REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
All.2
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ATTUALMENTE INUTILIZZATO, AL FINE DI REALIZZARE ALLOGGI PER LA
LOCAZIONE A CANONE MODEARATO (ai sensi dell’articolo 6, punto b) dell’Invito a presentare proposte pubblicato sul BURAS n. 35 del 19.11.200).
L’anno duemilasei il giorno ……… del mese di……….., in Cagliari, nella sede della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, sita in xxx Xxx Xxxxxx, xx 00
tra
la Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923) nella persona del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale……………………..
e
il Comune di TONARA (C.F 00162960918), rappresentato dal Signor Xxxxxx Xxxx in qualità di Sindaco pro-tempore
PREMESSO CHE
- con deliberazione della Giunta Regionale n° 7/7 del 22.02.2005 è stato approvato il programma straordinario di edilizia per l’acquisto e il recupero di alloggi da destinare ad abitazione, al fine di perseguire una politica pubblica rivolta ad incentivare e sostenere la locazione privata a canone moderato e rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali appartenenti alla fascia media;
- con decreto Assessoriale n° 36 del 28.10.2005, sono state approvate alcune direttive inerenti l’attuazione del programma;
- con determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n° 260/2 del 04.11.2005 è stato approvato “L’Invito a presentare proposte per la localizzazione di interventi di recupero di patrimonio edilizio attualmente inutilizzato al fine di realizzare alloggi a canone moderato”;
- con determinazione del Direttore Generale n° 60 del 02.02.2006 sono stati approvati i nuovi massimali di costo per l’edilizia sovvenzionata ed agevolata-convenzionata utilizzati ai fini di quanto stabilito all’art. 10 dell’Invito;
CONSIDERATO CHE
- la Regione Autonoma della Sardegna con la richiamata deliberazione n°7/7 del 22.02.2005 per l’attuazione del programma straordinario di edilizia a canone moderato ha messo a disposizione risorse per un ammontare pari ad € 23.058.239,00;
- con decreto dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio n° 370/B del 30.12.2005 le succitate risorse pari ad € 23.057.444,64, sono state iscritte nel capitolo di spesa 08197-00 UPB S08.080 del Bilancio Regionale;
- che, ai sensi dell’art. 9 dell’Invito con determinazione del Direttore Generale n° 124 del 27.02.2006 è stato nominato il Nucleo di Valutazione (formato da cinque componenti), avente il compito di accertare l’ammissibilità delle proposte presentate dai Comuni e di valutare quelle ritenute ammissibili sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 12 del medesimo Invito;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/14 del 8/8/2006 è stata approvata la graduatoria delle proposte degli interventi di recupero di patrimonio edilizio presentate dai Comuni ritenute ammissibili e finanziabili;
- l’articolo 6, punto b) dell’Invito, dispone che con apposito accordo di programma il Comune, assumano l’impegno a realizzare gli interventi nel rispetto del programma proposto;
- che la succitata Delibera di Giunta Regionale n° 35/14 del 8/8/2006 , assegna al Comune di Tonara un finanziamento regionale pari ad € 467.285,00 per la realizzazione di alloggi a canone moderato;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Disposizioni generali
Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo
Oggetto dell’accordo è la realizzazione dell’intervento denominato”Interventi di recupero del patrimonio edilizio per la realizzazione di alloggi per la locazione a canone moderato” in Comune di Tonara , del costo complessivo di € 594.785,00 da coprirsi con un finanziamento regionale pari ad € 467.285,00 ed un cofinanziamento comunale pari ad € 127.500,00;
Articolo 3 – Impegni delle parti
1. Il Comune di Tonara, si impegna a realizzare l’intervento e nel caso di acquisto con recupero ad acquisire la proprietà dell’immobile su cui intervenire fornendo, ai fini dell’effettivo riconoscimento della spesa di acquisto, la stima ufficiale
dell’Agenzia del Territorio, a supporto della previsione formulata in sede di gara. Il Comune di Tonara si impegna, altresì, ad individuare i conduttori degli alloggi, secondo i criteri di cui all’art. 2 dell’Invito, mediante procedimento di evidenza pubblica. Il Comune di Tonara si impegna a concedere in locazione gli alloggi ai soggetti individuati con la procedura di evidenza pubblica. La Regione si impegna alla concessione dei finanziamenti necessari.
Articolo 4 – Impegno finanziario
1. Al fine di consentire l’attuazione del programma straordinario a canone moderato ricadente nel Comune di Tonara i soggetti inclusi nel presente accordo contribuiscono con l’apporto finanziario di seguito specificato:
a) Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, con € 467.285,00 per il finanziamento di quota parte dell’ intervento compreso nella proposta;
b) Comune di Tonara , con € 127.500,00 per il finanziamento di quota parte dell’intervento compreso nella proposta;
2. Il Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria relativa al cofinanziamento comunale.
3. In mancanza dell’atto di cui al precedente punto 2 la Regione Sardegna Assessorato Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Abitativa non procederà agli adempimenti previsti dal presente accordo.
Articolo 5 – Modalità e Tempi di attuazione
1. Il programma di intervento deve essere attuato secondo le modalità previste, dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 7/7 del 02.02.2005 e dall’Invito a presentare proposte approvato con determinazione n° 260/2 del 04.11.2005.
2. Il Comune di Tonara si impegna, pena la revoca del finanziamento:
a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, entro 10 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento oggetto del finanziamento. Nel caso di intervento a “carattere esemplare” individuato dalla DGR n°.. del…… ;
b) ad iniziare i lavori entro 13 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo
Articolo 6– Collaudo degli interventi
Il collaudo tecnico ed amministrativo dell’opera oggetto della presente convenzione verrà effettuato dal Collaudatore unico e/o dalla Commissione di Collaudatori riuniti in collegio secondo le modalità di cui alla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici. Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti il collaudo statico, sono a carico del Comune e ricompresi nel costo complessivo dell’intervento. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitivi entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, che il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione. Intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, il Comune si impegna a dare comunicazione alla Regione, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l’opera in oggetto è stata ultimata e collaudata in ogni sua parte.
Alla nomina del Collaudatore ovvero della Commissione di collaudo si provvederà ai sensi della vigente normativa sui Lavori Pubblici. Ove ricorrano i presupposti di legge, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia di LL.PP.
Articolo 7 – Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario.
1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per l’intervento di cui all’art. 2 saranno erogati al Comune, in base a quanto disposto dalla vigente normativa regionale in materia, secondo la seguente cadenza:
a) 10 % dell’importo del finanziamento concesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
b) 15 % dell’importo del finanziamento concesso, all’atto dell’affidamento dei lavori;
c) 30 % dell’importo del finanziamento concesso, per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti;
d) 30 % dell’importo del finanziamento concesso, per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti;
e) 15% dell’importo del finanziamento concesso, per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti.
L’importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal dirigente dell’Ente responsabile del settore interessato..
Articolo 8 – Disposizioni generali
Il presente accordo di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e diventa efficace dopo la sottoscrizione e successiva approvazione con Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Regione Autonoma della Sardegna l’Amministrazione Comunale di…………….
Assessorato dei Lavori Pubblici Il dirigente Responsabile
Servizio Edilizia Residenziale
Il Direttore del Servizio