DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 527
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 aprile 2022, n. 527
Misure straordinarie per il diritto allo studio e l’accoglienza delle studentesse e degli studenti provenienti dall’Ucraina - Istituzione di Borse di studio, rivolte agli studenti Ucraini iscritti al sistema dell’istruzione superiore pugliese. Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e le Università pugliesi”.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sistemi dell’istruzione superiore e della ricerca”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, nonché dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, riferisce quanto segue:
Premesso che:
la Regione Puglia per il tramite dell’Assessorato all’Istruzione e della Sezione Istruzione e Università:
- considerata la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, intende attivare misure di sostegno a beneficio delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi), per lo svolgimento di attività di studio presso le università, statali e non, dagli ITS e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica presenti in Puglia;
- ritenuto importante dare avvio a procedimenti finalizzati a garantire il diritto allo studio e l’accoglienza, a sostegno delle studentesse e degli studenti di cui al punto precedente per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica presenti in Puglia.
Visti:
- la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un aflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
- il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese; ed in particolare l’articolo 4, nel quale sono state già stanziate risorse per promuovere iniziative di sostegno agli studenti ucraini o aderenti al programma Erasmus+, presso università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori ucraini, che partecipino, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e di enti di ricerca. In sede di conversione, peraltro, un emendamento governativo prevede l’incremento dello stanziamento a un milione di euro e l’estensione delle misure ai soggetti, anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea.
- il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’articolo 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- la Legge regionale n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta
formazione”) la quale definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, consentendo ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, ed in particolare:
- l’art. 2, il quale prevede che gli interventi sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall’area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi dei vigenti regolamenti recanti norme in materia di autonomia didattica, delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e di altri istituti di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede nella regione Puglia; che gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie; e che gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio ai sensi della normativa vigente.
- l’art 3 il quale prevede alla comma 1 tra gli interventi per perseguire le finalità del Diritto allo studio forme di “f) sussidi straordinari” e al comma 2 specifica che “ La Regione, tramite l’Assessore al diritto allo studio, attiva inoltre, anche in collaborazione con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, altre forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67, all’art. 45, “Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori. Integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18”la quale ha stabilito che quanto previsto per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 22, 24, 25, 26, 30 e 32, della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), è esteso anche agli istituti tecnici superiori pugliesi.
Viste inoltre:
- il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
- l’art. 51, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. Approvazione.”
Ritenuto che:
- la Regione Puglia, al fine di dare attuazione agli interventi straordinari di che trattasi, intende istituire delle Borse di Studio favore delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università
Pugliesi), per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica presenti in Puglia.
- per la realizzazione delle attività in parola, le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un Accordo di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- il suddetto schema di accordo, allegato al presente atto, né costituisce parte integrate e definisce le modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate oltre alla presentazione del rendiconto finanziario dei contributi ricevuti;
- ciascuna Borsa di Studio, come concordato in sede di Comitato Universitario Regionale di Coordinamento, avrà una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi e un importo di 1000 euro/mese, le risorse finanziarie trasferite alle stituzioni di istruzione terziaria con più di 5000 iscritti a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive, per l’erogazione delle Borse di Studio.
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione comporta una variazione di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett.
f) del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, con prelievo dal capitolo U0915010 del bilancio 2022 per la somma di € 400.000,00 come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spese ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA | ||||||
CRA | CAPITOLO | Missione Programma Titolo | Piano dei Conti Finanziario | VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2022 | ||
Competenza | Cassa | |||||
19.3 | U0915010 | Spese per interventi in attuazione delle leggi regionali nn. 17/2005 e n. 20/2005 | 4.4.1 | U.1.04.01.02.000 | - € 400.000,00 | - € 400.000,00 |
19.3 | U0404002 | Interventi straordinari per il diritto allo studio | 4.4.1 | U.1.04.01.02.000 | + € 400.000,00 | +€ 400.000,00 |
Si attesta che la variazione proposta dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e alle Leggi regionali 51 e 52 e agli equilibri di cui al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022 e del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118e ss.mm.ii..
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. d e k) (Art 51 d lgs 118/2011), propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale:
1. di istituire delle Borse di Studio a favore delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi), per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica presenti in puglia, al fine di garantire il Diritto allo studio universitario degli studenti ucraini, nella fase emergenziale connessa alla grave crisi internazionale in atto.
2. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di apposito accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e le Istituzioni terziarie pugliesi, con un numero superiore a 5.000 iscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
3. di destinare una dotazione finanziaria di 400.000,00 euro a tal fine, da assegnare, alle Istituzioni terziarie pugliesi, con un numero superiore a 5.000 iscritti, a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive, per l’erogazione delle Borse di Studio;
4. di operare sul capitolo di spesa U0404002 denominato “Interventi straordinari per il diritto allo studio” (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02), una variazione di bilancio in aumento di 400.000,00 euro mediante il prelievo dal capitolo U0915010 denominato “Spese per interventi in attuazione delle leggi regionali nn. 17/2005 e n. 20/2005” del Bilancio 2022 che presenta la sufficiente disponibilità (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02);
5. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e le Istituzioni terziarie pugliesi con un numero superiore a 5.000 iscritti, di cui all’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, autorizzando l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale alla sottoscrizione della stessa e ad apportare le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La RESPONSABILE di P.O. “Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca”
(Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx)
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
La sottoscritta Direttrice del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
La DIRETTRICE del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
L’Assessore proponente
(Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx)
L A G I U N T A
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; A voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. di istituire delle Borse di Studio a favore delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea ivi compresi quelli giunti in Italia con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi), per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica presenti in puglia, al fine di garantire il Diritto allo studio universitario degli studenti ucraini, nella fase emergenziale connessa alla grave crisi internazionale in atto.
2. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di apposito accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e le Istituzioni terziarie pugliesi, con un numero superiore a 5.000 iscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
3. di destinare una dotazione finanziaria di 400.000,00 euro a tal fine, da assegnare, alle Istituzioni terziarie pugliesi, con un numero superiore a 5.000 iscritti, a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive, per l’erogazione delle Borse di Studio;
4. di operare sul capitolo di spesa U0404002 denominato “Interventi straordinari per il diritto allo studio” (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese
correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02), una variazione di bilancio in aumento di 400.000,00 euro mediante il prelievo dal capitolo U0915010 denominato “Spese per interventi in attuazione delle leggi regionali nn. 17/2005 e n. 20/2005” del Bilancio 2022 che presenta la sufficiente disponibilità (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02);
5. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e le Istituzioni terziarie pugliesi con un numero superiore a 5.000 iscritti, di cui all’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, autorizzando l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale alla sottoscrizione della stessa e ad apportare le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
ALLEGATO A)
SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90
“per la realizzazione di misure straordinarie per il diritto allo studio e l’accoglienza degli studenti provenienti dall’Ucraina iscritti al sistema dell’istruzione superiore pugliese– Istituzione di Borse di studio
tra
Regione Puglia,
rappresentata dall’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx;
E
Politecnico di Bari
rappresentato dal Rettore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx; E
Università degli Studi “Xxxx Xxxx” di Bari
rappresentata dal Rettore Xxxxxxx Xxxxxxxx; E
Università del Salento
rappresentata dal Rettore Xxxxx Xxxxxxx; E
Università di Foggia
rappresentata dal Rettore Xxxxxxxxx Xxxxxx; PREMESSO CHE
- con decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022 il Consiglio dell’Unione Europea accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
- con decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” e successivo decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” sono state previste, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
- con decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ed in particolare con all’articolo 31 è stato disciplinato il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- con nota del 14/03/2022 la conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI rappresenta che “Rispetto alle studentesse e agli studenti sarà fondamentale collaborare strettamente con le istituzioni locali preposte all’accoglienza per puntare a un rapido inserimento degli studenti nelle attività didattiche, che salvaguardi in primo luogo il diritto allo studio. A questo proposito, oltre alle lodevoli iniziative anche di sostegno economico che le università stanno approvando, la CRUI propone – dopo accertamento (ove possibile) dei requisiti degli studenti che richiedono di iscriversi alle nostre università - di procedere con l’iscrizione a corsi singoli, previa verifica del percorso di studi pregresso o interrotto a causa degli eventi bellici”.
CONSIDERATO CHE
- la Regione Puglia e le università pugliesi, considerata la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, intendono attivare misure di sostegno per garantire il diritto allo studio e l’accoglienza, a beneficio delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi), per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica presenti in Puglia, al fine di garantire il Diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti ucraini, nella fase emergenziale connessa alla grave crisi internazionale in atto;
- Regione Puglia e le università pugliesi, al fine di dare attuazione agli interventi straordinari di che trattasi, intendono istituire delle Borse di Studio;
DATO ATTO CHE
- L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2
o l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
o l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
o l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
o alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
o le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
o i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
o il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
- Regione Puglia intende di destinare una dotazione finanziaria di 400.000,00 euro, alle Università pugliesi, a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive, per l’erogazione delle Borse di Studio.
PREMESSO INFINE CHE
- con Deliberazione n. del / / la Giunta Regionale ha approvato il presente schema di Accordo di collaborazione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e gli Atenei regionali, delegando alla firma l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale;
- lo schema del presente Accordo di collaborazione è stato approvato dalle Università sottoscrittrici;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 Finalità e oggetto dell’Accordo
1.1 La Regione Puglia, attraverso la stipula del presente Accordo di collaborazione, intende offrire alle studentesse e agli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi) Borse di Studio della durata di
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4 mesi e di un importo pari a 1000 euro/mese a per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica presenti in Puglia;
1.2 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.
Art. 2 – Obblighi delle Parti (Università)
2.1 Le Università, si impegnano a:
- permettere alle studentesse e agli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi), di iscriversi e frequentare gratuitamente anche singoli corsi presenti nella propria offerta didattica e a rilasciare i relativi crediti formativi;
- definire congiuntamente, le regole e le procedure per l’individuazione dei destinatari e per l’erogazione di borse di studio, avendo cura di garantire che le stesse:
o siano assegnate agli studenti che decidano di frequentare corsi offerti dalle università pubbliche e private, dalle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e dagli Istituti Tecnici Superori (ITS) presenti in Regione, laddove gli stessi li offrano gratuitamente e rilascino i relativi crediti formativi
o siano assegnate a titolo di rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio ma anche le spese collegate al diritto allo studio (voucher acquisto libri, spese di trasporto, spese di trasferimento dal luogo di residenza temporanea alle sedi universitarie);
o siano assegnate sulla base delle effettive esigenze, indipendentemente dalla coincidenza tra istituzione di istruzione terziaria che eroga la borsa di studio e istituzione che offre i corsi.
- provvedere con la massima tempestività ad attivare tutte le procedure per l’individuazione dei destinatari e l’erogazione di Borse di studio avendo cura e che gl studenti individuati non siano già destinatari di altri benefici al medesimo scopo erogati, restando inteso che, qualora le stesse non siano assegnate entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente Accordo di collaborazione, la Regione Puglia procederà al recupero delle somme eventualmente già accreditate;
- erogare gratuitamente, anche in modalità a distanza, corsi di lingua italiana per gli studenti Ucraini aprendo gli stessi a tutti le cittadine e i cittadini ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi) ospitati in Regione Puglia;
- diffondere con ogni mezzo a propria disposizione, le opportunità offerte dalle presenti misure.
- nominare e comunicare alle parti un responsabile del procedimento, entro 30 gg dalla stipula del presente accordo.
2.2 Le Università dichiarano di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all’intervento e, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, si obbliga a:
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- autorizzare la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e il Reg. ( UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR);
- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;
- conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all’intervento ammesso a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo;
- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.06.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa.
Art. 3 Obblighi delle Parti (Ente regione)
3.1 La Regione Puglia si impegna a:
- riconoscere la somma di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) alle Università pugliesi sottoscrittrici a esclusivo titolo di rimborso spesa e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo secondo quanto stabilito all’art 2, ripartendola proporzionalmente al numero di studentesse e studenti iscritti negli atenei pugliesi nell’AA 2020/2021, come da fonte MUR (xxxx://xxxxx.xxxx.xx/);
- rendere fruibili per i beneficiari delle borse di studio, i servizi previsti dall’Agenzia Regionale del Diritto allo Studio (ADISU) per l’accoglienza degli studenti stranieri iscritti presso le istituzioni del sistema regionale terziario di istruzione;
- diffondere, con ogni mezzo a propria disposizione, le opportunità offerte dalle presenti misure.
3.2 L'erogazione del ristoro nei confronti dell’Università avverrà attraverso le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 50 % a titolo di prima anticipazione successivamente alla sottoscrizione presente Accordo di collaborazione e previa presentazione di apposita domanda di pagamento;
b) erogazione finale nell'ambito del residuo 50%, a seguito della presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, in relazione all’intero intervento da parte del Responsabile del Procedimento.
3.3 L’erogazione del saldo è subordinata alla verifica sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente afferenti alla totalità dell’intervento nonchè alla presentazione del rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull’attività didattica dagli studenti beneficiari delle borse dì studio;
3.4 La Regione Puglia si riserva, nei confronti delle Università sottoscrittrici, la facoltà di attivare le procedure di recupero del contributo, qualora le borse non siano assegnate entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente Accordo di collaborazione o nel caso,le stesse non presentino adeguato rendiconto finanziario delle somme erogate in anticipazione o non rispettino gli obblighi derivanti dal presente Accordo di collaborazione
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Art. 4 – Spese ammissibili ed adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento
4.1 In relazione all’intervento oggetto del presente Accordo di collaborazione sono da considerarsi, quali spese ammissibili e pertanto rendicontabili da parte delle Università, esclusivamente quelle sostenute per il finanziamento delle Borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi) per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
4.2 La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente sostenute, mediante presentazione di domande di rimborso, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai sensi del precedente comma 1.
Art. 5 - Controlli e verifiche
5.1 La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono, si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi ogni informazione in merito all'andamento dell'attività, e di monitorare lo stato di attuazione dell’attività programmata e l’utilizzazione del finanziamento regionale.
Art. 6 - Durata
6.1 La presente Convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il tempo necessario alla oggetto conclusione degli interventi.
Art. 7 – Foro competente
7.1 Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.
Art. 8 - Variazioni all’Accordo
8.1 Ogni variazione o modifica sostanziale alle previsioni del presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti all’interno del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento ed espressamente stabilita per iscritto in base a valutazioni di carattere tecnico, organizzativo ed economico, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico di Regione Puglia, e nell’ottica del rispetto degli obiettivi prefissati.
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Art. 9 -Trattamento dei dati
9.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali saranno trattati per soli fini istituzionali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018, e in ogni caso assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni.
Art. 10 – Norme di rinvio
10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per la Regione Puglia,
Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx;
per il Politecnico di Bari
il Rettore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
per l’Università degli Studi “Xxxx Xxxx” di Bari
il Rettore Xxxxxxx Xxxxxxxx;
per l’Università del Salento
il Rettore Xxxxx Xxxxxxx;
per l’Università di Foggia
il Rettore Xxxxxxxxx Xxxxxx;
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