OLRO-FINMA) del 6 marzo 2024 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
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Ordinanza
della FINMA
sul «leverage ratio» e i rischi operativi
delle banche e delle società di intermediazione
mobiliare
(OLRO-FINMA)
del 6 marzo 2024
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visti gli articoli 42a capoverso 2 e 90 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri1 (OFoP),
ordina:
Capitolo 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’esposizione totale per il calcolo del «leverage ratio» e i fondi propri minimi per la copertura dei rischi operativi.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:
a. operazioni di finanziamento in titoli («securities financing transactions»): le operazioni di mutuo, le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe con valori mobiliari;
b. operazioni di prestito di valori mobiliari: i crediti garantiti da titoli con compensazione regolare dei margini («margin lending»);
c. operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe con valori mobiliari: le operazioni di pensionamento titoli («repurchase and reverse repurchase agreements») e le operazioni di prestito titoli («securities lending and borrowing»);
d. derivati di credito venduti: i seguenti derivati di credito per i quali la banca offre la protezione del credito:
1. «total return swap» su titoli di debito,
2. derivati riferiti a un evento creditizio,
3. opzioni sugli strumenti di cui ai punti 1 e 2;
e. operazioni in derivati con compensazione dei margini: le operazioni in derivati in cui, in ragione di un accordo sui margini («margin agreement»), i pagamenti dei margini sono calcolati e versati o ricevuti a intervalli regolari sulla base del valore netto di mercato dei contratti derivati compresi nell’accordo sui margini, nel rispetto di eventuali franchigie e importi minimi di trasferimento. Sono escluse le transazioni che prevedono accordi unilaterali sui margini in cui la banca fornisce delle garanzie senza riceverne in contropartita.
Capitolo 2: Esposizione totale
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 3 Composizione
L’esposizione totale è composta dalle seguenti posizioni:
a. le posizioni in bilancio (sezione 2);
b. i derivati (sezione 3);
c. le operazioni di finanziamento in titoli (sezione 4);
d. le posizioni fuori bilancio (sezione 5).
Art. 4 Principi per il calcolo
1 Su riserva delle disposizioni seguenti, per il calcolo dell’esposizione totale non è consentito:
a. compensare tra loro gli attivi e i passivi;
b. considerare le misure di riduzione dei rischi di cui all’articolo 61 OFoP, comprese le garanzie reali materiali o finanziarie.
2 Se l’esposizione totale non riflette in modo adeguato le transazioni o le strutture di una banca, conformemente al numero 30.6 dello standard minimo di Basilea per il «leverage ratio» (LEV) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, la FINMA può ordinare gli adeguamenti corrispondenti nel singolo caso.
3 Previa approvazione della FINMA, la banca può calcolare il «leverage ratio» sulla base dei valori trimestrali medi dell’esposizione totale. In tal caso, il metodo di calcolo deve essere applicato a lungo termine.
Art. 5 Esclusione di posizioni
Per il calcolo dell’esposizione totale non devono essere considerati:
a. le deduzioni dai fondi propri di base che non sono legate a impegni, in particolare le deduzioni in relazione con:
1. le partecipazioni al capitale di imprese al di fuori del perimetro di consolidamento,
2. il deficit delle rettifiche di valore di cui all’articolo 32 capoverso 3 OFoP nel quadro dell’approccio basato sui rating interni («Internal Ratings-based Approach», IRB), nonché in relazione con altre rettifiche di valore degli attivi,
3. gli adeguamenti prudenziali di valore per gli attivi meno liquidi di cui agli articoli 16–24 dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 20242 sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio della banca nonché sui fondi propri computabili delle banche e delle società di intermediazione mobiliare;
b. le posizioni cartolarizzate che soddisfano i criteri di cui al numero 30.5 LEV nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP;
c. gli investimenti fiduciari iscritti a bilancio, purché soddisfino i criteri di non iscrizione contabile stabiliti nell’«International Financial Reporting Standard 9» (IFRS 9) dell’International Accounting Standards Board3 e i criteri per il deconsolidamento secondo l’IFRS 104 nella versione in vigore.
Sezione 2: Posizioni in bilancio
Art. 6 Posizioni in bilancio da considerare
Per il calcolo dell’esposizione totale occorre considerare:
a. tutti gli attivi iscritti a bilancio ai valori contabili, comprese tutte le garanzie iscritte a bilancio in relazione a derivati e operazioni di finanziamento in titoli, esclusi i crediti e i valori positivi di rimpiazzo correlati con tali operazioni e derivati considerati secondo le sezioni 3 e 4;
b. gli oggetti utilizzati nell’ambito di un leasing operativo, compresi i diritti di utilizzo derivanti da contratti di locazione che non sono esposti all’attivo secondo l’articolo 21 capoverso 5 dell’ordinanza FINMA del 31 ottobre 20195 sui conti (OAPC-FINMA), per un importo pari agli impegni di leasing non iscritti a bilancio;
c. per le banche che applicano una norma in materia di rendiconto riconosciuta a livello internazionale: i diritti di utilizzo in bilancio derivanti dalle operazioni di leasing.
Art. 7 Transazioni non eseguite, registrate secondo il principio della data di conclusione
1 Nel calcolo dell’esposizione totale, la compensazione dei crediti e dei debiti in contante effettuata conformemente alle norme in materia di rendiconto secondo il principio della data di conclusione («trade date accounting») deve essere annullata per gli acquisti e le vendite regolari non effettuati di valori patrimoniali finanziari.
2 La compensazione di tali crediti e debiti in contante è consentita unicamente alle condizioni seguenti, indipendentemente da una compensazione secondo le norme in materia di rendiconto:
a. la posizione corrispondente venduta o acquistata fa parte del portafoglio di negoziazione ed è valutata al «fair value» nel conto economico;
b. la transazione viene effettuata secondo il principio di consegna contro pagamento («delivery versus payment»).
3 Sono considerati acquisti e vendite regolari di valori patrimoniali finanziari gli acquisti e le vendite in cui il momento della transazione è fissato dalla regolamentazione corrispondente o dalle condizioni della piazza borsistica.
Art. 8 Conto collettivo per la gestione dei flussi di tesoreria e della liquidità
1 Se, nell’ambito dei servizi di gestione dei flussi di tesoreria e della liquidità, la banca trasferisce, per mezzo di conti collettivi («cash pooling»), gli importi di credito e di debito dei conti della clientela interessati su un conto collettivo, per il calcolo dell’esposizione totale è possibile considerare il saldo del conto collettivo ottenuto mediante compensazione anziché il saldo di ogni conto della clientela, qualora:
a. il trasferimento venga effettuato almeno una volta al giorno; e
b. la banca non sia responsabile dei saldi individuali dopo il trasferimento.
2 Se il trasferimento non viene effettuato con frequenza giornaliera, la compensazione è consentita, purché:
a. la banca abbia in qualsiasi momento il diritto di trasferire sul conto collettivo i saldi dei conti della clientela interessati e non sia responsabile dei saldi individuali dopo il trasferimento;
b. il trasferimento venga effettuato almeno due volte alla settimana;
c. i saldi dei singoli clienti non presentino scadenze differenti oppure tutti i saldi siano detenuti su chiamata o solo per una notte; e
d. gli interessi o le spese siano calcolati in base al saldo del conto collettivo.
Sezione 3: Derivati
Art. 9 Derivati da considerare e relativo calcolo
1 Per il calcolo dell’esposizione totale occorre considerare tutti i derivati. Devono essere considerati anche i derivati il cui valore di rimpiazzo:
a. non può diventare positivo; o
b. non figura nel bilancio conformemente alla norma in materia di rendiconto applicata.
2 I derivati devono essere considerati per un importo pari a 1,4 volte la somma:
a. dei costi di rimpiazzo prudenziali («replacement costs», RC) (art. 10); e
b. del supplemento di garanzia («add-on») (art. 11).
3 Sono fatte salve le regolamentazioni derogative per il trattamento delle garanzie secondo l’articolo 12, per le posizioni in relazione con i servizi di compensazione secondo gli articoli 13 e 14 e per i derivati di credito venduti secondo gli articoli 15 e 16.
Art. 10 Costi di rimpiazzo prudenziali
1 I costi di rimpiazzo prudenziali devono essere calcolati secondo la formula di cui all’allegato 1.
2 Per i derivati secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b i costi di rimpiazzo prudenziali corrispondono alla somma dei valori di rimpiazzo positivi.
Art. 11 Supplemento di garanzia
1 Il supplemento di garanzia deve essere calcolato secondo l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati(«Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk», SA-CCR), l’approccio standard semplificato (SA-CCR semplificato) o l’approccio basato sul valore di mercato e le pertinenti disposizioni d’esecuzione di cui all’ordinanza della FINMA del 6 marzo 20246 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA); il moltiplicatore di cui all’articolo 10 OCre-FINMA è pari a uno.
2 Le banche che per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio utilizzano l’approccio modello «Expected-Positive-Exposure» (approccio modello EPE) devono applicare l’approccio standard per il calcolo del supplemento di garanzia. Tutte le altre banche, per il calcolo del supplemento di garanzia devono avvalersi dello stesso approccio utilizzato per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio.
3 Nel caso dei derivati di credito venduti (art. 15 e 16), il supplemento di garanzia deve essere calcolato solo sulla quota di derivati il cui valore nominale effettivo non è stato considerato nel calcolo dell’esposizione totale o è stato ridotto secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b.
4 Per le operazioni in derivati con compensazione dei margini, per il fattore di maturità può essere fissato un limite superiore mediante il corrispondente fattore di maturità per le operazioni in derivati senza compensazione dei margini. In alternativa, le operazioni in derivati con compensazione dei margini possono essere trattate come operazioni in derivati senza compensazione dei margini.
Art. 12 Compensazione di garanzie
1 Se i derivati vengono compensati mediante garanzie secondo le norme in materia di rendiconto, l’esposizione totale deve essere calcolata sulla base dei valori lordi anziché del risultato della compensazione, su riserva dei paragrafi seguenti.
2 La banca può:
a. compensare la componente in contanti dei pagamenti di margini ricevuti con i costi di rimpiazzo prudenziali secondo l’articolo 10;
b. detrarre dall’esposizione totale la componente in contanti dei pagamenti di margini versati alla controparte, purché tale componente:
1. venga iscritta all’attivo secondo le norme in materia di rendiconto applicate, e
2. venga considerata nel calcolo dei costi di rimpiazzo prudenziali secondo l’articolo 10.
3 La procedura di cui al capoverso 2 è consentita alle condizioni seguenti:
a. la liquidità ricevuta non è separata dai valori patrimoniali propri della parte ricevente; tale condizione non si applica alle garanzie in relazione con i contratti compensati per il tramite di una controparte centrale qualificata («qualifying central counterparty», QCCP) secondo l’articolo 77a capoverso 2 OFoP;
b. i pagamenti dei margini vengono calcolati e versati o ricevuti almeno una volta al giorno sulla base del valore di mercato attuale dei contratti derivati o al mattino sulla base dei prezzi di chiusura del giorno precedente;
c. l’ammontare dei pagamenti dei margini versati, tenuto conto di eventuali valori soglia e importi minimi di trasferimento, corrisponde all’integralità del valore di mercato dei contratti derivati;
d. i pagamenti dei margini e i contratti derivati sono soggetti a un accordo di compensazione («netting») tra entrambe le controparti che:
1. prevede esplicitamente che gli obblighi di pagamento assunti nell’ambito dell’accordo di compensazione debbano essere regolati al valore netto e tenere conto dei pagamenti dei margini ricevuti o versati, qualora una delle due parti sia interessata da un evento creditizio, e
2. risulti applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici rilevanti, anche in caso di inadempienza, fallimento o insolvenza;
e. la componente in contanti dei pagamenti dei margini ricevuti è espressa in una valuta indicata come valuta di regolamento nel contratto derivato, nell’accordo di compensazione, oppure nell’allegato relativo alla garanzia («credit support annex») relativo all’accordo di compensazione o in un accordo di compensazione con una QCCP.
4 Se le condizioni di cui al capoverso 3 lettere b e c non sono soddisfatte in via temporanea a causa di contestazioni sui margini, ma l’importo contestato viene calcolato e versato o ottenuto giornalmente da entrambe le controparti, tale importo secondo il capoverso 2 può essere compensato o detratto.
Art. 13 Servizi di compensazione: posizioni nei confronti dei membri compensatori
1 In deroga agli articoli 9–12, la banca può calcolare l’esposizione in derivati nei confronti di un membro compensatore in relazione con i servizi di compensazione basandosi sull’equivalente di credito secondo il SA-CCR), il SA-CCR semplificato o l’approccio basato sul valore di mercato secondo l’articolo 56 OFoP. La banca può tenere conto dei margini iniziali del membro compensatore solo se sono detenuti separatamente rispetto ai valori patrimoniali propri alla banca.
2 Se un cliente del membro compensatore effettua un’operazione in derivati direttamente con una controparte centrale («central counterparty», CCP) e se la banca che agisce quale membro compensatore di una CCP garantirà che il cliente del membro compensatore adempie i suoi obblighi nei confronti della CCP, la banca deve calcolare la sua esposizione in derivati nei confronti del cliente del membro compensatore tenendo conto delle garanzie ricevute e fornite secondo il capoverso 1 o secondo gli articoli 9–12.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche alle relazioni clienti a più livelli secondo l’articolo 138 OCre-FINMA7.
Art. 14 Servizi di compensazione: posizioni nei confronti di una controparte centrale
1 Se una banca che agisce quale membro compensatore di una CCP garantisce ai propri clienti che la CCP adempirà i propri obblighi, per il calcolo dell’esposizione totale deve considerare, oltre all’esposizione in derivati nei confronti dei clienti dei membri compensatori secondo l’articolo 13, le seguenti posizioni:
a. le esposizioni in derivati nei confronti della CCP;
b. i crediti derivanti da garanzie fornite alla CCP in relazione con tali operazioni di clienti, nella fattispecie secondo le stesse regole applicate a tutte le altre esposizioni in derivati.
2 Se una banca che agisce quale membro compensatore di una QCCP garantisce ai propri clienti che la QCCP adempirà i propri obblighi, per il calcolo dell’esposizione totale non deve considerare le seguenti posizioni:
a. le proprie esposizioni in derivati nei confronti della QCCP;
b. i crediti derivanti da garanzie fornite alla QCCP in relazione con tali operazioni di clienti.
3 Il capoverso 2 si applica per analogia alle banche che non sono membri compensatori di una QCCP, sempreché:
a. vengano offerti servizi di compensazione all’interno di una relazione d’affari a più livelli secondo l’articolo 138 OCre-FINMA8; e
b. le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 150 capoverso 1 OCre-FINMA siano adempiute.
4 Se una banca agisce quale membro compensatore nei confronti di un cliente che rientra nel perimetro di consolidamento, non può avvalersi delle agevolazioni di cui ai capoversi 2 e 3.
Art. 15 Derivati di credito venduti: valore nominale effettivo
1 Per i derivati di credito venduti, nel calcolo dell’esposizione totale occorre tenere conto anche del valore nominale effettivo secondo gli articoli 9–12. Sono fatti salvi i derivati di credito che vengono regolati come servizio di compensazione per conto di un cliente del membro compensatore e ai quali si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14 capoverso 2 o 3.
2 Il valore nominale effettivo corrisponde al valore nominale che rispecchia il rischio reale di un contratto dotato di un effetto leva o di altre caratteristiche che intensificano l’effetto della transazione.
Art. 16 Derivati di credito venduti: detrazioni dal valore nominale effettivo
1 Dal valore nominale effettivo di un derivato di credito venduto possono essere detratti:
a. se del caso, il valore di rimpiazzo negativo del derivato di credito, se ha comportato una riduzione dei fondi propri di qualità primaria;
b. il valore nominale effettivo dei derivati di credito di segno opposto, se la protezione del credito acquistata è almeno equivalente a quella del derivato di credito venduto e le condizioni seguenti sono soddisfatte:
1. la durata residua della protezione del credito acquistata è almeno pari a quella del derivato di credito venduto,
2. la qualità del credito della controparte che offre la protezione non presenta una correlazione positiva elevata con il valore sottostante il derivato di credito venduto, pertanto non si verifica un’inappropriata riduzione della protezione del credito,
3. il derivato di credito venduto e il derivato di credito di segno opposto sono intestati agli stessi nominativi di riferimento; due nominativi di riferimento sono considerati identici soltanto se si riferiscono allo stesso ente giuridico.
2 Se dal valore nominale effettivo del derivato di credito venduto secondo il capoverso 1 lettera a viene detratto il valore di rimpiazzo negativo, dal valore nominale effettivo del derivato di credito di segno opposto deve essere detratto un eventuale valore di rimpiazzo positivo computato ai fondi propri di qualità primaria.
3 Nel caso di una protezione del credito acquistata per un unico nominativo di riferimento («single name credit derivative»), la deduzione di cui al capoverso 1 lettera b è consentita solo se le condizioni seguenti sono soddisfatte:
a. la protezione del credito è intestata a un impegno di riferimento («reference obligation») di rango analogo o inferiore rispetto all’impegno di riferimento del derivato di credito venduto; e
b. un evento creditizio nel derivato di credito venduto comporta necessariamente un evento creditizio nella protezione del credito acquistata.
4 Nel caso di una protezione del credito acquistata sotto forma di opzione, la deduzione di cui al capoverso 1 lettera b è consentita solo se la protezione del credito acquistata non presenta un prezzo di esercizio superiore a quello della protezione del credito venduta.
5 Nel caso di una protezione del credito acquistata per un pool di nominativi di riferimento, la deduzione di cui al capoverso 1 lettera b è consentita solo se la protezione del credito acquistata è equivalente all’acquisto separato di una protezione del credito per ogni nominativo di riferimento nel pool.
6 Nel caso di una protezione del credito acquistata per un segmento di perdita di un pool, la deduzione di cui al capoverso 1 lettera b è consentita solo se la protezione del credito acquistata si riferisce allo stesso segmento di perdita del medesimo pool come la protezione del credito venduta.
7 Nel caso di una protezione del credito acquistata sotto forma di «total return swap», la deduzione di cui al capoverso 1 lettera b è consentita solo se la banca contabilizza i pagamenti netti ricevuti come un provento e contemporaneamente tiene conto nei fondi propri di base delle diminuzioni di valore di segno opposto del derivato di credito venduto.
Sezione 4: Operazioni di finanziamento in titoli
1 Per il calcolo dell’esposizione totale, le operazioni di finanziamento di titoli devono essere considerate come la somma:
a. degli attivi lordi sottostanti (art. 18); e
b. delle esposizioni nei confronti delle controparti (art. 19).
2 È fatta salva la disposizione di cui all’articolo 21 se la banca funge da agente.
1 Per il calcolo dell’esposizione totale occorre considerare gli attivi lordi delle operazioni di finanziamento in titoli contabilizzate.
2 I debiti e i crediti in contante derivanti da operazioni di finanziamento in titoli con la stessa controparte possono essere compensati alle condizioni seguenti:
a. le transazioni hanno la stessa data d’adempimento finale esplicita;
b. il diritto di compensazione è giuridicamente applicabile sia nelle attività ordinarie, sia in caso di inadempienza, insolvenza o fallimento della controparte;
c. le operazioni di compensazione vengono regolate su base netta o simultanea ovvero sono oggetto di un meccanismo di regolamento che si basa su una liquidazione netta.
3 Un meccanismo di regolamento è equivalente se:
a. entrambe le transazioni vengono regolate mediante lo stesso sistema di regolamento;
b. liquidità o linee di credito infragiornaliere garantiscono che il regolamento delle transazioni avvenga entro la fine della giornata lavorativa; e
c. l’eventuale esito negativo dell’operazione di regolamento di un singolo titolo ritarda soltanto il regolamento della liquidità legata al titolo in questione oppure genera un impegno nei confronti del sistema di regolamento.
4 Le operazioni di finanziamento in titoli per le quali alla fine del periodo di regolamento previsto il regolamento di un titolo non è andato a buon fine devono essere escluse dalla compensazione ed essere registrate al lordo nell’esposizione totale.
5 Le operazioni di finanziamento in titoli iscritte all’attivo che sono regolate per il tramite di una QCCP e per le quali i contratti preesistenti sono stati sostituiti da nuovi obblighi giuridici («novation») devono essere considerate al valore degli obblighi contrattuali in seguito alla novation.
6 I titoli che una banca riceve nel quadro di un’operazione di finanziamento in titoli sono esclusi dal calcolo dell’esposizione totale.
Art. 19 Esposizione nei confronti della controparte
1 Se la compensazione contrattuale di cui all’articolo 100 OCre-FINMA9 è consentita, l’esposizione nei confronti della controparte è calcolata a partire dal valore di mercato totale della liquidità e dei titoli dati in prestito alla controparte per tutte le transazioni coperte dall’accordo di compensazione, al netto del valore di mercato totale della liquidità e dei titoli ricevuti per tali transazioni; gli scarti di garanzia («haircuts») non vengono considerati. L’esposizione nei confronti della controparte deve tuttavia essere almeno pari a zero.
2 Se la compensazione contrattuale non è consentita, l’esposizione nei confronti della controparte è calcolata per ogni transazione a partire dal valore di mercato della liquidità o dei titoli dati in prestito per questa transazione alla controparte, al netto del valore di mercato totale della liquidità o dei titoli ricevuti per tali transazioni. L’esposizione nei confronti della controparte deve tuttavia essere almeno pari a zero.
3 Per singole transazioni, l’esposizione nei confronti della controparte può essere fissata a zero, se:
a. dalla transazione risulta un credito in contante della banca;
b. la transazione non può essere compensata in altro modo; e
c. il credito in contante legato alla transazione non può essere compensato secondo l’articolo 18 capoverso 2.
4 I titoli depositati dalla banca nel quadro di un’operazione di pronti contro termine di tipo trilaterale («triparty repo») presso il rispettivo agente («triparty repo agent») e prestati a una controparte devono essere considerati nel calcolo dell’esposizione nei confronti della controparte di cui al capoverso 1 o 2 fino all’ammontare dell’importo effettivamente prestato. I titoli in eccesso depositati presso terzi che non vengono prestati a una controparte nell’ambito di un’operazione pronti contro termine non devono essere considerati.
Art. 20 Transazioni contabilizzate come vendite
Se un’operazione di finanziamento in titoli è contabilizzata come una vendita secondo la norma in materia di rendiconto applicabile, per il calcolo dell’esposizione totale devono essere annullate tutte le contabilizzazioni correlate alla vendita e l’operazione deve essere trattata come se fosse stata contabilizzata alla stregua di un’operazione di finanziamento in titoli.
Art. 21 Banca con funzione di agente
1 Se una banca agisce quale agente per una delle controparti nel quadro di un’operazione di finanziamento in titoli, per il calcolo dell’esposizione totale può rinunciare a considerare gli attivi lordi sottostanti (art. 18), se:
a. offre solo una garanzia pari alla differenza fra il valore dei titoli o della liquidità prestati dal cliente e il valore delle garanzie fornite dal debitore;
b. non è proprietario della liquidità o dei titoli sottostanti e non può nemmeno disporne in altro modo;
c. detiene le garanzie separatamente dai propri attivi; e
d. calcola l’esposizione per ogni cliente se gestisce conti clienti omnibus in qualità di agente.
2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempiute, la banca deve considerare gli attivi lordi, segnatamente se le garanzie ricevute sono amministrate dalla stessa a proprio nome o per proprio conto anziché per conto del cliente o del debitore o se vengono prestate a terzi.
3 Se una banca agisce quale agente e fornisce una garanzia a una controparte coinvolta nella transazione, deve considerare l’esposizione nei confronti dell’altra controparte.
4 Se fornisce una garanzia a entrambe le controparti coinvolte nella transazione, deve calcolare l’esposizione separatamente per ogni controparte e considerare entrambe le esposizioni nell’esposizione totale.
5 Se non fornisce alcuna garanzia, per il calcolo dell’esposizione totale non deve considerare l’operazione di finanziamento in titoli se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.
6 Le operazioni di finanziamento in titoli non andate a buon fine effettuate da una banca che agisce quale agente vengono trattate secondo gli articoli 18 capoverso 4 e 19.
Sezione 5: Posizioni fuori bilancio
Art. 22
1 Per il calcolo dell’esposizione totale, le posizioni in operazioni fuori bilancio secondo l’articolo 53 OFoP devono essere convertite in equivalente di credito sulla base del loro valore nominale o, in assenza di esso, sulla base del valore di cassa. Le posizioni di cartolarizzazione che risultano da operazioni fuori bilancio devono essere trattate conformemente al numero 40.20 capoverso 2 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (standard CRE) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP. Alle posizioni di cui all’articolo 53 capoverso 5 OFoP si applica un fattore di conversione del credito del 10 per cento anziché dello 0 per cento.
2 Se una posizione in operazioni fuori bilancio è considerata come un derivato secondo la norma in materia di rendiconto applicabile, deve essere considerata nell’esposizione totale secondo l’articolo 9 capoverso 2.
3 Gli accantonamenti generali o specifici per le posizioni in operazioni fuori bilancio possono essere detratti dai corrispondenti equivalenti di credito, sempreché siano stati detratti dai fondi propri di base. L’equivalente di credito deve tuttavia essere almeno pari a zero.
4 Le transazioni non ancora regolate di banche che allestiscono il bilancio secondo il principio della data d’ adempimento («settlement date accounting») ottengono un fattore di conversione del credito pari a 1 per gli impegni di pagamento relativi agli acquisti regolari non ancora regolati secondo l’articolo 7 capoverso 3. È consentito compensare tali impegni di pagamento con i versamenti in entrata attesi derivanti da vendite regolari non ancora effettuate alle condizioni seguenti:
a. la posizione corrispondente venduta o acquistata fa parte del portafoglio di negoziazione ed è valutata al «fair value» nel conto economico;
b. la transazione viene effettuata secondo il principio di consegna contro pagamento.
5 Per un impegno eventuale in una posizione in operazioni fuori bilancio occorre applicare il corrispondente fattore di conversione meno elevato.
Capitolo 3: Rischi operativi
Art. 23 Indicatore commerciale
(art. 92 e 92a cpv. 1 OFoP)
1 Se per il calcolo dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi una banca applica una norma contabile internazionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OAPC-FINMA10 anziché le norme svizzere in materia di rendiconto, per il calcolo dell’indicatore commerciale («business indicator») si applica il numero 10 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio per i rischi operativi (OPE) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2 Nella comunicazione che la banca presenta alla FINMA in merito all’esclusione delle attività non mantenute dal calcolo dell’indicatore commerciale secondo l’articolo 92a capoverso 1 OFoP, essa deve indicare l’impatto di tale esclusione sui fondi propri minimi per la copertura dei rischi operativi e la quota complessiva di fondi propri, nonché dimostrare che le attività non mantenute non comportano più rischi giuridici né diritti di rivalsa nei suoi confronti. La comunicazione deve essere effettuata almeno sei settimane prima dell’esclusione.
Art. 24 Componente di interessi e dividendi
(art. 92 cpv. 2 e all. 5a OFoP)
I quattro elementi che costituiscono la componente di interessi e dividendi («interest, leases and dividend component») sono calcolati nel modo seguente:
a. I ricavi a titolo di interessi corrispondono alla somma delle seguenti posizioni:
1. proventi da interessi e sconti secondo l’allegato 1 lettera B numero 1.1 dell’ordinanza del 30 aprile 201411 sulle banche (OBCR);
2. xxxxxx a titolo di interessi che rientrano nei proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione secondo l’allegato 1 lettera B numero 1.2 OBCR;
3. xxxxxx a titolo di interessi che rientrano nei proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari secondo l’allegato 1 lettera B numero 1.3 OBCR;
4. ricavi a titolo di interessi relativi ai prestiti considerati come capitale proprio che rientrano nei proventi da partecipazioni secondo l’allegato 1 lettera B numero 4.2 OBCR;
5. utili risultanti da operazioni di leasing attraverso la vendita di oggetti in leasing che rientrano nei ricavi straordinari secondo l’allegato 1 lettera B numero 9 OBCR; e
6. ricavi a titolo di interessi e altri proventi ordinari da attività di leasing.
b. Le spese a titolo di interessi corrispondono alla somma delle seguenti posizioni:
1. oneri per interessi secondo l’allegato 1 lettera B numero 1.4 OBCR;
2. oneri per interessi relativi ai canoni di leasing operativo che rientrano negli altri costi d’esercizio secondo l’allegato 1 lettera B numero 5.2 OBCR;
3. ammortamenti del locatore degli oggetti del leasing operativo che rientrano nelle rettifiche di valore su partecipazioni nonché negli ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori materiali secondo l’allegato 1 lettera B numero 6 OBCR; e
4. perdite risultanti da operazioni di leasing attraverso la vendita di oggetti in leasing che rientrano nei costi straordinari secondo l’allegato 1 lettera B numero 10 OBCR.
c. Gli attivi fruttiferi corrispondono alla somma delle seguenti posizioni iscritte all’attivo prima della deduzione delle rettifiche di valore:
1. crediti nei confronti di banche secondo l’allegato 1 lettera A numero 1.2 OBCR;
2. crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli secondo l’allegato 1 lettera A numero 1.3 OBCR;
3. crediti nei confronti della clientela secondo l’allegato 1 lettera A numero 1.4 OBCR;
4. crediti ipotecari secondo l’allegato 1 lettera A numero 1.5 OBCR,
5. titoli di debito che rientrano nelle attività di negoziazione secondo l’allegato 1 lettera A numero 1.6 OBCR;
6. titoli di debito che rientrano nelle immobilizzazioni finanziarie secondo l’allegato 1 lettera A numero 1.9 OBCR; e
7. oggetti in leasing del locatore degli oggetti del leasing operativo che rientrano nelle immobilizzazioni materiali secondo l’allegato 1 lettera A numero 1.12 OBCR.
d. I proventi da dividendi corrispondono alla somma:
1. dei proventi da dividendi delle attività di negoziazione e da investimenti finanziari che rientrano nelle posizioni di cui all’allegato 1 lettera B numeri 1.2 e 1.3 OBCR; e
2. dei proventi da dividendi derivanti da partecipazioni che rientrano nei proventi da partecipazioni secondo l’allegato 1 lettera B numero 4.2 OBCR.
Art. 25 Componente dei servizi
(art. 92 cpv. 3 e all. 5a OFoP)
I quattro elementi che costituiscono la componente dei servizi («Services Component») sono calcolati nel modo seguente:
a. Il risultato da operazioni su commissione e prestazioni di servizio corrisponde alla somma delle seguenti posizioni:
1. proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento secondo l’allegato 1 lettera B numero 2.1 OBCR12;
2. proventi da commissioni su operazioni di credito secondo l’allegato 1 lettera B numero 2.2 OBCR; e
3. proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio secondo l’allegato 1 lettera B numero 2.3 OBCR.
b. I costi delle operazioni su commissione e prestazioni di servizio corrispondono agli oneri per commissioni secondo l’allegato 1 lettera B numero 2.4 OBCR.
c. Gli altri ricavi d’esercizio corrispondono alla somma delle seguenti posizioni:
1. proventi relativi a partecipazioni registrate secondo il metodo dell’equivalenza («equity method») che rientrano nei proventi da partecipazioni secondo l’allegato 1 lettera B numero 4.2 OBCR;
2. ricavi da immobili che rientrano nel risultato da immobili secondo l’allegato 1 lettera B numero 4.3 OBCR; e
3. guadagni realizzati mediante l’alienazione di partecipazioni, immobilizzazioni materiali e valori immateriali che rientrano nei ricavi straordinari secondo l’allegato 1 lettera B numero 9 OBCR, al netto dei guadagni risultanti da operazioni di leasing secondo l’articolo 24 lettera a numero 5.
d. Gli altri costi d’esercizio corrispondono alla somma delle seguenti posizioni:
1. perdite realizzate mediante l’alienazione di partecipazioni, immobilizzazioni materiali e valori immateriali che rientrano nei costi straordinari secondo l’allegato 1 lettera B numero 10 OBCR, al netto delle perdite risultanti da operazioni di leasing secondo l’articolo 24 lettera b numero 4;
2. perdite per rischi operativi per le quali in passato non sono stati costituiti accantonamenti alla posta «Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite» secondo l’allegato 1 lettera B numero 7 OBCR; e
3. oneri per la costituzione di accantonamenti per le perdite da rischi operativi contabilizzati alla posta «Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite» secondo l’allegato 1 lettera B numero 7 OBCR.
Art. 26 Componente finanziaria
(art. 92 cpv. 4 e all. 5a OFoP)
I due elementi che costituiscono la componente finanziaria («Financial Component») sono calcolati nel modo seguente:
a. Il risultato netto del portafoglio di negoziazione corrisponde alla posizione secondo l’allegato 1 lettera B numero 3 OBCR13 al netto del risultato dall’opzione «fair value».
b. Il risultato netto delle parti del portafoglio della banca rilevanti per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi operativi corrisponde alla somma delle seguenti posizioni:
1. risultato dall’opzione «fair value» che confluisce nella posta secondo l’allegato 1 lettera B numero 3 OBCR;
2. risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie secondo l’allegato 1 lettera B numero 4.1 OBCR,
3. altri proventi ordinari secondo l’allegato 1 lettera B numero 4.4 OBCR; e
4. altri oneri ordinari secondo l’allegato 1 lettera B numero 4.5 OBCR.
Art. 27 Componente di xxxxxxx: esigenze relative ai dati sulle perdite interne
(art. 93 OFoP)
1 Per calcolare la componente di perdita («Loss Component»), per ogni evento di perdita derivante dai rischi operativi occorre rilevare i seguenti dati:
a. almeno la categoria del livello 1 secondo l’allegato 2 a cui è attribuita la causa dell’evento di perdita;
b. l’attività il cui esercizio ha causato l’evento di perdita;
c. la perdita lorda causata secondo l’articolo 94 OFoP;
d. la data in cui l’evento si è verificato per la prima volta (data di occorrenza);
e. data in cui l’evento di perdita è stato constatato (data di constatazione);
f. data in cui la perdita lorda è stata contabilizzata (data di contabilizzazione);
g. all’occorrenza, l’importo di riduzione della perdita, la data di contabilizzazione e una descrizione;
h. per le perdite che la banca giudica considerevoli: una descrizione dell’evento di perdita secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera e OFoP e la relativa causa; il grado di dettaglio deve essere adeguato all’importanza dell’evento di perdita per la banca.
2 La banca può utilizzare un’altra logica di categorizzazione rispetto a quella riportata nell’allegato 2. In tal caso deve documentare l’assegnazione delle proprie categorie alle categorie di cui all’allegato 2.
3 Se un evento di perdita comporta più perdite lorde, i dati di cui al capoverso 1 devono essere rilevati separatamente per ogni perdita lorda.
Art. 28 Componente di perdita: rilevamento dei dati in valute differenti
(art. 93 OFoP)
1 Se una banca utilizza valute differenti per la contabilizzazione delle perdite e per la rendicontazione, gli importi della perdita lorda e della riduzione della perdita devono essere riportati in entrambe le valute.
2 Per la conversione si applica il corso del cambio alla data di contabilizzazione. Le perdite contabilizzate in valute estere e le riduzioni della perdita delle filiali estere sono convertite al corso di cambio utilizzato per l’allestimento del conto di gruppo dell’anno in cui la perdita è stata contabilizzata.
Art. 29 Componente di perdita: calcolo
(artt. 92d – 94 OFoP)
1 Un evento di perdita è considerato per il calcolo delle perdite annue medie secondo l’articolo 93a capoverso 1 OFoP solo se la perdita netta causata da tale evento ammonta a più di 25 000 franchi.
2 La perdita netta di cui all’articolo 94 capoverso 1 OFoP di un evento di perdita corrisponde alla somma delle perdite lorde contabilizzate per tale evento nel periodo secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera b OFoP, al netto delle riduzioni della perdita contabilizzate in tale periodo. È calcolata secondo la formula riportata nell’allegato 3.
3 La perdita media annua rilevante per il calcolo delle componenti di perdita di cui all’articolo 93a capoverso 1 OFoP è calcolata sulla base delle perdite nette contabilizzate nel periodo in questione. La perdita netta annua corrisponde alla somma delle perdite lorde causate da tutti gli eventi di perdita e contabilizzate durante tale anno, al netto delle corrispondenti riduzioni della perdita contabilizzate nel medesimo periodo. È calcolata secondo la formula riportata nell’allegato 4.
4 La componente di perdita di cui all’articolo 93a OFoP è calcolata secondo la formula riportata nell’allegato 5.
Art. 30 Esclusione di eventi di perdita
(art. 93a cpv. 3 e 4 OFoP)
1 Un evento di perdita non è più rilevante per il profilo di rischio della banca, se:
a. dalla fattispecie soggiacente all’evento di perdita non sono attese ulteriori perdite; e
b. se un evento analogo non può più verificarsi a causa del profilo di rischio inerente della banca.
2 Una perdita attribuita a un evento di perdita che non è più rilevante per il profilo di rischio della banca può essere esclusa dal calcolo delle componenti di perdita tre anni dopo la data di contabilizzazione dell’ultima perdita derivante dall’evento di perdita. Tale termine può essere ridotto se la banca non mantiene l’attività il cui esercizio ha causato l’evento di perdita come pure attività commerciali analoghe in altre divisioni.
3 Nella comunicazione che la banca presenta alla FINMA in merito all’esclusione di un evento di perdita, essa deve dimostrare in particolare che le condizioni dei capoversi 1 e 2 sono soddisfatte. La comunicazione deve essere effettuata almeno sei settimane prima dell’esclusione.
Capitolo 4: Entrata in vigore
Art. 31
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 marzo 2024 |
Autorità federale di
vigilanza La presidente, Xxxxxxx Xxxxxx |
Allegato 1
(art. 10)
Costi di rimpiazzo prudenziali
RC |
costi di rimpiazzo prudenziali («replacement costs») |
V |
valore di mercato netto attuale («value») positivo o negativo di tutti i contratti derivati nel paniere di compensazione («netting set») (art. 3 cpv. 4 OCre-FINMA14), dopo aver considerato gli adeguamenti della valutazione contabilizzati o gli adeguamenti della valutazione di cui all’articolo 5b capoverso 3 OFoP, eccetto gli adeguamenti della valutazione del credito a causa del rischio di inadempienza della controparte («credit valuation adjustment» secondo l’art. 48 cpv. 3 OFoP) o il proprio rischio di credito («debit valuation adjustment») |
Cr |
componente in contanti non inclusa nel valore netto di mercato V dei pagamenti dei margini ricevuti dalla banca che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 |
Cp |
componente in contanti dei margini di variazione versati dalla banca che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 |
Allegato 2
(art. 27)
Categorizzazione dei tipi di evento secondo la causa
Livello
1: |
Definizione |
Livello 2: sottocategorie |
Frode interna |
Perdite dovute ad atti compiuti con intenzioni fraudolente, appropriazione indebita di beni, elusione di leggi, regolamenti o disposizioni aziendali in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna all’azienda |
Attività non autorizzata |
Furto e frode |
||
Sicurezza informatica, ciberattacchi dovuti a hacking interno, abuso da parte di aventi diritto in modo privilegiato |
||
Frode esterna |
Xxxxxxx dovute ad atti compiuti con intenzioni fraudolente, appropriazione indebita di beni, elusione di leggi, regolamenti o disposizioni aziendali in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna all’azienda |
Furto e frode |
Sicurezza informatica, ciberattacchi dovuti a hacking esterno |
||
Posto di lavoro |
Perdite dovute alla violazione di prescrizioni o convenzioni in materia di impiego, sicurezza o salute sul lavoro, compresi tutti i pagamenti in relazione con tali violazioni |
Collaboratori |
Sicurezza sul posto di lavoro |
||
Discriminazione |
||
Clientela, prodotti e pratiche commerciali |
Perdite dovute a inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi nei confronti di clienti e perdite legate alla natura o alle caratteristiche di determinati prodotti |
Appropriatezza e adeguatezza dei servizi finanziari, della pubblicazione e degli obblighi fiduciari |
Pratiche commerciali o di mercato illecite |
||
Problemi con i prodotti |
||
Selezione dei clienti, assegnazione di operazioni ed esposizione di credito |
||
Attività di consulenza |
||
Danni materiali |
Perdite dovute a danni a valori patrimoniali fisici in seguito a catastrofi naturali o a eventi di altro tipo |
Catastrofi o eventi di altro tipo |
Interruzione dell’attività e disfunzioni del sistema |
Perdite dovute a interruzioni dell’attività operativa o a problemi legati alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione |
Disponibilità della tecnologia dell’informazione e della comunicazione |
Integrità dei dati |
||
Disponibilità del personale e degli edifici |
||
Disponibilità dei fornitori e dei partner |
||
Regolamento, distribuzione e gestione dei processi |
Perdite dovute a errori nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei regolamenti, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali, fornitori, ecc. |
Registrazione, regolamento e gestione delle transazioni |
Vigilanza e notifiche |
||
Accettazione della clientela e relativa documentazione |
||
Gestione di conti clienti |
||
Partner commerciali |
||
Fornitori e offerenti |
Allegato 3
(art. 29 cpv. 2)
Perdita netta di un evento di perdita
La perdita netta di un evento di perdita è calcolata nel modo seguente:
Vε |
perdita netta di un evento di perdita ε |
N |
anno in cui si colloca la data di riferimento considerata per il calcolo dei fondi propri minimi |
j e j’ |
anni delle date di contabilizzazione che corrispondono a uno dei dieci anni da N-9 a N o dei cinque anni N-4 fino a N (art. 93 cpv. 1 lett. b OFoP) |
Bj,ε,v |
importo della perdita lorda di una perdita v provocata dall’evento di perdita ε e contabilizzata nell’anno j |
Mj’,ε,v |
riduzione della perdita contabilizzata durante l’anno j’ che riduce l’importo della perdita lorda derivante dalla perdita v causata dall’evento di perdita ε |
Allegato 4
(art. 29 cpv. 3)
Perdita netta annua
La perdita netta annua è calcolata nel modo seguente:
Vj |
perdita netta nell’anno j |
ε |
eventi di perdita per i quali la perdita netta Vε calcolata secondo l’allegato 3 > CHF 25 000 (art. 93 cpv. 1 lett. d OFoP) |
Bj,ε,v |
importo della perdita lorda di una perdita v provocata dall’evento di perdita ε e contabilizzata nell’anno j |
Mj’,ε,v |
riduzione della perdita contabilizzata durante l’anno j che riduce l’importo della perdita lorda derivante dalla perdita v causata dall’evento di perdita ε |
Allegato 5
(art. 29 cpv. 4)
Componenti di perdita
La componente di perdita è calcolata come segue:
LC |
componenti di perdita («loss components») |
N |
anno in cui si colloca la data di riferimento considerata per il calcolo dei fondi propri minimi |
Vj |
perdita netta nell’anno j di cui all’allegato 4 |
1 RS 952.03
2 RS 952.031.11
3 Le norme possono essere consultate a pagamento sul sito xxx.xxxx.xxx > Issued Accounting Standards > IFRS Accounting Standards Navigator.
4 Le norme possono essere consultate a pagamento sul sito xxx.xxxx.xxx > Issued Accounting Standards > IFRS Accounting Standards Navigator.
5 RS 952.024.1
6 RS 952.033.21
7 RS 952.033.21
8 RS 952.033.21
9 RS 952.033.21
10 RS 952.024.1
11 RS 952.02
12 RS 952.02
13 RS 952.02
14 RS 952.033.21
2024-0761 RU 2024 140