PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Estratto ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Il presente estratto si riferisce al “Patto Parasociale” sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A. (“Feidos 11”), Intesa Sanpaolo
S.p.A. (“Intesa”), UniCredit S.p.A. (“Unicredit”) e Xxxxxxx & C. S.p.A. (“Pirelli”, e unitamente a Intesa e Unicredit, i “Soci Creditori” e unitamente a Feidos 11 gli “Aderenti”), come successivamente modificato in data 29 gennaio 2015, relativo a (i) Fenice S.r.l. (che ha aderito al patto), una società con sede legale in Milano, Viale Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 (“Fenice”) e (ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Prelios”) (tale patto parasociale, l’“Accordo Fenice”). Si ricorda che l’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice; (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice detiene in Prelios; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Xxxxxxx che sono o saranno detenute dagli Aderenti.
Si rende noto che, per effetto della mancata disdetta da parte dei Soci Creditori entro il termine del 31 luglio 2015 previsto dall’Accordo Fenice, si è perfezionato il rinnovo delle pattuizioni dell’Accordo Fenice relative: (i) al divieto di trasferimento di una parte delle azioni Pre- lios detenute dai Soci Creditori pari al 33,76% del capitale sociale votante di Xxxxxxx (e rinvenienti dalla conversione in data 14 aprile 2014 di un prestito obbligazionario convertendo emesso da Xxxxxxx); e (ii) ai diritti di co-vendita esercitabili dai Soci Creditori nel caso in cui Fenice intenda dar avvio ad una procedura di vendita delle azioni Prelios di categoria B detenute dalla stessa Fenice e aventi ad oggetto tutte le azioni Prelios detenute dai Soci Creditori alla data del relativo esercizio (ad oggi, pari al 47,79% del capitale sociale votante di Prelios).
Per effetto della mancata disdetta, le pattuizioni sopra descritte s’intendono rinnovate per un periodo di ulteriori tre anni a decorrere dal 1° agosto 2016 (e pertanto resteranno valide ed efficaci sino al 31 luglio 2019).
Per quanto occorrer possa, si rende altresì noto che, in data 29 luglio 2015, i Soci Creditori hanno esercitato il diritto di acquistare l’intera quota detenuta da Feidos 11 in Fenice ai sensi del “Diritto di Riscatto” previsto dallo statuto Fenice e di un’opzione di acquisto prevista dall’Accordo Fenice. L’esecuzione del trasferimento dovrà avvenire in data 3 settembre 2015. Come previsto dall’attuale Accordo Fenice, al completamento di tale cessione, Feidos 11 cesserà anche di essere parte dell’Accordo Fenice.
Per un’ampia descrizione dell’Accordo Fenice, in versione aggiornata al 1 agosto 2015 con indicazione del rinnovo sopra illustrato, si rinvia all’estratto reso disponibile sul sito internet di Prelios S.p.A. xxx.xxxxxxx.xxx, che contiene tutte le informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti.
Milano, 5 agosto 2015