Impianti sportivi e palestre
Parti contraenti | Stipula | Decorrenza | Scadenza | Rinnovo economico | |
Economica | Normativa | ||||
Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio imprese per l’Italia1, Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | - |
1La Confederazione Italiana dello Sport- Confcommercio imprese per l'Italia riassume quale socio unico Confcommercio le precedenti titolarità di socio di Attività Sportive Confederate (ASC) e della Federazione nazionale imprenditori impianti sportivi (FIIS). |
Liv. | Par. | Qualifiche | Retribuzione nazionale conglobata | Contingenza1 |
1.1.2016 | ||||
Q | 240 | Quadri | 1.716,37 | |
1 | 224 | Impiegati direttivi | 1.635,12 | |
2 | 195 | Impiegati di concetto | 1.488,04 | |
3 | 166 | Impiegati di concetto – Operai specializzati provetti | 1.341,30 | |
4 | 144 | Impiegati d’ordine – Operai specializzati | 1.229,82 | |
5 | 130 | Impiegati d’ordine – Operai qualificati | 1.158,94 | |
6 | 117 | Operai comuni | 1.093,06 | |
7 | 100 | Addetti pulizie | 1.007,51 | |
1Dall’1.1.2016 conglobata nella retribuzione nazionale conglobata. Maggiorazioni - i lavoratori a tempo indeterminato o determinato, anche in caso di successivi proroghe e rinnovi, nei limiti di durata massima del contratto, in forza alla data del 22.12.201, 5 hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata pari al 4%, espressa in quota fissa secondo i seguenti importi: Liv. Q, € 70,60; Liv. 1°, € 65,90; Liv. 2°, € 57,30; Liv. 3°, € 48,80; Liv. 4°, € 42,30; Liv. 5°, € 38,20; Liv. 6°, € 34,40; Liv. 7°, € 29,40 |
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | |||||
E.D.R. | Funzione quadro | Diploma | Laurea | Cassa | |
10,331 | € 60,002 | 5% della paga base nazionale | |||
1A decorrere dall’1.1.2016 le Parti concordano di istituire un elemento distinto della retribuzione, collegato alla presenza e da corrispondere per 12 mensilità, non incidente su nessun istituto differito, compreso il TFR, secondo le seguenti misure: liv. Q e liv. 1, € 4,00; Liv. 2, 3 e 4, € 3,50; Liv. 5, 6 e 7: € 3,00. 2Per 13 mensilità (14 per i lavoratori in forza al 22.12.2015, assunti con contratto a tempo indeterminato o a termine anche in caso di successivi proroghe e rinnovi, nei limiti di durata massima del contratto), assorbibile da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. | |||||
Numero mensilità | Coefficiente giornaliero | Coefficiente orario | Orario normale di lavoro settimanale | ||
13 | 26 | 173 su 40 ore; 195 su 45 ore | 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni | ||
N.B. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario e deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi (elevati a 12 a fronte di esigenze relative all’organizzazione di gare, manifestazioni, fiere ovvero necessità con programmabili, punte di intensa attività). |
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI | ||
RETRIBUTIVI | Una tantum | non prevista |
Premi aziendali e di risultato/Maggiorazioni | non regolamentati | |
Indennità trasferta | rimborso delle spese effettive di viaggio, delle spese per il trasporto del bagaglio, delle spese postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato. Compete inoltre una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di fatto; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria viene ridotta di un terzo. Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% | |
Gratifica natalizia | vedere tredicesima | |
Tredicesima | 1 mensilità da corrispondersi il 5.12 di ogni anno | |
Quattordicesima | ai lavoratori a tempo indeterminato o a termine anche in caso di successivi proroghe e rinnovi, nei limiti di durata massima del contratto, in forza alla data del 22.12.2015, 1 mensilità da corrispondere l'1.7 di ogni anno. Non hanno diritto alla 14a mensilità tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del Ccnl già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la 13a mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la 13a non raggiunga l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14a e l’importo in atto percepito | |
Altre mensilità aggiuntive | non previste | |
Scatti anzianità | i lavoratori in forza al 22.12.2015, assunti con contratto a tempo indeterminato o a termine anche in caso di successivi proroghe e rinnovi, nei limiti di durata massima del contratto, hanno diritto a 5 scatti biennali: € 28,92, liv. Q; € 27,89, liv. 1; € 26,34, liv. 2; € 24,79, liv. 3; € 23,24, liv. 4; € 22,72, liv. 5; € 21,69, liv. 6; € 20,66, liv. 7 | |
Anzianità convenzionale | non prevista | |
Straordinari (limiti e maggiorazioni) | ammessi nel limite delle 250 ore annue, in relazione a: a. casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; b. casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione; c. eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, ecc; c. punte di intensa attività; d. esigenze tecniche. Maggiorazioni: a. 10%, lavoro ordinario notturno (23:00–6:00); b. 15%, prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale; c. 20%, prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale; d. 30%, straordinario festivo e lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale; e. 50%, straordinario notturno (23:00-6:00). Banca Ore - i lavoratori possono assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi senza superare la percentuale del 10% (5% per la giornata del sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana) della forza occupata, ad esclusione dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale. I riposi compensativi sono goduti in gruppi di 4 o 8 ore |
RETRIBUTIVI | Contrattazione integrativa aziendale o territoriale | nelle aziende che abbiano più di 25 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: a. turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; b. eventuali forme di flessibilità in materia di orario di lavoro; c. determinazione di turni feriali; d. part-time; e. contratti a termine; f. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro; g. parità di opportunità uomo-donna secondo quanto previsto all'art. 4, Prima parte; h. modalità di svolgimento dell'attività dei patronati; i. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa; l. altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente Ccnl |
Indennità | a. ai lavoratori che godono del riposo settimanale in una giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una maggiorazione del 10% sulle ore prestate di domenica; b. al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa che presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso aggiuntivo speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi: 30% per le ore prestate di domenica e per le ore di straordinario prestate nelle festività; 50% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio; c. di trasferimento: rimborso delle spese di viaggio, per il trasporto del mobilio e del bagaglio. Il lavoratore, se celibe, ha altresì diritto ad una diaria fissata per il personale in missione temporanea, ovvero ad un rimborso a piè di lista; se capofamiglia, ha diritto ad una diaria fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico (per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5), ovvero ad al rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute. Il trasferimento dei quadri che determini il cambio di residenza verrà di norma comunicato per iscritto con un preavviso di 45 giorni ovvero 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico; in tale ipotesi ai lavoratori quadri sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza di canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza | |
Mansioni discontinue | l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali | |
Cottimo, magg. garantita | non prevista | |
Erogazione TFR | il Tfr deve essere corrisposto all’atto della cessazione del servizio e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto | |
Vitto e alloggio | in caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure: a. vitto e alloggio: metà della retribuzione; b. vitto (due pasti): un terzo della retribuzione; c. vitto (un pasto): un quarto della retribuzione; d. alloggio: un quinto della retribuzione | |
Ferie | 24 giorni lavorativi (elevati a 26 per i lavoratori già in forza alla data del 22.12.2015 con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine anche in caso di successivi proroghe e rinnovi nei limiti della durata massima dal contratto), fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie | |
Permessi retribuiti | a. per assemblee dei lavoratori, per massimo 12 ore annue, nelle unità che abbiano occupato normalmente più di 15 dipendenti; b. in casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualsiasi periodo dell’anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali | |
Riduzione orario | ai lavoratori in forza al 22.12.2015, assunti con contratto a tempo indeterminato o a termine anche in caso di successivi proroghe e rinnovi, nei limiti di durata massima del contratto, spettano 72 ore annuali di permesso retribuito, da fruire entro l’anno. I permessi non fruiti entro tale periodo decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell’anno successivo | |
Festività | a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione | |
Festività soppresse | gruppi di 4 o di 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite da fruire entro l’anno di maturazione. I permessi non fruiti entro tale periodo decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell’anno successivo | |
Flessibilità orario contrattuale | l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive l’azienda riconoscerà una pari entità di ore di riduzione. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti con le seguenti modalità: a. Superamento dell’orario contrattuale da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane; ai lavoratori viene riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 20 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale. b. Superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane; ai lavoratori viene riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 20 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale. c. Superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane; ai lavoratori viene riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 50 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità; il restante 50% delle suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con i riposi compensativi ovvero compensato con le relative maggiorazioni | |
Permanenza massima passaggio cat. superiore | passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di almeno 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi | |
Passaggio qualifica superiore | nessuna particolarità | |
ASSENZE | Malattia | a. conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4° al 20° e pari a due terzi della stessa per i giorni dal 21° in poi, posta a carico dell’Inps. Integrazione indennità Inps fino a raggiungere complessivamente il 100% per i primi 3 giorni (periodo di carenza); il 75%, dal 4° al 20° giorno; il 100% dal 21° in poi |
Infortunio | a. conservazione del posto per 180 giorni; b. integrazione indennità Inail fino a raggiungere complessivamente il 60% della retribuzione per i primi 3 giorni (carenza); il 90% (80% per gli apprendisti), dal 5° al 20° giorno; il 100% (90% per gli apprendisti) dal 21° in poi | |
Maternità | nessuna particolarità | |
Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario con decorrenza dal 3° giorno antecedente il matrimonio | |
Permessi | studenti: per il diritto allo studio, in riferimento alla Legge 300/1970 | |
Sospensione/riduzione lavoro o CIG | in caso di sospensione del lavoro per cause dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, al lavoratore spetta la retribuzione per tutta la durata della sospensione | |
Aspettative | a. massimo 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi riabilitativi e terapeutici; b. massimo 3 mesi, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere ai programmi di riabilitazione; c. massimo 120 giorni, per malattia o infortunio, al termine del periodo di conservazione posto |
GESTIONE | Prova | 6 mesi, Q e liv. 1; 95 giorni, liv. 2 e 3; 70 giorni, liv. 4 e 5; 26 giorni, liv. 6 e 7. Il periodo di prova indicato per i quadri ed il liv. 1 deve essere computato in giorni di calendario; i giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo | ||||
Preavviso | Livelli | Anzianità | ||||
fino a 5 anni | da 5 a 10 anni | oltre 10 anni | ||||
quadri e 1 | 60 giorni di calendario | 90 giorni di calendario | 120 giorni di calendario | |||
2 e 3 | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | |||
4 e 5 | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | |||
6 e 7 | 15 giorni di calendario | 20 giorni di calendario | 20 giorni di calendario | |||
i suddetti termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese | ||||||
Tirocinio | non regolamentato | |||||
Apprendistato | Nuovo apprendistato ai sensi del D.Lgs. 81/2015 – Disciplina generale - a. limiti numerici: il numero di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre può assumere apprendisti in numero non superiore a tre; b. limiti di età: possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, ovvero, solo per l’apprendistato professionalizzante, a partire dal compimento del 17° anno di età se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, nonché con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età; c. sospensioni: la malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza; d. preavviso: alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione; in caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, si applica la disciplina contrattuale in materia di indennità sostitutiva; e. periodo di prova: di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione; f. part-time: è consentito in apprendistato purché la durata della prestazione non sia inferiore al 60% del normale orario giornaliero; g. inquadramento e trattamento economico: due livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; un livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Alla fine il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica da conseguire. Per gli apprendisti che devono conseguire le qualifiche e mansioni del 6° livello l’inquadramento è al settimo livello per la prima metà del rapporto di apprendistato; h. Malattia: in caso di malattia all’apprendista spetta un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda che avrebbe percepito se avesse lavorato, per i primi tre giorni e limitatamente a 4 eventi morbosi in ragione d’anno; in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, ed entro il periodo di comporto, spetta al lavoratore un’indennità a carico datore di lavoro pari al 60% della retribuzione lorda che avrebbe percepito se avesse lavorato; i. Precedenti periodi: l’apprendistato effettuato presso altre aziende viene computato presso il nuovo datore di lavoro purché si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno. Apprendistato professionalizzante - a. Percentuale di conferma: le imprese non possono assumere nuovi apprendisti qualora non hanno mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Tale limite non si applica quando, nel triennio precedente, siano venuti a scadere fino a 5 contratti di apprendistato; b. Durata: liv. II, III, IV e V: 36 mesi; liv. VI, 24 mesi; c. Formazione: definita in base ai vari profili formativi (vedere art. 38 - ipotesi di accordo 22.12.2015); Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e ricerca - Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta | |||||
Contratto intermittente | non regolamentato | |||||
Contratto tempo determinato | a. limiti quantitativi: ai sensi della legge 81/2015, il numero di lavoratori che è possibile assumere a termine è definito dalla seguente tabella: Base di computo Contratti a termine 0-4 4 5-9 5 10-20 6 Oltre 20 30% la base di computo è costituita dai lavoratori assunti a tempo indeterminato iscritti nel libro unico all’atto dell’assunzione. Tali limiti non si applicano ai contratti a termine stipulati dalle aziende di stagione. I limiti di cui sopra possono essere modificati dalla contrattazione aziendale. Nei seguenti casi di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali: 1) periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; 2) periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; 3) periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; 4) periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale; esclusivamente per le ipotesi per le quali è previsto il limite del 30%, il numero complessivo delle assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato, comprese le altre limitazioni sopra indicate, non potrà superare il 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; b. Nuove attività: i contratti a termine stipulati in relazione alla fase di avvio di nuove attività sono di durata limitata al periodo di tempo necessario e comunque non eccedente i 12 mesi, elevabili fino a 24 mesi con accordo aziendale; c. Stagionalità: sono definite stagionali quelle imprese indicate nel CCNL che nel corso dell’anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo continuativo non inferiore ad almeno 60 giornate continuative; d. Successione dei contratti: la disciplina della legge 81/2015 sulla successione dei contratti a termine non trova applicazione: 1) nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio (stagionalità/diritto di precedenza); 2) nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo; 3) ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione del reddito, con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge 68/1999; 4) in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello |
GESTIONE | Part time | previo accordo tra le parti sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno; è consentito inoltre lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie cioè eccedenti il normale orario settimanale previsto dal contratto. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20% (27,50% per giorni festivi; 30% per la notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Si possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione nel limite massimo annuo pari al 30% del normale orario di lavoro concordato. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota della retribuzione di fatto. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche vengono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura dell’11,5% (10%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. In alternativa alle maggiorazioni previste dell’1,5%, a fronte dell’applicazione di clausole elastiche e/o flessibili, le parti possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno € 120,00 non cumulabili, da corrispondere per quote mensili |
Lavoro domicilio | non regolamentato | |
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) | la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa nei casi previsti dalla legislazione vigente. I prestatori di lavoro impiegati in somministrazione non potranno superare il 20% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva al momento dell’attivazione dei singoli rapporti in somministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è previsto il limite quantitativo di 5 assunzioni | |
Lavoro stagionale | non regolamentato | |
Telelavoro | non regolamentato | |
Lavoro ripartito (job sharing) | non regolamentato | |
Viaggiatori e piazzisti | non previsti | |
Collocamento | nessuna particolarità | |
Formazione continua | le parti individuano in Forte il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinatela finanziamento di programmi per la formazione continua | |
PREVIDENZA ASSISTENZA | Previd. integrativa/complem. | i contributi dovuti al fondo di previdenza complementare Fon.te sono i seguenti: a. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; b. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; c. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; d. una quota una tantum, non utili ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. L’iscrizione al Fondo può riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi e tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28.4.1993, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo |
Assistenza integrativa | Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S. (a favore dei quadri), integrativa del SSN: contribuzione annua pari ad € 350,00 a carico del datore di lavoro e di € 56,00 a carico lavoratore quadro; ulteriori € 350,00 a carico azienda, da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione. L’azienda che ometta il versamento contributivo è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. A decorrere dall’1.7.2016 le parti concordano di prevedere una forma di assistenza sanitaria integrativa e a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo EST. Pertanto, a decorrere tale data, sono iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ad esclusione dei quadri per i quali continua a trovare applicazione la normativa sopra indicata. La contribuzione al Fondo è stabilita per ciascun iscritto in € 10,00 a carico datore di lavoro e in € 2,00 a carico lavoratore. Al Fondo è dovuta inoltre una quota una tantum a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari ad € 30,00 per ciascun lavoratore. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un EDR non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità | |
Ente bilaterale | a decorrere dall’1.1.2017 viene costituito un Ente bilaterale unico nazionale. Contribuzione: € 5 fissi annuali per ciascun lavoratore a tempo indeterminato a carico datore di lavoro; € 3 fissi annuali a carico del lavoratore. L’azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR non assorbibile di importo pari a € 12 annui | |
Polizze vita | non previste | |
Polizze infortuni | non previste | |
Altre polizze | ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte | |
Quadri | l'azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. Inoltre, viene riconosciuto, sempre attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese legali in caso di procedimenti civili o penali |