Contratto per investimenti N°
Contratto per investimenti N°
[riferimento della SOCIETÀ]
tra
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rappresentata da persone debitamente autorizzate indicate nella pagina firmata del presente CONTRATTO,
qui di seguito denominata nel presente CONTRATTO come la “SOCIETÀ“ e nell’allegato 17 al presente contratto come l’ “ACQUIRENTE”
da una parte,
e
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rappresentata da una o più persone debitamente autorizzate indicate nella pagina firmata del presente CONTRATTO, di seguito denominata il “FORNITORE”
dall'altra parte,
La SOCIETÀ e il FORNITORE verranno di seguito denominati singolarmente come “PARTE” e collettivamente come “PARTI”.
Indirizzo di fatturazione della SOCIETÀ
Tutte le fatture del FORNITORE verranno inviate in tre (3) copie al seguente indirizzo:
▶
Indirizzo di consegna delle OPERE E/O APPARECCHIATURE alla SOCIETÀ
▶
PREMESSO CHE
La SOCIETÀ è specializzata nella produzione, nella trasformazione e/o nella commercializzazione di prodotti in acciaio.
Tenuto conto del know-how, della conoscenza, della tecnologia e dell'esperienza che il FORNITORE ha sviluppato per le OPERE E/O APPARECCHIATURE, nonché di tutti i mezzi che il FORNITORE si impegna ad impiegare per il corretto adempimento nei tempi stabiliti di tutte le sue obbligazioni derivanti dal CONTRATTO, la SOCIETÀ intende stipulare un contratto con il FORNITORE per la consegna delle OPERE E/O APPARECCHIATURE come descritto più in dettaglio nel successivo Art. 1.
Le PARTI hanno discusso i termini e le condizioni applicabili alla consegna delle OPERE E/O APPARECCHIATURE e hanno deciso di stipulare il presente CONTRATTO.
CON IL PRESENTE DOCUMENTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
1 - Ambito di applicazione della fornitura
1.1 SITO interessato
Il SITO in cui le OPERE E/O APPARECCHIATURE devono essere montate e consegnate è 1:
▶
Di conseguenza, le OPERE E/O APPARECCHIATURE verranno consegnate dal FORNITORE conformemente agli INCOTERM, DDP (reso sdoganato) scaricato all'indirizzo sopra specificato.
1.2 Portata delle OPERE E/O APPARECCHIATURE da fornire
Lo scopo del CONTRATTO è di definire i termini e le condizioni applicabili (1) all'intera vendita e consegna presso il SITO delle OPERE E/O APPARECCHIATURE da parte del FORNITORE e (2) agli obblighi del FORNITORE come indicato nelle SPECIFICHE TECNICHE della SOCIETÀ (allegate nell’Appendice 1) e qui di seguito riassunte:
Le OPERE E/O APPARECCHIATURE verranno progettate e montate in modo da garantire il funzionamento e la manutenzione in condizioni di sicurezza, efficienza ed economicità.
Ai fini di quanto sopra, il FORNITORE utilizzerà, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature operative e materiali standardizzati, commercialmente disponibili e che non richiedano particolare manutenzione.
2 - Prezzo
2.1 Determinazione del PREZZO CONTRATTUALE
Il prezzo di vendita e consegna delle OPERE E/O APPARECCHIATURE conformemente al CONTRATTO (di seguito il “PREZZO CONTRATTUALE”) è composto come di seguito descritto.
Il PREZZO CONTRATTUALE comprende la consegna delle OPERE E/O APPARECCHIATURE come indicato al seguente Art. 1.2 nonché tutti gli elementi specificati nell'Art. 5.2 delle CONDIZIONI GENERALI e, in particolare, gli SVILUPPI e il trasferimento alla SOCIETÀ o, conformemente alle disposizioni delle CONDIZIONI GENERALI, la concessione di una o più licenze d'uso, dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE relativi a SVILUPPI, materiali e strumenti speciali, SOFTWARE SPECIFICO, SOFTWARE STANDARD e/o SOFTWARE DEL FORNITORE come specificato nell'Appendice 12 (“SOFTWARE STANDARD, SOFTWARE DEL FORNITORE e SOFTWARE SPECIFICO”) allegata al presente documento.
2.1.1. Parte fissa del PREZZO CONTRATTUALE
La parte fissa del PREZZO CONTRATTUALE è riconosciuta e convenuta come un importo forfettario netto di EUR Euro netti
La parte fissa del PREZZO CONTRATTUALE è stabile, non soggetta ad alcuna revisione e comprende tutte le imposte (IVA esclusa) per tutte le opere, i servizi e/o le forniture da effettuare e/o effettuate per le OPERE E/O APPARECCHIATURE, nonché per tutti i risultati e le prestazioni attese dalla SOCIETÀ.
La parte fissa del PREZZO CONTRATTUALE comprende in particolare tutti i costi sostenuti dal FORNITORE per la fornitura delle OPERE E/O APPARECCHIATURE, nonché tutti gli elementi citati al precedente Art. 2.1.
2.1.2. Parte variabile del PREZZO CONTRATTUALE basata su “quantità presunte”
Quando nel precedente Art. 1.2 si specifica che alcune parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE che il FORNITORE deve consegnare ai sensi del CONTRATTO non possono essere consegnate in quantità e/o volumi precisamente e definitivamente concordati tra le PARTI al più tardi alla firma del CONTRATTO, tali parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE verranno consegnate in “quantità presunte”, al prezzo unitario fisso e stabile e alle condizioni concordate tra le PARTI nell'Appendice 6 (“Quantità presunte”) del presente documento.
2.2. Termini di pagamento
Il PREZZO CONTRATTUALE verrà pagato dalla SOCIETÀ in diversi termini di pagamento specificati nel calendario allegato in Appendice 3 (“Termini di pagamento”) dopo il corretto raggiungimento in tempo debito degli eventi contrattuali definiti in detta Appendice 3.
2.3. Garanzie bancarie
Il FORNITORE si impegna esplicitamente a fornire alla SOCIETÀ tutte le garanzie bancarie richieste nell'Appendice 3 (“Termini di pagamento”) allegata al presente documento, nel dovuto rispetto dei modelli applicabili allegati in Appendice 10 (“Garanzia bancaria”).
La SOCIETÀ avrà il diritto di rifiutare qualsiasi garanzia bancaria e/o qualsiasi documento relativo che non sia completamente conforme ai modelli summenzionati. In questo caso, tali documenti non verranno considerati come una valida garanzia bancaria che concede la liberazione da qualsiasi pagamento o termine di pagamento.
2.4. Certificati necessari ai sensi della LEGGE
Il FORNITORE si impegna a fornire alla SOCIETÀ, su propria iniziativa, in base alla periodicità specificata della LEGGE vigente e in ogni caso nel più breve tempo possibile su richiesta della SOCIETÀ, qualsiasi certificato e/o attestato conforme richiesto dalla LEGGE vigente, in particolare in materia di imposte e contributi sociali e lavorativi.
La mancata consegna di tali documenti alla data richiesta può impedire l'accettazione dell'evento contrattuale successivo alla data di accertamento di tale violazione, come specificato nel calendario definito nell'Appendice 3 (“Termini di pagamento”) e/o portare all'applicazione della/e trattenuta/e di pagamento.
3 - Data effettiva di entrata in vigore del CONTRATTO
Salvo esplicitamente e diversamente specificato, il CONTRATTO entrerà in vigore alla DATA INIZIALE specificata per il primo evento contrattuale dell'elenco allegato nell'Appendice 3 (“Termini di pagamento”).
4 - Documenti contrattuali
Il CONTRATTO verrà eseguito conformemente ai termini e alle condizioni, incluse le relative Appendici elencate qui di seguito, che costituiscono parte integrante del CONTRATTO.
In particolare, il presente CONTRATTO comprende esplicitamente tutti i termini e le condizioni delle CONDIZIONI GENERALI accettate dal FORNITORE (vedere l'Appendice 17 allegata al presente documento); tutti i termini utilizzati in lettere maiuscole nel presente documento avranno lo stesso significato definito nelle CONDIZIONI GENERALI, salvo quando nel CONTRATTO non venga fornita una esplicita definizione specifica.
Appendici :
- A 1: SPECIFICHE TECNICHE della SOCIETÀ (inclusi i TEST e le prestazioni delle OPERE E/O APPARECCHIATURE)
- A 2: CALENDARIO CONTRATTUALE
- A 3: Termini di pagamento
- A 4: Composizione del prezzo delle OPERE E/O APPARECCHIATURE
- A 5: Elenco dei prezzi unitari applicabili alle OPERE E/O APPARECCHIATURE
- A 6: Quantità presunte
6.1 - Definizione e ambito di applicazione
6.2 - Regole per il calcolo e il pagamento della parte variabile finale del PREZZO CONTRATTUALE
- A 7: Regole di sicurezza
7.1 - Regole di sicurezza generali del Gruppo e/o della SOCIETÀ
7.2 - Regole di sicurezza specifiche del SITO interessato
- A 8: Regole ambientali
8.1 - Regole ambientali generali del Gruppo e/o della SOCIETÀ
8.2 - Regole ambientali specifiche del SITO interessato
- A 9: Descrizione della copertura assicurativa
- A 10: Modelli di garanzia bancaria
10.1 - Modello di fideiussione
10.2 - Modello di garanzia bancaria a prima richiesta
- A 11: Specifico/i periodo/i di garanzia (diverso/i da quanto previsto nelle CONDIZIONI GENERALI)
- A 12: SOFTWARE STANDARD, SOFTWARE DEL FORNITORE e SOFTWARE SPECIFICO)
12.1 - SOFTWARE STANDARD
12.2 - SOFTWARE DEL FORNITORE
12.3 - SOFTWARE SPECIFICO
- A 13: Elenco delle parti di ricambio
- A 14: Elenco degli articoli di consumo e delle parti soggette a normale usura
- A 15: Elenco dei subfornitori autorizzati
- A 16: Elenco degli strumenti e dei materiali messi a disposizione del FORNITORE dalla SOCIETÀ
- A 17: GCCP - CONDIZIONI GENERALI PER INVESTIMENTI accettate dal FORNITORE mediante il modulo di accettazione (AF) datato
- A 18: PREVENTIVO TECNICO DEL FORNITORE
- A 19: Certificati emessi dalle autorità competenti relativamente a:
19.1 - Questioni fiscali
19.2 - Questioni occupazionali
19.3 - Altre questioni
- A 20: INFORMATIVA AI FORNITORI
Se una qualsiasi delle Appendici sopra elencate è esplicitamente sbarrata e/o contrassegnata come "NULLO/A", essa verrà considerata non applicabile nella sua totalità ai sensi del presente CONTRATTO.
Il FORNITORE dichiara di conoscere per intero e in modo approfondito il contenuto delle Appendici summenzionate e in particolare le CONDIZIONI GENERALI che il FORNITORE ha debitamente accettato.
In caso di contraddizione tra due o più delle Appendici summenzionate, i termini e le condizioni dell'Appendice che nell'elenco di cui sopra è associata al numero minore prevarranno sulle relative disposizioni delle altre Appendici. In ogni caso, le disposizioni indicate nel CONTRATTO prevarranno sulle corrispondenti disposizioni delle CONDIZIONI GENERALI.
Il CONTRATTO rappresenta l'intero accordo tra le PARTI sull'oggetto del presente documento. Tutti i precedenti accordi, trattative, dichiarazioni, scritti o verbali, relativi a detto oggetto verranno considerati nulli, salvo quando esplicitamente reiterati nel presente documento.
Qualsiasi modifica apportata al CONTRATTO, alle CONDIZIONI GENERALI, a una o più delle Appendici summenzionate sarà valida e vincolante per le PARTI solo se concordata esplicitamente in un documento scritto accettato e firmato da entrambe le PARTI.
5 - Scadenze e garanzie (sintesi delle CONDIZIONI GENERALI)
5.1. Scadenze e periodi di tempo
Senza pregiudizio per le altre clausole delle CONDIZIONI GENERALI, il FORNITORE si impegna a rispettare completamente e debitamente il CALENDARIO CONTRATTUALE specificato nell'Appendice 2 (“CALENDARIO CONTRATTUALE”) allegato al presente documento e viene specificato che tutte le date e le scadenze indicate nel CALENDARIO CONTRATTUALE sono di fondamentale importanza per la SOCIETÀ.
5.2. Garanzia di conformità e conseguimento delle prestazioni
In deroga alle disposizioni dell'Art. 26.1 delle CONDIZIONI GENERALI, il FORNITORE garantisce in particolare che le OPERE E/O APPARECCHIATURE saranno conformi alle specifiche e ai requisiti indicati nel presente CONTRATTO, inclusa la descrizione tecnica delle OPERE E/O APPARECCHIATURE riportata dal FORNITORE nel PREVENTIVO TECNICO DEL FORNITORE (vedere l'Appendice 18).
6 – Liquidazione Danni
6.1.Liquidazione danni per ritardo
Qualora una scadenza contrattuale specificata per un evento contrattuale nell'Appendice 3 (“Termini di pagamento”) non venga completamente e adeguatamente rispettata dal FORNITORE in tempo debito, la SOCIETÀ avrà il diritto di richiedere immediatamente la liquidazione dei danni per il ritardo, per un importo pari al…. % del PREZZO CONTRATTUALE totale per ogni GIORNO/settimana parziale/totale di ritardo fino ad un importo massimo pari al 10% del PREZZO CONTRATTUALE totale.
La richiesta della liquidazione dei danni, come compenso alla SOCIETÀ per il ritardo subito, cesserà non appena il FORNITORE rimedierà a detto ritardo.
Quando la liquidazione dei danni viene effettuata dal FORNITORE alla SOCIETÀ conformemente alle suddette disposizioni, la SOCIETÀ non ha diritto a sollevare alcuna richiesta di risarcimento strettamente connessa con detto ritardo, tranne nel caso in cui il ritardo totale effettivo accertato causi un superamento dell'importo massimo dei danni liquidati per ritardo come sopra specificato. In questo caso, la Società avrà titolo per esercitare tutti i diritti e/o mezzi di tutela nei confronti del FORNITORE se previsti dalla LEGGE e/o dalle CONDIZIONI GENERALI.
Il riferimento ai “danni rimborsabili” (o RD) è espressamente previsto nell’allegato 3 (“Termini di Pagamento”), qui allegato, al verificarsi di determinati evento/i, se il FORNITORE adempie pienamente alla data della “INDUSTRIAL COMMISSIONING” o dell’”ACCETTAZIONE PROVVISORIA” come specificato nell’allegato 3, il FORNITORE sarà rimborsato in tutto o in parte dei danni liquidati per ritardo già pagati dal FORNITORE per il ritardo che ha compromesso il raggiungimento dei sopra citati evento (i), a condizione che la SOCIETA’ non abbia subito, né direttamente né indirettamente, danni immediati e/o significanti derivanti dal suddetto ritardo.
6.2. Liquidazione danni per il mancato conseguimento delle prestazioni contrattuali
Quando la liquidazione dei danni per il mancato conseguimento delle prestazioni contrattuali relative alle OPERE E/O APPARECCHIATURE è qui esplicitamente indicata, questa sarà indicata per ogni prestazione contrattuale ed indicando almeno i punti seguenti:
- valore/i atteso/i relativo/i [nonché metodo/i di misurazione richiesta/e];
- unità di misura richiesta;
- limite/i di tolleranza richiesto/i;
- danni liquidati richiesti;
- ove opportuno, qualsiasi possibile riferimento a “Make Good”; in tal caso il FORNITORE prenderà tutte le misure e compierà le azioni necessarie o adeguate per raggiungere almeno i limiti di tolleranza richiesti.
La liquidazione danni per il mancato conseguimento delle prestazioni contrattuali:
(i) sarà dovuta e da pagare alla data dell'ACCETTAZIONE PROVVISORIA, purché sia stato accertato il mancato raggiungimento di una o più prestazioni contrattuali, e
(ii) costituisce l'unico rimedio della SOCIETÀ in caso di mancato conseguimento delle prestazioni contrattuali da parte del FORNITORE, con la rigorosa esclusione delle prestazioni attese alle quali si applicherà l'indicazione di “Make Good”.
Tuttavia, se il FORNITORE, entro la data di ACCETTAZIONE FINALE, raggiunge il(i) limite(i) contrattuale di tolleranza, come specificato nel presente CONTRATTO, per qualunque prestazione relativa alle OPERE E/O APPARECCHIATURE, i danni liquidati pagati dal FORNITORE al momento dell’ACCETTAZIONE PROVVISORIA in rispetto alle suddette prestazioni contrattuali, saranno restituiti al FORNITORE al momento della ACCETTAZIONE FINALE.
In ogni caso l'importo massimo specificato per tutti i danni liquidati per mancato conseguimento delle prestazioni contrattuali è fissato al 10% del PREZZO CONTRATTUALE totale del CONTRATTO.
6.3. Limite dell'importo globale della liquidazione dei danni
L'importo totale della liquidazione dei danni per ritardo e/o mancato conseguimento delle prestazioni contrattuali che la SOCIETÀ richiederà conformemente ai precedenti Artt. 6.1 e 6.2 sarà rigorosamente limitato al 15% del PREZZO CONTRATTUALE totale.
6.4. Altri obblighi relativi alla liquidazione dei danni
6.4.1 Notifica, riprogrammazione e piano di azione
In caso di richiesta dei danni liquidati, la SOCIETÀ invierà al FORNITORE una notifica scritta (via posta elettronica, fax o lettera) per informarlo della richiesta della liquidazione dei danni definita nel presente Art. 6.
Al ricevimento di detta comunicazione, il FORNITORE notificherà immediatamente alla SOCIETÀ la/e nuova/e scadenza/e ragionevole/i entro la/e quale/i il FORNITORE avrà rimediato al ritardo nella consegna e/o al mancato conseguimento delle prestazioni contrattuali interessate, unitamente ai relativi piani di azione. Se alla SOCIETÀ detta/e nuova/e scadenza/e sembra/no non essere adeguata/e alle circostanze, la SOCIETÀ ne informerà il FORNITORE senza indebito ritardo concordando con lo stesso la/e adeguata/e scadenza/e da rispettare.
Se il FORNITORE non è in grado di rispettare la/e nuova/e scadenza/e precedentemente accettata/e dalla SOCIETÀ, questa avrà il diritto di richiedere la liquidazione dei danni e/o esercitare qualsiasi altro diritto e/o rimedio previsto dalla LEGGE e/o dalle CONDIZIONI GENERALI.
6.4.2 Modalità di pagamento della liquidazione dei danni dovuti
A scelta della SOCIETÀ, il pagamento da parte del FORNITORE di qualsiasi danno liquidato ai sensi del CONTRATTO può, in tutto o in parte, essere (i) compensato dalla SOCIETÀ con qualunque somma ancora dovuta al FORNITORE e/o (ii) effettuato con una nota di accredito emessa dal FORNITORE.
7 - Opzioni
7.1. Descrizione delle opzioni, riferimenti, prezzi e date dell'esercizio delle opzioni
Descrizione di ogni opzione e | Prezzo di | Termini dell'esercizio dell'opzione per consentire al | Ultima data di |
numero/i di riferimento | ogni opzione | FORNITORE di darvi seguito conformemente al | esercizio |
CALENDARIO CONTRATTUALE | dell'opzione | ||
(Data A) | (Data B) | ||
7.2. Principi
L'esercizio di una o più opzioni (incluse quelle relative alle parti di ricambio) da scegliere nell'elenco di cui al precedente Art. 7.1 (e descritte dettagliatamente nel PREVENTIVO TECNICO DEL FORNITORE) può essere deciso dalla SOCIETÀ o da qualsiasi società affiliata a MITTAL STEEL COMPANY NV come definita nell'Art. 1.1 delle CONDIZIONI GENERALI.
Il FORNITORE non rifiuterà l'esercizio di alcuna opzione in base ai termini e alle condizioni del CONTRATTO, come sopra specificato, fino alla data dell'ACCETTAZIONE PROVVISORIA.
I prezzi e i periodi di validità di tali opzioni sono fissati nel precedente Art. 7.1 e non sono soggetti ad alcuna revisione prima che venga raggiunto l'ultimo giorno specificato per l'esercizio di tale opzione (sopra denominato “Data B”). Se si esercita un'opzione prima del primo giorno specificato per l'esercizio di tale opzione (sopra denominato “Data A”), il FORNITORE si impegna ad eseguire tutte le azioni e a prendere le misure necessarie per dare seguito a tale opzione conformemente al CALENDARIO CONTRATTUALE specificato nel CONTRATTO.
Il fatto che un'opzione venga esercitata o meno non modificherà in alcun modo gli altri doveri e obblighi del FORNITORE ai sensi del CONTRATTO.
7.3. Esercizio di un'opzione
Nel caso in cui venga esercitata un'opzione, verrà emesso uno specifico ordine di acquisto prima di qualsiasi esercizio di detta opzione e il FORNITORE non avrà diritto a fatturare in tutto o in parte il prezzo specificato per tale opzione prima del dovuto ricevimento di detto ordine scritto.
7.4. Termini di pagamento delle opzioni
Tutte le opzioni esercitate verranno pagate conformemente agli stessi termini e condizioni specificati nel CONTRATTO, ad eccezione delle parti di ricambio o degli articoli di consumo, che verranno pagati in un unico termine all'atto dell'accettazione qualitativa e quantitativa delle corrispondenti quantità totali consegnate dal FORNITORE.
8 - Altri termini contattuali
9 - Rappresentanti delle parti
9.1. Rappresentanti della SOCIETÀ
Seguono i nomi dei rappresentanti della SOCIETÀ per l'adempimento del CONTRATTO: Project Manager: Sig.
Numero di telefono:
Numero di fax: Indirizzo di posta elettronica:
Parte tecnica: Sig.
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Acquirente: Sig.
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
9.2. Rappresentanti del FORNITORE
Seguono i nomi dei rappresentanti del FORNITORE per l'adempimento del CONTRATTO: Project Manager: Sig.
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Parte tecnica: Sig.
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Venditore: Sig.
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
10 - Varie
Il FORNITORE terrà in considerazione tutte le informazioni e/o i dati pratici specificati nell'ordine elettronico relativi alle OPERE E/O APPARECCHIATURE.
La mancata richiesta di una delle due PARTI di far rispettare una o più disposizioni definite nel CONTRATTO in una o più occasioni non verrà interpretata come una rinuncia ai propri diritti.
Se qualsiasi disposizione del CONTRATTO viene interpretata come non valida, illegale o inapplicabile, la validità, la legalità e l’applicabilità delle restanti disposizioni non verrà in conseguenza condizionata né pregiudicata e continuerà ad essere in vigore ed efficace come se la disposizione non valida, illegale o non applicabile non fosse mai stata parte del CONTRATTO; in tal caso le PARTI si impegnano ad emendare il CONTRATTO in buona fede al fine di raggiungere i risultati inizialmente concordati tra loro.
Gli eventuali riferimenti e testi inseriti come note finali nel presente CONTRATTO vengono forniti rigorosamente ed esclusivamente a fini informativi e non hanno in nessun caso rilevanza contrattuale.
Questo CONTRATTO è stato redatto in due (2) originali, uno per ogni PARTE, in data
Per la SOCIETÀ: Per il FORNITORE:
Nome: Nome:
Titolo: Titolo:
Nome:
Titolo:
APPENDICE 1 SPECIFICHE TECNICHE della SOCIETÀ
(da inserire qui)
APPENDICE 2 CALENDARIO CONTRATTUALE
(da inserire qui)
APPENDICE 3
Termini di pagamento
Tutti i pagamenti verranno effettuati a novanta (90) giorni di calendario fine mese a partire dall'accettazione quantitativa e qualitativa da parte della SOCIETÀ dei corrispondenti eventi contrattuali (ITC = importo totale del contratto)
N° voce | Descrizione degli eventi contrattuali interessati | Data degli eventi contrattuali | Rate del PREZZO CONTRATTUALE (in % del PREZZO CONTRATTUALE) | Commenti (in merito alle garanzie bancarie o alla liquidazione dei danni, ecc.) |
1 | Acconto all'ordine (soggetto al dovuto e preventivo ricevimento della conferma d'ordine incondizionata del FORNITORE emessa dal FORNITORE) | G | X% | |
2 | Consegna alla SOCIETÀ della seguente DOCUMENTAZIONE: ▪ | G + (GIORNI) | X% | |
… | Inizio dei necessari lavori di preparazione e montaggio negli stabili e spazi del FORNITORE | G + (GIORNI) | X% | |
… | Termine del montaggio nel SITO delle OPERE E/O APPARECCHIATURE | G + (GIORNI) | X% | |
… | … … | G + (GIORNI) | X% | |
… | MESSA IN FUNZIONE INDUSTRIALE | G + (GIORNI) | X% | |
… | ACCETTAZIONE PROVVISORIA (dopo la completa consegna di tutto il materiale concordato e dei documenti richiesti) | G + (GIORNI) | X% | |
… | ACCETTAZIONE FINALE (dopo il debito rimedio a tutte le eventuali riserve). Il corrispondente importo verrà pagato contemporaneamente alla rata corrispondente all'ACCETTAZIONE PROVVISORIA, purché sia stata precedentemente inviata una garanzia bancaria irrevocabile per lo stesso importo, valida per un periodo di tempo di 12 mesi. | G + (GIORNI) | X% |
Composizione del prezzo delle OPERE E/O APPARECCHIATURE
(da inserire qui)
APPENDICE 5
Elenco dei prezzi unitari per le OPERE E/O APPARECCHIATURE
(da inserire qui)
Quantità presunte
6.1 Definizione e ambito di applicazione
Il termine “Quantità presunte” indica ai sensi del CONTRATTO le parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE che non possono essere consegnate nelle quantità e/o nei volumi fissi e predeterminati specificati alla firma del CONTRATTO. Di conseguenza, dette parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE verranno consegnate in “quantità presunte”, per la quantità e/o il volume provvisorio per articolo e al prezzo unitario concordato tra le PARTI come ulteriormente specificato nella tabella seguente (in seguito “quantità presunte”).
Parti delle OPERE E/O | Quantità/volumi provvisori di | Prezzo unitario di dette parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE |
APPARECCHIATURE da | dette parti delle OPERE E/O | |
consegnare in “quantità | APPARECCHIATURE | |
presunte” | ||
L'importo totale provvisorio della parte variabile del PREZZO CONTRATTUALE corrispondente alle parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE che verranno consegnate in “quantità presunte” indicate sopra è di: EUR netti.
Il valore stimato lordo (e primario) dell'importo totale delle parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE da consegnare in “quantità presunte” è di: EUR .
Le PARTI concordano esplicitamente che un coefficiente di riduzione pari a 0 verrà applicato al summenzionato valore stimato lordo (e primario), nonché a tutti i prezzi unitari elencati nella tabella precedente, per ottenere il valore netto della parte variabile del PREZZO CONTRATTUALE.
6.2 - Regole per il calcolo ed il pagamento della parte variabile finale del PREZZO CONTRATTUALE
6.2.1 Calcolo finale della parte variabile del PREZZO CONTRATTUALE
La parte variabile del PREZZO CONTRATTUALE definita nell'Art. 2.1.2 del CONTRATTO verrà ridefinita dopo il completo e debito adempimento del CONTRATTO sulla base delle quantità e dei volumi reali e finali delle parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE consegnate in “quantità presunte” e che sono state effettivamente fornite dal FORNITORE ai sensi del CONTRATTO per le OPERE E/O APPARECCHIATURE. La valutazione finale di questi reali volumi e quantità verrà effettuata come illustrato di seguito.
Solo il termine di pagamento relativo all'ACCETTAZIONE PROVVISORIA verrà adattato e ridefinito tenendo in considerazione la parte variabile finale del PREZZO CONTRATTUALE specificato sopra.
6.2.2 Valutazione delle reali quantità e dei reali volumi forniti dal FORNITORE
Il FORNITORE presenterà alla SOCIETÀ un documento di riepilogo dettagliato contenente almeno le seguenti informazioni:
- descrizione completa delle parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE che sono state consegnate dal FORNITORE in “quantità presunte”,
- inventario per articolo della reale quantità e/o dei reali volumi di dette parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE che sono state effettivamente fornite dal FORNITORE, inclusi i corrispondenti prezzi unitari,
- importo già pagato dalla SOCIETÀ in applicazione dell'Appendice 3 (“Termini di pagamento”),
- importo che deve essere ancora pagato dalla SOCIETÀ o rimborsato dal FORNITORE ai sensi del CONTRATTO.
Il summenzionato documento di riepilogo verrà:
▪ firmato da un rappresentante debitamente autorizzato del FORNITORE;
▪ consegnato contemporaneamente al Project Manager e al Rappresentante degli Acquisti della SOCIETÀ (come specificato all'Art. 9.1 del CONTRATTO), entro e non oltre quindici (15) GIORNI dalla data di completamento delle parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE consegnate dal FORNITORE nelle “quantità presunte”; e
▪ consegnato insieme alle copie di tutte le prove ed ai documenti in bozza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo , le note dei calcoli e i piani aggiornati, le fatture dei subfornitori, le copie dei disegni indicanti tutte le aree interessate dalle dichiarazioni sulle quantità e sui volumi) al fine di accertare la precisione dei volumi e delle quantità reali totali di tutte le parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE da consegnare in “quantità presunte” ai sensi del CONTRATTO che sono state effettivamente fornite dal FORNITORE.
6.2.3 Dichiarazione contraddittoria relativa al SITO durante la realizzazione delle OPERE E/O APPARECCHIATURE
Se qualsiasi parte delle OPERE E/O APPARECCHIATURE che deve essere consegnata dal FORNITORE in “quantità presunte” ai sensi del CONTRATTO non potrà presumibilmente essere controllata dalla SOCIETÀ dopo il debito e corretto adempimento del CONTRATTO, il FORNITORE chiederà immediatamente alla SOCIETÀ di emettere, durante la realizzazione presso il SITO di detta parte delle OPERE E/O APPARECCHIATURE, una dichiarazione di rettifica delle quantità e dei volumi di dette parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE effettivamente fornite dal FORNITORE. Tale dichiarazione contraddittoria verrà certificata dal FORNITORE come precisa e sarà firmata congiuntamente da un rappresentante di ogni PARTE debitamente autorizzato.
6.2.4 Pagamento della fattura corrispondente alle quantità e ai volumi delle OPERE E/O APPARECCHIATURE consegnate in “Quantità presunte” effettivamente fornite dal FORNITORE
La fattura relativa all'ACCETTAZIONE PROVVISORIA verrà emessa solo dal FORNITORE dopo la firma di un addendum al CONTRATTO emesso dal Rappresentante degli Acquisti della SOCIETÀ.
Ai fini di quanto detto sopra, le PARTI si impegnano a rispettare le seguenti norme:
- quando risulta che le quantità e/o i volumi totali reali effettivamente forniti dal FORNITORE per le parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE da consegnare in “quantità presunte” sono stati forniti in quantità e/o in volumi superiori alle corrispondenti “quantità presunte” definite al precedente punto 6.1, la SOCIETÀ invierà uno specifico ordine al FORNITORE per le quantità e/o i volumi supplementari interessati; al ricevimento di tale ordine specifico, il FORNITORE avrà il diritto di emettere la relativa fattura complementare; e
- quando risulta che le quantità e/o i volumi totali reali effettivamente forniti dal FORNITORE per le parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE da consegnare nelle “quantità presunte” sono stati forniti in quantità e/o in volumi inferiori alle corrispondenti “Quantità presunte” definite al precedente punto 6.1, a propria scelta la SOCIETÀ avrà il diritto di:
▪ compensare tale importo con qualsiasi somma restante dovuta al FORNITORE, e/o
▪ richiedere al FORNITORE l'emissione di una nota di credito per l'importo corrispondente alle quantità e/o ai volumi inizialmente inclusi nel PREZZO CONTRATTUALE, ma non effettivamente forniti dal FORNITORE ai sensi del CONTRATTO; tale nota di credito dovrà essere inviata immediatamente alla SOCIETÀ.
6.2.5 Controllo, ad opera della SOCIETÀ, delle quantità e dei volumi effettivamente forniti dal FORNITORE per le parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE da consegnare in “quantità presunte”
Il FORNITORE riconosce che entro dodici (12) mesi di calendario dall'ACCETTAZIONE PROVVISORIA, la SOCIETÀ ha diritto ad eseguire un controllo dettagliato di tutte le quantità e/o di tutti i volumi delle parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE consegnate in “quantità presunte” che il FORNITORE dichiara di aver effettivamente fornito.
Se la SOCIETÀ riscontra una differenza sproporzionata rispetto alle consuetudini e agli standard seguiti a livello professionale tra le quantità o i volumi che il FORNITORE dichiara di avere fornito e le quantità o i volumi da questi
effettivamente forniti risultanti dal controllo effettuato dalla SOCIETÀ, questa informerà il FORNITORE di tali differenze e, a propria discrezione, avrà il diritto a:
- compensare tale importo con qualsiasi somma restante dovuta al FORNITORE; e/o
- richiedere al FORNITORE l'emissione di una nota di credito per l'importo corrispondente alla differenza tra le quantità e/o ai volumi definitivamente fatturati, o già rimborsati dal FORNITORE conformemente al precedente punto 6.2.4, e quelli effettivamente forniti e consegnati dal FORNITORE ai sensi del CONTRATTO; tale nota di credito dovrà essere inviata immediatamente alla SOCIETÀ.
APPENDICE 7
Regole di sicurezza
7.1 - Regole di sicurezza generali di Gruppo e/o della SOCIETÀ
(da completare dopo aver consultato l’ufficio legale)
7.2 - Regole di sicurezza specifiche del SITO interessato
(fare riferimento alle istruzioni applicabili o al manuale in materia di sicurezza)
APPENDICE 8
Regole ambientali
8.1 - Regole ambientali generali del Gruppo e/o della SOCIETÀ
(da inserire qui)
8.2 - Regole ambientali specifiche del SITO interessato
(da inserire qui)
APPENDICE 9
Descrizione della copertura assicurativa
Garanzie | Requisiti | Copertura assicurativa del FORNITORE | Copertura assicurativa della SOCIETÀ per conto del FORNITORE |
Copertura assicurativa obbligatoria | Emessa per l’intera copertura obbligatoria | Da fornire da parte del FORNITORE prima della firma del CONTRATTO | |
Danni alle opere | Copertura di tutti i rischi per l'importo delle OPERE E/O APPARECCHIATURE | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: |
Copertura per ritardo di avvio | Xxxxxxx di utili o costi aggiuntivi relativi al ritardo | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: |
Danni alle installazioni / infrastrutture esistenti | Per danni diretti, copertura della perdita massima stimata stabilita dalla SOCIETÀ | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: |
Per interruzione dell'attività o costi aggiuntivi consequenziali, copertura della perdita massima stimata relativa ai danni diretti di cui sopra | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: | |
Responsabilità civile terzi | Limite di copertura di EUR 3.000.000 minimo | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: | Importo coperto: Limite di franchigia: Principali esclusioni: |
APPENDICE 10:
Modelli di garanzia bancaria
10.1 - MODELLO DI FIDEIUSSIONE
(Modello finale da inserire qui)
10.2 - MODELLO DELLA GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA
(Modello finale da inserire qui)
APPENDICE 11
Specifico/i periodo/i di garanzia (diverso/i da quanto previsto nelle CONDIZIONI GENERALI)
(Da inserire qui, se esistente)
APPENDICE 12
SOFTWARE STANDARD, SOFTWARE DEL FORNITORE E SOFTWARE SPECIFICO
Le PARTI concordano esplicitamente che il FORNITORE consegnerà alla SOCIETÀ ai sensi del CONTRATTO almeno tutto il seguente software, in modo pienamente conforme con i termini e con le condizioni applicabili definite nelle CONDIZIONI GENERALI:
12.1 SOFTWARE STANDARD
(Da completare, se esistente)
12.2 SOFTWARE DEL FORNITORE (Da completare, se esistente)
12.3 SOFTWARE SPECIFICO
(Da completare, se esistente)
APPENDICE 13
Elenco delle parti di ricambio
Elenco da inserire qui, se esistente )
APPENDICE 14
Elenco degli articoli di consumo e delle parti soggette a normale usura
(Elenco da inserire qui, se esistente)
APPENDICE 15
Elenco dei subappaltatori autorizzati
(Elenco da inserire qui, se esistente)
APPENDICE 16
Elenco degli strumenti e dei materiali messi a disposizione del FORNITORE dalla SOCIETÀ
(Elenco da inserire qui, se esistente)
APPENDICE 17
CONDIZIONI GENERALI PER INVESTIMENTI
accettate dal FORNITORE mediante il modulo di accettazione con data precisare la data da specificare qui
(Da inserire qui)
APPENDICE 18 PREVENTIVO TECNICO DEL FORNITORE
(Preventivo da inserire qui)
APPENDICE 19
Certificati emessi dalle autorità competenti relativamente a:
19.1 Questioni fiscali
(Certificati da elencare e/o da inserire qui, se esistenti)
19.2 Questioni occupazionali
(Certificati da elencare e/o da inserire qui, se esistenti )
19.3 Altre questioni
(Certificati da elencare e/o da inserire qui, se esistenti )
APPENDICE 20
INFORMATIVA AI FORNITORI ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 INFORMATIVA FORNITORI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
.......................................................................... (nome de la Società).
quale “Titolare del trattamento”, con il presente documento, informa i propri Fornitori.
Finalità e modalità del trattamento
I dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto commerciale:
1. Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Gestione dei Fornitori; amministrazione dei Fornitori; amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture;
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie;
5. Risk management: controlli sull’affidabilità e solvibilità dei Fornitori; elaborazione di report annuali relativi ai Fornitori;
6. Rilevazione del grado di soddisfazione dei Fornitori; marketing, analisi e indagini di mercato con contatti per corrispondenza o per telefono; formulazione di progetti e quotazioni di servizi.
I dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1. raccolta di dati presso i Fornitori;
2. raccolta di dati presso banche dati pubbliche e private;
3. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
4. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
5. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;
6. creazione di profili relativi ai Fornitori;
7. affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
8. emissione di materiale pubblicitario o promozionale;
9. elaborazione dei dati da parte di società e imprese incaricate da (nome della Società).
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati, conseguenze
……………………… (nome della Società) ritiene facoltativo il conferimento dei dati, fermo restando che un eventuale rifiuto a conferire detti dati, avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare e/o proseguire un corretto rapporto commerciale.
Soggetti, o categoria di questi, ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità, potranno essere comunicati ed eventualmente diffusi a:
1. banche e istituti di credito;
2. studi professionali e di consulenza;
3. imprese di assicurazione;
4. enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
5. centrali dei rischi;
6. società controllate e collegate, società del Gruppo Arcelor, anche collocate all’estero.
Diritti
In relazione al trattamento dei propri dati effettuati da (nome della Società) i Fornitori hanno facoltà
di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003, riportato integralmente in calce al presente documento.
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento: …………………….. (nome della Società) con sede in ……………………………….
Responsabile del trattamento – Per ogni comunicazione rivolgersi a: (nome e recapiti del
Responsabile del trattamento)
Luogo e data ……………………………..
………………………………………. (nome della Società) (Firma)
* * *
Articolo 7 del D.Lgs 196/2003 – Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
* * * Consenso
Ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs 196/2003
La Società ......................................................................................................................................................................
Fornitore de (nome della Società), dichiara:
a) di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 da (nome
della Società);
b) che, per quanto precede, la medesima società ………………………………………… (nome della Società Fornitore) conferisce con il presente atto il proprio consenso al trattamento dei dati necessari alla corretta gestione del rapporto commerciale, il tutto naturalmente nell’ambito delle finalità e modalità indicate nell’informativa e nei limiti in cui il consenso sia richiesto ai sensi di legge.
Firma e timbro del Fornitore ..........................................................................................................................................
Luogo …………………………………….. Data ……………………..
END
1 Definire l’impianto/sito per il quale le OPERE E/O