Contract
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1998-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA 1998-2001 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1998-1999 OMISSIS
Art. 28, comma 4 : il riferimento corretto è all'art. 27, comma 7 e non comma 6; Art. 30, comma 4 : il riferimento esatto è alla clausola "di cui all'art. 38, comma 5 secondo periodo e successivi", anziché secondo periodo;
OMISSIS
ART. 26
Graduazione delle funzioni
1. L'art. da 51 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari e' confermato salvo per i commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti:
"4. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria - e' effettuata dalle aziende con le modalita', indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioe', indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o - per quelli gia' di I livello - dalla originaria provenienza da posizioni funzionali o economiche del DPR 384/1990. La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico e' conferito. La graduazione delle funzioni e' sottoposta a revisione periodica secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B)."
"6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli seguenti del presente capo entra in vigore con il contratto e presuppone, altresi', che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino le seguenti innovazioni:
a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. 29/1993;
b) la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del d.lgs, 229/1999;
c) l'applicazione del d.lgs. 286/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto stesso."
ART. 27
Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attivita'.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere
b) e c) e' una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
3. Per "struttura" si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale e' attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale - si considerano tutte le strutture gia' riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello.
5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall'azienda per l'attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attivita' professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture individuate dall'azienda, ai sensi dell'art. 3 quater del d.lgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attivita' Sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite con contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale.
7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilita' ed autonomia di cui al comma 3.
8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite, alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attivita' omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
10. Sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d) corrispondono, nell'ordine, a quelli previsti dall'art. 56, comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all'art.
57 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996.
11. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. Ai Dirigenti che abbiano optato per l'attivita' libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto dall'art. 45.
12. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa dovra' essere data piena attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 29/1993. A tali strutture ed al loro interno dovra' essere applicato il principio dell'art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
ART. 28
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure
1. Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione, sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attivita', sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente L'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7.
5. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3 comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti,gli altri aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l'art. 13, comma 12.
6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle capacita' professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza gia' acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati
nonche' alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 32;
f) del criterio della rotazione ove applicabile;
g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.
7. In caso di piu' candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalita', prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2.
9. Gli incarichi dei commi 1 e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni - comunicata all'atto del conferimento - con facolta' di rinnovo. La durata degli incarichi e' connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
10. I dirigenti il cui incarico sia in xxxxx xxx'xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso.
11. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34 secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.
ART. 29
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio.
2. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 31. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art. 28, comma 9 ultimo periodo.
4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma
1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto
di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. I criteri per il rinnovo previsti dall'art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
5. L'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34.
6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del d.lgs. 502/1992.
7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del d.lgs 502/1992.
ART. 30
Norma transitoria
1. I dirigenti medici e veterinari di ex II livello che alla data del
31 luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, ma nel termine di cui all'art. 15 abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo - entro il 30 aprile 2000
- possono chiedere di essere sottoposti a verifica per l'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio.
2. La verifica e' disposta dall'azienda entro il 30 giugno 2000 ed e' svolta sulla base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 6 e 29, comma 4 entro il 31 dicembre 2000. La verifica e' effettuata da parte della Commissione prevista dall'art. 15 ter, comma 2 del d.lgs 502/1992 e successive modifiche.
3. Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l'incarico di direzione di struttura complessa in atto - e' mantenuto il trattamento economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare e l'indennita' di specificita' medica dall'art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto entri in vigore precedentemente.
4. In caso di verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di cui all'art. 38, comma 5, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le condizioni.
5. In caso di esito negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001, e' conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il trattamento economico e' quello previsto dall'art. 38, commi 1 e 2, mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell'incarico conferito.
6. I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione di struttura complessa, per ulteriori due
anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del quale si applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell'art. 50.
ART. 31
Verifica dei risultati e delle attivita' dei dirigenti
Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del d.lgs 502/1992 sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il nucleo di valutazione;
L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:
a) delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;
b) dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di servizio.
L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalita' con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti al fine di fornire agli organismi di cui al comma 1 gli elementi necessari alla verifica loro demandata.
5. L'organismo di cui al comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale applicazione da parte dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d.lgs 286/1999.
6. In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui al comma
2 lett. a) decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, fatti
salvi i casi degli incarichi in scadenza prima di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il primo quinquennio di attivita'. Il triennio per le successive verifiche del dirigente scatta dopo l'effettuazione dell'ultima.
ART. 32
La valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalita' espressa - e' caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi.
2. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende sanitarie per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.
3. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attivita' professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui all'art. 31, comma 4. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
4. Le procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri e dei risultati;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio;
c) diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo, di verifica e' chiamato a pronunciarsi.
5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalita' ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, e' costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalita' del comma 3:
a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attivita' e qualita' dell'apporto specifico;
c) xxxxxxxx' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttivita', attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali;
d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualita' clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualita' dei servizi;
e) xxxxxxxx' dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni
tecnologiche e procedimentali nonche' i conseguenti processi formativi e la selezione del personale;
f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art.
16 ter, comma 2 del d.lgs 502/1992 non appena operativo;
g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati;
h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6. La valutazione annuale dei dirigenti da parte nucleo di valutazione ha le finalita' previste dall'art. 31, comma 3, lettere
a) e b).
7. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice - ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate nonche' tutte le funzioni delegate ai sensi dell'atto aziendale nonche' la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne l'osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la disponibilita' correlati alla articolazione dell'orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
ART. 33
Effetti della valutazione
1. L'esito positivo della valutazione triennale e quella al termine dell'incarico costituisce condizione, ai sensi del comma 5 dell'art.
15 del D.Lgs. 502/1992, per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali.
2. L'esito positivo della valutazione, dei dirigenti neo assunti al termine del quinto anno puo' comportare l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche' incarichi di direzione di strutture semplici.
3. L'esito positivo della verifica di cui all'art. 31, comma 3 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa essa concorre anche alla formazione della valutazione del comma 1.
ART. 34
Effetti della valutazione negativa
1. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilita' dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
b) all'entita' degli scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa puo' determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore;
c) in caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata, la revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque, al termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, puo' determinare:
a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997;
c) in caso di responsabilita' grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 e' fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione.
7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravita', anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facolta' di recesso dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23.
OMISSIS
ART. 41
Equiparazione
1. Le parti concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione
della retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti di ex IX livello, qualificato e non del DPR 384/1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 - a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall'art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992.
2. Tale equiparazione, iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine per la conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere atto che le risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 – 2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo contratto, prevedendo sin d'ora che per un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si provvederà, con le procedure dell'art. 7 lett. c) alla loro perequazione a livello regionale.
3. Le parti concordano, altresì, di rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del trattamento economico dei dirigenti assunti dal
6 dicembre 1996 in poi , al termine del quinquennio di cui all'art. 28
OMISSIS
II BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001
ART. 5
Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro
1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 42 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'indennita' per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti medici e veterinari.
2. L'indennita' di esclusivita', fissa e ricorrente, e' corrisposta per tredici, mensilita'. Essa costituisce un elemento distinto, della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
3. L'indennita' | di | esclusivita' | del rapporto di lavoro che non, | |
determina forme | di | automatismo, | e' fissata nelle seguenti misure | |
xxxxx xxxxx: | ||||
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa | L. | 31.994.000 | ||
Dirigente con incarichi art. 27 | L. | 24.000.000 |
lett. b) o c) del CCNL, stipulato
in data, 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore
a quindici anni
Dirigente con incarichi art. 27, L. 17.610.000 lett. b) o c) del CCNL stipulato
in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra
cinque e quindici anni Dirigente con esperienza
professionale nel
SSN sino a cinque anni L. 4.363. 000
4. L'esperienza professionale di cui al comma 3 e' quella maturata al
31 dicembre 1999.
5. Il passaggio alla fascia superiore dell'indennita', per i dirigenti cui non e' conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, e' condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento essa xxxx' attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennita' di esclusivita' della fascia immediatamente inferiore.
6. In caso di non coincidenza dei tempi, tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica e' anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed e' effettuata, con le stesse modalita' previste dall'art. 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennita' - se la verifica e' positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta.
7. Nella prima applicazione l'indennita' e' finanziata con le seguenti risorse derivanti:
A) A livello nazionale:
1) dall'art. 72, comma 15, L. 448/1998;
2) dall'art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999.
B) A livello regionale:
1) dall'1,2 % del monte salari annuo aziendale, calcolato con riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione delle Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, a decorrere dall'1 gennaio 2000.
C) A livello aziendale:
1) dai risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 12 dell'art. 72 della legge 448/1998.
8. Per effetto della diversa distribuzione dei dirigenti nelle aziende in rapporto all'esperienza professionale nonche' dei risparmi citati nella lettera C) del comma precedente e per l'attribuzione delle risorse aggiuntive di cui alla lettera B) dello stesso comma, si procede alla ripartizione delle predette risorse in sede regionale nell'ambito delle procedure di perequazione previste dall'art. 7 senza pregiudizio per la corresponsione dell'indennita' di esclusivita' di rapporto alle scadenze previste dal comma 3.
9. Alla corresponsione dell'indennita' ai dirigenti che revochino l'opzione per il rapporto non esclusivo successivamente al 14 marzo 2000, provvede l'azienda con le risorse del proprio bilancio, attribuendo nel primo inserimento - che decorre comunque dal primo gennaio dell'anno successivo alla revoca ai sensi dell'art. 48 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, la misura corrispondente all'esperienza professionale di cui al comma 3. Al personale di nuova
assunzione compete la misura iniziale dell'indennita'. A coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio ed il 14 marzo 2000, l'indennita' decorre dalla data dell'opzione.
10. L'indennita' di esclusivita' goduta e' mantenuta anche nel trasferimento o vincita di concorso in altra azienda o ente del comparto, fatto salvo il caso di conferimento di incarico di direzione di struttura, complessa in cui e' attribuita nella misura piu' elevata.