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Accordo di Collaborazione per la Rigenerazione Urbana
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma, Piazza Colonna
n. 366 (Palazzo Xxxxxxxx), rappresentata dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, Sen. Avv. Xxxxx Xxxxxxxx, giusta nomina con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge del 28 settembre 2018,
n. 109 (in prosieguo, anche solo “Commissario” oppure “Struttura commissariale”)
E
l’Agenzia del demanio (Cod. Fisc. 06340981007), con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx nella sua qualità di Direttore, giusta D.P.R. 18 maggio 2021 e successivo rinnovo mediante D.P.R. 13 gennaio 2023 (in prosieguo, anche solo “Agenzia”)
E
l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, costituito con D.M. MiC (già MiBACT) 24 ottobre 2016, n. 483, in persona del Soprintendente Xxxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, con sede in Rieti, via del Mattonato n.3, (in prosieguo, anche solo “Soprintendente”)
Nell’insieme denominati anche “Parti” e singolarmente “Parte” e tutti domiciliati, per l’Ufficio, presso le rispettive sedi.
VISTI
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023», e il successivo comma 739 che proroga al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile” e, in particolare, il Capo I rubricato “Misure urgenti per gli interventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
- l’Ordinanza commissariale n. 107 del 22 agosto 2020 recante “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”;
- l’Ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 e, in particolare, gli artt. 3 e 6 laddove quest’ultimo prevede: «il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 […] previa stipulazione di apposita convenzione»;
- l’Ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020, per “l’individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 123 del 2016”;
- l’Ordinanza commissariale n. 115 del 9 aprile 2021, recante “Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l’Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante “Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, che ha trasformato l’Agenzia in Ente pubblico economico;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021;
- l’articolo 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione opera su richiesta delle Amministrazioni centrali e degli Enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli Enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
- il d.P.C.M. del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 162 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, e, in particolare, l’articolo 4 che specifica le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Struttura per la Progettazione che devono essere recepite in apposite convenzioni o protocolli di intesa;
- l’articolo 16-bis, comma 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo il quale al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall’Agenzia del demanio, quest’ultima opera utilizzando le risorse della Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici;
- l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024, nell’ambito del quale l’Agenzia del demanio prosegue a garantire il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, risanamento ambientale, efficientamento e accelerazione degli interventi di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del Green New Deal;
- il x.X.X.X. xxx 00 xxxxxx 0000, x. 00, xxxxxxx: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance”, e in particolare l’articolo 41, con il quale si attribuisce al Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio, l’adozione di ogni provvedimento riguardo alla valorizzazione e tutela dei beni culturali, mobili e immobili nell’ambito del territorio di competenza;
- il d.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 123 recante: “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- il decreto ministeriale del MiC (già MiBACT) del 24 ottobre 2016, n. 483 recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4 con cui si attribuisce al Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, inter alia, l’adozione di ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali, mobili e immobili coinvolti negli interventi di ricostruzione post sisma;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con particolare riguardo all’articolo 6 rubricato “Valorizzazione del patrimonio culturale” che dispone «La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. […] In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati» e all’articolo 112 che reca la disciplina per la “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’articolo 4 recante “Sistema regionale delle autonomie locali”;
- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
E VISTI ALTRESÌ
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. e, in particolare, il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", e, in particolare l’articolo 5 rubricato “Norme in materia di rigenerazione urbana”;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare con riguardo all’articolo 5, ai sensi del quale un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l’accordo fra Amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due Enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, in base alla quale il paesaggio non è costituito dai soli “beni paesaggistici”, ma comprende (articolo 2) “tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concernesia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati”;
CONSIDERATO CHE
- al Commissario è attribuito il compito di provvedere alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione finalizzate alla ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici mediante l’attribuzione di poteri speciali e la destinazione di risorse economiche di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e al decreto-legge n. 3 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.
21;
- l’Agenzia del demanio ha impostato un modello innovativo di ricostruzione pubblica, in grado di rigenerare il tessuto sociale ed economico ispirandosi ai principi di sostenibilità, trasformazione digitale, accessibilità e connettività. In tal senso, ha improntato la propria attività di ricostruzione, anche nei territori e nei borghi colpiti dal sisma, per rigenerare e connettere, in modo diffuso, i predetti territori, investendo e programmando opere pubbliche che migliorino le condizioni di vita e di lavoro per chi sceglie di vivere nell’Appennino centrale;
- la Struttura commissariale per il sisma 2016 persegue, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, le seguenti finalità: “la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, anche mediante azioni di sistema, in grado di riattivare i territori in difficoltà e di determinare le condizioni per un nuovo popolamento e le convenienze agli investimenti, anche sulla scorta delle Linee di azione generali già in essere per la rigenerazione urbana;
- Gli obiettivi strategici principali, che il presente Accordo intende perseguire anche in seguito all’approvazione della legge c.d. “Ricostruzione” del 10 marzo 2023, n. 21 in materia di sviluppo e ripresa economica al fine di avviare la promozione di iniziative volte alla rigenerazione nei territori dell’Appennino centrale – sono i seguenti:
⮚ incentivare e sviluppare le qualità e le eccellenze dei paesaggi e dei borghi per la valorizzazione e promozione di quegli ambiti territoriali;
⮚ promuovere opportunità di rilancio socio-economico e culturale, con iniziative di rigenerazione urbana a breve e lungo termine;
⮚ stimolare ed attivare azioni innovative di educazione, formazione, e sviluppo urbano;
⮚ rafforzare ed integrare l’offerta socio-economica e culturale di quei paesaggi e borghi post sisma;
⮚ sviluppare un approccio progettuale innovativo per incentivare progettualità orientate all’utilizzo di nuove tecnologie, con particolare riferimento all’innovazione, alla sostenibilità, all’accessibilità;
⮚ individuare opportunità di rilancio socio-economico delle aree del Cratere 2016, anche prevedendo la possibile incubazione di imprese culturali, creative ed innovative di Comunità e promuovendo attività di rigenerazione urbana a medio e lungo termine;
⮚ promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e sviluppo;
⮚ sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative;
⮚ promuovere e supportare la realizzazione di concorsi di progettazione ai sensi dell’articolo 152 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, nell’ambito della ricostruzione post-sisma;
- l’Agenzia è impegnata a porre in essere iniziative concertate con gli Enti Territoriali per garantire la rifunzionalizzazione dei beni di proprietà pubblica, anche vincolati, in totale sinergia con le Istituzioni del territorio, nell’ottica della massima riduzione dell’uso del suolo per i fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni, dell’abbattimento della spesa pubblica e della rigenerazione dei territori;
- la Struttura per la Progettazione, costituita all’interno dell’Agenzia, assicura la qualità delle attività da porre in essere per la ricostruzione pubblica, da definire con specifici accordi e convenzioni con il Commissario e i Comuni, senza oneri per questi ultimi, anche con specifiche attività di project management;
- il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio assicura sul territorio la tutela del patrimonio culturale e autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali in coordinamento con il Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016;
- il Soprintendente Speciale assicura il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24 agosto 2016 e svolge, nei Comuni, tutte le funzioni attribuite al Ministero della Cultura nelle procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione post-sisma, in coordinamento con le attività del Commissario;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo al fine di valorizzare gli elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi per restituire i borghi alla comunità e trovare la giusta collocazione per gli uffici pubblici;
- l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi sia come “interesse comune”, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sia quale “interesse esclusivamente pubblico” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni alle Parti stesse che pertanto operano in cooperazione tra di loro.
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO
Articolo 1
(Finalità)
1. Il presente Accordo ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra la Struttura commissariale, l’Agenzia del demanio ed il Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
2. Obiettivo della ricostruzione post-sisma è anche quello della rigenerazione urbana materiale e immateriale, che deve confrontarsi con il tessuto cittadino di interesse paesaggistico, architettonico e storico-artistico e deve tenere conto della conservazione dell’identità, della memoria, del genius loci e dei paesaggi, il tutto considerando lo Zeitgeist che viviamo. Pertanto, la ricostruzione deve fortemente ispirarsi alla vision del terzo millennio e confrontarsi con i temi dell’economia, della sostenibilità ambientale e sociale, della transizione digitale, per garantire la rivitalizzazione di quei territori interessati da processi di abbandono, la riqualificazione dei siti storici già compromessi nelle diverse realtà territoriali, la valorizzazione dello sviluppo del patrimonio dei beni ambientali, culturali, paesaggistici, artistici, nonché la protezione del paesaggio per una nuova prospettiva di rinascita, in grado di frenare l’abbandono e di attrarre nuovi insediamenti e attività, garantendo una migliore qualità del vivere e dell’abitare, principale fattore di sviluppo per i borghi dell’Appennino del Centro Italia. La qualità architettonica e la ricostruzione devono, inoltre, essere improntate all’efficientamento energetico degli edifici, alla produzione di energia da fonti alternative, alla salvaguardia del verde urbano e del paesaggio, alla promozione della banda larga (smart village) e all’accessibilità e all’inclusione sociale, per una rinnovata concezione delle opere di urbanizzazione. Dunque, ricostruzione e riparazione si saldano, diventando le due direttrici principali di azione per gli interventi nell’area del Cratere 2016, con l’obiettivo di fare dei territori dell’Appennino centrale colpiti dal terremoto un nuovo modello di sviluppo, richiamato nella legge c.d. “Ricostruzione”, un provvedimento inequivocabilmente dalla parte dei cittadini colpiti dal terremoto e dell’Appennino centrale per la ricostruzione e riparazione.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono:
- valorizzare e promuovere la qualità e le eccellenze dei paesaggi e dei borghi colpiti dagli eventi sismici;
- promuovere opportunità di rilancio del tessuto socio-economico e culturale delle aree comunali con iniziative di rigenerazione urbana a breve e lungo termine per lo sviluppo e ripresa dei territori colpiti dal sisma del 2016;
- incentivare azioni innovative di educazione, partecipazione, inclusione, coinvolgimento attivo della cittadinanza, formazione e sviluppo urbano;
- promuovere e rafforzare l’offerta culturale nei borghi e nei paesaggi post sisma;
- restituire alla collettività e al territorio comunale degli immobili pubblici riqualificati e rifunzionalizzati, mediante un approccio progettuale innovativo orientato alla riduzione del consumo di suolo, alla sostenibilità energetico-ambientale nonché alla connettività, alla coesione e all’inclusione sociale.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Il presente Accordo ha ad oggetto l’ideazione e l’elaborazione di progetti di riqualificazione e di rigenerazione territoriale materiale e immateriale di aree, borghi e spazi pubblici a maggior rischio di abbandono e/o marginalità e, in particolare, la definizione di un progetto pilot, rispondente alle finalità di cui all’articolo 1, realizzato nelle Regioni del Cratere 2016 per la rigenerazione socio-economica dei territori colpiti dal sisma del 2016.
2. Ciascuno dei progetti pilot sviluppati, anche attraverso il recupero di immobili abbandonati, dovrà muovere da un ascolto e da un coinvolgimento attivo svolto sul territorio, al fine d’individuare esigenze, istanze, necessità, specificità e potenzialità che potranno essere parte integrante e fondante di una progettualità partecipata che risponderà ai più moderni criteri di sostenibilità energetico-ambientali, con dotazioni tecnologiche innovative che consentiranno una più efficace ed efficiente fruibilità dell’immobile pubblico che si aprirà alla collettività, nel rispetto delle compatibilità funzionali dello stesso e che riporterà economia, sviluppo e nuove generazioni di giovani con nuove professionalità e qualità di vita, in luoghi densi di storia, cultura e qualità ambientale.
3. Il progetto pilot riguarderà sia gli immobili di proprietà dell’Agenzia sia quelli di proprietà comunale o comunque beni di proprietà pubblica. Nel rispetto del raggiungimento dell’obiettivo comune potranno essere individuati anche stakeholders diversi, il cui apporto dovrà essere funzionale alle finalità di cui all’art.1.
4. Ciascun immobile sarà individuato strategicamente, in sinergia con l’Ente proprietario e/o usuario e con il Comune interessato, per consentire un processo di riqualificazione dell’intero tessuto urbano con la restituzione alla collettività di nuovi spazi con le più attrattive destinazioni d’uso tra le quali, a titolo non esaustivo, potendosi integrare mediante successivi accordi:
- co-working anche per dipendenti pubblici fuori sede;
- ricollocazione degli uffici pubblici;
- spazi espositivi e/o eventi;
- spazi per archivi/biblioteche;
- laboratori didattici e residenze per universitari;
- scuole di formazione per nuove professionalità;
5. Il monitoraggio del singolo progetto pilot, costituirà la base per la definizione di best pratices per linee guida generali per la ricostruzione post-sisma attraverso un modello qualitativamente innovativo e sostenibile.
6. Rientrano nell’oggetto del presente Accordo anche i servizi di architettura e ingegneria e le attività di project management e di monitoraggio degli interventi.
7. In particolare, con il presente Accordo, da intendersi sottoscritto anche ai fini dell’estensione alla Struttura per la Progettazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Parti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e ferma restando l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono sviluppare una collaborazione per lo svolgimento, in via esemplificativa e non esaustiva, delle seguenti attività:
a) verifica dell’adeguatezza della programmazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell’indicazione di eventuali varianti necessarie per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero di edifici o aggregati e di aree, per garantire la sicurezza e/o il miglioramento della qualità urbana, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico;
b) individuazione delle opere pubbliche prioritarie, in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sotto-servizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;
c) attivazione di processi virtuosi tesi al coinvolgimento attivo del territorio al fine di sviluppare una progettazione partecipata che individui esigenze, istanze, necessità, specificità e potenzialità che potranno essere parte integrante e fondante delle progettualità da mettere in campo.
Articolo 3
(Attuazione)
1. Il Commissario, nella sua funzione istituzionale e con proprio decreto attuativo indicherà gli strumenti di attuazione del presente Accordo.
2. In fase attuativa del presente Accordo saranno individuati, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionali da coinvolgere, gli impegni specifici a carico delle Parti; in particolare, saranno definiti i contenuti, le forme e il riparto di competenze per ogni attività nei rispettivi ambiti di intervento di ciascun progetto, indicando le risorse finanziarie, scientifiche, professionali e organizzative che potranno essere messe a disposizione.
3. Con il Decreto di cui al comma 1 per ciascun progetto pilot sarà definito dal Commissario un Gruppo Territoriale, che sarà composto da uno o più rappresentanti per ciascun Ente: Struttura commissariale, Agenzia del demanio, Soprintendenza e Comune individuato. Il Gruppo Territoriale, strutturato in relazione alle specifiche competenze dei vari componenti e delle funzioni da svolgere, entro i 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del decreto commissariale dovrà predisporre il “piano delle attività”.
4. Le Parti potranno inoltre acquisire contributi o finanziamenti da Enti pubblici e privati anche in forma di sponsorizzazione, secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente.
5. Per specifiche attività le Parti potranno coinvolgere, di comune intesa, altre Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati in ragione delle specifiche competenze.
6. Il presente Accordo non crea alcun vincolo di natura contrattuale e, pertanto, le attività ivi dedotte potranno essere svolte dalle Parti anche forma autonoma, con risorse finanziarie, professionali e organizzative proprie.
Articolo 4
(Attività e ruoli delle Parti)
1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa,al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse, oggetto del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a condividere e a fornire ogni possibile dato ed informazione di cui sono in possesso, utili allo svolgimento dei compiti rispettivamente assunti, anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell’attuazione di quanto previsto nel presente Accordo.
3. Il Commissario promuove e predispone ogni utile strumento amministrativo di accelerazione e semplificazione volto all’attuazione degli obiettivi del presente Accordo. Inoltre, potrà definire in accordo con l’Agenzia del demanio, le Regioni e i Comuni interessati, le risorse finanziarie finalizzate a ciascun progetto, nei limiti e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
4. Il Commissario, d’intesa con le Parti e con l’Ente territoriale interessato, individua tra gli immobili e gli spazi pubblici di rispettiva proprietà, quelli di rilevanza strategica o identitaria per la comunità locale, o comunque funzionali agli obiettivi di cui al presente Accordo. Inoltre, gli Enti coinvolti potranno definire le risorse economiche e finanziarie finalizzate a ciascun progetto, nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti (anche ricompresi negli ambiti di valorizzazione previsti dal PNRR).
5. La Soprintendenza si impegna a fornire il necessario supporto, anche attraverso il coinvolgimento delle ulteriori articolazioni territoriali del MiC ed in coordinamento con l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le arre colpite dal sisma del 24 agosto 2016 per la più proficua restituzione al territorio dei beni culturali e paesaggistici, nei tempi più consoni alle esigenze progettuali.
6. L’Agenzia del demanio si impegna, attraverso le proprie articolazioni, a garantire, relativamente ai progetti oggetto del presente Accordo, anche mediante l’affidamento a soggetti esterni di incarichi per indagini, rilevazioni e/o servizi di ingegneria e architettura, le seguenti attività:
6.1 con la Struttura per la Progettazione, previo incarico da parte degli Enti Territoriali:
a) tecnico-specialistiche nel rispetto dei più alti standard qualitativi in termini di sostenibilità ambientale e sociale, di efficientamento energetico, di resistenza sismica degli edifici, di accessibilità e connettività;
b) di project management per assicurare il rispetto della qualità delle prestazioni rese e dai tempi stabiliti tra le Parti, compreso il monitoraggio e la gestione digitale degli interventi, fornendo le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni circa lo stato di avanzamento delle indagini, delle progettazioni e degli interventi;
c) in virtù di delega, adozione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle opere (richiesta di indizione delle conferenze dei servizi eventualmente necessarie alla acquisizione delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso ed approvazioni comunque denominati);
6.2 con le proprie articolazioni territoriali, l’esecuzione dei lavori necessari per l’attuazione dei progetti.
Articolo 5
(Durata, recesso, risoluzione e modifiche dell’Accordo)
1. Il presente Accordo avrà una durata complessiva di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione.
2. In prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, le Parti possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
3. Il presente Accordo può essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. L’Accordo potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta.
5. È fatta salva la facoltà delle Parti di interrompere le attività oggetto dell’Accordo anticipatamente, previa comunicazione alle altre Parti da rendersi con un preavviso di 90 (novanta) giorni. La suddetta facoltà di revoca del provvedimento autorizzatorio, che ha dato corso alla sottoscrizione del presente Accordo deve essere esercitata nei modi e termini di cui all’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.
6. È fatta salva, in ogni caso, una diversa determinazione della durata dell’Accordo, derivante dall’anticipato esaurimento delle attività che vi sottendono o modifica/venir meno dell’interesse pubblico sotteso all’attività delle Parti (anche di una sola di esse), o viceversa, per effetto di eventuale proroga, da rendersi mediante scambio di comunicazioni formali, recanti in allegato un nuovo provvedimento autorizzatorio di contenuto coerente.
7. Fermo quanto sopra, le Parti possono recedere dal presente Accordo nel caso in cui intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all’atto di sottoscrizione dell’Accordo stesso e ne rendano impossibile o non sostenibile la sua prosecuzione.
Articolo 6
(Oneri finanziari)
1. Per l’attuazione del presente Accordo non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, operando ciascuna Amministrazione secondo le norme che ne regolano il funzionamento.
2. Le fonti di finanziamento dei progetti oggetto del presente Accordo saranno individuate dalle Parti e dagli Enti coinvolti in coerenza con i rispettivi strumenti programmatori di spesa. Gli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3 individueranno anche le risorse economiche e finanziarie a copertura dei quadri economici dei progetti e di costi ed oneri discendenti dalle prestazioni rese dal personale dipendente di ciascuna delle Parti e degli Enti coinvolti.
Articolo 7
(Trattamento dati e riservatezza)
1. Le Parti, si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con il presente Accordo.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., le Parti danno atto di essersi
reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Le Parti inoltre confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento UE, il decreto legislativo n. 196 del 2003 nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
3. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
4. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
Articolo 8
(Attività di comunicazione)
1. Le Parti convengono di dare diffusione al presente Accordo e alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, mediante comunicati stampa e/o qualunque altra forma di comunicazione, concordandone previamente i relativi contenuti attraverso i rispettivi Uffici competenti.
Articolo 9
(Referenti delle Parti)
1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo le Parti individuano, nell’ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio ed all’esecuzione delle attività:
− per la Struttura del Commissario Sisma 2016: Dott. Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx; contatti: xxxxxxxxxxx.xxxxx0000@xxxxxxx.xx
− per l’Agenzia del demanio: Ing. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx; - contatti: xx.xxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
− per il Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx - contatti: xxx-xxxxx0000@xxxxxxx.xxx.xx
2. Ciascun Referente svolge funzioni di coordinamento e rappresentanza della Parte che lo ha designato, per tutto quanto occorra in relazione all’istruttoria, all’esecuzione ed alla definizione dell’Accordo, assumendo
– per quanto di ragione – le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 legge n. 241 del 1990.
3. Al Referente devono essere inoltrate tutte le comunicazioni inerenti all’Accordo e, del pari, egli sottoscriverà tutte le comunicazioni inerenti l’Accordo, che promanano dalla Parte che lo ha designato.
4. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente, e comunque anticipatamente, per via telematica.
5. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi sopra riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna.
6. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre qualsiasi variazione dei recapiti e dei riferimenti indicati.
Articolo 10
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Articolo 11
(Controversie)
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di attivare preliminarmente un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 104 del 2010.
Articolo 12
(Efficacia e sottoscrizione dell’Accordo)
1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’efficacia del presente Accordo decorre dalla data dell’ultima firma digitale apposta.
Articolo 13
(Oneri fiscali)
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. n. 131 del 1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della Parte richiedente.
2. L’imposta di bollo, ove dovuta, è a carico delle Parti.
Firme
Il Commissario Straordinario
Xxxxxxxx Xxxxx 18.05.2023
11:55:36
GMT+01:00
DAL VERME ALESSANDRA
2023.05.18 14:42:51
CN=DAL VERME ALESSANDR C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits
L’Agenzia del demanio
L’Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXXXX
O = Ministero della cultura C = IT
Data e ora della firma: 18/05/2023 06:37:07
ROMA 18 maggio 2023