ACCORDO
ACCORDO
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI TRA
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
Il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, qui di seguito denominati le “Parti Contraenti”,
Desiderando intensificare la loro cooperazione economica per il reciproco beneficio di entrambi i paesi,
Volendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di ogni Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente, e
Consapevoli che la promozione e protezione degli investimenti ai sensi di questo Accordo favorirà iniziative in questo campo,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
1. Per “investimento” si intende ogni tipo di bene e in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti:
a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale come ipoteche, garanzie, pegni e altri diritti analoghi;
b) quote, azioni, obbligazioni e ogni altra forma di partecipazione in una società o impresa e diritti o interessi da essi derivanti;
c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni derivanti da contratto aventi valore economico e associati a un investimento;
d) diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi, diritti d’autore, brevetti, marchi registrati, denominazioni commerciali, design industriali, processi tecnici, segreti commerciali e know- how e avviamento commerciale; e
e) diritti per l’esercizio di attività economiche e commerciali, conferiti per legge o per contratto, ivi comprese concessioni per l’attività di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Gli investimenti fatti nel territorio di una Parte Contraente da una persona giuridica della stessa Parte Contraente che è posseduta o controllata da investitori dell’altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti della prima Parte Contraente, saranno considerati alla stregua degli investimenti di quest’ultima parte Contraente.
2. Per “investitore” si intende rispetto a ciascuna Parte Contraente:
a) una persona fisica che sia cittadino di una Parte Contraente conformemente alla sua legislazione;
b) una persona giuridica costituita o incorporata o registrata in conformità con le leggi di una Parte Contraente, comprese le società di capitali, le imprese, le società di persone o associazioni;
che, in conformità con questo Accordo effettuano investimenti nel territorio dell’altra Parte Contraente.
Ogni cambiamento nella forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non influisce sulla loro natura di investimento.
3. Per “redditi” si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare, ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, utili di capitale, canoni (royalties) e altri compensi.
4. Per “territorio” si intende:
a) con riguardo alla Repubblica di San Marino: il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino può esercitare diritti sovrani e giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
b) con riguardo alla Repubblica di Albania: il territorio su cui la Repubblica di Albania esercita la propria sovranità, comprese le acque territoriali, come pure l’area marittima e la piattaforma continentale sulla quale la Repubblica di Albania esercita, conformemente alle leggi e ai regolamenti interni e al diritto internazionale, i suoi diritti sovrani e giuridici.
Articolo 2 APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Il presente Accordo si applica a tutti gli investimenti fatti da investitori di una Parte Contraente anteriormente o successivamente alla data della sua entrata in vigore, ma non si applica alle controversie che sono sorte prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 3
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli per gli investitori dell’altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ammette tali investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti.
2. Allorché una Parte Contraente ha ammesso un investimento nel proprio territorio, essa concederà, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, i permessi necessari in relazione a tale investimento, all’esecuzione di accordi per la concessione di licenze e a contratti per l’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte Contraente farà il possibile, qualora necessario, per rilasciare le necessarie autorizzazioni riguardanti le attività di consulenti e di altro personale qualificato, indipendentemente dalla loro nazionalità.
3. Agli investimenti fatti da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte verrà accordato in ogni momento un trattamento giusto ed equo e garantita piena protezione e sicurezza.
4. Nessuna delle due Parti Contraenti comprometterà, tramite misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’espansione o la liquidazione di tali investimenti.
5. Le Parti Contraenti si impegnano a semplificare le forme e le procedure del processo di promozione e protezione degli investimenti.
Articolo 4
TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DI NAZIONE PIÙ FAVORITA
1. Una volta che una Parte Contraente ha ammesso un investimento sul proprio territorio, conformemente alle sue leggi e regolamenti, accorderà agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli
investimenti dei propri investitori o agli investimenti di investitori di qualsiasi altro Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole per gli investitori interessati.
2. Ciascuna Parte Contraente accorderà, nel proprio territorio, agli investitori dell’altra Parte Contraente, con riguardo alla gestione, al mantenimento, all’uso, al godimento, all’espansione o liquidazione dei propri investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori, o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole per gli investitori interessati.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non vanno interpretate nel senso di obbligare una Parte Contraente a estendere agli investitori dell’altra Parte Contraente e ai loro investimenti i benefici di ogni trattamento, preferenza o privilegio derivanti da:
a) unioni doganali, unioni economiche, unioni monetarie o ogni altra organizzazione regionale di integrazione economica, esistenti o future;
b) un qualsiasi accordo o intesa internazionale, interamente o principalmente in materia di imposizione fiscale o ogni legislazione nazionale riguardante interamente o principalmente l’imposizione fiscale.
4. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo sarà accordato sulla base della reciprocità.
5. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo impedirà a ciascuna Parte Contraente di applicare nuove misure adottate nell’ambito di una delle forme di cooperazione regionale di cui al paragrafo 3(a) del presente Articolo che sostituiscono le misure precedentemente applicate dalla stessa Parte Contraente.
Articolo 5 ESPROPRIO
1. Gli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente non saranno nazionalizzati, espropriati, o assoggettati a misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all’esproprio (qui di seguito intesi come “esproprio”) se non per finalità di interesse pubblico, in conformità con le procedure previste per legge, su base non discriminatoria e contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento.
2. Il risarcimento sarà equivalente al valore equo di mercato dell’investimento espropriato alla data immediatamente precedente la data in cui l’esproprio è stato effettuato o in cui è stata resa nota la decisione di esproprio, se precedente (appresso denominata “data di stima”).
3. Tale valore di mercato sarà calcolato in una valuta liberamente trasferibile al tasso di cambio prevalente per quella valuta alla data di stima. Il risarcimento includerà gli interessi computati sulla base del tasso LIBOR, calcolato su sei mesi, applicabile alla data dell’esproprio, a decorrere dalla
data di esproprio fino alla data del pagamento. Il risarcimento sarà effettuato senza ritardo, sarà effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.
4. L’investitore interessato ha il diritto, secondo la legge della Parte Contraente che effettua l’esproprio, ad un tempestivo esame del suo caso, da parte di un’autorità giudiziaria o altra competente e indipendente autorità di quella Parte Contraente, compresa la valutazione dell’investimento e del pagamento del risarcimento, in conformità con i principi sanciti nel presente Articolo.
5. Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una società incorporata o costituita in base alle legislazioni in vigore in ogni parte del suo territorio e nella quale gli investitori dell’altra Parte Contraente posseggono azioni, essa assicurerà che le disposizioni del presente Articolo siano applicate al fine di garantire un tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento rispetto all’investimento di tali investitori dell’altra Parte Contraente possessori delle azioni.
Articolo 6 RISARCIMENTO PER PERDITE
1. Agli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell’altra Parte Contraente abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, sommosse, disordini civili o ogni altro evento analogo, sarà accordato da quest’ultima Parte Contraente per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, il risarcimento o altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole per gli investitori interessati. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, all’investitore di una Parte Contraente che, in una delle circostanze di cui a detto paragrafo, subisca perdite nel territorio dell’altra Parte Contraente a seguito
a) di requisizione del proprio investimento o parte di esso da parte delle forze o delle autorità di quest’ultima, o
b) di distruzione dell’investimento o di parte di esso da parte delle forze o delle autorità di quest’ultima che non si rendeva necessaria dalla situazione,
è accordata da quest’ultima Parte una restituzione o un risarcimento che, in entrambi i casi, sarà tempestivo, adeguato ed effettivo. I conseguenti pagamenti saranno effettuati senza ritardo e saranno liberamente trasferibili.
Articolo 7 TRASFERIMENTI
1) Ciascuna delle Parti Contraenti garantisce agli investitori dell’altra Parte Contraente il libero trasferimento di tutti i pagamenti relativi all’investimento. Tali trasferimenti comprendono in particolare, ma non esclusivamente:
a) i profitti netti, gli utili di capitale, i dividendi, gli interessi, i canoni, i compensi e ogni altro tipo di reddito attuale derivante dall’investimento;
b) i redditi derivanti dall’investimento, come definiti all’Articolo 1;
c) fondi derivanti dal rimborso di prestiti legati all’investimento;
d) i compensi previsti agli Articoli 5 e 6;
e) le somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione dell’investimento;
f) le remunerazioni e altri compensi per il personale impiegato dall’estero in relazione all’investimento;
g) i pagamenti derivanti dalla composizione di una controversia.
2. I trasferimenti ai sensi del presente Accordo saranno effettuati senza indebito ritardo in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.
3. Nonostante i precedenti paragrafi 1 e 2, una Parte Contraente può adottare o mantenere misure relative alle transazioni transfrontaliere di capitali e di pagamenti adottate dalle Comunità Europee e in particolar modo, ma non esclusivamente, nei seguenti casi:
a) nell’eventualità di gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti o di difficoltà finanziarie esterne o del rischio che queste possano verificarsi; o
b) nei casi in cui, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitale causino o rischino di causare serie difficoltà per la gestione macro-economica, in particolare, per le politiche monetarie e sui tassi di cambio; o
c) in casi eccezionali di sanzioni economiche.
4. I provvedimenti di cui al paragrafo 3 di questo Articolo:
a) non eccederanno la misura necessaria per affrontare le circostanze elencate al paragrafo 3 di questo Articolo;
b) saranno provvisori e saranno rimossi non appena la situazione lo consenta; e
c) saranno prontamente notificati all’altra Parte Contraente.
Articolo 8
DISPOSIZIONI PIÙ FAVOREVOLI
1. Se la legislazione di una Parte Contraente o gli obblighi imposti dal diritto internazionale esistenti o istituite successivamente fra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo prevedono una norma, sia essa generale o specifica, che dà diritto agli investimenti degli investitori
dell’altra Parte Contraente a un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale disposizione prevarrà, nella misura in cui è più favorevole, sul presente Accordo.
2. Il presente Accordo non pregiudicherà le disposizioni più favorevoli di quelle contenute nel presente Accordo che siano state concordate da una delle Parti Contraenti con gli investitori dell’altra Parte Contraente.
Articolo 9 SURROGA
1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata effettui un pagamento ai propri investitori in virtù di una garanzia o di un indennizzo concesso in relazione agli investimenti effettuati nel territorio dello Stato dell’altra Parte Contraente, quest’ultima Parte Contraente riconosce:
a) l’assegnazione, per legge o in virtù di un rapporto giuridico in quello Stato, di ogni diritto o richiesta dagli investitori alla prima Parte Contraente o alla sua istituzione designata; e
b) che la prima Parte Contraente o la sua istituzione designata è abilitata a esercitare i diritti e a ottenere l’esecuzione delle richieste di tali investitori in virtù della surroga.
2. I diritti o le richieste soggetti a surroga non eccederanno i diritti e le richieste originali degli investitori.
Articolo 10
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI
1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo è composta, per quanto possibile, attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia in questo modo entro sei mesi dall’inizio dei negoziati, essa è sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: ogni Parte Contraente nominerà un arbitro e questi due arbitri nomineranno un cittadino di uno Stato terzo, in qualità di loro Presidente. Gli arbitri saranno nominati entro tre mesi mentre il Presidente entro cinque mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ha informato l’altra Parte Contraente della propria intenzione di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.
4. Se le necessarie nomine non sono effettuate entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle Parti Contraenti può, in mancanza di altro accordo, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle stesse. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile espletare tale funzione, l’invito a provvedere alle nomine necessarie
dovrà essere rivolto al Vice Presidente. Qualora il Vice-Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo anch’egli non potesse espletare tale funzione, il Membro della Corte Internazionale di Giustizia di grado immediatamente inferiore che non sia un cittadino di nessuna delle Parti Contraenti sarà invitato a provvedere alle nomine necessarie.
5. Il Presidente del tribunale arbitrale sarà un cittadino di uno Stato terzo con cui entrambe le Parti Contraenti detengono relazioni diplomatiche.
6. Il tribunale arbitrale emanerà la propria decisione conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ad altri rilevanti accordi in vigore fra le Parti Contraenti e alle norme e ai principi applicabili del diritto internazionale.
7. Salvo diversa decisione delle Parti Contraenti, il tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento procedurale.
8. Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue sentenze saranno definitive e vincolanti per entrambe le Parti Contraenti.
9. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese relative al proprio arbitro e alla propria rappresentanza legale alle udienze arbitrali. Le altre spese, comprese quelle per l’attività del Presidente, sono a carico delle Parti Contraenti in uguale misura.
Articolo 11
COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE E GLI INVESTITORI DELL’ALTRA PARTE CONTRAENTE
1. Le controversie che potranno sorgere fra una delle Parti Contraenti e un investitore dell’altra Parte Contraente in relazione ad un investimento effettuato nel contesto del presente Accordo dovranno essere notificate per iscritto, includendo informazioni dettagliate, dall’investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto possibile, le Parti interessate cercheranno di comporre le controversie in via amichevole.
2. Qualora una controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della notifica scritta di cui al paragrafo 1, tale controversia, su richiesta dell’investitore, potrà essere sottoposta:
a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l’investimento; o
b) ad un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); o
c) ad altro istituto arbitrale o tribunale arbitrale ad hoc concordato dalle parti alla controversia; o
d) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra gli
Stati e i cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti siano divenute parti a tale Convenzione.
3. Nel caso in cui l’investitore decida di sottomettere la controversia all’arbitrato internazionale, ogni Parte Contraente, a mezzo del presente Accordo, acconsente alla sottomissione di tale controversia all’arbitrato internazionale.
4. Il tribunale arbitrale deciderà in merito alla controversia conformemente alle disposizioni del presente Accordo e alle norme e ai principi applicabili del diritto internazionale. Le sentenze arbitrali sono definitive e vincolanti per entrambe le parti alla controversia. Ogni Parte Contraente espleterà senza indugio tale sentenza, la quale verrà eseguita in conformità con il diritto nazionale.
5. Durante i procedimenti arbitrali o l’esecuzione di una sentenza, una Parte Contraente che sia parte alla controversia non solleverà l’obiezione che l’investitore dell’altra Parte Contraente ha ricevuto un indennizzo in virtù di un contratto di assicurazione per tutti o parte dei danni.
Articolo 12 ALTRE DISPOSIZIONI
Ciascuna Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi, i propri regolamenti e pratiche amministrative, esaminerà in buona fede le domande per l’ingresso e il soggiorno degli investitori, dei dipendenti e dei lavoratori dell’altra Parte che siano impegnati nelle attività legate agli investimenti.
Articolo 13
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive formalità costituzionali necessarie per l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Esso rimarrà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni e in seguito sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di due anni.
2. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna delle Parti Contraenti di emendare in tutto o in parte o di denunciare detto Accordo in ogni momento durante il suo periodo di validità.
3. In tale eventualità, qualora le Parti Contraenti non giungessero ad un accordo sulle modifiche da apportare all’Accordo o sulla denuncia dello stesso entro sei mesi dalla richiesta scritta di una Parte Contraente con la quale quest’ultima richiede la modifica o la denuncia all’altra Parte Contraente, la Parte che ha effettuato la richiesta ha il diritto di denunciare l’intero Accordo entro trenta (30) giorni dal decorrere del suddetto periodo di sei (6) mesi. La denuncia avverrà tramite i canali diplomatici e sarà considerata una notifica di denuncia del presente Accordo. In tal caso l’Accordo cesserà sei (6) mesi dalla data del ricevimento di detta notifica da parte dell’altra Parte Contraente, a meno che detta notifica sia ritirata di comune accordo prima dello scadere di questo periodo.
4. Per gli investimenti effettuati prima della data di emendamento o denuncia del presente Accordo, le disposizioni di tutti gli altri Articoli del presente Accordo restano in vigore per un successivo periodo di dieci anni a partire da quella data.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, in due esemplari, il 18 maggio 2012 in lingua italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN XXXXXX Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx | PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA Xxxxx Xxxx |