OPERE EDILI-
Direzione Regionale Lazio
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHÉ SU
QUELLI I CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, REGIONE LAZIO (ESCLUSO COMUNE DI ROMA) – LOTTO 2.
-OPERE EDILI-
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx (XX) – Tel. 00.000000 e-mail: xxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
pec: xxx_xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPO I
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Premesse
L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Lazio escluso il comune di Roma), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a decorrere dal giorno 01/01/2023.
Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche AQ) disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, della Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio (di seguito, per brevità, anche Agenzia), del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa e della Corte dei Conti (di seguito, per brevità, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio (escluso comune di Roma) – lotto 2, nonché le relative modalità di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli interventi.
Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e la Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, procederà all’affidamento dei contratti per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che l’Agenzia del Demanio assumerà annualmente attraverso l’emanazione del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevità, anche Piano Generale) di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi afferenti ad annualità passate che non sono stati affidati agli operatori economici dei precedenti Accordi quadro.
Il Piano Generale potrà essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni incidenti sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12, comma 6, D.L. 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.
Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento nell’ambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente Accordo Quadro.
I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione, in funzione del livello di complessità dell’intervento e/o
lavoro, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria - sino al 30 giugno 2023 e ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti - da un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, conformemente a quanto previsto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.
Art. 2 – Definizioni
- Centrale di committenza: Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio, che sottoscrive l’Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una procedura aperta;
- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo Quadro;
- Stazioni Appaltanti: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto nell’ambito territoriale della Regione Lazio (escluso comune di Roma) - lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio (escluso comune di Roma);
- Appaltatore: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta dal CIG 9217761104, esperita dall’Agenzia del Demanio, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di 6 operatori economici con i quali stipulare l’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori in epigrafe riportati;
Lotto 2: lavori (SOA I e II classifica, ambito Lazio escluso comune di Roma: interventi manutentivi di importo superiore a 150.000 euro e non superiore a 516.000 euro;
- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo Quadro.
- Contratto: contratto di appalto che sarà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore per l’affidamento dei singoli interventi.
Art. 3 – Valore delle premesse e degli atti richiamati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Art. 4 – Oggetto
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso, nonché per gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L.98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio (escluso comune di Roma), affidati mediante singoli contratti.
Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva, successivamente alla sua stipula senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
L’Agenzia ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dell’AQ non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
Art. 5 – Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni
Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi, con annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e strutturali, le cui lavorazioni sono generalmente ricomprese nelle seguenti tipologie:
1. INDAGINI DELLE STRUTTURE
2. SCAVI E REINTERRI
3. PALI E DIAFRAMMI
4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
5. BONIFICHE
6. OPERE PROVVISIONALI
7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE
11. IMPERMEABILIZZAZIONI
12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13. INTONACI
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO
19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21. OPERE DA PITTORE
22. CONSOLIDAMENTI
23. SISTEMAZIONI ESTERNE, VIABILITÀ E PARCHEGGI DI XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
00. RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E SCARICO ACQUE
25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26. IMPIANTI ELETTRICI
27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE
30. IMPIANTI DI PROTEZIONE
31. EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA
32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX
00. CABINE DI TRASFORMAZIONE
35. GRUPPI ELETTROGENI
36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
39. OPERE IDRICO SANITARIE
40. IMPIANTI ELEVATORI
41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI
42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI
Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al DM. 37/2008).
L’elencazione di cui sopra è comunque meramente indicativa in quanto basata sui fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità del presente AQ.
Art. 6 – Durata
L’AQ ha una durata di anni 3 (anni) decorrenti dal giorno 01/01/2023.
L’Accordo Quadro potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7, ferma restando l’operatività dell’opzione ivi prevista.
Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante entro la data di scadenza dell’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’art. 1 – Premesse.
Art. 7 – Ammontare dell’Accordo Quadro e opzione
Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, l’ammontare massimo degli interventi commissionabili in virtù del presente AQ, comprensivo dei costi della sicurezza, non potrà eccedere l’importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro 8.880.000,00, IVA esclusa (inserire l’importo corrispondente al lotto di riferimento dell’Accordo Quadro).
I costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Il costo della manodopera, che la Stazione Appaltante è chiamata a valutare ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera.
L’importo del singolo contratto sarà determinato applicando il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sull’elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto. I costi della sicurezza, di cui al P.S.C. non soggetti a ribasso, anch’essi quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento, saranno aggiunti all’importo netto dei lavori per definire l’importo totale del contratto.
L’ammontare massimo stimato di cui al primo periodo è soggetto al regime fiscale dell’IVA, che potrà essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.
L’importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, ove non sia necessario, dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione tecnica.
Il contratto sarà stipulato interamente “a misura”, così come definito all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 30 del presente documento.
L’Agenzia del Demanio potrà modificare l’Accordo Quadro, senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e nei limiti del 50% del valore complessivo presunto dell’Accordo Quadro, in uno dei seguenti casi:
- per avvenuto raggiungimento dell’importo complessivo presuntivamente stimato dell’Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto, così come quantificato nel precedente art. 7 “Ammontare dell’Accordo Quadro”;
- laddove l’importo massimo residuo per ciascun operatore dell’Accordo Quadro, costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate, non consenta in funzione dell’importo dell’intervento da affidare di procedere all’assegnazione dello stesso, secondo le regole prescritte nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’opzione sopra riportata è stata stimata nel valore complessivo della presente procedura di affidamento.
La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, qualora venga attivata dall’Agenzia del Demanio si rifletterà sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova capienza dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’eventuale attivazione dell’opzione comporterà quindi l’aggiornamento della soglia di affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le modalità e condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’opzione contrattuale prevista ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 non è impegnativa per l’Agenzia del Demanio, la quale si riserva la facoltà di incrementare l’importo dell’Accordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale massimo di tre anni di vigenza dell’Accordo Quadro. Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la modifica contrattuale, senza che l’eventuale attivazione o mancata attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L’operatore economico si impegna, quindi, all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l’insussistenza di alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.
Art. 8 – Normativa di riferimento
L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:
• norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, X.Xxx. 50/2016;
• Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
• X.Xxx. 81/2008 e dalle misure introdotte per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
• RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 50/2016;
• Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i.;
• Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;
• condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale, nell’Accordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;
• norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.
Art. 9 – Ordine di prevalenze delle norme contrattuali
In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo/definitivo in caso di progettazione semplificata conformemente a quanto disposto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più pertinente alle finalità per le quali l’intervento o il lavoro è stato commissionato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.
In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilità, tra norme del Capitolato Speciale trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 10 – Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati: offerta tecnica e offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dell’AQ, anche se materialmente non allegati allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Xxxxxxx, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- il prezziario regionale Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3 del 13/01/2022 soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016;
- il documento denominato “Risposta Tecnica” comprensivo dei relativi elaborati ed allegati presentati in sede di offerta.
CAPO II DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 11 – Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore
A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio (escluso comune di Roma) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro.
La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo 103 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio (escluso comune di Roma).
Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 12 – Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà
Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
Sono altresì a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere provvisionali.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.
Art. 13 – Penali e risoluzione
L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.
Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto.
Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio.
Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale.
Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro.
Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.
L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
Art. 14 – Subappalto e avvalimento
L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata dal contratto di subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.
Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art. 105 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà acquisita l’’attestazione di cui all’art.
49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’art.105, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e all’art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
Art. 15 – Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
È vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.
È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.
Art. 16 – Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa
La Centrale di Committenza può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. L’Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Centrale di Committenza all’Impresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) quando l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;
b) quando l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell’intervento;
c) quando l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere;
d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto;
e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza di cui all’art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;
g) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del D.L. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);
h) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016;
i) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro;
j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
k) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
l) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all’art. B.4 del Capitolato Speciale d’Appalto;
n) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista all’art. B.4 del Capitolato Speciale d’Appalto;
o) qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
p) qualora nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo;
q) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all’art. 8 dello stesso;
r) nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
s) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;
t) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l’esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie XX0, XX0, XX00, ricomprese nel lotto di aggiudicazione;
u) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
Art. 17 – Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti
La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti stipulati in forza dell’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Lazio, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 3 del 13/01/2022, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti già sottoscritti.
La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 3 del 13/01/2022, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all’impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L’impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese.
CAPO III
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi al ribasso offerto sul prezziario Regionale Lazio ed alle condizioni di cui all’offerta tecnica. Qualora l’intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe
e in assenza ad analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.
Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. È demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l’atto in forma pubblico- amministrativa.
Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti agli aggiudicatari del lotto 2 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (“Lavori SOA I e II classifica).
Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo Quadro, è previsto un importo massimo, pari ad euro 1.480.000,00 affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che segue in graduatoria.
L’importo massimo potrà essere raggiunto mediante la somma di contratti o mediante un unico contratto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di riferimento.
Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto 2, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.
Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che segue in graduatoria, salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.
Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento.
Resta ferma l’operatività dell’opzione di cui al precedente art. 7 “Ammontare dell’Accordo Quadro”.
I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo la procedura descritta nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.
L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti la selezione e rotazione in tempo reale degli operatori economici nonché la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi in conformità all’AQ, al Capitolato Speciale e all’intera procedura di gara.
Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo quadro si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo informatico, come descritto dalla richiamata Guida.
In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida ovvero di mancato utilizzo dell’applicativo informatico, l’affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
Ai fini dell’affidamento del singolo intervento, il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante darà comunicazione all’Appaltatore, non appena selezionato tramite l’applicativo di cui al periodo precedente, della necessità di realizzare il singolo intervento, invitandolo a prendere visione della relativa documentazione tecnica e dei luoghi, e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva, per acquisirne la documentazione antimafia e per verificare il permanere dei requisiti speciali richiesti per il lotto di riferimento.
Entro 10 giorni dall’invito ad eseguire l’intervento, l’Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei Lavori, dovrà valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle condizioni di esecuzione e in particolare sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e trasporti e di quant’altro necessario, nonché la completezza della documentazione tecnica ricevuta.
L’Appaltatore dovrà rilasciare al Direttore Lavori l’attestazione di presa visione della documentazione tecnica e dello stato dei luoghi e di assenza di motivi di contestazione.
In assenza della suddetta attestazione, l’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Qualora l’Appaltatore non svolga le attività di verifica, sopralluogo e accettazione dell’intervento entro 10 giorni dall’invito del RUP ad adempiere (notifica della Stazione Appaltante all’operatore economico di avvenuta prenotazione) si provvederà a registrare l’evento come rifiuto ingiustificato.
Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, l’Appaltatore ritenga di non accettare l’intervento, dovrà:
• comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dall’invito del RUP, il rifiuto alla sottoscrizione del relativo contratto;
• indicare le motivazioni del rifiuto.
In tal caso, la Stazione Appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria interpellando l’Operatore Economico successivo.
Resta ferma, in caso di rifiuto, l’attività istruttoria della Direzione Regionale dell’Agenzia in qualità di Centrale di Committenza, che, rispetto al caso specifico, valuterà la conformità del rifiuto espresso dall’operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro. L’Operatore è tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all’istruttoria dell’Agenzia entro e non oltre il termine che la stessa indicherà nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte
dell’operatore economico nei termini assegnati, sarà automaticamente considerato ingiustificato. Soltanto l’esito negativo dell’istruttoria sarà comunicato dalla competente Direzione Regionale dell’Agenzia all’operatore interessato.
Qualora l’Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l’incarico, il contratto verrà sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
Qualora l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, l’Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtù del medesimo Accordo Quadro.
Qualora, invece, l’intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero per cause di forza maggiore e/o imprevedibili, verrà interpellata l’impresa parte dell’Accordo Quadro che segue in graduatoria, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potrà essere concessa soltanto una volta.
L’Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale, trattandosi quest’ultimo di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facoltà di non ricorrere all’Accordo Quadro per singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarità a seguito di comprovate e oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall’Agenzia stessa.
La Centrale di Committenza si avvale della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 D.Lgs. 50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo Quadro, una volta esaurita la soglia massima a questi ultimi affidabile.
Art. 19 - Procedimento per l’attivazione dei cantieri
Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica di progetto.
L’impresa, selezionata in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo, ha l’obbligo di designare, al momento dell’accettazione dell’intervento, il proprio referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell’impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare l’esecuzione delle opere.
Art. 20 – Cronoprogramma dei lavori
Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatti in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.
La Stazione Appaltante provvederà a nominare per ogni singolo contratto:
• il Responsabile Unico del Procedimento
• il Direttore dei Lavori
• il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario)
Inoltre, in rapporto alla complessità e all’importanza dell’intervento potranno essere nominate ulteriori figure quali, ad esempio:
• il supporto al RUP
• uno o più Direttori Lavori Operativi / Ispettori di Cantiere
• il Collaudatore o la Commissione di Collaudo.
L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, aggiornerà nel rispetto delle previsioni temporali progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori.
Nella maggior parte dei casi i lavori saranno eseguiti in contemporanea con importanti attività di ufficio e pertanto l’impresa - anche in relazione alla proposta di “coordinamento delle interferenze nel cantiere” presentata in sede di offerta tecnica - nell’assumere l’incarico di esecuzione dei lavori, dovrà dichiarare espressamente di aver preso coscienza di tale situazione, di adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i disagi alle attività adiacenti e di aver tenuto conto di tale circostanza nel rispetto del cronoprogramma previsto.
Art. 21 – Modifiche al progetto
Eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite dall’Operatore Economico solo se preventivamente autorizzate e approvate dalla Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 e 149 del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 22 – Disciplina e buon ordine dei cantieri
L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento dei soggetti riconducibili all’Operatore Economico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e richiederne la sostituzione.
Art. 23 – Condotta dei lavori
L’esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose interferenti con i lavori di cui al presente AQ.
In particolare, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP dell’Amministrazione usuaria, ottemperando alle prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), del DUVRI e del PSC (ove presenti), redigendo e attuando il proprio POS (ovvero il PSS in caso di assenza di PSC), nonché osservando scupolosamente tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.
Art. 24 – Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi
In considerazione dell’attività svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori l’Appaltatore comunque dovrà:
- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell’impresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.
È vietato all’Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario.
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura dell’Appaltatore.
L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.
Art. 25 – Termine di ultimazione dei lavori
Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
Subito dopo l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, che procederà al più presto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell’ultimazione delle opere.
In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell’opera, salva contraria dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l’impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l’applicazione della penale prevista dall’art. 14 del presente Accordo Quadro e dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.
Art. 26 – Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe
I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
In caso di sospensioni nell’esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante è tenuta a darne comunicazione alla Centrale di Committenza per il seguito di competenza.
Art. 27 – Lavoro festivo e notturno
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste dall’art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.
Art. 28 – Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo
Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami di cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all’art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui al comma 2 del citato art. 113-bis e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 29 – Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo
Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezziari ufficiali di regioni limitrofe o, in assenza, da analisi prezzi elaborate dal
progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, X.X.xx. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.
Ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui all’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 29 co. 1 lett. b) del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni con L. n. 25/2022.
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.
Art. 30 – Contabilità dei lavori
La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dal D.M. MIT 49/2018. Nel caso siano presenti lavorazioni valutate nell’elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori.
Art. 31 – Pagamenti
All’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto precedenti.
I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico del Procedimento contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo.
In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale percentuale può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, così come prorogato dall’articolo 3 comma 4 del D.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n. 15/2022.
L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore
- ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
Art. 32 – Liquidazione finale e saldo
Il Conto Finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori e sarà trasmesso al responsabile del procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore entro un termine non superiore a trenta giorni.
Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.
Art. 33 – Ritenute di garanzia
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.
Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, dopo l’approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 34 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante verifica, anche durante l’esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell’Appaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati;
c) obbligo di subordinare la stipula del contratto all’acquisizione (da parte della stazione appaltante), del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva, della documentazione antimafia, dell’accertamento del permanere dei requisiti speciali richiesti per lo specifico lotto. Il documento attestante la regolarità contributiva dovrà essere acquisito anche per il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo. Ai fini dei pagamenti, verranno effettuate anche le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.
Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare dell’art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarità contributiva è attestata mediante il “documento unico di regolarità contributiva” denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l’adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all’INPS, all’INAIL o alle casse edili.
Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 – Applicazione del D. Lgs. 81/2008
I lavori appaltati e regolati da singoli contratti potranno, ai sensi del D.Lgs 81/2008, prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in coerenza al PSC.
In assenza di PSC l’Appaltatore provvederà alla redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, costituiscono motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro.
Art. 36 – Responsabilità dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali
Considerato che, nella maggior parte dei casi, i lavori saranno eseguiti in contemporanea con importanti attività di ufficio, l’impresa, nell’assumere l’incarico di esecuzione dei lavori, anche in relazione alla proposta di “coordinamento delle interferenze nel cantiere” presentata nell’offerta tecnica, dovrà dichiarare espressamente di aver preso coscienza di
tale situazione, impegnandosi ad adottare ogni possibile accorgimento al fine di garantire la sicurezza del personale.
L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.
L’Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.
In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l’impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di lavoro e di quelli attestanti la regolarità contributiva assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.
L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.
Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere provvisionali.
L’Appaltatore è tenuto infine a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attività, contenute nei protocolli Governo-Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da Governo e Regioni negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle Autorità sanitarie locali e nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio.
CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Art. 37 – Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai singoli contratti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l’Appaltatore dovrà tener conto in sede di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente art. 19:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni del Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni e chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni altro documento necessario per l’esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza.
L’Appaltatore è tenuto inoltre all’adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei successivi articoli 38, 39 e 40.
Art. 38 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.
L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
Art. 39 – Xxxxx e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori
In relazione alle attività relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti, sono a carico dell’Appaltatore:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l’esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, che saranno predisposti dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante. I costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l’esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Xxxxx e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l’esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera;
l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell’interno degli immobili o a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.
Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati all’imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell’articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Restano altresì a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risultino intestati a nome della Staz. Appaltante ovvero dell’Amministrazione utilizzatrice. L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla
cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.
Art. 42 – Definizione del contenzioso e Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione Appaltante e l’Appaltatore derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del conseguente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sito in via Flaminia, n. 189 – 00000 Xxxx.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 43 – Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.
ll Direttore della Direzione Regionale Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
Allegato:
Prezziario regionale Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3 del 13/01/2022