AUTO BASIC
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Contratto Base
Autovetture
Contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)
Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:
➢ SET INFORMATIVO comprensivo di:
• DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni)
• DIP Aggiuntivo X.X.Xxxx (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto)
• Definizioni e Condizioni del Contratto Base R.C.
ad uso privato dei Consumatori
Contratto Base di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di autovetture ad uso privato dei Consumatori
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Arca Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “AUTO BASIC–CONTRATTO BASE”
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Arca Assicurazioni” o l’”Impresa”) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di €
6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
In particolare sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
Estensioni sempre comprese:
✓circolazione del veicolo in aree private comprese le aree aeroportuali limitatamente alle aree previste dall’ art 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Garanzia Opzionali:
✓danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
³ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
³ il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
³ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
³ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
Ci sono limiti di copertura?
Non è assicurata la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
Arca Assicurazioni inoltre ha il diritto di recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:
! conducente non abilitato alla guida a norma
!
delle disposizioni in vigore o con patente scaduta da oltre sei mesi;
in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non è presente, ove prescritto dalla legge, un istruttore;
! xxxxx subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o della carta di circolazione;
! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
! circolazione in aree aereoportuali;
Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private delle autovetture ad uso privato dei Consumatori.
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione R.C.A. ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e di Andorra. L’Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di Arca Assicurazioni, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia ad Arca Assicurazioni entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne sia venuto a conoscenza.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato in unica soluzione ed è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se il contratto viene stipulato presso un intermediario bancario il premio viene pagato tramite addebito sul conto corrente con data valuta pari alla data di effetto della rata di premio.
Se il contratto vinee stipulato presso altri intermediari il premio deve essere pagato a mezzo bonifico.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi al pagamento del premio. Inoltre, puoi recedere dal contratto in ogni momento, in corso d’anno per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, dandone tempestiva comunicazione ad Arca Assicurazioni.
In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
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Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Arca Assicurazioni S.p.A. AUTO BASIC–CONTRATTO BASE
30 aprile 2021 – ultimo documento disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizine del contratto.
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Xxx xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx; posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell’11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all’Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2020, il patrimonio netto dell’Impresa è pari a € 145,4 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 60,2 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2020, è pari a € 47,0 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 21,1 milioni, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 146,1 milioni e a € 143,6 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2020, pari a 3,11 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.
Si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Mondo Arca”, “Numeri”, “Relazione sulla Solvibilità”. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Arca Assicurazioni” o l’”Impresa”) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO |
Non previste. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non previste. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?”. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Ci sono limiti di coopertura?”.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | • Denuncia di sinistro Deve essere fatta ad Arca Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (il “Modulo Blu”). Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.) • Risarcimento Diretto L’assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente ad Arca Assicurazioni utilizzando il Modulo Blu. La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che: - si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.; - dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti; - le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. • Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (ad esempio, incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l’assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro. • Risarcimento del terzo trasportato I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da Arca Assicurazioni con attivazione della procedura prevista dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private. • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia; - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero. • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx). |
Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con Arca Assicurazioni. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus - Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, il contraente ha la facoltà di offrire alla CONSAP (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o ad Arca Assicurazioni (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, Arca Assicurazioni consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. - Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx). | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto – diversi da quello derivante dal pagamento del premio – si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione giudiziale. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?”. |
Obblighi dell’impresa | Arca Assicurazioni, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare e corrispondere l’offerta di risarcimento – o comunicarne i motivi del rifiuto – entro i seguenti termini: 1. se il sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”: - 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro (Modulo Blu); - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%; 2. se il sinistro rientra nella procedura di risarcimento ordinaria: • per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni; - 30 giorni se il “Modulo Blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; • per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di Arca Assicurazioni e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “Modulo Blu”. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “ Come posso disdire la polizza”. |
Quando comincia la copertura e quando finisce | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il presente contratto ha durata annuale senza necessità di disdetta.. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Come posso disdire la polizza?” |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Come posso disdire la polizza?” |
Auto Basic - Contratto Base è rivolto ai consumatori proprietari di autovetture ad uso privato che intendono adempiere a una disposizione di Legge in termini di copertura obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, tutelando il proprio patrimonio per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota percepita in media dall’intermediario è pari al 7,8 % del premio netto di polizza.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A. Funzione Reclami Xxx xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx Fax: 000.0000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 09/08/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Arca xxx.xxxxxxxxxxx.xx. • Liti transfrontaliere Per la risoluzione della lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET o della normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni – aliquote d’imposta: - R.C. AUTO: 12,5% (per il D.Lgs. n.68/2011 le province possono modificare l’aliquota RCA, in aumento o diminuzione, nella misura massima del 3,5%) Le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente e non sono rimborsabili. |
AVVERTENZA:
PER QUESTO CONTRATTO, L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AUTO BASIC CONTRATTO BASE
Contratto X.X.Xxxx per Autovetture ad uso privato dei Consumatori offerto da Arca Assicurazioni ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179
Ed. 30.04.2021
Definizioni, Condizioni e Condizioni aggiuntive
Sezione I – DEFINIZIONI
Sezione I
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per «Impresa»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;
per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale
«Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;
per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;
per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;
per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;
per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;
per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
per «Aree private»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;
per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto
r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal Regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. c. auto stabiliti dall'art.128 del Codice;
per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.
Sezione II – CONDIZIONI DI AUTO BASIC CONTRATTO BASE R.C.
Sezione II
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.
Art. 1. Oggetto del contratto base r.c.
L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2. Esclusioni e rivalse
L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Art. 3. Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Sezione II – CONDIZIONI DI AUTO BASIC CONTRATTO BASE R.C.
Art. 4. Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5. Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.
Art. 6. Decorrenza e durata
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice). Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
Art. 7. Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
Qualora per effetto del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 intervenissero delle variazioni sulle aliquote d’imposta applicabili al contratto, l’impresa si riserva la facoltà di regolare eventuali integrazioni di imposta dovute dal Contraente all’atto del pagamento del premio.
In particolare, il pagamento del premio dovrà essere effettuato come segue:
- in caso di stipulazione del contratto presso intermediari bancari: il premio viene pagato tramite addebito sul conto corrente. Il contraente autorizza la banca, ad addebitare sul conto corrente indicato, il premio alla firma, Il pagamento avverrà con data valuta corrispondente a quella di effetto della rata di premio.
- in caso di stipulazione del contratto presso altri intermediari mediante tecniche di vendita a distanza: il premio viene pagato tramite bonifico a favore di Arca Assicurazioni S.p.A. indicando nella causale di versamento:
• cognome e nome del Contraente;
• numero e data di decorrenza del preventivo.
In quest’ultimo caso, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al pagamento del premio, con richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. ad Arca Assicurazioni che, ricevuti in originale i documenti di assicurazione, provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del contributo S.S.N.
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Art. 8. Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa
effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 9. Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, Regolamento IVASS n.9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del Regolamento IVASS, n. 9/2015).
Nei casi di:
- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.
All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.
Art. 10. Denuncia di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).
Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.
Sezione II – CONDIZIONI DI AUTO BASIC CONTRATTO BASE R.C.
Art. 11. Gestione delle vertenze
L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 12. Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.
Art. 13. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 14. Bonus Malus
Per i veicoli assicurati con il presente contratto si applica la formula tariffaria bonus/malus che prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti.
Sono previste 25 classi di merito (18 classi ministeriali più 7 classi di superbonus dell’Impresa).
Sulla base delle dichiarazioni del Contraente e della documentazione da questi fornita si procede a determinare la classe di merito da assegnare al contratto secondo quanto riportato dalla Tabella di conversione della classe di merito interna (art. 4 Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018) che l'impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita». Tale Tabella contiene le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al Regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.
Sezione III – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI AUTO BASIC - CONTRATTO BASE
Sezione III
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
Clausole di ampliamento della copertura assicurativa
Art. 15. Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato.
Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.
Modalità di apertura sinistri
Modalità di apertura sinistri
SERVIZIO SINISTRI
In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l’apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:
Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
per telefono dall’Italia al numero verde gratuito
dall’estero: x00.000.0000000
L’inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a:
per fax:
Servizio Sinistri Auto 045.8192397
per telegramma indirizzato a:
Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Xxx xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:
• cognome, nome, xxxxxxxxx e numero di telefono;
• numero del CONTRATTO.
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AUTO BASIC
Contratto Base
Assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento”)
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo e come li trattiamo
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie,
informazioni socio economiche, quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; nonché dati appartenenti a categorie particolari(2) indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonchè per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per contratto o per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d’accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.
Informativa Arca Assicurazioni S.p.A. – Auto – Ed. 01/06/2019
I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(4).
Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
Nel caso di utilizzo del numero verde per il rinnovo del contratto, la Sua telefonata verrà registrata previo suo consenso; la registrazione verrà conservata per un periodo non superiore a due anni.
Trattamenti di dati personali (comuni e particolari) per finalità assicurative
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(5), ai relativi adempimenti normativi, per
finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), per l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(6) e potranno essere inseriti in un archivio clienti.I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente) (7).
I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8).
Trattamenti di dati comuni per la commercializzazione a distanza di servizi assicurativi e altre finalità di marketing
In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo(6). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è facoltativo e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati
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Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica
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Inoltre è attiva la nuova area web riservata ai clienti “My Arca”. Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 35, nel caso sia in possesso dei requisiti previsti, La invitiamo a collegarsi al sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e ad accedere all'area riservata dove, ottenute le credenziali di accesso, potrà consultare la Sua posizione assicurativa tra cui: le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, le scadenze, ecc.
Note
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie (in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie), organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07),
(iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
7) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso i Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; investigatori privati, società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.