DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED733’ del 26/09/2019
1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI SETTEMBRE 2019
1.1) Ccnl DIRIGENTI COMMERCIO (013)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 10/09/2019, è stata aggiornata l’aliquota contributiva relativa al fondo “Xxxxx Xxxxx” (Fpdac) per la sola parte a carico dell’azienda. La variazione interessa le tabelle 16001 (aziende aderenti a organizzazioni), 16002 (aziende non aderenti a organizzazioni), 16301 (dirigenti di prima nomina in aziende aderenti a organizzazioni), 16302 (dirigenti di prima nomina in aziende non aderenti a organizzazioni), con effetto dal mese di settembre 2019.
L’aumento del contributo al fondo “Xxxxx Xxxxx” (Fpdac) decorre dal mese di gennaio 2019. Con l’elaborazione del mese di settembre 2019, vengono automaticamente calcolati i contributi arretrati relativi ai mesi da gennaio 2019 ad agosto 2019.
I contributi arretrati sono riportati sulla voce 457, visibile nel Dettaglio del cedolino, e vengono sommati ai contributi del mese corrente (voce 567), anche per quanto riguarda i dati contabili.
Precisiamo che il suddetto conguaglio non produce alcun effetto sulla busta paga del mese di settembre.
1.2) Ccnl AZIENDE TERMALI (016)
Dal mese di settembre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 24/01/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1016 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred678.
1.3) Ccnl POMPE FUNEBRI (023)
Dal mese di settembre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 5/05/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1023 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2017 Acred650.
1.4) Ccnl ALIMENTARI INDUSTRIA (042)
Dal mese di settembre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 5/02/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1042 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2016 Acred604.
1.5) Ccnl IMPRESE DI PULIZIA (047)
Con l’aggiornamento di luglio 2019 Acred728 è stata rilasciata la gestione automatica della “anzianità forfettaria” prevista per gli operai; ricordiamo che tale automatismo richiede l’indicazione della data inizio maturazione scatti.
Prima del presente aggiornamento, gli scatti maturavano (erroneamente) a partire dal 6° anno di anzianità, anziché dal 5° anno (come previsto). Con effetto dal mese di settembre, abbiamo provveduto a correggere la suddetta gestione.
1.6) Ccnl VETRO INDUSTRIA (049)
Dal mese di settembre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 27/07/2016 Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1349 (settore trasformazione) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2017 Acred667.
1.7) Ccnl EDILI CONFAPI (131)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 29/07/2019, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella
1131, alle decorrenze di settembre 2019 / settembre 2020.
1.8) Ccnl SERVIZI ASSISTENZIALI ANASTE (148)
Con l’aggiornamento di luglio 2017 Acred661 è stata rilasciata la gestione dell’assistenza sanitaria integrativa al Fondo Est, come previsto dal Ccnl sottoscritto il 12/04/2017. A seguito di successivi approfondimenti è risultato che, nella stesura definitiva del Ccnl del 3/07/2017, non viene più riportata l’indicazione relativa al Fondo Est.
Di conseguenza, a partire dal mese di settembre 2019, in caso di attivazione dell’assistenza sanitaria (voci 578 / 57G) non viene più attribuito automaticamente il Fondo Est. Precisiamo che rimane comunque possibile indicare tale fondo nel campo Assistenza Sanitaria del servizio Ditta – Posizione Inps.
2) ALTRE VARIAZIONI
2.1) INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione del nuovo contributo aggiuntivo 0,50%, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 121 del 06/09/2019 e nel messaggio n. 3447 del 24/09/2019.
Il nuovo contributo aggiuntivo interessa i contratti a tempo determinato già soggetti al contributo addizionale 1,40% ed è dovuto in caso di rinnovo avvenuto a partire dal 14/07/2018.
Restano quindi escluse, dal nuovo contributo, le seguenti categorie di dipendenti (in quanto non soggette al contributo addizionale): apprendisti, operai agricoli, lavoratori domestici, assunti in sostituzione, stagionali per attività indicate nel Dpr 1525/63, dipendenti di pubbliche amministrazioni. Restano inoltre esclusi i rapporti a tempo determinato per le attività indicate al punto 2.2 della circolare Inps (sebbene soggetti al contributo addizionale).
Il nuovo contributo aggiuntivo deve essere applicato, per quanto riguarda il mese corrente, a partire dalla competenza di settembre 2019. Inoltre, entro il mese di competenza di ottobre 2019, devono essere conguagliati i periodi pregressi, che interessano i mesi da luglio 2018 ad agosto 2019.
L’aliquota “base” del nuovo contributo corrisponde allo 0,50%, interamente a carico del datore di lavoro.
Tale aliquota deve essere moltiplicata per il numero del rinnovo, calcolato secondo i criteri indicati nella circolare Inps. Inoltre, la stessa aliquota deve essere ridotta in presenza di agevolazioni contributive che abbiano effetto direttamente sull’aliquota contributiva (restano quindi esclusi i vari “incentivi” riportati nell’apposita sezione dell’Uniemens).
Nell’aggiornamento è inclusa una nuova versione della stampa di controllo ‘STADIPET’ (vedere punto 2.3), da utilizzare per individuare i casi nei quali è dovuto il contributo aggiuntivo per il mese corrente o per i mesi pregressi. Inoltre, sono incluse due nuove finestre, richiamate dai servizi del dipendente (vedere punto 2.2), sulle quali vengono elencati i rapporti di lavoro presenti in archivio. Sulla stampa di controllo e su una delle nuove finestre, vengono conteggiati automaticamente i rinnovi per l’applicazione del nuovo contributo, secondo i criteri di seguito descritti.
Nella presente documentazione, si definiscono “rapporti validi” (ai fini del contributo aggiuntivo) i contratti a termine e gli stagionali non rientranti nel Dpr 1525/63, escludendo comunque i casi di assunzione in sostituzione.
Il conteggio automatico dei rinnovi, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, viene effettuato considerando i soli rapporti validi instaurati a partire dal 14/07/2018. I rapporti validi instaurati prima di tale data, vengono considerati esclusivamente come “primo rapporto” (indipendentemente dal loro numero), ai fini del conteggio dei rinnovi.
Nei rapporti validi rientrano anche i lavoratori interinali con contratto a tempo determinato (per quanto riguarda la ditta utilizzatrice). Naturalmente, il conteggio di tali rapporti produce un effetto soltanto se gli stessi soggetti sono stati successivamente assunti come dipendenti (in quanto, per i lavoratori interinali, la ditta utilizzatrice non versa i contributi). Affinché vengano considerati nel conteggio automatico dei rinnovi, i rapporti di lavoro interinale devono avere la condizione di contratto a termine o stagionale, nel campo Tipo di Contratto.
Precisiamo che, nel conteggio automatico dei rinnovi, vengono considerati esclusivamente i rapporti di lavoro presenti in archivio su uno stesso codice matricola: nel caso in cui alcuni rapporti di lavoro siano stati gestiti su un codice matricola diverso, oppure non siano presenti in archivio in quanto cessati precedentemente all’inizio della gestione Paghe, il conteggio dei rinnovi deve essere effettuato da parte dell’Utente, utilizzando gli strumenti di controllo disponibili.
Come indicato nella circolare Inps, la proroga di un contratto a termine non deve essere considerata nel conteggio dei rinnovi (anche se è avvenuta dopo il 14/07/2018), a meno che non venga modificata la causale originaria. Ricordiamo che la proroga di un contratto a termine o stagionale può essere rilevata esclusivamente se è stata gestita tramite il servizio del Collocamento; in ogni caso, non può essere verificato automaticamente il cambio della causale.
Per assoggettare un dipendente al contributo aggiuntivo “corrente”, occorre compilare il nuovo campo ‘Numero Rinnovo’, predisposto sul servizio Dipendente – Inquadramento (sezione Inquadramento Inps). Nel campo in questione deve essere indicato il numero del rinnovo, determinato secondo i criteri descritti nei paragrafi precedenti.
In corrispondenza del nuovo campo compare il richiamo ad una nuova finestra, tramite la quale è possibile visualizzare, ed eventualmente avvalorare in automatico, il numero del rinnovo relativo al rapporto di lavoro visualizzato sul servizio. Precisiamo che il richiamo alla finestra compare solo per i lavoratori dipendenti a tempo determinato.
Sulla finestra sono elencati i soli rapporti di lavoro a termine o stagionale (compresi quelli interinali) intercorsi fino al rapporto visualizzato sul servizio. Per ciascun rapporto viene indicata la condizione di assunzione in sostituzione e le eventuali proroghe (se gestite sul servizio del Collocamento). In corrispondenza dei rapporti validi viene riportato l’eventuale numero del rinnovo e, per il solo rapporto visualizzato sul servizio, compare un “pulsante radio” che consente di riportare tale valore nel campo ‘Numero Rinnovo’ del servizio (da confermare con ‘Modifica’ o ‘Storicizza’).
Il conteggio dei rinnovi avviene secondo i criteri descritti nei paragrafi precedenti: si considerano i soli rapporti validi instaurati dopo il 14/07/2018 (escludendo, quindi, le assunzioni in sostituzione e gli stagionali rientranti nel Dpr 1525/63), conteggiando come “primo rapporto” tutti quelli iniziati prima della suddetta data.
Precisiamo che le proroghe vengono soltanto visualizzate, per segnalare all’Utente che occorre verificare se è avvenuto un cambio di causale e, di conseguenza, se vanno considerate o meno nel conteggio dei rinnovi.
Ricordiamo che la finestra può fare riferimento ai soli rapporti di lavoro presenti in archivio sullo stesso codice matricola: eventuali rapporti di lavoro gestiti su altri codici matricola, oppure non presenti in quanto cessati precedentemente alla gestione sul software Paghe, devono essere conteggiati da parte dell’Utente.
Nei casi sopra descritti, quindi, può essere necessario compilare manualmente il campo ‘Numero Rinnovo’.
Segnaliamo che, sui servizi ‘Dipendente – Anagrafico’ e ‘Dipendente – Inquadramento’, è stata predisposta anche la nuova finestra ‘Elenco rapporti di lavoro’, tramite la quale è possibile visualizzare tutti i rapporti di lavoro presenti in archivio (ulteriori indicazioni relative ad entrambe le finestre sono riportate al successivo punto 2.2).
Come già detto, è possibile individuare i casi nei quali è dovuto il contributo aggiuntivo per il mese corrente o per i mesi precedenti: a tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘STADIPET’, sulla procedura Stampe Accessorie.
Il programma in questione è stato rilasciato con l’aggiornamento di settembre 2018 Acred703 e produce un elenco dei contratti a tempo determinato. Con il presente aggiornamento, il programma è stato modificato per poter essere utilizzato nella gestione del contributo aggiuntivo (le modifiche sono descritte dettagliatamente al successivo punto 2.3).
In particolare segnaliamo che, nell’elenco dei lavoratori a tempo determinato, non vengono riportati gli operai agricoli ed i lavoratori domestici, in quanto non soggetti al contributo aggiuntivo (sono comunque disponibili le opzioni che consentono di includerli). Come in precedenza, vengono automaticamente esclusi anche gli apprendisti.
Per individuare i dipendenti da assoggettare al contributo aggiuntivo nel mese di settembre 2019, occorre generare la stampa indicando Data Iniziale ‘01/09/2019’ e Data Finale ‘30/09/2019’. Le opzioni del programma possono essere lasciate nelle condizioni proposte automaticamente – in particolare, nel campo ‘Seleziona dipendenti’ deve risultare impostata l’opzione ‘In forza nel periodo’. A partire dal mese di ottobre, la stessa stampa può essere generata indicando la data iniziale e finale del mese corrente e selezionando l’opzione ‘Assunti nel periodo’: in tal modo, vengono elencate soltanto le nuove assunzioni (precisiamo che, sebbene sia consigliabile, non è obbligatorio generare tale stampa tutti i mesi).
Per individuare i casi nei quali devono essere conguagliati dei periodi pregressi, occorre generare la stampa la stampa indicando Data Iniziale ‘14/07/2018’ e Data Finale ‘31/08/2019’. Nel campo ‘Seleziona dipendenti’ deve risultare impostata l’opzione ‘In forza nel periodo’ e la casella ‘Arretrati contributo aggiuntivo’ deve essere barrata, in modo che vengano riportati in stampa i dati relativi ai periodi pregressi, necessari per il conguaglio.
Sulla stampa prodotta, sono riportati tutti i dipendenti che hanno avuto almeno un rapporto di lavoro a termine o stagionale nel periodo indicato. In corrispondenza dei rapporti validi viene indicato l’eventuale numero del rinnovo: i rapporti di lavoro che riportano tale indicazione devono essere assoggettati al contributo aggiuntivo.
Relativamente alla gestione corrente, per assoggettare il dipendente al contributo aggiuntivo è sufficiente il numero del rinnovo nel campo ‘Numero Rinnovo’, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Ovviamente, il numero del rinnovo indicato sulla stampa corrisponde a quello riportato sulla finestra relativa al campo ‘Numero Rinnovo’ (valgono quindi le stesse indicazioni, per quanto riguarda i casi in cui è necessario compilare manualmente tale campo).
Per quanto riguarda il conguaglio degli arretrati, NON occorre indicare il numero del rinnovo nel campo previsto sul servizio Dipendente – Inquadramento. E’ invece necessario inserire i dati relativi ai periodi pregressi (riportati in stampa) sulle apposite voci da utilizzare per i conguagli, descritte nei paragrafi successivi.
Il contributo aggiuntivo relativo al mese corrente viene calcolato automaticamente, alle seguenti condizioni:
- il campo ‘Numero Rinnovo’ deve essere compilato (servizio Dipendente – Inquadramento);
- il contributo addizionale deve risultare dovuto (figura sulla voce 52B, nel Dettaglio del cedolino).
In tale situazione, vengono elaborate automaticamente le nuove voci di seguito elencate:
- voce 5A1, riportando i giorni contribuiti nel campo Quantità (se full-time) oppure le ore contribuite nel campo Importo Unitario (se part-time), oltre al valore imponibile nel campo Importo Totale;
- voce 5AA, riportando l’aliquota del contributo aggiuntivo nel campo Quantità, il numero del rinnovo nel campo Importo Unitario ed il valore del contributo nel campo Importo Totale.
Per quanto riguarda l’aliquota, precisiamo che vengono calcolate automaticamente le riduzioni (applicabili ai contratti a tempo determinato) che hanno effetto direttamente sull’aliquota contributiva. Nel campo Quantità della voce 5AA viene quindi riportata l’aliquota risultante dal numero del rinnovo, al netto di tali riduzioni.
Per conguagliare il contributo aggiuntivo relativo ai periodi pregressi, sono state predisposte altre 4 “coppie” di voci analoghe alle voci 5A1 – 5AA: tali voci devono essere inserite sulle Variazioni Mensili di settembre o ottobre 2019.
Le voci in questione (5A2 – 5AB / 5A3 – 5AC / 5A4 – 5AD / 5A5 – 5AE) sono riportate nell’elenco delle voci variabili al punto 5.2.2 ‘Contributo addizionale Naspi’ e richiedono l’indicazione dei seguenti dati relativi ai periodi da conguagliare: giorni contribuiti (full-time) oppure ore contribuite (part-time), aliquota (se diversa da 0,50%), imponibile, numero del rinnovo. Selezionando le voci dall’elenco, i dati vengono riportati negli campi previsti su ciascuna voce.
Come già detto, i dati relativi ai periodi pregressi (ore o giorni, aliquota, imponibile, numero rinnovo), che devono essere indicati sulle apposite voci, sono riportati sulla stampa ‘STADIPET’, generata in relazione al periodo da luglio 2018 ad agosto 2019, barrando l’apposita casella ‘Arretrati contributo aggiuntivo’.
Sulla stampa, i dati in questione sono suddivisi in base al numero del rinnovo, all’aliquota da applicare (al netto delle eventuali riduzioni) e alla condizione di full-time o part-time (che comporta l’indicazione dei giorni o delle ore). Precisiamo che tutti i dati relativi ai periodi pregressi vengono rilevati dalle denunce Uniemens presenti in archivio.
Ciascuna combinazione dei suddetti dati, riportata sulla stampa, deve essere inserita su una diversa coppia di voci (5A2 – 5AB per la prima combinazione, 5A3 – 5AC per la seconda, 5A4 – 5AD per la terza, 5A5 – 5AE per la quarta), da inserire sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio. Nel caso in cui fossero presenti più di quattro rinnovi arretrati, soggetti al contributo aggiuntivo, consigliamo di contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni.
Nel caso in cui il soggetto interessato dal conguaglio risulti in forza nei mesi di settembre o ottobre 2019 (eventualmente anche con contratto a tempo indeterminato), è sufficiente inserire le voci relative agli arretrati con i dati previsti.
Se, invece, il dipendente non è più in forza, occorre abilitarlo all’elaborazione: a tale scopo, deve essere impostata la condizione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese del conguaglio; poi, occorre effettuare una nuova storicizzazione sul mese successivo, riportando nuovamente la condizione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’. A questo punto, è possibile inserire le voci relative agli arretrati sul mese del conguaglio, ottenendo così l’elaborazione del cedolino per gli arretrati.
Sulla denuncia Uniemens, il nuovo contributo aggiuntivo è riportato nella sezione ‘Altre a Debito’ (servizio Uniemens – Dati Particolari), con le nuove causali ‘M7NN’, dove ‘NN’ corrisponde al numero del rinnovo.
Come precisato nel messaggio Inps sopra citato, per i soli mesi di settembre e ottobre 2019 è possibile indicare le suddette causali anche su denunce individuali relative a rapporti di lavoro a tempo indeterminato (condizione che può essere presente nel mese del conguaglio), al fine di indicare il contributo aggiuntivo relativo ai periodi pregressi.
Per i soggetti non in forza nel mese del conguaglio, viene riportato anche il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico della denuncia Uniemens (come specificato nella circolare Inps). Se la posizione Inps risulta cessata, occorre invece effettuare la procedura di regolarizzazione (sempre secondo quanto indicato nella circolare Inps).
Per poter gestire il conguaglio dei periodi pregressi, sul servizio Uniemens – Dati Particolari è stata prevista la possibilità di gestire un maggior numero di righe nella sezione ‘Altre a Debito’. Se si ha necessità di visualizzare o compilare ulteriori righe, in aggiunta alle 3 previste, occorre utilizzare il pulsante ‘Avanti’: il tal modo è possibile inserire ulteriori 3 righe nella sezione ‘Altre a Debito’, fino ad inserire un massimo di 15 righe complessive (le ulteriori righe sono state previste anche nella sezione ‘Altre a Credito’, sebbene attualmente non risultino necessarie).
A partire dal mese di settembre 2019, in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, viene effettuato il recupero del nuovo contributo aggiuntivo (0,50%), secondo gli stessi criteri previsti per il contributo addizionale (1,40%.) Le modalità con cui viene effettuato tale recupero, tramite le voci 52C / 52D / 52E, sono descritte negli aggiornamenti di febbraio 2013 Acred489, gennaio 2014 Acred521 e luglio 2014 Acred538.
Precisiamo che il recupero effettuato in automatico considera esclusivamente la voce di contributo aggiuntivo relativa al mese corrente (5AA), escludendo quelle relative ad eventuali periodi pregressi (5AB / 5AC / 5AD / 5AE).
Per quanto riguarda il conguaglio dei periodi pregressi da effettuare nei mesi di settembre o ottobre 2019, nel caso in cui si debba recuperare una parte del contributo aggiuntivo a seguito della successiva assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, occorre inserire anche la voce 52D sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio, indicando il valore complessivo del contributo da recuperare nel campo Importo Totale.
Ricordiamo che il contributo complessivamente recuperato a seguito di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, viene riportato sulla denuncia Uniemens nella sezione ‘Altre a Credito’, con la causale ‘L810’.
Segnaliamo che, in presenza di più rapporti di lavoro nello stesso mese, se vengono elaborati cedolini separati per ciascun rapporto, compilando (dove previsto) il campo ‘Numero Rinnovo’ sulle relative storicizzazioni, si ottiene la corretta gestione dell’eventuale contributo aggiuntivo. In tale situazione, sulla denuncia Uniemens viene riportata una diversa causale per ciascun rapporto soggetto al contributo aggiuntivo. A questo proposito, ricordiamo che viene automaticamente generata una sola denuncia Uniemens, se l’inquadramento previdenziale rimane lo stesso tra i diversi cedolini.
Nei casi in cui in cui è opportuno elaborare un solo cedolino (in particolare: proroga con cambio di causale), per gestire correttamente il contributo aggiuntivo relativo ad una porzione del mese, occorre “forzare” i dati previsti sulle voci relative al contributo corrente (5A1 – 5AA), compilando comunque il campo ‘Numero Rinnovo’ (per i mesi successivi).
Nella circolare Inps sopra citata, è prevista l’indicazione del nuovo codice Tipo Assunzione ‘1R’, in caso di applicazione del contributo aggiuntivo a partire dal mese corrente. A tale scopo, occorre indicare il suddetto codice nel corrispondente campo del servizio Dipendente – Anagrafico (o anche sul Collocamento).
Facciamo tuttavia presente i codici Tipo Assunzione vengono riportati, sulla denuncia Uniemens, esclusivamente in corrispondenza del mese di assunzione (come previsto dalle specifiche tecniche). Di conseguenza, nel mese di settembre 2019 (corrispondente al mese di prima applicazione del contributo aggiuntivo), il codice ‘1R’ non viene riportato sulla denuncia, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato in un mese precedente.
Comunichiamo che, alla data del presente aggiornamento, non è ancora disponibile il software di controllo della denuncia Uniemens, nella versione aggiornata rispetto a quanto previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati.
Per il momento, quindi, non è possibile effettuare alcuna verifica sulla correttezza del file da inviare, in formato XML, generato tramite la procedura di invio telematico della denuncia Uniemens.
In conseguenza di tale situazione, la procedura di invio telematico della denuncia Uniemens sarà rilasciata con un prossimo aggiornamento, prevedibilmente nei primi giorni di ottobre.
2.2) SERVIZI DIPENDENTE – ELENCO RAPPORTI
Sui servizi ‘Dipendente – Anagrafico’ e ‘Dipendente – Inquadramento’ è stata predisposta una nuova finestra, tramite la quale è possibile visualizzare l’elenco di tutti i rapporti di lavoro gestiti sullo stesso codice matricola.
La nuova finestra viene richiamata cliccando su ‘Elenco rapporti di lavoro’, nella sezione ‘Rapporti di lavoro’ (presente su entrambi i servizi). Il richiamo alla finestra compare soltanto quando, sul servizio, risulta visualizzato un soggetto.
Sulla nuova finestra, per ciascun rapporto presente in archivio vengono indicati i seguenti dati:
- Tipo Rapporto: per i dipendenti sono riportate le condizioni di contratto a tempo indeterminato, apprendistato, contratto a termine, stagionale, stagionale ccnl/comuni, stagionale dpr 1525/63; per gli altri soggetti sono riportate le condizioni di collaborazione (collaboratori e amministratori), collaborazione asd/ssd, tirocinio, lavoro autonomo (associati e autonomi occasionali), interinale, interinale a termine, distaccato, solo gestione Inail.
- Data Inizio: corrisponde alla data di assunzione o alla data di trasformazione del tipo di rapporto.
- Data Fine: corrisponde alla data di cessazione, alla data termine prevista (se indicata nell’inquadramento e solo in assenza della cessazione), oppure al giorno precedente alla trasformazione del tipo di rapporto.
- Sostituzione: viene riportata la condizione di assunzione per sostituzione (S/N), rilevata dall’inquadramento.
- Numero Giorni: corrisponde al numero di giorni di calendario che intercorrono tra la data inizio e la data fine; viene compilato per i soli rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, in presenza della data fine.
- Proroghe: vengono riportate le date relative alle comunicazioni di xxxxxxx, gestite sul servizio del Collocamento.
Precisiamo che i rapporti di lavoro vengono distinti considerando non solo le date di assunzione e cessazione, ma anche le date delle storicizzazioni (sul servizio Dipendente – Inquadramento) che comportano una diversa compilazione dei campi Tipo Rapporto e/o Sostituzione. Ad esempio, in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, vengono indicati due diversi rapporti di lavoro; lo stesso risultato si ottiene in caso di variazione (tramite un’apposita storicizzazione) del campo ‘Assunzione per sostituzione’. Non viene invece indicato, come diverso rapporto di lavoro, la variazione da full-time a part-time (o viceversa), oppure il termine di un’agevolazione contributiva (tranne ovviamente il passaggio da apprendista a qualificato, che comporta una diversa indicazione nel campo Tipo Rapporto).
Sul servizio Dipendente – Inquadramento, in corrispondenza del nuovo campo ‘Numero Rinnovo’, è stata predisposta un’ulteriore finestra, sulla quale sono riportati i soli rapporti validi ai fini del nuovo contributo aggiuntivo.
Su questa seconda finestra, i criteri di compilazione del campo Tipo Rapporto, Data Inizio, Data Fine, Sostituzione, Proroghe, sono analoghi a quelli previsti per la finestra ‘Elenco rapporti di lavoro’, descritta nei paragrafi precedenti.
L’utilizzo del campo ‘Numero Rinnovo’ e della relativa finestra, è descritto dettagliatamente al precedente punto 2.1.
2.3) STAMPE ACCESSORIE – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Sulla stampa di controllo ‘STADIPET’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’), sono state apportate diverse modifiche rispetto alla versione rilasciata con l’aggiornamento di settembre 2018 Acred703.
Le modifiche hanno essenzialmente lo scopo di rendere tale stampa utilizzabile per la gestione del nuovo contributo aggiuntivo, dovuto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato a partire dal mese di settembre 2019 (punto 2.1).
Ricordiamo che il programma ‘STADIPET’ genera un elenco dei rapporti di lavoro a tempo determinato: a seguito del presente aggiornamento, il programma considera tutti i lavoratori dipendenti o interinali che hanno (o hanno avuto) almeno un rapporto a tempo determinato nel periodo indicato (compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale).
Sulla base delle opzioni impostate al lancio del programma, è possibile scegliere di riportare in stampa tutti i soggetti che sono stati in forza o, in alternativa, che sono stati assunti nel periodo indicato.
Dalla stampa restano esclusi i contratti non soggetti al contributo aggiuntivo: operai agricoli e lavoratori domestici. Tramite le apposite opzioni, è possibile includere anche i casi in questione (per quanto riguarda i lavoratori domestici, è possibile includere i dipendenti di agenzie interinali o aziende, mentre restano comunque esclusi i datori di lavoro privati).
Nel caso possa risultare utile, tramite l’apposita opzione è possibile escludere dalla stampa i lavoratori intermittenti.
Come in precedenza, sulla stampa NON vengono mai riportati gli apprendisti.
Per ciascun soggetto riportato in stampa, adesso vengono elencati tutti i rapporti a tempo determinato presenti in archivio sullo stesso codice matricola, anche se intercorsi in periodi precedenti a quello indicato.
Tramite le apposite opzioni, è possibile escludere, dall’elenco dei rapporti riportati in stampa, le assunzioni per sostituzione e gli stagionali per attività indicate nel Dpr 1525/63 (tipologie escluse automaticamente dal contributo aggiuntivo).
Su ogni rapporto a tempo determinato, sono indicati i seguenti dati: tipo di rapporto, data inizio e data fine rapporto, assunzione per sostituzione, numero di giorni, date delle proroghe (rilevate dal servizio Collocamento).
I dati in questione corrispondono a quelli visualizzati sulla nuova finestra ‘Elenco rapporti di lavoro’: per indicazioni dettagliate in merito ai singoli dati, fare riferimento alla documentazione riportata al punto 2.2.
La sola differenza riguarda l’esposizione dell’assunzione per sostituzione, che viene segnalata sulla stampa indicando la sigla ‘Sost.’ quando è presente tale condizione (sulla finestra viene invece riportato ‘S’ oppure ‘N’).
In corrispondenza dei soli “rapporti validi” ai fini del contributo aggiuntivo, viene indicato l’eventuale numero di rinnovo; la definizione di “rapporti validi” ed il calcolo del numero di rinnovo sono descritti dettagliatamente al punto 2.1
Per quanto riguarda le assunzioni per sostituzione e gli stagionali Dpr 1525/63, precisiamo che tali rapporti restano comunque esclusi dal conteggio dei “rapporti validi”, anche nel caso in cui siano riportati sulla stampa.
Tramite la casella ‘Arretrati contributo aggiuntivo’, è possibile riportare in stampa i dati necessari per il conguaglio del suddetto contributo: tale opzione deve essere attivata in relazione al periodo dal 14/07/2018 al 31/08/2019. I dati in questione vengono rilevati dalla denunce Uniemens e vanno utilizzati secondo i criteri indicati al punto 2.1.
2.4) GESTIONE C.I.G. – NUOVE FUNZIONALITA’
Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate alcune nuove funzionalità nella gestione della CIG.
Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, adesso è possibile inserire fino a 60 ticket / autorizzazioni (in precedenza il numero massimo era 30). Sulla finestra, una volta compilate le prime 30 righe, è possibile aggiungerne altre 30, spostandosi sulla videata successiva tramite il pulsante ‘Avanti’.
Precisiamo che, come in precedenza, una volta terminato il conguaglio è opportuno effettuare una storicizzazione sul mese successivo, annullando i ticket / autorizzazioni già conguagliati.
Con il presente aggiornamento, inoltre, diventa possibile estendere la validità dei ticket / autorizzazioni a tutti i dipendenti, senza che sia necessario agganciarli espressamente sui singoli dipendenti interessati.
A tale scopo, sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ è sufficiente barrare la casella ‘Esteso’ in corrispondenza dei ticket / autorizzazioni: quelli dichiarati “estesi” diventano validi per tutti i dipendenti agganciati alla posizione Inps.
Naturalmente, per i ticket / autorizzazioni che NON hanno la condizione di ‘Esteso’, continua ad essere necessario l’aggancio sui singoli dipendenti interessati. E’ comunque possibile impostare la condizione di ‘Esteso’ su un ticket / autorizzazione già presente (anche se è già stato agganciato ad alcuni dipendenti): in tal caso, non occorrerà impostare l’aggancio su tutti i dipendenti interessati (né intervenire sui dipendenti ai quali risulta già agganciato).
I ticket / autorizzazioni “estesi” possono essere “bloccati” sui dipendenti per i quali non risultano validi: a tale scopo, è stata modificata la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ sul servizio Dipendente – Inquadramento.
Ricordiamo che la suddetta finestra consentiva (e consente tuttora) di agganciare i ticket / autorizzazioni sui dipendenti: come già detto, tale operazione non è più necessaria se il ticket / autorizzazione ha la condizione di ‘Esteso’ (visualizzata in un’apposita colonna della finestra). I ticket
/ autorizzazioni che hanno la condizione di ‘Esteso’, tuttavia, possono essere “bloccati” semplicemente barrando la casella ‘Blocco’ (la casella viene attivata in presenza della condizione di ‘Esteso’). Precisiamo che il ‘Blocco’ di un ticket / autorizzazione ‘Esteso’ si rende necessario soltanto se il dipendente è interessato da periodi di CIG che rientrano in più ticket / autorizzazioni “validi” per il dipendente (vedi paragrafo successivo).
Sulla finestra ‘Autorizzazioni CIG’ del dipendente, i ticket / autorizzazioni “validi” sono evidenziati in grassetto: tale condizione si presenta sui ticket / autorizzazioni che hanno la condizione di ‘Esteso’ senza il ‘Blocco’ e, naturalmente, su quelli non estesi che vengono agganciati al dipendente tramite la casella ‘Aggancio’.
Per quanto riguarda sia il blocco che l’aggancio, precisiamo che vengono stabiliti, sulla finestra del dipendente, in riferimento al codice del ticket (o, in sua assenza, all’autorizzazione): nel caso in cui tale codice venisse successivamente modificato, occorrerebbe impostare nuovamente il blocco o l’aggancio sui dipendenti interessati.
Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nella finestra ‘Pagamento CIG’ vengono adesso riportate tutte le autorizzazioni “valide” per il dipendente, ossia quelle estese che non risultano bloccate e quelle non estese che risultano agganciate.
Come in precedenza, sulla finestra in questione non vengono visualizzati i ticket per i quali non è stato ancora inserito il codice della corrispondente autorizzazione.
In presenza di un periodo di CIG, i ticket / autorizzazioni “validi” per il dipendente vengono considerati automaticamente nella generazione delle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens. Anche in questo caso, sono considerati “validi” i ticket / autorizzazioni estesi che non risultano bloccati e quelli non estesi che risultano agganciati.
Precisiamo che, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, rimane comunque possibile inserire i ticket / autorizzazioni nella “vecchia” sezione ‘Autorizzazioni CIG’. In tal caso, i ticket / autorizzazioni restano validi per tutti i dipendenti agganciati alla posizione Inps (come precisato sul servizio), senza ulteriori possibilità di intervento a livello di dipendente.
Se viene utilizzata tale sezione, inoltre, non è possibile utilizzare la finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’.
Segnaliamo, infine, sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ è stata aggiunta la colonna ‘Ident.’: il campo in questione sarà documentato con un prossimo aggiornamento: per il momento, NON deve essere compilato.
Anticipiamo che si tratta di un “identificativo” che permetterà di distinguere eventuali periodi di assenza per CIG relativi a ticket / autorizzazioni diversi, pur essendo della stessa tipologia e riguardanti lo stesso dipendente.
2.5) NUOVE OPZIONI – RIMBORSI CHILOMETRICI
Sono state predisposte alcune nuove voci, utilizzabili a partire dal mese di settembre 2019, che consentono di indicare un numero di Km superiore a 999,99 su una singola voce. Ricordiamo che, in un caso del genere, sulle preesistenti voci di rimborso chilometrico occorre suddividere i Km da rimborsare tra voci diverse.
Sulle nuove voci, il numero dei Km deve essere indicato nel campo Importo Totale e non è previsto alcun valore massimo.
Sulle stesse voci, l’importo del rimborso a chilometro (importo/Km) va indicato nel campo Importo Unitario e deve essere obbligatoriamente espresso in millesimi di Euro (valore in Euro moltiplicato per 1.000).
Utilizzando le nuove voci, viene elaborata automaticamente una delle precedenti voci di rimborso, sulla quale viene riportato esclusivamente l’importo complessivo da rimborsare (campo Importo Totale). Non è quindi possibile utilizzare, sullo stesso cedolino, sia le nuove voci che quelle precedenti, indicando il rimborso su entrambe (le voci precedenti possono comunque essere utilizzate per erogare i rimborsi chilometrici, ma non insieme alle nuove voci).
Di seguito sono elencate le nuove voci relative ai rimborsi chilometrici, ciascuna con la precedente voce di rimborso che viene elaborata automaticamente:
- 0K1 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 057
- 0K2 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05A
- 0K3 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05B
- 0K4 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05E
- 0K5 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05F
- 0KA – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 058
- 0KB – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05C
- 0KC – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05D
- 0KD – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05G
- 0KE – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05H
Tutte le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 3.2.1 ‘Rimborsi’ per quanto riguarda i dipendenti ed al punto 6.1 ‘Collaboratori’ per i collaboratori (il documento prevede
2.6) UNIEMENS – CODICI CONTRATTO
Sulla base del messaggio Inps n. 3030 del 07/08/2019, dalle denunce Uniemens relative al mese di settembre 2019 viene riportato automaticamente il nuovo codice ‘380’ per il contratto Acqua e gas (098 – in precedenza veniva riportato ‘005’).
Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.
2.7) COMUNICAZIONE CESSAZIONE RICEZIONE 730-4
Sono stati predisposti la stampa e l’invio telematico della comunicazione di cessazione, da parte dell’intermediario, dell’incarico di ricezione del modello 730-4 per conto di un sostituto d’imposta.
La suddetta comunicazione può essere inviata dall’intermediario nel caso in cui questi non intenda continuare a ricevere i modelli 730-4 per conto di un sostituto (dal quale era stato precedentemente delegato), a condizione che non sia stata ancora inviata una comunicazione “sostitutiva” da parte di un altro intermediario (o dallo stesso sostituto).
La comunicazione di cessazione può essere inviata esclusivamente nel periodo dal 15 settembre al 15 gennaio.
Segnaliamo che le istruzioni ufficiali relative alla comunicazione di cessazione sono incluse nella documentazione ministeriale riguardante la comunicazione per la ricezione del modello 730-4.
La nuova procedura ‘Comunicazione cessazione ricezione mod. 730-4’, disponibile sul menù Modello 770, consente di generare sia il file da utilizzare per l’invio telematico, sia la stampa del corrispondente modello.
E’ richiesta l’indicazione dell’anno di competenza: attualmente indicare ‘2018’.
Occorre selezionare il codice fiscale dell’intermediario nel campo ‘Codice fiscale mittente’ (il soggetto che effettua l’invio deve necessariamente corrispondere all’intermediario al quale si riferisce la comunicazione)
Precisiamo che l’opzione relativa alla firma riguarda esclusivamente la stampa del modello (non il file telematico).
Infine, occorre indicare i codici fiscali dei sostituti nei confronti dei quali si intende cessare la ricezione del modello 730-4 (è previsto un massimo di 10 sostituti ad ogni lancio della procedura).
La procedura verifica che tutti i codici fiscali indicati siano presenti nell’archivio anagrafico delle aziende.
Il file telematico è denominato ‘Revocax730.txt’, mentre il corrispondente modello è ‘Revocax730- Modello.pdf’.