CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Art. 1 - DEFINIZIONI
Le seguenti espressioni avranno, ai fini delle presenti condizioni generali, il significato accanto indicato: "Condizioni Generali": le presenti condizioni generali per l'acquisto di beni e/o servizi.
"Allegati": i documenti allegati all'Ordine, inclusi i documenti citati, anche se non materialmente allegati. "Condizioni Particolari": le condizioni particolari includono tutto quanto previsto nell'Ordine d'Acquisto (inclusi gli Allegati) e non facente parte delle Condizioni Generali.
"Ordine d'Acquisto": il documento emesso da Telespazio s.p.a. per una specifica fornitura di beni e/o servizi, composto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Generali (di seguito indicato come "Ordine"). "Telespazio": la società Telespazio s.p.a. emittente l'Ordine.
"Fornitore": il soggetto verso il quale è emesso l'Ordine. "Attività": la fornitura dei beni e/o dei servizi oggetto dell'Ordine.
"Parte", "Parti": Telespazio e il Fornitore sono denominate singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti". "Incoterms": le regole internazionali per l'interpretazione dei termini di resa e consegna della Camera Internazionale di Commercio, in forza alla data dell'Ordine.
"DDP": Delivery Duty Paid, una delle condizioni di resa previste negli Incoterms.
"Corrispettivo": l'importo complessivo riportato nell'Ordine e dovuto al Fornitore per i beni e/o servizi oggetto dell'Ordine stesso.
"Ausiliari": tutti coloro che collaborano con il Fornitore per l'esecuzione delle Attività e i terzi in genere comunque utilizzati dal Fornitore per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'Ordine, quali ad esempio i suoi dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché i suoi eventuali subcontraenti, e i dipendenti,consulenti e collaboratori di questi ultimi.
"c.c.": codice civile italiano.
Art. 2 - ORDINE, PRIORITA' E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE
L’Ordine d’acquisto viene emesso alle Condizioni Generali di seguito riportate ed alle Condizioni Particolari in esso contenute, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Ordine stesso.
In caso di conflitto tra la documentazione sopra citata, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari saranno considerate prevalenti sulle Condizioni Generali. Inoltre le condizioni particolari riportate sul modulo d'Ordine prevarranno, in caso di conflitto, su quelle riportate negli eventuali Allegati.
L’Ordine d’acquisto s'intenderà accettato nel momento in cui il Fornitore invierà la relativa conferma d'ordine, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e completa di data, al seguente indirizzo: Telespazio SpA, Xxx Xxxxxxxxx xx000, 00000 Xxxx, all'attenzione dell'Ufficio Acquisti.
Ai fini dell'accettazione dell'Ordine, dovrà essere altresì restituita a Telespazio, unitamente alla conferma d'Ordine, copia degli Allegati siglati in ogni pagina. In difetto di accettazione secondo quanto sopra specificato, l'Ordine non sarà ritenuto valido ed efficace, per Telespazio, che pertanto non sarà tenuta ad accettare la fornitura e a regolarne il Corrispettivo.
Eventuali modifiche all'Ordine da parte del Fornitore, anche se espresse sulla conferma d'ordine, saranno riconosciute valide soltanto se accettate espressamente per iscritto da un rappresentante debitamente autorizzato di Telespazio. Non si riconoscono altresì, se non espressamente accettate da Telespazio, le condizioni elencate nelle offerte, fatture, lettere, fax, e-mail, ecc. del Fornitore.
Eventuali contestazioni da parte del Fornitore, dovranno essere formulate per iscritto e dovranno pervenire a Telespazio entro e non oltre 7 giorni dalla spedizione dell'Ordine.
Art. 3 - CORRISPETTIVO
Il Corrispettivo si riferisce alla fornitura oggetto dell’Ordine , secondo le condizioni, modalità, tempi e specifiche stabiliti nell'Ordine stesso.
La fornitura di cui all’Ordine verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione e/o revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della mano d'opera, sia di ogni altro fattore, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell'Ordine per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c..
Le spese di imballaggio, dogane, assicurazioni ed ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo a privati o Enti Pubblici, si intendono comprese nel Corrispettivo pattuito, salvo diverso accordo tra le Parti.
Si conviene inoltre che il Corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere e/o spesa, inclusi quelli derivanti al Fornitore dall'osservanza di leggi, regolamenti, norme, prescrizioni tecniche, disposizioni emanate dalle competenti autorità, nonché dall'acquisizione dei permessi ed autorizzazioni presso gli enti competenti necessari per l'esecuzione delle Attività.
Per forniture destinate a zone territoriali fiscalmente agevolate dovranno essere rispettati anche gli adempimenti particolari che verranno di volta in volta precisati e concordati tra le Parti.
Art. 4 - RESPONSABILITA'
Il Fornitore con l'accettazione dell'Ordine si impegna a manlevare e tenere indenne Telespazio, i suoi amministratori, dipendenti e/o incaricati da qualsiasi pretesa che gli fosse rivolta da terzi in sede stragiudiziale o giudiziale relativamente ad attività, materiali, strumenti, apparati, impianti ecc., oggetto della fornitura o ai sistemi che debbono essere adottati per l'esecuzione della stessa.
Il Fornitore si impegna per sé e per i suoi Ausiliari, a tenere indenne la Telespazio, i suoi amministratori, dipendenti e/o incaricati da eventuali danni causati a persone e/o cose, tanto di Telespazio che di terzi, derivanti dall'espletamento delle Attività di cui all'Ordine stesso, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, costi, e spese.
Telespazio non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni e/o diritti da questi ultimi assunti con il Fornitore in relazione all'esecuzione delle Attività di cui all'Ordine.
Art. 5 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Il Fornitore garantisce che l'esecuzione delle Attività sarà effettuata impiegando soggetti regolarmente assunti ed inquadrati nei termini di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia.
Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri Ausiliari previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi ed all'esibizione, su richiesta di Telespazio, della documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.
Per consentire, sotto la responsabilità del Fornitore, l'accesso degli Ausiliari presso le sedi di Telespazio, alle condizioni previste dalle norme di sicurezza di Telespazio stessa, il Fornitore si impegna a comunicare in anticipo l'elenco nominativo completo delle persone che dovranno accedere a dette sedi.
In caso di accesso di personale straniero presso le sedi di Telespazio, il Fornitore dovrà adempiere a quanto sopra stabilito, provvedendo inoltre a comunicare a Telespazio gli estremi di un documento di riconoscimento con un congruo anticipo e comunque entro e non oltre 10 giorni prima dell’ingresso di detto personale.
La violazione delle obbligazioni di cui ai precedenti commi comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordine, fatto salva la facoltà di Telespazio di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, anche in caso di eventuale responsabilità solidale con il Fornitore.
Art. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 ed in particolare a quanto disposto dall’ art. 26, il fornitore:
- si impegna a fornire la documentazione comprovante la propria idoneità tecnico professionale;
- dichiara sotto la propria responsabilità di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- si impegna ad adeguare scrupolosamente il comportamento dei propri ausiliari al piano di sicurezza vigente per il luogo di svolgimento delle attività, riservando alla Telespazio la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato norme comportamentali e di sicurezza;
- si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- si impegna a coordinarsi con la Telespazio per individuare, mediante l’elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi, le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera;
- dichiara di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di assicurazione, previdenza e tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene ad attrezzature di lavoro e di sicurezza;
- si impegna a indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture ;
- si impegna a fornire, ai propri dipendenti, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
La violazione degli obblighi ed impegni sopra descritti sarà considerata motivo di risoluzione espressa dell’ ordine, ai sensi dell’ art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento di tutti i danni
Art. 7 - DICHIARAZIONI E GARANZIE
Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore:
- dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento delle attività oggetto dell'Ordine, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'Ordine, non saranno violate disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili, né diritti di terzi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
- dichiara e garantisce la piena proprietà dei beni nonché la titolarità delle licenze eventualmente forniti nell'ambito dell'Ordine, e dichiara che i beni sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi;
- garantisce che i beni e/o i servizi oggetto dell'Ordine sono conformi a quanto stabilito nell'Ordine stesso;
- garantisce che i beni oggetto dell'Ordine hanno le qualità ivi stabilite, nonché quelle essenziali per l'uso cui sono destinati, e sono esenti da vizi o difetti, dovuti a errata progettazione, lavorazione, conservazione o ai materiali impiegati, da esso conosciuti e/o conoscibili, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati; a tal riguardo il termine per la denuncia dei vizi o difetti decorre in ogni caso dal giorno della scoperta, così come stabilito dalla normativa italiana vigente in materia;
- garantisce che i beni oggetto dell'Ordine saranno conformi alle norme dell'Unione Europea ad esse eventualmente applicabili.
Il Fornitore si obbliga a tenere indenne Telespazio da qualsiasi perdita, costo, danno o spesa di qualsivoglia genere sopportata da Telespazio in conseguenza della violazione, della non corrispondenza al vero o dell’inesattezza di qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie riportate nel presente articolo. Sarà inoltre facoltà di Telespazio, in conseguenza della violazione, non corrispondenza al vero, o inesattezza di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie sopraindicate, di risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.
Art. 8 - CONSEGNA E RESA DELLE MERCI
Il Fornitore si impegna a consegnare i beni oggetto dell’Ordine secondo quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, e quanto ulteriormente specificato nelle Condizioni Particolari. Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi DDP presso la località di consegna indicata nell'Ordine (franco destino), salvo quanto diversamente disposto in materia nelle Condizioni Particolari; pertanto, sempre fatto salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Particolari, restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese relativi alla spedizione, imballaggio e trasporto dei beni oggetto dell’Ordine. Una copia della bolla di accompagnamento o documento equivalente dovrà viaggiare fisicamente insieme con la merce. Tale documento dovrà riportare gli estremi dell'Ordine (numero, data e posizione d'ordine) al quale si riferisce.
La remissione della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall'obbligo della consegna.
La merce difettosa o comunque non conforme alle condizioni pattuite o ai disegni o alle caratteristiche tecniche, ecc., sarà rifiutata e messa a disposizione del Fornitore stesso o rispedita in porto assegnato, il tutto a carico del Fornitore stesso.
Art. 9 - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO
Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono conformi alle specifiche tecniche previste e sono idonei allo scopo per cui vengono forniti. Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono esenti da vizi, da difetti materiali e di fabbricazione.
Il Fornitore si impegna a riparare e/o sostituire a propria cura e spese la fornitura viziata ovvero le parti difettose e/o viziate con parti di ricambio nuove ed originali. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione e/o riparazione della fornitura difettosa sono a carico del Fornitore.
Il periodo di garanzia dei beni oggetto dell’Ordine si intende pari a 12 (dodici) mesi, o al maggior termine eventualmente previsto dalle norme vigenti, e decorre dalla data di accettazione della fornitura. In caso di riparazione e/o sostituzione del bene, il periodo di garanzia verrà automaticamente esteso in considerazione del periodo di tempo durante il quale il bene non è stato disponibile per Telespazio.
La garanzia non è applicabile nel caso in cui il difetto sia causato da naturale logoramento, inesperienza o negligenza di Telespazio. Nel caso la sostituzione delle parti viziate non sia possibile, l'Ordine si intenderà annullato e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Il termine per la denuncia di vizi o difetti della merce è fissato in 8 giorni a decorrere dal giorno della scoperta.
Art. 10 - BENI MESSI A DISPOSIZIONE DA TELESPAZIO
Tutti i beni messi a disposizione da Telespazio per l'esecuzione delle Attività dovranno essere ad essa restituiti al termine delle Attività di cui all'Ordine, salvo diverso accordo tra le Parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per altri fini i beni messi a disposizione da Telespazio e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. In particolare il Fornitore si impegna a utilizzare i suddetti beni con la massima cura e diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a sostituire o a riparare i suddetti beni a proprie cure e spese ovvero, ove ciò non sia possibile, provvederà a rimborsare a Telespazio la differenza di valore, che verrà calcolata sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno subito. Il Fornitore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni stessi.
Le spese di imballaggio e trasporto, installazione, disinstallazione e manutenzione saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore manleva sin d'ora Telespazio da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare da un uso improprio dei beni messi a sua disposizione da Telespazio, avendoli comunque preventivamente verificati e trovati sicuri ed idonei alla loro destinazione.
Art. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura dovrà essere riferita ad un solo Ordine riportando gli estremi dell'Ordine (numero, data e posizione d'ordine) al quale si riferisce, ed inviata in originale alla Telespazio Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx, all'attenzione di "Amministrazione Fornitori". Analoga produzione (ed invio) di originale dovrà essere effettuata per ogni altro documento accompagnante la fornitura ( certificati di origine, qualità, giustificativi, ecc. ) e/o necessario per consentire a Telespazio la verifica ed accettazione della fattura stessa.
Il Fornitore si impegna a rendere note, con apposite comunicazioni scritte indirizzate a Telespazio Xxx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxx, all'attenzione di "Amministrazione Fornitori", eventuali variazioni delle informazioni relative al pagamento (e.g. coordinate bancarie).
Eventuali contestazioni per fatture emesse dal Fornitore devono essere effettuate da Telespazio per iscritto.
Art. 12- PENALI
Qualora nelle Condizioni Particolari fosse prevista l'applicazione di penali a carico del Fornitore, l'applicazione di tali penali non esclude la risarcibilità di eventuali ed ulteriori danni sofferti da Telespazio.
In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo delle penali previsto nelle Condizioni Particolari, Telespazio avrà facoltà di risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.
Art. 13- FIDEIUSSIONI E GARANZIE BANCARIE
Qualora le Condizioni Particolari prevedano una fideiussione e/o una garanzia bancaria a beneficio di Telespazio, a garanzia delle obbligazioni assunte nell'Ordine dal Fornitore (e.g. "performance bond")o a garanzia dell'eventuale anticipo del corrispettivo ("advance payment bond"), il Fornitore dovrà rilasciare in favore di Telespazio detta fideiussione e/o garanzia bancaria entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Ordine. Tale fideiussione e/o garanzia bancaria dovrà essere emessa da primario istituto bancario, previa approvazione di Telespazio, in misura pari all'importo specificato nelle Condizioni Particolari.
La fideiussione e/o la garanzia bancaria dovranno essere a prima richiesta; la fideiussione dovrà prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui al comma 2 dell'articolo 1944 c.c. e l'esplicita rinuncia del fideiussore di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art.1957 c.c.; la garanzia bancaria dovrà essere irrevocabile e pagabile a prima richiesta.
La prestazione delle fideiussioni e/o delle garanzie bancarie di cui al presente articolo non limita in alcun modo l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento del maggior danno.
Art. 14 - RISERVATEZZA
Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e/o Ausiliari il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'Ordine. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra.
Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o Ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a risarcire Telespazio dei danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui all'Ordine.
Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Ordine e per i successivi tre anni dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ordine si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.
Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nell'Ordine potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: (I) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino, (II) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; (III) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall'altra Parte; (IV) richieste formalmente da un’autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.
Art. 15 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Il Fornitore si impegna a fornire la documentazione necessaria al rilascio delle certificazioni prefettizie, ai sensi della vigente normativa antimafia.
Il Fornitore prende atto che l'efficacia dell'Ordine è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo della sua durata. Prende atto, in particolare, che nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente, l’incapacità di contrarre, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.
In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle suddette disposizioni antimafia,l’Ordine sarà risolto ipso iure, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.
Art. 16 - FORZA MAGGIORE
Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Ordine, qualora e finché tale inadempienza sia il risultato di circostanze imprevedibili oppure inevitabili, comunque fuori dal suo controllo, il verificarsi delle quali non sia dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa imputabile e che, per natura ed entità, risultino tali da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali stessi ("Forza Maggiore"). Tali circostanze comprendono a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni determinate dallo scoppio o la minaccia di una guerra, i provvedimenti governativi, le inondazioni, gli incendi, i fulmini, le esplosioni, gli incidenti, i tumulti.
Nel caso in cui si verificasse una di tali circostanze, la Parte inadempiente dovrà immediatamente comunicare per iscritto all'altra Parte la causa di forza maggiore che ha impedito l'adempimento, notificando poi anche la cessazione dei suoi effetti.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle Attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.
Art. 17 - AUTONOMIA DELLE PARTI
Telespazio e il Fornitore dichiarano e confermano di essere parti indipendenti e conservano la propria autonomia. Fatto salvi gli obblighi assunti dal Fornitore con l'accettazione dell'Ordine, le Parti espressamente dichiarano che le Attività saranno svolte in piena autonomia, con libera iniziativa in merito all'organizzazione delle stesse e senza alcun vincolo di dipendenza, subordinazione e di orario.
L’Ordine non istituisce alcun rapporto di associazione, società, consorzio, organizzazione comune o agenzia tra Telespazio ed il Fornitore.
Né Telespazio né il Fornitore hanno il potere di vincolare la rispettiva controparte o assumere obbligazioni per conto della controparte, senza il preventivo consenso scritto della controparte interessata.
In ogni caso le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e nel puntuale rispetto di ogni legge o regolamento applicabile e comunque in conformità ai più alti standard etici. In particolare, si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività e degli impegni previsti dall'Ordine.
Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO
E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente le obbligazioni e/o i diritti derivanti dall'Ordine senza il preventivo consenso scritto da parte di un rappresentante debitamente autorizzato della Telespazio, pena la nullità della cessione stessa. L'inadempimento alla presente disposizione comporterà la facoltà per Telespazio di risolvere di diritto l'Ordine ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto di Telespazio di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Art. 19 RISOLUZIONE
Oltre a quanto espressamente previsto nei singoli Articoli delle presenti Condizioni Generali e/o, eventualmente, nelle Condizioni Particolari, Telespazio potrà esercitare il diritto alla risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni, nel caso in cui il Fornitore:
- fornisca i beni e/o i servizi in modo non conforme a quanto disposto nell'Ordine, nonché utilizzi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati;
- apporti modifiche e/o variazioni ai beni e/o servizi, senza l'approvazione e/o autorizzazione scritta di Telespazio e/o di propria iniziativa;
- non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica, violi la legge antimafia, se applicabile, violi norme e regolamenti vigenti relativi all'oggetto della fornitura;
- ometta di stipulare le garanzie bancarie/fideiussioni eventualmente previste nelle Condizioni Particolari o non provveda al loro rinnovo;
- abbia esibito o prodotto certificazioni,ai fini dell'esecuzione delle Attività, che risultino, in qualsiasi momento, irregolari;
- si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza e il Contraente ometta di sanare tale inadempimento nel termine intimato da parte della Telespazio;
- venga sottoposto ad amministrazione controllata, fallimento o altra procedura concorsuale o esecutiva.
Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI
Ogni modifica all’Ordine dovrà essere fatta necessariamente per iscritto dalle Parti, da un rappresentante debitamente autorizzato.
Ove una o più clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Telespazio e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici.
Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.
L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto.
Il Fornitore riconosce a Telespazio il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, a verifiche e controlli sull’osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di Telespazio, dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la documentazione nonché il supporto necessario.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da Telespazio, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in virtù dei controlli di cui al capoverso che precede.
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto l'apposita informativa predisposta da Telespazio ai sensi del D.Lgs 196/2003.Qualora non si sia già dato il consenso al trattamento, il Fornitore, con l'accettazione dell’ Ordine o con la fornitura di qualsiasi bene o l'inizio della prestazione di qualsiasi attività relativa all'Ordine, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità e gli scopi descritti nell'informativa. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo consultabili sul sito internet di Telespazio (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
Art. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente previsto si applica la legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'Ordine sarà competente esclusivamente il foro di Roma.