DGRV 2166 del 29 dicembre 2017 Accordo
DGRV 2166 del 29 dicembre 2017 Accordo
tra l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e il Centro di Radiologia srl per l’assistenza specialistica ambulatoriale
Premesso:
- che la struttura Centro di Radiologia srl, con sede a Treviso, via Zenson 11, è soggetto autorizzato all’esercizio di attività sanitaria ambulatoriale per la specialità di radiologia diagnostica con provvedimento del Comune di Treviso, n. 146726/2018 del 16/10/2018 e
n. 23/2015 del 03/11/2015, e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2137 del 23/12/2016 per l’erogazione della funzione di cui sopra esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 2166/2017 è necessario avvalersi dell’attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che, ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che con deliberazione del Direttore Generale n.1882 del 08/11/2018 è stato disposto di stipulare il presente accordo per il triennio 2018-2019-2020;
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Date: 2019.08.01 08:44:18 CEST
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Tutto ciò premesso;
tra
l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana (di seguito “Azienda Ulss”), rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con sede legale in Treviso, Via Sant’Ambrogio di Fiera 37, C.F./P.IVA. 03084880263;
e
La struttura Centro di Radiologia srl (di seguito “erogatore”), con sede legale a Treviso, Via Zenson di Piave 11, C.F./P.IVA 01175870268, nella persona della dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Bollate (MI) il 08/04/1964, C.F RLNBRC64D48A940V, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la P.A.,
Si conviene e si stipula il seguente: ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’Azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Azienda Ulss, con una fluttuazione mensile massima del 10%.
Art. 2 Obblighi dell’erogatore
L’erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto
concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente
rimodulate previa consultazione tra le parti;
o verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
o incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
o gestione unicamente attraverso il CUP dell’Ulss delle agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l’Ulss garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’Azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall’Azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda, della Regione e del Ministero.
Art. 3 Obblighi dell’Azienda
L’azienda:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, di 60 giorni, dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
Art. 4 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata per il triennio 2018-2019-2020. La revisione del budget, in
vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.
Non è ammessa proroga automatica.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza
L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:
a) l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’Azienda, l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell’Azienda Ulss - (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore, dev’essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda Ulss competente territorialmente. L’Azienda Xxxx si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore previamente accertato dall’Azienda, determina l’avvio della procedura di revoca del
provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell’Azienda Ulss.
Art. 6 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 7 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Art. 8 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Art. 9 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana Per il Centro di Radiologia srl Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.