CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e xx.xx., per la fornitura, installazione e messa in servizio, chiavi in mano, di un sistema integrato (strutture e apparec- chiature accessorie) finalizzato alla produzione di specifici radioisotopi utili alla sintesi di radiofarmaci destinati alla SC Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari.
= Da una parte:
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (di seguito no-
minata per brevità “Azienda”), con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, x. 00 – Palazzo Bompiani - C.F/P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore della Struttura Com- plessa Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie:
= Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Cassino il 5 ottobre 1972,
C.F. GRD LRT 72R05 C034C, per la carica domiciliato presso la sede dell’Azienda, munito dei necessari poteri in virtù della Deliberazione n. 941 del 28.08.2023 e relativa delega di fun- zione, agli atti della Struttura.
= Per l’altra parte:
- (di seguito nominata per brevità “Contraen- te”), con sede legale in , Partita Iva
, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di , capita- le sociale euro , REA n. , in persona di:
= , nato o a il
, codice fiscale , domi- ciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So- cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di , munito dei necessari poteri.
Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto
PREMETTONO CHE
a) in esecuzione della Determinazione a contrarre n.
, l’Azienda, in qualità di Stazione Appal- tante, autorizzava la procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura, installazione e messa in servizio, chiavi in mano, di un sistema integrato (struttu- re e apparecchiature accessorie) finalizzato alla produzione di specifici radioisotopi utili alla sintesi di radiofarmaci destinati alla SC Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari e approvava, contestualmente, tutti gli atti di gara;
b) con Determinazione Dirigenziale n ,
l’Azienda disponeva l’aggiudicazione dell’appalto a favore
.
c) l’aggiudicazione, ai sensi ex art. 90 del D. Lgs. n.
36/2023 e s.m., veniva comunicata alla Contraente in data
, tramite la Piattaforma digitale certi- ficata SardegnaCat;
d) con comunicazione tramite la Piattaforma digitale certifi- cata SardegnaCat, in data , la Contraente presentava la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva, costituita, ai sensi dell’art.
117 del D.Lgs. 36/2023, sotto forma di ,
emessa in data dalla
, e la dichiarazione resa ai sensi del
D.P.C.M. n. 187 dell’11 maggio 1991;
e) Le parti danno atto che è trascorso il termine dilatorio di
cui all’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 (Premesse e norme regolatrici)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata da quanto di- sposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manife- stazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrat- tuali. In particolare:
- dal Capitolato Speciale e relativi allegati, uniti al pre- sente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” e le cui norme si intendono qui interamente ripor- tate;
- dall’Offerta Economica presentata in sede di gara, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B” e le cui norme si intendono qui interamente ri- portate;
- dall’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, richiamata nel presente atto mediante la Relazioni Tecniche per far parte integrante e sostanziale del presente atto pur non material- mente allegata;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto pri- vato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richia- mate;
- dal Codice Civile.
In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel
contratto e quanto disposto nel Capitolato o quanto dichiarato dalla Contraente in sede di offerta, a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Azienda. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Ca- pitolato e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capi- tolato.
ART. 2 (Oggetto del contratto)
L’Azienda, come sopra rappresentata, affida alla Contraente, che, come sopra rappresentata, dichiara di assumerlo con l’organizzazione dei mezzi necessari ed assumendosene, altre- sì, la gestione a proprio rischio senza riserva alcuna, l’appalto relativo alla fornitura, installazione e messa in servizio, chiavi in mano, di un sistema integrato (strutture e apparecchiature accessorie) finalizzato alla produzione di specifici radioisotopi utili alla sintesi di radiofarmaci de- stinati alla SC Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, così come descritta nel Capitolato Speciale e relativi allegati, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica presentate dalla Contraente, da inten- dersi ancora una volta qui richiamati per fare parte integran- te e sostanziale del presente atto.
I dispositivi medici facenti parte del materiale di consumo
(infungibile o no) saranno forniti in regime di accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs.
n. 36/2023. Le quantità annuali oggetto dell’accordo quadro, sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordi- nate a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, pertanto esse potranno va- riare a seguito di nuovi indirizzi terapeutici o da disposi- zioni regionali in materia.
Il Fornitore, pertanto, non potrà elevare alcuna eccezione e vantare alcuna pretesa e/o compensi di sorta, neanche a titolo risarcitorio, anche per richieste di quantitativi inferiori a quelli stimati.
ART. 3 (Valore del contratto)
Il valore del presente contratto e quindi il corrispettivo massimo dovuto alla Contraente per il pieno e perfetto adempi- mento delle prestazioni è pari ad euro , oltre iva di legge, come dettagliatamente indicato e descritto nell’offerta economica presentata dalla Contraente, da inten- dersi ancora una volta qui richiamata per fare parte integran- te e sostanziale del presente atto.
ART. 4 (Durata del contratto)
Il periodo di durata contrattuale è di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
ART. 5 (Esecuzione delle prestazioni e DEC)
L’appalto viene concesso dall’Azienda ed accettato dalla Con-
traente sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e modalità previste nella documentazione di gara. La Contraen- te, in particolare, si impegna ad eseguire tutte le prestazio- ni descritte nel presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e modalità dettagliatamen- te stabilite nel Capitolato Speciale e relativo allegato, le cui norme relative agli oneri ed obblighi a carico di quest’ultima si intendono qui integralmente richiamate, e nell’Offerta Economica presentata in sede di gara.
L’Azienda dichiara di aver provveduto alla nomina del Diretto- re dell’Esecuzione del Contratto con Determinazione n.
, individuato nel , al quale è af- fidata l’attività di coordinamento, direzione e controllo tec- nico-contabile dell’esecuzione del contratto. Ai sensi del
D.M. 49 del 7 marzo 2018, tutte le prestazioni previste in ap- palto sono soggette al potere di xxxxxxxxx, vigilanza e con- trollo a quest’ultimo conferito.
ART. 6 (Obblighi generali del Fornitore)
La Contraente dovrà ottemperare, per quanto di propria compe- tenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel periodo considerato relativamente a materiali da fornire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. La Contraente si obbliga:
a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in
materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assun- zioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare inte- gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. La Con- traente, inoltre, rimane obbligata ad osservare e a far osser- vare tutte le vigenti norme di carattere generale e le pre- scrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Contraente dovrà rispettare in- tegralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed inte- grazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obbli- ghi a carico della Contraente in materia di prevenzione infor- tuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto. La Contraente assume ogni re- sponsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri di- pendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forni- ture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguar- do venisse ad essa mossa
ART. 7 (Risoluzione del contratto)
Il contratto d’appalto può essere risolto in tutti i casi in- dicati nel Capitolato, che si intende qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre che negli altri casi specificamente indicati nei documenti di gara.
ART. 8 (Penalità)
Le penali sono previste nell’art. del Capitolato Spe- ciale e si intendono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 9 (Diritto di recesso)
Il diritto di recesso è previsto e regolato nell’art. 123 del
Codice alla cui normativa integralmente si rimanda.
ART. 10 (Garanzia definitiva)
A tutela dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Contraente ha prestato una garanzia definitiva pari ad un importo di euro
, mediante la stipula di polizza fideiusso- ria n. con in data _ e resa ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 in favore dell’Azienda. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adem- pimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci- mento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del mag-
gior danno verso l'appaltatore; la garanzia cessa di avere ef- fetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La sta- zione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
ART. 11 (Subappalto)
La Contraente ha dichiarato che intende affidare/non affidare in subappalto l’esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni.
ART. 12 (Designazione dell’operatore economico aggiudicatario- appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati perso- nali)
Il Contraente è nominato dal Titolare (Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nella persona del Legale Rappresen- tante pro tempore), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi del- le medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Il Data Processing Agreement sottoscritto dalle parti fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non mate- rialmente allegato.
Art. 12 bis (Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento)
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, l’Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di af- fidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto di appalto nonché della rendi- contazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informa- tici e telematici, con logiche strettamente correlate alle fi- nalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell’Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda al seguente url: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_000_00000000000000.xxx ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
ART. 13 (Fatturazione e termini di pagamento)
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa
emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qua- lità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse.
L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem- pre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell’Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il co- dice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioni) assegnato alla Azienda è il seguente:
- Uff_Fattura PA
- Codice Fiscale:02268260904
- Codice IPA: UFBW7M.
La fattura dovrà indicare obbligatoriamente il numero di ordi- ne NSO.
ART. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La Contraente dichiara di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su que- sto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Azienda
dichiara che il Codice Identificativo Gara è
La Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sotto- scritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
La Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sot- toscritti con i subcontraenti (fermo restando il divieto di subappalto) venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario
o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
La Contraente o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ANAC e alla Prefet- tura di Sassari. L’Autorità verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all’Autorità competente, oltre alle in- formazioni di cui all’art. 119, comma 2, del Codice, anche ap- posita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012
n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata in- serita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più op- portuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
ART. 15 (Codice di comportamento)
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regola- mento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di Comportamento dell’Azienda, adottato con DDG n. 504 del 24/12/2015 e aggiornato con Deliberazione n. 1291 del 30/12/2022, la Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra, la Contraente, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione del presen- te contratto.
ART. 16 (Clausola anti pantouflage)
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, let- tera e) della Legge 190/2012 e dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, la Contraente, in persona del Legale Rappre- sentante, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appal- tante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessa- zione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incari- chi a qualsiasi titolo.
ART. 17 (Spese e registrazione)
Il Fornitore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrat- tuali, nessuno escluso (spese di bollo, registro, trascrizio-
ni, copie, ecc.). Il presente contratto è stipulato per scrit- tura privata e, in caso d’uso, sarà registrato a spese del ri- chiedente.
ART. 18 (Firma digitale)
Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m., con firma di- gitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
ART. 19 (Domicilio della Contraente)
A tutti gli effetti del presente contratto, la Contraente elegge domicilio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: . Le notifiche o intimazioni saranno effettuate all’indirizzo Pec sopra indicato.
ART. 20 (Foro competente)
Le eventuali controversie relative al presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Sassari. È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21 (Clausola finale)
Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relati- ve clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L’eventuale invalidità o inefficacia di una del- le clausole del contratto non comporta invalidità o ineffica- cia dei medesimi atti nel loro complesso.
La Contraente dichiara, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta definisce in modo adeguato e completo le presta- zioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Comparenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di se- guito riportate: ART. 6 (Obblighi generali del Fornitore), ART. 7 (Risoluzione del contratto), ART. 8 (Penalità) ART. 9 (Diritto di recesso), ART. 12 (Designazione dell’operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali), ART. 17 (Spese e registrazio- ne), ART. 20 (Foro competente), ART. 21 (Clausola finale).
ART. 21 (Documenti contrattuali)
Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente con- tratto e dello stesso risultano farne parte integrante:
1. il Capitolato Speciale e relativi allegati (Doc. “A”)
2. l’offerta economica (Doc. “B”)
3. Patto di integrità (Doc. “C”)
Xxxxx, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’Azienda– Stazione Appaltante - i seguenti documenti:
1. Determinazione Dipartimentale n.
2. Determinazione Dirigenziale n.
3. Comunicazione di aggiudicazione
4. relazione tecnica,
5. garanzia definitiva;
6. dichiarazione resa ai sensi del D.P.C.M. n. 187
dell’11/05/1991.
Il presente contratto comporta il pagamento dell’imposta di bollo pari ad €
Documento firmato digitalmente