PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DI F.C. CSA s.r.l. E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DI F.C. CSA s.r.l. E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado, insistenti sul territorio comunale, per n. 9 anni scolastici.
Capitolato speciale d’appalto, descrittivo e prestazionale.
SOMMARIO
ART. 1 – Oggetto dell’Appalto ART. 2 – Durata dell’Appalto ART. 3 – Prezzi
ART. 4 – Norme Regolatrici
ART. 5 – Modalità di esecuzione del Servizio ART. 6 – Tariffe
ART. 7 – Visite Didattiche per le Scuole dell’Infanzia, Primarie ART. 8 – Utenti del Servizio
ART. 9 – Automezzi
ART. 10 – Oneri e obblighi dell’Appaltatore ART. 11 – Sostituzione Mezzi
ART. 12 – Obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale ART. 13 – Continuità del servizio di trasporto
ART. 14 – Personale ART. 15 – Sopralluogo
ART. 16 – Norme comportamentali ART. 17 – Valore del contratto ART. 18 – Criterio di aggiudicazione
ART. 19 – Effetti dell’aggiudicazione ART. 20 – Clausola sociale
ART. 21 - Requisiti per la partecipazione alla gara ART. 22 – Adempimenti connessi alla sicurezza ART. 23 – Responsabilità e Assicurazioni
ART. 24 – Garanzie ART. 25 – Fatturazione
ART. 26 – Pagamento corrispettivi
ART. 27 – Cessione del contratto e subappalto ART. 28 – Controlli
ART. 29 – Penalità
ART. 30 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto ART. 31 – Risoluzione del contratto
ART. 32 – Trattamento dei dati personali e sensibili ART. 33 – Stipulazione del contratto
ART. 34 – Foro competente
ART. 35 - Rinvio a disposizioni di Legge ART. 36 -Norme di garanzia
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Primo oggetto di gara (l’affidamento del servizio)
Il servizio comprende:
⮚ il trasporto scolastico mediante scuolabus degli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, fino all’età consentita dai libretti di circolazione dei mezzi. il servizio è articolato su n. 5 (cinque) giorni settimanali e per l’intera durata del calendario scolastico. L’Appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, per l’esecuzione dei servizi di trasporto e dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia.
⮚ la gestione della raccolta delle iscrizioni al servizio, con garanzia all’utenza della presenza di un ufficio fisico sul territorio comunale;
⮚ la predisposizione, prima dell’inizio dell’anno scolastico, dei percorsi degli scuolabus e dei punti di raccolta degli alunni, comprese le variazioni necessarie in corso d’anno;
⮚ l’indicazione agli utenti delle modalità di versamento della quota di contribuzione in favore del Comune: sarà infatti quest’ultimo ad incassare la tariffa prevista dalle deliberazioni di giunta comunale. Il Comune registrerà gli incassi e lì comunicherà all’appaltatore, il quale provvederà a stilare l’elenco dei paganti, dei non paganti o dei paganti in parte (completo di tutti i dati), monitorando altresì il rispetto dei pagamenti oggetto di rateizzazione. Provvederà invece l’ente alla notifica dei solleciti di pagamento/diffide/messa in mora e alla riscossione della tariffa nei confronti degli evasori.
Il Comune mette a disposizione un ufficio, in esclusiva, all’interno del palazzo municipale, per lo svolgimento delle attività sopra elencate, con facoltà dell’appaltatore di non servirsene, qualora individui una diversa e migliore soluzione di ubicazione dell’ufficio fisico. Il diritto d’uso di che trattasi, in caso di accettazione dell’appaltatore, è attribuito ai sensi dell’articolo 1021 del codice civile, diritto riconosciuto anche in favore di persone giuridiche (Cassazione 26 febbraio 2008, n. 5034).
Il Comune mette altresì a disposizione, sempre a titolo di riconoscimento di un diritto d’uso, l’area attualmente usata per la rimessa degli automezzi, con facoltà dell’appaltatore di non servirsene, qualora individui una diversa e migliore soluzione.
Secondo oggetto di gara (cessione delle quote detenute dal Comune in
F.C.CSA s.r.l.)
La cessione riguarda le quote pari al 100% del capitale sociale della F.C.CSA s.r.l. Il cedente ha l’esclusiva proprietà e libera disponibilità delle quote, che sono interamente liberate e non soggette a pegni, oneri, privilegi, vincoli, gravami pregiudiziali o diritti di terzi di qualsiasi natura. Non sono stati stipulati con terzi “pacta de non vendendo” e non sono stati concessi a terzi, mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, diritti di prelazione o di opzione di alcun genere che conferiscano diritti o facoltà di acquistare in tutto o in parte le quote.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha la durata di circa 9 (nove) anni scolastici, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023. Qualora non si riuscisse ad assicurare la corrispondenza tra inizio dell’esecuzione dell’appalto e inizio dell’anno scolastico, la durata del rapporto, pari ad anni nove, avrà decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del contratto. I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione delle festività natalizie e pasquali, fatte salve eventuali variazioni apportate dall’autorità scolastica locale. Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre (6) SEI mesi dalla scadenza di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione Comunale, in attesa della stipula del contratto, può, se necessario, chiedere l’avvio del servizio alla ditta aggiudicataria: in tal caso, la ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato speciale d’appalto.
Complessivamente, la durata del contratto è contenuta entro il limite massimo di nove anni, previsto dall’articolo 12, comma 1, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923.
ART. 3 – PREZZI
Il prezzo chilometrico, risultante dall’offerta economica a ribasso rispetto alla base di gara di 4,00, è omnicomprensivo di ogni elemento di spesa indicato nel capitolato, ad eccezione dell’IVA.
Detto prezzo resterà valido ed invariato per tutta la durata del contratto.
In relazione alle previsioni contenute all’articolo 29, comma 1, lettera a) decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, relative all’obbligo dell’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all’anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Il prezzo di acquisto delle quote societarie, risultante dall’offerta economica, sarà corrisposto in sede di stipula di apposito contratto di cessione, antecedentemente alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio. In caso di mancato versamento del prezzo di cessione delle quote, entro il termine fissato dall’ente, lo stesso procederà alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione e si procederà allo scorrimento della graduatoria di gara per l’individuazione del nuovo contraente. La stipula del contratto di cessione delle quote ed il pagamento del relativo prezzo costituiscono presupposto per la stipula del contratto d’appalto di affidamento del servizio.
ART. 4 – NORME REGOLATRICI
L’appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto dal presente capitolato d’appalto e dalle vigenti normative e regolamenti in materia.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
ART. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il trasporto dovrà essere effettuato, giornalmente, in base ai percorsi ed agli orari proposti dall’appaltatore e approvati dall’ufficio pubblica istruzione, per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico vigente. Detto servizio comprende il trasporto al mattino in entrata, il trasporto di fine mattinata in uscita per un percorso presunto di circa 630 km giornalieri (km
126.000 circa per anno) con una media di circa n. 500 alunni trasportati giornalmente.
I percorsi e gli orari ed il numero dei trasportati hanno carattere puramente indicativo e non
costituiscono alcun impegno o garanzia da parte dell’ente sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste e, pertanto, esclude qualsiasi pretesa da parte dell’appaltatore di compensi integrativi o aggiuntivi ovvero revisioni contrattuali per variazione della quantità dei servizi (es. in diminuzione causa COVID, causa riduzione iscrizioni o altri motivi di sospensione delle attività didattiche), fermo restando quanto previsto dall’articolo 106, comma 11 del codice dei contratti in base al quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In Tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto “…Le prestazioni che verranno pagate, come chilometraggio, saranno solo quelle effettivamente eseguite dalla ditta su specifica richiesta dell’ente appaltante o, in subordine ed in via eventuale, quelle riconosciute da quest’ultimo a seguito di valutazione ponderata e funzionale degli interessi pubblici sottesi in ordine alle cause delle prestazioni aggiuntive.
La Ditta dovrà effettuare i percorsi con automezzi a norma e in numero sufficiente ad assicurare l’efficienza del servizio.
L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti e sarà, inoltre, tenuto ad effettuare eventuali variazioni di percorso, in corso d’anno, qualora vengano presentate richieste da parte di nuovi utenti.
Gli orari, itinerari e le percorrenze verranno approvati dal Responsabile del servizio Pubblica Istruzione su proposta dell’appaltatore, che si impegna ad adottarli senza alcuna riserva, prima dell’inizio del servizio e prima dell’inizio dell’anno scolastico ovvero in corso d’anno e qualora lo richiedano le esigenze organizzative del servizio. I percorsi del servizio di trasporto scolastico potranno interessare strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private.
A tal fine la ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio e prima dell’inizio dell’anno scolastico, dovrà rendersi disponibile a provare i percorsi secondo gli itinerari approvati dal Servizio Pubblica Istruzione, su proposta dell’appaltatore.
È fatto divieto all’appaltatore di apportare variazioni all’orario e al percorso se non espressamente autorizzate dall’Ufficio Pubblica Istruzione.
È fatto altresì divieto di prendere accordi verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso approvato dal Comune.
ART. 6 TARIFFE
La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente autorizzati dal Comune.
Alla determinazione delle tariffe provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti. L’Amministrazione Comunale provvederà direttamente a propria cura e spese alla esazione delle tariffe per l’uso del servizio di trasporto scolastico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, in merito all’attività della ditta aggiudicataria relativamente alla raccolta delle iscrizioni ed al monitoraggio dei pagamenti.
ART. 7 - VISITE DIDATTICHE
Il calendario delle visite didattiche, come tutte le successive variazioni – sospensioni – etc., è trasmesso per tempo all’Appaltatore a cura dell’Ufficio P.I. I suddetti servizi saranno remunerati con i prezzi unitari contrattuali applicati alla quantità e qualità delle prestazioni «ordinarie» rese dal Gestore, senza che possa essere per gli stessi richiesto, per qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo.
ART. 8 - UTENTI DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico per l'entrata e l'uscita dalla scuola è riservato esclusivamente agli alunni delle scuole ed al personale di assistenza e ne può usufruire soltanto chi ne ha fatto apposita richiesta scritta.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a collaborare con il personale del Servizio Pubblica Istruzione nel momento in cui verrà fatta la verifica che tutti i trasportati siano iscritti al servizio.
Nell’espletamento del servizio è fatto assoluto divieto di trasportare persone estranee sugli automezzi adibiti al servizio trasporto alunni, se non formalmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
ART. 9 – AUTOMEZZI
La gestione in appalto segue un lungo periodo di gestione mediante società controllata dal Comune. I mezzi impiegati sono pertanto di proprietà della suddetta società FC. CSA s.r.l. e sono i seguenti:
1) scuolabus targato CS 674 FJ, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 28+1+1 posti, marca IVECO DAILY, immatricolato in data 5/01/2005;
2) scuolabus targato BW 103 BB, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 32+3+1posti, marca IVECO CACCIAMALI 50C13, immatricolato in data 28/02/2002;
3) scuolabus targato XX 000 XX, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 35+1+1 posti, marca IVECO 50C15, immatricolato in data 2/09/04;
4) scuolabus targato CW 934 BK, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 41+2+1 posti, marca IVECO 65C, immatricolato in data 28/09/05;
5) scuolabus targato DD 971 ZE, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 52+3+1 posti, marca IVECO CACCIAMALI 100, immatricolato in data 08/05/2007;
6) scuolabus targato DX 911CH, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 41+3+1 posti, marca DAIMLER MERCEDES AG 670, immatricolato in data 31/08/2009;
7) scuolabus targato DX 908 CH, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 41+3+1 posti, marca DAIMLER MERCEDES, immatricolato in data 31/08/2009;
8) scuolabus targato DX 909 CH, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 41+3+1 posti, marca DAIMLER MERCEDES, immatricolato in data 31/08/2009;
9) scuolabus targato DX 910 CH, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 41+3+1 posti, marca DAIMLER MERCEDES, immatricolato in data 31/08/2009;
10) scuolabus targato DX 907 CH, omologato per il trasporto scolastico, con capienza di 41+3+1 posti, marca DAIMLER MERCEDES, immatricolato in data 31/08/2009;
11) scuolabus targato GH 896 GJ, omologato per trasporto scolastico anche di disabili (n. 2 carrozzelle), con capienza di 28 + 1+1, marca IVECO DAILY A 50, immatricolato in data 26 gennaio 2009.
L'appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza degli automezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente appalto (es. manutenzione, carburante, olii, lubrificanti, collaudi, bolli, assicurazioni obbligatorie).
Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dal libretto di circolazione.
La Ditta appaltatrice dovrà rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di marcia ecc.).
ART. 10 – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La Ditta si impegna a rispettare quanto segue:
a) a mantenere aggiornata la documentazione prescritta per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente.
b) ad effettuare i percorsi approvati dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali competenti. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
c) sono a carico dell’appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari indicati dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi;
d) assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
e) garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà opportune quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostitutivi e sempre previa autorizzazione da parte del Comune;
f) assumersi l’obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. È tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell’adempimento o nella esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose;
g) fornire all’autorità scolastica ed al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telematica e telefonica di tutti gli incidenti in cui è incorsa durante l’espletamento del servizio
appaltato come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
h) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
i) a presentare, almeno 15 giorni prima dell’avvio del servizio, al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione a pena di decadenza dall’aggiudicazione e ad ogni eventuale variazione, la seguente documentazione:
1) copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale o CQC, dei conducenti che l’affidatario intende impiegare nell’espletamento del servizio;
2) elenco nominativo del personale adibito ad ogni autobus, indicando cognome, nome, n. di cellulare nonché comunicare eventuali successive variazioni;
3) dichiarazione che i conducenti sono legati all’appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria; nel caso di cooperativa i conducenti dovranno avere la qualifica di soci o essere dipendenti;
4) attestazione dell’avvenuta denuncia agli Enti assicurativi e previdenziali del personale impiegato;
5) dichiarazione contenente l’indicazione dell’indirizzo, numero di telefono, fax, mail della sede operativa e del nominativo, indirizzo mail e telefono di un Responsabile referente del servizio che dovrà essere sempre telefonicamente raggiungibile dalle ore 7.00 alle ore 17.00, durante i giorni di normale attività scolastica;
6) copia del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente, comprensivo degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza e uso di alcool, riferito ai conducenti impiegati nel servizio di cui al presente appalto.
ART. 11 SOSTITUZIONE MEZZI
La Ditta non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata. Nel caso in cui all’inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi (ad es. per guasto improvviso), la ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione per via telematica o telefonica all’ente ed impiegare mezzi idonei sostitutivi al fine di garantire lo svolgimento del servizio.
ART. 12 OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune si impegna a:
a) garantire alla ditta il corrispettivo contrattuale derivante dall’ aggiudicazione della gara dell’appalto (prezzo chilometrico IVA esclusa x chilometri percorsi), in due rate posticipate: la prima per il periodo settembre-dicembre, la seconda per il periodo gennaio-giugno.
b) approvare annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il piano di trasporto comprendente gli itinerari e gli orari di servizio, proposto dalla ditta aggiudicataria, se congrui, pertinenti e funzionali alla migliore efficienza ed economicità del servizio;
c) avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, votazioni od altro), non appena ne venga a conoscenza.
ART. 13 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio. In caso di interruzione dovuta a guasti meccanici, l’Appaltatore deve avvisare immediatamente l’Ufficio P.I. e provvedere all’immediata sostituzione del mezzo guasto con altro mezzo idoneo con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati. In caso di inadempimento dell’obbligazione sopra indicata non sarà corrisposto il compenso relativo al servizio non effettuato e saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 29. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta dell’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni. Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, la ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
ART. 14 – PERSONALE
Attualmente sono in servizio, presso il gestore del servizio (la F.C. CSA s.r.l.) n. 10 risorse umane, come meglio di seguito specificato:
1) n. 8 autisti scuolabus, con contratto di lavoro a tempo parziale (7 autisti a 38 ore settimanali per 10 mesi e un autista a 31 ore settimanali sempre per 10 mesi) e indeterminato, (un autista svolge funzioni anche di coordinatore ed un altro autista svolge funzioni anche di responsabile manutenzione dei mezzi) - CCNL Autonoleggio;
2) n. 1 autista scuolabus, con contratto di lavoro a tempo pieno, di 38 ore settimanali per 12 mesi, e indeterminato – CCNL autonoleggio;
3) n. 1 capo ufficio amministrativo, con contratto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato - CCNL Assofarm.
L’Impresa deve individuare e comunicare all’Ufficio P.I. del Comune, prima dell’avvio del servizio, il nome del responsabile dello stesso, nonché la figura tecnica con responsabilità di coordinamento che sarà impiegata per l’esecuzione del servizio. Il Coordinatore dovrà mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti al controllo dell’andamento del servizio ed agire in qualità di referente relativamente ai rapporti tra l’Impresa e il Comune. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore (ferie, malattia ecc.) l’Impresa deve provvedere alla sua sostituzione e darne immediata comunicazione scritta al Comune.
Il coordinatore sarà incaricato delle seguenti funzioni:
- coordinare il servizio oggetto dell’appalto;
- mantenere i rapporti con il Responsabile dell’Ufficio P.I. del Comune.
Il servizio deve essere effettuato con personale di provate capacità professionali, onestà e moralità e in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalle vigenti disposizioni di Xxxxx. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. Il personale della Xxxxx è tenuto anche a mantenere il segreto d’Ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Il personale della Ditta impiegato nel servizio deve essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto ed adeguato alla particolare età degli utenti e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori. È facoltà del Responsabile del contratto chiedere alla Ditta di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del medesimo abbiano dato seri motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro o comunque un contegno non corretto verso gli utenti del servizio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all’Amministrazione prima che il personale, non compreso nell’elenco già consegnato, sia avviato all’espletamento del servizio. La ditta è tenuta, inoltre, ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale addetto ad ogni intervento di “tipo straordinario”.
La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati, dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione della società/ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
La ditta appaltatrice è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
ART. 15 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo per la presa visione dei mezzi non è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il rappresentante dell’impresa (amministratore, dipendente tecnico appositamente delegato, tecnico abilitato ovvero persona idonea munito di adatta documentazione che ne attesti la carica) potrà prendere visione dei mezzi di proprietà comunale, facendone espressa e preventiva richiesta
ART. 16 - NORME COMPORTAMENTALI
Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo deve osservare le seguenti prescrizioni:
1. non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
2. assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
3. mantenere un comportamento irreprensibile, rispettoso e di collaborazione nei confronti delle persone con le quali venga in contatto;
4. tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
5. non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
6. non fumare sul mezzo;
7. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
8. essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa.
ART. 17 – VALORE DEL CONTRATTO
Il valore presunto e stimato, prima dell’aggiudicazione, è pari a euro 4.536.000,00 I.V.A. esclusa: n. 126.000 Km. all’anno di media x € 4,00 come prezzo a base d’asta per ogni chilometro (€ 504.000,00 all’anno) da assoggettare a ribasso x n. 9 (nove) anni di durata contrattuale. Tale importo è espresso a titolo puramente indicativo/orientativo e non costituisce alcun impegno o garanzia da parte dell’ente sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste e, pertanto, esclude qualsiasi pretesa da parte dell’appaltatore di compensi integrativi o aggiuntivi ovvero revisioni contrattuali per variazione della quantità dei servizi (es. in diminuzione causa COVID, causa riduzione iscrizioni o altri motivi di sospensione delle attività didattiche), fermo restando quanto previsto dall’articolo 106, comma 11 del codice dei contratti in base al quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In Tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto “…Le prestazioni che verranno pagate, come chilometraggio, saranno solo quelle effettivamente eseguite dalla ditta su specifica richiesta dell’ente appaltante o, in subordine ed in via eventuale, quelle riconosciute da quest’ultimo a seguito di valutazione ponderata e funzionale degli interessi pubblici sottesi in ordine alle cause delle prestazioni aggiuntive.
.
L’Aggiudicatario, in tutti i casi di variazioni quantitative dei servizi, si obbliga ad adeguare alle effettive necessità operative sia le forze di lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità delle prestazioni rese resti invariata.
ART. 18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art.97 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 19 EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ovvero, come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, l’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione senza che nessun
offerente possa vantare diritto alcuno qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo la sua approvazione da parte degli organi competenti ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. La ditta appaltatrice rimarrà invece vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.
ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE
L’appaltatore si impegna a promuovere la stabilità occupazionale, utilizzando prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico – organizzativo o di manodopera previsti, come meglio specificato nel precedente articolo 14.
ART.21 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, l’impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica prescritti dal disciplinare di gara.
ART. 22 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia. La Ditta dovrà attuare gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del datore di lavoro e titolare di attività. In particolare, dovrà:
1. elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico competente. Il documento deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza e di primo soccorso.
2. Sulla base del documento di valutazione dei rischi di cui sopra, la ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e provvedere alla formazione del personale all’uso di tali dispositivi.
3. Formare ed informare tutto il personale dei rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal D.L. n. 81/2008 e successive modificazioni per lavoratori preposti.
4. Formare il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998) fornendo alla stazione appaltante la documentazione attestante l’avvenuta formazione.
ART. 23 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle leggi, in particolare del Codice della Strada, dei regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi. L’Appaltatore è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati ai mezzi dell’Appaltatore. L’Appaltatore costituisce, prima dell’inizio dell’appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. degli scuolabus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./ R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:
1. La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all’appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Città sant’Angelo;
2. La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato;
3. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 per R.C.T e a euro 1.000.000,00 per R.C.O.
4. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo. La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del Gestore. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.
ART. 24 – GARANZIE
All’atto della presentazione dell’offerta, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, si sensi dell’art. 93 del X.X.xx 50/2016, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, (cauzione provvisoria) pari al 2% dell’importo complessivo stimato posto a base di gara. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del X.X.xx n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a favore del Comune. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso dalla data di pagamento dell’ultima fattura attestante la regolare esecuzione del servizio. Il Comune ha facoltà
di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse, per qualsiasi causa, ridursi, la ditta aggiudicataria è tenuta al reintegro della stessa immediatamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, all’Amministrazione Comunale compete il diritto di incameramento dell’intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche giudizialmente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
ART. 25 FATTURAZIONE
La fattura, al fine di una regolare liquidazione, dovrà riportare il totale dei giorni di effettuazione del servizio ed il totale dei relativi Km effettuati. Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L.
n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture emesse nei confronti del Comune dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre, la fattura elettronica dovrà riportare il seguente Codice Univoco Ufficio UFS1I2 ed indicare il Codice Identificativo della Gara in oggetto.
ART. 26–PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
La liquidazione delle fatture avverrà dopo la verifica, effettuata dall’Ufficio P.I., della corrispondenza tra le prestazioni fatturate con quelle effettuate. Il pagamento avviene di norma entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, detratte d’ufficio eventuali penali come previsto dall’art 29 e fatto salvo che l’Amministrazione disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni. L’eventuale ritardo di pagamento di fatture non esonera la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante in particolare:
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio per il quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si
procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
Per l’emissione del provvedimento di liquidazione, il Responsabile del servizio provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni accertati, della cauzione prestata. In merito al subappalto, esso è consentito senza più alcun limite.
ART. 28 – CONTROLLI
Spettano al Comune ampie facoltà di indirizzo in merito al preciso adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Gestore. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento, nei modi ritenuti più idonei, controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale per la specifica attività in appalto. Il Gestore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti dal Comune e ad ottemperare a tutte le richieste riguardanti l’esame degli automezzi (corretta manutenzione ordinaria, pulizia) e i requisiti degli addetti (patenti, certificati di abilitazione professionale, abbigliamento, idoneità fisica etc.), nonché la condotta di marcia.
Il Responsabile del Servizio nominato dal Gestore deve collaborare strettamente con il personale comunale in detta attività di controllo. Eventuali inadempienze alle prescrizioni contrattuali, rilevate in dette attività, saranno valutate con tempestività in contraddittorio con il Gestore. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta appaltatrice dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto in particolare per gli Obblighi della Ditta nei confronti del personale addetto al servizio. Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora la Ditta non adempia entro tale termine, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali ed assistenziali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.
ART. 29 – PENALITA’
È fatto obbligo alla Ditta di iniziare il servizio entro la data prestabilita. La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Il
verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., dal Comune alla Ditta appaltatrice, con invito a provvedere alla loro eliminazione. La Ditta appaltatrice, entro 8 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla ditta appaltatrice l’Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le seguenti penali:
- € 150,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti alla pulizia per ogni mezzo;
- € 250,00 per il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione per ogni mezzo;
- € 300,00 per l’effettuazione di una corsa non autorizzata dall’ente, soprattutto se caratterizzata da una percorrenza maggiore rispetto a quella concretamente possibile;
- € 500,00 per il mancato rispetto degli orari, senza valida giustificazione;
- € 1.000,00 per mancata effettuazione di ogni corsa.
Il pagamento della penalità non libera la Ditta appaltatrice dalla responsabilità per danni
causati.
L’Amministrazione, oltre all’ applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. Nel caso gli inadempimenti ed i ritardi, per cause imputabili all’appaltatore, eccedano il numero di 4 (quattro) nell’arco di durata di un anno scolastico, l’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di danni all’appaltatore medesimo. Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, la ditta incorre nella decadenza dall’affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada. In ogni caso, comporta la decadenza dall’affidamento la reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente, nonché in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. L’Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile e necessaria per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
ART. 30 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Settore lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.
La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione. Tra le dette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.
L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
ART.31 - RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, oltre che nei casi indicati all’art.29 “Penalità” anche nei seguenti casi:
1. per motivi di pubblico interesse;
2. per mancato inizio entro i termini previsti dal capitolato o abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
3. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
4. per contravvenzioni alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
5. per comportamento scorretto dell’appaltatore dei confronti degli utenti, per violazione dell’obbligo a sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
6. per impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale;
7. per impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
8. gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
9. per l’interruzione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato, salvo cause di forze maggiore;
10. per reiterati inadempimenti;
11. quando ceda ad altri, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato d’Appalto;
12. fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
13. morte del titolare della ditta (se trattasi di ditta individuale);
14. mancata concessione e/o revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti
inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell’Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione può affidare l’appalto alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria. Nel caso di risoluzione, il soggetto gestore è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all’attivazione del servizio da parte del nuovo gestore. L’Aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1672 del codice civile. In tali casi l’Ente sarà tenuto a corrispondere al gestore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il Gestore è responsabile del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento del servizio. Il Gestore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Comune o comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. In particolare, il Gestore:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, emergenze) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell’appalto; - dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Il Gestore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati, in violazione delle disposizioni previste dalla legge.
In ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato si informa che il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione appaltante.
ART. 33 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipula del contratto di cessione delle quote, previo pagamento del relativo prezzo, costituisce presupposto per la conseguente stipula del contratto di appalto di affidamento del servizio di trasporto scolastico: il responsabile del servizio dell’ente comunicherà l’aggiudicazione della gara, con invito a far conoscere il notaio scelto all’interno della Provincia di Pescara, nonché il giorno, l’ora e il luogo per la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote. La data sarà scelta di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, la data non potrà cadere prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e oltre il 60° giorno sempre dalla comunicazione di aggiudicazione. In caso di atteggiamenti dilatori ingiustificati, l’ente procederà
alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione ed all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria.
Relativamente al contratto di appalto del servizio, successivamente alla stipula del contratto di cessione delle quote, la sottoscrizione è subordinata:
•all’accertamento della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
•alla verifica di tutti i requisiti previsti per l’accesso alla gara e precedentemente autocertificati;
•alla costituzione della cauzione definitiva;
•alla presentazione delle polizze assicurative e delle relative quietanze.
•al versamento all’Ente delle spese contrattuali (imposta di bollo, di registro e per il diritto di rogito), nonché al rimborso delle spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti per la stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, oppure abbia perso il diritto a stipulare il contratto d’appalto per mancata sottoscrizione del contratto presupposto e collegato di cessione delle quote sociali, l’Ente appaltante lo dichiarerà decaduto, procederà all’escussione della cauzione provvisoria ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria.
Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, cesserà di avere efficacia il contratto rep. n. 2133 del 25 settembre 2008, tra Comune e F.C.CSA s.r.l., essendo venuto meno il presupposto di tale contratto, ovvero la natura in house della società ed il conseguente affidamento diretto del servizio. Sorgerà un nuovo rapporto obbligatorio, in sostituzione di quello precedente (novazione oggettiva ex art. 1230 c.c.) e diverso per titolo (appalto e non più concessione) per contenuto (es. corrispettivo non più forfettario ma per prezzo chilometrico) e per causa (in seguito a procedimento ad evidenza pubblica e non più per affidamento diretto).
Ai sensi dell’articolo 216, comma 11 del codice dei contratti, nonché ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario.
ART. 34 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice in ordine all’esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, il foro competente è quello territoriale di Pescara.
ART. 35 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei
requisiti per i conducenti di scuolabus adibiti al servizio appaltato. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per quanto non previsto dal presente capitolato d’appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa espresso riferimento al bando di gara, al disciplinare di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti con particolare riferimento agli appalti di servizi.
ART. 36 - NORME DI GARANZIA
Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal regolamento comunale di disciplina dei contratti nonché dal presente capitolato non sono derogabili.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
x.xx xxxx. Xxxxxxxx X’Xxxxxxxxx Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93