ENTE DI DIRITTO PUBBLICO via Pio VII 9 - 10135 TORINO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO xxx Xxx XXX 0 - 00000 XXXXXX
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017
Allegato 1 al Disciplinare di Gara
Capitolato Speciale d’Appalto
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO ANNUALE DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI CONTENITORI, PER LE DIVERSE SEDI DI ARPA PIEMONTE. CIG 4723045C05
SOMMARIO
ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO ART. 2 QUANTITA’ PRESUNTE E VARIANTI
ART. 3 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE
ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO
ART. 5 EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO NON PREVISTO
ART. 6 SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP ART. 7 RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ART. 9 PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO
ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.11 CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO – REGOLARE ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA’
ART. 12 NOMINA RESPONSABILI DEL SERVIZIO – REFERENTI DEL FORNITORE ART. 13 REVISIONE PREZZI
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 15 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO ART. 17 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
ART. 18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO.
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, che l’art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 classifica come rifiuti speciali, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari, per le diverse sedi di Arpa Piemonte, dislocate nella regione, indicate all’art. 4, lettera C).
I rifiuti oggetto del servizio comprendono, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., le seguenti tipologie:
➢ Rifiuti speciali pericolosi
➢ Rifiuti speciali non pericolosi.
Il servizio dovrà essere espletato in osservanza delle normative sopraccitate, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti e dovrà comprendere la fornitura, dei contenitori, dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio temporaneo ed al trasporto, nonché all’emissione dei documenti di trasporto (formulari di identificazione).
La durata dell'appalto è stabilita in mesi 12 (dodici).
L’aggiudicazione comporterà automaticamente la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario, in favore dell’Agenzia, del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 1331 cod. civ. e 29, comma 1, D.Lgs. n.163/2006, e determinerà automaticamente l’obbligo dell’Aggiudicatario alla continuazione del servizio per ulteriori 12 mesi alle medesime, originarie condizioni contrattuali. È facoltà dell’Agenzia esercitare il proprio diritto di opzione entro il termine di scadenza del contratto. Qualora la stazione appaltante alla scadenza contrattuale non abbia ancora riaffidato il servizio, ha facoltà di prorogare il contratto in essere, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a sei mesi.
ART. 2 - QUANTITA’ PRESUNTE E VARIANTI
Il contratto è gestito a quantità e a valore. Le quantità presunte per tipologia di rifiuto sono riportate a scopo meramente indicativo e non vincolante per Arpa Piemonte, nell’Allegato 1A “Scheda quantitativi presunti annui” del presente capitolato, e pertanto non costituiscono per l’appaltatore minimo contrattuale garantito. Le quantità annue effettive prodotte per ogni tipologia, infatti, dipendono dalla concreta attività di ogni singola struttura e sono dunque suscettibili di variazione in difetto o in eccedenza al quinto di legge, per effetto dell’andamento delle attività dell’Agenzia e/o di eventuali riorganizzazioni aziendali e/o di variazioni indotte da problematiche di smaltimento, senza che l’appaltatore possa accampare pretese. Nel caso si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione dell’importo del servizio nel suo complesso, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni previste nel contratto. Oltre tale limite, l’appaltatore ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
ART. 3 – DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE
Arpa Piemonte ha l’esigenza di procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, di cui alla seguente tabella:
DESCRIZIONE | C.E.R. |
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | 180103* |
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio | 160506* |
Solventi | 140603* |
Rifiuti contenenti mercurio | 060404* |
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | 080317* |
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati | 130204* |
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | 130205* |
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | 130206* |
Oli isolanti e termo conduttori, contenenti PCB | 130301* |
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 140601* |
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 150110* |
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 150202* |
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose | 160504* |
Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | 160507* |
Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | 160508* |
Sostanze chimiche pericolose contenenti sostanze pericolose | 180106* |
Carbone attivo esaurito (tranne 060702) | 061302* |
Toner e cartucce per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506*, 160507*, 160508* | 160509 |
Resine a scambio ionico saturate o esaurite | 190905 |
Oli e grassi commestibili | 200125 |
Materiali isolanti contenenti amianto | 170601* |
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere | 160212* |
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 160211* |
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212* | 160213* |
Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160213* | 160214 |
Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160213* | 160216 |
Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504* (Estintori a CO2) | 160505 |
Rifiuti costituiti da batterie al piombo derivanti da apparecchiature | 160601* |
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02* | 150203 |
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 200121* |
I codici contrassegnati con l'asterisco si riferiscono a rifiuti speciali pericolosi.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
4.A MODALITA’ DI RACCOLTA
L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti dai punti di deposito temporaneo delle sedi di raccolta di Arpa Piemonte, riportate al successivo punto 4.A, secondo le periodicità indicate al successivo punto 4.B.
L’appaltatore dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei di Arpa Piemonte ai propri mezzi di trasporto ed al carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli, ecc.), nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il controllo del peso in ogni sede di prelievo dovrà avvenire mediante pesatura su bilancia, messa a disposizione dall’appaltatore, detraendo il peso del contenitore (ove questo sia riutilizzabile), alla presenza di un dipendente di Arpa Piemonte, che controfirmerà il formulario (o la scheda di movimentazione SISTRI, se a regime), al fine di quantificare la produzione di rifiuti e riportare i quantitativi sui documenti di trasporto e sui registri di carico e scarico indicando il peso esatto.
4.B CADENZE DI RACCOLTA
A) Rifiuti contraddistinti dai seguenti codici: codice C.E.R. 180103
cadenza: settimanale in tutte le sedi di raccolta
B) Rifiuti contraddistinti dai seguenti codici:
codice C.E.R. 160506, 160507, 160508, 061302, 140603, 150110, 150202,
cadenza: mensile per la sede di Grugliasco, bimestrale per tutte le altre sedi di raccolta.
C) Rifiuti contraddistinti dai seguenti codici:
codici C.E.R. 060404, 080317, 080318,130204, 130205, 130206, 130301, 140601, 150203,
160504, 160212, 160211, 160213, 160214, 160216, 160505, 160509, 160601, 170601,
180106, 190905, 200125, 150202, 200121
cadenza: su richiesta (a scopo meramente indicativo e non vincolante si precisa che normalmente Arpa Piemonte richiede complessivamente un numero annuo di tre interventi di prelievo per sede di raccolta)
Le cadenze di ritiro potranno essere modificate qualora, nell’ambito della revisione della normativa nazionale sui rifiuti, fossero modificate in senso restrittivo le quantità massime e/o i tempi massimi per lo stoccaggio.
Per il servizio di prelievo i termini di effettuazione sono i seguenti:
• .per i rifiuti di cui alla lettera a) il prelievo deve essere effettuato regolarmente nella giornata della settimana che sarà concordata con le singole sedi di raccolta, garantendo il rispetto dei tempi di giacenza nei depositi temporanei così come previsti dalla normativa vigente;
• per i rifiuti di cui alla lettera b) il prelievo deve essere effettuato con preavviso della sede da parte dell’appaltatore verso la sede produttiva Arpa di almeno due giorni lavorativi
• per i rifiuti di cui alla lettera c) il prelievo dovrà essere effettuato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta inoltrata a mezzo fax o PEC dalla sede di raccolta.
4.C SEDI DI RACCOLTA
Le Sedi di raccolta dei rifiuti prodotti da Arpa Piemonte sono di seguito elencate:
• TORINO- Xxx Xxx XXX 0;( Struttura Complessa 06 - Dipartimento di Torino - Sede Centrale – Struttura Complessa 19)
• GRUGLIASCO – Xxx Xxxxxxxx 000; (Struttura Semplice 06.05 Laboratorio – Struttura Semplice 06.06 Polo Microinquinanti – Struttura semplice 06.07 Polo Amianto)
• XXXXX - Xxx Xxxxxx 00 (Struttura Semplice 09.03 Laboratorio – Attività Strumentali di Laboratorio- S.C. 21 – Radiazioni)
• BIELLA – via Trento 11 (Struttura Complessa 09 Dipartimento di Biella)
• ALESSANDRIA – Xxx Xxx Xxxxxxxxx 0 e 3; (Struttura Semplice 07.03 Laboratorio Xxx Xxxxxxx 00); - Xxx Xxxxxx xxxxxxx 00 (Struttura Complessa 07 – Dipartimento di Alessandria), – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 e 38 (Struttura Semplice Polo Bonifiche)
• CASALE MONFERRATO – Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00 ( Xxxx Xxxxxxx );
• ASTI – Xxxxxx Xxxxxxx 00 (Struttura Semplice 08.03 Qualità delle acque – Struttura Complessa 08 Dipartimento di Asti)
• CUNEO Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx 00; (Struttura Semplice 10.03 Laboratorio – Struttura Complessa 10 – Dipartimento di Cuneo)
• NOVARA – Xxxxx Xxxx 0/x (Struttura Semplice 11.03 Laboratorio – Struttura Complessa 11
– Dipartimento di Novara)
• XXXXXXXXXX XX XXXXXX - Xxx XX Xxxxxxxx 000 (Struttura Semplice 12.03 Laboratorio – Struttura Complessa 12 - Dipartimento del V.C.O.)
• VERCELLI – Xxx Xxxxxx 0; (Struttura Semplice 13.03 Laboratorio –Struttura Complessa 13 Dipartimento di Vercelli) via Trino 89, (Struttura Semplice 21.01 Radiazioni Ionizzanti-)
• LA LOGGIA – Xxxxxx Xxxxx 00; S.S. 02.04 ( Polo Alimenti)
I rifiuti dei diversi laboratori saranno confezionati a carico dell’Agenzia committente.
4.D EVENTUALI VARIAZIONI DELLE SEDI DI RACCOLTA
In caso di sopravvenute modifiche dei processi produttivi di rifiuti e/o di riorganizzazioni aziendali, il numero e l’ubicazione delle sedi di raccolta di cui al precedente punto C, possono subire variazioni in aumento o in diminuzione.
4.E TRASPORTO
Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi avviati allo smaltimento, dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme ADR con l’impiego di personale adeguatamente formato e l’utilizzo di specifici ed idonei automezzi autorizzati.
Arpa Piemonte si riserva la possibilità di controllare l’effettivo possesso delle relative autorizzazioni.
E’ vietata l’apertura dei contenitori nel corso della fase di raccolta e trasporto dei rifiuti.
4.F SMALTIMENTO
I rifiuti ritirati possono subire tre differenti destinazioni:
1) essere trattati o smaltiti direttamente dalla ditta che li ritira (in tal caso è richiesto alla ditta aggiudicataria di produrre copia dell’autorizzazione al trattamento e smaltimento finale);
2) essere avviati al recupero attraverso soggetti terzi, pertanto la ditta che ritira i rifiuti effettua un’operazione di messa in riserva R13. In tal caso è richiesto alla ditta aggiudicataria di produrre copia della convenzione da cui risulti l’impegno dell’impianto finale ad accettare le tipologie di rifiuti (cioè i codici CER) prodotti dall’Agenzia;
3) essere avviati a trattamento/smaltimento finale attraverso soggetti terzi, in tal caso la ditta che ritira i rifiuti effettua una o più operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) o deposito preliminare (D15).
E’ possibile che successivamente i rifiuti vengano conferiti direttamente all’impianto di trattamento/smaltimento finale o che, viceversa passino attraverso altre operazioni preliminari. Ne consegue pertanto che l’Agenzia abbia la necessità di avere preventivamente le opportune garanzie che chi effettuerà il servizio di ritiro dei rifiuti sia in grado di garantirne il successivo percorso fino al trattamento/smaltimento finale. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia della/e Convenzione/i dalla quale/i risulti l’impegno di uno o più impianti finali ad accettare le tipologie di rifiuti (codici CER) prodotti da Arpa, in virtù dell’art. 188, comma 4, del D.Lgs 152/6 e s.i. e m..
Considerato il fatto che l’Arpa richiede il ritiro di alcune tipologie di rifiuti particolari e annualmente prodotte, alcune anche con carattere occasionale, in piccole quantità, si ritiene che per i codici CER per i quali nell’Allegato A1 del Capitolato è indicata una produzione
annuale presunta minore o uguale a 100 kg la condizione sopra riportata, riferita alla necessità “della/e Convenzione/i dalla quale/i risulti l’impegno di uno o più impianti finali ad accettare le tipologie di rifiuti (codici CER) prodotti da Arpa”, possa essere adeguatamente soddisfatta con una dichiarazione del soggetto autorizzato al deposito preliminare (D15) e alla messa in riserva (R13) di provvedere al successivo smaltimento di detti rifiuti presso soggetti terzi adeguatamente autorizzati, xxxxx ovviamente restando gli obblighi di legge relativi alla quarta copia del Formulario.
Il servizio di smaltimento andrà effettuato a cura e a spese dell’Impresa aggiudicataria, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia e in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e dal D.P.R. 254/2003, nonché applicando la normativa sui rifiuti, precedente a tali decreti, per le parti tutt’oggi in vigore ovvero la normativa che sarà emanata successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.
Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
L’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento alla Direzione delle diverse sedi di raccolta ovvero al personale a ciò delegato, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente e con l’indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto lo smaltimento.
Qualora all’Impresa aggiudicataria venga meno la disponibilità di conferimento agli impianti deputati allo smaltimento, la stessa dovrà comunicare tempestivamente all’Agenzia la sede del nuovo impianto: in tal caso Arpa Piemonte sarà comunque sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta.
4.G FORNITURA DEI CONTENITORI
L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire a proprio carico, con una periodicità volta a consentire la raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità, i contenitori necessari, nella quantità occorrente alle diverse sedi regionali.
E’ pertanto da considerare esclusa ogni ipotesi di deposito degli stessi a cura di Arpa Piemonte, diverse da quelle dettagliatamente specificate.
I contenitori per rifiuti dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:
• I contenitori dovranno essere dotati di apposite maniglie ovvero di sistemi atti ad una presa sicura;
• I contenitori destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi dovranno riportare le etichettature previste a norma di legge, ovvero:
➢ l’etichetta “R”, nera su campo giallo, identificante il contenuto di “rifiuto speciale pericoloso”,
➢ oppure, nel caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Cod. CER 18.01.03, la scritta (ex art. 8 D.P.R. 254/2003):
“Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, unitamente al simbolo di rischio biologico limitatamente all’imballaggio interno;
➢ le etichettature previste dalle norme ADR per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi, attribuite secondo l’effettivo rischio dovuto alla tipologia di rifiuto contenuto.
• I contenitori dovranno essere, in base alle diverse esigenze e secondo quanto stabilito dalla normativa per specifiche tipologie di rifiuti, nuovi – “a perdere”, ovvero del tipo riutilizzabile, previa opportuna bonifica interna ed esterna a carico dell’Impresa aggiudicataria;
• Nella ipotesi di contenitori riutilizzabili, l’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la sicurezza igienica degli stessi e dovrà presentare idonea documentazione, periodicamente e, comunque, su richiesta di Arpa Piemonte, attestante le modalità di pulizia, sanificazione, disinfezione ed eventuali altri trattamenti, nonché le autorizzazioni all’uopo occorrenti;
• Il numero di volte in cui è possibile riutilizzare ciascun contenitore completo, sottoposto a tali trattamenti, garantendone le caratteristiche richieste, dovrà essere dichiarato e certificato dall’Impresa aggiudicataria fin dall’inizio dell’attività;
• I contenitori dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in tema di sicurezza per la protezione della salute dei lavoratori, ed alle prescrizioni previste dalla normativa vigente sui rifiuti ospedalieri.
Le tipologie dei contenitori da fornire sono le seguenti:
1) CONTENITORI IN MATERIALE RIGIDO CON SACCO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO:
Dimensioni:
♦ Volume 30 lt,
♦ Volume 60 lt; Caratteristiche:
♦ sacco interno in polietilene, di colore facilmente distinguibile, di adeguato spessore, con caratteristiche di resistenza ed impermeabilità idonee e dotato di un sistema di chiusura atto ad evitare spargimenti accidentali del contenuto, anche liquido;
♦ contenitori esterni in materiale rigido, non deformabili, resistenti alle perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli, alle punture da ago; facilmente bonificabili; dotati di stabilità sul piano d’appoggio, al fine di evitare il loro rovesciamento durante la fase di riempimento;
♦ chiusura ermetica per la tenuta dei liquidi, così da non consentire eventuali versamenti di liquidi biologici o altro e tale da garantire la sicurezza del trasporto e da non permettere la manomissione dei rifiuti contenuti.
2) TANICHE IN MATERIALE PLASTICO IDONEE A CONTENERE: ACIDI, ALCALI, OLI MINERALI, SOLVENTI E RIFIUTI LIQUIDI IN GENERE:
Dimensioni:
♦ Volume 15 - 20 lt.
FUSTINI IN METALLO IDONEI A CONTENERE: SOLVENTI CLORURATI, OLI CONTAMINATI DA PCB:
Dimensioni:
♦ Volume 10- 15 lt.
FUSTINI IN MATERIALE PLASTICO A BOCCA LARGA NON INFERIORE A QUINDICI CENTIMETRI DI DIAMETRO IDONEI A CONTENERE RIFIUTI SOLIDI IN GENERE:
Dimensioni:
♦ Volume 15 -20 lt.
La fornitura dei contenitori di vario tipo deve essere rapportata nella quantità ai quantitativi di rifiuti da smaltire, con riferimento alle specificità sopra riportate.
ART. 5 – EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO NON PREVISTO
Per i servizi di prelievo di materiale i cui codici C.E.R. non sono espressamente previsti dal presente Capitolato, si procederà a concordamento di nuovi prezzi. Qualora non si raggiunga l’accordo su un nuovo prezzo, Arpa Piemonte ha facoltà di acquisire il nuovo servizio da altro fornitore.
ART.6 – SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP
Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.26 della Legge 488/1999 (CONSIP), comprendesse anche beni e servizi oggetto del contratto, e in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurrei propri prezzi e condizioni a quelli delle convenzioni Consip.
Arpa Piemonte, come da indicazioni regionali, e nel rispetto delle norme di legge, si riserva la facoltà di aderire a sperimentazioni sulla modalità di raccolta e smaltimento di rifiuti che potrebbero ridurre i quantitativi di rifiuti conferiti all’Impresa aggiudicataria: in questo caso nulla sarà dovuto alla medesima.
ART. 7 – RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
Considerata la particolare natura dell’appalto e a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell’esecuzione del servizio di prelievo e trasporto all’interno delle sedi dell’ARPA Piemonte, l’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Istituto sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.
L’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto,
In particolare detta polizza deve tenere indenne l’Agenzia, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il soggetto aggiudicatario possa arrecare nel corso dell’espletamento delle attività oggetto dell appalto.
I massimali della polizza debbono avere i seguenti importi:
- euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro;
- euro 1.500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- euro 1.000.000,00 per danneggiamento a cose, anche se appartenenti a più persone.
La suddetta polizza assicurativa dovrà essere emessa a favore dell’ARPA Piemonte e ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria, con le modalità indicate nel disciplinare di gara
In corso di contratto l’appaltatore dovrà inoltre consegnare ad Arpa Piemonte copia dei rinnovi annuali e delle quietanze di pagamento delle rate di premio; l’inadempimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato.
ART. – 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
La ditta appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio, ha l’obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale dell’Agenzia, nonché l’attuazione delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I..
ART. - 9 PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO
Le procedure di registrazione dei rifiuti (registro carico – scarico, M.U.D. ) nonché la compilazione dei formulari, su supporto cartaceo o tramite SISTRI, quando entrerà in vigore, sono espressamente a carico dei Dirigenti Responsabili delle sedi di produzione dei rifiuti o di personale esplicitamente incaricato, mentre a carico dell’Appaltatore del servizio rimane l’obbligo, ai sensi della normativa vigente, di certificare l’avvenuto smaltimento mediante la restituzione della quarta copia del formulario, debitamente controfirmata e datata in arrivo dal destinatario dei rifiuti, ovvero delle competenze sostitutive previste dal SISTRI quando entrerà in vigore.
ART. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad emettere fatture mensili che devono riportare l’indicazione, distinta per ciascuna sede di produzione dei rifiuti, del quantitativo e della tipologia degli stessi, il numero CIG della procedura ed i riferimenti bancari dell’Aggiudicatario.
Sull’importo netto di ogni singola prestazione sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art.4 comma 3 del DPR 05 Ottobre 2010 n.207 regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006.
Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.
Pertanto l’affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate.
Le fatture , in originale, devono essere intestate ed inviate ad Arpa Piemonte, Xxx Xxx XXX 0 00000 Xxxxxx Partita IVA 07176380017 .
E’ altresì onere della ditta trasmettere alle singole sedi di raccolta dei rifiuti copia delle medesime fatture, allegando alle stesse i relativi formulari di identificazione (quarta copia) e i certificati di avvenuto smaltimento dei rifiuti fatturati.
Il pagamento delle prestazioni così fatturate sarà disposto in rapporto ai servizi regolarmente effettuati con riferimento ai quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti (sottraendo il peso del contenitore, ove questo sia riutilizzabile), a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, regolare a norma di legge, per mandato esigibile presso la Tesoreria di Arpa Piemonte, subordinatamente all'attestazione di regolare esecuzione da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia
.
Il pagamento della fattura avverrà previa verifica di conformità della prestazione effettuata da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal responsabile del procedimento (ex artt. Da 312 a 324 del D.P.R. 207/2010).
Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.
Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.
Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive.
E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato.
Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivo.
ART. 11 – CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO – REGOLARE ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA’
A cura dei Dirigenti Responsabili delle diverse sedi di raccolta, ovvero loro delegati, potranno venire effettuati accertamenti e controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità operative, per verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.
Eventuali risultati negativi delle verifiche saranno comunicati a cura della sede interessata all’Ufficio Acquisti beni e servizi di Arpa Piemonte, che provvederà a trasmettere all’Impresa aggiudicataria le eventuali segnalazioni, richiamandolo sull’osservanza degli obblighi contrattuali.
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’Impresa aggiudicataria, debitamente accertato dalle competenti Strutture di Arpa Piemonte, sarà pertanto formalmente contestato dall’Agenzia.
L’Impresa aggiudicataria potrà comunicare le proprie contro-deduzioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le contro-deduzioni eventualmente prodotte, l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione delle penalità di seguito previste.
In relazione a ciò si precisa che l’inadempimento decorrerà in ogni caso, dal primo giorno di disservizio.
Nel caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata, Arpa Piemonte potrà applicare le seguenti penalità:
▪ per sostituzione anche di uno solo dei contenitori di cui alla campionatura consegnata, senza il consenso dell’Agenzia appaltante,
▪ per impossibilità ad effettuare il controllo del peso all’atto del ritiro, mediante pesatura su bilancia, messa a disposizione dall’Impresa aggiudicataria,
verrà applicata una penale pari a 250,00 Euro, per ogni inadempienza riscontrata.
▪ Per mancato ritiro dei contenitori pieni e conseguente ritardo (rispetto alle cadenze stabilite dal presente capitolato nel trasporto e smaltimento dei rifiuti,
▪ per mancata consegna dell’attestazione di avvenuto smaltimento, nel rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente e delle informazioni dovute, riportanti l’indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto lo smaltimento,
▪ per mancata consegna dei contenitori vuoti, nella quantità necessaria a garantire il deposito temporaneo e quindi il ritiro (nella data concordata con la sede di riferimento) dei rifiuti secondo le cadenze prescritte
verrà applicata una penale pari a 200,00 euro per ciascun giorno di ritardo.
▪ Il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro a tutela degli operatori dell’Appaltante, in genere contenute nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) determinerà l’applicazione di una pena pecuniaria pari allo 0,5% dell’importo contrattuale.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
L’ammontare della penale applicata sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, ove ciò non fosse possibile, sarà trattenuta dell’Agenzia sulla cauzione definitiva. In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere, senza formalità
di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione del servizio mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Impresa aggiudicataria del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.
ART. 12 – NOMINA RESPONSABILI DEL SERVIZIO – REFERENTI DEL FORNITORE
L'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ad Arpa Piemonte entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il nominativo ed i recapiti telefonici di:
• un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
• un Responsabile tecnico, al quale l’Agenzia possa fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in questione. Il responsabile tecnico dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’appalto da parte di Arpa Piemonte e dell’Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
ART. 13 REVISIONE PREZZI
I prezzi unitari risultanti all’atto dell’aggiudicazione si intendono accettati dall’Aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile in modo assoluto.
L’Aggiudicatario pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.
Non è ammessa la revisione dei prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006.
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA
Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all’articolo 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva, come indicato nel disciplinare di gara, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, e del risarcimento dei danni derivanti, nonchè a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.
Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, successivamente alla redazione del certificato di regolare svolgimento del servizio.
In caso di escussione, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di risoluzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 15 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell’importo contrattuale;
c) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
d) qualora l’appaltatore non provvedesse all’integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell’ulteriore danno.
La stazione appaltante ha diritto nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi;
di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 118 del D.Lgs.163/2006.
Qualora l’appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.
Il subappalto è condizionato all’accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.
L’appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione del presente capitolato.
L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 117 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 17 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all’appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ALLEGATI
Allegato 1 A – Scheda quantitativi presunti annui
Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa
Ufficio Provveditorato e Tecnico
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)