COLLEGIO DI COORDINAMENTO
COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai signori:
(CO) XXXXXXX Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Seduta del 24/03/20222
FATTO
Con ricorso presentato in data 09.08.2021, parte ricorrente si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario esponendo i fatti e formulando le domande che di seguito, sinteticamente, si riportano.
Il ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 02.09.2016 un contratto di prestito personale con l’intermediario convenuto, per l’importo complessivo erogato di € 34.689,72, all’interno del quale era riportata l’applicazione di un TAEG determinato nella misura del 12,61% ed un TEG del 16,90. Il ricorrente sostiene che il TAEG indicato in contratto sia errato, in quanto nel suo calcolo l’intermediario non avrebbe incluso il costo della polizza assicurativa CPI stipulata contestualmente al prestito.
Parte ricorrente sostiene che dall’analisi delle condizioni contrattuali si comprende che la polizza sottoscritta svolgeva una funzione di copertura del credito e che contratto di prestito e polizza assicurativa sono caratterizzati da una connessione genetica e funzionale, come confermato anche dal fatto che l'indennizzo è parametrato all’importo del
debito residuo, che l’intermediario ha incassato una provvigione per la sua collocazione e che non è stata riconosciuta all’assicurato la facoltà di recedere senza costi dalla polizza. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell’art. 125, comma 7, del TUB il Collegio disponga la sostituzione del tasso applicato con il tasso Bot minimo registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto, pari allo 0,2%, così disponendo il rimborso degli importi pagati in eccesso per € 10.500,00, oltre al ricalcolo delle rate a scadere.
Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha evidenziato che, in occasione della stipulazione del finanziamento, parte ricorrente ha sottoscritto una polizza creditor protector e una polizza personal protection, ma ha precisato che l’adesione alle polizze non ha rappresentato una condizione per l’erogazione del prestito al ricorrente, il quale avrebbe deciso liberamente di sottoscriverle.
Con specifico riguardo alla polizza contestata (creditor protector), l’intermediario ha precisato che la facoltatività dell’adesione è esplicitata dalla documentazione contrattuale, oltre ad essere desumibile dalla riconosciuta facoltatività di recesso entro 60 giorni dalla stipula, nonché, a partire dal quinto anno, a ogni ricorrenza annuale. In ogni caso, la banca ha evidenziato di aver offerto condizioni simili di prestito a clienti aventi il medesimo merito creditizio e senza richiedere la stipulazione della polizza. Alla luce di quanto esposto, l’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente, la quale lamenta l’applicazione al prestito ottenuto di un TAEG superiore a quanto testualmente indicato nel contratto di finanziamento stipulato con la resistente in data 02/09/2016, e dal quale sarebbe stato erroneamente escluso il costo sostenuto per la sottoscrizione della polizza assicurativa denominata Creditor Protector.
Il contratto oggetto dell’odierna controversia è stato sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, attuativo della Direttiva CE 2008/48 e da ciò discende che la disciplina applicabile ratione temporis è quella data dal combinato disposto dell’art. 121 (“Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”) e – quanto al rimedio – dall’art. 125 bis TUB (“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono
stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi”), come integrati dalle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 09.02.2011.
Il tema è stato profondamente affrontato nel 2017 dalle chiarificatrici pronunce del Collegio di Coordinamento (Decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, 11870/17, 11871/17, 13316/17 e 11869/17) che hanno consentito di individuare i punti cruciali e indispensabili per garantire l’uniformità dell’interpretazione normativa da applicare in ambito territoriale, in tema di riparto dell’onere probatorio e di prova liberatoria.
Quanto al primo fondamentale aspetto le pronunce di tutti i Collegi territoriali, infatti, sono ormai consolidate nel senso di ritenere che “in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.
Anche con riferimento al contenuto della prova liberatoria che il mutuante è tenuto a fornire, i Collegi territoriali sono concordi nel ritenere che “per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il
medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.
La pronuncia dell’anno successivo del Collegio di Coordinamento (decisione n. 16291/2018) ha consentito ai Collegi territoriali di raggiungere una sostanziale omogeneità interpretativa della casistica specifica, consentendo di individuare i parametri comparativi in presenza dei quali possa dirsi integrata la prova liberatoria posta a carico dell’intermediario, precisando che “per quanto attiene alla prova “di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio: - è sufficiente la mera dichiarazione dell’intermediario circa l’uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti; - è necessario che l’intermediario produca almeno due contratti; - i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale ±50bp; 2. durata: ±25%; 3.
importo: ±25%; 4. periodo di offerta: ±3 mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest’ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l’intermediario ha prodotto due contratti “comparativi”, almeno uno di questi deve essere anch’esso senza coobbligati). La verifica dei suddetti “scostamenti” non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l’impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione). Quanto alla prova di “aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza”, l’avere offerto lo stesso TAN comprova l’offerta delle stesse condizioni senza polizza. Per quanto riguarda, infine, il diritto di recesso, si ritiene che la decisione del Collegio di Coordinamento vada interpretata nel senso che è sufficiente che il recesso, previsto inizialmente, sia consentito, previo preavviso ma senza costi e senza incidere sul costo del credito, per ciascuno degli anni successivi, sino alla scadenza (cfr. decisioni del Collegio di Roma n. 6538 del 21/03/2018; n. 8711 del 19/04/2018; n. 11398 del 24/05/2018)”.
Nel caso di specie, il ricorrente, in particolare, ha sottolineato alcuni significativi indici in grado di dimostrare la natura obbligatoria della polizza, evidenziando: 1) la contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto al prestito; 2) la funzione della garanzia, prestata per la riduzione del rischio derivante da circostanze in grado di incidere sulla capacità di
rimborso del mutuatario; 3) la durata e la prestazione della polizza, legate – rispettivamente – alla durata e al debito residuo del prestito; 4) la previsione di una commissione (pari al 30% del premio al netto delle imposte) in favore dell’intermediario per la collocazione della stessa.
A fronte di ciò, l’intermediario ha prodotto copia di due contratti comparativi, sovrapponibili
– per presupposti e condizioni applicate – al contratto oggetto della presente controversia e dai quali si può desumere la natura facoltativa della polizza assicurativa. In ragione di ciò, dovrebbe ritenersi soddisfatto l’onere dell’intermediario, così come individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 16291/2018, avendo questi fornito prova della natura non obbligatoria della polizza e della legittima esclusione del premio dal calcolo del TAEG.
Tuttavia, nella casistica sviluppatasi successivamente rispetto all’evoluzione giurisprudenziale sinteticamente riportata, sono emerse nuove divisioni interpretative tra i Collegi territoriali, specie con riferimento alla sorte delle provvigioni percepite dal mutuante per la collocazione della polizza assicurativa e alla legittimità o illegittimità della loro esclusione dal calcolo del TAEG; l’adesione all’uno o all’altro orientamento emerso sul punto è in grado di incidere profondamente sulla valutazione del caso concreto.
Infatti, non vi è dubbio che – una volta accertata la natura obbligatoria della polizza sottoscritta contestualmente al prestito – l’intero costo del premio versato debba essere incluso nel calcolo del TAEG, coerentemente a quanto previsto dall’art. 121 T.U.B.
Va, tuttavia, chiarito in questa sede se l’applicazione del principio in senso opposto (ovvero l’integrale esclusione del costo della polizza dal calcolo del TAEG nel caso in cui ne fosse accertata la natura facoltativa) sia o meno coerente con la funzione informativa sintetica stessa dell’indice e con le raccomandazioni fornite dalla Banca d’Italia in tema di modalità di calcolo del TEG.
In particolare, le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 alla Sez. VII Art. 4.2.4, includono nel calcolo del TAEG “gli interessi e tutti i costi, inclusi gli eventuali intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili” e limitano l’inclusione ai “costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
L’esclusione del premio assicurativo dal TAEG, pertanto, appare giustificato proprio dalla natura non obbligatoria del contratto assicurativo stipulato contestualmente al prestito.
Non vi è dubbio della legittimità di tale esclusione per il premio puro versato dal cliente; è però necessario in questa sede chiarire se la medesima esclusione possa o meno estendersi anche a quella parte di costo che rappresenti la provvigione percepita dal mutuante collocatore della polizza, tenendo a questo proposito in considerazione che – seppure in materia di TEG – le FAQ della Banca d’Italia prevedono al punto C4 (Trattamento degli oneri e delle spese ) “che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l’intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurati, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG”.
Ciò chiarito, risulta indispensabile acclarare – in conseguenza della rimessione a questo Collegio – se il diverso trattamento riservato alle provvigioni incassate dal mutuante per la collocazione della polizza non obbligatoria si giustifichi sulla base delle diverse finalità perseguite da TAEG e TEG.
La giurisprudenza dei Collegi territoriali si è espressa in maniera non univoca sul punto. Alcuni precedenti del Collegio di Napoli, in particolare, hanno evidenziato l’incoerenza che emerge dalle diverse modalità di rilevamento del TAEG e del TEG. Con la decisione n. 11397/2017 del 20.09.2017, il Collegio di Napoli – premettendo che “allorquando l’intermediario erogante trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio assicurativo, dette somme devono essere incluse nel computo del TEG (cfr. FAQ, Banca d’Italia, in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura, novembre 2010, cit.), trattandosi di costi collegati all’erogazione del credito” – ha precisato che “sebbene la regola citata sia dettata per la rilevazione dei tassi effettivi a fini antiusura appare parimenti applicabile per la determinazione del TAEG posto che le componenti del primo indicatore (TEG), necessariamente collegate all’erogazione del credito, sono tutte ricomprese nel secondo e più ampio indicatore (TAEG), per definizione normativa “rappresentativo del costo totale del credito” che annovera anche oneri ulteriori, significativi ai più estesi fini di trasparenza […]”. Il Collegio di Napoli ha quindi concluso che nell’ipotesi in cui il TAEG non abbia incluso il costo delle provvigioni incassate dall’intermediario “il TAEG non risulta correttamente computato”.
Lo stesso principio è stato ribadito successivamente dal Collegio di Napoli (decisione n. 23878/2018 e n. 21410/2019) che ha così statuito: “allorquando l’intermediario erogante trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio assicurativo, dette somme devono essere incluse nel computo del TEG (cfr. FAQ, Banca d’Italia, in materia di
rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura, novembre 2010, cit.), trattandosi di costi collegati all’erogazione del credito. Ora, sebbene la regola citata sia dettata per la rilevazione dei tassi effettivi a fini antiusura appare parimenti applicabile per la determinazione del TAEG posto che le componenti del primo indicatore (TEG), necessariamente collegate all’erogazione del credito, sono tutte ricomprese nel secondo e più ampio indicatore (TAEG), per definizione normativa “rappresentativo del costo totale del credito” che annovera anche oneri ulteriori, significativi ai più estesi fini di trasparenza; non vi è dubbio, pertanto, che quantomeno con riferimento alle provvigioni incassate dal finanziatore per il collocamento della polizza “CPI” abbinata al prestito controverso il TAEG non risulta correttamente computato”.
Alla luce di quanto appena illustrato è quindi necessario che questo Collegio si esprima sul punto, al fine di stabilire se l’indicazione fornita dalla Banca d’Italia in materia di TEG e contenuta nelle FAQ al punto C4 circa l’inclusione delle provvigioni incassate dall’intermediario del credito per la collocazione della polizza facoltativa debba o meno estendersi anche alle modalità di determinazione del TAEG.
Ciò premesso, questo Xxxxxxxx ritiene di dover concludere per l’esclusione dal computo del TAEG della parte di premio assicurativo che sia stato retrocesso all’intermediario finanziatore per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate.
Non può anzitutto sottacersi che lo stesso Collegio di Napoli in pronunce ben più recenti pare avere adottato una posizione diversa rispetto a quella più risalente (richiamata nell’ordinanza di rimessione), affermando che la domanda subordinata di inclusione nel TAEG delle provvigioni relative alla polizza deve ritenersi assorbita nella domanda principale con cui si chieda l’inclusione nel TAEG dell’intero premio, essendo le provvigioni una parte del premio e non una voce di costo distinta da esso (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 9463 del 08.04.2021 , secondo cui “(…) la domanda dell’istante di computo nel TAEG delle commissioni percepite dall’Intermediario per l’intermediazione della polizza assicurativa (…) resta comunque assorbita da quella principale (mancato computo delle polizze nel TAEG contrattuale), in quanto tale compenso non costituisce una voce di costo separata dall’assicurazione sul credito, risultando piuttosto compresa nel premio assicurativo complessivamente corrisposto dal ricorrente (così anche ABF Milano, n. 14338/2020; ABF Napoli, n. 1052/2021). In considerazione delle ragioni che precedono, la domanda di accertamento della nullità della clausola del TAEG non può trovare accoglimento”; conf. Collegio di Napoli, decisione n. 1052 del 14.01.2021,nella quale si legge: “sulla questione – comune ai due contratti in esame – relativa alla rilevanza, nel
calcolo del TAEG contrattuale, dei costi di intermediazione della polizza assicurativa, è orientamento di questo Arbitro (cfr. ABF Milano, n. 14338/2020) che la stessa resti “comunque assorbita da quella principale (mancato computo delle polizze nel TAEG contrattuale), in quanto tale compenso non costituisce una voce di costo separata dall’assicurazione sul credito, bensì risulta compresa nel premio assicurativo complessivamente corrisposto dal ricorrente”.
Sempre nel senso che la provvigione percepita dall’intermediario non costituisca un costo ulteriore, ma una mera componente del premio assicurativo, del quale subisce dunque la medesima sorte ai fini del computo nel TAEG, si sono espressi anche il Collegio di Palermo e quello di Milano (cfr. Collegio di Palermo decisione n. 25754 del 21.12.2021, secondo cui “La domanda proposta in via subordinata dal ricorrente e relativa alla mancata inclusione nel calcolo del TAEG della provvigione trattenuta dall’intermediario sul premio non può trovare accoglimento. Il Collegio rileva sul punto che a differenza di quanto previsto in tema di calcolo del TEG, l’importo della provvigione relativa al collocamento del prodotto assicurativo non va inserito nel TAEG. La provvigione percepita dall’intermediario non rappresenta un costo ulteriore rispetto a quello delle polizze assicurative (di cui è una componente.)”; Collegio di Milano, decisione n. 14338 del 14.08.2020, ove si legge: “Il Collegio rileva che, in relazione alla suddetta domanda di computo nel TAEG delle commissioni percepite dall’Intermediario per l’intermediazione della polizza assicurativa, essa resta comunque assorbita da quella principale (mancato computo delle polizze nel TAEG contrattuale), in quanto tale compenso non costituisce una voce di costo separata dall’assicurazione sul credito, bensì risulta compresa nel premio assicurativo complessivamente corrisposto dal ricorrente”).
Vi è di più. Lo stesso Collegio rimettente, in una non risalente decisione, ha espresso lo stesso principio (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 9060 del 5.04.2021, secondo cui “Risulta infine infondata la doglianza della parte ricorrente che lamenta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG del costo delle provvigioni di collocamento a favore dell’intermediario. Premesso che, vista la non obbligatorietà della copertura assicurativa CPI, si tratterebbe comunque di un costo non rilevante, nel caso di specie, ai fini del calcolo del TAEG, si osserva che le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia si riferiscono, ai fini dell’inclusione nel calcolo, ai “costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito”, dovendosi pertanto intendere per tali i costi specifici del servizio assicurativo, e quindi il premio e non le provvigioni correlate al collocamento del prodotto. Vale comunque aggiungere che la modalità di calcolo del TAEG e quelle del TEG non
sono coincidenti, vista la diversa funzione e natura di tali tassi. Il ricorso non merita pertanto di essere accolto”).
Come già accennato, questo Xxxxxxxx ritiene di dover aderire alla tesi da ultimo illustrata. Non vi è chi non veda, infatti, che TEG e TAEG hanno funzioni diverse, sono calcolati in maniera non così dissimile, ma assolutamente non sovrapponibile (non prendendo in considerazione le medesime voci di costo) e le norme loro dedicate sono formulate con significative differenze.
Cominciando dalle profonde differenze che riguardano la funzione dei due indici, va ricordato che (secondo quanto di legge nel “Glossario della Banca d'Italia” disponibile online), il “TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E’ un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. […]”.
Il TAEG è, dunque, uno strumento di trasparenza nei contratti di credito al consumo esprimendo, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.
Anche la sua collocazione normativa non va sottovalutata, trovandosi, infatti, regolato nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato “Credito al consumo”.
Funzione del tutto diversa ricopre invece il TEG, indicatore che serve ad accertare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino o meno carattere usurario.
Il TEG va, infatti, confrontato con il TEGM, ovvero ciò che il Glossario di Banca d’Italia già richiamato così definisce: “Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96, come modificata dal d.l. 70/2011. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare nei locali aperti al pubblico il TEGM”.
E’ evidente anche la ben diversa area applicativa dei due indici, posto che mentre il TAEG si riferisce alle sole operazioni di finanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica ad ogni operazione di finanziamento, ivi inclusi i rapporti che riguardino professionisti e/o imprese.
Anche la normativa di riferimento ed i costi da includere per il calcolo di questi due diversi tassi sono sensibilmente diverse.
Infatti, Le Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 (Sez. VII Art.
4.2.4 Tasso annuo effettivo globale) così definiscono gli oneri da includere nel TAEG:
“Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Sulla base delle Disposizioni appena richiamate vanno quindi inclusi nel TAEG i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Null’altro. Se, dunque, la polizza assicurativa contratta dal finanziatore va – al termine dell’indagine condotta dell’interprete – qualificata come facoltativa, nulla di tale voce di costo può essere incluso nel TAEG; neppure la provvigione che sia eventualmente trattenuta dall’ (o retrocessa all’) intermediario, trattandosi di una voce di costo che non può distinguersi dal premio assicurativo versato dal soggetto finanziato.
Ben diverso è il contenuto, con riferimento al TEG, delle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM (a partire dall’aggiornamento di agosto 2009), le quali (al § C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) prevedono che:
“Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e
sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
In particolare, sono inclusi:
[…]
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Le differenze rispetto alle disposizioni in tema di XXXX non sono di trascurabile portata: il riferimento alla contestualità per il TEG, del tutto assente nelle disposizioni relative al TAEG e il riferimento alla indifferenza del soggetto che stipula la polizza nel TEG, anch’essa del tutto assente nelle disposizioni del TAEG.
E’ pur vero che la Banca d’Italia, nelle “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura” fornite nel novembre 2010, ha chiarito che laddove sia consentito escludere dal TEG il costo di una polizza stipulata contestualmente al finanziamento (evidentemente in quanto non connessa al credito), l’esclusione è comunque limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia assicurativa, mentre le eventuali somme trattenute dall’intermediario devono essere incluse nel TEG. Ma, pare a questo Collegio, che sia altrettanto corrispondente a verità che tale risposta trovi la sua ragion d’essere nel contenere tentativi di elusione della normativa antiusura da parte dell’intermediario, finalità, quest’ultima, propria del TEG, ma assolutamente estranea, come già accennato, al TAEG.
Per le ragioni esposte il ricorso non pare degno di accoglimento.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono questo Collegio di Coordinamento esprime perciò il seguente principio:
“In ipotesi di polizza non obbligatoria, allorquando l’intermediario erogante trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio, detta parte non deve essere inclusa nel calcolo del TAEG”.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1