CONTRATTO
CONTRATTO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento della «Fornitura di n. 1 Preparatore automatico di librerie genomiche per la piattaforma di NGS Ion S5 XL System CIG: 8689129017– CUP: E8419002050001 |
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 – Xxxx (XX) Uffici c/o Istituto Superiore di Sanità Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, x. 000, 00000 – Roma C.F. 9726252058 |
CONTRATTO
per l’affidamento della «Fornitura di upgrading dei sequenziatori di DNA di generazione ION GeneStudio S5™ e dei connessi Servizi Aggiuntivi»
C.I.G.: 8537418435 - CUP: E8419002050001
tra
ALLEANZA CONTRO IL CANCRO (Codice Fiscale n. 9726252058), con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0, C.A.P. 00166, nella persona del Dott. De Xxxxx Xxxxx, Udine il 18/11/1955, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato presso la sede;
(a seguire, anche «Associazione» o «ACC» o «Stazione Appaltante») e
DITTA [ ]
(a seguire, anche «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore» o «Fornitore»)
(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire, anche «Codice»).
Premesso che
a) a mezzo di Determina a contrarre n.9 del 30-11-2020, adottata dal Direttore Generale ACC ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, volta all’affidamento della «Fornitura di upgrading dei sequenziatori di DNA di generazione ION S5™ e dei connessi Servizi Aggiuntivi» (a seguire, anche «Appalto»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico (come di seguito definiti) e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 3/12/2021, sulla G.U.R.I. n. 143 del 7/12/2020, sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxx/ in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data 03/12/2021 , ai fini della pubblicazione sul relativo sito e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale IL SOLE 24 ORE , LA NOTIZIA . e due a rilevanza locale IL CORRIERE DELLA SERA ED. ROMA, IL GIORNALE CENTRO SUD, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
c) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxx/;
d) a mezzo di Determina n. 8 del 02.03.2021, adottata dal Direttore Generale di ACC ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione dell’Appalto, in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore Offerta (come di seguito definita);
e) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento in oggetto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) ACC ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
g) a mezzo polizza fideiussoria emessa in data 19 marzo 2021 dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa, n. 0947000000057630 per l’importo di euro 15.567,31Euro (QuindicimilaCinquecentosessantasette/31), l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Associazione la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
h) le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione dell’Appalto oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
1. Nel presente Contratto, verrà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
▪ «Appalto»: complessivamente intesi, la Fornitura oggetto di affidamento (come di seguito definita), e i connessi Servizi Aggiuntivi (come di seguito definiti);
▪ «Apparecchiatura»: Preparatore automatico di librerie
▪ «Capitolato Tecnico» o «Capitolato»: il documento, allegato sub “A” al presente Contratto, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento dell’Appalto;
▪ «Destinatari della Fornitura»: gli Istituti di Xxxxxxxx e Cura a Carattere Scientifico (a seguire, anche
«IRCCS») a favore dei quali dovrà essere effettuata la Fornitura, ossia l’Istituto FPO di Candiolo (TO), l’Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (XX), il Policlinico Universitario Fondazione Xxxxxxxx Xxxxxxx di Roma (RM) e l’Ospedale San Xxxxxxxx di Roma (RM);
▪ «Direttore dell’Esecuzione» o «DEC»: l’esponente della Stazione Appaltante del quale il Responsabile Unico del Procedimento (come di seguito definito) si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
▪ «Direttore Operativo»: soggetto individuato nell’ambito del personale dipendente dei Destinatari della Fornitura, che collabora con il Direttore dell’Esecuzione nel verificare che le prestazioni oggetto di Appalto siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Egli risponde della sua attività direttamente al Direttore dell’Esecuzione;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Documento di Trasporto»: documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di consegna degli Aggiornamenti oggetto di affidamento;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti, come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
▪ «Fornitura»: la fornitura di upgrading dei sequenziatori di DNA ION GeneStudio S5™ e dei correlati Manuali di Istruzione (come di seguito definiti);
▪ «Invito di gara» il documento che riassume le caratteristiche essenziali del bando di gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto elaborato dalla Stazione appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del Codice, e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72 e 73, del Codice e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
▪ «Manuali di Istruzione»: pubblicazione tecnica che contiene le informazioni utili al corretto utilizzo degli Aggiornamenti;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (a seguire anche «Offerta Tecnica») ed economico (a seguire anche «Offerta Economica»), che l’Operatore Economico (come di seguito definito) sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Offerente», «Concorrente», «Operatore Economico» o «Operatore»: l’Operatore Economico che concorre alla procedura, che presenta la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell’Appalto;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Associazione, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
▪ «Responsabile Unico del Procedimento» o «RUP»: l’esponente dell’Associazione cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Sedi Destinatarie» o «Sedi»: le sedi dei Destinatari della Fornitura, presso cui consegnare e installare gli Aggiornamenti oggetto di affidamento, individuate come di seguito:
− Istituto FPO di Candiolo, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, xx 0.00, 00000 Xxxxxxxx – Xxxxxx (XX);
− Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, Largo Xxxxxxx Xxxxx, n. 10 – 00000, Xxxxxx (XX);
− Policlinico Universitario Fondazione Xxxxxxxx Xxxxxxx di Roma, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, x. 0 – 00000, Xxxx (XX);
− Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 – 00000, Xxxxxx (XX);
▪ «Servizi Aggiuntivi»: complessivamente intesi, i servizi di trasporto, consegna e installazione della Fornitura, nonché i Servizi di Assistenza Tecnica (come di seguito definiti);
▪ «Servizi di Assistenza Tecnica»: complessivamente intesi, i servizi che l’Affidatario si impegna a
prestare ad ACC, per ciascuna Apparecchiatura, ivi incluso il relativo Aggiornamento, meglio descritti nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto, successivamente alla verifica di conformità, con esito positivo, della Fornitura, come risultante dal relativo Verbale di Verifica (come di seguito definito);
▪ «Sistema ION GeneStudio S5™» o «Sistema»: sequenziatore da banco di nuova generazione (next generation sequencing), che permette il sequenziamento di pannelli di geni, di piccoli genomi, di esomi e trascritti su una singola piattaforma;
▪ «Termine di Consegna»: il termine entro il quale dovrà essere consegnata la Fornitura;
▪ «Verbale di Consegna»: verbale attestante le operazioni di consegna e installazione della Fornitura;
▪ «Verbale di Verifica»: verbale attestante le operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto di Appalto.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato “A”: Invito di gara e allegati
Allegato “B”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
Allegato “C”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;
2. Le disposizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)
Oggetto del presente Contratto è l’affidamento della Fornitura di N. 1 Preparatore automatico di librerie genomiche per la piattaforma di NGS Ion S5 XL System
1. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali dell’Appalto sono dettagliatamente descritte nella Lettera di invito allegato “B” al presente Contratto.
2. La Fornitura dovrà essere consegnata, presso le Sedi dei Destinatari della Fornitura, entro i Termini di Consegna offerti in sede di Offerta Tecnica – 30 (trenta) giorni - decorrenti dalla data di stipula del presente Contratto
3. Resta inteso che i Servizi di Assistenza Tecnica dovranno essere prestati, per ciascuna Apparecchiatura, ivi incluso l’Aggiornamento, per 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data del Verbale di Verifica con esito positivo, ovvero per le maggiori mensilità indicate in sede di Offerta Tecnica, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, allegato sub “A” al presente Contratto.
Art. 4 (Modalità generali di esecuzione dell’Appalto)
1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive di ACC e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori
prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione dell’Appalto oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. Il personale dell’Appaltatore accederà alle Sedi dei Destinatari della Fornitura nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste da ciascuno di essi. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione delle prestazioni da svolgersi presso le Sedi dei Destinatari della Fornitura dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con i Destinatari della Fornitura.
7. L’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture dei Destinatari della Fornitura continueranno ad essere utilizzati dal personale di questi ultimi e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
8. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante e ai Destinatari della Fornitura di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
9. Sarà facoltà di ACC procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dell’Appalto, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
10. L’Appaltatore prende atto e accetta che le prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di variazioni dell’ubicazione delle Sedi Destinatarie.
11. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e i Destinatari della Fornitura da eventuali pretese di terzi.
12. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato allegato sub “A” al presente Contratto.
Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)
1. L’esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. I Direttori di Esecuzione del Contratto sono: [ ]
4. Ai DEC competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il DEC controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al RUP.
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. ll DEC impartisce all’Affidatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
7. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di competenza, il DEC può avvalersi di Direttori Operativi.
8. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà garantire che l’esecuzione del Contratto avvenga secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire l’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione dell’Appalto.
Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo per l’Appalto è complessivamente pari ad € [………] IVA esclusa, come risultante
dall’Offerta Economica formulata dall’Appaltatore, il quale ha offerto un ribasso dello […….]
2. Il corrispettivo di cui sopra ricomprende anche il prezzo della Garanzia Full Risk o dei Servizi Aggiuntivi, che dovranno essere svolti a cura e spese dell’Aggiudicatario, e senza che ciò comporti, in capo a quest’ultimo, il diritto a vedersi riconosciuti ulteriori compensi, rimborsi o emolumenti comunque denominati. Restano pertanto a carico del Fornitore, tra gli altri, i costi per la mano d’opera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni, e ogni ulteriore spesa correlata all’esecuzione dell’Appalto.
3. La remunerazione delle attività di cui si compone l’Appalto avverrà a misura, sulla base degli Aggiornamenti effettivamente forniti.
4. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0 (Euro zero]).
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate
6. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Associazione per effetto dell’esecuzione del Contratto.
7. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura posticipata, da emettersi con le seguenti tempistiche:
▪ 84,5% dell’importo della singola Attrezzatura, a seguito della conclusione, con esito positivo, delle operazioni di verifica di conformità della Fornitura, come risultante dal relativo Verbale;
▪ restante 15,5% dell’importo della singola Attrezzatura in misura proporzionale all’erosione della mensilità dei Servizi di Assistenza Tecnica, che l’Appaltatore si impegna a prestare, per ciascuna Apparecchiatura, per 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data del Verbale di Verifica con esito positivo, ovvero per le maggiori mensilità indicate in sede di Offerta Tecnica. In particolare, il restante 30% verrà corrisposto in 3 (tre) tranche, ciascuna della misura del 10%, da erogarsi una volta decorso 1/3 (un terzo) delle predette mensilità.
8. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
9. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni eseguite e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica e trasmesse tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando la seguente PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
10. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”.Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dall’art. 113 bis del Codice. Per esigenze dell’Associazione, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) xxxxxx.Xx pagamento della fattura è subordinato:
▪ alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Associazione;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
▪ all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuale.È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
11. Xxx corredate dai dettagli richiesti, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle fatture sul contocorrente bancario intestato all’Appaltatore presso [………………] dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della L. 13 agosto 2010, n. 136.
12. In riferimento ai commi 12 e 13 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Associazione eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
13. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
14. ACC potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Associazione a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Associazione stessa.
15. E’ fatto divieto all’Appaltatore, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Stazione Appaltante, di interrompere le prestazioni previste dal presente Contratto. L’Aggiudicataria non acquisisce, in caso di ritardo nei pagamenti, il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.
16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’Operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
− prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
− variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.
Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente
Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da ACC e/o dai Destinatari della Fornitura e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
5. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne ACC dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Associazione e i Destinatari della Fornitura per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Contratto, dell’importo di euro 15.567,31 Euro (QuindicimilaCinquecentosessantasette/31), rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa in data 19 marzo 2021 ed avente scadenza al 31 dicembre 2022.
8. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.
10. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
11. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Appalto, e deve tenere indenne ACC da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 8 bis (Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L’Appaltatore assume inoltre l’obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d’autore o l’uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l’Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che l’Appalto non venga interrotto o sospeso.
Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, l’Appaltatore, nel rispetto dei Termini di Consegna, effettua le Forniture presso le Sedi dei Destinatari della Fornitura.
2. Delle operazioni di consegna e di installazione è redatto apposito Verbale di Consegna, in conformità a quanto stabilito dal paragrafo 4 del Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto.
3. Il suddetto Xxxxxxx dovrà essere trasmesso dal Direttore Operativo al DEC e al RUP.
Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione dell’Appalto a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
b) le prestazioni già effettuate;
c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dell’Appalto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l’Associazione si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal DEC e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all’
X.X.XX.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni oggetto di Appalto, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, in particolare:
▪ il Contratto potrà essere modificato solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
▪ a seguito della modifica del Contratto, ACC pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
4. Il DEC fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.
5. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l’Associazione comunicherà all’A.N.A.C. le modificazioni apportate al Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal loro perfezionamento.
6. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
9. E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni oggetto di Appalto ancora da eseguire.
Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)
1. Il Direttore dell’Esecuzione e i Direttori Operativi segnalano tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
2. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l’oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
3. L’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione dispone che vi si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
4. La verifica di conformità è effettuata:
▪ a seguito della consegna delle Forniture e dell’installazione delle Attrezzature, con le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto;
▪ ove necessario, in sede di conclusione delle prestazioni oggetto di Appalto, quale verifica di conformità definitiva.
5. La verifica della conformità è svolta dal DEC o dai Direttori Operativi, cui il RUP o il Direttore dell’Esecuzione trasmettono la seguente documentazione:
a) copia dei Documenti di Gara;
b) copia del Contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
6. All’esito dell’attività di verifica di conformità, il DEC o il Direttore Operativo redige apposito Verbale di Verifica di Conformità, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
7. All’atto della firma, l’Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
8. All’esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Art. 14 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad ACC le seguenti penali:
a) in caso di mancato rispetto dei Termini di Consegna indicati in sede di Offerta Tecnica, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, perogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
b) in caso di mancato rispetto del termine di Verifica di Conformità di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
c) in caso di mancata sostituzione degli Aggiornamenti non conformi entro il termine (3 giorni lavorativi), ai sensi del paragrafo 5 del Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto, si applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
d) in caso di mancata erogazione dei Servizi di Assistenza Tecnica nel rispetto delle tempistiche indicate al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto, sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. ACC avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 18, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Associazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Associazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. L’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e delle previsioni di cui all’art. 10 del Disciplinare di Gara allegato sub “B” al presente Contratto.
3. In caso di subappalto, l’Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) che all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
d) che l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
6. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
7. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare ad ACC almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
9. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Associazione acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
13. L’affidamento da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
14. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
16. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
17. L’Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 16 (Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L’Associazione potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione e/o dai soggetti da esso incaricati, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
4. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna l’Appalto e ne verificherà la regolarità.
5. L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell’Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Associazione – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L’Appaltatore prende atto che ACC si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 18 (Risoluzione del Contratto)
1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la
contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il RUP nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’Esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Xxxx, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore le prestazioni oggetto di Appalto, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Associazione provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 19 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso ACC, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Associazione;
i) esito negativo della verifica di conformità a seguito di n. 2 (due) sostituzioni delle Attrezzature. In tal caso, il Contratto potrà essere risolto anche parzialmente e limitatamente al numero di Attrezzature risultate non conformi;
j) impiego di professionalità non in possesso dei seguenti requisiti esperienziali minimi prescritti al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto, ovvero di quelli indicati in sede di Offerta Tecnica;
k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
l) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità dell’Appalto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Associazione;
m) accertamento in corso d’opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, ACC procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, ACC applicherà, in danno dell’Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Associazione.
4. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell’art. 110, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Associazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Appaltatore in sede in Offerta.
Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Associazione che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della L. 136/2010;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Associazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10, come declinati al 2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della L. 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 23 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Associazione a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. ACC, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Stazione Appaltante sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l’Associazione tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Associazione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in L. 90/2013, ACC verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Associazione acquisisce un
D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Associazione potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 23.
12. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne ACC da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Associazione ai sensi dell’art. 36 della L. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti di ACC per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Associazione, e a richiedere l’estromissione dell’Associazione stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate da ACC per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.
Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. Xxxxxx Xxxxxx di questa Associazione e i nominativi indicati all’ art.5 del presente contratto in qualità di Direttori dell’Esecuzione, e la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Responsabile dell’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo PEC o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
…………………………………………………
per ACC
Alleanza Contro il Cancro c/o Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Xxxxx n. 299
Alla c.s. della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante il serviziopostale, o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 26 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico della Stazione Appaltante nelle percentuali di legge.
Art. 27 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dell’Appalto, si precisa che:
a) Titolare del trattamento è Alleanza Contro il Cancro. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è il Dott. Xxxxxx Xxxxxx, in qualità di RUP;
b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Xxxxx Xxxxx, contattabile all’indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;
f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Associazione, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto di ACC e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall’ Associazione, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate
dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva
la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza ad ACC è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Associazione (Alleanza Contro il Cancro – Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x. 000, 00000 – Xxxx (XX); PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato da ACC in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari 90 gg.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dell’Appalto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Associazione o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Associazione, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesaconseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’Appalto, e che l’Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l’Associazione da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 29 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’Appaltatore La Stazione Appaltante
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto); Art. 4 (Modalità generali di esecuzione dell’Appalto); Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale); Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore); Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo); Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie); Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d’autore); Art. 9 (Avvio dell’esecuzione del Contratto); Art. 10 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto); Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia); Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione verifica di conformità delle prestazioni); Art. 14 (Penali); Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto); Art. 16 (Recesso); Art. 17 (Normativa in tema di
contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Art. 18 (Risoluzione del Contratto); Art. 19 (Clausole risolutive espresse); Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto); Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 23 (Lavoro e sicurezza); Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore); Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente); Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 29 (Varie).
L’appaltatore