ACCORDO
ACCORDO
Tra
COMUNE DI MILANO sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx, 0, C.F. 01199250158, rappresentato dal Dottor Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi della Direzione Cultura (di seguito "Comune"), disgiuntamente la “Parte”
e
BANCA C.R. ASTI S.P.A., con sede ad Asti in piazza Libertà 23, C.F./Partita I.V.A./Registro delle Imprese 00060550050, iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085, iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142, rappresentata dall’Amministratore Delegato, Dottor Xxxxx Xxxxxxxxx (di seguito Banca d’Asti)
PREMESSO CHE
a) tra le linee programmatiche esplicitate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 viene indicata la volontà di perseguire la promozione di iniziative per favorire la collaborazione tra pubblico e privato tramite collaborazioni, convenzioni e accordi per incrementare l’afflusso dei visitatori nei musei del Comune di Milano consentendone il rilancio e lo sviluppo;
b) il Comune di Milano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018, ha approvato le modifiche alla disciplina delle tariffe dei musei civici di Milano e dei criteri generali di applicazione prevedendo la possibilità per il Comune di Milano di ampliare le tariffe e i biglietti cumulativi, al fine di arricchire l’offerta culturale cittadina e promuovere il circuito museale ai visitatori italiani e stranieri;
c) con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 2229 del 14.12.2018 e 2380 del 28.12.2018 sono state approvate rispettivamente “la disciplina attuativa dei criteri generali di applicazione delle tariffe relative ad attività di marketing territoriale, turistico e culturale” e “di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale” attraverso accordi specifici di co-marketing e di collaborazione con soggetti pubblici e privati” prevedendo l’introduzione di tariffe particolari e biglietti cumulativi;
d) tra i soggetti con i quali l’Amministrazione Comunale ha deciso di collaborare vi è la Banca d’Asti S.p.A. con la quale è stato stilato un precedente accordo di collaborazione di durata annuale approvato con determinazione dirigenziale n. 2624/2019;
e) sulla base delle risultanze della sopra citata convenzione, nonché dei nuovi indirizzi relative alle politiche culturali e di marketing del Comune di Milano, le Parti hanno ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di collaborazione;
f) l’Accordo rientra pertanto nelle fattispecie sopra indicate poiché mira ad incrementare la promozione nonché il numero dei visitatori dei musei del Comune di Milano, senza aggravio di spese per l’Amministrazione.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Oggetto dell’Accordo
L’Accordo mira ad incrementare la promozione dei musei del Comune di Milano nonché ad incentivare la loro fruizione da parte dei Soci della Banca d’Asti S.p.A., del cui Gruppo fa parte la Biverbanca S.p.A.
3. IMPEGNI DELLE PARTI
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intesa e, in particolare:
Banca Asti si impegna a realizzare quanto segue:
a) realizzazione a proprie spese di azioni di comunicazione e promozione dei musei del Comune (anche delle sedi museali ad ingresso gratuito quali Casa Museo Boschi di Stefano, Studio Museo Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Cripta di San Xxxxxxxx in Conca, Museo delle Culture (MUDEC), Palazzo Xxxxxxx e Museo del Risorgimento) attraverso l’inserimento all’interno dei propri canali istituzionali (periodico di informazioni trasmesso ai soci, newsletter, pubblicazioni) delle informazioni generali (orari, prezzi, indirizzi, fotografie, etc.) nonché di informazioni specifiche relative ad eventi e mostre che si terranno nei musei del Comune; la newsletter con le informazioni promozionali relative alle iniziative per i soci viene inviata due volte l’anno nei mesi di aprile e novembre. Si fa inoltre rinvio al successivo art. 8;
b) introduzione di un coupon valido per due persone che verrà utilizzato dai soci di Banca Asti per il ritiro di numero due biglietti di ingresso a tariffa ordinaria, per un controvalore massimo di Euro 10,00 per accedere ai musei a pagamento del Comune, elencati nell’allegato n. 1. Il Comune si riserva di applicare eventuale maggiorazione, a carico dei visitatori, nel caso in cui i musei elencati nell’allegato ospitino mostre temporanee che prevedano una tariffa maggiorata rispetto a quella ordinaria. Sui coupon rilasciati la Banca d’Asti si impegna a riportare la data di scadenza del coupon e l’indicazione che esso sia valido per n. 2 persone;
b.1) introduzione di un coupon valido per due persone per un controvalore pari a Euro 24,00 che verrà utilizzato dai soci di Banca Asti per il ritiro di numero due abbonamenti denominati Tourist Museum Card, da utilizzarsi nei tre giorni consecutivi dall’emissione dei biglietti per accedere ai musei a pagamento del Comune, elencati nell’allegato n. 1. Il Comune si riserva di applicare eventuale maggiorazione, a carico dei visitatori, nel caso in cui i musei elencati nell’allegato
ospitino mostre temporanee che prevedano una tariffa maggiorata rispetto a quella ordinaria. Sui coupon rilasciati la Banca d’Asti si impegna a riportare la data di scadenza del coupon e l’indicazione che esso sia valido per n. 2 persone;
c) ritiro, a cadenza almeno annuale ed entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, dei coupon utilizzati dai visitatori beneficiari, da effettuarsi presso il competente Ufficio Amministrativo dell’Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi del Comune di Milano;
d) rimborso al Comune di Milano dei biglietti emessi a fronte dei coupon utilizzati, da effettuarsi almeno una volta all’anno, entro il mese di febbraio successivo all’anno di riferimento, a seguito dell’emissione di avviso di pagamento da parte del Comune. Per il calcolo dei rimborsi fa fede quanto riportato nell’allegato 1), in cui sono indicate le tariffe ordinarie attualmente applicate nei singoli musei. Il versamento di quanto dovuto al Comune di Milano dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato all’Ente (IBAN XX00X0000000000000000000000);
e) consegna di report semestrali e documentazione integrativa sull’andamento delle attività contenente almeno il numero dei canali comunicativi utilizzati per promuovere i musei del Comune di Milano e il numero degli utenti/soci raggiunti dalla comunicazione/promozione
Comune di Milano si impegna a realizzare quanto segue:
a) consentire l’ingresso nei propri musei civici ai possessori dei coupon, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1;
b) emissione a cadenza almeno annuale, ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, di un avviso di pagamento a Banca d’Asti a mezzo posta elettronica, che quantifichi l’importo da versare al Comune di Milano, relativamente ai coupon ricevuti. Tale importo risulterà già annotato nei registri dei corrispettivi in regime di esenzione iva ai sensi dell’art. 10, comma 22 del DPR 633/72. A pagamento avvenuto il Comune di Milano emetterà la Reversale d’incasso fuori campo iva (in considerazione del fatto che i corrispettivi sono già stati annotati negli appositi registri iva), che attesterà l’avvenuto pagamento da parte di Banca Asti.
Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell’altra Parte.
Salvo diversi accordi tra le Parti, è tassativamente esclusa la cessione a terzi sia dei crediti sia di qualsiasi credito derivante dall’Accordo.
4. Divieto di cessione dell’Accordo
È vietata la cessione dell’Accordo, a qualsiasi titolo, anche mediante trasferimento di ramo d’azienda. Le Parti concordano che la violazione di tale divieto determinerà la risoluzione dell’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile
5. Esenzione Iva
Il Comune di Milano dichiara e garantisce che le prestazioni fruite dal titolare del coupon sono esenti I.V.A., a norma dell’art. 10, comma 22, del D.P.R. n. 633/72. Il Comune di Milano, pertanto, terrà indenne l’Associazione da ogni potenziale pregiudizio derivante dall’eventuale non correttezza di tale dichiarazione.
6. Xxxxxx, recesso e cessazione dell’Accordo
L’accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2023 salvo che pervenga disdetta da una delle parti stesse da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero PEC, almeno 3 mesi prima della scadenza prevista. In tal caso la convenzione si scioglierà, senza necessità di alcune ulteriore formalità, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione.
7. Uso dei loghi
Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità dei rispettivi loghi e ciascuna Parte si impegna a concedere all’altra l’uso degli stessi, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo.
Le Parti s’impegnano a non presentarsi direttamente o indirettamente quali proprietarie degli altrui loghi, nonché a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo.
Le Parti rispetteranno nell’utilizzo dei rispettivi loghi tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi; a mero titolo esemplificativo: colori, carattere, proporzioni.
Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l’utilizzo dei loghi delle Parti dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti stesse.
Le Parti s’impegnano a non utilizzare i rispettivi loghi in modo da ingannare il pubblico o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili. Resta inteso che l’uso dei loghi di ciascuna Parte dovrà essere tale, per contenuti e mezzo di diffusione utilizzato, da non ledere la reputazione dell’altra Parte e le attività dalla stessa svolte, nonché da non influire negativamente sui loghi e sulla conoscenza e reputazione acquisita nei confronti della generalità della clientela.
Le Parti s’impegnano reciprocamente, nel caso in cui nell’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo dovessero venire a conoscenza di qualsiasi violazione, attuale o potenziale, dei diritti relativi ai loghi dell’altra Parte, a darne tempestiva comunicazione a quest’ultima, fornendo tutte le informazioni/i documenti che possano facilitare, da parte della titolare dei diritti, le azioni a tutela dei loghi.
Le Parti s’impegnano a non adottare, direttamente o indirettamente, durante la vigenza dell’Accordo, segni distintivi che possano essere confusi con i loghi di cui ciascuna Parte è titolare.
A seguito della cessazione, per qualsiasi causa, dell’Accordo, ciascuna Parte, per quanto di competenza, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso dei loghi dell’altra Parte, annullando altresì il materiale eventualmente già predisposto.
8. Comunicazioni pubblicitarie
Le Parti si impegnano ad effettuare nei confronti dei rispettivi Clienti comunicazioni riguardanti l’accordo secondo le modalità sottoindicate.
Resta inteso che tutti i costi di tali forme di comunicazione (creatività, produzione, spazi) saranno a totale carico della Parte che le effettuerà. Ogni forma di comunicazione dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da entrambe le Parti.
In particolare, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e fino alla sua scadenza, Banca Asti dedicherà alla presente iniziativa (con espressa menzione della partecipazione del Comune)
• uno spazio ad hoc all’interno delle proprie pubblicazioni;
• uno spazio permanente all’interno dei siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xx ;
• una menzione nella propria newsletter;
Ulteriori forme di comunicazione potranno essere concordate per iscritto tra le Parti.
Le Parti convengono che eventuali conferenze e/o comunicati stampa relativi al contenuto dell’Accordo potranno essere effettuati da ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell’altra Parte.
9. Risoluzione dell’Accordo
In ogni caso di violazione degli obblighi previsti dall’Accordo a carico delle Parti, la Parte che ha subito l’inadempimento potrà intimare all’altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell’intimazione e/o mancata comunicazione di motivazione relativa all’inadempimento, l’Accordo si intenderà senz’altro risolto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato causato dall’inadempimento stesso.
Entrambe le parti – salvo che negli ulteriori casi previsti dall’Accordo – potranno risolvere immediatamente l’Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. (“Clausola risolutiva espressa”) mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso di inadempimento da parte del Comune delle obbligazioni di cui agli articoli 3 (Condizioni economiche e divieto di cessione dei crediti), 4 (Divieto di cessione dell’Accordo), 7 (Uso dei loghi ) e 13 (Clausola di Riservatezza) e della Banca d’Asti relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 3 ( condizioni economiche - punti a), b) e d), articolo 4 (Divieto di cessione dell’Accordo), articolo 7 (Uso dei loghi ) articolo 13 (Clausola di Riservatezza).
10. PENALI
1. In caso di violazione da parte di Banca d’Asti rispetto a quanto previsto dalla presente accordo, per ciascuna violazione il Comune di Milano ha diritto di
applicare una penale di importo pari al 1% dell’importo corrispondente al versamento dovuto al Comune di Milano per l’anno di riferimento, in cui la violazione sia stata commessa, fermo il risarcimento del maggior danno.
2. Analogamente, per ciascuna violazione da parte del Comune di Milano, Banca Asti applicherà una penale di importo pari al 1% dell’importo corrispondente al versamento dovuto dalla Banca al Comune di Milano per l’anno di riferimento, in cui la violazione sia stata commessa, fermo il risarcimento del maggior danno.
11. MODIFICHE
Eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati dell’accordo dovranno essere concordati tra le Parti in forma scritta.
12. FORZA MAGGIORE
Nessuna parte è tenuta ad adempiere al presente accordo quando la sua prestazione sia divenuta impossibile o troppo onerosa per effetto del sopravvenire di eventi di forza maggiore.
13. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti, collaboratori od altre imprese di cui si avvalgano, qualsiasi informazione relativa alle rispettive politiche commerciali e di marketing, alle proprie scelte di prodotto e di servizi, alle tecnologie ed ai processi produttivi impiegati, nonché a qualsiasi informazione ricevuta dall’altra Parte, ivi comprese quelle contenute in ogni e qualsiasi documento scambiato tra le Parti, tra i quali ad esempio qualsiasi informazione relativa a dipendenti, quote di mercato ed esistenza del rapporto di fornitura, nonchè Banca d’Asti e il Comune si impegnano, inoltre, a non citare l’altra Parte in qualsiasi comunicato stampa o forma di pubblicità, anche sul web, senza il consenso scritto di quest’ultima.
14. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali di cui alla presente accordo potranno essere validamente effettuate per il Comune di Milano a mezzo PEC all’indirizzo x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali che risultano dal presente accordo devono essere trattati conformemente al Reg. (UE) 2016/678 – GDR e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Con la sottoscrizione dell’accordo, le parti dichiarano di essere debitamente informati ai sensi della legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e di essere a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali. Banca Asti risulta responsabile della raccolta e del trattamento dei dati anagrafici dei soci in ottemperanza alla normativa sopra citata. Ciascuna
parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso ad acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all’altra parte dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività. Tutti i dati saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’adempimento contrattuale o all’osservanza degli obblighi di legge. Le parti sono tenute alla corretta conservazione e protezione di tali dati sia in formato cartaceo che informatico, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale.
16. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO E LEGGE DELL’ACCORDO
Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione e cessazione ed in genere alle sorti dell’Accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.
L’Accordo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.
17. SPESE INERENTI ALL’ACCORDO E REGISTRAZIONE
Tutte le spese, imposte e tasse comprese quelle di bollo, diritti di segreteria relativi alla formalizzazione del presente atto, composto da 8 pagine, redatto in un'unica copia, sono a carico di Banca d’Asti . Il presente accordo quadro verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 7 lettera b) parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
18. CLAUSOLE FINALI
18.1 Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi dell’Accordo dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del codice civile ai fini dell’Accordo:
per il Comune:
COMUNE DI MILANO - Direzione Cultura,
Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi c/o Direzione Area
Xxxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx
e-mail: X.XxxXxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx n. telefono 00-00000000
per Banca Asti:
Banca C.R. Asti S.p.A.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Salvo che sia diversamente previsto in altri punti dell’Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l’ordinaria operatività dell’Accordo potranno essere scambiate
tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell’esecuzione dell’Accordo. Per l’ordinaria operatività l’indirizzo mail da utilizzare è: X.XxxXxxxXx@xxxxxx.xxxxxx.xx
18.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato con l’Accordo sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione di utile o di perdite, nessun conferimento di capitale comune) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle Parti non potrà in alcun modo essere considerato come joint- venture o associazione in partecipazione o altra forma associativa o societaria né comporta alcun rapporto di mandato, di creazione d’opera, di lavoro subordinato, restando le Parti medesime indipendenti l’una nei confronti dell’altra e libere da qualsiasi forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall’Accordo.
18.3 L’eventuale invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta, di singole clausole dell’Accordo non determina l’inefficacia né la invalidità dello stesso (o di alcune altre sue clausole). Le Parti assumono fin d’ora l’espresso impegno di sostituire le clausole eventualmente invalide e/o inefficaci con pattuizioni quanto più possibile equivalenti, che verranno approvate in conformità a quanto previsto dalle vigenti procedure.
18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola dell’Accordo è stata da esse negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità e che l’Accordo stesso non è pertanto soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
ALLEGATO
Si include il seguente allegato parte integrante del presente accordo: Allegato 1) Tariffe relative ai musei civici interessati dall’Accordo
Letto, confermato e sottoscritto. Milano, 22/04/2022
Comune di Milano Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi Il Direttore (x.xx digitalmente) | Banca C.R. Asti S.p.A. L’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (x.xx digitalmente) |
Originale sottoscritto, conservato in atti presso l'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi
Allegato 1 Termini e condizioni
Le Parti si danno atto che il presente documento forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo stipulato tra Banca C.R. Asti S.p.A. e Comune di Milano e disciplina termini e condizioni specifiche dell’erogazione dei coupon per il periodo che decorre dalla sottoscrizione dell’Accordo e sino al 31/12/2023, salvo disdetta anticipata nei termini previsti dal summenzionato Accordo.
g) Corrispettivi
DESCRIZIONE ARTICOLO | TARIFFE ORDINARIE TITOLI DI INGRESSO | FUORI CAMPO IVA |
1 COUPON VALIDO PER N.2 INGRESSI AI MUSEI CIVICI | BIGLIETTO INTERO: 5 euro BIGLIETTO RIDOTTO: 3 euro | X |
1 COUPON VALIDO PER N.2 ABBONAMENTI AI MUSEI CIVICI | ABBONAMENTO TOURIST MUSEUM CARD: 12 euro | X |
Ogni coupon consegnato in biglietteria vale per l’acquisto in alternativa tra:
- sino a un massimo di n. 2 biglietti a tariffa ordinaria, ad esempio n. 2 biglietti interi, oppure n.2 ridotti, oppure n.1 intero + n.1 ridotto, per l’ingresso a scelta tra uno dei musei civici.
- sino a un massimo di n. 2 Tourist Museum Card. La Tourist Museum Card è un abbonamento che offre l'ingresso libero a tutti i musei civici per 3 giorni (un ingresso in ogni museo).
Il Comune di Milano applicherà un’eventuale maggiorazione, a carico dei visitatori, nel
caso in cui i musei sotto elencati ospitino mostre temporanee ed eventi che prevedano una tariffa maggiorata rispetto a quella ordinaria. In questo caso si precisa che i coupon danno diritto esclusivamente all’acquisto del titolo di ingresso - intero o ridotto – a tariffa ordinaria, e non sono utilizzabili per coprire in tutto o in parte la maggiorazione eventualmente richiesta.
2. Musei civici
I musei civici coinvolti nell’iniziativa sono:
- Musei del Castello Sforzesco,
- Museo del Novecento,
- Galleria d’arte Moderna di Milano,
- Museo Archeologico,
- Acquario e Civica stazione idrobiologica,
- Museo di Storia Naturale.
Comune di Milano Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi Il Direttore Dottor Xxxxxxxx Xxxxxxx (x.xx digitalmente) | Banca C.R. Asti S.p.A. L’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (x.xx digitalmente) |
Originale sottoscritto, conservato in atti presso l'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi