Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ADDENDUM AL CONTRATTO DI AVVALIMENTO STIPULATO CON LA COOPERATIVA MILANO PERSONA – ANNO 2020.
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020
Deliberazione n. 0000753 del 09/04/2020 - Atti U.O. S.C. Gestione Op. Area Territoriale
Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ADDENDUM AL CONTRATTO DI AVVALIMENTO STIPULATO CON LA COOPERATIVA MILANO PERSONA – ANNO 2020.
IL DIRETTORE S.C. GESTIONE AREA OPERATIVA TERRITORIALE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Preso atto della deliberazione n. 233 del 13.02.2020 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;
Premesso che:
• la Giunta Regionale della Lombardia con DGR. n. X/6164 del 30/01/2017, DGR n. X/6551del 04/05/2017, DGR n. X/7038 del 3/8/2017 e DGR n. X/7655 del 28/12/2017 ha regolamentato il processo di presa in carico dei pazienti cronici da parte di un Gestore che deve garantire l'intera filiera erogativa prevista nei piani assistenziali individualizzati dei pazienti, anche, ove necessario, avvalendosi di erogatori terzi già accreditati col SSL alla data del 30.01.2017;
• la Cooperative Milano Persona è stata inserita nell’elenco degli idonei per il ruolo di gestore per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili a seguito di atto deliberativo di ATS Città Metropolitana di Milano ed intendono avvalersi dell’ASST “Santi Xxxxx e Xxxxx” quale soggetto terzo ausiliario per l'erogazione delle prestazioni prevista dai Piani di Assistenza Individuale dei pazienti presi in carico;
• l’ASST “Santi Xxxxx e Xxxxx”, con la medesima deliberazione sopra richiamata dell’ATS Città Metropolitana di Milano, è stata inserita nell’elenco degli idonei per il ruolo di erogatore per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili;
• l’ASST “Santi Xxxxx e Xxxxx” e la citata Cooperativa ha sottoscritto nel corso del 2017 specifici contratti di avvalimento per scrittura privata, rinviando a specifico accordo tra le parti la definizione dei volumi di attività e delle prestazioni specialistiche da erogare;
• con deliberazione n° 1448 del 8 luglio 2019 è stato preso atto dell’addendum ai contratti di avvalimento stipulati con la Cooperativa Milano Persona per l’anno 2019;
Atteso che la D.G.R. n° XI/2672 del 16/12/2019 (Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 2020) prevede quanto segue:
• per una maggiore garanzia dell’attuazione delle prestazioni previste PAI, si stabilisce inoltre l’obbligo per gli enti erogatori di formalizzare annualmente specifici accordi con i propri gestori riguardo alla messa a disposizione degli slot dedicati alla cronicità e di trasmetterli all’ATS di riferimento, che interverrà in caso di mancato accordo. In tali accordi dovrà altresì, essere regolamentata con specifica clausola di salvaguardia la modalità per rendere nuovamente disponibili gli slot in caso di mancato utilizzo da parte del gestore;
Ritenuto di prendere atto dell’addendum al contratto come sopra sottoscritto; Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione;
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti
1. di approvare l’addendum al contratto di avvalimento anno 2020 sottoscritto con la Cooperative Milano Persona, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. che dall’adozione della presente non derivano costi a carico dell'ASST;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Gestione Operativa Area Territoriale in qualità di Responsabile del Procedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, e che verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxxxx Xxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Xxxxxxxxx Xxxxxx Dirigente/Responsabile proponente: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONTRATTO DI AVVALIMENTO
INTEGRAZIONE ALLA SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA IN DATA 23/10/17
TRA
L’ Ente cooperativa MILANO PERSONA – Società cooperativa – avente sede legale in Xxxxxx (XX) xxx Xxxxx, 00 CAP 20132 - PI/CF 07994300965, in persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a La Maddalena (SS) il 14/08/1956 CF BNCGRL56M14E425O, di seguito indicata come “Gestore”
E
L’ ASST Santi Paolo e Xxxxx con sede legale in Via A. Xx Xxxxxx, 8 – 00000 Xxxxxx C.F./P.I. 09321970965, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore Dr. Xxxxxx Xxxxxx nato a Milano il 04/06/1968 C.F. STCMTT68H04F201X, di seguito indicata come “Erogatore”,
PREMESSO CHE
1. la Giunta Regionale della Lombardia con DGR. n. X/6164 del 30/01/2017, DGR n. X/6551del 04/05/2017, DGR n. 7038 del 3/8/2017, DGR n. 7655 del28/12/2017 ha disciplinato le modalità di presa in carico dei pazienti cronici da parte di un Gestore, titolare della presa in carico e figura individuata per garantire il coordinamento e l’integrazione tra i differenti livelli di cura ed i vari attori della filiera erogativa prevista nei piani assistenziali individuali dei pazienti, anche, ove necessario, avvalendosi di erogatori terzi già accreditati col SSL alla data del 30.01.2017;
2. le deliberazioni regionali richiamate prevedono che il soggetto gestore debba assicurare tutte le prestazioni e le fasi della presa in carico con la propria organizzazione oppure mediante l’avvalimento di soggetti terzi individuati tra erogatori già contrattualizzati e strutture accreditate ma non a contratto, in modo da garantire la realizzazione dei set di riferimento per la presa in carico dei pazienti relativi alle prestazioni ed alle corrispondenti branche specialistiche per le attività di laboratorio e delle restanti prestazioni di specialistica ambulatoriale;
3. la cooperativa Milano Persona è stata inserita nell’elenco dei soggetti idonei per il ruolo di gestore per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili con decreto dell’ATS Milano Città metropolitana n. 1297 del 4/10/2017 e n. 1637 del 24/11/2017;
4. ASST Santi Xxxxx e Xxxxx, con il medesimo decreto sopra richiamato dell’ATS Milano Città Metropolitana, è stata inserita nell’elenco dei soggetti idonei per il ruolo di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili;
5. nell’ambito del sistema di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili l’ATS Milano Città Metropolitana, attraverso le proprie funzioni e articolazioni competenti, assume il compito di monitorare la corretta esecuzione del servizio, di adottare tutte le soluzioni necessarie per garantire il rispetto degli impegni contrattuali, nonché di operare al fine di favorire un'armonizzazione tra gli attori del sistema territoriale di presa in carico;
RICHIAMATO
il contratto di avvalimento sottoscritto per scrittura privata in data 24/10/17 tra la cooperativa Milano Persona e l’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx, i cui contenuti si intendono integralmente dedotti, nel quale in particolare si rinviava a successivi accordi scritti per la definizione dei modi e dei tempi di esecuzione delle prestazioni, la predisposizione delle agende e degli slot dedicati, nonché la definizione di quanto necessario per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento;
tutto ciò premesso, ad integrazione del contratto di avvalimento sopra richiamato, si conviene quanto segue:
Art. 1)
Art. 1 – Definizione dei volumi prestazionali e programmazione delle attività
Ai fini della corretta programmazione delle agende da parte dell’Erogatore, il Gestore si impegna a comunicare all'Erogatore la stima del volume annuo delle prestazioni richieste all’Erogatore sulla base di quanto previsto dai PAI in essere.
L’Erogatore si impegna a mettere a disposizione, in apposite agende esclusive per i pazienti presi in carico, le prestazioni erogabili nell’ambito delle discipline ad esso accreditate, nei volumi che saranno concordati e negoziati annualmente per le singole prestazioni richieste.
La negoziazione dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto con riferimento ad un periodo annuale e dovrà essere aggiornata almeno semestralmente, sempre in proiezione sui dodici mesi successivi, mediante sottoscrizione di apposita “scheda volumi” allegata al presente contratto (allegato 1).
Tali volumi saranno definiti coerentemente con i volumi prestazionali complessivamente erogabili dall’ASST nei diversi ambiti istituzionali.
Art. 2)
Art.2 – Modalità di prenotazione – spostamento – cancellazione delle prestazioni
Tutte le prenotazioni delle prestazioni da erogare nell’ambito del PAI per pazienti presi in carico sono effettuate dal Centro Servizi del Gestore con le modalità di seguito concordate e sono comunicate ai pazienti a cura del centro servizi stesso.
a) Prenotazione con accesso alle agende CUP esposte sul SISS tramite GP++ da parte del Centro Servizi del Gestore (prenotazione diretta). L’Erogatore mette a disposizione del Centro Servizi del Gestore l’accesso alle agende PIC per l’erogazione di prestazioni ai pazienti presi in carico dal Gestore stesso, configurate in conformità alle esigenze espresse nella “scheda volumi”.
Il Gestore, a fronte di tale disponibilità, si impegna a:
• Garantire la saturazione degli slot, in caso di mancata saturazione le disponibilità rimaste libere nei successivi 15 gg verranno di volta in volta eliminate dalle agende dedicate e convertite dalla ASST per le prenotazioni ordinarie;
• limitare al massimo il drop-out;
• completare la pratica amministrativa in modo che sia correttamente rendicontabile dall’Erogatore;
• gestire le variazioni e gli spostamenti di data conseguenti a modifiche della disponibilità di offerta dell’Erogatore. L’Erogatore comunica tramite mail al Gestore, con il maggior anticipo possibile, mettendo a disposizione date alternative.
Resta inteso che i posti riservati possono essere utilizzati esclusivamente per i pazienti cronici presi in carico per i quali il Gestore ha provveduto a compilare il relativo PAI.
Il centro servizi del Gestore procede autonomamente alla prenotazione, tramite propri operatori.
b) Prenotazione con richiesta via posta elettronica agli indirizzi dedicati (prenotazione differita, allegato 2). Esclusivamente nei casi in cui: non sia possibile la prenotazione diretta con le modalità di cui alla lettera a) in quanto le prestazioni non sono inserite in agende dedicate, oppure i posti riservati risultano esauriti, o per problematiche tecniche importanti, il Centro Servizi del Gestore ha a disposizione un riferimento di back office dell’Erogatore al quale far pervenire le richieste di prenotazione. Tali richieste devono pervenire con file criptato all’indirizzo PES dell’Erogatore con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla programmazione per la prima prestazione prevista dal PAI, corredate di tutte le informazioni necessarie per la corretta prenotazione ed invio al flusso unico ambulatoriale. L’Erogatore si impegna a verificare la disponibilità di posti prenotabili nei tempi richiesti e a dare conferma della prenotazione o dell’impossibilità ad erogare la prestazione entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
Nel caso in cui siano necessarie prenotazioni per prestazioni a cadenza ravvicinata che non consentono il rispetto delle tempistiche indicate (per esempio per revisione del PAI a seguito di rivalutazione del paziente), il Gestore si impegna comunque a farne richiesta nel più breve tempo possibile. L’Erogatore si impegna a verificare la disponibilità di posti prenotabili nei tempi richiesti e a dare conferma della prenotazione o dell’impossibilità ad erogare la prestazione entro il più breve tempo possibile, comunque non oltre 10 giorni lavorativi, con le stesse modalità sopra descritte.
Art. 3)
Art. 3 – Fascicolo sanitario elettronico del paziente
L’Erogatore si impegna, come previsto dalla vigente normativa regionale, alla pubblicazione puntuale e tempestiva dei referti sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Eccezionalmente, in caso di impossibilità ad adempiere alla pubblicazione in ambiente SISS, il referto sarà acquisito dal Gestore per il tramite dei propri assistiti.
Art. 4)
Art. 4 – Responsabilità della corretta esecuzione del Patto di cura e del PAI
La responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del patto di cura sottoscritto con il paziente preso in carico e del Piano Assistenziale individuale è in capo al Gestore. A quest’ultimo compete in particolare la piena e completa informazione al paziente preso in carico in ordine al percorso di cura, nonché la programmazione e prescrizione di tutte le prestazioni inerenti il PAI, compresa la prescrizione delle terapie farmacologiche ritenute necessarie. L’Erogatore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni richieste e dell’osservanza dei termini previsti per le stesse dal PAI, nel rispetto della programmazione indicata dal Gestore con le modalità previste dal presente accordo.
Il mancato rispetto degli impegni reciproci assunti con il presente accordo potrà comportare la segnalazione delle inadempienze alla competente ATS, per l’esercizio delle funzioni e prerogative di competenza. Nel caso di reiterate inadempienze, fatto salvo l’esercizio delle funzioni sanzionatorie da parte di ATS, ciascuna delle parti potrà esercitare il recesso unilaterale con le modalità previste dal successivo art. 6.
Art. 5)
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ciascuna delle parti si impegna ad osservare la massima riservatezza sui dati personali e sensibili dei quali i soggetti incaricati dal Gestore e dall’Erogatore verranno a conoscenza per l’espletamento delle attività oggetto del presente accordo.
Gli operatori incaricati del trattamento dei dati personali dei pazienti sia da parte del Gestore sia da parte dell’Erogatore sono pertanto tenuti al massimo riserbo ed all’obbligo di segretezza e non comunicazione/divulgazione delle informazioni in ordine a notizie dati e informazioni di cui
vengano a conoscenza nell’espletamento dell’attività, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Le parti inoltre con la sottoscrizione della presente convenzione si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai fini di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione dell’accordo.
Le parti, in esecuzione del presente accordo e delle finalità che si intendono perseguire, opereranno in conformità al Regolamento Europeo GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.
A tal fine il Gestore, coerentemente con l’”Informativa sul trattamento dei dati personali” in allegato alla DGR X/7655 del 28/12/2017, nomina l'Erogatore quale incaricato del trattamento dei dati personali dei pazienti presi in carico, provvedendo alla stipula di apposito accordo, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata.
Art. 6)
Art. 6– Durata dell’accordo
Il presente accordo avrà durata corrispondente al Contratto in essere tra ATS e Gestore.
È fatta comunque salva, in accordo tra le parti, la possibilità di modifica in qualsiasi momento di quanto concordato nel presente documento.
In caso di modifiche normative o regolamentari intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente documento, gli accordi si intenderanno automaticamente adeguati nelle parti incompatibili con la normativa intervenuta.
È fatta inoltre salva per entrambe le parti la possibilità di recesso unilaterale dal presente accordo, da comunicare a mezzo PEC con almeno 12 mesi di preavviso. Nel caso di recesso per reiterate inadempienze di uno dei contraenti, sancite da provvedimenti sanzionatori di ATS, ciascuna delle parti avrà facoltà di recesso con preavviso di 3 mesi.
Milano,
Milano Persona ASST Santi Paolo e Xxxxx