Capitolato Tecnico per l’Assicurazione
Capitolato Tecnico per l’Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
POLITECNICO DI MILANO
Durata del contratto
DALLE ORE 24 DEL 30.06.2021
ALLE ORE 24 DEL 31.12.2023
La presente Xxxxxxx è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”.
Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
Sommario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 Coesistenza di altre assicurazioni 5
Art. 4 Tracciabilità dei Pagamenti 6
Art. 5 Costituzione e regolazione del premio 6
Art. 6 Modifiche dell’Assicurazione 7
Art. 7 Variazione del rischio 7
Art. 8 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 7
Art. 10 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 8
Art. 11 Diminuzione del Rischio 8
Art. 12 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 8
Art. 13 recesso dal contratto in caso di sinistro 8
Art. 14 Durata del contratto 8
Art. 17 Rinvio alle norme di legge e Trattamento dei dati personali 9
Art. 18 Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali 9
Art. 19 Territorialità e giurisdizione 10
Art. 20 Forma delle comunicazioni del Contraente agli Assicuratori 10
Art. 21 Coassicurazione e Delega 10
Art. 22 Produzione di informazioni sui sinistri 10
Art. 23 Interpretazione del contratto 11
Art. 24 Oggetto dell'Assicurazione 12
Art. 25 Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia 12
Art. 26 Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione 13
Art. 27 Massimali di garanzia – Franchigia 14
Art. 28 Estensioni di Copertura 14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 22
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 22
Art. 2 Assicurato/Contraente 22
Art. 3 Condizioni di validità dell’assicurazione 22
Art. 4 Determinazione dell’indennizzo 23
Art. 5 Rischi esclusi dall’assicurazione 23
Art. 6 Durata dell’assicurazione 23
Art. 7 Estensione territoriale 23
Art. 8 Massimale di assicurazione 23
Art. 9 Pluralità di assicurati 24
Art. 10 Vincolo di solidarietà 24
Art. 11 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 24
Art. 13 Altre Assicurazioni 24
Art. 15 Modifiche dell’Assicurazione 25
Art. 16 Obblighi dell’Assicurato/Contraente 25
Art. 17 Disdetta in caso di sinistro 25
Art. 18 Proroga dell’assicurazione 25
Art. 20 Forma delle comunicazioni 25
Art. 22 Rinvio alle norme di legge 26
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 30
Art. 4 Modifiche dell’Assicurazione 30
Art. 5 Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente 30
Art. 6 Durata ed efficacia dell’assicurazione 30
Art. 7 Disdetta in caso di sinistro 31
Art. 8 Proroga dell’Assicurazione 31
Art. 10 Forma delle comunicazioni 31
Art. 12 Rinvio alle norme di legge 31
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO 32
Art. 13 Oggetto dell’assicurazione 32
Art. 14 Condizioni di validità dell’Assicurazione 32
Art. 15 Xxxxxx esclusi dall’assicurazione 33
Art. 16 Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) 33
Art. 17 Estensione territoriale 33
Art. 18 Massimale di assicurazione 34
Art. 19 Vincolo di solidarietà 34
Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 34
Art. 21 Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno 34
Art. 22 Clausola di raccordo 34
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicuratori/Società | L’Impresa/e di Assicurazione o i Sottoscrittori che assumono il rischio |
Assicurato | Il Contraente e/o il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione |
Evento Dannoso | Il fatto, l’atto, l’omissione o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento |
Danno | Qualsiasi pregiudizio subito da terzi e suscettibile di valutazione economica |
Danni Materiali | Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente al danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte |
Xxxxx Xxxxxxxx | Il danno pubblico subito dall’erario comprensivo della lesione di interesse pubblici anche non patrimoniali |
Risarcimento | La somma dovuta dall’Assicuratore al terzo in caso di sinistro |
Xxxxxxxx | La somma che l’Amministratore e/o il Dipendente deve rimborsare all’Ente di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere per effetto della sentenza della Corte dei Conti |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro |
Massimale | La massima esposizione della Società per ogni sinistro |
Perdite Patrimoniali | Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. |
Periodo di assicurazione | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale |
Periodo di validità | La durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia); |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Pubblica Amministrazione | Ogni personalità giuridica : Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, , ASL, Ospedali, Case di Riposo |
Pubbliche, Università, Aeroporti, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti | |
Dipendente | Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro-INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’appartato organizzativo del Contraente stesso |
Amministratore | Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’Assicurato in forza di un mandato o di un incarico e che partecipi alle attività istituzionali dell’Assicurato stesso; |
Dipendente Legale | Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato. |
Dipendente Tecnico | Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica |
Responsabilità Civile | La responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e di Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività dichiarate in polizza, ai sensi dell’articolo 2043 e seguenti del Codice Civile e dell’articolo 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa |
Responsabilità Amministrativa-Contabile | La responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico. |
Richiesta di risarcimento | - domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni; - azione civile di risarcimento danni promossa dal parte civile nel processo penale nei confronti dell’Amministrazione quale civilmente responsabile; - qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di |
risarcimento dei danni. Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento. | |
Franchigia | La parte di danno a carico esclusivo dell’Assicurato |
Sinistro | La richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell’Assicurato |
Denuncia di sinistro | La notifica inviata dall’Assicurato all’Assicuratore del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza |
Retribuzioni Lorde e Compensi | L’ammontare delle retribuzioni lorde dipendenti, corrisposte dal Contraente ai dipendenti ed ai Soggetti ad essi equiparati |
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 2 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Codice Civile, entro 60 (sessanta) giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico- Finanziaria della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 5 COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione del tasso imponibile indicato nella Scheda Offerta all’ammontare delle Retribuzioni Lorde e Compensi corrisposte dal Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento.
Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato sull’80% dell’ammontare preventivato delle Retribuzioni Lorde e Compensi, come sotto indicato.
Sulla base di quanto precede il premio anticipato viene così calcolato:
Retribuzioni Annue Lorde e Compensi preventivate (80%) | Tasso imponibile | |
€ 130.000.000,00 | come indicato nella Scheda Offerta | |
Premio annuo imponibile | come indicato nella Scheda Offerta |
Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito regolamentato.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi delle Retribuzioni Lorde e Compensi corrisposte.
La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.
L’eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissare un ulteriore termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni dandone comunicazione scritta al Contraente, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore.
Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto.
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 8 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l’equilibrio economico del contratto, l’Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma ell’art.7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’articolo 22 ”Produzione di informazioni sui sinistri” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 10 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma del citato art.7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Art. 11 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 12 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quando il settore o ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Art. 13 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI XXXXXXXXx
Non si applica alla presente polizza.
La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.06.2021 e cesserà automaticamente alle ore 24 del 31.12.2023 senza obbligo di disdetta da nessuna delle Parti.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società s’impegna a prorogare l’Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti, rescindere la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A.R. inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 (mediazione conciliativa).
Art. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 18 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 cc, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende. Tuttavia gli Assicuratori acconsentiranno a nominare legali e tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli Assicuratori e sono a carico di questi ultimi nei limiti stabili dal presente articolo. Gli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, deve comunicare per iscritto l’eventuale dissenso. Ciò stabilito, gli Assicuratori devono in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborseranno le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processualmente stabilite.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. Gli Assicuratori devono in ogni caso evitare qualsiasi
pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligati fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; ivi incluse le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi ad organi giurisdizionali civili, amministrativi e/o contabili.
Art. 19 TERRITORIALITÀ E GIURISDIZIONE
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi afferenti l’Europa geografica.
Art. 20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE AGLI ASSICURATORI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo: telefax e simili, nonché posta elettronica.
Art. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l’ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all’art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell’importo incassato.
In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 22 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento;
• la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); ‐ la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.
Art. 23 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Ente assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, anche a seguito di pronunce da parte di qualsiasi organismo giurisdizionale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Giudice Ordinario, Giudice Amministrativo, Giudice Contabile, ecc…), quale civilmente responsabile per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti, omissioni e ritardi di cui debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
L’Assicurazione comprende inoltre:
a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
c) l’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti e Amministratori dell’Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Ente Assicurato dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’Assicurato.
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della PubblicaAmministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante, in caso di dolo o colpa grave, alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
Art. 25 PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA ED ULTRATTIVA DELLA GARANZIA
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizioni che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in vigenza di contratto o non oltre 5 anni prima dalla data di stipula della presente polizza(periodo di garanzia retroattiva).
L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro cinque anni dalla cessazione dell’efficacia dell’assicurazione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo di validità della polizza (periodo di garanzia ultrattiva).
La garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l’Assicurato stipuli, successivamente alla scadenza del presenta contratto, una polizza assicurativa a copertura dei medesimi rischi.
L’assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l’Amministrazione ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell’evento dannoso.
Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l’Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l’aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l’insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.
In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara
Art. 26 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b) provocati da inquinamento graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo;
c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs 07/09/2005 n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato al paragrafo “estensioni di copertura” art. 24.H ;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
1) le richieste di risarcimento, così come illustrate dalle “Definizioni” di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto.
2) Derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
3) I danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie.
Ai fini di quanto precede, viene aggiunta le seguente definizione: Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto x xxxxx infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.
Art. 27 MASSIMALI DI GARANZIA – FRANCHIGIA
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) ed in aggregato annuo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) .
I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia di Euro 5.000,00 (cinquemila) per sinistro.
L’eventuale franchigia dovrà restare a carico della Contraente/Assicurato senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.
Art. 28 ESTENSIONI DI COPERTURA
A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione ed alla gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.
C) Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Amministratori e/o Dipendenti dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali.
D) Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dai Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81e ss.mm.ii
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
a) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, “Committente” “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione”, “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché Responsabili delle attività didattiche e di ricerca nei Laboratorio ai sensi del DM 5/8/1998 n. 363
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un‘azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
E) Perdite Patrimoniali e non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al regolamento (UE) 2016/679i
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
F) Ecologia ed ambiente
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività connesse alla tracciabilità dei rifiuti, delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
G) Vincolo di solidarietà esteso
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
H) Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 ed all’art. 24 commi A), C), G), nonché nell’ambito dei massimali convenuti all’art. 23, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità civile del Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito compiuto da uno o più Dipendenti tecnici, anche laddove supportati da terzi, anche esterni all’Assicurato, nello svolgimento delle proprie funzioni.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose commessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto, ispettori e direttori operativi, collaudatore, ovvero le figure previste dal X.Xxx. 50/2016 per dare esecuzione ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
e) “responsabile unico del procedimento” di cui all’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. L’Assicurazione è altresì operante:
a) per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1) “datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o le altre figure previste dal DM 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008
2) “committente”, “Responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione” e/o “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
L’assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109/94 modificata dal DL 101/95, Legge 216/95 e nella norma vigente di cui al DLgs 50/2016 relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema di cui al D.M. 123/04. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del seguente prospetto
Durata Lavori | Tasso lordo per mille |
Lavori fino a 12 mesi Lavori fino a 24 mesi Lavori fino a 36 mesi Lavori fino a 48 mesi |
Valore massimo di ogni singola opera: Euro 16.000.000,00 (sedicimilioni) Franchigie: 0 (zero)
Costo minimo lordo per ogni certificato: come indicato nella Scheda Offerta.
Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 16.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 36 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
La copertura assicurativa comprende anche:
1) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2) le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno
da ciascuno delle Parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle Parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo l’ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata, rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo 24 comma H non sono operanti:
- qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opera in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
I) Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
J) Responsabilità civile professionale del Verificatore Interno
L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e ai sensi della UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012 relativa all'attività di verifica (o ispezione) della progettazione, svolta in regime di accreditamento alla norma ISO sopra citata, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica.
Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del seguente prospetto:
Durata Lavori | Tasso lordo per mille |
Lavori fino a 12 mesi Lavori fino a 24 mesi Lavori fino a 36 mesi Lavori fino a 48 mesi |
Valore massimo di ogni singola opera: Euro 16.000.000,00 (sedicimilioni) Franchigie: 0 (zero)
Costo minimo lordo per ogni certificato: come indicato nella Scheda Offerta.
Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 16.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 36 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
K) Clausola di raccordo
Le, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Agli effetti degli artt 1341 e 1342 del CC, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:
Art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 20 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 21 – Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia (claims made) Art. 22 – Esclusioni
Art. 23 - Massimali di garanzia e franchigia
Art. 24.H – Responsabilità civile professionale di dipendenti tecnici
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SCHEMA DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA EX D.LGS 50/2016 S.M.I. DEL PROGETTISTA INTERNO
(IN OTTEMPERANZA DEGLI ARTT. 24, 31 COMMA 5 E 106 COMMI 2 E 9- FINO AD EMANAZIONE LINEE GUIDA X.X.XX. - DEL D. LGS. 50/2016 ED AI SENSI DELLO SCHEMA MINISTERIALE EX D.M. 123/04)
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato | le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo |
Assicurazione | il contratto di assicurazione |
Azioni di Terzi | qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti) |
Contraente | il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione |
Controllore Tecnico | l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721; |
Direttore dei Lavori | il soggetto di cui all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
Decreto | il D.M. 123/2004 |
Esecutore dei Lavori | il soggetto di cui all’art. 101 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori |
Forza Maggiore | eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile |
Franchigia | la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato |
Gravi difetti costruttivi | quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente |
Indennizzo/Risarcimento | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Lavori | le attività di cui all’art. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
Legge | il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e successive modificazioni ed integrazioni |
Luogo di esecuzione delle opere | il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate |
Manutenzione | periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 |
Opere | le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica; |
Opere Preesistenti | opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati |
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata | le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche |
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata | le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione |
Progettista dei lavori | Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, incaricato della progettazione dei lavori da appaltare, ovvero colui che sottoscrive il progetto redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016. Si annoverano tra i progettisti gli assistenti al progettista, il direttore dei lavori e le figure legate alla progettazione ed alla gestione del contratto che possono stipulare l’assicurazione con il presente Schema Tipo. |
Regolamento | il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
Responsabile del procedimento | Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo |
Scheda Tecnica | la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura |
Schema Tipo | lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004 |
Scoperto | la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Società | l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa |
Somma assicurata o massimale | l’importo massimo della copertura assicurativa |
Stazione appaltante o Committente | le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 3, della Legge, committenti dei lavori |
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese),
- per i rischi di natura professionale derivanti dall’esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all’art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all’art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui al successivo art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente ).
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi del successivo art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente);
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 (dodici) mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 8 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.
Detto massimale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell’opera progettata.
L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9 PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. a), sempre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. b).
Art. 15 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO/CONTRAENTE
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e di atti da parte di X.X.XX., le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la presente copertura , ferme le condizioni tutte in corso, potrà essere allineata di comune accordo ad eventuali aspetti di dettaglio intervenuti in ambito di progettazione dei lavori e relativa verifica.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE”
(ai sensi dello Schema Ministeriale)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano lo “Schema di Copertura del Dipendente incaricato della Progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)”:
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione Art. 5 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali Art. 12 - Dichiarazioni
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SCHEMA DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA EX D.LGS 50/2016 S.M.I. DEL VERIFICATORE INTERNO
(POLIZZA DA ATTIVARE PER I RISCHI DERIVANTI DALLA VERIFICA ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. IN BASE AGLI EMANANDI DECRETI MINISTERIALI DI DETTAGLIO E IN ESECUZIONE DELLE COSTITUENDE LINEE GUIDA X.X.XX.)
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato | La struttura tecnica della Stazione appaltante e/o le persone fisiche o giuridiche specificate in ciascuna Scheda Tecnica |
Assicurazione | il contratto di assicurazione |
Azioni di Terzi | qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti) |
Certificato | Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica |
Contraente | il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione |
Ispettore | Personale, interno e/o esterno al Politecnico, al quale vengono affidate attività di Ispezione (Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali) che opera ai sensi della UNI CEI EN ISO IEC 10720:2012; |
Direttore dei Lavori | il soggetto di cui all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
Decreto | il D.M. 123/2004 |
Esecutore dei Lavori | il soggetto di cui all’art. 101 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori |
Forza Maggiore | eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile; |
Franchigia | la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato |
Gravi difetti costruttivi | quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; |
Indennizzo/Risarcimento | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Lavori | le attività di cui all’art. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
Legge | il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e successive modificazioni ed integrazioni |
Luogo di esecuzione delle opere | il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate |
Manutenzione | periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 |
Opere | le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica; |
Opere Preesistenti | opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati |
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata | le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche |
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata | le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione |
Progettista dei lavori | Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. |
Regolamento | il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
Responsabile del procedimento | Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo |
Scheda Tecnica | Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura |
Schema Tipo | lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004 |
Scoperto | la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Società | l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa |
Somma assicurata o massimale | l’importo massimo della copertura assicurativa |
Stazione appaltante o Committente | le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 3 della Legge, committenti dei lavori |
Verificatore | Il soggetto incaricato dell’attività di verifica. Si annoverano tra i verificatori gli ispettori, i coordinatori del servizio, i responsabili tecnici e tutte le figure legate all’attività di verifica che possono stipulare l’assicurazione con il presente Schema Tipo. |
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è in regola con le disposizioni di legge, ovvero previste dal sistema di gestione dell’organismo di ispezione per conto del quale l’Assicurato opera, per l’affidamento dell’incarico di Verifica;
- l’attività di Verifica descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dalla data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. c).
Art. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E/O CONTRAENTE
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 DURATA ED EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo dell’opera il cui progetto è stato oggetto di verifica o ispezione;
b) L’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell’incarico;
c) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera oggetto di verifica, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori relativi all’opera oggetto di verifica, ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.
Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 16.
Art. 7 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 8 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Non si applica alla presente Assicurazione.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c).
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. 13 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Si intendono pertanto garantiti:
- le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
- i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
- i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
- i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 14 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
- l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 15 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
- conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
- conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso; conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
- conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
- corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 16 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - (FORMA CLAIMS MADE)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla la Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico.
Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 18 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE
La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in accordo alle disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Art. 19 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Art. 20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 21 FACOLTÀ DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PROGETTISTA ESTERNO
La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente. Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.
Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “SCHEMA DI COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO”
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione che regolano lo “Schema di Copertura della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno”:
Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 14 - Condizioni di validità
Art. 15 - Rischi esclusi dall’assicurazione Art. 16 – Inizio e termine della garanzia
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 21 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno