx-Romagna e con azioni dirette a prevenire e a sanzionare eventuali abusi e l’uso distorto di tale misura.
2. La presente convenzione è finalizzata a favorire la massima collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per l’attuazione delle misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria previste dalla normativa regionale in tema di tirocini.
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3. In particolare costituisce oggetto della presente convenzione l’esplicitazione delle modalità di attuazione dei controlli nonché di scambio delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
Articolo 2 (Scambio di informazioni)
1. Le Parti assicurano lo scambio di informazioni relative all’attivazione di tirocini e all’andamento degli stessi, come rilevabili dai dati contenuti dal sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) di cui alla l. n. 608/1996 e s.m.i. e dai sistemi informatici regionali predisposti per l’attivazione e la gestione dei tirocini e di tutte le informazioni e dati utili al perseguimento delle finalità della presente convenzione.
2. L’Agenzia in particolare mette a disposizione degli Ispettorati Territoriali del Lavoro dell’Xxxxxx-Romagna i dati relativi a convenzioni e progetti formativi individuali di tirocini, fornendo, sulla piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, l’accesso in sola lettura alle convenzioni e progetti dei tirocini di competenza regionale. Provvede inoltre a segnalare alla casella di posta elettronica “CRP” (es: XXX.XXX.Xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx) degli Ispettorati territoriali del Lavoro dell’Xxxxxx-Romagna i provvedimenti interdittivi emanati in caso di violazioni da parte dei soggetti promotori od ospitanti.
3. Gli Ispettorati territoriali del Lavoro dell’Xxxxxx-Romagna provvedono a segnalare all’Agenzia (all’indirizzo di posta elettronica XxxxxxxxxXxxxxxxx@Xxxxxxx.Xxxxxx-Xxxxxxx.xx) le irregolarità riscontrate nel corso degli accertamenti, a comunicare l’adozione dei provvedimenti di riqualificazione dei tirocini e di irrogazione delle sanzioni amministrative per omissione delle comunicazioni obbligatorie e per mancata corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 comma 34 lett. d) della l. n. 92/2012.
4. Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 i dati personali che gli Ispettorati territoriali del Lavoro comunicano all’Agenzia regionale per il lavoro dell'Xxxxxx-Romagna, a seguito di riscontro di un tirocinio irregolare, sono quelli riferiti a:
- dati anagrafici e di contatto della ditta individuale ospitante per la quale sono emerse irregolarità;
- dati anagrafici dei tirocinanti per i quali sono emerse irregolarità;
- risultanze dell’accertamento relative allo specifico tirocinio per le quali sono emerse irregolarità.
Il verbale di accertamento e notificazione non è oggetto di trasmissione nella sua interezza, laddove faccia riferimento ad altre posizioni non riguardanti i tirocinanti.
5. Le Parti si impegnano per la reciproca collaborazione al fine di regolare il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati dagli Ispettorati territoriali della regione Xxxxxx- Romagna e dall’Agenzia nell’ambito delle rispettive competenze.
Articolo 3 (Diffusione dati statistici)
1. Le parti si impegnano a garantire la diffusione congiunta in forma aggregata ed anonima delle informazioni relative all’attivazione di tirocini e all’andamento degli stessi, nonché la restituzione degli
esiti dell’attività e dei monitoraggi, alle parti sociali componenti la Commissione regionale tripartita di cui all’art. 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 e nel corso di incontri pubblici.
Articolo 4
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(Modalità di attuazione dei controlli)
1. Le Parti operano, nel rispetto dei propri compiti ed ambiti di competenza, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell’istituto dei tirocini attivati sull’intero territorio regionale.
2. L’Agenzia effettua i controlli sui tirocini come esplicitato dalle determinazioni del Direttore dell’Agenzia nn. 852 del 01/07/2019 e 161 del 30/01/2020.
3. I controlli ispettivi possono trarre origine dalle segnalazioni dell’Agenzia, sia sulla base di specifici elementi indicativi di situazioni di irregolarità in ordine al ricorso e all’utilizzo dei tirocini, che anche nell’ambito dei controlli che l’Agenzia effettua per la verifica della conforme costituzione dei tirocini e che sono stati formalizzati nelle piste di controllo approvate con la citata determinazione n. 852 del 01/07/2019. In queste ipotesi gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, esaminate le segnalazioni, daranno avvio ai controlli dei casi che presentano criticità, dopo le analisi di competenza ed il confronto con le banche dati a disposizione; gli esiti degli accertamenti saranno comunicati entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, salvo particolari esigenze relative ai singoli controlli.
4. I controlli ispettivi possono essere attivati dagli ITL anche a seguito di segnalazioni da parte di tirocinanti e organizzazioni sindacali, da cui emergano elementi tali da far ritenere che vi sia un utilizzo non corretto dei tirocini.
Articolo 5
(Tavolo tecnico di monitoraggio)
1. L’Agenzia si impegna a incontrarsi periodicamente con l’Ispettorato Interregionale Nord Est, che potrà delegare anche gli Ispettorati territoriali del lavoro dell’Xxxxxx-Romagna per sviluppare la collaborazione e lo scambio di informazioni, nonché per approntare opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
Articolo 6
(Referenti per l’attuazione della Convenzione)
1. L’Agenzia stabilisce che propri Referenti per l’attuazione della Convenzione sono il Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro e il Responsabile della Posizione Organizzativa Misure per la qualificazione dei tirocini extracurriculari.
2. L’Ispettorato Interregionale del Lavoro stabilisce che propri Referenti per l’attuazione della Convenzione sono il Direttore ed il Responsabile del Coordinamento Vigilanza dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro del Nord Est.
Articolo 7 (Trattamento dati)
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1. I dati personali acquisiti al fine di dar seguito alla seguente Convenzione saranno trattati dall’Agenzia e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 24 del regolamento UE 2016/679 unicamente per le finalità della presente convenzione e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi in assenza di esplicita disposizione di legge. Tali dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità della presente convenzione.
2. I singoli titolari del trattamento assicurano che tali trattamenti sono effettuati in ottemperanza dei principi di liceità, trasparenza e correttezza, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali, previa adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.
3. La liceità dei flussi di dati personali descritti nella presente Convenzione fa riferimento all’art. 6 lettera e) del Reg. UE 2016/679 sulla base della normativa richiamata in premessa.
Articolo 8
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata di tre anni, rinnovabile di comune accordo tra le parti.
Per l’Agenzia Regionale per il Lavoro Direttore
Xxxxx Xxxxxxxxx
Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Direttore dell’Ispettorato Interregionale Nord Est Xxxxxxx Xxxxxxx