REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL
COMUNE DI CASTENASO
Indice
TITOLO PRIMO
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
articolo 1 oggetto e principi generali pagina 4
articolo 2 durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore dell’appalto pagina 4
articolo 3 divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti pagina 5
articolo 4 proroga e rinnovo del contratto pagina 6
TITOLO SECONDO
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
Descrizione fasi del procedimento pagina 6
Sezione prima: fase preliminare alla gara
Articolo 5 determinazione a contrarre – nomina responsabile del procedimento – determinazioni con valore sinallagmatico pagina 7
Articolo 6 Commissione di gara – procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse pagina 7
Sezione seconda: sistemi di scelta del contraente
Articolo 7 procedure di gara pagina 9
Articolo 8 criteri di aggiudicazione pagina 10
Articolo 9 forme di pubblicità e termini procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici pagina 11
Articolo 10 forme di pubblicità e termini procedura aperta e ristretta nei servizi e nelle forniture pagina 11
Articolo 11 procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara pagina 12
Articolo 12 procedura negoziata senza bando pagina 12
Sezione terza: le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori
Articolo 13 procedure negoziate per l’acquisizione di beni e servizi (Consip – Intercent ER – aste elettroniche) pagina 14
Articolo 14 acquisizioni in economia – disposizioni generali pagina 15
Articolo 15 lavori in economia pagina 16
Articolo 16 servizi e forniture in economia pagina 17
Articolo 17 adozione provvedimenti per le acquisizioni in economia pagina 21
Sezione quarta: espletamento della gara
Articolo 18 riapertura e proroga dei termini pagina 22
Articolo 19 regole per la presentazione delle offerte pagina 22
Articolo 20 gare con unica offerta pagina 22
Articolo 21 apertura dei plichi e controllo dei requisiti pagina 23
Articolo 22 principi contenuti nel bando e nella lettera invito – interpretazione delle norme pagina 23
Articolo 23 soggetti ammessi alle sedute di gara pagina 24
Articolo 24 l’interpretazione dell’offerta pagina 24
Articolo 25 il verbale di gara pagina 24
Articolo 26 aggiudicazione pagina 25
Articolo 27 accesso agli atti e ai documenti di gara pagina 25
Sezione quinta: il contratto
Articolo 28 forma dei contratti. Concessioni cimiteriali pagina 26
Articolo 29 garanzie pagina 27
Articolo 30 ulteriori oneri e obblighi a carico del contraente pagina 28
Articolo 31 termini per la stipulazione del contratto pagina 29
Articolo 32 condizioni generali del contratto – repertorio dei contratti – originale e copie del contratto pagina 29
Articolo 33 spese contrattuali - diritti di segreteria – imposta di bollo e registrazione.pagina 30 Articolo 34 trattamento dei dati personali pagina 31
Articolo 35 esecuzione del contratto – esecuzione in pendenza della stipula – direzione e controllo – termini e modalità di pagamento – penali – revisioni e aggiornamento …pagina 31 Articolo 36 pagamenti ed anticipi pagina 32
Articolo 37 verifiche di regolare esecuzione – collaudi pagina 32
Articolo 38 garanzie per i vizi pagina 32
TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI
Sezione prima:procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell’Allegato B del Codice dei Contratti
Articolo 39 disposizioni applicabili pagina 33
Articolo 40 pubblicità delle procedure di aggiudicazione pagina 33
Articolo 41 termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte …pagina 33 Articolo 42 impostazione del bando di gara e degli atti complementari pagina 33
Articolo 43 criteri per la selezione dei contraenti pagina 34
Articolo 44 rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse pagina 34
Sezione seconda: disposizioni particolari per il terzo settore
Articolo 45 procedure riservate a soggetti del terzo settore pagina 34
Articolo 46 procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’Albo regionale pagina 35
Articolo 47 procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato pagina 35
Articolo 48 convenzioni con associazioni o enti di volontariato pagina 36
Sezione terza: alienazioni e acquisti di beni mobili e immobili
Articolo 49 alienazioni mobiliari pagina 36
Articolo 50 alienazioni immobiliari pagina 37
Articolo 51 beni alienabili pagina 37
Articolo 52 acquisti di immobili – partecipazione del comune a un’asta – diritti di prelazione pagina 37
Articolo 53 piano delle alienazioni - Alienazione di beni non compresi nel Piano delle Alienazioni pagina 38
Articolo 54 prezzo di vendita pagina 38
Articolo 55 beni vincolati e vendita di beni soggetti a diritti di prelazione pagina 38
Articolo 56 procedure di vendita pagina 39
Articolo 57 asta pubblica – offerte pagina 39
Articolo 58 aste deserte pagina 39
Articolo 59 garanzie e cauzione pagina 40
Articolo 60 trattativa privata preceduta da gara ufficiosa pagina 40
Articolo 61 trattativa privata diretta pagina 41
Articolo 62 permuta pagina 41
Articolo 63 pubblicità pagina 42
Articolo 64 responsabile del procedimento pagina 42
Articolo 65 locazione e affitto di beni immobili pagina 42
Sezione quarta: disposizioni per il conferimento di incarichi professionali
Articolo 66 norme di riferimento pagina 43
Articolo 67 presupposti per il conferimento di incarichi professionali – eventuale formazione di liste di accreditamento pagina 43
Articolo 68 procedura selettiva pagina 44
Articolo 69 presupposti particolari per il conferimento di incarichi professionali – acquisizioni in economia pagina 44
Articolo 70 formalizzazione dell’incarico professionale pagina 45
Articolo 71 presupposti per il conferimento in incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili pagina 45
Articolo 72 procedura per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili pagina 45
Sezione quinta: sponsorizzazioni e accordi di collaborazione
Articolo 73 sponsorizzazioni pagina 46
Articolo 74 accordi di collaborazione pagina 48
TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 75 modalità di risoluzione delle controversie – risoluzione con mediazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pagina 48
Articolo 76 entrata in vigore – abrogazione di norme pagina 49
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL
COMUNE DI CASTENASO
TITOLO PRIMO
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e principi generali
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs 163/2006, dello Statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, disciplina l'attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del Comune di Castenaso.
2. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture .
4. Per “ Codice dei Contratti “ si intende il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs n° 163 del 12/4/2006 e successive modificazioni e integrazioni .
ART. 2
Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore dell’appalto.
1. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l’eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.
5. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6. Quando il Comune prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
7. La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui il bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la determina a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l’importo di aggiudicazione sia elevato fino a quello posto a base della gara in sede di determinazione di aggiudicazione definitiva. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive valutabili a misura e il cui quantitativo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato
ART. 3
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto a terzi . E’ vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune.
2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto.
3. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.
4. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.
5. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma 4°, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al precedente comma 5 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente comma 3° producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
7. E’ ammessa di norma la cessione dei crediti prevista della vigente normativa ai sensi dell’art.117 del Codice dei Contratti.
8. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.
ART. 4
Proroga e Rinnovo del contratto
1. Per proroga del contratto si intende il mero spostamento in avanti del termine della scadenza contrattuale . La proroga è ammessa alle stesse condizioni del contratto originario.
2. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per la medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'aggiornamento prezzi.
3. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il responsabile del servizio, può provvedere al rinnovo del contratto con l'originario contraente.
4. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea (quali per esempio la vendita) ovvero ad esecuzione prolungata o differita, (quali a titolo esemplificativo i contratti di somministrazione).
5. Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure aperte o ristrette e della facoltà di rinnovo deve essere dato atto nel bando che dovrà porre a base di gara l’importo complessivo, compreso quello dell’eventuale rinnovo dell’appalto da aggiudicare.
6. Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta e deve avere la stessa forma del contratto originario.
TITOLO SECONDO
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
DESCRIZIONE FASI DEL PROCEDIMENTO:
1. Fase Preliminare:
a) Determinazione a contrarre –Nomina Responsabile del Procedimento - Scelta della modalità – Eventuale Nomina esperti per criteri punteggi – sub-punteggi – sub pesi.
b) Bandi e Pubblicazioni-
c) Eventuale nomina Commissione di Gara per le gare al prezzo più basso
d) Nomina Commissione di Gara dopo la scadenza delle offerte per le gare da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Espletamento della Gara
a) Verbalizzazione Sedute Commissione
b) Controllo a sorteggio sul possesso dei requisiti per il 10% delle offerte presentate.
3. Procedimento di verifica e di esclusione delle Offerte Anomale a cura della Commissione.
4. Verbale Aggiudicazione Provvisoria.
a) La Commissione provvede al Verbale di Aggiudicazione Provvisoria.
5. Aggiudicazione Definitiva del Responsabile
6. Comunicazione ai controinteressati esito aggiudicazione
7. Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario
8. Convocazione formale alla stipula ai fini della decadenza
9. Stipula del contratto – Inizio delle prestazioni
SEZIONE PRIMA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
ART. 5
Determinazione a contrarre – Nomina Responsabile del Procedimento – Determinazioni con valore sinallagmatico
1. E’ competenza del responsabile di Area nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l’adozione della determinazione a contrarre di cui all’art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
2. I Responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano Esecutivo di Gestione , nell’ambito delle rispettive competenze e delle risorse assegnate, sono abilitati all’adozione di tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici .
3. Se non viene adottato il Piano Esecutivo di Gestione, ovvero dove nello stesso non sia previsto l’intervento specifico da attuare, il Responsabile di Area, prima della determinazione a contrarre, deve acquisire preliminarmente la deliberazione della giunta comunale con la quale la stessa manifesta il suo programma di intervento.
4. In caso di procedure di gara intercomunali l’adozione della determinazione a contrarre è demandata al funzionario responsabile del procedimento del comune capofila individuato nella convenzione.
5. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico viene nominato , ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.
6. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze l’unità operativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (in modo tale da non precostituire obbligazioni giuridiche) gare ufficiose o sondaggi esplorativi – che dovranno comunque risultare agli atti dell’Amministrazione – per la stipula di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata, il dirigente approverà l’esito delle gare ufficiose o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e definirà gli elementi essenziali del contratto. Tali elementi devono essere indicati nella determinazione e questa deve essere sottoscritta dal contraente in segno di accettazione. Con tale procedura la determinazione assume valore sinallagmatico ed ha lo stesso valore e produce gli stessi effetti del contratto bilaterale.
ART. 6
Commissione di gara
Procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse
1. Qualora l’Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei Contratti, una Commissione Giudicatrice.
2. Qualora l’Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, la gara può essere espletata dal Responabile di Area coadiuvato da un dipendente con funzione di verbalizzante, oppure il Responsabile può costituire una Commissione di Gara con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui al presente articolo, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l’esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.
3. La Commissione è nominata dal Responsabile di Area che definisce e impegna la spesa per il compenso per gli eventuali esperti esterni.
4. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di Area interessato alla stipulazione del relativo contratto. In caso di vacanza, impedimento o assenza si applicano gli automatismi di supplenza previsti negli atti di Organizzazione della Struttura.
5. La commissione è costituita in numero dispari, non superiore a cinque, dal Presidente, e da altri dipendenti esperti in materia, salvo il caso di conflitto di interessi.
6. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei suoi componenti. Qualora non si formi una maggioranza la decisione spetta al Presidente.
7. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.
9. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.
10. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando, e/o eventuali pesature.
11. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano professionalità adeguate all’interno della struttura, il Responsabile di Area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui all’art. 84 comma 8° Codice dei Contratti.
12. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 23, le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
13. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.
14. Le sedute della Commissione per la valutazione tecnica delle Offerte non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
15. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’articolo 86 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso Xxxxxx e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.
16. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l’esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l’articolo 88, comma 7° del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce, nel verbale della seduta di gara, l’aggiudicazione provvisoria.
17. Il presidente della commissione giudicatrice trasmette al soggetto deputato ad approvare l’aggiudicazione definitiva il verbale dei lavori di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e delle risultanze dell’aggiudicazione provvisoria
18. Il contratto, stipulato nei modi e nei termini di cui al successivo art. 28, viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile di Area che ha presieduto la procedura di gara.
SEZIONE SECONDA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7 Procedure di gara
1. Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a) Procedura aperta: è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta e si apre con un bando di gara emanato dalla stazione appaltante
b) Procedura ristretta: è la procedura in cui in una prima fase, caratterizzata da un bando di gara, ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed una seconda fase, caratterizzata da una lettera invito, in cui possono presentare offerta solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante.
c) Procedura negoziata: è la procedura in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da lei individuati e procede poi ad affidare l’appalto all’operatore prescelto. Il cottimo fiduciario rientra nell’ambito delle procedure negoziate. La procedura negoziata può essere preceduta o meno dalla previa emanazione di un bando di gara a seconda che ricorrano i casi di cui agli art. 56 o 57 del Codice dei contratti, come meglio elencati nei successivi articoli 11 e 12 del presente regolamento.
d) Dialogo competitivo: è la procedura in cui la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, per i quali il Comune stesso non è in grado di definire i mezzi tecnici, o l’impostazione di un progetto atti a soddisfare le proprie esigenze e finalità. In tal caso, previa pubblicazione di un bando di gara volto ad individuare
una serie di operatori da selezionare, avvia poi gli operatori selezionati un dialogo, per volto ad elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le necessità della stazione appaltante
2. Il Comune si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.
3. Le procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di cui all’art.140 del Codice dei Contratti, operano con riferimento alle fattispecie dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Art. 8
Criteri di aggiudicazione
1. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comune sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
2. Per i contratti per i quali derivi un’entrata l’affidamento viene effettuato al prezzo più alto o con offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, il prezzo è determinato come segue:
a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
c) Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs 163/2006.
5. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del D.Lgs 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non viene altresì esercitata di norma in tutte le procedure negoziate e negli affidamenti diretti.
6. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento.
7. Altri criteri di valutazione vengono precisati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art. 9
Forme di pubblicità e termini: procedura aperta e ristretta nei lavori
1. A) Lavori pubblici di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria
I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici
• Sul sito informatico della stazione appaltante,
• non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico SITAR presso l’Osservatorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
• Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
2. B) Lavori pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro
I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune.
3. C)Termini di ricezione delle domande e delle offerte
I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro, non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito o dalla pubblicazione del bando.
4. Per gli appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria si fa riferimento all’art. 70 del
Codice dei Contratti.
Art. 10
Forme di pubblicità e termini : procedura aperta e ristretta nei servizi e nelle forniture
1. I bandi relativi ai contratti di fornitura e servizi il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:
• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici,
• sul sito informatico SITAR della Regione Xxxxxx Xxxxxxx presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
• nell’albo e sul sito web della stazione appaltante.
2. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3. I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito o dalla pubblicazione del bando.
4. Per gli appalti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria si fa riferimento all’art.
70 del Codice dei Contratti.
Art. 11
Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara
1. Il comune aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti:
a) Per lavori di importo inferiore a un milione di euro, quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica ed economica finanziaria previsti dal Codice dei contratti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.
b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei due casi predetti, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Art. 12
Procedura negoziata senza bando
1. Il Comune aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre, nelle ipotesi seguenti.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata.
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è inoltre consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’art. 28 del Codice dei Contratti..
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
8 La procedura negoziata è ammessa in ogni caso anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro.
9 Il Comune, nelle procedure negoziate, individua gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
10 Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
11 Il Comune sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
SEZIONE TERZA: LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI.
ART. 13
Procedure negoziate per l’acquisizione di Beni e Servizi (Consip – Intercent ER – aste elettroniche)
1. Per l’acquisizione di beni e servizi il responsabile di Area competente può disporre, ricorrendone i presupposti di legge, di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell’art.59 della legge 23/12/2000 n. 388 e successive modificazioni.
2. Il Responsabile di Area può altresì procedere alle acquisizioni attraverso il sistema Intercent-ER disciplinato dalla L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 24.05.2004 n. 11. In tutti i casi la volontà di procedere alle acquisizioni è fatta risultare nella determinazione a contrattare.
3. Il ricorso alla procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dagli articoli 56 e 57 del Codice dei Contratti e successive modificazioni e integrazioni.
4. La determinazione a contrattare dovrà tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi da acquisirsi nell’anno finanziario di riferimento e degli eventuali Capitolati generali adottati dall’Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.
5. E’ consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate; in tal caso trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n.101, che disciplina le modalità di espletamento delle procedure telematiche di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione.
ART. 14
Acquisizioni in economia - Disposizioni generali
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli eventuali elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
6. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
7. L’affidamento di lavori e servizi ed acquisizione di beni in economia avviene di norma previa adozione di determinazione a contrarre, mediante gara informale, con richiesta di almeno 5 preventivi/offerte, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera invito.
8. La richiesta dei preventivi/offerte alle ditte viene effettuata mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, ed assegna un termine congruo, determinato dall’ufficio procedente in ragione della natura e complessità della prestazione, per formulare l’offerta o preventivo.
9. La richiesta deve contenere di norma:
- l’oggetto della prestazione
- le eventuali garanzie da presentare
- le caratteristiche tecniche
- la qualità e modalità di esecuzione
- i prezzi
- le modalità di pagamento
- le modalità di aggiudicazione
- l’informazione circa l’obbligo per la ditta di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l’amministrazione, di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di risolvere il contratto, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati
- quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento
10. Alla conclusione dei contratti si provvede, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo, mediante lettera commerciale o scrittura privata, fatta salva la facoltà di procedere con le modalità di cui al successivo art. 28.
11. Al fine di garantire un funzionale svolgimento dei servizi e degli uffici comunali, la Giunta comunale in sede di approvazione del PEG o con atto successivo individua su ogni capitolo di bilancio l’importo massimo che ogni responsabile di servizio può impegnare con la sola emissione del buono d’ordine, che dovrà recare gli elementi tecnico-contabili essenziali.
Ogni singola fornitura di beni/servizi, richiesta con le modalità di cui al presente comma, non può superare comunque l’importo di 5.000 euro.
Il responsabile del servizio ha cura di ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi e/o l’acquisizione di preventivi/offerta. Alla conclusione dei relativi contratti si provvede di norma a mezzo di buono d’ordine sottoscritto dal responsabile del servizio competente, fatta salva la facoltà di procedere con le modalità di cui al successivo art. 28, qualora per esempio il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale.
ART. 15
Lavori in economia
1. I lavori in economia sono ammessi per importi inferiori a 200.000 Euro.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
3. Si considerano lavori eseguibili in economia:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro, fra cui: opere edili volte al mantenimento ripristino o consolidamento di immobili, comprese le recinzioni
c) interventi per il miglioramento dei luoghi di lavori quali:
• bonifica da sostanze nocive alla salute (amianto, lane minerali dannose, ecc)
• realizzazione o manutenzione impianti TV, anche satellitari, allarmi antintrusione, telecamere a circuito chiuso ed accessori (monitor, videoregistratori, ecc.)
• realizzazione o manutenzione nonché messa a norma degli impianti elettrici, trasmissione dati e telefonia, idraulici a gas, ecc.
• realizzazione o manutenzione di porte REI, uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, porte blindate ed inferriate
• realizzazione o manutenzione di illuminazione di emergenza, di sicurezza ed allarmi antincendio
• realizzazione o manutenzione impianti antincendio, idranti e CO2, cartellonistica di sicurezza
• realizzazione o manutenzione di percorsi agevolati per persone diversamente abili, rampe e motoscale
• realizzazione o manutenzione di ulteriori servizi igienici anche per persone diversamente abili, nonché assolvimento di norme igienico sanitarie
• realizzazione o manutenzione coibentazioni acustiche e termiche, condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, nonché aerazione forzata di ambienti;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza, fra cui:
• demolizioni totali o parziali di fabbricati pericolanti comprese le opere annesse
• interventi di messa in sicurezza di fabbricati pericolanti
• mantenimento della percorribilità delle strade comunali
e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
g) interventi necessari causa nuova utenze (luce, gas, acqua, telefono)
h) recupero urbano o ripristino di aree abbandonate e degradate
i) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
j) lavori relativi ai beni culturali, di cui all’art. 198 del Codice dei Contratti e successive modificazioni e integrazioni, di importo non superiore a 100.000 Euro, ovvero, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all’importo di 300.000 Euro.
4 Al fine di una migliore individuazione e programmazione degli interventi oggetto del presente articolo, con particolare riguardo alle manutenzioni, ferma restando la programmazione annuale delle manutenzioni inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, il competente ufficio Lavori pubblici effettua almeno due volte all’anno una ricognizione degli interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare. Gli interventi così individuati vengono raggruppati per tipologia omogenea e, qualora rientranti nei limiti di soglia sopra indicati, vengono affidati con le procedure previste dal presente articolo.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
6. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, tramite determinazione a contrarre.
ART. 16
Servizi e forniture in economia
1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 211.000 euro o alla soglia comunitaria vigente al momento dell’affidamento.
2. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto delle singole voci di spesa, sottoindicate:
a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi;
b) realizzazione o manutenzione di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale e riparazione impianti semaforici;
c) realizzazione o manutenzione di sistemi antincendio (idranti, estintori, manichette, impianti di segnalazione);
d) servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, impianti di sollevamento per persone diversamente abili;
e) arredamento e suppellettili per uffici, scuole e servizi istituzionali, materiale elettorale;
f) realizzazione e manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l’infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;
g) manutenzione di impianti fognari ed impianti di sollevamento;
h) servizi di prestazioni d’opera intellettuale relative a frazionamenti, accatastamenti, pratiche per i pareri dei vigili del fuoco, dell’A.Usl, della Soprintendenza, per redazioni di perizie di stima, incarichi di collaudo statico o funzionali, incarico per studi di fattibilità, per valutazioni di impatto ambientale, per piani particolareggiati, ecc.;
i) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d’acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;
j) spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;
k) spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
l) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d’ufficio e per l’attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d’ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso.
m) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e servi analoghi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stovigliame;
n) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; traduzione e interpretariato; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l’editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;
o) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
p) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
q) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
r) spese per l’organizzazione di concorsi e per l’espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l’organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie; spese per la certificazione aziendale;
s) spese di rappresentanza, spese per il funzionamento degli organi collegiali; acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;
t) spese per servizi di somministrazione di lavoro; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l’organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi;
u) servizi di custodia e di vigilanza;
v) partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
w) polizze di assicurazione e fideiussioni;
x) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, macchine operatrici con o senza conducente, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l’espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;
y) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
z) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l’igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici,alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;
aa) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattenimenti; acquisti di beni, generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani;
bb) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto anche scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
cc) spese per la gestione e il funzionamento dei campi di sosta, campi nomadi e dei centri di prima accoglienza; spese per la gestione in genere di servizi sociali;
dd) beni e servizi necessari per l’attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti;
ee) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;
ff) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
gg) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
hh) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario, accessori e materiale vario infortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale e dispositivi di protezione individuale;
ii) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza;centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
jj) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere e di attrezzature in genere anche per ufficio; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
kk) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;
ll) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;
mm) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
nn) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi;
oo) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
pp) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
qq) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
rr) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
ss) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
tt) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
uu) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
vv) spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere, per un importo fino a 5.000 euro, come disciplinate dal precedente art. 14 comma 11°;
ww) studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
xx) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a
50.000 euro, necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie programmate nel PEG che per loro natura e ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nei limiti della soglia comunitaria
nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
4. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro o alla soglia prevista dalla normativa vigente al momento dell’affidamento e fino all’importo della soglia comunitaria, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
5. Per servizi o forniture inferiori a euro 40.000 o alla soglia prevista dalla normativa vigente al momento dell’affidamento è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa.
6. La procedura in economia è applicabile infine per la conclusione dei contratti con imprenditori agricoli per la fornitura di beni e servizi di importo annuale non superiore a
50.000 euro, nel caso di imprenditori singoli e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni. Tali contratti sono finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. L’esecuzione del contratto avviene mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. Il Responsabile di Area proponente l’affidamento è tenuto ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico/imprenditoriali e morali in capo alle imprese interpellate.
ART. 17
Adozione dei provvedimenti per le acquisizioni in economia
1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 14 comma 11° e dal comma 4° del presente articolo, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione dirigenziale.
2. Il responsabile di Area nel provvedimento di cui al primo comma indica:
• la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dal presente regolamento;
e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:
• l’ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
• le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
• le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
• la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori;
• la disponibilità finanziaria.
3 La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all’esecuzione degli interventi in economia.
4. Per forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro o alla soglia prevista dalla normativa vigente al momento dell’affidamento, e per lavori di importo inferiore a 40.000 euro , la gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del procedimento che, previo accertamento delle disponibilità di bilancio, procede con la sola determinazione dell’impegno di spesa, salvo liquidazione successiva effettuata con provvedimento di liquidazione, in sede di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, in ogni caso, dell’attestazione della regolare esecuzione di forniture e servizi.
SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
Art. 18
Riapertura e proroga dei termini
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, deve essere motivata da ragioni di pubblico interesse e deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve inoltre essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
Art. 19
Regole per la presentazione delle offerte
1. Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall’avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta.
2. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall’avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
3. In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
4. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
ART. 20
Gare con unica Offerta
1. Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, purché valida e congrua, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
ART. 21
Apertura dei plichi e controllo dei requisiti
1. I soggetti preposti alle operazioni di gara procedono alla verifica a campione dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, pari al 10% dei partecipanti alla gara ed assegnano ai sorteggiati un termine di 10 giorni per produrre la documentazione comprovante i predetti requisiti, come meglio specificata nel bando di gara o nella lettera invito.
2. La verifica di cui al precedente comma 1° è realizzata subito dopo l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara e comunque prima dell’apertura dei plichi delle offerte.
3. Qualora la verifica non dia esito positivo, o la documentazione non venga fornita, il presidente di gara o di commissione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’autorità.
4. La verifica di cui al precedente comma 1° è realizzata per tutte le tipologie di appalti, fatta eccezione per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 euro nei quali vi siano partecipanti privi di attestazione SOA, e per quelli rientranti nella classificazione dell’allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006.
Art. 22
Principi contenuti nel bando e nella lettera d’invito – interpretazione delle norme
1. I Bandi e le lettere d’invito relativi alle gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte dei concorrenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti o soci.
2. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
3. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nel Capitolato e quelle previste dal bando o lettera d'invito prevalgono le disposizioni previste da queste ultime.
4. Nel caso in cui la Commissione di gara rilevi che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
5. Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
Art. 23
Soggetti ammessi alle sedute di gara
1. Xxxxxxx presenziare alle sedute di gara non riservate durante lo svolgimento delle stesse, ed intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale i rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara, i procuratori speciali muniti di apposito atto attestante i loro poteri, nonché dipendenti/collaboratori/incaricati espressamente delegati dal legale rappresentante, muniti di apposito atto scritto di delega. Tali soggetti dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
2. Rispetto ai predetti soggetti il segretario verbalizzante dovrà acquisire i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante.
Art. 24 L’interpretazione dell’offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, devono essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere esclusa.
Art. 25
Il verbale di gara
1. Il verbale di gara è l’atto attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione.
2. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
3. Il verbale di gara è costituito almeno dai seguenti elementi:
• Il nome dell’Amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto;
• la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
• l’elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
• le dichiarazioni eventualmente rese dai rappresentanti delle ditte partecipanti alla seduta di gara;
• i motivi della non ammissione delle ditte alla gara o della loro esclusione in sede di gara;
• i motivi di esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
• se ricorre il caso, le ragioni per cui non si è proceduto all’aggiudicazione;
• la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se
presenti, dall’ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge;
• la formulazione della graduatoria e la dichiarazione esplicita dell’aggiudicatario provvisorio.
ART. 26
Aggiudicazione
1. L’aggiudicazione definitiva avviene con Determina del Responsabile dell’Area interessata dall’appalto entro 30 gg. dalla Aggiudicazione Provvisoria, che coincide con il verbale di gara.
2. Entro 5 gg. dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva il medesimo responsabile comunica ai controinteressati l’esito della gara. Tale obbligo può essere di norma assolto con la pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’esito di gara e/o del verbale di gara. In tal caso nella nota da pubblicare verranno indicati gli estremi dell’atto di aggiudicazione e verrà precisato che l’originale dell’atto si trova depositato agli atti dell’ufficio che ha espletato la gara.
Se l’esiguo numero dei partecipanti lo consente, il responsabile comunica l’esito a ciascuno dei partecipanti con lettera raccomandata o con altra comunicazione scritta idonea ad accertarne la ricezione.
3. Non prima di 30 gg. dalla comunicazione ai controinteressati e non oltre 60 gg. dalla efficacia della aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nella lettera invito, occorre procedere alla stipulazione del contratto.
4. L’u.o. Gare e contratti acquisisce, di norma entro 20 gg. dalla aggiudicazione definitiva, i documenti attestanti i requisiti economico - finanziari e tecnico - amministrativi (visura camerale, casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, regolarità contributiva, documentazione antimafia, eventuali licenze/abilitazioni professionali/qualificazioni, qualora richieste) dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato.
5. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’Ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione.
6. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 35 per la consegna in via d’urgenza o sotto riserva di legge, nel qual caso tale vincolo decorre per l’aggiudicatario dalla sottoscrizione del verbale di consegna o documento analogo.
ART. 27
Accesso agli atti e ai documenti di gara
1. Il diritto di accesso agli atti di gara, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del presente articolo.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice dei contratti per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso:
- nelle procedure aperte, è consentito relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, è consentito relativamente all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse, e relativamente all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
Il diritto di accesso relativamente alle offerte è consentito solo dopo l'approvazione, con determinazione dirigenziale, dell'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al precedente comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice dei Contratti per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; a tal fine i partecipanti alla gara devono dichiarare espressamente in sede di domanda di partecipazione quale parte dell’offerta intendono segretare ai fini dell’accesso agli atti.
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, individuati dai medesimi partecipanti in sede di domanda di partecipazione con comprovata e motivata dichiarazione;
c) ai pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti da affidare e in generale ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
5. In relazione all'ipotesi di cui al precedente comma 4, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. Il concorrente deve precisare tale motivazione nella domanda di accesso agli atti.
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
ART . 28
Forma dei contratti Concessioni Cimiteriali
1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
▪ per atto pubblico con intervento del Notaio;
▪ per atto pubblico - amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
▪ a mezzo di scrittura privata autenticata;
▪ a mezzo di scrittura privata;
▪ nelle altre forme previste dalla legge.
Lo schema di contratto viene redatto dalla stazione appaltante, in particolare dalla u.o. Gare e Contratti, con la collaborazione dell’ufficio competente per materia che ha espletato la gara. E’ pertanto escluso l’utilizzo di formulari, prestampati, ordinativi o schemi di contratto predisposti dai contraenti, fatte salve alcune tipologie di acquisizioni in economia, per le quali l’uso di formulari/ordinativi può semplificare la procedura di affidamento. In tali casi lo schema – tipo di contratto va comunque sottoposto preventivamente al Responsabile di Area competente che ne valuterà la congruità rispetto alle prestazioni da affidare.
Fermo restando quanto sopra previsto, il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.
2. Il Segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’ente.
3. I contratti per la realizzazione di lavori e per l’affidamento di servizi ed acquisizione di beni sono di regola stipulati in forma pubblica, da adottare quando fanno seguito ad una procedura di gara aperta o ristretta, o negoziata preceduta comunque da bando o ad una procedura in economia se espletata tra più concorrenti.
4. I contratti per la realizzazione di lavori e per l’affidamento di servizi ed acquisizione di beni sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata quando sono affidati con le procedure in economia con unico affidatario o in amministrazione diretta o mediante affidamento diretto. Le procedure di indagine di mercato o acquisizione informale di preventivi sono considerate alla stregua di affidamenti diretti.
5. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti aventi ad oggetto servizi dell’ingegneria e dell’architettura come disciplinati dal Codice dei contratti pubblici sono stipulati mediante atto pubblico in caso di selezione con più partecipanti (quali procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, procedure in economia con più partecipanti); sono stipulati mediante scrittura privata non autenticata in caso di affidamento diretto. I contratti stipulati con professionisti aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale sono stipulati mediante atto pubblico in caso di selezione con più partecipanti (quali procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, procedure in economia con più partecipanti); sono stipulati mediante scrittura privata non autenticata in caso di affidamento diretto. Le procedure di indagine di mercato o acquisizione informale di preventivi sono considerate alla stregua di affidamenti diretti. I contratti stipulati con cooperative sociali ed associazioni di volontariato, sportive ed assimilate sono stipulati mediante atto pubblico se di importo superiore a 5000 euro; sono stipulati mediante scrittura privata non autenticata se di importo inferiore a tale soglia.
6. Gli incarichi di difesa dell’Ente in sede di contenzioso non sono soggetti alle disposizioni dei commi precedenti.
7. Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma di scrittura privata non autenticata.
ART. 29
Garanzie
1. Per tutti i contratti deve essere prestata, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti, fatta eccezione per i contratti aventi ad oggetto
incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, i quali devono essere corredati della sola polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di competenza del progettista. Tale polizza dovrà essere operativa per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale garanzia viene prestata secondo quanto previsto dall’art. 111 comma 1° del Codice dei contratti.
2. Per i contratti di Lavori deve essere presentata alla u.o. Gare e Contratti, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, idonea Polizza Assicurativa CAR e RCT secondo le condizioni ed i massimali stabiliti dai documenti di gara (bando o capitolato).
3. Per i contratti di servizi e di forniture di beni, ivi compresi gli incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro, deve essere presentata alla u.o. Gare e Contratti, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’appalto medesimo secondo le condizioni ed i massimali stabiliti dai documenti di gara (bando o capitolato). Per la sola acquisizione di beni e servizi in economia il bando di gara o il capitolato possono prevedere che non siano prestate le garanzie previste dal presente articolo in ragione della tipologia o dei tempi delle prestazioni da eseguire.
4. Qualora i tempi di stipulazione del contratto siano superiori ai tempi di esecuzione, e vi siano pertanto oggettive difficoltà ad acquisire le coperture assicurative indicate nel presente articolo, nel contratto dovrà comunque essere inserita una clausola che stabilisca che il contraente rimane impegnato nei confronti del Comune, per un congruo periodo successivo al contratto, a garantire il buon esito delle prestazioni affidate, e che stabilisca un adeguato periodo di garanzia per gli eventuali vizi occulti e l’esonero da responsabilità dell’Ente per qualsiasi inadempimento contrattuale.
ART. 30
Ulteriori oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente
1. Chiunque, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonchè le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L’obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l’inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili obbliga i Responsabili titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all’autorità giudiziaria. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d’opera a qualunque titolo associato all’impresa contraente.
5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.
ART. 31
Termini per la stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto deve intervenire non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.
2. Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine di 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva quando non sia stato previsto altro termine nel bando di gara o nell’invito ad offrire. L’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.
3. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria, nonchè di richiedere il risarcimento dei danni.
ART. 32
Condizioni generali del contratto
Repertorio dei Contratti – originale e copie del contratto
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella deliberazione o determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il responsabile di Area competente alla stipulazione può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
3. Elementi essenziali del contratto sono:
a) individuazione dei contraenti;
b) oggetto del contratto;
c) luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
d) importo contrattuale;
e) modalità e tempi di pagamento;
f) durata del contratto;
g) spese contrattuali e oneri fiscali.
h) Rispetto delle norme relative all’assunzione disabili ed all’applicazione dei contratti di lavoro
4. Qualora la natura dell’oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
d) regolamentazione subappalto;
e) aumento della prestazione;
f) xxxxxxx, rinnovo;
g) revisione prezzi;
h) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
i) eventuale clausola compromissoria;
j) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
k) elezione del domicilio;
l) foro esclusivo di Bologna;
m) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
n) disciplina della riservatezza nel trattamento dei dati personali
5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al precedente comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il responsabile di Area ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.
6. A cura della u.o. Xxxx e contratti è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti rogati in qualsiasi forma.
7. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata alla u.o. Gare e contratti, in originale corredato dei relativi allegati.
8. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione. Per i contratti redatti in forma pubblico – amministrativa, l’ufficio competente cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, al responsabile di Area stipulante e agli altri responsabili eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.
Art. 33
Spese contrattuali - diritti di segreteria - Imposta di bollo e registrazione
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’u.o. Gare e contratti a versare, con le modalità e i tempi prescritti nell’invito stesso, di norma entro 3 giorni precedenti la stipula del contratto, e comunque prima della firma dello stesso, tutte le spese necessarie alla stipula dello stesso.
3. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per
scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.
5. I contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d’uso quando trattasi di operazioni assoggettate all’IVA, altrimenti anch’essi vengono registrati a termine fisso.
6. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
7. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Gare e contratti.
ART. 34
Trattamento dei Dati Personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.
ART. 35
Esecuzione del contratto - Esecuzione in pendenza della stipula – Direzione e controllo - Termini e modalità di pagamento – Penali – Revisioni e Aggiornamento
1. Il contratto sottoscritto dalle parti è pienamente efficace ed eseguibile dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistono dichiarate ragioni di urgenza, con la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui al precedente art. 26 il Responsabile di area può autorizzare l’esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa e fatto salvo per l’Ente il buon esito delle verifiche sull’aggiudicatario di cui al precedente art. 26.
3. Il contratto viene eseguito dal contraente sotto la direzione e il controllo del responsabile di Area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione dei contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale dell’Area interessata.
4. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
5. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l’esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
6. E’ consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
7. Possono essere previste nei contratti clausole contenenti penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 3° del precedente art. 30, può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
9. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
ART. 36
Pagamenti ed anticipi
1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, ovvero in caso di uso.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
Art. 37
Verifiche di Regolare Esecuzione – Collaudi
1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del responsabile di Area competente, o dipendente da questo delegato, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.
2. Qualora l’esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il responsabile di Area competente dovrà a seconda della situazione rilevata:
- definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
- concordare l’accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo;
- adottare l’atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l’incameramento della cauzione.
Art. 38 Garanzie per i Vizi
1. L’intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto.
3. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Responsabile di Area competente di affidare a terzi quanto necessario per l’eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all’inadempiente.
TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI
SEZIONE PRIMA : PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER APPALTI DI SERVIZI COMPRESI NELL’ ALLEGATO II B DEL CODICE DEI CONTRATTI
Articolo 39 Disposizioni applicabili
1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall’allegato IIB del Codice dei Contratti si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso.
2. L’Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall’allegato IIB del Codice dei Contratti nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. L’Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del Codice dei Contratti per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall’allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.
Articolo 40
Pubblicità delle procedure di aggiudicazione
1. L’Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall’allegato IIB del Codice dei Contratti.
Articolo 41
Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell’allegato IIB del Codice dei Contratti, l’Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.
2. In ogni caso l’Amministrazione stabilisce termini non inferiori ai termini minimi individuati dagli articoli 70, 122 e 124 del Codice dei Contratti per altre tipologie di appalti.
Articolo 42
Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
1. L’Amministrazione predispone i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione
dell’allegato IIB del Codice dei Contratti nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l’attuazione dei principi stessi.
2. L’impostazione degli atti di gara per l’aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell’allegato IIB del Codice dei Contratti può essere realizzata dall’Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.
Articolo 43
Criteri per la selezione dei contraenti
L’Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l’aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell’allegato IIB del Codice dei Contratti indicando per gli stessi l’ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone, anche in sede di commissione di gara, prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica/economica, l’articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.
Articolo 44
Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse
1. L’Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l’aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell’allegato IIB del Codice dei Contratti:
a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati nel rispetto dei principi di cui all'art. 86 e 87 del Codice dei Contratti
b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall’articolo 88 del Codice dei Contratti
SEZIONE SECONDA : DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TERZO SETTORE
Articolo 45
Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore
1. L’Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all’articolo 5 della legge n. 328/2000 ed al d.p.c.m. 30 marzo 2001.
2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall’Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l’affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 46 e 47.
Articolo 46
Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’Albo Regionale
1. L’Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1° le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l’affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Articolo 47
Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato
1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale o provinciale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai precedenti commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del precedente comma 4, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
ART. 48
Convenzioni con Associazioni o Enti di Volontariato
1. Oltre a quanto previsto nel precedente art. 47 possono essere stipulate con affidamento diretto, nei limiti di importo inferiore alla soglia comunitaria, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell’Amministrazione che prevedano un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale e sportive.
2. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.
3. Per la scelta del contraente, qualora la natura dell’affidamento lo richieda, viene nominata con determinazione dirigenziale apposita commissione, composta al massimo da 3 membri, che esamina la documentazione e la proposta tecnica del soggetto offerente.
4. L’aggiudicazione avviene con determinazione dirigenziale del Responsabile di Area competente per materia.
SEZIONE TERZA : ALIENAZIONI E ACQUISTI DI BENI MOBILI E IMMOBILI
ART. 49
Alienazioni Mobiliari – Donazioni
1. Il responsabile di Area competente procede all’alienazione dei beni mobili, anche sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, mediante gara pubblica o a procedura negoziata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l’una o l’altra forma.
2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture, macchinari d’uso, fotoriproduttori e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.
3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.
4. I beni mobili non più utilizzati possono essere oggetto di permuta con i nuovi beni acquistati, previa stima di valore, con obbligo di verifica del rispetto delle disposizioni contabili di movimentazione del bene nelle schede del patrimonio mobiliare/inventario del Comune.
5. Per le donazioni di beni da parte del Comune si rimanda al vigente regolamento comunale del servizio di Economato. Per le donazioni ricevute dall’Ente da parte di terzi, verrà adottato apposito atto nel rispetto delle disposizioni contabili relative alla gestione dei beni mobili e del relativo inventario.
Art. 50 Alienazioni immobiliari
La presente Sezione disciplina ai sensi dell'art. 12 comma 2° della legge 15 maggio 1997 n. 127, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni.
ART. 51
Beni alienabili
1. Sono alienabili:
a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, accessione e altre cause;
b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a) b) e c).
2. Il motivato inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Alienazioni, come definito al successivo art. 53, costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione della destinazione pubblica.
ART. 52
Acquisti di immobili
Partecipazione del Comune ad un’asta – Diritti di prelazione
1. La proposta di vendita all’Ente da parte del proprietario deve contenere l’attestazione della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie.
2. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso il Comune ad intervenuta stipula del contratto, ha facoltà di anticipare, prima della ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria , bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecuzione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o di vizi dell’opera , salva la prova di eventuali maggiori danni.
4. Qualora il Comune partecipi ad un’asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al Responsabile delegato alla partecipazione determinare l’importo dell’offerta, nell’ambito del prezzo massimo fissato in apposita delibera della Giunta.
5. I diritti di prelazione spettanti al Comune su beni immobili o beni culturali di cui al decreto legislativo 42/2004 sono esercitati dal Consiglio Comunale.
Art. 53
Piano delle alienazioni
Alienazione di beni non compresi nel Piano delle Alienazioni
1. Per l’alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 51 il Consiglio Comunale può approvare il Piano delle Alienazioni, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.
2. Nel piano sono indicati:
- i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;
- una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
- il valore di massima dei singoli beni.
3. Il Piano delle Alienazioni, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma lettera I) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, è approvato annualmente, se adottato, come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale.
4. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell’Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.
5. Il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni.
Art. 54 Prezzo di vendita
1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell’Area tecnica o da professionisti esterni appositamente incaricati.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare :
a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile;
b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all’acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.
3. Il prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di stima determinato nei modi sopra descritti.
Art. 55
Beni vincolati e vendita di beni soggetti a diritti di prelazione
1. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi dello Stato a fondo perduto, e' preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.
2. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.
3. Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di analoga valenza, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e gli atti e/o provvedimenti relativi all'esperimento di gara o alla procedura di vendita dovranno essere notificati nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
Art. 56 Procedure di vendita
1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/1997 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
a) asta pubblica;
b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
c) trattativa privata diretta;
d) permuta.
Art. 57
Asta pubblica - Offerte
1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi del precedente art. 54.
2. In uno stesso bando si può disporre l’alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
3. L’aggiudicazione è fatta a favore dell’offerta più conveniente.
4. L’aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del responsabile di Area competente.
Art. 58 Aste Deserte
1. Qualora la prima asta vada deserta, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di indirne una successiva, riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%, oppure, previa adeguata motivazione, di indire trattativa privata previa gara ufficiosa, con invito ad operatori economici e/o soggetti interessati, reperibili sul mercato. L’importo posto a base di gara di tale procedura è quello dell’ultima asta andata deserta.
2. Nel caso in cui, nei venti giorni successivi all’espletamento di un’asta andata deserta o di trattativa privata previa gara ufficiosa conclusasi infruttuosamente, dovessero pervenire una o più richieste, l’Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell’ultima procedura espletata. In tal caso il soggetto interpellato potrà presentare un’offerta ribassata fino ad un massimo del 20% rispetto all’ultimo prezzo posto a base di gara.
3. Nell’eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.
Art. 59
Garanzie e Cauzione
1. Il Comune assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.
3. La cauzione, da versare nelle forme previste dal bando d’asta, viene determinata in misura pari al 10% del valore del bene e viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell’atto. La stessa sarà incamerata dal Comune se l’aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione.
Art. 60
Trattativa Privata preceduta da gara Ufficiosa
1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa nel seguente caso:
- alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo 100.000 euro) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell’immobile o a determinate categorie di soggetti (ad esempio frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l’Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.).
2. In tale ipotesi l’alienazione del bene avviene a trattativa privata previa valutazione delle offerte acquisite dall’Amministrazione a seguito di Avviso Pubblico di vendita. L’alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile di Area responsabile a favore del migliore offerente.
3. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 54, posto a base delle offerte da presentare.
4. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento viene data notizia della vendita e delle modalità di presentazione ed esame delle offerte mediante Avviso Pubblico nelle forme previste dal successivo art. 63.
5. Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 59.
6. La valutazione delle offerte verrà effettuata dal responsabile dell'Area competente che potrà avvalersi di apposita commissione.
7. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.
Trattativa privata Diretta
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 58, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l’Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
d) alienazione di beni immobili compresi in un comparto urbanistico in cui la proprietà sia ripartita tra il Comune ed un unico altro soggetto terzo, a favore del quale è ammessa la vendita, purché lo stesso detenga una quota pari o superiore al 90% del totale, le aree comunali costituiscano conseguentemente una quota non superiore al 10% e non siano suscettibili di valorizzazione indipendente ed autonoma rispetto alla restante quota del comparto. Nel caso in cui nel comparto vi siano più soggetti terzi e l’Amministrazione detenga in ogni caso una quota pari o inferiore al 10% l’alienazione può avvenire a favore del migliore offerente tra i soggetti del comparto, previo confronto informale riservato ai predetti interessati.
e) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati.
2. In tutte le suddette ipotesi l’alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l’acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 54.
3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.
4. Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 59.
Art. 62 Permuta
1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili.
2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro.
3. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell’art. 54 del presente regolamento.
Art. 63 Pubblicità
1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle alienazioni a trattativa privata preceduta da gara informale, al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto e di dare adeguata informazione dell’esito.
2. I bandi delle aste devono essere pubblicati:
a) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia pari o superiore all’importo di 1.000.000 di euro: in forma integrale all’Albo pretorio e sul sito WEB del Comune, per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale;
b) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia inferiore a 1.000.000 di euro: in forma integrale all’Albo pretorio e sul sito WEB del Comune;
3. Gli Avvisi di vendita relativi alle trattative private precedute da gara informale devono essere pubblicati:
- in forma integrale all’Albo Pretorio e sul sito WEB del Comune.
4. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta.
Art. 64 Responsabile del Procedimento
1. Il responsabile del procedimento è competente all’adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale; procede pertanto all’indizione della gara approvandone il relativo bando, la lettera di invito, lo schema di contratto, presiede alla procedura pubblica di gara, ammette i soggetti a partecipare alla gara, approva i risultati della medesima e stipula il relativo contratto.
2. Nel computo dei termini per l’emanazione del bando di gara, il responsabile del procedimento terrà conto dei tempi di eventuali frazionamenti catastali e del tempo necessario per formulare l’offerta in ragione delle caratteristiche dell’alienazione.
ART. 65
Locazione e Affitto di Beni Immobili
1. I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.
2. Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica qualora ritenuta più opportuna e conveniente per l’Amministrazione in relazione al valore del contratto. Per contratti attivi a favore di soggetti pubblici si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati.
3. Ferma restando la garanzia di convenienza economica del contratto, per i contratti attivi è ammessa la trattativa diretta e l’eventuale riduzione del canone stimato qualora il conduttore
sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse generale senza fine di lucro.
4. Restano applicabili le disposizioni speciali per la concessione (in uso gratuito) di beni immobili previste dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, nonché dai provvedimenti per la concessione in uso delle sale.
SEZIONE QUARTA : DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI
ART. 66
Norme di riferimento
1. L’Amministrazione può conferire incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6° del decreto legislativo. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 32 del d.l. n. 223/2006, dall’articolo 110, comma 6° del d.lgs. n. 267/2000 e da alcune norme di settore.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
a) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
b) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività in via occasionale.
Articolo 67
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali - Eventuale formazione di liste di accreditamento
1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l’Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. L’Amministrazione può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
3. L’Amministrazione può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
Articolo 68 Procedura selettiva
1. L’amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 69, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
• l’oggetto e le modalità di realizzazione dell’incarico professionale;
• il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
• la sua durata;
• il compenso previsto.
2. Qualora l’incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore alla soglia comunitaria, fatto salvo quanto previsto per gli incarichi di progettazione agli artt. 71 e 72, o abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l’amministrazione invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento o in base al possesso di particolari requisiti.
3. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l’amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall’articolo 57, comma 6° del Codice dei Contratti
4. Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, l’amministrazione opera secondo un criterio di rotazione.
5. L’amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di norma sulla base dei seguenti criteri:
• abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;
• caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
• riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
• ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall’amministrazione.
6. In relazione alle peculiarità dell’incarico, l’Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
Articolo 69
Presupposti particolari per il conferimento diretto di incarichi professionali Acquisizioni in economia
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, l’Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione;
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione;
d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori.
2. L'Amministrazione può in ogni caso conferire incarichi professionali ad esperti esterni in via diretta senza l'esperimento di procedure di selezione qualora l'importo della prestazione sia pari o inferiore a 20.000 euro.
Articolo 70 Formalizzazione dell’incarico professionale
1. L’Amministrazione formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell’oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
Articolo 71
Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili
L’Amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori ed assimilabili nonché delle relative prestazioni complementari nel rispetto di quanto previsto in ordine ai presupposti per il loro conferimento dall’articolo 90, comma 6° del Codice dei Contratti.
Articolo 72
Procedura per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili
1. L’Amministrazione affida incarichi di progettazione, di direzione lavori o a questi assimilabili nonché delle relative prestazioni complementari in base a quanto previsto dall’articolo 91 del Codice dei Contratti.
2. Gli incarichi di importo inferiore ai 100.000 euro sono affidati a professionisti scelti a seguito di consultazione tra almeno cinque soggetti idonei in relazione all’oggetto dell’incarico, mediante la procedura individuata dall’articolo 57, comma 6° del Codice dei Contratti.
3. In casi di particolare urgenza o per circostanze eccezionali, tali da poter recare pregiudizio al processo di realizzazione del lavoro o dell’opera, l’Amministrazione può, previa adeguata motivazione conferire direttamente incarichi di progettazione, direzione lavori o assimilabili, quando di importo inferiore a 100.000 euro, a soggetti con adeguata esperienza professionale in relazione all’oggetto dell’incarico. Gli operatori sono invitati a presentare offerta mediante comunicazione scritta contenente almeno gli elementi essenziali quali: le prestazioni da eseguire, l’importo a base di gara, il criterio di aggiudicazione.
4. L’Amministrazione può predisporre liste di accreditamento di soggetti idonei ad assumere incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori o ad essi assimilabili, alle quali fare ricorso in relazione a quanto previsto dai commi precedenti.
SEZIONE QUINTA : SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art. 73 Sponsorizzazioni
1. Il comune di Castenaso può ricorrere a forme di sponsorizzazione, ai sensi e in attuazione dell’art. 43 della legge n° 449/1997 e dell’art. 119 del D.lgs 267/2000 per la realizzazione di opere pubbliche, per attività e manifestazioni culturali, per lo sviluppo di progettualità innovative, per il miglioramento dell’erogazione dei servizi, per supporto ad attività informative e formative, per attività sportive, di valorizzazione del territorio, per interventi di recupero, conservazione, valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano o altre attività di interesse pubblico.
2. Il risultato della sponsorizzazione consiste nella realizzazione di una economia di spesa totale o parziale in relazione all’acquisizione totale o parziale di tali oneri a carico dello sponsor.
3. Qualora l’intervento da realizzare richieda una specifica qualificazione, i soggetti esecutori dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo la sponsorizzazione può attuarsi mediante:
- la concessione a terzi dell’utilizzo del logo e dei marchi del Comune allo scopo di sfruttare il valore commerciale che gli stessi possono assumere
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi all’interno degli spazi di proprietà o in gestione al Comune
- utilizzo di appositi spazi pubblicitari espressamente indicati dal Comune anche in via temporanea
- utilizzo ai fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune
- fornitura di beni e/o servizi
- attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche
- servizi di manutenzione di aree verdi o servizi diversi
Non sono da considerarsi sponsorizzazioni le liberalità e donazioni anche in forma di contributo che non presuppongono un obbligo da parte dell’Amministrazione corrispettivo al contributo/servizio/bene donato e/o concesso.
5. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative del Comune, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di privati.
Il Comune può assumere il ruolo di sponsor per i seguenti ambiti di intervento, di interesse della collettività o di determinate categorie di persone fisiche o giuridiche:
- assistenza e sicurezza sociale
- attività sportive e ricreative
- attività culturali ed educative
- tutela dei valori ambientali
In tali casi il Comune contribuisce all’iniziativa/attività con contributi economici, disponibilità gratuita di spazi acquisto di materiale.
Lo sponsee deve assicurare la pubblicità nell’ambito dell’iniziativa/attività della sponsorizzazione del Comune.
In ogni caso l’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata o ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative o la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale o perché in contrasto con disposizioni di legge.
6.Qualora il Comune riceva direttamente da potenziali sponsor offerte o proposte di realizzazione di interventi rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 1°, il Comune può attuare la sponsorizzazione mediante l’affidamento diretto qualora ravvisi prevalente l’interesse pubblico e/o l’economicità dell’intervento. Negli altri casi il Comune attua le procedure esplorative che ritiene più efficaci, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, rotazione e parità di trattamento. Di regola tali procedure sono precedute dalla pubblicazione di apposito avviso.
7 All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, eventuale invio alle Associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza o partecipazione.
L’avviso deve contenere in particolare i seguenti dati:
⮚ l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico “capitolato o progetto di sponsorizzazione
⮚ l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario
⮚ le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione
8. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
⮚ il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare
⮚ l’accettazione delle condizioni previste nel capitolato e l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
⮚ per le persone fisiche:
l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese)
la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacala, filosofica o religiosa.
⮚ per le persone giuridiche:
oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall’ufficio competente per materia nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato o nel progetto di sponsorizzazione.
9 L’intendimento a ricorrere alla sponsorizzazione, qualora non sia già previsto negli atti e strumenti generali di programmazione dell’Ente, viene deliberato con apposito atto di Giunta,
mentre il relativo contratto è perfezionato con scrittura privata sottoscritta tra lo sponsor e il dirigente dell’Area cui si riferisce l’intervento.
10. Nel contratto di sponsorizzazione devono in ogni caso essere definiti l’impegno economico dello sponsor, in qualsiasi forma prestato (contributo, lavori, etc.), i limiti di sfruttamento dell’immagine ai fini pubblicitari (diritti di esclusiva, modalità di utilizzo del marchio, presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda), la durata del rapporto di sponsorizzazione, le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze, l’impegno dello sponsee a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario allo sponsor, l’eventuale cauzione da richiedere nelle ipotesi di prestazioni continuative. Il contratto di sponsorizzazione autorizza anche l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario” da parte dello sponsor.
La direzione ed esecuzione del contratto di sponsorizzazione sono affidate al dirigente che sottoscrive il contratto stesso. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento in materia di esecuzione del contratto.
Art. 74
Accordi di collaborazione
Le disposizioni di cui al precedente art. 73 trovano applicazione anche per il ricorso ad altri strumenti pattizi quali accordi di collaborazione, come disciplinati dall’art. 43 della legge 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI
Art.75
Modalità di Risoluzione delle Controversie -
Risoluzione con mediazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Responsabile di Area competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a 10 giorni, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici.
2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Bologna.
3. L’Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall’articolo 6 comma 7° lett. n) del Codice dei Contratti .
4. Alla procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall’articolo 1, comma 67° terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall’Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006.
Art. 76
Entrata in vigore - Abrogazione di norme
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione. Di esso viene data pubblicazione all’Albo pretorio.
Gli endoprocedimenti relativi a procedure in corso sono assoggettati alle disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili ed applicabili.
2 Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono interamente abrogati i seguenti regolamenti comunali:
- il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di Consiglio n° 38 del 28.05.1993
- il regolamento dei procedimenti di aggiudicazione delle forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario approvato con Delibera di Consiglio n° 92 del 25.07.1996
- il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Delibera di Consiglio n° 69 del 30.06.2003
Dalla stessa data sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.
3. Ogni disposizione di legge sopravvenuta al presente regolamento avente carattere sovraordinato prevale sul regolamento medesimo.